Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2026.41

 

rs

Lugano

20 agosto 2026  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

 

 

 

con redattrice:

 

 

 

 

 

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 giugno 2026 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione incidentale del 27 maggio 2026 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 16 aprile 2025 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI1 era idoneo al collocamento per attività al 60% dal 1° febbraio 2025, considerato che il medesimo svolgeva un’attività indipendente a carattere duraturo nel settore della manutenzione giardini dal 1° febbraio 2025 nella misura del 40% (cfr. doc. 3).

 

                          1.2.  A seguito di una richiesta dell’11 agosto 2025 di esame dell’idoneità da parte della Cassa di disoccupazione ______ (cfr. doc. 4), la Sezione del lavoro, il 19 settembre 2025, ha emesso nei confronti di RI1 una nuova decisione di idoneità al collocamento con disponibilità lavorativa del 50% con effetto dal 1° luglio 2025 (cfr. doc. 5.2.).

 

                          1.3.  Con decisione del 14 aprile 2026 la Sezione del lavoro, dopo aver ricevuto un’ulteriore domanda di verifica dell’idoneità da parte della Cassa ______, d’intesa con l’Ufficio regionale di collocamento, datata 16 marzo 2026 (cfr. doc. 6.1.), ha ritenuto RI1 inidoneo al collocamento dal 17 marzo 2026, rilevando:

 

" (…)

3. Nel caso concreto, lo scrivente Ufficio rileva come l'interesse dell'assicurato risulta essere quello di poter intraprendere l'attività indipendente con la propria azienda di giardinaggio. Infatti come da egli dichiarato con scritto del 07.04.2026 relativo alla non frequenza del corso _______ (lo scrivente Ufficio osserva che pure al programma occupazionale assegnato lo scorso 27.10.2025 con durata dal 03.11.025 al 02.02.2026, l’assicurato non ha mai preso parte), risulta chiaro come durante questo periodo si sia adoperato a favore della sua azienda "Nel periodo invernale mi sono impegnato a far crescere la mia azienda...", "...lavorando molto con pochi guadagni e con anche formule di forfait.." seppure con qualche difficoltà "...in merito alla mole di lavoro della mia attività, determinanti sono fattori meteo, stagionalità, clienti (uno decesso), concorrenza congiuntura (stranieri, frontalieri, portoghesi) e molto altro...". A tal proposito si osserva come in analogia con i principi validi per le indennità per lavoro ridotto per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e pertanto tali perdite di lavoro devono essere equiparate per principio al normale rischio aziendale del datore di lavoro.

 

4. Ora, ritenuto complessivamente quanto sopra esposto, lo scrivente Ufficio ritiene sufficientemente provato, almeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, applicata nelle assicurazioni sociali, che il Signor RI1, non può essere ritenuto disponibile per il mercato del lavoro, quale dipendente, alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro ritenuto come egli è tutt'ora impegnato a tempo pieno a sviluppare la propria attività imprenditoriale, di conseguenza egli è ritenuto inidoneo al collocamento a far data dal 17.03.2026. (…)" (Doc. 6.3. pag. 4)

 

                          1.4.  Il 15 maggio 2026 RI1, rappresentato dall’avv. RA1, ha interposto opposizione, datata 30 aprile 2026, chiedendo l’annullamento della stessa e il ripristino integrale dell’idoneità al collocamento.

                                  Al riguardo è stato fatto valere, in particolare, che l’attività indipendente non gli impedisce l’assunzione di un impiego dipendente, come pure che la deduzione di un’indisponibilità da una presunta intensità dell’attività e da un’incompatibilità di orari è errata. È stato asserito che al contrario l’attività indipendente è organizzabile liberamente, che i volumi sono modesti e che i tempi sono adattabili con la conseguenza che in presenza di un’offerta di lavoro (anche al 50%) l’assicurato potrebbe adeguare immediatamente la propria attività indipendente.

                                  Inoltre è stato precisato che l’avere utilizzato quale elemento decisivo la mancata partecipazione ai corsi _______ è giuridicamente scorretto. Infatti ex art. 30 LADI tale comportamento può comportare una sospensione del diritto all’indennità, ma non giustifica la negazione dell’idoneità al collocamento (cfr. doc. 7 + copia della busta di spedizione).

 

                          1.5.  L’assicurato, per il tramite dell’avv. RA1, il 21 maggio 2026, ha presentato un’istanza di conferimento dell’effetto sospensivo all’opposizione, rispettivamente di adozione di misure provvisionali nel senso del ripristino cautelare dell’idoneità al collocamento e del diritto alle prestazioni LADI, fondandosi sulla verosimile fondatezza dell’opposizione, in quanto l’attività indipendente svolta è limitata, discontinua e variabile, i redditi sono modesti, non esistono orari vincolanti, né una struttura rigida incompatibile con un’attività dipendente, l’attività è liberamente organizzabile, ha costantemente dichiarato la propria disponibilità ad assumere immediatamente un impiego dipendente, anche a tempo parziale e non risulta alcun rifiuto concreto di lavoro.

                                  È stato, altresì, puntualizzato che il pregiudizio è grave e difficilmente riparabile, visto, da un lato, che la sospensione delle indennità di disoccupazione incide direttamente sul sostentamento dell’assicurato. Dall’altro, che il danno non sarebbe pienamente riparabile ex post, ritenute le esigenze correnti di mantenimento e stabilità economica.

                                  Infine non emergerebbe alcun interesse pubblico urgente o prevalente che imponga l’espletamento immediato degli effetti della decisione impugnata (cfr. doc. 8).

 

                          1.6.  La Sezione del lavoro, il 27 maggio 2026, ha emesso una decisione incidentale con cui ha respinto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo e di adozione di misure cautelari nell’ambito della procedura di opposizione.

                                  L’amministrazione ha così motivato il proprio provvedimento:

 

" (…)

2. Giusta l'art. 100 cpv. 4 LADI, le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 (idoneità al collocamento) e 30 (sospensioni del diritto alle indennità) LADI non hanno effetto sospensivo.

Secondo l'intenzione del legislatore (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la. revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF 2001 1967, pag. 2026) tale norma è volta a garantire una prassi uniforme in tutti i Cantoni e ad evitare domande di restituzione infruttuose così come la perenzione dell'esecuzione. L'amministrazione, quando constata che non sono più adempiuti i presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione (in particolare l'idoneità al collocamento) oppure nega con effetto retroattivo l'adempimento delle condizioni del diritto, rende una decisione negativa. Al ricorso contro una siffatta decisione non è possibile attribuire effetto sospensivo, così come risulta escluso - alla luce della citata volontà del legislatore - ordinare una misura provvisionale (cfr. al proposito DTF126 V 407, consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Basel Genf München 2007, Rz. 891).

 

3. Nel caso in esame mediante la citata decisione - considerata decisione negativa - del 14 aprile 2026 l’assicurato è stato ritenuto inidoneo al collocamento dal 17 marzo 2026. Visto quanto precede, l'effetto sospensivo, tolto per legge, non può essere concesso all'opposizione del 15 maggio 2026.

Analogo discorso, in virtù dei principi esposti al consid. 2, vale a proposito dell'adozione di misure cautelari, la quale va a sua volta negata.

La presente decisione ha un carattere incidentale (art. 52 cpv. 2, secondo periodo LPGA). Essa non pone fine e non decide il merito delta vertenza. Contro una decisione incidentale non è possibile interporre opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA), ma è ammesso un ricorso - conformemente all'art. 56 cpv. 1 LPGA (cfr. ELODIE SKOULIKAS/VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in: Commentaire romand Loi sur la partie generale des assurances sociales, 2a ed., Basilea 2025, n. 11 ad art. 52 LPGA)." (Doc. A)

 

 

                          1.7.  Contro la decisione incidentale del 27 maggio 2026 RI1, sempre assistito dall’avv. RA1, l’8 giugno 2026, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e il conferimento dell’effetto sospensivo all’opposizione del 15 maggio 2026 (cfr. consid. 1.4.). Subordinatamente egli ha domandato che siano ordinate delle misure provvisionali affinché sia cautelarmente riconosciuto idoneo al collocamento e gli vengano versate a titolo provvisorio delle prestazioni LADI almeno nella misura del 50% sino alla decisione su opposizione.

                                  Più subordinatamente è stato postulato il rinvio dell’incarto alla Sezione del lavoro per statuire nuovamente sull’istanza cautelare, procedendo a una concreta ponderazione degli interessi e motivando specificatamente la sua situazione economica, la natura limitata dell’attività indipendente e la possibilità di una misura provvisionale parziale.

                                  Infine è stato chiesto che la Sezione de lavoro sia invitata a statuire sull’opposizione entro breve termine.

 

                                  A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha, segnatamente, censurato il semplice richiamo dell’art. 100 cpv. 4 LADI per escludere l’effetto sospensivo e qualsiasi misura cautelare.

                                  È stato addotto che una protezione provvisionale minima pari a circa fr. 1'100.-- mensili costituisce per l’assicurato un mezzo essenziale di sostentamento, la cui soppressione totale durante la procedura di opposizione costituisce un danno grave e difficilmente riparabile.

                                  Inoltre è stato asserito che la decisone di merito si fonda su una deduzione astratta e non sufficientemente personalizzata, specificando che l’attività indipendente - modesta, flessibile e riorganizzabile - è stata avviata per limitare il danno economico e non per sottrarsi al mercato del lavoro. Del resto non risulta che l’insorgente abbia rifiutato un impiego adeguato o si sia sottratto ai controlli dell’URC.

                                  L’avv. RA1, per conto del ricorrente, ha poi evidenziato che l’interesse dell’amministrazione a non versare provvisoriamente importi limitati è contenuto, poiché in caso di esito sfavorevole dell’opposizione, l’autorità conserva gli ordinari strumenti di recupero, cosicché il rischio per l’assicurazione è circoscritto e proporzionato, mentre il danno per l’assicurato è immediato e difficilmente riparabile (cfr. doc. I).

 

                          1.8.  La Sezione del lavoro, nella risposta del 19 giugno 2026, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.9.  La rappresentante dell’assicurato, a nome di quest’ultimo, si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 20 luglio 2026 (cfr. doc. VII).

 

                        1.10.  L’amministrazione ha preso posizione al riguardo il 30 luglio 2026 (cfr. doc. IX).

 

                        1.11.  Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                          2.2.  Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro, con decisione incidentale del 27 maggio 2026, abbia negato al ricorrente la concessione dell’effetto sospensivo all’opposizione del 15 maggio 2026 (cfr. doc. A; 7; consid. 1.6.; 1.4.) inoltrata contro la decisione di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 (cfr. doc. 6.3.; consid. 1.3.), come pure delle misure provvisionali.             

 

                          2.3.  Nel ricorso è stato, dapprima, affermato che la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata (cfr. doc. I).

 

                                  Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può al contrario limitarsi all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_461/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 4.3.; STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025 consid. 5.4.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.2.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

                                  Purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può, altresì, anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.5.; STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).

 

                                  Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene che non sussistano delle lacune dal profilo della motivazione della decisione del 27 maggio 2026 (cfr. doc. A), atteso che da quest’ultima emergono chiaramente le ragioni per le quali la Sezione del lavoro ha respinto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo e di adozione di misure provvisionali.

                                  L’amministrazione ha, in effetti, fatto riferimento all’art. 100 cpv. 4 LADI, rilevando che tale norma, in base all’intenzione del legislatore, è finalizzata a garantire una prassi uniforme in tutti i Cantoni e a evitare domande di restituzione infruttuose, così come la perenzione dell'esecuzione e che a tale scopo al ricorso contro la decisione con cui l'amministrazione constata che non sono più adempiuti i presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione (in particolare l'idoneità al collocamento) oppure nega con effetto retroattivo l'adempimento delle condizioni del diritto non è possibile attribuire effetto sospensivo, né ordinare una misura provvisionale.

 

                                  Del resto l’insorgente, rappresentato da un avvocato, già in sede di opposizione del 15 maggio 2026 contro la decisone di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.), ha potuto rendersi conto della portata della decisione incidentale emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla nel dettaglio dinanzi a questo Tribunale (cfr. doc. I; consid. 1.7.).

 

                                  Nel caso in esame non sussiste, pertanto, una carenza di motivazione.

 

                          2.4.  Giusta l’art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

 

                                  L’art. 56 LPGA prevede che:

 

" Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)

  Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. (cpv. 2)"

 

                                  Ai sensi dell’art. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.

 

                                  Contro le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì, di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

 

                                  In relazione alle decisioni incidentali la LPGA non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e quando vadano emesse decisioni incidentali e se le stesse possano essere impugnate in modo indipendente.

 

                                  Ciò non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA (art. 45 PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

                                  Nei lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento con l’art. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF 1991 II 263).

 

                                  Ne discende che, in virtù di un principio giuridico generale, anche nel caso di decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).

 

                                  Per ammettere un danno irreparabile è sufficiente un interesse fattuale, in particolare un mero interesse di natura economica. Non è necessario, come invece nel caso dell’art. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) applicabile alle procedure davanti all’Alta Corte, un interesse esclusivamente giuridico (cfr. STF 8C_792/2018 del 28 novembre 2018; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 4.3.; STF 8C_1010/2012 del 18 dicembre 2012; STF 8C_980/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).

 

                          2.5.  Nella presente evenienza la problematica relativa all’ammissibilità del ricorso interposto dall’assicurato contro la decisione incidentale del 27 maggio 2026 con cui la Sezione del lavoro ha respinto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo all’opposizione inoltrata contro la decisione di diniego dell’idoneità al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2026 emessa il 14 aprile 2026 e di adozione di misure provvisionali (cfr. doc. I; A), ossia la questione di sapere se la decisione incidentale del 27 maggio 2026 procuri o meno al ricorrente un pregiudizio irreparabile, non merita ulteriori approfondimenti.

 

                                  In effetti il ricorso, anche qualora risulti ammissibile, deve in ogni caso essere respinto nel merito.

 

                          2.6.  Sino al 31 dicembre 2020 la LPGA non conteneva alcuna regolamentazione riguardante l’effetto sospensivo dell’opposizione.

 

                                  Una tale regolamentazione è stata invece introdotta aggiungendo un cpv. 5 all’art. 49 LPGA, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, il quale recita che nella sua decisione l’assicuratore può revocare l’effetto sospensivo a un ricorso o a un’opposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.

 

                                  Ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA):

 

" 1 L’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:

 

a.     il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto

sospensivo in virtù della legge;

   b.   l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;

   c.   la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può

         essere sospeso.

 

2 L’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev’essere trattata immediatamente."

 

                                  Di conseguenza, l'opposizione ha di principio effetto sospensivo (salvo le eccezioni previste dalla legge); tuttavia, l'effetto sospensivo può essere revocato. Ciò può avvenire già con la decisione nella procedura principale o solo nella procedura di opposizione, con una decisione incidentale distinta.

                                  L'autorità a cui è diretta l’opposizione può, inoltre, decidere in merito al ripristino dell'effetto sospensivo (revocato) (cfr. art. 11 cpv. 2 OPGA), emanando eventualmente una decisione incidentale in merito. Una tale decisione presuppone di regola che la parte interessata presenti una richiesta in tal senso (cfr. Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 88 ad art. 52).

 

                          2.7.  Ai sensi dell’art. 100 cpv. 4 LADI:

 

" Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”

 

                                  L’Alta Corte, con la DTF 126 V 407, ha stabilito che il ricorso contro decisioni con cui è stata negata l’idoneità al collocamento, le quali escludendo l’adempimento di una delle condizioni da ossequiare per avere diritto all’indennità di disoccupazione sono delle decisioni negative, non può avere effetto sospensivo. Se del caso possono essere ordinate delle misure provvisionali postive (cfr. DTF 117 V 185 consid. 1b).

 

                                  In dottrina Boris Rubin, Assurance chômage, Manuel à l’usage des praticiens, Schulthess Editions romandes, Ginevra-Zurigo, 2025, pag. 86, a proposito dell’effetto sospensivo si è limitato a indicare che “les oppositions et les recours contre les décisions d’inaptitude au placement n’ont pas d’effet suspensif (art. 100 al. 4 LACI)”.

 

                                  Rubin, tuttavia, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, n. 37-38 ad art. 100 LADI, aveva osservato:

 

" 37 Dans le domaine de l'assurance-chômage, l'art. 100 al. 4 LACI prévoit que les oppositions et les recours contre les décisions d'inaptitude au placement (art. 15 LACI) et de suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 LACI) n'ont pas d'effet suspensif (codification de la jurisprudence parue aux ATF 126

V 407 et 119 V 503). L'art. 100 al. 4 LACI s'oppose également à une indemnisation par le biais d'éventuelles mesures provisionnelles, dans l'hypothèse où un droit a été nié d'emblée en raison de l'inaptitude au placement. L'idée du législateur était de prévenir les versements de prestations indues car celles-ci ne peuvent pas toujours être restituées (ATF 119 V 503). Un effet suspensif ne peut être accordé au recours contre des décisions négatives; en pareil cas, seul des mesures provisionnelles peuvent se concevoir (ATF 117 V 185).

 

38 La raison d'être de l'art. 100 al. 4 LACI est d'éviter que l'assuré puisse toucher des prestations tant qu'une contestation n'est pas arrivée à son terme (FF 2001 2182). Conformément au but précité, l'effet suspensif pourra être accordé lorsqu'il aura pour effet de bloquer le versement des prestations litigieuses. Tel est le cas par exemple lorsque le SECO s'oppose à une décision reconnaissant l'aptitude au placement. En définitive, c'est uniquement dans les configurations procédurales où un effet suspensif conduirait à libérer le versement des prestations litigieuses que les oppositions et les recours contre les décisions d'inaptitude au placement et de suspension n'ont pas d'effet suspensif."

 

                                  Inoltre Rubin, in Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, al p.to 3.9.10 aveva rilevato quanto segue:

 

" 3.9.10.1     Généralités

Afin d’éviter d’éventuelles décisions de restitution d’indemnité de chômage perçues indûment, les caisses de chômage bloquent le versement des indemnités tant que la procédure d’examen de l’aptitude au placement n’est pas clôturée par une décision entrée en force. Il peut parfois s’écouler beaucoup de temps jusqu’à ce qu’une telle décision soit rendue, par exemple lorsque l’intéressé fait recours contre la décision d’inaptitude au placement. Il se pose alors la question de savoir si la pratique des caisses de chômage, consistant à suspendre le versement de l’indemnité de chômage durant la procédure, est correcte (ch. 3.9.10.2). La même question peut se poser lorsque la décision d’inaptitude au placement fait l’objet d’un recours. Le cas échéant, il convient de se demander si le recourant peut conserver son droit à l’indemnité de chômage en déposant une requête de mesures provisionnelles (ch. 3.9.10.3).

 

A noter à cet égard qu’une décision d’inaptitude au placement, décision dite négative, ne peut pas avoir d’effet suspensif. Tout au plus pourrait-elle faire l’objet d’une requête de mesures provisionnelles. Nous verrons qu’une telle demande ne put pas être admise.

 

3.9.10.2     Solution en procédure administrative non contentieuse

 

En droit des assurances sociales, il appartient à la personne qui requiert des prestations de rendre vraisemblable qu’elle en remplit les conditions d’octroi. La charge de la preuve lui incombe. La situation est inversée en matière de suspension de l’indemnité de chômage puisqu’il appartient alors à l’autorité de rendre vraisemblable, au degré requis, que l’assuré a commis une faute. Toujours est-il qu’en procédure d’examen de l’aptitude au placement, tant qu’il existe un doute, il faut admettre que l’assuré n’a pas rendu vraisemblable qu’il remplissait cette condition du droit.

 

Par ailleurs, l’indemnité de chômage est versé sous forme d’indemnités journalières (art. 21 LACI). En outre, le contrôle de conditions du droit à l’indemnité et du respect des conditions d’exercice de ce droit est effectué régulièrement, dans le cadre des périodes dites de contrôle qui durent un mois (art. 27a OACI).

Le système d’indemnisation dans l’assurance-chômage est donc différent de celui d’autres assurances sociales, qui versent leurs prestations sous forme de rente, sur la base d’une décision ayant des effets sur une longue durée. En définitive, le système d’indemnisation découlant de l’assurance-chômage requiert que la condition de l’aptitude au placement, ainsi que toutes les autres conditions du droit à l’indemnité (art. 8 al. 1 LACI), soient rendues vraisemblables par l’assuré, ce qui légitime les caisses à interrompre le versement des prestations tant que tel n’est pas le cas.

 

3.9.10.3     Solution en cas de contentieux (opposition et recours)

 

Dans la mesure où, en vertu de l’art. 100 al. 4 LACI, les oppositions, les recours et les recours de droit administratif contre les décisions prises en vertu de l’art. 15 LACI n’ont pas d’effet suspensif, l’opposition ou le recours empêche toute continuation de l’indemnisation par mesure provisionnelle."

 

                          2.8.  In concreto la Sezione del lavoro, con decisione del 14 aprile 2026, ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 LADI (“Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.”) dal 17 marzo 2026 (cfr. consid. 1.3.).

 

                                  In virtù degli art. 11 cpv. 1 lett. a OPGA e 100 cpv. 4 LADI, nonché della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), l’opposizione contro la decisione di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 non ha effetto sospensivo.

 

                                  Ne discende che rettamente la parte resistente, con decisione incidentale del 27 maggio 2026, ha respinto l’istanza dell’insorgente di sospendere gli effetti del provvedimento del 14 aprile 2026 e di erogargli conseguentemente le indennità di disoccupazione.

 

                                  Va, peraltro, evidenziato che nel caso di specie, essendo l’effetto sospensivo escluso ex lege (art. 11 cpv. 1 lett. a OPGA e 100 cpv. 4 LADI)- e non in quanto era stato tolto dall’amministrazione -, la Sezione del lavoro nemmeno poteva ripristinarlo.

 

                          2.9.  Nel caso di specie neppure sono dati i presupposti per pronunciare delle misure provvisionali positive pendente la procedura di opposizione.

 

                                  Per quanto concerne i presupposti per l’assegnazione di misure provvisionali positive, l’Alta Corte ha stabilito che i principi giurisprudenziali enunciati riguardo all’art. 55 della Legge federale sulla procedura amministrativa – PA (effetto sospensivo; cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222) - l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto sospensivo di opposizioni e ricorsi fondata sulla PA (cfr. STFA I 46/04 del 24 febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004 pag. 127, RAMI 2004 U 521 pag. 447segg. consid. 2) - sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56 PA (misure provvisionali), considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521 pag. 447segg., consid. 2; DTF 117 V 191 consid. 2b).

                                  L'autorità chiamata a decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo ex art. 55 PA oppure ad ordinare delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA deve, in ogni caso, esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento.

 

                                  Di regola essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale (cfr. STF 9C_885/2014 del 17 aprile 2015 consid. 4.2.; STFA U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

                                  Allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto (cfr. STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3.; DTF 119 V 503 consid. 4).

                                  In linea di principio a questo interesse va accordata priorità rispetto a quello dell’assicurato tendente al ripristino dell’erogazione delle prestazioni, allorché non è da prendere in considerazione con probabilità preponderante che l’assicurato nel procedimento principale risulti vincente. Ciò vale di massima anche qualora la sospensione dei pagamenti ponga l’assicurato nella condizione di ricorrere all’assistenza sociale (cfr. STFA I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4b; RAMI 1997 pag. 159 consid. 4; STFA I 328/96 del 14 ottobre 1996).

 

                                  Nella sentenza K 8/96 dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39 segg., la nostra Massima Istanza, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure provvisionali positive, considerando finalmente preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa:

 

" (…) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisionali positive potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliere comporta conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e riferimenti).

I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono essere pronunciate misure provvisionali positive." (STFA succitata, consid. 4 non pubblicato)

 

                                  La priorità di principio dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello dei richiedenti provvedimenti provvisionali è ancora stata riconosciuta dal Tribunale federale in alcune altre sentenze (cfr., ad esempio, STF 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019; decreto 8C_248/2018 emesso dal TF il 7 giugno 2018; STF 9C_507/2015 del 26 febbraio 2016; STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3 e riferimento ivi citato; STFA I 4/05 del 20 gennaio 2005 consid. 4.2, 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1).

 

                        2.10.  Nel caso in esame l’interesse dell’amministrazione a non dovere anticipare il versamento delle prestazioni LADI, che potrebbe rivelarsi effettuato indebitamente con relative difficoltà di recupero, risulta preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dovere semmai far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale.

                                  Il ricorrente, in ogni caso, non è privo di reddito, visto che svolge un’attività indipendente, presentando una disponibilità lavorativa soltanto a tempo parziale (cfr. doc. I; VII).

 

                                  Il rischio di non poter recuperare gli importi versati durante la procedura di opposizione è, dunque, prioritario rispetto all'interesse dell’insorgente di poter ricevere le prestazioni richieste (cfr. consid. 2.9.).

 

                                  In proposito va, peraltro, evidenziato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019, già citata sopra, ha rilevato:

 

“(…) ad ogni modo il giudice cantonale ha spiegato diffusamente come nell'ambito del diritto sociale prevale di regola l'interesse dello Stato a non erogare prestazioni in pendenza di causa su quello del richiedente, quest'ultimo potendo, nell'ipotesi di una reiezione del ricorso, incontrare probabilmente maggiori difficoltà a restituirli (DTF 119 V 503 consid. 4 pag. 507; cfr. anche sentenza 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3). (…)”

 

                                  La DTF 119 V 503, menzionata nella 8C_853/2018 e al precedente considerando, riguarda un assicurato, coniugato e padre di tre bambini, il quale aveva ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 3 agosto 1992, chiedendo alla Cassa se fosse stato possibile svolgere il praticantato d’avvocato, retribuito con fr. 1'200.-- lordi al mese, continuando a beneficiare delle indennità LADI.

                                  L’autorità cantonale e di ricorso in materia di assicurazione contro la disoccupazione aveva respinto la domanda, ritenendo l’assicurato inidoneo al collocamento.

                                  Al consid. 4 l’Alta Corte, pronunciandosi sulla richiesta dell’assicurato di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso (che è stata respinta) inoltrato dall’allora Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro contro il giudizio della Commissione cantonale di ricorso che aveva accolto l’impugnativa dell’assicurato e deciso l’idoneità al collocamento, ha indicato:

 

" (…)

4. En l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, le recours ne paraît pas dénué de chance de succès (cf. notamment DTA 1986 no 16, p. 62 consid. 2c; 1980 no 42, p. 104). Et si l'on procède à la pesée des intérêts en présence, comme le commande la jurisprudence (ATF 117 V 191 consid. 2b, ATF 111 V 56 consid. 1, ATF 110 V 45 consid. 5b, ATF 105 V 269 consid. 3), on constate que l'intérêt de l'assurance-chômage à ne pas verser des prestations - que l'intimé, dans le cas où le recours de l'OFIAMT serait jugé bien fondé, aurait probablement beaucoup de difficulté à rembourser, en raison de sa situation financière délicate - l'emporte nettement sur celui de l'assuré à toucher dès le début de son stage d'avocat les indemnités litigieuses."

 

                                  In concreto un esame sommario della documentazione agli atti (cfr. consid. 2.9.) non permette, d’altronde, di stabilire in modo chiaro e univoco quale sarà l’esito finale della vertenza in merito all’inidoneità al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2026.

 

                                  L’assegnazione in via cautelare, durante la procedura di opposizione, delle indennità di disoccupazione chieste dall’assicurato nemmeno serve a conservare provvisoriamente uno stato di fatto o di diritto. Qualora, infatti, l’opposizione venisse accolta, il ricorrente percepirebbe le prestazioni con effetto retroattivo senza subire alcun pregiudizio.

 

                                  Giova, infine, ribadire, come esposto sopra (cfr. consid. 2.7.) e sottolineato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. III), che in dottrina Rubin ritiene che nella misura in cui, in virtù dell’art. 100 cpv. 4 LADI, l’opposizione contro una decisione di inidoneità al collocamento emessa sulla base dell’art. 15 LADI, analogamente alla presente evenienza, non ha effetto sospensivo, non è possibile erogare indennità di disoccupazione mediante una misura provvisionale, ossia non è possibile eludere l’art. 100 cpv. 4 LADI tramite un provvedimento cautelare.

 

                                  In simili condizioni, non può essere dato seguito alla richiesta dell’assicurato di erogargli, a titolo provvisionale, le indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2014.18 del 20 marzo 2014, citata pure dalla parte resistente; cfr. doc. III; IX).

 

                                  Tale conclusione vale a prescindere dalla circostanza fatta valere dall’insorgente secondo cui non si trattava di una decisione negativa iniziale, visto che prima della decisione del 14 aprile 2026 il medesimo percepiva indennità di disoccupazione (cfr. doc. I; consid. 1.1.; 1.2.).

                                  In effetti i presupposti da adempiere per avere diritto alle indennità di disoccupazione (art. 8 LADI), tra cui l’idoneità al collocamento, devono essere ossequiati in ogni periodo di controllo (cfr. consid. 2.7.). Al riguardo va ricordato che gli assicurati trasmettono ogni mese i dati di controllo tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata», i quali forniscono informazioni, in particolare circa i giorni lavorativi per i quali gli assicurati rendono verosimile di essere stati disoccupati e idonei al collocamento (cfr. art. 23 cpv. 1 e 2 OADI).

                                  Di conseguenza il fatto che per un determinato periodo un assicurato sia stato considerato idoneo al collocamento non comporta, in caso di modifica di quest’ultimo requisito, un modo di operare differente in relazione all’adozione di eventuali misure cautelari rispetto a coloro i quali da subito sono stati ritenuti inidonei.

 

                        2.11.  Il ricorrente ha chiesto l’acquisizione di alcuni documenti (in particolare formulari e giustificativi delle ricerche di lavoro effettuate dal 17 marzo 2026 in poi, le attestazioni relative ai controlli URC, i conteggi delle prestazioni LADI riconosciute e versate prima del 17 marzo 2026, la documentazione concernente la sua situazione economica corrente e le sue spese essenziali) e, se del caso, la sua audizione personale (cfr. doc. VII pag. 5).

 

                                  Per quanto attiene alla domanda di essere sentito, va, inoltre, osservato che giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                  Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

                                  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_29/2026, 9C_46/2026 del 28 maggio 2026 consid. 3.2.; STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

                                  Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_29/2026, 9C_46/2026 del 28 maggio 2026 consid. 3.2.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                  L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                  In proposito cfr. pure STCA 39.2025.11 del 13 aprile 2026 consid. 2.8.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

 

                                  Nel caso in esame l’insorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.

                                  Il medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

                                  Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_649/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 4.3.; STF 9C_409/2024 del 13 maggio 2025 consid. 4.2.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

 

                                  Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

 

                                  Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                  Nel caso di specie, ritenuto, da una parte, che l’effetto sospensivo in caso di decisioni di inidoneità al collocamento è escluso ex lege (cfr. consid. 2.7.; 2.8.) e che di regola l’autorità fonda il proprio provvedimento in merito all’adozione di eventuali misure cautelari sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo (cfr. consid. 2.9.), dall’altra, che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio a quest’ultimo riguardo, questo Tribunale ritiene che l’audizione dell’assicurato e il richiamo della documentazione richiesta non metterebbero in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

                               

                                  Si prescinde, pertanto, dal sentire il ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.) e dall’acquisire ulteriori documenti.

 

                        2.12.  Stante quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro non ha concesso l’effetto sospensivo all’opposizione del 15 maggio 2026, né ha ordinato misure cautelari durante la procedura di opposizione.

 

                                  In relazione a quest’ultima giova ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali.

 

                        2.13.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  L’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne il rifiuto di concedere all’opposizione del 15 maggio 2026 interposta dal ricorrente contro la decisione di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 l’effetto sospensivo, rispettivamente delle misure provvisionali (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 1.6.).

 

                                  In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può restare insoluta.

                                  Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

                                  Anche nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

 

                                  In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                  A quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1, pubblicata in DTF 152 V 2; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.

 

                                  Nel Cantone Ticino, il 21 aprile 2026, il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 – che in particolare al cpv. 1 prevede che “la procedura è gratuita per le parti” – (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

 

                                  Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., pubblicata in DTF 152 V 2; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

 

                                  Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2026.10 del 4 maggio 2026 consid. 2.10.; STCA 38.2025.8 del 17 marzo 2025 consid. 2.6.; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti