RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
39.2001.00017

 

DC/fz

Lugano

29 maggio 2001

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 12 febbraio 2001 interposto da

 

 

1. __________, 

2. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2.2.01 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

rilevato che con lettera 26.2.01 la Cassa propone, in parziale accoglimento del ricorso, di riconoscere un  assegno integrativo di fr.  199.- mensili  dal 1° febbraio 2001 (doc. _);

 

visto lo scritto 21.5.01 col quale i ricorrenti comunicano la propria adesione al nuovo calcolo proposto dalla cassa (VII);

 

preso atto che la Cassa in data  28.5.01 ha emanato una nuova decisione nel senso sopra indicato (IX);

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                     

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo