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RACCOMANDATA |
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Incarto n.
DC/fz |
29 maggio 2001 |
In nome |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 12 febbraio 2001 interposto da
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1. __________, 2. __________,
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contro |
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la decisione del 2.2.01 emanata da |
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Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che con lettera 26.2.01 la Cassa propone, in parziale accoglimento del ricorso, di riconoscere un assegno integrativo di fr. 199.- mensili dal 1° febbraio 2001 (doc. _);
visto lo scritto 21.5.01 col quale i ricorrenti comunicano la propria adesione al nuovo calcolo proposto dalla cassa (VII);
preso atto che la Cassa in data 28.5.01 ha emanato una nuova decisione nel senso sopra indicato (IX);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo