RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
39.2000.00033-34

 

DC/gm

Lugano

17 agosto 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visti i ricorsi del 4 maggio 2000 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

le decisioni 11.4.2000 della

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

in materia di assegni di famiglia

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamata l'ordinanza 9.5.2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

 

preso atto che l'amministrazione in data 25 maggio e 5 giugno 2000 ha chiesto agli assicurati di fornire della documentazione (cfr. Doc. _);

 

vista la lettera 18.7.2000 di __________ che comunicano il ritiro dei ricorsi, affermando in particolare:

 

"   A seguito di novità in ambito lavorativo, e dopo colloquio telefonico con il sig. __________ (Cassa cantonale assegni famigliari, Bellinzona), è maturata la decisione personale che il ricorso da noi esposto in atto, è da ritenersi nullo."

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

decreta                          1.   le cause sono stralciate dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo