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Incarto n.
39.2000.00076

 

dc/gm

Lugano

19 febbraio 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 6 ottobre 2000 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 settembre 2000 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assegni di famiglia

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la risposta 24 novembre 2000 della parte convenuta;

 

richiamato il verbale 19 febbraio 2001 del seguente tenore:

 

"   in particolare riguardo alle spese per pigione il signor __________ precisa che la cassa ha preso atto delle spese effettive indicate dall'assicurata in sede ricorsuale ed ha così ridotto l'importo a fr. 8'906.-. Per quel che riguarda il libretto di risparmio, l'assicurata si impegna a fare pervenire alla Cassa documentazione comprovante che questa sostanza non esiste più o si è ridotta. In riguardo agli alimenti, essi sono stati ridotti da 9'600.- a 6'420.- franchi a seguito di una decisione della Pretura di __________. Riguardo all'assegno di base, il signor __________ precisa che l'importo di 2'396.- franchi è quello corretto. Esso corrisponde al 52,11% di 4'598.- franchi che è l'importo pieno attribuito dalle __________ per 2 figli. Il giudice delegato invita la Cassa a riesaminare la decisione anche per il passato, visto che l'importo di fr. 4'392.- era comunque errato.

 

    Il giudice delegato invita il signor __________ ad illustrare le modalità di calcolo di reddito da attività dipendente. Il funzionario risponde così:

 

    - Fr. 21'152.- reddito conseguito nel 1998

    - Fr. 23'488.- reddito conseguito nel 1999

 

    Il giudice delegato propone di mantenere il reddito del lavoro di fr. 23'488.- anche per il 2000 e di rivedere il calcolo per il periodo successivo.

 

    Alla luce di questi elementi, l'Amministrazione viene invitata a rivedere il calcolo dell'assegno integrativo spettante a __________ a partire dal 1° agosto 2000. Le parti accettano seduta stante questa proposta, per cui la causa verrà stralciata dai ruoli." (cfr. Doc. _);

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

 

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo