Raccomandata |
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2026 di
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RI1, _______
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contro |
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la “decisione” del 9 dicembre 2025 emanata da |
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Cassa CO1, ________ |
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ritenuto in fatto
1.1. La Cassa CO1 (in seguito: Cassa), il 24 luglio e il 5 agosto 2025, ha versato a _________, il quale era stato alle dipendenze della RI1 dal 16 gennaio al 31 dicembre 2025 in qualità di muratore (cfr. doc. A 76), l’indennità per insolvenza relativa al mese di dicembre 2023 (fr. 1'914.89 lordi complessivi; cfr. doc. A 1-2), richiesta il 13 giugno 2026 (cfr. doc. A 76-77).
1.2. Nel frattempo, il 29 luglio 2025, la Cassa ha scritto alla ditta RI1 quanto segue:
" (…) Il salario non è stato completamente pagato durante il rapporto di lavoro, per questo motivo verseremo, in virtù dell'art. 51 al. 1 della legge federale del 1° gennaio 2001 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI), un'indennità per insolvenza al signor _______.
Conformemente all'art. 54 LADI, le pretese salariali delle persone assicurate sono trasferite alla Cassa nella misura dell'indennità versata così come per quanto riguarda i contributi alle assicurazioni sociali che abbiamo versato, compreso il privilegio legale nel fallimento. Di conseguenza, siamo subentrati nei diritti della persona assicurata. Gli atti giudiziari che dovreste intraprendere in futuro che riguardano i crediti ceduti (in particolare scambi tra le parti e la conclusione di contratti concordati) non vincolano la cassa di disoccupazione.
L'indennità per insolvenza che sarà verosimilmente versata al signor _________ ammonterà ad un importo di 1'914.89 CHF (v. conteggio allegato).
Quando i contributi legali alle assicurazioni sociali saranno conteggiati vi faremo pervenire l'insinuazione/surroga definitiva del nostro credito. (…)" (Doc. B 4)
Con un’ulteriore lettera del 12 agosto 2025 l’amministrazione, dopo aver precisato di avere corrisposto delle indennità per insolvenza alle persone assicurate, siccome in seguito a crediti salariali non pagati era stata depositata una domanda di fallimento della RI1, ha chiesto a quest’ultima di rimborsare le indennità per insolvenza versate, e meglio l’importo di fr. 2'095.65, costituito da fr. 1'905.32 lordi di indennità per insolvenza e da fr. 190.33 di contributi sociali a carico del datore di lavoro (cfr. doc. B 10).
1.3. Visto che la Sagl non ha dato seguito alla domanda della Cassa, quest’ultima, il 9 dicembre 2025, le ha nuovamente scritto:
" a seguito di crediti salariali non pagati la nostra Cassa (come predisposto dall'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI: il fallimento non viene dichiarato soltanto perché - in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro - nessun creditore è disposto ad anticipare le spese) ha versato i seguenti importi:
Descrizione Importo
Indennità per insolvenza netto 1’747.34
Lav-parte AVS/AD 122.55
Lav-parte LPP 0.00
Lav-parte lNP 35.43
Imposta alla fonte 0.00
DL-parte AVS/AD 122.55
DL-parte LPP 0.00
DL-parte IP 57.63
Costi amministrativi AVS 10.15
Richiesta totale 2'095.65
persone assicurate _________
Secondo I'art. 54 cpv. 1 LADI, con il pagamento dell'indennità le pretese salariali dell'assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell'indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF).
V'invitiamo pertanto cortesemente a ritornarci l'importo citato entro 30 giorni, sul nostro IBAN, intestato a Cassa CO1, ________.
Nel caso in cui non ricevessimo il dovuto entro il termine stabilito la Cassa procederà all'incasso tramite via esecutiva. Vi informiamo che è possibile chiedere una dilazione del pagamento chiesto in restituzione." (Doc. B 2-3 = II2)
1.4. Il 2 aprile 2026 la Cassa ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro la RI1 per l’importo di fr. 2'095.65, corrispondenti a “indennità per insolvenza art. 51 ss LADI” con la precisazione “come da conteggio del 9 dicembre 2025” (cfr. doc. B 22).
1.5. A seguito della richiesta di spiegazioni da parte della ditta (cfr. doc. B 23, 25), l’amministrazione, il 9 aprile 2026, ha puntualizzato che il precetto esecutivo si riferisce al “mancato pagamento della decisione di restituzione” del 9 dicembre 2025 (cfr. doc. B 27).
Il 22 aprile 2026, inoltre, la Cassa ha indicato alla Sagl:
" (…) segnaliamo come l’allegato scritto del 9 dicembre 2025 specificava i motivi della restituzione in atto e lo stesso risulta essere regolarmente cresciuto in giudicato, è perfettamente esigibile e certo.
Rileviamo che nel termine fissato con il nostro precedente scritto l’importo di CHF 2'095.65 non è stato versato, abbiamo dunque proceduto all’incasso senza ulteriori avvisi mediante emissione di precetto esecutivo." (Doc. B 29 = A)
1.6. RI1, il 23 aprile 2026, con riferimento allo scritto del 22 aprile 2026 dell’amministrazione, ha ricorso al TCA contro la “decisione di restituzione del 9 dicembre 2025 - indennità insolvenza CHF 2'095.65 - _________ (…)”, facendo valere:
" (…)
Motivi
1) Contestazione totale:
si contesta che l'importo di CHF 2'095.65 non sia dovuto.
Il credito non è né certo esigibile dalla RI1impresa
2) Violazione di essere sentito:
La decisione del 9 Dicembre 2025 richiama un allegato scritto del 13 Aprile non notificato, difetta pertanto la motivazione e il contraddittorio
3) Mancanza presupposti:
mancano i presupposti legali per la restituzione ai sensi della LADI e LPGA. Ci si oppone in particolare alla compensazione all'incasso coattivo
4) Dal controllo fatto dalla commissione di vigilanza Paritetica Cantonale al 14 Novembre 2024 per i periodi 2023-2024 non sono sorti problemi di nessun genere da imputare alla Ditta RI1per negligenze o altro a riguardo al Signor _______.
Conclusione
1) Chiedo che codesta Autorità voglia:
Accogliere il presente ricorso e di conseguenza annullare la decisione impugnata del 09 dicembre 2025;
2) Concedere effetto sospensivo al ricorso, sospendendo l'incasso mediante precetto esecutivo fino decisione e certezza definitive;
3) In via subordinata rinviare gli atti all’IAS per nuova decisione rispettosa del diritto di essere sentito. (…)." (Doc. I)
1.7. L’8 maggio 2026 la parte resistente ha osservato:
" (…) La Cassa ha riconosciuto e versato al signor _________, quale dipendente della ditta RI1 (in seguito: DL), l’indennità di insolvenza relativa al mese di dicembre 2023, poiché il salario dovuto nell'ambito del rapporto di lavoro non era stato integralmente pagato.
Con scritti del 29 luglio 2025 e del 12 agosto 2025, la Cassa ha comunicato al DL di aver versato le indennità di insolvenza per il mese di dicembre 2023 e, conseguentemente, di essere subentrata nei diritti della persona assicurata nella misura della prestazione versata, pari a CHF 2'095.65, chiedendone il rimborso (artt. 51 cpv. 1 LADI e 54 LADI).
Il ricorrente non ha preso posizione in merito a tali scritti, né ha contattato la Cassa per eventuali chiarimenti.
In data 9 dicembre 2025, la Cassa ha quindi trasmesso un ulteriore scritto, invitando il DL a rimborsare l'importo di CHF 2'095.65 entro 30 giorni, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto in via esecutiva.
Persistendo l'inadempimento, il 2 aprile 2026 è stato notificato al DL il precetto esecutivo (PE nr. _______), nel quale il credito è indicato come segue: "indennità per insolvenza art. 51 ss LADI, come da conteggio del 9 dicembre 2025".
A seguito delle successive richieste di chiarimento formulate dal DL in merito alla pretesa di rimborso, la Cassa ha risposto con scritti del 9 e 22 aprile 2026. Malgrado, in tali comunicazioni, lo scritto del 9 dicembre 2025 sia stato qualificato quale "decisione di restituzione", si tratta di una richiesta di rimborso fondata sull'art. 54 LADI.
Tale disposizione prevede che, con il pagamento delle indennità di insolvenza, le pretese salariali dell'assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell'indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF).
Ne consegue che la Cassa non ha emanato alcuna decisione suscettibile di opposizione o ricorso ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali. La pretesa è stata fatta valere direttamente nei confronti del DL mediante richiesta di pagamento e successiva procedura esecutiva.
In tale contesto, la contestazione del credito deve essere fatta valere nell'ambito della procedura esecutiva, segnatamente tramite opposizione al precetto esecutivo e, successivamente, nell'ambito della procedura civile di accertamento del credito. Risulta che il DL abbia interposto opposizione al PE nr. ________; la Cassa procederà, se del caso, ad adire l'autorità competente.
Alla luce di quanto precede, il gravame presentato in data 23 aprile 2026 dal DL deve essere dichiarato irricevibile, in assenza di una decisione impugnabile mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56 cpv. 1 LPGA)." (Doc. IV)
1.8. La società ricorrente si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie il 15 maggio 2026, rilevando, in particolare, di avere regolarmente corrisposto il salario del mese di dicembre 2023 l’8 gennaio 2024 tramite bonifico bancario, per cui il credito salariale di tale mese risultava sostanzialmente estinto già anteriormente alla richiesta di indennità per insolvenza (cfr. doc. VI).
1.9. Il doc. VI è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. L'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione emessa dall'organo amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).
Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o, più specificatamente, una decisione su opposizione, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
Nel caso concreto difetta una decisione su opposizione.
Pertanto il ricorso datato 23 aprile 2026 inviato al TCA dalla RI1, già a prescindere dalle questioni di sapere se lo scritto del 9 dicembre 2025 costituisca o meno una decisione (eventualmente informale) e se l’impugnativa sia tempestiva oppure no, si rivela irricevibile.
2.3. Il ricorso è irricevibile anche per un altro motivo, e meglio poiché questo Tribunale è incompetente ratione materiae ad esprimersi in merito alla presente fattispecie.
L’art. 54 cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) prevede:
" Con il pagamento dell’indennità, le pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell’indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF)."
In proposito cfr. STF 8C_386/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_239/2019 del 9 agosto 2019 consid. 3.3..
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI II ai punti B32-B34 e D3, ha fornito in particolare le seguenti indicazioni:
" B32 Con il pagamento dell’II, le pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell’indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. Se l’assicurato ha già ottenuto un certificato di carenza beni, deve cederlo alla cassa. Quando la cassa ha comunicato all’assicurato di averlo surrogato nei suoi diritti e di aver avviato la procedura, l’assicurato può avviare una procedura di esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro solamente per i crediti rimanenti non coperti dall’II.
B33 La cassa deve far valere i suoi diritti, anche se le possibilità di recuperare il credito sono minime, per preservare i vantaggi legati al possesso di un certificato di carenza beni (prescrizione ventennale). La cassa non può rinunciare a far valere i propri diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento non abbia ordinato la sospensione della procedura di fallimento (art. 230 LEF), oppure che la cassa abbia ottenuto l’accordo in tal senso dall’ufficio di compensazione dell’AD, ad esempio nel caso il datore di lavoro debba essere escusso all’estero (cfr. D9).
B34 Per gli atti esecutivi abituali non è necessario il consenso preventivo dell’ufficio di compensazione dell’AD.
(…).
D3 Di norma la cassa deve difendere i propri diritti nella procedura di pignoramento o di fallimento. La cassa informa tramite lettera l’Ufficio esecuzioni e fallimenti competente della surrogazione e trasmette una copia del conteggio provvisorio. Quando ha effettuato il calcolo definitivo, la cassa manda una copia del conteggio finale all’Ufficio esecuzioni e fallimenti e fa iscrivere in graduatoria l’importo lordo dell’indennità per insolvenza."
In effetti in concreto la Cassa, in relazione alle indennità per insolvenza versate a _________ e alla propria conseguente surrogazione nelle pretese salariali di quest’ultimo nei confronti dell’ex datore di lavoro ai sensi dell’art. 54 LADI, ha fatto spiccare, il 2 aprile 2026, un precetto esecutivo di fr. 2'095.65 contro la società ricorrente (cfr. doc. B 22; consid. 1.4.).
La parte resistente ha, poi, precisato che, siccome la Sagl ha presentato opposizione a tale precetto esecutivo, avrebbe conseguentemente proceduto, se del caso, ad adire l'autorità competente (cfr. doc. IV; consid. 1.7.)
Non è competenza del TCA dirimere vertenze riguardanti il diritto dell’esecuzione e fallimenti (cfr. art. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lptca).
2.4. L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso in esame il ricorso del 23 aprile 2026 riguardante la contestazione della richiesta di rimborso di indennità per insolvenza da parte della Cassa ex art. 54 LADI (cfr. consid. 1.3.-1.6.) si è rivelato irricevibile (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).
Nella concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.
Nel Cantone Ticino, il 21 aprile 2026, il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 – che in particolare al cpv. 1 prevede che “la procedura è gratuita per le parti” – (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.46 del 10 febbraio 2026 consid. 2.7.; STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.37 del 12 giugno 2023 consid. 2.5.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti