RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
39.2000.00023-24

 

dc/gm

Lugano

5 ottobre 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visti i ricorsi del 25 aprile 2000 interposti da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 19 aprile 2000 emanate da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assegni di famiglia

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la lettera 11 agosto 2000 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 10/11 agosto 2000 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni degli atti di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

ritenuto che comunque, anche i ricorrenti, con scritto 10 agosto 2000 (cfr. Doc. _), hanno comunicano il ritiro dei ricorsi aderendo alle nuove decisioni della cassa,

 

rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privi di oggetto;

 

decreta                          1.   le cause sono stralciate dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo