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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2026 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 26 marzo 2026 emanata da |
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in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 26 marzo 2026 la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 17 febbraio 2026 (cfr. doc. 39-40) con cui ha negato a RI1 il diritto a indennità per insolvenza in relazione ai suoi crediti salariali, in quanto la relativa richiesta era intervenuta tardivamente (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione menzionata l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo la restituzione del termine per la presentazione della domanda indennità per insolvenza, l’annullamento del provvedimento in questione e il riconoscimento del diritto alle prestazioni.
Al riguardo egli ha addotto:
" (…)
Nel periodo determinante ero vittima di un infortunio avvenuto con
il monopattino e ho subito una contusione
alla spalla. A causa di questo infortunio sono stato in incapacità lavorativa
certificata dal medico per un lungo periodo, da agosto 2025 fino ad aprile
2026.
Durante questo periodo soffrivo di dolori, limitazione funzionale del braccio e
difficoltà nello svolgimento delle normali attività quotidiane. La mia
condizione medica mi impediva di occuparmi di pratiche amministrative, della
corrispondenza e di comprendere e gestire correttamente le procedure legali e
amministrative.
L'incapacità lavorativa è stata continuativa e copre interamente il periodo
utile per la presentazione della domanda di indennità per insolvenza. Pertanto,
oggettivamente non ero in grado di rispettare il termine legale.
Il ritardo non è quindi dovuto a negligenza, ma a un impedimento oggettivo e non imputabile alla mia volontà. Ritengo pertanto che siano soddisfatte le condizioni per la restituzione del termine. (…)" (Doc. I)
L’insorgente ha allegato dei certificati medici e dei conteggi di indennità giornaliera allestiti dalla ______ (cfr. doc. A1-14).
1.3. La Cassa, con risposta del 28 aprile 2026, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 30 aprile 2026 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia negato al ricorrente il diritto a indennità per insolvenza a causa della relativa domanda tardiva.
2.2. Secondo l’art. 51 cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce, poi, che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
2.3. Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.
L'art. 53 cpv. 2 LADI prevede che, nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.
Giusta l’art. 53 cpv. 3 LADI alla scadenza di questi termini il diritto
all’indennità per insolvenza si estingue.
L’art. 53 cpv. 4 LADI stabilisce, infine, che il Consiglio federale disciplina la procedura relativa all’esercizio del diritto all’indennità.
L’art. 77 dell’Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI), nel suo tenore in vigore dal 1° luglio 2021, enuncia:
" 1 L’assicurato che fa valere il diritto all’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa di disoccupazione competente:
a. la domanda d’indennità per insolvenza;
b. il numero AVS;
c. se è di cittadinanza straniera, il permesso per stranieri;
d. tutte le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all’indennità.
2 Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all’assicurato un termine adeguato per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.
3 Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto presso la cassa di disoccupazione pubblica di detto Cantone. Il trattamento di queste domande compete alla cassa di disoccupazione pubblica in cui ha sede il datore di lavoro.
4 Se il datore di lavoro non è oggetto di un’esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa di disoccupazione pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro dell’assicurato. Se esistono luoghi di lavoro in diversi Cantoni, l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione designa la cassa di disoccupazione competente.
5 Nel caso di cui all’articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo aver preso atto che il termine per il versamento dell’anticipazione delle spese secondo l’articolo 169 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889214 sulla esecuzione e sul fallimento è trascorso infruttuoso."
Al riguardo cfr. STF 8C_335/2010 del 1° giugno 2010.
Secondo l’art. 58 LADI, relativo alla moratoria concordataria, “in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo (n.d.r.: Capitolo 5: Indennità per insolvenza) sono applicabili per analogia”.
2.4. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI II, al punto B26, ha stabilito quanto segue:
" Termini
B26 Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve presentare la richiesta d’indennità per insolvenza alla cassa pubblica competente entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel FUSC. Lo stesso vale in caso di moratoria concordataria o di sospensione per mancanza di attivi.
Le pubblicazioni nel FUSC nella rubrica «Registro di commercio» o nella sottorubrica «Avviso provvisorio di apertura di fallimento» non determinano l’inizio del periodo di 60 giorni dato che la pubblicazione non è un obbligo legale. Solamente la pubblicazione ai sensi degli art. 232 e 233 LEF (nella sottorubrica «Pubblicazione di fallimento / Diffida ai creditori») è determinante per l’inizio di tale periodo (DLA 1989 n. 3 pag. 67).
In caso di sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, è determinante anche la pubblicazione di tale sospensione nel FUSC (art. 230 cpv. 2 LEF), sempreché non sia già stata pubblicata la dichiarazione di fallimento (DLA 1989 n. 3 pag. 66; DTF 114 V 354).
Nel caso di cui all’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI, considerata l’assenza di pubblicazione nel FUSC, l’assicurato deve far valere il diritto all’II entro 60 giorni dal momento in cui ha preso atto che il termine per il versamento dell’anticipo delle spese ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 LEF è trascorso infruttuoso. A colui che ha inoltrato la domanda di proseguimento della procedura, la data di scadenza per l’effettuazione dell’anticipo spese ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 LEF è invece già nota.
(…).
B28a In caso di moratoria concordataria, il termine per l’inoltro della domanda di II comincia a decorrere dalla pubblicazione della moratoria concordataria provvisoria nel FUSC (DTF 131 V 454).
B29 I summenzionati termini rappresentano termini di perenzione: allo scadere degli stessi il diritto all’II si estingue. Una richiesta d’II inviata o consegnata alla cassa al più tardi l’ultimo giorno utile è considerata consegnata entro i termini. Si considera che il termine è stato rispettato anche nel caso in cui la richiesta d’II sia stata consegnata in tempo utile a una cassa non competente o a un’altra autorità (art. 39 LPGA). La restituzione dei termini di perenzione può avvenire solamente se il richiedente o il suo rappresentante non hanno potuto agire per tempo per un valido motivo (ad es. grave malattia improvvisa o infortunio). L’ignoranza della legge non può essere addotta come scusa (DTF C 20/07 del 22.10.2007). L’assicurato deve presentare la richiesta di restituzione dei termini entro 30 giorni dalla fine dell’impossibilità di agire (art. 41 LPGA), contemporaneamente alla domanda d’II. La sospensione dei termini secondo l’art. 38 cpv. 4 LPGA non si applica all’art. 53 cpv. 1 LADI (DTF 8C_541/2009 del 19.11.2009; TFA C108/06 del 14.08.2006).
B30 Se per lo stesso rapporto di lavoro si susseguono diverse circostanze che potrebbero far insorgere il diritto all’II, all’assicurato possono essere nondimeno indennizzati soltanto 4 mesi (p. es. moratoria concordataria seguita dalla dichiarazione di fallimento). Conseguentemente, l’assicurato non può compensare il diritto all’II che non ha fatto valere durante la moratoria concordataria (p. es. 2 mesi di salario) in occasione di un evento successivo (p. es. il fallimento ulteriore del datore di lavoro) e ciò quand’anche le pretese salariali intervenute tra la moratoria concordataria ed il fallimento dovessero corrispondere soltanto a 2 mesi di salario."
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.5. Per costante giurisprudenza federale i termini previsti dalla LADI per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono semplici prescrizioni d’ordine, ma hanno carattere perentorio.
Concretamente ciò significa che, nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.
Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: STF 8C_218/2024 del 13 giugno 2024 consid. 4.1.; STF 8C_335/2010 del 1° giugno 2010 consid. 2.3.; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1a; DLA 1995 no 21 pag. 123 consid. 1a DTF 117 V 244; DTF 110 V 334; DLA 1986 pag. 50).
Per quanto attiene più specificatamente alla domanda di indennità per insolvenza, la perentorietà del termine per esercitare il diritto all’indennizzazione è stata espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1a).
Pertanto, nel caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi e in assenza di una pubblicazione anteriore della pronuncia del fallimento, è la pubblicazione della misura di sospensione ad essere determinante ai fini della decorrenza del termine per presentare la domanda di indennità per insolvenza (cfr. STF 8C_541/2009 del 19 novembre 2009, consid. 4 e DTF 114 V 354).
2.6. La nostra Massima istanza ha stabilito che la sospensione dei termini di cui all’art. 38 cpv. 4 LPGA (ad esempio in occasione del periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso) si applica solo ai termini di natura procedurale, ad esclusione dei termini relativi all’esercizio di un diritto (cfr. STF C_108/06 del 16 agosto 2006 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 AIV no 1 pag. 1).
Il termine di cui all’art. 53 cpv. 1 LADI è un termine per l’esercizio del diritto alle indennità di insolvenza, di natura perentoria (cfr. STF 8C_541/2009 del 19 novembre 2009 consid. 5.; STF C 20/07 del 22 ottobre 2007 consid. 3; STFA C 108/06 del 14 agosto 2006 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 ALV no 1 pag. 1; DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107).
L’art. 38 cpv. 4 LPGA non si applica, di conseguenza, all’art. 53 cpv. 1 LADI.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2018.1 del 21 marzo 2018 consid. 2.4.; STCA 38.2015.41 del 6 agosto 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2015.1 del 13 aprile 2015 consid. 2.6.
2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta, in particolare, che il ricorrente, il 12 giugno 2023, ha iniziato a lavorare alle dipendenze della ______ Sagl di ______ quale operaio in virtù di un contratto di durata indeterminata (cfr. doc. 42).
La società datrice di lavoro ha disdetto il contratto di impiego il 30 giugno 2024 per il 31 agosto 2024, con la motivazione di non avere “(…) momentaneamente possibilità di lavoro così come anche nel prossimo futuro” (cfr. doc. 67).
L’ultimo giorno di lavoro è stato il 12 luglio 2024 (cfr. doc. 69; 47).
L’insorgente, il 24 gennaio 2025, ha fatto spiccare nei confronti della ______ Sagl un precetto esecutivo di fr. 7'000.--, corrispondenti ai salari di giugno e luglio 2024 (cfr. doc. 73).
Il 13 marzo 2025 l’assicurato ha presentato “Domanda di continuazione dell’esecuzione” (cfr. doc. 76).
Dall’estratto del Registro di commercio della ______ Sagl, reperibile nel sito www.zefix.ch, si evince che la società è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato dalla Pretura del Distretto di _______ il 10 settembre 2025 a far tempo dall’11 settembre 2025.
Inoltre dal Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del ___ novembre 2025 (sottorubrica: “sospensione della procedura di fallimento”) emerge la sospensione della procedura di fallimento della ______ Sagl dal 15 ottobre 2025. In proposito è stato precisato che “la procedura di fallimento sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne richiederà la continuazione entro il termine indicato (n.d.r. 27 novembre 2025) fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa (…)” (cfr. https://www.fusc.ch/#!/search/publications/detail/fb953da2-58ae-46b8-8600-e3e03cf78e63).
Non risulta, invece, che sia stata chiesta e concessa una moratoria concordataria ai sensi degli art. 293 segg. della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), contrariamente a quanto indicato dalla parte resistente nella decisione su opposizione (cfr. doc. A1).
Il 20 gennaio 2026 il ricorrente ha inoltrato alla Cassa la “Domanda d’indennità per insolvenza” in relazione ai crediti salariali concernenti i mesi di giugno e luglio 2024 (cfr. doc. 37).
Nel caso di specie, ritenuto il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione della sospensione del fallimento per mancanza di attivi (cfr. art. 53 cpv. 1 LADI; Prassi LADI II p.to B26; consid. 2.3.; 2.4.) - in casu avvenuta il 7 novembre 2025 - per presentare la domanda d’indennità per insolvenza - termine che non va sospeso ex art. 38 cpv. 4 LPGA (cfr. consid. 2.6.) -, la richiesta del 20 gennaio 2026 del ricorrente si rivela tardiva.
Ad ogni modo un termine perentorio può essere oggetto di una restituzione (cfr. STF 8C_218/2024 del 13 giugno 2024 consid. 4.1.; STF C 108/06 del 14 agosto 2006 consid.4.3., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 ALV no 1 pag. 1; DTF 131 V 454 consid. 3.1).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2026.9 dell’11 maggio 2026.
2.8. Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 9C_678/2024 del 4 febbraio 2026 consid. 1.1.; STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette, in particolare, che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possano costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
In una sentenza 9F_12/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3.1. l’Alta Corte ha specificato che una malattia di una certa gravità può consentire la restituzione dei termini se essa interviene alla fine del termine e impedisce all’interessato di tutelare i propri interessi o di ricorrere in tempo ai servizi da parte di terzi.
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 8C_669/2025 del 9 dicembre 2025; STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve, infine, essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.9. Il ricorrente ha motivato il ritardo della propria domanda di indennità per insolvenza, asserendo di avere avuto, segnatamente nell’arco di tempo determinante (dicembre 2025 - gennaio 2026), a seguito di un infortunio subito in monopattino, dal quale aveva riportato una contusione alla spalla sinistra che l’aveva reso incapace al lavoro da agosto 2025 fino ad aprile 2026, come attestato dai certificati medici e dai conteggi dell’indennità giornaliera della ______ prodotti (cfr. doc. A2-A13), difficoltà a svolgere le normali attività quotidiane, come pure a occuparsi di pratiche amministrative e della corrispondenza, nonché a comprendere e gestire correttamente le procedure legali e amministrative (cfr. doc. I).
Tutto ben ponderato, il TCA ritiene che in concreto non siano dati i presupposti per restituire il termine per richiedere le indennità per insolvenza.
In effetti questa Corte non ravvede alcuna valida regione che renda scusabile l’inoltro tardivo della domanda.
In particolare dalle carte processuali (cfr. certificati medici doc. A2; A3) non emergono problemi di salute di una gravità tale da impedire all’insorgente di agire entro il termine di 60 giorni o di incaricare, a tal fine, un terzo di sua fiducia (cfr. consid. 2.8.; STF 8C_39/2026 del 19 febbraio 2026).
Del resto il Dr. med. ______, sostituto capoclinica del Servizio di Ortopedia e Traumatologia ORL, l’8 aprile 2026 (cfr. doc. A2), si è limitato a indicare che la problematica alla spalla sinistra, “(…) da agosto 2025 ad oggi (compresi i mesi di novembre 2025, dicembre 2025 e gennaio 2026)”, limitava potenzialmente, quindi soltanto in modo teorico, la capacità di gestire questioni burocratiche dell’assicurato.
Inoltre il medico nemmeno ha attestato un’impossibilità oggettiva e soggettiva per il ricorrente di nominare, in tale periodo, una persona di sua scelta quale suo rappresentante al fine di procedere, a suo nome e per suo conto, con la richiesta di indennità per insolvenza, conformemente a quanto evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. A1, III).
Infine giova evidenziare che i certificati di inabilità lavorativa di per sé non sono sufficienti a consentire la restituzione di un termine (cfr. STF 8C_368/2026 del 5 giugno 2026 consid. 2.4.; STF 8C_39/2026 del 19 febbraio 2026).
2.10. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 26 marzo 2026 che ha avallato il provvedimento del 17 febbraio 2026, con cui la Cassa non ha riconosciuto all’insorgente il diritto a indennità per insolvenza, deve essere confermata.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2026.9 dell’11 maggio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.12 del 12 agosto 2025 consid. 2.9.; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti