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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 9 marzo 2026 di
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contro |
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la decisione su opposizione dell’11 febbraio 2026 emanata da |
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in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’11 febbraio 2026, la Cassa CO1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il proprio provvedimento 21 novembre 2025 (cfr. doc. 26) con il quale ha negato a RI1 (nata il _______ 2022 ed annunciatasi per il collocamento il 30 settembre 2025 con effetto dal medesimo giorno; cfr. doc. 1), il diritto a percepire le indennità di disoccupazione, poiché aveva ritenuto che avendo “maturato soltanto 9 mesi e 14 giorni di attività soggetta a contribuzione” durante “il termine quadro (…) dal 30.09.2023 al 29.09.2025” l’assicurata non aveva adempiuto il periodo di contribuzione.
Nella decisione su opposizione, la Cassa ha espresso le seguenti motivazioni:
" (…) Il termine quadro per il periodo di contribuzione va dal 30 settembre 2023 al 29 settembre 2025. Ai fini dell’adempimento del periodo di contribuzione possono pertanto essere presi in considerazione unicamente i periodi di attività lucrativa soggetta a contribuzione esercitati all’interno di tale arco temporale.
Dagli atti risulta che, nel suddetto termine quadro, l’assicurata ha esercitato un’attività soggetta a contribuzione dal 08 gennaio 2024 al 01 febbraio 2024 e dal 12 agosto 2024 al 27 aprile 2025, per una durata complessiva di 9 mesi e 14 giorni.
L’assicurata, con l’opposizione, richiama inoltre un’attività lavorativa svolta presso l’CO1 nel periodo 1° settembre 2021 – 31 agosto 2023, producendo il relativo certificato di lavoro. Tale periodo non può tuttavia essere preso in considerazione, poiché integralmente anteriore al termine quadro per il periodo di contribuzione determinante ai sensi degli artt. 9 cpv. 3 e 13 cpv 1 LADI.
Ne consegue che il requisito minimo di dodici mesi di attività soggetta a contribuzione previsto dall’art. 13 cpv. 1 LADI non risulta adempiuto.
Dall’esame degli atti non emerge inoltre alcuna circostanza suscettibile di fondare un’esenzione dal periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 LADI, né l’assicurata ne allega l’esistenza.” (cfr. doc. VII+bis).
1.2. L’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…) Oltre ai documenti relativi ai periodi di attività lavorativa che ho già trasmesso, desidero segnalare che durante il periodo preso in considerazione sono stata in malattia per circa 3 mesi.
Allego pertanto il certificato medico che attesta il periodo di incapacità lavorativa. Ritengo che tale informazione sia rilevante ai fini della corretta valutazione della mia situazione assicurativa e contributiva. Chiedo cortesemente che questa ulteriore documentazione venga presa in considerazione nell’esame del mio caso.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e documentazione che dovesse essere necessaria. (…)" (cfr. doc. I)
Il certificato medico prodotto dalla ricorrente è sottoscritto, come meglio verrà precisato nel prosieguo (cfr. consid. 2.8.), dalla dr. med. ______ (FMH psichiatria e psicoterapia), che il 13 novembre 2025 ha attestato l’inabilità lavorativa al 100% di RI1 per il periodo dal 16 aprile al 4 agosto 2025 (cfr. all. a doc. I).
1.3. Nella propria risposta di causa, la
Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa e sul certificato medico
prodotto in sede ricorsuale si è espressa come segue:
" (…) Per completezza si precisa che nella Decisione su opposizione dell’11 febbraio 2016 il periodo di attività presso CO1 è stato indicato come 08.01.2024 – 01.02.2024. Dall’esame dell’incarto risulta tuttavia che il rapporto di lavoro è iniziato il 18 gennaio 2024.
Tale precisazione non incide in ogni caso sulla valutazione della fattispecie, poiché la durata complessiva dell’attività soggetta a contribuzione rimane ampiamente inferiore ai dodici mesi richiesti dall’art. 13 cpv. 1 LADI, e ammonta a circa nove mesi e 3 giorni.
Il requisito minimo di dodici mesi di attività soggetta a contribuzione previsto dall’art. 13 cpv. 1 LADI non risulta pertanto adempiuto.
3. Sul certificato medico prodotto in sede di ricorso
In sede di ricorso l’assicurata produce un certificato medico del 13 novembre 2025, rilasciato dalla dr.ssa ______ (FMH Psichiatria e psicoterapia), attestante un’incapacità lavorativa al 100% per malattia nel periodo dal 16 aprile 2025 al 4 agosto 2025, con ripresa completa dell’abilità lavorativa a partire dal 5 agosto 2025.
Dall’esame dell’incarto emerge che, nel corso del tempo, l’assicurata ha prodotto diversi certificati medici, alcuni dei quali coprono intervalli temporali più brevi e in parte sovrapposti, dai quali risulta un’incapacità lavorativa attestata dal 3 marzo 2025 fino al 4 agosto 2025.
Anche tenendo conto dell’intero periodo di incapacità lavorativa risultante dalla documentazione medica agli atti, la situazione giuridica non muta.
4. Sull’esenzione dal periodo di contribuzione
Ai sensi dell’art. 14 LADI, il diritto alle prestazioni può sussistere, a titolo eccezionale, qualora l’assicurato sia stato impedito per oltre dodici mesi dall’esercizio di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per motivi quali malattia, infortunio o maternità.
Nel caso concreto, anche tenendo conto dell’intero periodo di incapacità lavorativa risultante dalla documentazione medica agli atti, la durata dell’impedimento rimane in ogni caso ampiamente inferiore ai dodici mesi richiesti dall’art. 14 LADI per poter beneficiare dell’esenzione dal periodo di contribuzione.
Va inoltre rilevato che i periodi di incapacità lavorativa non possono essere sommati ai mesi di attività soggetta a contribuzione al fine di raggiungere il periodo minimo di dodici mesi previsto dall’art. 13 LADI.
Ne consegue che l’assicurata non ha maturato il periodo minimo di contribuzione e non può beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’art. 14 LADI” (cfr. doc. V).
1.4. Il 2 aprile 206 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa abbia a ragione, o meno, negato alla ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione dal 30 settembre al 30 novembre 2025.
Dalla “conferma di annullamento dal sistema COLSTA” del 19 dicembre 2025 risulta, infatti, che la ricorrente non figura più iscritta all’Ufficio regionale di collocamento quale persona alla ricerca di impiego dal 30 novembre 2025 (cfr. doc. 32).
2.2. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno dodici mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è, dunque, ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_616/2024 dell’8 maggio 2025 consid. 3; STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
2.3. L’art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
2.4. Giusta l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI sono pure considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga, quindi, contributi.
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI si applica ai casi di malattia e infortunio contestuali a un rapporto di lavoro valido, quando il diritto al salario è terminato o la perdita di guadagno è presa a carico e compensata tramite indennità giornaliere versate da un’assicurazione, prestazioni queste non sottoposte a contribuzione. Il salario determinante ai fini del guadagno assicurato è, in tal caso, il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (art. 39 OADI in correlazione con l’art. 23 cpv. 1 LADI) e non eventuali indennità giornaliere percepite in virtù degli art. 324a cpv. 4 e 324b CO. È così decisivo sapere se l’incapacità lavorativa sia subentrata durante il rapporto di lavoro o al difuori dello stesso, segnatamente successivamente a una disdetta valida. Nella prima ipotesi si applica l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, mentre nel secondo caso entra in considerazione soltanto l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (cfr. STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 2).
2.5. Nella Prassi LADI ID, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in relazione ai periodi equiparati ad un periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LADI, ha, segnatamente, enumerato quanto segue:
" (…)
Malattia o infortunio
B164 I periodi durante i quali l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per malattia o infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono parimenti considerati periodi di contribuzione.”.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3
2.6. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Il cpv. 2 enuncia che sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.
In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.
Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24 agosto 2023 consid. 4.3.2., pubblicata in DLA 2023 N. 13 pag. 386 e SVR 2024 Nr. 8 pag. 29; STF 8C_232/2021 dell’8 giugno 2021; 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; DTF 141 V 674; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.7. In una STCA 38.2022.91 del 22 maggio 2023, questa Corte, confermando l’operato dell’amministrazione, si è pronunciata sul caso di un assicurato al quale non era stato riconosciuto l’adempimento del periodo di contribuzione ed erano, quindi, state negate le indennità di disoccupazione.
In quella fattispecie, il ricorrente (oltre a chiedere il prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione decretato durante la pandemia Covid-19, del quale questa Corte ha stabilito ch’egli non poteva beneficiare) faceva valere di avere raggiunto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, tenendo, tra gli altri, conto di un mese nel corso del quale si era “occupato di fondare una ditta” e di un periodo di inabilità lavorativa.
Questo Tribunale ha, in particolare, stabilito che il periodo di contribuzione di quell’assicurato, nel termine quadro determinante, era stato di 11.314 mesi (e quindi non consentiva di accordare il diritto alle prestazioni LADI).
In particolare, il TCA ha concluso che una delle attività svolte dal ricorrente consisteva in un programma di riqualifica per le persone in cerca di lavoro, svolto tramite l’assistenza sociale e non era, quindi, un rapporto di lavoro, né poteva, dunque, essere considerato come un periodo di contribuzione.
Nemmeno poteva essere tenuto in considerazione come periodo contributivo il mese dedicato all’attività lavorativa indipendente per fondare un proprio commercio, l’assicurazione contro la disoccupazione non potendo, in particolare, farsi carico del rischio imprenditoriale (consid. 2.8.).
In quella fattispecie, non vi erano, inoltre, altri periodi assimilabili ad un periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI. In particolare, un periodo di inabilità lavorativa dovuto ad un infortunio, nella misura in cui era successivo alla fine di un rapporto lavorativo, non poteva essere considerato assimilabile ad un periodo di contribuzione dal momento in cui quell’assicurato non era più vincolato da un rapporto di lavoro (consid. 2.9.).
Infine, quel ricorrente nemmeno poteva essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 LADI, potendo egli vantare, nel termine quadro di contribuzione, un periodo in cui non era più attivo quale dipendente ma a seguito di un infortunio (e di una formazione) non poteva adempiere il periodo di contribuzione inferiore a dodici mesi (consid. 2.10.).
Il Tribunale federale, pronunciandosi con la STF 8C_419/2023 del 5 luglio 2023, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato contro la STCA 38.2022.91 del 22 maggio 2023.
In una STCA 38.2025.31 del 30 ottobre 2025, ove pure era litigioso l’adempimento del periodo di contribuzione, il TCA ha ritenuto, da una parte, che quella ricorrente aveva adempiuto un periodo di contribuzione di 8.373 mesi. Quanto precede computando l’attività svolta quale gerente di una Sagl ed includendo, per lo stesso periodo, anche l’attività espletata per conto di una SA. In tal senso, questa Corte ha ribadito che se vengono esercitate simultaneamente più attività a tempo parziale, il periodo di contribuzione conta un’unica volta (consid. 2.8.).
D’altra parte, il TCA ha, però, ritenuto necessario rinviare gli atti all’amministrazione affinché questa procedesse ad ulteriori accertamenti al fine verificare se, in aggiunta a quanto precede, anche l’attività di curatrice svolta da quell’assicurata doveva essere considerata come svolta a titolo dipendente (e, in tal caso, tenuta in considerazione nel calcolo del periodo di contribuzione) o indipendente.
Infine, in una STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026, questa Corte si è pronunciata sul caso di una ricorrente che, da una parte, aveva svolto un’attività indipendente (gerente di un bar) a titolo principale e, d’altra parte, una dipendente come accessoria.
Relativamente alla prima, il TCA ha ricordato che ai fini dell’adempimento del periodo di contribuzione vale unicamente l’attività salariata ai sensi della LAVS e concluso che non risultava adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, né emergevano motivi che permettessero un esonero. Per quanto concerneva, invece, l’impiego alle dipendenze di terzi, questo Tribunale ha stabilito che si trattava di un impiego accessorio (“ritenuta l’attività indipendente esercitata parallelamente a tempo pieno”) e non consentiva, pertanto, il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI. Questa Corte aveva, infine, trasmesso gli atti all’Ufficio delle misure attive affinché lo stesso esaminasse la domanda di indennità straordinarie di disoccupazione per indipendenti presentata da quell’assicurata.
Con STF 8C_243/2026 del 16 aprile 2026, l’Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026.
2.8. Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che l’assicurata ha, da ultimo, svolto un’attività lucrativa dipendente in qualità di “Kundenberater” (consulente alla clientela) presso ______ dal “12.08.2025 [recte: 2024]” fino al 27 aprile 2025 (cfr. doc. 3, 5 e 28).
Prima di essere assunta dalla ______, RI1 aveva, inoltre, lavorato presso ______ dal 18 gennaio al 1° febbraio 2024 (cfr. doc. 8 e 29).
Dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2023, sempre presso ______, la ricorrente aveva svolto il tirocinio come impiegata di commercio AFC (cfr. doc. 9 ed all. a doc. 33).
Nel corso del rapporto lavorativo che la legava a ______, sono state certificate le seguenti assenze per malattia e le conseguenti inabilità lavorative della ricorrente:
- Il 5 marzo 2025, la dr.ssa med. ______ ne ha certificato l’inabilità piena dal 3 al 14 marzo 2025 (cfr. doc. 19), prorogandola, poi, dapprima dal 15 al 23 marzo successivi (cfr. doc. 20) e successivamente sino al 30 marzo 2025 (cfr. doc. 21).
La dottoressa ne ha, poi, certificato l’inabilità al 50% sino al 7 aprile 2025, intesa come riferita a “mezza giornata lavorativa tutti i giorni” (cfr. doc. 21);
- Il 5 novembre 2025, il dr. med. ______ (specialista in medicina generale) ha attestato la piena inabilità lavorativa di RI1 dal 3 marzo al 16 aprile 2025 (cfr. doc. 17);
- Il 16 aprile 2025, la dr.ssa med. ______ ha certificato la piena inabilità della ricorrente dal 16 al 30 aprile 2025 (cfr. doc. 22). Successivamente l’ha confermata, prima, dal 29 aprile al 31 maggio 2025 (cfr. doc. 23), poi dal 2 giugno al 2 luglio 2025 (cfr. doc. 24) ed infine sino al 4 agosto 2025 (cfr. doc. 25);
- Infine, con un ulteriore certificato, datato 13 novembre 2025, la dr.ssa med. ______ ha attestato che la ricorrente dal 16 aprile al 4 agosto 2025 era stata inabile al lavoro per malattia al 100% (cfr. doc. 18 e consid. 1.2.).
Dall’attestato del datore di lavoro in atti risulta, poi, che - sebbene il primo certificato medico versato agli atti ne attestasse l’inabilità lavorativa dal 3 marzo 2025 (cfr. supra) - RI1 era assente per malattia già dal 26 febbraio (cfr. doc. 28).
A tal proposito, il TCA constata che dai certificati di salario presenti nell’incarto, redatti dalla ______, risulta, l’indicazione “Karenztage Krankheit” dal 26 al 28 febbraio 2025, nonché una “Lohnkorrektur Krankheit 20% 28.03. – 27.04.2025” (cfr. doc. 7).
Con decisione del 21 novembre 2025, la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto all’erogazione delle indennità di disoccupazione sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) durante il termine quadro per il periodo di contribuzione dal 30 settembre 2023 al 29 settembre 2025, può dimostrare di avere svolto un’attività soggetta a contribuzione solo per 9 mesi e 14 giorni. Per questo motivo siamo tenuti a rifiutare la sua domanda di indennità di disoccupazione.
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Dal 12.08.2024 al 27.04.2025 |
______ |
8 mesi e 17 giorni (8.587) |
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Dal 08.01.2024 al 01.02.2024 |
_____ |
27 giorni (0.887) |
(…)” (cfr. doc. 26).
Con opposizione del 18 dicembre 2025, RI1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti facendo valere che “contrariamente a quanto indicato nella (…) decisione, ho svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per una durata complessiva superiore a un anno, raggiungendo pertanto il requisito minimo di dodici mesi previsto dalla (…) LADI.” (cfr. doc. 33).
Con decisione su opposizione dell’11 febbraio 2026, la Cassa ha confermato la propria precedente decisione (cfr. consid. 1.1., doc. 35 e doc. VII + bis).
2.9. Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte ricorda, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno dodici mesi un'occupazione soggetta a contribuzione, ossia un’attività salariata ai sensi della LAVS (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LADI; consid. 2.2.; STF 8C_666/2024 dell’11 agosto 2025 consid. 2.2.).
Giusta l’art. 9 cpv. 3 LADI il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima del giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione (cfr. consid. 2.3.).
Inoltre è utile evidenziare che va considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione (art. 11 cpv. 1 OADI), i periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile sono addizionati, 30 giorni civili essendo reputati un mese di contribuzione (art. 11 cpv. 2 OADI); i periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo (art. 11 cpv. 3 OADI ); secondo giurisprudenza, per determinare i periodi di contribuzione, i giorni di lavoro vengono di principio convertiti in giorni civili secondo il fattore 1,4 (cfr. DLA 1992 N. 1 pag. 70 consid. 3; 122 V 256).
Il periodo di contribuzione delle persone occupate a tempo parziale è calcolato secondo le norme applicabili ai lavoratori occupati a tempo pieno. Se l’assicurato esercita simultaneamente parecchie attività a tempo parziale, il periodo di contribuzione conta un’unica volta (art. 11 cpv. 4 OADI).
Al riguardo cfr. STF 8C_87/2023 del 14 settembre 2023; STF 8C_335/2016 del 23 agosto 2016 consid. 3.1.; STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 3, STFA C 72/05 del 9 gennaio 2006 consid. 4; STFA C 216/02 del 24 luglio 2003; e, tra le altre, STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026; STCA 38.2025.31 del 30 ottobre 2025; STCA 38.2022.91 del 22 maggio 2023; STCA 38.2016.28 del 20 dicembre 2016 consid. 2.3.
2.10. In concreto, tenendo conto delle due attività lavorative svolte, presso ______ ed ______, da RI1 nel termine quadro determinante che in concreto coincide con il periodo 30 settembre 2023 – 29 settembre 2025 (cfr. art. 9 LADI; consid. 2.3.), la Cassa ha stabilito che la ricorrente non può dimostrare di avere svolto un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi e le ha, pertanto, negato il diritto a percepire le prestazioni LADI (cfr. consid. 1.1.).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale rileva, innanzitutto, che risulta irrilevante, ai fini della presente fattispecie, ogni attività lavorativa svolta prima dell’inizio del termine quadro ed in concreto, quindi, prima del 30 settembre 2023 (cfr., sul termine quadro, il consid. 2.3. e l’art. 9 LADI).
Per il periodo determinante nella fattispecie, risulta dagli atti che tra il 18 gennaio ed il 1° febbraio 2024, RI1 ha lavorato presso ______, ______ (cfr. consid. 2.8. e doc. 8).
Tale rapporto lavorativo, dunque, l’ha vista impegnata per totali 15 giorni (non, dunque, 27 come erroneamente indicato nella decisione su opposizione).
A tal proposito, questa Corte rileva che, dopo avere inizialmente considerato, quale primo giorno di lavoro, l’8 gennaio allorquando il “resoconto salario 2024” indica, invece, quale “data di entrata”, il 18 gennaio (cfr. doc. 32), anche la Cassa ha riconosciuto l’inesattezza, e meglio come indicato dalla stessa amministrazione nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3.).
In ogni caso, la svista della Cassa non muta l’esito della presente vertenza, la ricorrente non potendo comunque dimostrare di avere svolto un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi.
RI1 ha, poi, lavorato per conto di ______, dal 12 agosto 2024 al 27 aprile 2025, per totali 8 mesi e 15 giorni (cfr. doc. 7 e 10).
In particolare per quanto attiene ai certificati medici in atto ed alle inabilità lavorative fatte valere dalla ricorrente, questa Corte constata che RI1 era inabile per malattia sin dal 26 febbraio 2025, e meglio come risulta sia dall’attestato del datore di lavoro, che dal conteggio stipendio in atti (cfr. consid. 2.8.).
Attesi i 30 giorni di protezione (cfr. art. 336c cpv. 1 lett. b CO), il 27 marzo 2025 l’ex datrice di lavoro ha intimato all’assicurata la disdetta del contratto di lavoro (cfr. supra).
L’impiego in questione è, quindi, giunto al termine, in ogni caso, a fine aprile 2025. La ricorrente, inabile al lavoro sino al 4 agosto 2025, ha poi percepito le indennità di perdita guadagno per malattia dal 28 aprile al 31 luglio 2025 (cfr. doc. 6).
A tale proposito, questa Corte ricorda che la condizione determinante per ammettere l’esistenza di un periodo assimilabile a un periodo di contribuzione non è la circostanza che l’assicurato abbia pagato i contributi, ma piuttosto che sia stato parte di un rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_646/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 3; STF 8C_782/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.3.; STF 8C_419/2023 con la quale l’Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro la STCA 38.2022.91 del 22 maggio 2023).
Terminato in ogni caso il secondo rapporto di lavoro a fine aprile 2025, è quindi correttamente che la Cassa, computando l’attività svolta da agosto 2024 ad aprile 2025 presso ______ e tenendo anche in considerazione l’attività prestata tra gennaio e febbraio 2024 dalla ricorrente per ______, ha concluso che il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi non è, in concreto, adempiuto.
Agli 8 mesi e 15 giorni di lavoro computabili quale periodo contributivo per il lasso temporale tra agosto 2024 ed aprile 2025, infatti, nel termine quadro determinante (30 settembre 2023 – 20 settembre 2025), l’aggiunta dei giorni di lavoro svolti per ______ tra gennaio e febbraio 2024 non è sufficiente per raggiungere il minimo di dodici mesi di contribuzione (cfr. art. 13 LADI, consid. 2.2.).
2.11. RI1 neppure può, inoltre, essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 LADI.
Il periodo di inabilità lavorativa (terminato il 4 agosto 2025), nella misura in cui è successivo al termine del rapporto di lavoro, infatti, è manifestamente inferiore ai 12 mesi previsti dall’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (cfr. al riguardo anche la STCA 38.2022.91 del 22 maggio 2023).
È, peraltro, utile ricordare che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.6.).
2.12. RI1 ha dichiarato di restare a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o documenti (cfr. consid. 1.2. e doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie l’insorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
La medesima, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione dell’assicurata non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire la ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.59 del 16 febbraio 2026 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.53 del 24 febbraio 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2023.29 del 26 giugno 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2022.63 del 17 ottobre 2022 consid. 2.6.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti