RACCOMANDATA |
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Incarto n.
dc/gm |
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In nome |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visti i ricorsi del 25 aprile 2000 interposti da
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__________,
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contro |
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le decisioni del 19 aprile 2000 emanate da |
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Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia |
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 11 agosto 2000 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 10/11 agosto 2000 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni degli atti di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque, anche i ricorrenti, con scritto 10 agosto 2000 (cfr. Doc. _), hanno comunicano il ritiro dei ricorsi aderendo alle nuove decisioni della cassa,
rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privi di oggetto;
decreta 1. le cause sono stralciate dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo