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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2026 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 gennaio 2026 emanata da |
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in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 7 gennaio 2026, la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha annullato e sostituito la propria precedente decisione su opposizione del 5 dicembre 2025, confermando, nell’esito, il diniego delle indennità per insolvenza postulate da RI1 (in seguito: RI1) già stabilito con decisione del 18 luglio 2025 (cfr. doc. 76-78).
L’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione come segue:
" (…) Nel caso di specie, l’assicurato vantava, alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 16 dicembre 2024, crediti salariali pari a CHF 18'003.90. Agli atti risultano delle richieste di pagamento, quali raccomandate a mano, datate 1° settembre, 29 ottobre e 16 dicembre 2024. Tramite scritto del 14 ottobre 2025, il Signor RI1 comunicava come “…oltre al documento firmato dal signor ______ (già in vostro possesso), che conferma che i miei stipendi non sono ancora stati versati dall’inizio del contratto (ovvero da aprile), desidero precisare ancora …”.
Preso atto delle incongruenze circa il versamento o meno del salario rispettivamente fino a quale data lo stesso è stato corrisposto, la Cassa ha nuovamente interpellato il signor RI1. Tramite lettera del 5 novembre 2025 lo stesso ha affermato come “No, in realtà ho solo percepito piccoli acconti di salario ma mai un salario intero. Infatti quello percepito ad agosto era solo un acconto…”.
Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l’assicurato non ha posto in essere tutte le misure ragionevolmente esigibili per ridurre il danno. La sua inattività, protrattasi per tutto il periodo lavorativo (non avendo, come asserito da parte sua, mai percepito un salario completo) e anche successivamente, non risulta giustificata. Anche il successivo scritto datato 12 dicembre 2025 non permette una conclusione differente.
In tali circostanze, non avendo rivendicato in modo tempestivo e incisivo il versamento del salario, la Cassa ritiene che il Signor RI1 abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI.” (cfr. all. A1 a doc. I)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione, RI1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando, in via principale, il versamento delle indennità per insolvenza.
In via subordinata, ha chiesto che gli atti vengano rinviati alla parte resistente “per una nuova decisione conforme ai considerandi”.
L’assicurato ha fatto valere, in particolare, quanto segue:
" (…)
3. Motivi del ricorso
Errata applicazione dell’art. 55 cpv. 1 LADI
La Cassa ha qualificato il comportamento del sottoscritto come negligenza grave, unicamente sulla base del fatto che non ho intrapreso misure giudiziarie sufficientemente incisive in una fase anticipata del rapporto di lavoro.
Tale conclusione è giuridicamente errata e sproporzionata.
La giurisprudenza costante del Tribunale federale stabilisce che la negligenza grave presuppone un comportamento manifestamente inescusabile, contrario a quanto ci si possa ragionevolmente attendere da un lavoratore medio in una situazione analoga.
Nel caso corrente:
- Il sottoscritto non è rimasto inattivo
- Ho sollecitato il pagamento
- Ho continuato a lavorare confidando in una regolarizzazione promessa
- Non ho mai rinunciato ai miei crediti salariali.
La mera prosecuzione del rapporto di lavoro, in assenza di pagamenti ma in presenza di promesse, non può automaticamente essere qualificata come negligenza grave, pena uno svuotamento della funzione sociale dell’indennità per insolvenza.
Interpretazione eccessivamente formalistica dell’obbligo di riduzione del danno
La Cassa ha applicato l’obbligo di riduzione del danno in modo astratto e teorico, senza considerare le circostanze concrete del caso.
In particolare:
- Il sottoscritto si trovava in una posizione di dipendenza economica
- L’avvio immediato di una procedura esecutiva avrebbe verosimilmente comportato la perdita immediata del posto di lavoro
- La situazione finanziaria del datore di lavoro non era inizialmente chiaramente qualificabile come insolvenza conclamata.
Pretendere che un lavoratore avvii immediatamente procedure giudiziarie pena la perdita totale della copertura assicurativa, equivale a imporre un onere irragionevole e contrario allo scopo protettivo della LADI.
Violazione del principio di proporzionalità
La sanzione applicata – perdita totale del diritto all’indennità – è manifestamente sproporzionata rispetto al comportamento contestato.
Anche ammettendo, per ipotesi, una reazione non ottimale, la giurisprudenza impone una valutazione graduata, non una esclusione automatica del diritto (…)” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 9 febbraio 2026, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato quanto segue:
" (…) Nello specifico si rileva che il Signor RI1 ha iniziato l’attività lavorativa il 15 aprile 2024 conclusasi al 16 dicembre 2024. Il qui ricorrente, terminata l’attività lavorativa, vantava dei crediti salariali per un importo pari di CHF 18'003.90. (…) A mente della Cassa, il fatto di non aver mai ricevuto durante il rapporto di lavoro un salario completo e alle richieste di pagamento rimaste inevase (quindi senza un versamento da parte della società dei crediti salariali scoperti), il signor RI1 avrebbe dovuto intraprendere senza indugio le vie esecutive.
Al riguardo il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro che devono sfociare in uno degli stadi della proceda d’esecuzione forzata richieste dalla legge (STF 8C_211/2014 del 17.7.2014), ciò indipendentemente dall’esito probabile della stessa e dai relativi costi. Alla luce di tutto quanto precede, la negligenza commessa dal ricorrente in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI risulta pertanto grave.” (cfr. doc. III)
1.4. Con replica del 23 febbraio 2026, il ricorrente ha, in particolare, osservato quanto segue.
" (…) In allegato vi è la prova che mi ero affidato al signor ______, del sindacato, insieme ai miei colleghi, pochi giorni dopo la chiusura senza preavviso del ristorante per portare avanti la richiesta di indennità.
Alla luce delle precisazioni sopra indicate, risulta che:
- Ho adempiuto al mio obbligo di ridurre il danno
- Ho agito in maniera tempestiva.” (cfr. doc. V)
1.5. Con duplica del 3 marzo 2026 – trasmessa per conoscenza al ricorrente il 5 marzo 2026 (cfr. doc. VIII) – la Cassa ha, infine, preso posizione come segue:
" (…) il signor RI1 afferma di essersi affidato al signor ______, del sindacato, al fine di farsi tutelare nei suoi diritti. In via abbondanziale, la Cassa osserva come, per costante giurisprudenza, le persone rappresentate devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni dei propri rappresentanti.” (cfr. doc. VII)
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato a RI1 il diritto a percepire le indennità per insolvenza.
2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2022, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg,. il Tribunale federale ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.
L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso.
Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In una sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009, pubblicata in RtiD No. 52/II-2009, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato contro la STCA 38.2008.1 dell’8 maggio 2008.
In quella fattispecie, il TCA si era chinato sul caso di un assicurato che aveva lavorato tra giugno e settembre 2004, senza mai ricevere il salario, in un “ambiente familiare” nel quale “vi era un rapporto di amicizia” e che durante il rapporto lavorativo aveva “continuato a sollecitare verbalmente il versamento di quanto dovutogli”. Licenziatosi, egli si è, poi, rivolto ad un sindacato ed in data 21 febbraio 2025 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti dell’ex datore di lavoro, che vi si è opposto.
Nel giugno 2025 è poi stata notificata la comminatoria di fallimento. La domanda di fallimento è stata inoltrata a febbraio 2006 e l’istanza mediante la quale quel ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione è stata presentata nell’agosto 2006.
Sentite le parti in udienza, questa Corte aveva stabilito che “durante il breve rapporto di lavoro l’assicurato ha costantemente sollecitato il versamento del salario”, ragion per cui egli non aveva gravemente violato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
Per quanto attiene, invece, al periodo successivo alla conclusione del rapporto lavorativo e con particolare riferimento agli otto mesi intercorsi tra la comminatoria di fallimento e la domanda di fallimento, il TCA ha, invece, concluso che il ricorrente aveva gravemente violato il proprio obbligo di ridurre il danno, accertando inoltre che il rappresentante di quel ricorrente sin dal giugno 2004 era al corrente del fatto che la comminatoria di fallimento non era sufficiente per giustificare un diritto all’indennità per insolvenza. (consid. 2.6.).
Pronunciandosi sulla fattispecie in esame, l’Alta Corte, nella STF 8C_466/2008 del 1° aprile 2009, ha confermato l’operato di questo Tribunale sulla scorta, in particolare, delle seguenti motivazioni:
" (…) Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15 febbraio 2006.
Questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI.
Privo di pertinenza è infine l'argomento ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni.” (consid. 4)
In un giudizio 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicato in SVR 2012 ALV NV.2 pag. 3, la nostra Massima Istanza ha stabilito che nel caso di cui tra il lavoratore e l’ex datore di lavoro intercorrono buoni rapporti, ciò non esime il primo dall’esigere in modo incisivo, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali, non essendo quindi sufficienti, al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati, le rassicurazioni verbali dell’ex datore di lavoro.
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi dopo la fine del rapporto di lavoro prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che:
" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)
In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In un’altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., con la quale ha stabilito che a ragione erano state rifiutate le indennità per insolvenza a un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese, il Tribunale federale ha rilevato:
" (…)
4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con riferimenti).
4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di ______ per un importo complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di ______ che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.
4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3). (…)”
In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha deciso che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):
" (…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”
In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.
In un giudizio 8C_408/2020 del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non poteva essere imputata una grave negligenza ex art. 55 cpv. 1 LADI a un assicurato, licenziato il 21 settembre 2018 con effetto dal 31 ottobre 2018, che aveva rivendicato in particolare il versamento del salario tramite WhatsApp e che il 13 febbraio 2019 aveva avviato una procedura esecutiva contro l’ex datore di lavoro, visto che il fallimento, richiesto da quest’ultimo il 3 dicembre 2018, tardava a essere aperto.
Con sentenza 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato dieci mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori otto mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente, anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro.
In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.
In quel caso di specie, relativo ad un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il Tribunale federale, respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.
In una sentenza STF 8C_629/2024 dell’8 maggio 2025 l’Alta Corte si è espressa sul caso di un assicurato licenziato con lettera del 15 novembre 2022 dalla datrice di lavoro che contestualmente gli ha comunicato che, vista la difficile situazione economica in cui versava, non avrebbe potuto pagare né il salario di quel mese, né quanto dovuto durante il periodo di disdetta. Il 1° dicembre 2022 la datrice di lavoro ha poi versato un acconto di fr. 3'200.- sullo stipendio di novembre.
Quell’assicurato, per il tramite di un sindacato cui si era rivolto, con lettera del 25 gennaio 2023 aveva chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto dovuto per il residuo di novembre, per il saldo vacanze e per le ore straordinarie.
In assenza di riscontri, in data 14 marzo 2023 l’ex dipendente aveva avviato nei confronti dell’ex datrice di lavoro una procedura esecutiva, cui la debitrice non si era opposta. Il Tribunale del Distretto di ______ aveva poi aperto il fallimento e l’assicurato richiesto le indennità per insolvenza, che la Cassa - poi sconfessata dal Tribunale cantonale di ______ - gli ha negato facendo valere ch’egli non aveva ottemperato al suo obbligo di diminuire il danno.
Chiamato a pronunciarsi, il Tribunale federale ha innanzitutto rammentato che l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che l’assicurato intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex datore di lavoro, nei confronti del quale egli deve, per contro, intraprendere passi concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in una procedura esecutiva.
L’Alta Corte ha rilevato che la giurisprudenza ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di ridurre il danno a fronte dell’inazione di un assicurato durata diversi mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (citando, quali esempi, le STF 8C_66/2013 del 18 novembre 2013 consid. 4.3 [attesa di cinque mesi dopo un licenziamento immediato]; 8C_444/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4 [mancata richiesta di fallimento per diversi mesi]; C 167/2004 del 29 dicembre 2006 consid. 3 [attesa di 11 mesi dopo avere rivendicato i salari impagati nonostante fosse nota la difficile situazione finanziaria dell’azienda]; C 91/01 del 4 settembre 2001 consid. 1b [salari rimasti impagati per tre mesi].
Anche nel caso che era chiamata a giudicare, l’Alta Corte ha ritenuto che quell’assicurato non era rimasto inattivo. Egli si era, innanzitutto, rivolto ad un sindacato per far valere i propri crediti. Il fatto che il sindacato abbia, prima di rivendicare i salari, chiesto della documentazione all’ex datrice di lavoro non può essere considerato, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, come una grave negligenza. Ciò vale pure per la rivendicazione effettiva dei crediti salariali avvenuta il 23 gennaio 2023, per la circostanza che solo un mese e mezzo dopo si sia proceduto mediante la via esecutiva e che dopo un altro mese e mezzo si stato avviato il fallimento della ditta. Tenuto conto dell’insieme degli sforzi globalmente continui profusi da quell’assicurato, il TF ha quindi ritenuto che il periodo di quattro mesi, intercorso tra la lettera della datrice e l’avvio della procedura esecutiva, non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno ed ha respinto il ricorso presentato dalla Cassa.
In una sentenza STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025, pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 4, il Tribunale si è espresso sul caso di un’insegnante, che ha lavorato per un’associazione dal 2010 al 30 giugno 2022 (ultimo giorno di lavoro effettivamente svolto) e che il 25 luglio 2023 - dopo aver avviato una procedura di esecuzione nei confronti del datore di lavoro ed aver presentato una corrispondente richiesta di prosecuzione del pignoramento - ha chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza in relazione agli importi arretrati relativi ai mesi da gennaio a giugno 2022, pari a 19'268.20 franchi.
Con decisione dell'11 settembre 2023 (poi confermata con decisione su opposizione), l’amministrazione aveva negato il diritto all'indennità per insolvenza ritenuto che l’assicurata non aveva adempiuto al proprio dovere di diminuire il danno, non avendo fatto concretamente valere i propri crediti salariali nel periodo tra il 1° febbraio ed il 15 dicembre 2022.
Chiamata a pronunciarsi, l’Alta Corte ha, innanzitutto, ricordato al consid. 2.2. che, dal punto di vista dell'assicurazione contro la disoccupazione, con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, non è ragionevole che il dipendente continui il rapporto di lavoro con il datore di lavoro insolvente dopo quattro mesi senza ricevere il salario. Se il lavoratore rimane presso il datore di lavoro insolvente senza percepire lo stipendio oltre tale periodo, invece di cercare una nuova occupazione, agisce a proprio rischio.
Il Tribunale federale ha, poi ribadito che l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che il dipendente avvii un'esecuzione o intenti un'azione legale contro il datore di lavoro già durante il rapporto di lavoro in essere, né che l’assicurato intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex datore di lavoro, nei cui riguardi egli è, invece, chiamato ad intraprendere passi concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in una procedura esecutiva.
Con rifermento al periodo in cui il rapporto lavorativo è ancora in essere, l’Alta Corte ha ribadito che l’assicurato deve far valere il proprio diritto al salario nei confronti del datore di lavoro in modo chiaro e inequivocabile ed è tenuto ad adottare ulteriori misure se si tratta di importi salariali notevoli e se deve concretamente aspettarsi una perdita di salario.
Infatti, anche per il periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è ammissibile che la persona assicurata, senza un motivo sufficiente, non intraprenda per un periodo di tempo prolungato alcuna azione legale per ottenere il pagamento di importi salariali significativi, sebbene debba concretamente aspettarsi la perdita degli stipendi dovuti. I lavoratori devono infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità di insolvenza non esistesse, ciò che non è compatibile con un periodo di inattività prolungato (consid. 2.3.).
Nel caso concreto sul quale era chiamato a pronunciarsi il Tribunale federale, l’assicurata aveva ricevuto l'ultimo stipendio alla fine di dicembre 2021. Nonostante da quel momento non le fosse più stato corrisposto alcun salario, la medesima aveva continuato a svolgere la sua attività di insegnante fino al 30 giugno 2022.
L’Alta Corte, in quella fattispecie, ha confermato nell’esito l’operato dell’Autorità cantonale.
Infine, in una sentenza STF 8C_536/2025 del 15 gennaio 2026, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un assicurato che era stato assunto dal 1° dicembre 2020 quale aiuto pittore. A fronte di un salario mensile stabilito in fr. 3'000.-, al medesimo non era stato corrisposto il salario sin dall’inizio del rapporto di lavoro. Solamente ad inizio luglio 2021 gli erano stati versati puntualmente degli arretrati. Il 31 marzo 2022, il datore di lavoro aveva, poi, disdetto il contratto con effetto immediato. Il 12 ottobre 2022, quel ricorrente aveva presentato istanza di conciliazione, poi richiesto, il 21 febbraio 2023, il pagamento della somma di fr. 46'397.65 a titolo di salari impagati. Forte di una sentenza a suo favore, l’assicurato aveva successivamente fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della società ex datrice di lavoro, che però, nell’aprile del 2024, era stata sciolta in seguito al fallimento. L’assicurato, a maggio 2024, aveva, quindi, chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza per i salari da dicembre 2021 a marzo 2022.
L’Alta Corte, in quella fattispecie, ha confermato il diniego già pronunciato dalle istanze precedenti ed ha a sua volta negato il diritto alle postulate prestazioni LADI ritenendo che quell’assicurato, attivatosi nei confronti della ex datrice di lavoro sei mesi dopo la fine del rapporto lavorativo, aveva violato il suo obbligo di diminuire il danno e, in particolare, ha evidenziato quanto segue:
" 3.3. Aux termes de l'art. 55 al. 1 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.
L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage, au sens de l'art. 55 al. 1 LACI, s'applique même lorsque le rapport de travail est dissout avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêt 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après la dissolution des rapports de travail, l'assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêts 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3).
Pour qu'il y ait un droit à une indemnité en cas d'insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l'indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée. La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3).” (consid. 3.3.)
2.3. Questo Tribunale, in una STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023, si è espresso sul caso di un ricorrente che aveva chiesto di poter beneficiare delle indennità per insolvenza dopo che per lungo tempo il salario gli era stato corrisposto in ritardo e/o in piccoli acconti e che non aveva rivendicato in alcun modo la parte degli stipendi non versatagli. In quella fattispecie, questa Corte aveva ritenuto che quell’assicurato aveva commesso una grave negligenza e violato l’obbligo di diminuire il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI; egli avrebbe dovuto agire in modo sollecito e con incisività nonostante esistesse ancora il contratto di impiego e ricordato che la corresponsione di acconti non ne giustificava l’inattività, ritenuto che non impedica l’aumento dell’importo scoperto.
Con STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020, il TCA si è pronunciato sul caso di un’assicurata che aveva lavorato da ottobre 2018 a luglio 2019, senza mai vedersi pagare integralmente il salario. Già durante il rapporto di lavoro, la medesima si era rivolta ad un sindacato che aveva sollecitato il versamento dei salari per iscritto a due riprese, nonché ad un legale che analogamente si era adoperato telefonicamente. Rimaste inevase tali richieste, quell’assicurata aveva deciso di dimettersi. Subito dopo la conclusione del rapporto di lavoro, ella aveva fatto spiccare un precetto esecutivo, tre mesi dopo la comminatoria di fallimento ed a giugno 2020 l’istanza di fallimento.
In quel caso, il TCA ha stabilito quanto segue:
" (…) Ora, nel caso concreto, l’assicurata, che non ha ricevuto il salario intero sin dall’inizio dell’attività lavorativa durata 10 mesi, ha rivendicato correttamente ed inutilmente quanto spettantele durante il rapporto di lavoro.
La ricorrente ha poi sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro il 29 luglio 2019 ed ha subito fatto spiccare un precetto esecutivo.
Tuttavia, dopo la comminatoria di fallimento del 10 ottobre 2019, nel quale figurava esplicitamente l’indicazione che se il debitore non avesse versato quanto dovuto entro 20 giorni l’assicurata avrebbe potuto chiedere il fallimento al giudice, ella ha atteso sette mesi (fino al 5 giugno 2020) prima di inoltrare l’istanza in Pretura.
Alla luce degli avvenimenti precedenti, tale istanza avrebbe invece dovuto essere inoltrata immediatamente, cioè entro la fine del 2019 o all’inizio del 2020 e quindi prima dello scoppio della pandemia COVID-19 (sul tema cfr. Ordinanza sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus – Ordinanza COVID-19 insolvenza – del 16 aprile 2020, in vigore dal 20 aprile 2020 [RU 2020 1233], la quale prevede all’art. 19 che, “a complemento dell’articolo 58 della legge del 25 giugno 198214 sull’assicurazione contro la disoccupazione, le disposizioni di quest’ultima sull’indennità per insolvenza (capitolo 5 del titolo terzo) si applicano per analogia anche alla moratoria COVID-19”. L’art. 58 LADI stabilisce che “in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia”).
Questo Tribunale ritiene così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2121; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
In tale contesto va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).” (cfr. STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020, consid. 2.3.)
Con STCA 38.2025.12 del 12 agosto 2025, nel caso di un assicurato che - attivo come pittore e non avendo una posizione tale da permettergli di essere a conoscenza della solidità finanziaria (o meno) della datrice di lavoro - già durante il rapporto di lavoro aveva sollecitato il datore di lavoro al pagamento dei suoi scoperti salariali (mediante messaggi whatsapp), che terminato il rapporto lavorativo si era, prima, rivolto ad un sindacato, poi ad un primo legale e poco dopo ad un secondo, il quale a tre mesi dalla fine del rapporto lavorativo aveva fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della debitrice, cui ha fatto seguito la comminatoria di fallimento, questa Corte ha accolto il ricorso presentato dall’interessato ed ha stabilito che quel ricorrente non aveva commesso una negligenza grave ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
Con STCA 38.2025.40 del 27 ottobre 2025, questa Corte, nel caso di un ricorrente al quale, per sei mesi e meglio sin dall’inizio del rapporto di lavoro, non era mai stato corrisposto il salario, ha confermato l’operato dell’amministrazione. Il TCA ha ritenuto, da una parte, ch’egli avrebbe dovuto agire con maggior incisività anche durante il rapporto di lavoro, in particolare una volta intimatagli la disdetta del contratto.
D’altra parte, questo Tribunale, ritenuto che al ricorrente, in conseguenza dei rapporti di conoscenza che intercorrevano tra un parente e la società datrice di lavoro, era noto che quest’ultima aveva problemi di liquidità, ha rilevato che l’assicurato “nemmeno si è premunito di ottenere delle garanzie dal datore di lavoro insolvente (art. 337a CO) a tutela dei propri crediti salariali.
Questa Corte ha infine stabilito che, una volta terminato il rapporto di lavoro, quell’assicurato sebbene avesse tempestivamente provveduto a far spiccare un precetto esecutivo e presentato la comminatoria di fallimento, non ha, poi, più proseguito nella procedura esecutivo-fallimentare, segnatamente inoltrando istanza in Pretura, attendendo passivamente fintanto che, verosimilmente su istanza di un altro creditore, la società è stata sciolta in seguito al fallimento.
Il TCA ha quindi ritenuto che quel ricorrente avesse commesso una grave negligenza in relazione all’obbligo di diminuire il danno secondo l’art. 55 cpv. 1 LADI.
Al riguardo cfr., pure, ad esempio, STCA 38.2025.65 del 9 marzo 2026; STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA 38.2023.38 del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.
2.4. Nella Prassi LADI II, ai punti B35 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l’obbligo di ridurre il danno forniti dall’assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l’estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario)
TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)
TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.5. Nella presente fattispecie, risulta dagli atti dell’incarto che RI1 (nato nel 1994) ha lavorato come “responsabile” per conto di ______, ______, presso il Bar/Ristorante ______ dal 15 aprile 2024. Il salario lordo convenuto, comprensivo della quota parte della tredicesima, era di fr. 3'971.50 (per un netto di fr. 3'618.30; cfr. doc. 99-100). Il rapporto di lavoro si è concluso il 16 dicembre 2024 (cfr. doc. 111).
La ______ (ora in liquidazione), il cui scopo consisteva nella gestione di esercizi pubblici (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch, consultato il 4 maggio 2026; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3), ha trasferito la propria sede dal Canton Neuchâtel al Ticino nel ma rzo 2024 ed è, poi, stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di _______ del 9 ottobre 2025.
Dagli atti emerge che, in un momento non meglio precisato, il ricorrente ha conferito procura all’ ______, perché avesse a rappresentarlo in una pratica altrettanto non precisata (cfr. doc. 108).
È in ogni caso da “_______” che con domanda di indennità per insolvenza del 22 dicembre 2025, il ricorrente ha postulato l’erogazione delle prestazioni LADI in questione.
Precisando di avere ricevuto il salario sino al 15 agosto 2024, egli ha contestualmente indicato di vantare crediti salariali dal “01.08.2024” al “16.12.2024”. Il 16 dicembre 2024 è stato l’ultimo giorno di lavoro prestato per conto della ______ (cfr. doc. 104-107).
Dai conteggi di salario in atti risulta che al ricorrente, per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2024 sarebbe spettato un salario mensile di fr. 3'971.50 lordi, pari ad un netto – che dai conteggi risulta peraltro essere stato “versato” – di fr. 3'230.90 (cfr. doc. 95-98).
Gli stessi documenti indicano – sebbene nel periodo in cui era attivo per la ______ il ricorrente risultasse dimorante tra ______ ed ______ (cfr. estratto relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino) - quale indirizzo del dipendente “RI1, _______, ______” (cfr. doc. 95-98).
Dagli atti risulta che, nel corso del rapporto lavorativo, RI1 avrebbe sollecitato alla ______ (ora in liquidazione) il pagamento dei salari arretrati a mezzo di tre raccomandate a mano. Tali documenti, “per ricevuta” sono sottoscritti non mediante l’apposizione di una firma, ma con l’indicazione manoscritta “______”.
Nella prima raccomandata a mano, datata 1° settembre 2024, RI1 ha indicato “(…) ad oggi non ho ancora ricevuto il salario del mese di agosto nonostante le mie richieste verbali. Vi chiedo di voler provvedere al pagamento del salario”, senza l’indicazione di alcuna tempistica entro la quale saldare quanto dovuto al ricorrente (cfr. doc. 111).
Dalla seconda raccomandata a mano, datata 29 ottobre 2024, risulta:
" (…) vi scrivo per informarvi che ad oggi non ho ricevuto il salario del mese di agosto settembre e chiedo il pagamento del mese di ottobre, vi comunico che non posso tollerare un altro mese così, perché mi mettete in seria difficoltà economica. Vi chiedo di voler provvedere al pagamento del salario.” (cfr. doc. 110)
La terza raccomandata a mano, di data 16 dicembre 2024, indica:
" (…) vi scrivo in quanto oggi non mi presenterò più al lavoro e procederò con i dovuti uffici per il recupero del mio salario in quanto ad oggi sono stato solamente preso in giro. Sono a chiedervi i salari di agosto settembre ottobre novembre e dicembre.” (cfr. doc. 109)
Con una prima decisione del 6 febbraio 2025, la Cassa ha respinto la richiesta di indennità per insolvenza avanzata da RI1, ritenuto che, a quel momento “nessuna procedura di fallimento e/o pignoramento è stata fatta nei confronti di questo datore di lavoro” (cfr. doc. 101-103).
La società, infatti, è stata sciolta in seguito a fallimento nell’ottobre successivo (cfr. supra).
Dall’estratto dei “movimenti del conto” presso ______ successivamente versato in atti dal ricorrente ed al medesimo intestato, risulta che, nel corso dell’intero rapporto lavorativo (15 aprile – 16 dicembre 2024), la ______ ha versato a favore di RI1 i seguenti importi:
- 29 luglio 2024: fr. 3'197.00 come “regolamenti diversi”;
- 8 agosto 2024: fr. 2'000.- come “regolamenti diversi”;
- 19 agosto 2024: fr. 2'768.44 come “regolamenti diversi”;
- 21 agosto 2024: fr. 2'460.35 come “regolamenti diversi”;
- 26 agosto 2024: fr. 5'444.32 come “regolamenti diversi”;
- 2 settembre 2024: fr. 3'393.85 come “regolamenti diversi”;
- 19 settembre 2024: fr. 859.-; come “accredito (pagamento istantaneo)”;
- 26 settembre 2024: fr. 1'500.- come “regolamenti diversi”;
- 24 ottobre 2024: fr. 1'500.- come “regolamenti diversi”;
- 29 ottobre 2024: fr. 150.- come “accredito (pagamento istantaneo)”;
- 4 novembre 2024: fr. 800.- come “accredito (pagamento istantaneo)”;
- 18 novembre 2024: fr. 1'000.- come “regolamenti diversi”;
- 21 novembre 2024: fr. 100.- come “regolamenti diversi”;
- 6 dicembre 2024: fr. 1'000.- come “accredito (pagamento istantaneo)” (cfr. doc. 89-90).
L’importo totale ammonta a fr. 26'172.96.
A fronte di tali accrediti, con mail del 14 aprile 2025, ______ ha interpellato RI1, al quale ha posto i seguenti quesiti:
" (…) Sulla domanda di indennità indica pretese salariali da agosto a dicembre 2024. Il rapporto di lavoro è iniziato a metà aprile 2024, e terminato a metà dicembre 2024 (8 mesi).
Dall’estratto conto si evince che ha ricevuto 26'892.95 fr. Il che corrisponde ad almeno 8 mensilità. Per quale motivo presenta una domanda di indennità per insolvenza?” (cfr. doc. 87).
Il ricorrente ha risposto come segue:
" (…) no, i soldi ricevuti sono andati per affitti/fornitori/spese extra, faceva gestire tutto a me visto la sua lontananza. Infatti sono versati come regolamenti diversi.. gli unici 4 mila chf ricevuti per me sono in “acconto salario RI1” .. inoltre ci sono anche gli stipendi di altri dipendenti extra in quei soldi e contratto ________” (cfr. doc. 84).
______ ha, quindi, chiesto al ricorrente di “voler specificare a cosa corrisponde ogni singola voce “regolamenti diversi” allegando i giustificativi delle spese sostenute” (cfr. doc. 84).
Due settimane dopo, RI1 ha risposto come segue:
" (…) per ogni singola voce in regolamenti diversi specifico che erano acconti per “extra di servizio” luce “_______” e 14 mila franchi di pedana esterna… altre voci era perché ci mandava da _______ a fare spese.. le chiedo inoltre se ci possiamo vedere di persona in tal modo da farvi vedere più chiara questa situazione” (cfr. doc. 80).
Al ricorrente è, quindi, stato chiesto di “voler formalizzare la sua spiegazione” inviando “uno scritto firmato” (cfr. doc. 80).
Il 20 maggio 2025, RI1 ha trasmesso all’amministrazione uno scritto del seguente tenore:
" (…) vi elenco ciò che è successo con i versamenti da parti dell’______.
Io e il titolare avevamo un rapporto di fiducia prima della crisi di questo ristorante. Nelle settimane prima dell’apertura mi inviava denaro per andare a comprare materiale per i lavori di ristrutturazione come carta da parati, tovaglie, ecc. ecc. a rate mi ha versato 14 mila franchi che abbiamo dato per un acquisto di una pedana esterna, vi posso allegare la fattura, altri versamenti sul mio conto sono stati versati per stipendi di personale extra, per caricare la tessera della luce tramite azienda ______ e per fare spese da ______.. versava sul mio conto perché non aveva risolto il problema di cambiare società in quanto aveva la sede a ______ ed aveva 2 ristoranti sullo stesso conto corrente.. non ho ricevuto lo stipendio in quei mesi perché prometteva di sistemare la situazione ma il ristorante non prendeva piede.. così come il sottoscritto.. altri colleghi sono rimasti senza percepire lo stipendio. Questa situazione mi ha messo in serie difficoltà economiche in quanto ho accumulato debiti ed ad oggi non riesco ad uscirne.” (cfr. doc. 79).
A proposito di quanto indicato dal ricorrente nel senso che il socio e gerente della sua ex datrice di lavoro “versava sul mio conto perché non aveva risolto il problema di cambiare società in quanto aveva la sede a ______”, questo Tribunale si limita a rilevare che la società ______ aveva sede in Ticino, ad ______, sin da marzo 2024 (www.zefix.ch) com’era peraltro ben noto a RI1, dal momento che l’indirizzo aggiornato dell’ex datrice di lavoro risultava dal contratto di lavoro sottoscritto l’11 aprile 2024 (cfr. doc. 99-100).
Con decisione del 18 luglio 2025, la Cassa ha respinto nuovamente la domanda di indennità per insolvenza di RI1 sulla base, questa volta, delle seguenti argomentazioni:
" (…) Nella sua richiesta di indennità per insolvenza datata 24 gennaio 2025 indica al punto 7 che il 16 dicembre 2024 è stato il suo ultimo giorno di lavoro e al punto 5 di aver ricevuto lo stipendio fino al 15 agosto 2024.
Dall’estratto de conto corrente si rilevano versamenti da parte del datore di lavoro per oltre CHF 26'000, cifra pari al corrispettivo di 8 stipendi, che coprirebbero dunque il periodo da aprile a dicembre 2024. Per ottenere l’indennità per insolvenza è necessario dimostrare la verosimiglianza del credito vantato nei confronti del datore di lavoro insolvente. La richiesta d’indennità per insolvenza deve essere respinta, in quanto sembrerebbe che non ci siano crediti salariali in sospeso nel periodo richiesto” (cfr. doc. 76-78).
Con opposizione del 2 settembre 2025, RI1 ha impugnato la decisione del 18 luglio 2025, facendo valere quanto segue:
" (…) allego la comunicazione del mio ex datore di lavoro, il signor ______ (_______) (…) entrare in contatto con lui non è stato semplice e sono riuscito a farmi fare questa dichiarazione scritta facendogli notare della mia grave situazione economica causata dai miei salari non pervenuti (…) Il signor ______ è disposto ad essere contattato telefonicamente” (cfr. doc. 69).
In allegato, l’assicurato ha prodotto una dichiarazione (non datata) sottoscritta per ______ - come già era il caso per le tre raccomandate a mano di cui sopra - unicamente con l’indicazione manoscritta “______”, dalla quale risulta quanto segue:
" (…) io sottoscritto ______, proprietario della società ______, certifico che tutti i trasferimenti bancari in uscita verso il sig. RI1, erano destinati a pagamenti di fatture per fornitori terzi, i pagamenti dei salari arretrati sarebbero dovuti essere versati come d’accordo in un secondo momento, ma purtroppo data la grave situazione economica riscontrata dalla società sono rimasti insaldati dal mese di luglio 2024 sino chiusura totale di gennaio 2025” (cfr. doc. 70).
Con scritto del 1° ottobre 2025, la Cassa ha nuovamente invitato l’assicurato a trasmettere “una dichiarazione dettagliata dalla quale si evince, per ogni singolo versamento da lei ricevuto da parte della società, a quale spesa si riferiva e rispettivamente allegare il relativo giustificativo (fattura e comprova del pagamento)” (cfr. doc. 63-64).
Il 14 ottobre 2025, RI1 ha comunicato alla Cassa quanto segue:
" (…) qui di seguito vi riporto i regolamenti diversi che sono stati versati sul mio conto privato dalla società ______, precisando che non sono in possesso delle fatture in quanto sono in mano a ______, titolare della ditta ______.
Vengono riportati qui di seguito con una numerica ben precisa e che potrete riscontrare nei documenti che vi allego:
1. In data 08.08.2024 fu per fare la spesa da ________ (la fattura della spesa è in possesso del Signor ______) – 2'000.- CHF;
2. In data 19.08.2024 questi soldi sono stati versati per lo stipendio di ______, ragazzo in prova nel settore cucina – 2'768.- CHF;
3. In data 21.08.2024 pagamento inviato per _______, extra di sala chiamati per le serate latine e corrente elettrica presso azienda ______ (tutte queste fatture sono in possesso del signor ______) – 2'460.- CHF;
4. In data 26.08.2024 questo versamento fu per la pedana esterna del ristorante – 5'000.- CHF e i restanti 444.- CHF servirono per la spesa di un grosso compleanno;
5. In data 02.09.2024 regolamenti diversi, stipendio che fu versato al dipendente ______ – 3'393.85 CHF;
6. In data 19.09.2024 acconto salario RI1 – 859.-;
7. In data 27.09.2024 acconto salario RI1 – 1'500.-;
8. In data 24.10.2024 soldi versati sul mio conto a nome mio personale ma questi soldi sono andati a coprire l’affitto della casa aziendale, non pagata dal signor ______, non sapendo della situazione, questi soldi in realtà sono stati usati per saldare il debito della casa aziendale – 1'500.- CHF;
9. In data 04.11.2024 acconto salario RI1 – 800.- CHF;
10. In data 18.11.2024 acconto salario ______ – 1'000.- CHF;
11. In data 29.10.2024 acconto salario RI1 – 150.- CHF;
12. In data 21.11.2024 acconto salario ______ – 100.- CHF;
13. In data 06.12.2024 acconto salario ______ – 1'000.- CHF.
Questa situazione mi ha messo in serie difficoltà economiche. Oltre al documento firmato dal signor ______ (già in vostro possesso), che conferma che i miei stipendi non sono mai stati versati dall’inizio del contratto (ovvero da aprile), desidero precisare ancora una volta che, al momento dell’apertura del ristorante, il signor ______ non poté aprire un conto in Ticino, poiché la sede legale della società era nel Canton ______ e collegata a un altro suo ristorante in attività.
Di conseguenza, ogni volta che era necessario pagare un extra, un fornitore o qualsiasi altra spesa, il versamento ricadeva su di me, che mi incaricavo di pagare i debitori [recte: creditori] a mio nome.
Ho saputo in seguito dai miei ex colleghi che la società del signor ______ è attualmente in stato di fallimento o di insolvenza, e che tutte le relative fatture e documentazioni sono già in possesso sia del signor ______ e sia del Tribunale.” (cfr. doc. 46-47).
In allegato, l’assicurato ha prodotto i “dettagli della transazione di conto” per i seguenti accrediti ricevuti da parte di ______, ______, sulla propria relazione bancaria:
- 8 agosto 2024: fr. 2'000.- con “motivo del pagamento”: “versamento per conti ristorante ______” (cfr. doc. 50);
- 19 agosto 2024: fr. 2'768.44.- con “motivo del pagamento”: “versamento per conti ristorante ______” (cfr. doc. 51);
- 21 agosto 2024: fr. 2'460.34 con “motivo del pagamento”: “versamento per conti ristorante ______” (cfr. doc. 52);
- 26 agosto 2024: fr. 5'444.32 con “motivo del pagamento”: “versamento per conti ristorante ______” (cfr. doc. 53);
- 2 settembre 2024: fr. 3'393.85 con “motivo del pagamento”: “versamento per conti ristorante ______” (cfr. doc. 54);
- 19 settembre 2024: fr. 859.- con “motivo del pagamento”: “versamento acconti per salario ______” (cfr. doc. 55);
- 26 settembre 2024: fr. 1’500.- con “motivo del pagamento”: “versamento acconti per salario ______” (cfr. doc. 56);
- 24 ottobre 2024: fr. 1'500.- con “motivo del pagamento”: “versamento acconti per salario ______” (cfr. doc. 57);
- 4 novembre 2024: fr. 800.- con “motivo del pagamento”: “versamento acconti per salario ______” (cfr. doc. 58);
- 18 novembre 2024: fr. 1'000.- con “motivo del pagamento”: “versamento acconti per salario ______” (cfr. doc. 59);
- 29 ottobre 2024: fr. 150.- con “motivo del pagamento”: “versamento acconti per salario ______” (cfr. doc. 60);
- 21 novembre 2024: fr 100.- con “motivo del pagamento”: “versamento acconti per salario ______” (cfr. doc. 61);
- 6 dicembre 2024: fr. 1'000.- con “motivo del pagamento”: “versamento acconti per salario ______” (cfr. doc. 62).
Il 31 ottobre 2025, la Cassa ha sottoposto al ricorrente i seguenti ulteriori quesiti:
" (…)
a) Dal formulario “Domanda d’indennità per insolvenza” da lei compilato il 22 dicembre 2025 (recte: 2024), pervenuto alla Cassa il 24 gennaio 2025, ha indicato di avere percepito il salario fino al 15 agosto 2024. È corretto?
b) La Cassa prende atto come tramite scritto del 14 ottobre 2025 ha comunicato “…Oltre al documento firmato dal signor ______ (già in vostro possesso), che conferma che i miei stipendi non sono mai stati versati dall’inizio del contratto (ovvero da aprile)…”. Dalla dichiarazione da lei allegata alla sua opposizione del 2 settembre 2025, la società menziona “…i pagamenti dei salari arretrati sarebbero dovuti essere versati come d’accordo in un secondo momento, ma purtroppo data la grave situazione economica riscontrata dalla società sono rimasti insaldati dal mese di luglio 2024 sino chiusura totale di gennaio 2025”. Voglia comunicarci fino a quale data ha percepito il salario.
c) Agli atti rileviamo alcuni scritti, raccomandata a mano, con i quali rivendicava i salari arretrati. Con il primo scritto, datata 1 settembre 2024, rivendicava il pagamento del salario arretrato di agosto 2024. Per quale motivo, con tale scritto, non ha rivendicato anche i salari che, da quanto affermato, non aveva mai percepito?
d) Oltre agli scritti raccomandata a mano datati 1 settembre, 29 ottobre e 16 dicembre 2024, vi sono altri solleciti di pagamento?
e) Dopo lo scritto del 16 dicembre 2024, ha intrapreso altri passi al fine di tutelare i crediti salariali? (…)” (cfr. doc. 42-43).
Il 5 novembre 2025, RI1 ha risposto come segue:
" (…)
a) No, in realtà ho solo percepito piccoli acconti di salario ma mai un salario intero. Infatti quello percepito ad agosto era solo un acconto.
b) Come riportato dai resoconti mensili che vi abbiamo allegato il 14.10.2025, e come ribadito nel punto precedente, non ho mai percepito un salario intero, quindi non posso fornirvi una data precisa.
c) Erroneamente mi sono fidato della parola del signor ______ che mi assicurava e rassicurava dopo la vendita del suo ristorante, che avrei percepito i miei salari fino ad agosto ma così non è stato, come dimostrato dal mio conto bancario (vendita mai avvenuta in quanto ha dichiarato fallimento non avendo pagato l’affitto delle mura).
d) Se si parla del signor ______, ho sempre cercato di contattarlo per rivendicare i miei salari. Se si parla invece di insolvenza, ho avuto un colloquio insieme ai miei colleghi altrettanto non stipendiati dal signor ______ del Sindacato.
e) No, in quanto non mi posso permettere un avvocato.
f) Questa situazione ha aggravato la mia salute mentale in quanto tutt’oggi sono sommerso dai debiti. Sono venuto a conoscenza che la mia collega ______ ha ottenuto l’insolvenza, stesso discorso per ______. Ricevendo l’insolvenza se è mio diritto, uscire da questa situazione tragica causata dall’______.” (cfr. doc. 40-41)
Il 21 novembre 2025, la Cassa, preso atto di quanto indicato dal medesimo e con riferimento all’opposizione presentata da RI1 il 2 settembre precedente, ha comunicato a quest’ultimo quanto segue:
" (…) dopo un nuovo esame dell’incarto, la Cassa giunge alla conclusione che, indipendentemente dalla motivazione addotta nella decisione in parola, il diritto deve essere negato per quanto segue.
Secondo l’art. 55 LADI l’assicurato deve fare tutto il possibile per salvaguardare i propri diritti salariali (principio della riduzione del danno) e questo già durante il rapporto di lavoro. In particolare, l’assicurato deve, in maniera chiara ed inequivocabile, far valere i propri crediti salariali nei confronti del datore di lavoro. Debe adoperarsi ancor di più se si tratta di importi considerevoli e vi è quindi da prevedere una perdita salariale notevole. L’obbligo di riduzione del danno ai sensi di detta disposizione si applica anche se il rapporto di lavoro è già stato sciolto prima dell’apertura del fallimento. Affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per salari arretrati, la giurisprudenza esige una prosecuzione coerente e continua delle misure intraprese contro il datore di lavoro, che devono sfociare in una fase dell’esecuzione forzata prevista dalla legge. I lavoratori devono comportarsi come se l’indennità per insolvenza non esistesse questo requisito non consente un’inattività prolungata.
Nel suo caso, gli sforzi effettuati a tutela dei suoi crediti salariali risultano insufficienti.
Lei ha lavorato alle dipendenze della ______ presso il Ristorante ______ ad ______ con la funzione di responsabile dal 15 aprile 2025 al 16 dicembre 2024. La società è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di ______ del 9 ottobre 2025 a far tempo dal 10 ottobre 2025 (…).
Rivendica il diritto all’indennità per insolvenza per i mesi da agosto 2024 a dicembre 2024, indicando di avere ricevuto il salario sino al 15 agosto 2024; agli atti risultano tre lettere che avrebbe consegnato a mano al datore di lavoro (…) e intese a sollecitare il pagamento dello stipendio. Non risulta avere proceduto ad altri atti né avere spiccato un precetto esecutivo.
In simili circostanze, non rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario in Maniera incisiva durante il rapporto di lavoro, si ritiene che lei abbia commesso una negligenza grave all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI.
La Cassa giunge quindi alla medesima conclusione di negare il diritto all’indennità, ma con una motivazione diversa rispetto a quella indicata nella decisione impugnata.
Ritenuto che in situazioni come la presente le parti devono avere la possibilità di prendere posizione sulla motivazione prospettata, le assegniamo un termine sino al 30 novembre 2025 per presentare le sue osservazioni in merito.” (cfr. doc 38-39)
Non ricevendo alcun riscontro da parte del ricorrente nel termine impartito al medesimo, con decisione su opposizione del 5 dicembre 2025 la Cassa ha negato a RI1 l’erogazione delle indennità per insolvenza in ragione del fatto che “l’assicurato non ha posto in essere tutte le misure ragionevolmente esigibili per ridurre il danno. La sua inattività, protrattasi per tutto il periodo lavorativo (non avendo, come asserito da parte sua, mai percepito un salario completo) e anche successivamente, non risulta giustificata. In tali circostanze, non avendo rivendicato in modo tempestivo e incisivo il versamento del salario, la Cassa ritiene che il signor RI1 abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di diminuire il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI” (cfr. doc. 32-35).
Le osservazioni del ricorrente (datate 12 dicembre 2025) a quanto indicato dalla Cassa il 21 novembre 2025, sono giunte all’amministrazione il 15 dicembre successivo.
Spiegando il ritardo con il fatto che “ero impegnato in un trasferimento di domicilio. Questo ha causato difficoltà significative nella gestione della posta e nella ricezione tempestiva della documentazione, rendendo impossibile un riscontro entro la scadenza prevista”, RI1 si è, poi, espresso come segue:
" (…) 1. Contestazione della vostra affermazione secondo cui non avrei tutelato i miei crediti salariali
La vostra lettera sostiene che mi sarei limitato a due sole richieste di pagamento e che non avrei intrapreso ulteriori misure. Ciò non corrisponde alla realtà. Ho sollecitato più volte verbalmente il pagamento dei salari arretrati al datore di lavoro e al responsabile amministrativo, ai quali venia ripetutamente risposto che i ritardi erano dovuti a difficoltà temporanee. Mi è stato chiesto di attendere perché erano in corso trattative con i creditori.
2. Necessità di proteggere il posto di lavoro
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il lavoratore non è obbligato a intraprendere misure drastice che possano compromettere il rapporto di lavoro, salvo quando sia chiaramente illusorio attendere un pagamento. Nel mio caso non era prevedibile il fallimento della società e veniva continuamente assicurato che i pagamenti sarebbero stati regolarizzati.
La società ha cessato l’attività solo il 16 dicembre 2024 e il fallimento è stato pronunciato nell’ottobre 2025, molti mesi dopo. Il comportamento della società lasciava intendere che una soluzione fosse possibile
Non vi è stata quindi alcuna inerzia da parte mia, bensì una condotta coerente con l’obbligo di ridurre il danno, senza mettere a rischio l’impiego.
3. Mancata esigibilità del precetto esecutivo immediato
Voi indicate che avrei dovuto avviare una procedura esecutiva. Tuttavia, il lavoro era ancora in corso, la società dichiarava di essere in fase di ristrutturazione ed erano in pagamento alcuni stipendi parziali.
Il Tribunale federale considera non ragionevole pretendere l’avvio di un precetto quando:
- Il rapporto di lavoro è ancora attivo
- Esistono prospettive di saldo dei crediti
- Vi è il rischio di licenziamento come ritorsione
Questi elementi si verificavano pienamente nel mio caso. (…)”
(cfr. doc. 26-27)
Con decisione su opposizione del 19 dicembre 2025 (cfr. doc. 19-23), la Cassa ha annullato e sostituito la decisione su opposizione del 5 dicembre precedente fondandosi sulle medesime argomentazioni che verranno, poi, integralmente riprese nella decisione su opposizione del 7 gennaio 2026, emessa dalla Cassa in ragione del fatto che il provvedimento del 19 dicembre 2025 era tornato al mittente e non era quindi mai pervenuto a RI1 (cfr. doc. 18).
In allegato alla propria replica, il ricorrente ha trasmesso degli screenshot con degli stralci di conversazioni intercorse con ______ tra il 22 gennaio ed il 14 aprile 2025.
Di seguito, nella misura di quanto concerne la presente vertenza, vengono ripresi i messaggi ivi riportati:
22 gennaio 2025:
" (…)
RI1.: Egregio signor _______
.: Sono RI1
RI1.: Il ragazza che stava ieri per la questione di _______
.: Possiamo prendere appuntamento?
______.: Ciao RI1 certo oggi riesci a passare? (…)”
In data non precisata:
" (…)
______.: Il problema può passare anche più di un mese ma vedendo così le cose sinceramente non mi sembra proprio. Doveva almeno essere andato a portare i bilanci e tutto il giudice può chiamarlo anche tra un anno.
______.: Lui deve andare all’ufficio fallimento e depositare le cose.
RI1.: Questo lo ha fatto ieri.
______.: E allora domani sento e vediamo che dicono.
______.: Perché altrimenti la cosa diventa lunga all’infinito.
RI1.: Non gli conviene perché sennò
avanza la gastro sociale e la LPP
RI1.: Vive a 400km al massimo scende
ogni lunedì che è chiuso dall’altra parte
RI1.: Domani riesco ad avere il suo
estratto di esecuzione
RI1.: Così vediamo se qualcuno
l’ha già esso in fallimento
______.: Sì fammi sapere allora appena ce l’hai.”
12 febbraio 2025:
" (…)
RI1.: A me non è arrivato nulla ancora
______.: no certo quella la porto avanti
RI1.: Quella di entrambi?
______.: La signora dell’ufficio lo sa
______.: Sì certo anche la tua
RI1.: Vabbè se ti servo in qualcosa dimmelo
______.: Prima lo faccio fallire”
14 marzo 2025:
" (…)
______.: Ciao carissimo stiamo vedendo se con uno riusciamo ad andare avanti per non farne due.”
14 aprile 2025:
" (…)
RI1.: Ciao ______ ci sono novità?
______.: Ciao carissimo no non so ancora nulla in merito la tua scrivo e ti aggiorno
RI1.: ______ invece ha avuto ciò che gli spettava?
______.: Più o meno sta aspettando non ho (…)” (cfr. all. a doc. V).
2.6. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’operato della Cassa, che ha negato al ricorrente il riconoscimento delle indennità per insolvenza, vada tutelato.
Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).
L’assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_53/3025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2. e 2.3.; STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Come visto nelle sentenze esposte in precedenza (cfr. consid. 2.2.) l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.
Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg.).
In particolare, l’Alta Corte ha, recentemente, ricordato che, dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione non è ragionevole che il dipendente, dopo quattro mesi di mancato versamento dello stipendio, continui il rapporto di impiego con il datore di lavoro insolvente. Il lavoratore che resta, oltre tale periodo, presso il medesimo datore di lavoro senza percepire il salario, invece di cercare una nuova occupazione, agisce a proprio rischio (cfr. STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 4 pag. 1)
Nella presente fattispecie, questo Tribunale constata, innanzitutto, che all’insorgente sin dall’inizio del rapporto lavorativo che lo legava da metà aprile 2024 alla ______ non è stato versato il salario.
È del resto lo stesso assicurato ad avere comunicato alla Cassa che “i miei stipendi non sono mai stati versati dall’inizio del contratto (ovvero da aprile)”, che “in realtà ho solo percepito piccoli acconti di salario ma mai un salario intero” e che “non ho mai percepito un salario intero” (cfr. consid. 2.5.).
Le uniche entrate, che RI1 sostiene di avere ricevuto tra il 15 aprile ed il 16 dicembre 2024, corrispondono circa ad una mensilità e mezza e consistono in acconti per complessivi fr. 4'809.- (fr. 859.- + fr. 1'500.- + fr. 1'500.- + fr. 800.- + fr. 150.-, per totali fr. 4'809.-), peraltro versatigli, per la prima volta, il 19 settembre 2024, ad oltre cinque mesi dall’inizio del rapporto lavorativo (cfr. consid. 2.5.).
In relazione al mancato pagamento degli stipendi, come visto al consid. 2.5., RI1 pretende di avere sollecitato la ex datrice di lavoro a tre riprese, e meglio:
- il 1° settembre 2024 (quindi oltre dopo quattro mesi e mezzo dall’inizio del rapporto lavorativo, nel corso dei quali nulla gli era stato corrisposto);
- il 29 ottobre 2024 (quando gli era stata versata in più tranches/acconti una mensilità e mezza sulle circa sei a quel momento dovutegli);
- il 16 dicembre 2024 (allorquando nulla gli era più stato corrisposto da un ulteriore mese e mezzo).
A questo proposito, il TCA rileva, innanzitutto, che i tre scritti in questione consistono in semplici solleciti di pagamento, nei quali oltretutto non è stato impartito al datore di lavoro nessun termine per provvedere al pagamento degli arretrati salariali.
Ora, a fronte degli arretrati salariali che, sin dall’inizio del rapporto di lavoro (e quindi da oltre quattro mesi; cfr. in tal senso le STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025 e STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 4 pag. 1, richiamate al consid. 2.3.), si accumulavano, questa Corte ritiene che gli sforzi compiuti durante il rapporto lavorativo dal ricorrente, per recuperare le proprie spettanze, non siano stati sufficienti.
Al riguardo, il TCA rileva, che “per ricevuta” tali missive non arrecano alcuna firma ma unicamente l’indicazione manoscritta della ragione sociale, di modo che non è dato sapere chi le abbia sottoscritte e, quindi, se del caso ricevute.
Peraltro, stando a quanto riferito dal ricorrente, il socio e gerente della ex datrice di lavoro non si trovava in Ticino (“faceva gestire tutto a me visto la sua lontananza”; cfr. consid. 2.5.).
Visto che i salari mensili non sono mai stati corrisposti puntualmente - né integralmente, dal momento che il ricorrente ha beneficiato unicamente di minimi acconti, peraltro giunti per la prima volta dopo oltre cinque mesi di lavoro - e che nemmeno i solleciti scritti hanno sortito l’effetto sperato (si pensi che dal 29 ottobre 2024 più nulla è stato corrisposto a RI1 e che mai gli è stato versato un salario mensile integrale), questo Tribunale ritiene che il ricorrente doveva intraprendere azioni maggiormente incisive e concrete a tutela delle proprie spettanze salariali.
Questa soluzione si impone a maggior ragione se si considera che, da quanto riferito dallo stesso RI1, era quest’ultimo a fare da tramite - il socio e gerente della ______ essendo in un altro Cantone - per il pagamento dei rispettivi salari ai colleghi (“il signor ______ non poté aprire un conto in Ticino, poiché la sede legale della società era nel Canton ______ e collegata a un altro suo ristorante in attività. Di conseguenza, ogni volta che era necessario pagare un extra, un fornitore o qualsiasi altra spesa, il versamento ricadeva su di me, che mi incaricavo di pagare i debitori [recte: creditori] a mio nome”; cfr. consid. 2.5.).
All’assicurato era, dunque, noto che anche i colleghi non ricevevano altro che (minimi) acconti (per i quali si rimanda al consid. 2.5.), di modo che gli doveva essere chiaro il rischio di non vedersi pagate le proprie spettanze salariali, in particolare a fronte dei debiti salariali che la società, di mese in mese, accumulava nei confronti di diversi dipendenti.
Al riguardo, questa Corte ribadisce che l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che il fatto che il datore di lavoro, abbia provveduto a dei versamenti salariali irregolari - come può essere il caso degli acconti versati a favore di RI1 tra settembre ed ottobre 2024 - non soccorre la posizione del dipendente (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, consid. 4.3.; STF 8C_79/2019 del 21 maggio 2019, consid. 4.2.; SVR 2012 ALV n° 2 p. 3, STF 8C_916/2010 consid. 3.2.2).
L’eventuale corresponsione di acconti, infatti, non giustifica l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo di salario scoperto; cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.2.).
Ciò che è avvenuto in concreto.
L’insorgente avrebbe, quindi, dovuto agire nei confronti del datore di lavoro in modo sollecito e con incisività nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2025.64 del 23 febbraio 2026; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023; STCA 38.2022.100 del 6 marzo 2023).
Per quanto concerne eventuali rassicurazioni da parte del datore di lavoro (“Erroneamente mi sono fidato della parola del signor ______ che mi assicurava e rassicurava dopo la vendita del suo ristorante, che avrei percepito i miei salari fino ad agosto ma così non è stato” consid. 2.5.), va poi osservato che le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri crediti salariali (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.).
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. consid. 2.2.; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando l’integrale e puntuale versamento dei salari in maniera sufficientemente incisiva già durante il rapporto di lavoro.
Per quanto attiene al periodo successivo al termine del rapporto lavorativo, il TCA rileva che nonostante l’ex datore di lavoro non abbia effettuato versamenti relativi agli stipendi arretrati, RI1 non ha comprovato alcuno sforzo volto al recupero dei propri crediti salariali nei confronti dell’ex datrice di lavoro.
L’assicurato, in particolare, neppure dopo il 16 dicembre 2024 ha avviato alcuna procedura di carattere esecutivo o per via giudiziaria nei confronti della ______ (fallita, poi, oltre dieci mesi dopo).
Un assicurato non deve, però, restare inattivo attendendo che venga pronunciato il fallimento del suo ex datore di lavoro (cfr. STF 8C_536/2025 del 15 gennaio 2026 consid. 3.3.).
Con riferimento a quanto indicato da RI1 circa l’essersi rivolto ad un sindacato (cfr. consid. 1.4.) e relativamente ad eventuali mancanze di quest’ultimo, va ricordato che, come indicato dalla Cassa in sede di duplica (cfr. consid. 1.5.), per costante giurisprudenza, le persone rappresentate devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni dei propri rappresentanti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
Benché determinante sia, in concreto, quanto già indicato con riferimento al periodo precedente alla disdetta del rapporto lavorativo, anche per il periodo successivo al 16 dicembre 2024, il TCA ritiene che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
La decisione su opposizione del 7 gennaio 2026 deve, quindi, essere confermata.
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti