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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2026 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° dicembre 2025 emanata da |
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in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 1° dicembre 2025 la CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 18 settembre 2025 (cfr. doc. 7), con il quale aveva negato a RI1 (__.__.1962), iscrittasi in disoccupazione con effetto dall’8 settembre 2025 (cfr. doc. 1), il diritto alle indennità, argomentando, in particolare, che “(…) nel CdA è presente suo marito, sua figlia ______ e suo figlio ______ fa parte degli aventi diritto economicamente, ragion per cui appare inoltre verosimile che si possa considerare un'azienda di famiglia condotta utilizzando forme giuridiche diverse, dove comunque è sempre in prima persona suo marito (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione RI1, rappresentata dall’avv. RA1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento integrale dell’indennità di disoccupazione a far tempo dall’8 settembre 2025.
A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto che l’assicurata, al momento della richiesta delle prestazioni LADI successivo alle dimissioni da membro del Cda della società ______ SA del 14 gennaio 2025 e al susseguente licenziamento, non era assolutamente più in grado di influenzare le decisioni societarie in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Riguardo al licenziamento è stato precisato che lo stesso è stato dettato da ragioni economiche e strategiche, visto che l’assetto societario era mutato, essendo subentrati al 100% i figli dell’insorgente, ______ e ______.
Nell’impugnativa è stato, quindi, asserito, da un lato, che tale motivo, che risulta ammesso dalla decisione contestata (cessione aziendale) viene considerato come prova del fatto che una persona abbia lasciato definitivamente l’azienda. Dall’altro, che la circostanza che si tratti di un’azienda di famiglia dove il marito siede nel Cda, composto di quattro persone, non sposta sicuramente il discorso giuridico di fondo.
L’avv. RA1, per conto dell’assicurata, ha poi evidenziato che il marito dispone sì di firma singola, tuttavia essa è unicamente rapportata all’operatività corrente e non alle decisioni fondamentali che competono all’intero Consiglio di amministrazione.
È, altresì, stato indicato che giuridicamente dovrebbe fare stato la sentenza del Tribunale federale 123 V 234 che chiarisce quando un dipendente va considerato in posizione analoga a un datore di lavoro - e conseguentemente non ha diritto all’indennità di disoccupazione -, ossia allorché, dopo essere stato licenziato, continua a essere l’azionista unico e il solo amministratore della ditta.
Ne discende, a mente della parte ricorrente, che RI1 non può essere ritenuta in posizione analoga a un datore di lavoro e che gli accenni alle varie direttive che mirano a evitare abusi, che nella presente fattispecie non sussistono, non dovrebbero inficiare il principio di base sancito nel citato giudizio dell’Alta Corte.
In relazione alla censura rivolta all’insorgente di non avere adeguatamente comprovato le ricerche di lavoro, è stato affermato che il 13 novembre 2025 la medesima ha inviato le ricerche svolte, spiegando le difficoltà di ottenimento di un posto di collocamento specialmente a causa dell’età, della mancanza di conoscenze delle lingue straniere, nonché della formazione giuridica e amministrativa conseguita in Italia.
Infine il patrocinatore dell’assicurata ha evidenziato che “una persona che adempie alle condizioni di legge e che si vede negata l’indennità di disoccupazione, dopo aver pagato fior di contributi per la durata di 15 anni, non può esimersi dal considerare una decisione come quella impugnata come lesiva della sua personalità e contraria ai principi fondamentali di equità e proporzionalità” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19 gennaio 2026 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, precisando che la ricorrente non ha fornito elementi di fatto o argomenti nuovi tali da rivedere la decisione su opposizione del 1° dicembre 2025 e ha rinviato ai fatti e ai motivi di quest’ultima (cfr. doc. III).
1.4. Il 20 gennaio 2026 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurata abbia diritto oppure no alle indennità di disoccupazione a fare tempo dall’8 settembre 2025.
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha, infatti, esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997 Nr. 23 pag. 130 e in SVR 1997 ALV Nr. 101 l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato, su questi temi, le seguenti considerazioni:
" (…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della ______ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"
L’Alta Corte ha ricordato questi principi in una sentenza 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021 ALV Nr. 14 pag. 51, in cui ha precisato che nel caso di un gerente e direttore di una SA, carica ricoperta dal ricorrente di quella fattispecie, differentemente dalla situazione riguardante un membro del CdA di una SA, deve avere luogo un esame delle circostanze concrete. Il TF ha concluso che a ragione era stato deciso che l’insorgente aveva una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro.
Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, bensì anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_609/2024 del 26 giugno 2025 consid. 4, pubblicata in SVR 2025 Nr. 24 pag. 80; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Al riguardo cfr. pure la sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, già citata, nella quale il Tribunale federale sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. (…)"
Cfr. pure STF 8C_413/2024 dell’8 ottobre 2024 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2024 N. 13 pag. 421.
Per completezza è utile rilevare che sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_105/2024 del 30 aprile 2024; STF 8C_668/2022 del 29 giugno 2023; STF 8C_191/2014 del 4 giugno 2014; STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
2.3. Come visto, l’Alta Corte ha avuto modo di ampliare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; STFA C 219/03 del 2 giugno 2004; STFA C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130; STFA C 187/04 del 24 marzo 2005; cfr. inoltre Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
In una sentenza 8C_374/2010 del 12 luglio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 3 pag. 65, il TF ha puntualizzato che il coniuge del datore di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione neppure nel caso in cui non occupi una posizione analoga a quella del datore di lavoro e abbia contratto matrimonio in regime di separazione dei beni.
Inoltre con giudizio 8C_102/2018 del 21 marzo 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 5 pag. 171, la nostra Massima Istanza ha ricordato che la giurisprudenza secondo cui il coniuge di una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che lavora nella stessa azienda di quest’ultima non ha diritto all’indennità di disoccupazione, a prescindere dal fatto che occupi o meno anch’egli una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, non si applica soltanto alle società di capitali, bensì anche alle associazioni.
Nella sentenza 8C_74/2011 del 3 giugno 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV N. 14 pag. 42, il TF ha ribadito che quanto deciso nei confronti delle persone che collaborano nell’azienda del coniuge con posizione analoga a quella di un datore di lavoro da cui vivono separate e che chiedono le indennità d’insolvenza, ossia che per motivi attinenti alla sicurezza del diritto non sia indicato riconoscere loro tale diritto, vale per analogia per le indennità di disoccupazione.
Siccome non accade di rado che separazioni tra coniugi vengano revocate e che azioni di divorzio vengano ritirate, alla luce di tali particolarità rilevanti dal diritto matrimoniale, non si può concludere per una volontà definitiva di divorziare oppure di separarsi, in ogni caso in presenza di una separazione di fatto di una durata inferiore ai due anni.
L’Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza nella STF 8C_ 639/2015 del 6 aprile 2016, pubblicata in DTF 142 V 263, indicando che fino alla sentenza di divorzio non sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.
Il diritto a indennità di disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere - come in quel caso concreto - in presenza di un matrimonio duraturo, anche se la volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente determinata (in quella fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia).
Con sentenza 8C_574/2017 del 4 settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12 pag. 342, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto all’indennità di disoccupazione la persona che ha operato nell’azienda del coniuge, laddove quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore di lavoro. Anche nell’eventualità di una separazione l’esclusione sussiste fino alla sentenza di divorzio.
A nulla di diverso hanno condotto le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge licenziata fosse fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il marito fosse stato arrestato per tale motivo.
La nostra Massima Istanza, in un giudizio 8C_105/2024 del 30 aprile 2024, ha ricordato che una procedura di divorzio in corso è ininfluente in relazione al principio secondo cui le persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno a un’azienda e i loro coniugi sono esclusi dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Fino alla sentenza di divorzio sussiste un rischio di abuso, per cui, considerando questo aspetto, si può prescindere da un esame delle circostanze concrete.
Con sentenza 8C_780/2023 del 2 settembre 2024, pubblicata in DLA 2024 N. 14 pag. 427 (cfr. pure Janina Huber, “Ausschluss vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten von arbeitgeberähnlichen Personen”, in SZS 6/2024 pag. 360), l’Alta Corte ha stabilito che a torto il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso di un’assicurata inoltrato contro il diniego delle indennità di disoccupazione a causa della posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro del marito in seno alla SA, dove era stata impiegata dall’ottobre 2013 fino al licenziamento a decorrere da fine dicembre 2022 per assenza dal lavoro.
Al riguardo, nonostante i rapporti tra i coniugi fossero compromessi (da un lato, la moglie si era rifugiata presso la casa delle donne a seguito delle violenze domestiche per le quali aveva denunciato più volte il marito, dall’altro, entrambi avevano dei nuovi compagni), il TF ha puntualizzato che il matrimonio non era ancora stato sciolto mediante divorzio.
La nostra Massima Istanza ha, altresì, indicato che non si giustificava un cambiamento di giurisprudenza alla luce dell’approvazione del 13 giugno 2024 da parte del Consiglio Nazionale del disegno di legge – frutto dell’iniziativa parlamentare 20.406 (“Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione”) – che dovrebbe permettere a chi occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, così come al coniuge che lavora nell’impresa di disporre di un accesso più rapido e semplice all’indennità di disoccupazione (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240613113800060194158159026_bsi082.aspx).
È stato spiegato che la proposta non era ancora stata discussa dal Consiglio degli Stati (cfr., in proposito, consid. 2.10. del presente giudizio) e che non risultava chiaro se l’art. 8 cpv. 3 del progetto permettesse, per l’ambito in questione, di derogare alla giurisprudenza valida fino a quel momento oppure la rafforzasse.
Infine la censura di discriminazione rispetto ai concubini fatta valere dall’assicurata è stata, del resto, ritenuta infondata, considerato che il matrimonio e il concubinato costituiscono delle forme diverse di vita insieme con differenti effetti giuridici.
Il Tribunale federale ha concluso affermando che né dalla sentenza cantonale, né dalla risposta emergevano validi motivi per un cambiamento della giurisprudenza federale costante e di lunga data.
Cfr. anche STF 8C_722/2023 dell’8 marzo 2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 19 pag. 70; Decisione 605 2022 198 del Tribunale del Canton Friborgo del 23 ottobre 2023, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 1/2024 pag. 46 (la moglie del titolare di un’impresa individuale non ha diritto alle indennità di disoccupazione, anche nel caso in cui i coniugi siano separati di fatto e il giudice abbia ordinato delle misure di protezione dell’unione coniugale); STF 8C_723/2023 del 30 aprile 2024 secondo cui il principio di escludere dal diritto all’indennità di disoccupazione anche i coniugi delle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che hanno lavorato nella stessa azienda non si applica ad altri parenti.
2.4. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI ID, ai punti B21-B24, ha stabilito quanto segue:
" Coniugi e persone che vivono in unione domestica registrata occupati nell’azienda
B21 Oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, sono esclusi dal diritto all'indennità anche i loro coniugi che lavorano nella stessa azienda.
B22 Una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in un’azienda che non sia quella del coniuge.
B23 Il diritto all’ID sussiste soltanto dalla data della sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.
ð Giurisprudenza
DTF 8C_639/2015 del 6.4.2016 (Solo con la sentenza di divorzio la volontà è definitiva e le Parti sono definitivamente separate dal punto di vista finanziario)
B24 Questo motivo di esclusione si applica unicamente ai coniugi e alle persone che vivono in unione domestica registrata e non può essere esteso agli altri membri della famiglia."
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.5. Nella concreta evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI1 è stata alle dipendenze, a partire dal luglio 2007, della ______ AG, allora con sede a ______, e dal 1° dicembre 2011 al 31 agosto 2025 della ______ SA di ______ (cfr. doc. 2; 3; 5; 15; 16).
La ______ SA si occupa, segnatamente, di “servizi in materia di risorse umane, amministrazione e gestione del personale, contabili e tributari, informatici, in Svizzera e all'estero; consulenza organizzativa, strategica, informatica, di marketing ed internazionalizzazione delle imprese. Prestazione di servizi nel settore fiduciario in genere; assunzione e gestione di mandati di consulenza internazionale tributaria, del lavoro ed aziendale in genere; detenzione fiduciaria di beni e quote societarie, anche tramite coordinamento di assistenza di professionisti abilitati e/o prestatori di lavoro autonomo e subordinato esteri; attività di assistenza e consulenza nel settore societario svizzero e internazionale, compresa la costituzione, la gestione e la liquidazione di società. (…)” (cfr. doc. 15: estratto RC).
Il 28 maggio 2025 il rapporto di impiego dell’assicurata è stato disdetto per il 31 agosto 2025 dalla SA a causa di riorganizzazione aziendale (cfr. doc. 5).
L’assicurata ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale dal mese di dicembre 2018 al mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 15).
Dal mese di dicembre 2018 Presidente e delegato del Cda con firma individuale risulta essere ______, marito della ricorrente (cfr. doc. I; 15; www.zefix.ch).
Il figlio dell’insorgente, ______, è stato membro del Cda con firma individuale da marzo 2023 a gennaio 2025, mentre la figlia, ______, ha assunto la medesima carica nel marzo 2023 e la riveste tuttora (cfr. doc. I; 15; www.zefix.ch).
L’assicurata, l’8 settembre 2025, si è annunciata in disoccupazione con effetto dal medesimo giorno (cfr. doc. 1).
Con decisione del 18 settembre 2025 la Cassa ha negato a RI1 il diritto a prestazioni LADI, in particolare in quanto il marito occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, essendo presidente del Cda (cfr. doc. 7).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 1° dicembre 2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.6. Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte ricorda, innanzitutto, che per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso ex lege senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società.
Il diritto a indennità di disoccupazione va negato pure al suo coniuge fino alla sentenza di divorzio (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.4.).
In effetti con la sentenza 123 V 234 la nostra Massima Istanza ha sì stabilito, conformemente a quanto osservato nel ricorso (cfr. doc. I pag. 3), che il lavoratore in una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. consid. 2.2.), tuttavia, come visto (cfr. consid. 2.2; 2.3.), ha pure esteso tale giurisprudenza al coniuge di tale persona.
Giova, altresì, ribadire che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234, applicabile parimenti al coniuge di chi riveste una posizione analoga quella di un datore di lavoro, non è, d’altronde, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; STF 8C_609/2024 del 26 giugno 2025 consid. 4, pubblicata in SVR 2025 Nr. 24 pag. 80).
È sufficiente che sia possibile la continuazione delle attività perché il diritto all’indennità debba essere negato in virtù del rischio di eludere la legge (cfr. STF 8C_102/2024 del 9 luglio 2024 consid. 3.1.; STF 8C_146/2020 del 17 aprile 2020 consid. 3; STF 8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF 8C_574/2017 del 4 settembre 2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
2.7. Nel caso in esame l’insorgente e ______ sono coniugati. L’assicurata, del resto, non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo.
Ritenuto, da una parte, che RI1 è sposata con ______, dall’altra, che quest’ultimo riveste il ruolo di presidente e delegato con firma individuale della ______ SA dove la moglie è stata impiegata fino al 31 agosto 2025, ossia immediatamente prima del suo annuncio per il collocamento dell’8 settembre 2025 (cfr. consid. 2.5.), occorre concludere, alla luce dei disposti legali attualmente in vigore e della giurisprudenza sviluppata in proposito dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), che rettamente la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dall’8 settembre 2025.
Per dei casi analoghi cfr. STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 concernente un’assicurata a cui era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché era soltanto separata giudizialmente dal marito, il quale era titolare della ditta individuale dove l’interessata era stata impiegata precedentemente alla disoccupazione; STCA 38.2022.45 del 29 agosto 2022 relativa al diniego del diritto alle prestazioni LADI a un’assicurata il cui coniuge, da cui era separata di fatto, era socio e gerente della società, sua ultima datrice di lavoro; STCA 38.2019.39 del 22 gennaio 2020 che ha confermato il rifiuto delle indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2019 a un assicurato a causa della posizione analoga a quella di un datore di lavoro della moglie - dalla quale era separato dal 2017 e la cui sentenza di divorzio era stata pronunciata posteriormente alla decisione su opposizione - in seno alla società dove egli aveva lavorato prima della disoccupazione; STCA 38.2008.36 del 22 ottobre 2008 in cui è stato deciso che la separazione di fatto, l’intenzione di divorziare e la domanda di misure di protezione dell’unione coniugale (il Pretore non aveva, però, statuito in merito e i coniugi risultavano domiciliati allo stesso indirizzo) non erano elementi sufficienti per non applicare la giurisprudenza secondo cui il coniuge di colui che riveste una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione.
2.8. Per quanto attiene al versamento, durante il periodo di attività lavorativa presso ______ SA, dei contributi sociali, compresi quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I p.to 4; consid. 1.2.), la nostra Massima Istanza, in una sentenza C160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto all’indennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione della stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.
Il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza in un’altra sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005, già citata al consid. 2.2., relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl, sua datrice di lavoro, nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale.
L’Alta Corte ha, tra l’altro, osservato che:
" (…)
3.2 Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3). (...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)
In proposito cfr. pure STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.6.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.
2.9. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 1° dicembre 2025 deve essere confermata.
2.10. A titolo abbondanziale va, ad ogni modo, segnalato che il 12 marzo 2020 il consigliere nazionale Andri Silberschmidt ha presentato l’iniziativa parlamentare «Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione», in cui chiedeva di adeguare la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, (LADI) in modo che le persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro e che pagano i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) abbiano diritto all’ID come tutti gli altri dipendenti (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200406).
In risposta all’iniziativa parlamentare Silberschmidt la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), il 3 luglio 2023, ha adottato un progetto preliminare che prevede di modificare la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione in tal senso (LADI; cfr. https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/MM-SGK-N-2023-08-18.aspx?lang=1040).
Il Consiglio federale, il 10 aprile 2024, ha però espresso il suo favore al mantenimento dello status quo, indicando che la LADI permette già oggi a una persona in posizione analoga a quella di datore di lavoro di beneficiare dell'indennità di disoccupazione qualora abbia definitivamente abbandonato questa posizione (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100660.html).
Il 13 giugno 2024 il Consiglio nazionale ha, per contro, approvato la revisione legislativa della LADI, precisando che “sono comunque previsti dei paletti per ridurre il rischio di abusi. Per ricevere le indennità gli interessati non devono essere membri del consiglio di amministrazione e devono aver lavorato per l'azienda per almeno due anni. Un'eccezione a questo limite temporale è prevista per le persone che lavorano in professioni in cui i cambiamenti o gli incarichi di durata limitata sono comuni, come nel settore culturale. Le persone che beneficiano dell'estensione del diritto alla disoccupazione e che sono nuovamente assunte nella stessa azienda entro il termine quadro per la riscossione della prestazione o nei tre anni successivi saranno tuttavia chiamate a rimborsare le indennità ricevute. Anche in questo caso si è formulata una eccezione per i lavoratori del settore culturale”. (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240613113800060194158159026_bsi082.aspx; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.8.).
Il 16 settembre 2024 il Consiglio degli Stati ha deciso che il disegno di legge doveva essere rivisto alla luce dei possibili abusi e delle ripercussioni finanziarie. Il dossier è stato rinviato alla sua commissione preparatoria (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=65436; https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240916164606612194158159026_bsi0135.aspx).
Il 3 marzo 2026 il Consiglio degli Stati ha approvato una modifica della LADI. Nel relativo Comunicato Stampa figurano le seguenti indicazioni:
" (…) Attualmente chi occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, per esempio come socio o detentore di una partecipazione finanziaria; così come il coniuge che lavora nell'impresa, è tenuto a versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione. Per beneficiare delle prestazioni in caso dovesse restare senza lavoro deve però rinunciare definitivamente alla sua posizione.
Ci sono tuttavia delle situazioni in cui non è così facile liberarsi rapidamente di queste posizioni, ad esempio in caso di fallimento o quando c'è di mezzo un divorzio. Per questo, la riforma permetterà invece loro di disporre di un accesso più rapido e semplice all'indennità di disoccupazione. Saranno soggetti a un periodo di attesa di 20 giorni e riceveranno il 70% del salario assicurato (80% per chi deve occuparsi di eventuali figli).
Sono comunque previsti dei paletti per ridurre il rischio di abusi. Per ricevere le indennità gli interessati non devono essere membri del consiglio di amministrazione e devono aver lavorato per l'azienda per almeno due anni. Un'eccezione a questo limite temporale è prevista per le persone che lavorano in professioni in cui i cambiamenti o gli incarichi di durata limitata sono comuni, come nel settore culturale.
Gli Stati hanno tuttavia modificato le altre condizioni, al fine di rafforzare ulteriormente la lotta contro gli abusi. Queste devono essere applicate in modo diverso a seconda che l'impresa sia in liquidazione o meno. Si tratta di garantire che gli imprenditori si assumano le loro responsabilità, dato che una liquidazione richiede tempo. Se è stata pronunciata, le condizioni sono le stesse previste dal Consiglio nazionale.
Se l'impresa non è in liquidazione, le persone devono detenere meno del 50% della partecipazione finanziaria nell'impresa, non essere membri del consiglio di amministrazione e detenere meno del 33% delle quote sociali per poter percepire le indennità. Condizioni diverse si applicano anche ai coniugi che lavoravano nell'impresa.
Il Consiglio nazionale aveva deciso che, se le persone tornavano in azienda durante il periodo di riferimento o nei tre anni successivi, dovevano rimborsare le indennità percepite. Il Consiglio degli Stati ha respinto la clausola di rimborso, ma ha approvato una sospensione del diritto all’indennità in questi casi. (…)" (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2026/20260303092149851194158159026_bsi084.aspx).
Il dossier è stato rinviato al Consiglio nazionale per l’esame in merito alle divergenze (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2026/20260303092149851194158159026_bsi084.aspx).
Va, infine, rilevato che il Consiglio federale, in un rapporto del 6 dicembre 2024 realizzato in adempimento del postulato 20.4141 “Ottimizzare la copertura sociale dei lavoratori indipendenti” depositato il 24 settembre 2020 dal consigliere nazionale Benjamin Roduit, ha sì constatato che i lavoratori indipendenti non godono della medesima protezione sociale dei salariati, tuttavia l’introduzione di un obbligo assicurativo per migliorare la loro copertura sociale non sarebbe praticamente attuabile né da un punto di vista tecnico né tantomeno finanziario. Il CF è favorevole piuttosto a iniziative private che sostengono gli indipendenti nella costituzione di riserve (cfr. https://www.kbob.admin.ch/it/nsb?id=103401).
In proposito cfr. pure STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.7.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.8.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.11 del 29 aprile 2024 consid. 2.12.; STCA 38.2023.65 del 12 febbraio 2024 consid. 2.14.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti