Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2026 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 marzo 2026 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, ______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. L’Ufficio regionale di collocamento di ______ (in seguito: URC), con decisione del 30 settembre 2025, ha negato ad RI1 (__.__.____) il finanziamento del corso “______”, previsto per i giorni del 15 e del 16 settembre 2025 presso la Scuola ______, richiesto il 1° settembre 2025.
L’amministrazione ha ritenuto che il medesimo non risultasse difficilmente collocabile (cfr. doc. 2; 3).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta il 27 ottobre 2025 dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1 (cfr. doc. 4), l’URC, con decisione su opposizione del 4 marzo 2026, ha stralciato dai ruoli l’opposizione in quanto divenuta priva di oggetto, rilevando:
" (…)
3.2. Alla luce di tali risultanze, in particolare del fatto che l’assicurato non risulta più iscritto in disoccupazione a far tempo dal 27 gennaio 2026 e che non ha mai frequentato il corso in discussione, lo scrivente Ufficio ritiene che l'insorgente non abbia più un interesse attuale degno di protezione all'accoglimento dell'opposizione.
Da un lato infatti, condizione essenziale affinché un assicurato possa partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli artt. 60-71d LADI è che adempia i presupposti del diritto secondo l'art. 8 LADI.
Tra tali presupposti vi è quello di essere disoccupati (lett. a), ai sensi dell'art. 10 LADI, il quale al cpv. 3 sancisce che "La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata", con ciò intendendo l'iscrizione all'URC (cfr. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurigo Basilea Ginevra 2014, n. 1 ad art. 10 LADI).
Di conseguenza, quand'anche ci si volesse chinare sulla bontà delle argomentazioni dell'insorgente circa l'opportunità di una sua frequentazione del corso in parola a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, egli non può più beneficiare di tali provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, non essendo più iscritto in disoccupazione.
D'altro canto, valutando il caso nel momento in cui la richiesta di partecipazione al corso è stata presentata (2 settembre 2025), non si potrebbe giungere ad una diversa conclusione, dal momento che la giurisprudenza federale e cantonale stabiliscono che per ottenere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in tema di corsi di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione è necessario che il richiedente frequenti effettivamente il corso in questione o un corso identico a quello per il quale era stato richiesto il consenso all'URC (cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018, consid. 2.4. e seg. e riferimenti ivi citati), in caso di non frequentazione un riconoscimento retroattivo del finanziamento del corso perderebbe di senso.
In tali circostanze può rimanere irrisolta la questione di sapere se l’assicurazione contro la disoccupazione avrebbe dovuto assumersi il costo del corso ______, nel caso in cui l’assicurato l'avesse frequentato. (…)" (Doc. B)
1.3. Contro la decisione su opposizione RI1, sempre patrocinato dall’avv. RA1, il 14 aprile 2026, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, nonché di essere autorizzato a frequentare il corso ______ a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
A sostegno delle proprie richieste la parte ricorrente ha, segnatamente, addotto che la questione del finanziamento del corso presso la ______ è ancora attuale e concreta, visto che l’insorgente, dal 9 aprile 2026, è nuovamente iscritto in disoccupazione. Sussiste, pertanto, un interesse degno di protezione all’emanazione di una decisione di merito.
È stata, poi, evidenziata un’inammissibile contrarietà nelle indicazioni date all’assicurato, ritenuto che l’Ufficio delle misure attive aveva subordinato l’approvazione del finanziamento all’uscita immeditata dalla disoccupazione, tuttavia una volta rispettata tale condizione, la richiesta è stata respinta con la motivazione secondo cui “l’assicuratore non risulta essere difficilmente collocabile”.
Il rappresentante del ricorrente, per conto di quest’ultimo, ha altresì asserito che è contraria alla buona fede l’affermazione dell’URC secondo cui l’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad assumersi il costo del corso per il fatto che non .ancora stato frequentato.
In proposito è stato precisato che “evidentemente non appena avesse avuto conferma della copertura il ricorrente avrebbe effettuato il corso in questione che, ad oggi, non ha potuto essere effettuato solo per il fatto che non vi è stata alcuna conferma da parte dell’URC e che poi l’opposizione è stata dichiarata priva d’oggetto” (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 29 aprile 2026 l’URC ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. La parte ricorrente si è espressa nuovamente riguardo alla fattispecie con scritto del 13 maggio 2026 (cfr. doc. V).
1.6. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Il ricorrente ha, dapprima, contestato la decisione su opposizione del 4 marzo 2026 emessa dall’URC, facendo valere, in buona sostanza, che la stessa non sarebbe sufficientemente motivata (cfr. doc. I pag. 3-4).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può al contrario limitarsi all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_461/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 4.3.; STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025 consid. 5.4.; STF 8C_430/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.2.; STF 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.5.; STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 4 marzo 2026, atteso che da quest’ultima emergono chiaramente le ragioni per le quali l’URC ha considerato che il ricorrente non avesse più un interesse attuale degno di protezione all’esame del merito dell’opposizione, e meglio poiché, da un lato, il medesimo dal 27 gennaio 2026 non era più iscritto in disoccupazione a seguito di inabilità lavorativa prolungata causata da infortunio.
Dall’altro, per ottenere prestazioni LADI in tema di corsi di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione è necessario che il richiedente frequenti effettivamente il corso in questione o un corso identico a quello per il quale era stato richiesto il consenso all'URC (cfr. doc. B; consid. 1.2.).
Del resto l’insorgente, rappresentato da un legale già in sede di opposizione (cfr. consid. 1.2.), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale.
La decisione su opposizione del 4 marzo 2026 non risulta, pertanto, carente nella motivazione.
2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
L’art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:
" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché l’attività in aziende di pratica commerciale e pratiche di formazione
2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis capoverso 3.
3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere scelti e impostati, per quanto possibile, secondo i principi della LFPr. Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."
2.4. Pronunciandosi a proposito delle disposizioni relative ai corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione la giurisprudenza, prima dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI (il 1° luglio 2003), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che una condizione essenziale per ottenere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è che il o la richiedente frequenti effettivamente il corso in questione (cfr. il v.art. 60 cpv. 1 LADI; DTF 112 V 71 consid. 3a; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 392 seg., n. 620).
A questo proposito l’Alta Corte ha affermato quanto segue:
" En l'espèce, il est constant que l'intimé, faute de l'accord de l'autorité compétente et dans l'attente d'une décision de l'autorité de recours, n'a pas suivi le cours qu'il se proposait de fréquenter à partir du mois de mars 1984 et qu'il a continué à percevoir des indemnités journalières durant toute l'année 1984, jusqu'à épuisement de son droit au nombre maximum de 250 indemnités. Par conséquent, il ne peut prétendre les prestations qui, aux termes du dispositif du premier jugement entré en force le 5 septembre 1984, auraient dû lui être allouées s'il avait donné suite à son intention. De ce point de vue, on ne peut que donner raison à l'office cantonal. Certes, G. D. courait-il le risque, s'il fréquentait le cours en question malgré le refus d'accord dudit office, de ne pas recevoir les prestations correspondantes si l'autorité de recours rejetait son recours. Mais un tel risque est inhérent à une situation de ce genre et résulte de la nature même des prestations en cause. Placé devant l'alternative soit de commencer néanmoins à fréquenter le cours qui débutait au mois de mars 1984, sans être certain de recevoir les prestations auxquelles il estimait avoir droit, ou bien de renoncer à son projet en attendant la décision de l'autorité de recours, avec l'intention, s'il obtenait gain de cause, de fréquenter le même cours à une date ultérieure, l'intimé a choisi le second terme de l'alternative. Il en porte seul la responsabilité et les reproches qu'il adresse sur ce point à l'administration ne sont pas justifiés, car il lui incombait de mesurer toutes les conséquences de son choix avant de se décider. A ce sujet, il convient d'ajouter que de telles situations sont fréquentes en droit des assurances sociales, dans la mesure où beaucoup de prestations litigieuses doivent être exécutées à un moment déterminé et sans qu'il soit toujours possible d'attendre sinon la décision préalable de l'institution d'assurance, du moins celle de l'autorité de recours au cas où l'administration refuse d'assumer le frais de la mesure. Or, sous réserve des cas extrêmement rares où l'autorité de recours peut ordonner l'exécution provisoire de la mesure en cause, l'assuré qui n'a pas obtenu d'emblée les prestations demandées et qui ne peut ou ne veut pas différer l'exécution de la mesure (opération chirurgicale par exemple, ou achat d'un moyen auxiliaire, etc.) doit courir le risque d'en supporter lui-même les frais, quitte à en obtenir le remboursement par la suite si l'autorité de recours, en définitive, lui donne raison."
(cfr. STFA 24.02.1986 nella causa UFIAML c/G. El Doueihi, citata da Cattaneo, op. cit., pag. 392 seg).
Sulla base di questa giurisprudenza federale il TCA ha costantemente dichiarato irricevibili i ricorsi interposti da assicurati contro decisioni riguardanti delle misure inerenti al mercato di lavoro che non avevano mai iniziato, in quanto i medesimi sono stati considerati privi di interesse degno di protezione a ricorrere (cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018, citata dalla parte resistente; STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004; STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004; STCA 38.2002.131+150+151 del 14 novembre 2002; STCA 38.1999.384 del 24 luglio 2000; STCA 38.1998.67 del 3 settembre 1998).
Va, comunque, precisato che la nostra Massima Istanza ha mitigato il principio da lei posto.
Infatti, in una sentenza C 287/95 del 1° maggio 1996, il TFA si è dovuto, pronunciare sul caso di un'assicurata che non aveva seguito il corso di formazione, per il quale aveva richiesto il consenso all'Ufficio cantonale del lavoro, bensì un altro corso di identica natura. La nostra Massima Istanza ha stabilito, che è dato un interesse degno di protezione a ricorrere, allorché l'assicurato, in un secondo tempo, frequenta un corso simile a quello rifiutato dall'amministrazione. Pronunciare la mancanza di interesse comporterebbe, inoltre, il rischio concreto di diniego di giustizia.
L’Alta Corte, in proposito, ha rilevato:
" b) En l'espèce, il ressort des pièces que la recourante a suivi un cours de drainage lymphatique manuel du 8 au 17 juillet 1993, dispensé par une école de massages professionnelles, à Bulle. Selon toute apparence, ce cours était semblable à celui qui avait fait l'objet de la demande d'assentiment du 10 septembre 1992 et qui, initialement, devait avoir lieu entre septembre et novembre 1992.
On conçoit tout à fait que l'assuré dans un premier temps, ait préféré attendre l'issue de la procédure cantonale avant de fréquenter ce cours. On peut également comprendre que, se rendant compte que la procédure pouvait durer plusieurs mois, elle ait ensuite décidé de suivre le cours en question qui, bien évidemment, ne pouvait plus se dérouler aux dates indiquée dans sa demande. Mais, raisonnablement et objectivement, elle était fondée à considérer qu'elle recevrait des prestations de l'assurance-chômage en cas de succès de son recours. Il est donc patent qu'elle continuait à avoir un intérêt à la solution du litige au fond.
Indépendamment de cet intérêt de la recourante, il y a lieu de constater que l'objet du litige, tel qu'il a été défini par la décision administrative du 15 décembre 1992, portait sur le refus de la prise en charge d'un cours de masseuse, refus motivé par le fait qu'il s'agissait, aux yeux de l'administration, d'une nouvelle formation de base qui, au demeurant, n'était pas de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressée. La période de fréquentation du cours n'avait qu'une importance tout à fait secondaire et n'était pas sujette, comme telle, à contestation. Il en allait de même du choix de l'école appelée à dispenser l'enseignement. Le fait que l'assurée a suivi un autre cours semblable, pendant une autre période que celle envisagée à l'origine, n'a donc pas vidé le litige de son contenu.
La solution retenue par les premiers juges comporte enfin un risque concret de déni de justice. En effet, si la recourante avait présenté une nouvelle demande d'assentiment, pour la prise en charge du cours suivi en juillet 1993, il est probable que l'administration ne serait pas entrée en matière en raison de l'identité d'objet entre cette nouvelle demande et la procédure qui était alors pendante devant la commission cantonale. Si la recourante présentait maintenant cette demande, l'administration lui opposerait, non sans raison, l'autorité de la chose jugée de la décision du 15 décembre 1992. Aucun jugement au fond ne pourrait donc être rendu.
c) Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont classé l'affaire sans autre forme de procès." (cfr. STFA C 287/95 del 1° maggio 1996 pag. 3 segg.)
A mente di questo Tribunale questa giurisprudenza mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI che non ha sostanzialmente modificato le disposizioni relative alla frequentazione di un corso (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1972).
Del resto nemmeno la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, ha apportato particolari modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. STCA 38.2017.80 del 8 gennaio 2018 consid. 2.1.).
Cfr. pure STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.4.
2.5. Nel caso di specie l’URC, nella decisione su opposizione del 4 marzo 2026, ha constatato che l’assicurato non aveva frequentato il corso ______ che si sarebbe svolto il 15 e il 16 settembre 2025 presso la ______ in relazione al quale aveva chiesto il finanziamento a inizio settembre 2025 (cfr. doc. B; 2).
La parte ricorrente non ha in alcun modo contestato tale affermazione (cfr. doc. I; V).
Alla luce della giurisprudenza federale qui sopra esposta (cfr. consid. 2.4.), questo Tribunale deve, dunque, concludere che a ragione l’amministrazione ha ritenuto che l’insorgente non avesse un interesse degno di protezione a contestare il diniego del finanziamento del corso in questione (cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018; STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004; STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004; STCA 38.2002.131+150+151 del 14 novembre 2002; STCA 38.1999.384 del 24 luglio 2000).
Ne discende che il mancato esame del merito dell’opposizione da parte dell’URC non è censurabile, benché proceduralmente il dispositivo dell’opposizione avrebbe dovuto essere d’irricevibilità e non uno stralcio dai ruoli (cfr., ad esempio, STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018; STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004; STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004).
Come visto, infatti, l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a versare prestazioni per il perfezionamento professionale di un assicurato, quando quest'ultimo non effettua il provvedimento inerente al mercato del lavoro che lui stesso ha richiesto.
Differente dalla presente evenienza è il caso menzionato sopra, in cui l’Alta Corte è entrata nel merito del ricorso, in quanto l'assicurata, in un secondo tempo, aveva comunque seguito un corso identico a quello per il quale era stato richiesto il consenso all'ufficio del lavoro (cfr. consid. 2.4; STFA C 287/95 del 1° maggio 1996).
Il TCA ha pure deciso che un'assicurata aveva un interesse attuale e degno di protezione a ricorrere, poiché la medesima aveva in ogni caso iniziato uno stage di formazione, ma l'aveva interrotto a seguito di una modifica, a suo detrimento, della decisione dell'URC, che accoglieva la domanda di poter effettuare tale stage (cfr. STCA 38.2000.109 del 14 febbraio 2001).
In simili condizioni la questione di sapere se l'assicurazione contro la disoccupazione, qualora l’insorgente avesse frequentato il corso in discussione, avrebbe dovuto assumere i relativi costi, può rimanere irrisolta.
Si rileva, ad ogni modo, che l’URC, nella risposta di causa, ha dichiarato che “un interesse attuale e degno di protezione sarebbe dato qualora il signor RI1 dovesse, in corso dell’attuale iscrizione, presentare una nuova domanda volta all’assunzione dei costi del corso in parola” (cfr. doc. III pag. 2).
Questa Corte aggiunge, tuttavia, che ciò vale nell’ipotesi in cui l’assicurato sottoponga all’amministrazione un’ulteriore richiesta relativa al corso ______ che si svolgerà in nuove date e che dovrà essere da lui frequentato (cfr. consid. 2.4.).
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato del 4 marzo 2026 riguarda la non entrata nel merito dell’opposizione del 30 ottobre 2025 interposta contro la decisione di rifiuto del finanziamento del corso “______” presso la ______, (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).
Nella concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non concernesse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.
Nel Cantone Ticino, il 21 aprile 2026, il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 – che in particolare al cpv. 1 prevede che “la procedura è gratuita per le parti” – (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su opposizione del 4 marzo 2026 è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti