Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2026.15

38.2026.16

 

rs

Lugano

26 maggio 2026       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 9 marzo 2026 di

 

 

RI1, ______

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 4 marzo 2026 emanate da

 

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI1 - nato il ______ 1991 - ha lavorato presso ______ SA quale impiegato alberghiero in virtù di un contratto di durata indeterminata dal 9 luglio al 31 dicembre 2024, quando sono diventate effettive le proprie dimissioni del 27 dicembre 2024, rassegnate a seguito della comunicazione da parte della datrice di lavoro della riduzione della percentuale di lavoro dal 70 al 50% dal 1° gennaio 2025 per far fronte alla diminuzione del lavoro prevista per i primi mesi del 2025 (cfr. STCA 38.2025.37 del 30 luglio 2025).

                          1.2.  L’assicurato ha, poi, lavorato, dal 2 gennaio al 31 marzo 2025, in qualità di chef de service a tempo pieno presso l’Hotel ______, in virtù di un contratto di lavoro di durata determinata (“Befristeter Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) concluso il 17 dicembre 2024 con ______ AG (cfr. allegato a doc. 1 inc. 38.2026.15; STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 1.1.; STCA 38.2026.4 del 20 aprile 2026 consid. 1.1.).

 

                          1.3.  L’assicurato, il 29 marzo 2025, si è annunciato per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di ______ (in seguito: URC) a decorrere dal 1° aprile 2025 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni: 1.04.2025 - 31.03.2027; cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 1.2.; STCA 38.2026.4 del 20 aprile 2026 consid. 1.2.).

 

                          1.4.  Nel frattempo, il 4 marzo 2025, RI1 ha stipulato un nuovo contratto (“Befristeter Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) con ______ AG per il periodo dal 24 maggio al 16 novembre 2025 (cfr. allegato a doc. 1 inc. 38.2026.15; STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 1.1. STCA 38.2026.4 del 20 aprile 2026 consid. 1.3.).

 

                                  In effetti l’URC, l’8 aprile 2025, gli ha comunicato che il suo nominativo non sarebbe più figurato nella banca dati COLSTA dal 23 maggio 2025, ultimo giorno di disoccupazione controllata, visto che il 24 maggio 2025 avrebbe iniziato a lavorare (cfr. STCA 38.2026.4 del 20 aprile 2026 consid. 1.3.).

 

                          1.5.  L’8 novembre 2025 l’assicurato si è nuovamente iscritto in disoccupazione a far tempo dal 17 novembre 2025, dichiarando di ricercare un impiego come chef de service (cfr. STCA 38.2026.4 del 20 aprile 2026 consid. 1.4.).

 

                          1.6.  RI1, il 15 dicembre 2025, ha ripreso la sua attività di chef de service a ______ in virtù di un nuovo contratto stagionale concluso il 17 agosto 2025 con ______ AG, valido fino al 7 aprile 2026 (cfr. allegato a doc. 1 inc. 38.2026.15; doc. 5/A4 inc. 38.2026.16).

 

                          1.7.  Con decisione su opposizione del 4 marzo 2026 la Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 20 gennaio 2026 (cfr. doc. 2) con la quale aveva respinto la richiesta del 24 novembre 2025 di RI1 di ottenere il sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale (SPSS) in relazione al rapporto di impiego presso ______ AG a ______ iniziato il 24 maggio 2025.

                                  L’amministrazione ha così motivato il proprio provvedimento:

 

" (…) Il signor RI1 ha presentato la domanda per le SPSS per il lavoro svolto presso l’Hotel ______ dal 24 maggio 2025 al 16 novembre 2025, dopo la conclusione del contratto stesso, in data 24 novembre 2025.

La domanda è stata presentata dopo la conclusione del contratto, il sussidio non può quindi essere riconosciuto.

Non può essere nemmeno presa inconsiderazione la giustificazione della mancata informazione da parte della Consulente del personale URC in merito al sussidio in quanto questa informazione poteva essere facilmente reperita dal signor RI1." (doc. A inc. 38.2026.15)

 

                          1.8.  Con ulteriore decisione su opposizione del 4 marzo 2026 l’UMA ha confermato il diniego, stabilito con decisione del 20 gennaio 2026 (cfr. doc. 2 inc. 38.2026.15), del diritto a un sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale richiesto (SPSS) richiesto, sempre il 24 novembre 2025, da RI1 a seguito della nuova assunzione presso ______ AG di ______ dal 15 dicembre 2025, non sussistendo una perdita finanziaria.

 

                                  Al riguardo è stato rilevato:

 

" (…)

3. Al fine della concessione del sussidio vi deve essere perdita finanziaria ossia, il reddito derivante dalla nuova situazione lavorativa non deve essere superiore al precedente e, cumulativamente, le spese necessarie devono essere superiori alle spese corrispondenti prima della disoccupazione.

(Cfr. Direttiva LADI LADI PML, SECO, marg. L3)

In merito alle spese, come indicato dalla Direttiva LADI PML, SECO, marg. L17, queste sono definite per analogia alle prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la frequentazione dei provvedimenti di formazione (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b OADI e l'ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi) che prevedono delle tariffe massime che possono essere riconosciute.

Non si possono quindi prendere in considerazioni le spese indicate in sede di opposizione.

In merito all'attività svolta prima dell'entrata in disoccupazione si è tenuto conto di quanto inserito nell'applicativo COLSTA dove, come ultimo datore di lavoro, risulta l'Hotel ______, ______. Questo corrisponde, inoltre, al contratto di lavoro che precede l'iscrizione in disoccupazione (avvenuta in data 8 novembre 2025 con disponibilità al collocamento in data 17 novembre 2025), ossia il contratto presso l'______ AG, ______ dal 24 maggio 2025 al 16 novembre 2025.

Non essendo cambiato il domicilio ed essendo sempre lo stesso il datore di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione e quello per le quali si richiedono le SPSS, le spese risultano uguali. Non sono quindi adempiute entrambe le condizioni previste dall'art. 92 OADI." (doc. A1 inc. 38.2026.16)

 

                          1.9.  Contro la decisione su opposizione del 4 marzo 2026 relativa al periodo di lavoro a ______ dal 24 maggio al 16 novembre 2025 (cfr. consid. 1.7.) l’assicurato, il 9 marzo 2026, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto al contributo SPSS, facendo valere una violazione dell’obbligo di informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

                                  Al riguardo egli ha addotto, da una parte, che durante il colloquio presso l’URC con ______ dell’8 aprile 2025 alle ore 09:00 non è stato informato in merito alla possibilità di richiedere il sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale.

                                  Dall’altra, che soltanto il 18 novembre 2025 alle ore 14:00 il suo consulente URC, ______, gli ha domandato se fosse a conoscenza di tale prestazione e, avendo risposto negativamente, l’ha edotto in proposito, consegnandogli direttamente il relativo formulario di richiesta che ha presentato il 24 novembre 2025.

                                  L’insorgente ha aggiunto che a causa della sua attività a ______ sostiene costi supplementari rispetto alla sua precedente attività in Ticino, in particolare per l’alloggio presso il luogo di lavoro, per i viaggi regolari tra il suo domicilio in Ticino e il luogo di lavoro nei _______ e per ulteriori spese di vita durante la stagione.

                                  Il medesimo ha, infine, precisato che i costi menzionati sono identici sia durante la stagione invernale sia durante la stagione estiva (cfr. doc. I inc. 38.2026.15).

 

                        1.10.  Con ulteriore tempestivo ricorso del 9 marzo 2026 RI1 ha contestato pure la decisione su opposizione del 4 marzo 2026 concernente l’arco di tempo a decorrere dal 15 dicembre 2025 (cfr. consid. 1.8.), postulando l’annullamento della stessa e, previo accertamento dell’adempimento delle condizioni per l’assegnazione del SPSS giusta l’art. 68 LADI, la concessione di tale prestazione.

                                  L’assicurato ha, segnatamente, censurato la conclusione dell’UMA secondo cui non esisterebbe una perdita finanziaria rispetto alla sua precedente attività lavorativa, asserendo che tale valutazione si basa esclusivamente su un confronto del reddito e non tiene conto dei notevoli costi supplementari che derivano dal suo impiego fuori regione.

 

                                  Egli ha elencato le spese effettive a cui deve far fronte, ossia:

 

" (…)

·        Alloggio (soggiorno settimanale): CHF 400 al mese

·        Costi di vitto sul luogo di lavoro: CHF 10 al giorno (circa CHF 220 al mese)

·        Distanza ______ - ______: 195 km per tratta

·        Andata e ritorno: 390 km

·        390 km x CHF 0.60 = CHF 234 per viaggio

·        CHF 234 x 4 viaggi mensili = CHF 936

·        Totale costi supplementari mensili:

·        Alloggio: CHF 400

·        Vitto: CHF 220

·        Viaggi: CHF 936

·        Totale: CHF1'556 al mese (…)" (doc. I inc. 38.2026.16)

 

                        1.11.  Sempre il 9 marzo 2026 il ricorrente, sia per l’inc. 38.2026.15 che per l’inc. 38.2026.16, ha chiesto una trattazione possibilmente sollecita dei procedimenti, in quanto il sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale richiesto è connesso direttamente alla sua situazione professionale quale lavoratore stagionale e, dunque, l’esito degli stessi è di notevole importanza per il suo stato economico e personale (cfr. doc. II inc. 38.2026.15; doc. II inc. 38.2026.16).

 

                        1.12.  L’amministrazione, nelle risposte di causa del 15 aprile 2026, ha proposto di respingere i ricorsi con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII inc. 38.2026.15; doc. VII inc. 38.2026.16).

 

                        1.13.  Con scritti del 18 e del 20 aprile 2026 l’assicurato si è nuovamente espresso in merito alle fattispecie (cfr. doc. IX inc. 38.2026.15; doc. IX inc. 38.2026.16).

 

                        1.14.  La parte resistente ha preso posizione al riguardo il 27 aprile 2026 (cfr. doc. XI inc. 38.2026.15; doc. XI inc. 38.2026.16).

 

                        1.15.  I doc. XI inc. 38.2026.15 e XI inc. 38.2026.16 sono stati inviati per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. (cfr. doc. XII inc. 38.2026.15; doc. XII inc. 38.2026.16).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

 

                                  Nella concreta evenienza il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su opposizione emesse entrambe dall’Ufficio delle misure attive, le quali concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione materiale e giuridica.

                                  Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2026.15 e 38.2026.16 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_106/2026, 8C_144/2026 del 12 marzo 2026 consid. 1; STF 8C_587/2024, 8C_589/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1; STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’UMA abbia negato al ricorrente il diritto a un sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale in relazione al rapporto di impiego presso ______ AG a ______ iniziato il 24 maggio 2025 (inc. 38.2025.15), rispettivamente riguardo alla sua nuova assunzione sempre presso ______ AG a far tempo dal 15 dicembre 2025.

 

                          2.3.  I provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione (“Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro”), sono regolati al Capitolo 6 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI).

 

                                  Fra tali misure, nella Sezione 4 relativa ai “Provvedimenti speciali”, figurano i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; Agnes Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; Boris Rubin, Assurance chômage, Manuel à l’usage des praticiens, Schulthess Editions romandes, Ginevra-Zurigo, 2025, pag. 276-281).

                                  Particolarità di questi ultimi è il fatto che se, da una parte, intervengono in favore del lavoratore, dall’altra, devono evitare di porsi in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla politica regionale. Questa circostanza ha portato il legislatore a limitare il numero di misure a favore della mobilità geografica, a porre tutta una serie di condizioni restrittive quale premessa delle prestazioni e a investire il servizio cantonale della competenza di decidere in merito (cfr. D. Cattaneo, op. cit., in particolare no. 818, pag. 487-488).

 

                                  L’art. 68 LADI, concernente i presupposti del diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, prevede:

 

" 1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:

a.   non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e

b.   hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."

 

                                  In una sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003, pubblicata nella DLA 2004 pag. 60 segg., l'Alta Corte, con riferimento all'art. 68 cpv. 3 LADI (v.art. 71 cpv. 2 LADI), secondo cui i sussidi per gli assicurati pendolari vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività, ha stabilito che tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.

 

                                  È stato, altresì, precisato che, allorché la perdita finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso di occupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.

 

                                  L’art. 69 LADI stabilisce che “il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio”.

 

                                  Ai sensi dell’art. 70 LADI “il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa”.

                                 

                                  La Sezione 2 del Capitolo 5 (“Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro”) dell’Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI), riguarda l’“Occupazione fuori della regione di domicilio”.

 

                                  L’art. 91 OADI enuncia:

 

" Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell’assicurato qualora:

a.     esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure

b.     l’assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un’ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre."

 

                                  Giusta l’art. 92 OADI “il sussidio per le spese di pendolare è calcolato in analogia all’ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b)”.

 

                                  Ex art. 93 cpv. 1 OADI, “l’indennità globale per l’alloggio e il vitto esterni del soggiornante settimanale è calcolata secondo le tariffe stabilite dal DEFR per i partecipanti ai corsi (art. 85 cpv. 3 lett. a)”. Secondo il cpv. 2 “il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in analogia all’ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b)”.

 

                                  L’art. 94 OADI, relativo alle perdite finanziarie rispetto all’ultima attività, prevede:

 

" L’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività:

a.     il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

b.     le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."

                               

                                  L’art. 95 cpv. 1 OADI enuncia che l’articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.

                                  Ai sensi dell’art. 81e cpv. 1 LADI “fatti salvi gli articoli 90a e 95b–95d, chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare al servizio cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dell’inizio del provvedimento. Se il partecipante presenta la domanda dopo l’inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda”.

 

                          2.4.  In una sentenza 8C_21/2013 del 30 ottobre 2013, pubblicata in DTF 139 V 531, il Tribunale federale ha deciso, da una parte, che occorre che sia dato un rapporto causale tra la disoccupazione e l’assunzione di un posto esterno. Dall’altra, che per il mantenimento del posto esterno, rispettivamente dello statuto di soggiornante settimanale, al di là del periodo di sei mesi non si possono riconoscere ulteriori sussidi nell’ambito di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, se simili sussidi erano già stati erogati durante sei mesi nell’ambito del precedente termine quadro.

 

                                  In questa sentenza, e meglio al consid. 3.2.2.1, l’Alta Corte ha ricordato la ratio legis dei sussidi per assicurati pendolari (art. 69 LADI) e soggiornanti settimanali (art. 70 LADI), rilevando che con tale misura della durata di al massimo sei mesi si incoraggiano quegli assicurati ai quali non si è potuto assegnare un impiego adeguato nella loro regione di domicilio ad accettare un’occupazione al di fuori della zona di domicilio.

                                  L’attribuzione di sussidi per pendolari e soggiornanti settimanali consente di non svantaggiare gli assicurati che hanno accettato un lavoro al di fuori della zona di domicilio. Questi ultimi, tuttavia, non devono essere favoriti a lungo andare rispetto agli altri lavoratori che pure sono impiegati fuori del luogo di domicilio (cfr. anche Consiglio federale, Messaggio concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, p.to 325.3, in FF 1980 N. 42 del 21 ottobre 1980, pag. 545).

                                  La limitazione della durata dei sussidi a sei mesi costituisce quindi un correttivo, al fine di impedire a lungo termine di favorire questi assicurati rispetto agli altri lavoratori attivi fuori della zona di domicilio.

                                  Le persone legittimate a rivendicare i sussidi per pendolari e soggiornanti settimanali secondo l’art. 68 cpv. 1 LADI possono essere disoccupati o tutt’al più ancora assicurati che dopo la perdita del loro posto di lavoro accettano un nuovo impiego al di fuori della regione di domicilio. In questo senso tra la disoccupazione e l’assunzione di un posto esterno deve perciò essere dato un nesso di causalità.

 

                                  Al consid. 3.2.2.2 la nostra Massima istanza ha poi indicato che la misura dei sussidi per pendolare è stata pensata quale sostegno provvisorio (“Ueberbrückungshilfe”) e che il periodo in cui viene riconosciuta tale misura, limitato dal legislatore a sei mesi al massimo, va utilizzato dall’assicurato per decidere se, al fine di superare in modo efficiente e durevole la propria disoccupazione con buone possibilità di successo per il futuro, creare il proprio domicilio nel luogo del nuovo lavoro oppure cercare una nuova occupazione nel luogo del domicilio avuto fino a quel momento. La libertà di scegliere dove stabilirsi non viene lesa dalla limitazione dei sei mesi, in quanto da tale libertà non deriva il diritto di disporre in ogni domicilio liberamente scelto di un posto di lavoro adeguato, rispettivamente di beneficiare di un sostegno finanziario durevole in per un’attività fuori della zona di domicilio.

                                  Nel Messaggio del 1980 menzionato sopra è stato espressamente indicato che i sussidi per assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, migliorando la mobilità geografica dei lavoratori e permettendo dunque di approfittare meglio di tutte le possibilità di lavoro esistenti, non devono condurre a spopolare talune regioni e ad accentuare la concentrazione eccessiva in altre. È per questo motivo che il riconoscimento dei sussidi è subordinato a severe condizioni e, dal punto di vista temporale, è limitato a sei mesi (cfr. FF 1980 N. 42 del 21 ottobre 1980, pag. 544)

 

                                  Cfr. pure STCA 38.2016.52 del 6 febbraio 2017 consid. 2.2.

 

                          2.5.  Nella Prassi LADI PML (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), emanata dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto e impartire le istruzioni generali agli organi di esecuzione (art. 110 LADI; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004 consid. 4.1; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a), ai p.ti L1 segg., riguardanti i sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale, è indicato:

 

"          Obiettivo

 

L1    Questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.

 

         Perdite finanziarie

 

L2    Conformemente all’art. 68 cpv. 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro ultima attività.

 

L3    Secondo l’art. 94 OADI, l’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività,

 

a.   il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite stabilito dall’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell’ambito dell’AD, RS 837.056.2), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi della legislazione sull’AVS; art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

 

b.   le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione

 

L4    La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma soltanto all’inizio del lavoro esterno.

(…)

 

         Destinatari

 

L7    La nozione di «ultima attività» di cui all’art. 68 cpv. 3 LADI va intesa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LADI. L’art. 94 OADI si riferisce pertanto al guadagno assicurato conseguito mediante l’attività lucrativa (prima della disoccupazione).

 

         Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò diritto agli SPSS.

 

         Condizioni

 

L8    Condizioni per la concessione di SPSS:

 

         •    Il richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi (art. 13 LADI).

         •    Non è stato possibile procurare all’assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi dell’art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI).

         •    Il richiedente accetta un’occupazione fuori della propria regione di domicilio per evitare la disoccupazione.

         •    L’assicurato subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3 LADI).

         Durata delle prestazioni

 

         Principio

 

L9    Conformemente all’art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono essere accordati, entro lo stesso termine quadro, per un massimo di 6 mesi complessivi.

 

L10  Il termine di 6 mesi decorre dalla data in cui l’assicurato inizia a esercitare l’attività lavorativa fuori della propria regione di domicilio. Se presenta la sua domanda soltanto dopo tale data, l’assicurato non potrà più aver diritto alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione proporzionale al ritardo ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto con l’art. 81e cpv. 1 OADI).

 

L11 Non vi può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente dalle circostanze.

 

         Termine quadro

 

L12 Il provvedimento può essere accordato più volte per termine quadro a condizione che la durata totale non superi 6 mesi. In caso di apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio a cavallo dei 2 termini quadro a condizione che siano pronunciate due decisioni e che la durata totale della prestazione non superi 6 mesi.

 

         Prestazioni

 

         Importo

 

L13 L’importo mensile calcolato dal servizio competente vale per tutto il periodo durante il quale sono versati gli SPSS, a condizione che non intervengano modifiche sostanziali dei dati sui quali si basa il versamento di tali sussidi (ad esempio una modifica del contratto di lavoro ma nessun adeguamento del salario al rincaro o una modifica delle tariffe delle imprese di trasporto).

 

L14  Conformemente all’art. 23 cpv. 1 LADI, il guadagno ottenuto prima della disoccupazione può essere preso in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria soltanto fino a concorrenza di CHF 12 350 al mese o di CHF 148 200 all’anno.

 

         Spese computabili

 

L15 Di norma, il criterio determinante per la concessione di un sussidio per le spese di pendolare oppure di un sussidio per le spese di soggiornante settimanali è quello del costo, in altri termini si tratta di accordare il provvedimento più a buon mercato. Tuttavia, in virtù del principio di proporzionalità non va tenuto conto unicamente del costo del provvedimento; occorre invece valutare anche l’adeguatezza dell’attività in questione qualora l’assicurato sia costretto a fare viaggi lunghi più di 2 ore per l’andata e di 2 ore per il ritorno. Bisogna dunque prendere in considerazione l’insieme delle circostanze riguardanti l’assicurato per stabilire quale è la prestazione giusta per conseguire l’obiettivo prefissato.

 

L16 Viene concesso un sussidio per le spese relative all’uso di un mezzo di trasporto privato soltanto se, considerate tutte le circostanze, l’uso di un mezzo di trasporto pubblico non risulta ragionevole (nessun mezzo di trasporto pubblico a disposizione, incompatibilità degli orari di lavoro e di trasporto, ecc.). In caso contrario, verrà preso in considerazione nel calcolo degli SPSS soltanto il prezzo del biglietto o dell’abbonamento di 2 classe, anche se l’assicurato ricorre a un mezzo di trasporto privato. La CAD rimborsa il prezzo di questi biglietti basandosi sulla decisione del servizio competente e sulle indicazioni dell’assicurato.

 

L17 I sussidi per le spese di pendolare o per le spese di soggiornante settimanale sono calcolati applicando per analogia le prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la frequentazione dei provvedimenti di formazione (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b OADI e l’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi).

 

         Spese di viaggio giornaliere e settimanali

 

L18 Il luogo di lavoro si trova al di fuori della regione di domicilio dell’assicurato se tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 50 km, oppure se l’assicurato non può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un’ora mediante un veicolo privato (art. 91 OADI a contrario), a condizione che l’assicurato ne possegga uno.

 

L19  Se i chilometri non possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia con l’art. 91 lett. b OADI.

 

L20  In caso di utilizzazione di un veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate utilizzando delle applicazioni online (mappe, calcolatore d’itinerari, ecc.).

 

L21  In applicazione dell’art. 85 cpv. 3 lett. b OADI, il DEFR ha fissato le seguenti tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato (art. 3 dell’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):

·        50 centesimi/km per le autovetture;

·        25 centesimi/km per le motociclette;

·        10 centesimi/km per i ciclomotori. Sussidio per le spese di soggiornante settimanale

 

                                                   Sussidio per le spese di soggiornante settimanale

 

L22  Il sussidio previsto all’art. 70 LADI copre soltanto parzialmente le spese occasionate dal soggiorno settimanale dell’assicurato al di fuori del suo luogo di domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto (art. 93 OADI) e copre le spese di viaggio effettive.

 

L23 In applicazione dell’art. 93 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 85 cpv. 3 lett. a OADI, il DEFR ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e alloggio (art. 1 e 2 dell’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):

 

L24 Spese di vitto:

·        CHF 5 per la prima colazione consumata all’esterno;

·        CHF 15 per un pasto principale consumato all’esterno o

·        CHF 10 per un pasto principale consumato al prezzo di costo in una mensa aziendale o in uno stabilimento analogo.

 

L25 Spese di alloggio: CHF 300 al mese.

 

L26 Dette tariffe sono ugualmente utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e di alloggio sostenute dall’assicurato per la sua ultima attività.

(…)

 

         Ultima attività

 

L30 La perdita finanziaria è valutata rispetto all’ultima attività. Per «ultima attività» si intende in ogni caso l’attività esercitata durante gli ultimi 6 mesi di contribuzione prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l’art. 37 cpv. 1 OADI). In altri termini, deve trattarsi di una prestazione di lavoro.

(…)

 

       Procedura

 

       Presentazione della domanda

 

L38  Conformemente agli art. 59c cpv. 1 LADI e 95 cpv. 1 OADI, l’assicurato deve presentare la domanda di sussidio secondo l’art. 68 LADI al servizio competente prima di intraprendere un lavoro esterno, ma al più tardi 10 giorni prima dell’inizio dell’attività.

 

       Ritardo

 

L39  Se, senza un motivo valido, l’assicurato presenta la sua domanda dopo l’inizio del lavoro esterno, il sussidio gli viene versato soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda (art. 81e cpv. 1 secondo periodo OADI). Il sussidio verrà così calcolato proporzionalmente al ritardo (pro rata temporis).

 

         Motivo valido e protezione della buona fede

 

L40  Solo motivi impellenti, imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell’assicurato, che gli hanno impedito di presentare la domanda per tempo, possono costituire motivi validi per il mancato rispetto del termine. (…)"

 

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

 

                          2.6.  Per quanto attiene alla richiesta del ricorrente tendente a ottenere un sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale in relazione all’attività lavorativa presso ______ AG di ______ iniziata il 24 maggio 2025, dalle carte processuali emerge che tale domanda è stata presentata il 24 novembre 2025 (cfr. doc. 1), ossia quando il rapporto di impiego stagionale con la AG di ______, la cui durata si estendeva dal 24 maggio al 16 novembre 2025 (cfr. consid. 1.4.), era terminato.

 

                                  La richiesta di SPSS deve, tuttavia, essere inoltrata prima di intraprendere il lavoro fuori regione. Se la domanda viene interposta successivamente all’inizio di tale occupazione, senza motivo scusabile, il sussidio viene versato soltanto pro rata temporis a partire dal giorno della richiesta (cfr. art. 95 cpv. 1 e 81e cpv. 1 OADI; Prassi LADI PML p.to L38 e L39; STFA C 136/00 del 26 agosto 2001 consid. 2a DLA 1987 N. 3 consid. 2.3. pag. 44; STCA 38.2016.52 del 6 febbraio 2017 consid. 2.5. in fine; STCA 38.2003.6 del 18 agosto 2003 consid. 2.3.).

 

                                  Il dover rispettare il termine contemplato all’art. 81e cpv. 1 OADI, a cui rinvia l’art. 95 cpv. 1 OADI, per depositare la domanda di sussidio non costituisce una semplice prescrizione d’ordine, bensì si tratta di una condizione formale del diritto (cfr. STFA C 85/04 dell’11 ottobre 2004 consid. 2.3.; DTF 111 V 402 consid. 2; B. Rubin, op. cit., pag. 281).

                                  In concreto la richiesta del 24 novembre 2025, intervenuta dopo la fine del contratto stagionale, si rivela tardiva.

 

                                  Occorre, pertanto, valutare se nel caso in esame sussistano delle valide ragioni ai sensi dell’art. 81e cpv. 1 OADI che possano giustificare il ritardo dell’insorgente.

 

                       2.6.1.  Come visto (cfr. consid. 2.5.), la Prassi LADI PML al p.to L40 sancisce che solo motivi impellenti, imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell’assicurato, che gli hanno impedito di presentare la domanda per tempo, possono costituire motivi validi per il mancato rispetto del termine.

 

                                  Il tenore del p.to L40 della Prassi LADI PML richiama l’art. 41 della Legge federale sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (LPGA), relativo alla restituzione dei termini, il quale prevede che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.

 

                                  Per determinare quali siano i motivi scusabili ex art. 95 cpv. 1 e 81e cpv. 1 OADI che consentano di tenere conto di una domanda tardiva di SPSS è utile, quindi, riferirsi alla giurisprudenza sviluppata a proposito della restituzione dei termini.

 

                                  Al riguardo giova, del resto, osservare che i termini perentori, come lo sono, per costante giurisprudenza federale, i termini previsti dalla LADI per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni, possono essere oggetto di una restituzione (cfr. STF 8C_218/2024 del 13 giugno 2024 consid. 4.1.; STF 8C_335/2010 del 1° giugno 2010 consid. 2.3.; STF C 108/06 del 14 agosto 2006 consid.4.3., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 ALV no 1 pag. 1; DTF 131 V 454 consid. 3.1).

 

                                  Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                  L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 9C_678/2024 del 4 febbraio 2026 consid. 1.1.; STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                  La giurisprudenza federale ammette, in particolare, che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possano costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                  In una sentenza 9F_12/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3.1. l’Alta Corte ha specificato che una malattia di una certa gravità può consentire la restituzione dei termini se essa interviene alla fine del termine e impedisce all’interessato di tutelare i propri interessi o di ricorrere in tempo ai servizi da parte di terzi.

 

                                  Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

 

                                  Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

 

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.

 

                                  Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 8C_669/2025 del 9 dicembre 2025; STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

 

                                  La restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid. 2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27.). 

                                  La restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid. 2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27; STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.12., il cui ricorso della società insorgente è stato respinto dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022, massimato e parzialmente pubblicato in RtiD II-2022 N. 74 pag. 314; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.6.).

 

                                  Deve, infine, essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                       2.6.2.  Nel caso in esame il ricorrente ha fatto valere di non essere stato tempestivamente informato, nel mese di aprile 2025 durante un colloquio di consulenza presso l’URC, della possibilità di richiedere un sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale, bensì soltanto nel mese di novembre 2025, quando ha poi effettivamente presentato la relativa domanda (cfr. doc. I; 3 inc. 38.2026.15; consid. 1.9.).

 

                                  L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola le questioni dell’“Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                               

                                  L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; Edgar Imhof - Christian Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung", in: SZS 2003 pag. 291 seg. (306); Edgar Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe", in: SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); Raymond Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA", in: SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

                                  In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - C. Zünd, art. cit., in: SZS 2003 pag. 307). 

 

                                  Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte, ad esempio, tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 9C_324/2021 del 16 settembre 2021 consid. 5.3.1.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                  Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF 8C_755/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 4.1.2.; STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007 pag. 193 segg.).

 

                                  La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.2; STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; DTF 139 V 524 consid. 2.2.; DTF 131 V 472 consid. 4.3.).

 

                                  Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

                                  Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).

 

                       2.6.3.  La violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo l’Alta Corte, al rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.1.; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

 

                                  Pertanto la violazione dell’art. 27 LPGA può consentire, analogamente a un’informazione sbagliata fornita dall’autorità competente, la restituzione di un termine nel caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato ex art. 9 Cost. (cfr. STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.14., il cui ricorso della società insorgente è stato respinto dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022, massimato e parzialmente pubblicato in RtiD II-2022 N. 74 pag. 314; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.7.).

 

                                  Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

 

1.    Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

                                  2.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                  3.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                  4.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                  5.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

                                  6.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

                                  7.  l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

 

                                  Cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata.

 

                       2.6.4.  Nella presente evenienza, per quanto attiene al diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 LPGA da parte degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, va osservato che dal modulo “Azioni di reinserimento” emerge che in occasione del primo colloquio di consulenza con l’URC del 7 aprile 2025 il ricorrente ha confermato di aver consultato il Promemoria “Diritti e obblighi nell’assicurazione contro la disoccupazione” e di non avere domande (cfr. doc. 6 inc. 38.2025.15).

                                  È vero che tale promemoria rinvia, come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. A inc. 38.2025.15), al sito «lavoro.swiss» dove è reperibile l’opuscolo “Un primo passo verso il reinserimento Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro”, in cui, al capitolo 11 sono presentati i sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale

                                  È altrettanto vero, però, che il Promemoria “Diritti e obblighi nell’assicurazione contro la disoccupazione” è incentrato su una delle prestazioni previste dalla LADI, ossia le indennità di disoccupazione, senza accenno alcuno ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                  Vi è, quindi da chiedersi se l’assicurato non potesse, in quelle condizioni, legittimamente credere che le “ulteriori informazioni” di cui al sito «lavoro.swiss» riguardassero il diritto alle indennità di disoccupazione. Del resto durante il colloquio del 7 aprile 2025 è stato unicamente verificato che il medesimo avesse consultato tale Promemoria senza attirare la sua attenzione sull’importanza di esaminare anche quanto contenuto nel sito «lavoro.swiss».

 

                                  Ad ogni modo la questione dell’ossequio del cpv. 1 dell’art. 27 LPGA può, in concreto, restare insoluta, come d’altronde la problematica di sapere se il cpv. 2 di tale disposto sia stato rispettato o meno.

 

                                  A quest’ultimo proposito il TCA si limita a rilevare, da una parte, che dal modulo “Azioni di reinserimento” effettivamente non risulta che alla comunicazione dell’insorgente, effettuata durante il colloquio del 7 aprile 2025, di essere in possesso di un contratto di lavoro stagionale presso l’______ a ______, sia seguita da parte della consulente un’informazione specifica circa l’esistenza di misure atte a favorire la mobilità geografica (cfr. doc. 6 inc. 38.2026.15).

                                  Dall’altra, tuttavia, che in tale modulo è stata posta in evidenza, quale “situazione iniziale della persona in cerca d’impiego”, la circostanza che l’assicurato “dal 2.1.2025 al 31.3.2025 ha lavorato come chef de service presso ______ a ______” e non presso un datore di lavoro in Ticino (cfr. doc. 6 inc. 38.2026.15).

                                  Lo scopo dei sussidi per assicurati pendolari e soggiornanti settimanali è, invece, quello di incoraggiare quegli assicurati ai quali non si è potuto assegnare un impiego adeguato nella loro regione di domicilio ad accettare un’occupazione al di fuori della zona di domicilio (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.5.).

 

                                  In effetti, anche volendo considerare violato l’art. 27 LPGA e da tutelare la buona fede del ricorrente (cfr. consid. 2.6.3.), con la conseguenza che sarebbe così data una ragione scusabile del ritardo con il quale è stata presentata la richiesta di SPSS (cfr. consid. 2.6. in fine; 2.6.1.), l’esito della vertenza non potrebbe essere, in ogni caso, favorevole all’insorgente, siccome, come sarà più dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi  in relazione al procedimento 38.2026.16 (in particolare cfr. consid. 2.7.1.; 2.7.2.), non sussiste una perdita finanziaria che possa giustificare la concessione di un sussidio ex art. 68 LADI, conformemente a quanto indicato dall’UMA (cfr. doc. VII inc. 38.2025.15).

 

                          2.7.  Relativamente al rifiuto di un SPSS per l’impiego a ______ a partire dal 15 dicembre 2025 va, innanzitutto, rilevato che l’insorgente ha invocato la violazione da parte dell’amministrazione del proprio obbligo di motivare tale diniego (cfr. doc. IX).

                                  Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può al contrario limitarsi all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_461/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 4.3.; STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025 consid. 5.4.; STF 8C_430/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.2.; STF 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

                                  Purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può, altresì, anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.5.; STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).

 

                                  Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene che non sussistano delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 4 marzo 2026 (cfr. doc. A1 inc. 38.2026.16) e della risposta di causa (cfr. doc. VII inc. 38.2026.16), atteso che da queste ultime emergono chiaramente le ragioni per le quali l’UMA ha negato all’assicurato il diritto a un SPSS dal 15 dicembre 2025, e meglio in quanto, non essendo cambiato, rispetto al periodo precedente la disoccupazione, il suo domicilio, né il luogo di lavoro, visto che il datore di lavoro è sempre la ______ AG, le spese da sostenere risultano invariate.

 

                                  Del resto l’insorgente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti e della risposta di causa, ritenuto che il medesimo ha contestato il provvedimento dinanzi a questo Tribunale e ha formulato delle osservazioni riguardo alla risposta (cfr. doc. I; IX inc. 38.2026.16).

 

                                  Pertanto nel caso di specie non sussiste una carenza di motivazione.

 

                      2.7.1.  Conformemente a quanto illustrato in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’art. 68 cpv. 3 LADI prevede che gli assicurati ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.

 

                                  Giusta l’art. 94 OADI l’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, siano adempiuti in modo cumulativo i seguenti presupposti:

                                  - il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

                                  - le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) sono più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.

                               

                                  Secondo la Prassi LADI PML p.to L30 la perdita finanziaria è valutata rispetto all’ultima attività. Per «ultima attività» si intende in ogni caso l’attività esercitata durante gli ultimi sei mesi di contribuzione prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l’art. 37 cpv. 1 OADI). In altri termini, deve trattarsi di una prestazione di lavoro (cfr. consid. 2.5.).

 

                                  In dottrina B. Rubin, op. cit., pag. 278-279, al riguardo si è così espresso:

 

" (…) Les deux conditions énumérées aux let. a et b de l’art. 94 OACI sont cumulatives. Si l’une d’elles n’est pas remplie, le droit à la contribution fait défaut. S’il existe une différence entre les gains apurés (n. 39: c’est-à-dire les gains, desquels les frais ont été déduits) avant le chômage et lors de la prise de l’emploi à l’extérieur mais que les dépenses nécessaires sont de même niveau ou moindres, la condition du désavantage financier n’est pas remplie (exemple : emploi retrouvé au même endroit que celui avant le chômage, mais pour une rémunération identique ou inférieure). Il doit donc exister un lien de causalité entre la prise d’un emploi à l’extérieur et le désavantage financier. La contribution aux frais de déplacement n’est pas destinée à compenser une baisse de revenu. Elle sert uniquement à compenser une augmentation des frais.

L’emploi pris en compte pour effectuer la comparaison des frais assumés n’est pas forcément le dernier emploi avant la prise de l’emploi à l’extérieur, mais l’emploi ayant permis de constituer le gain assuré, c’est-à-dire généralement le dernier emploi avant l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation (cf. la référence, à l’art. 94 OACI, au gain assuré). Cela signifie notamment qu’un emploi exercé durant le délai-cadre d’indemnisation en cours ne peut pas être pris en compte comme point de comparaison s’agissant des frais supportés. La référence à l’art. 23 al. 1 LACI signifie aussi que le gain retenu dans le calcul ne peut dépasser le plafond légal prévu par cette disposition.

(…)"

 

                       2.7.2.  Durante gli ultimi sei mesi di contribuzione prima dell’inizio, il 1° aprile 2025, del termine quadro per la riscossione della prestazione (2° termine quadro; cfr. consid. 1.3.) il ricorrente è stato attivo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024, presso ______ SA di ______ e dal 2 gennaio al 31 marzo 2025 presso ______ AG di ______ (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).

 

                                  Nel caso in esame ci si potrebbe, dunque, chiedere se, visto che l’impiego di ______ si è svolto nei sei mesi precedenti la disoccupazione a partire da aprile 2025, che l’attività lavorativa a ______, iniziata il 2 gennaio 2025, è stata comunque di soli tre mesi in virtù di un contratto stagionale di durata determinata e che, in ogni caso, quando l’8 novembre 2025 l’assicurato si è iscritto nuovamente in disoccupazione a decorrere dal 17 novembre 2025, dopo aver lavorato per ______ AG dal 24 maggio al 16 novembre 2025, non aveva svolto un’attività di sei mesi, si possa oppure no fare riferimento, per valutare il diritto o meno al SPSS sia dal 24 maggio 2025, sia dal 15 dicembre 2025 all’attività svolta in Ticino.

 

                                  In casu, tuttavia, tale quesito non merita di approfondimenti.

 

                                  In primo luogo, l’occupazione a ______ dal 2 gennaio 2025 è stata, invero, reperita dall’insorgente stesso il 17 dicembre 2024 prima di disdire il contratto con ______ SA di ______ (cfr. consid. 1.1.; 1.2.). Inoltre il contratto con ______ AG, valido dal 24 maggio al 16 novembre 2025, è stato stipulato il 4 marzo 2025, precedentemente all’annuncio per il collocamento del 9 marzo 2025 a far tempo dal 1° aprile 2025 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.), mentre il contratto per il periodo dal 15 dicembre 2025 - 7 aprile 2026 è stato concluso il 17 agosto 2025, ben prima dell’iscrizione in disoccupazione dell’8 novembre 2025 con effetto dal 17 novembre 2025 (cfr. consid. 1.5.; 1.6.).

                                  Risulta, perciò, particolarmente dubbio l’adempimento della condizione per avere diritto al sussidio in questione contemplata all’art. 68 cpv. 1 lett. a LADI secondo cui non deve essere stato possibile procurare all’assicurato un'occupazione adeguata nella sua regione di domicilio (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  B. Rubin, op. cit., pag. 278, contestualmente ha rilevato:

 

" (…) Quant à la condition de l’impossibilité d’un placement dans la région de domicile (art. 68 al. 1 let. a LACI), elle exige que l’assuré, avant de solliciter la contribution à la mobilité géographique, n’ait pas trouvé d’emploi dans sa région de domicile malgré des recherches d’emploi suffisantes. Elle implique également que l’assuré n’ait pas refusé plusieurs emplois (pas qu’un seul). (…)"

 

                                  In secondo luogo, anche considerando, per ipotesi di lavoro, la tesi del ricorrente, ossia di porre a confronto dell’attività svolta a ______ dal 24 maggio 2025, rispettivamente dal 15 dicembre 2025, l’occupazione esercitata a ______ (cfr. doc. IX inc. 38.2026.15; doc. IX inc. 38.2026.16), non sussiste comunque una perdita finanziaria ai sensi degli art. 68 cpv. 3 LADI e 94 OADI.

 

                                  In effetti il guadagno a ______, dopo deduzione delle spese, volendo tenere conto dei costi elencati dall’assicurato (cfr. doc. I inc. 38.2026.16) - in realtà, però, è possibile applicare unicamente degli importi forfettari (cfr. Prassi LADI PML p.ti L18 segg.; L22 segg.; consid. 2.5.) - è superiore al guadagno conseguito a ______.

 

                                  L’insorgente ha dichiarato di aver percepito a ______ fr. 4'600.-- netti al mese a tempo pieno (fr. 5'100.-- lordi al mese; cfr. doc. 1 inc. 38.2026.15), mentre a ______ fr. 2'700.-- netti mensili al 70% (cfr. doc. IX inc. 38.2026.15).

                                  Deducendo dal reddito di ______ le spese di fr. 1'556.-- al mese fatte valere dall’assicurato in relazione all’alloggio nei _______, al vitto, ai viaggi tra il Ticino a ______ (cfr. doc. I inc. 38.2026.16), si ottiene l’ammontare di fr. 3'044.-- mensili (fr. 4'600 – fr. 1'556), il quale risulta maggiore dello stipendio guadagnato a ______

 

                                  Infine va osservato che il riferimento alla STCA 38.2025.34 del 21 luglio 2025 (cfr. doc. IX inc. 38.2026.16) non è di alcun ausilio al ricorrente, ritenuto che con tale giudizio il ricorso per denegata / ritardata giustizia da lui interposto il 7 giugno 2025 nei confronti della Cassa disoccupazione è stato stralciato dai ruoli, avendo quest’ultima, l’11 giugno 2025, emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto da 35 a 15 giorni la sospensione inflitta all’assicurato ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. c OADI a seguito della sua disdetta del contratto di lavoro con ______ SA di fine dicembre 2024 per l’impiego di durata determinata dal 2 gennaio al 31 marzo 2025 presso ______ AG.

 

                                  L’insorgente, ad ogni modo, nemmeno può trarre vantaggio dalla sentenza 38.2025.37 del 30 luglio 2025 con la quale il TCA ha annullato la sanzione di 15 giorni appena menzionata. Quella lite concerneva unicamente la valutazione della correttezza o meno della sospensione ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. c OADI, senza alcun accenno ai sussidi per le spese di pendolare o soggiornante settimanale.

 

                          2.8.  Stante tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 4 marzo 2026 relativa al diniego del SPSS per il periodo di attività lavorativa a ______ dal 24 maggio 2025 e la decisione su opposizione del 4 marzo 2026 concernente il rifiuto di un SPSS per l’attività a ______ dal 15 dicembre 2025 devono, conseguentemente, essere confermate.

 

                          2.9.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.59 del 16 febbraio 2026 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.53 del 24 febbraio 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2023.29 del 26 giugno 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2022.63 del 17 ottobre 2022 consid. 2.6.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

                                  Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l.niziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.     Le cause 38.2026.15 e 38.2026.16 sono congiunte.

 

                             2.  Il ricorso del 9 marzo 2026 contro la decisione su opposizione del 4 marzo 2026 (inc. 38.2026.15) è respinto.

 

3.  Il ricorso del 9 marzo 2026 contro la decisione su opposizione del 4 marzo 2026 (inc. 38.2026.16) è respinto.

 

                             4.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             5.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti