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Incarto n.
39.2000.00096

 

dc/nh

Lugano

9 aprile 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

 

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2000 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 novembre 2000 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

richiamata la sentenza del 2 aprile 2001 (intimata il 6 aprile 2001) con la quale il gravame è stato stralciato per intervenuta transazione;

 

rilevato che al punto no. 3 del dispositivo sono stati erroneamente assegnati i 30 giorni per ricorrere al Tribunale federale delle assicurazioni;

 

richiamato l'art. 23 LPTCA in relazione con l'art. 339 cpv. 1 CPC;

 

 

decreta                   1.-   Il dispositivo no. 3 della sentenza del 2 aprile 2001, intimata il

                                         6 aprile 2001, è rettificato come segue:

 

" Intimazione alle parti."

 

                                 2.-   Invariati rimangono per contro gli altri punti del dispositivo.

 

 

                                                                                Il presidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Daniele Cattaneo