RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
39.2000.00068

 

dc/fz

Lugano

4 gennaio 2001

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 24 agosto 2000 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 8.8.2000 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

in materia di assegni di famiglia

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 9.10.200 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

ritenuto che, comunque, anche i ricorrenti, con scritto 2 gennaio 2001 (doc._) hanno comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo