RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
39.2001.00037

 

rs/nh

Lugano

26 febbraio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 11 aprile 2001 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 8 marzo 2001 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisioni del 14 settembre 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 470.-- mensili a favore della figlia __________ e un assegno di prima infanzia di fr. 1'440.--, a decorrere dal 1° settembre 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

 

                               1.2.   La Cassa, con decisione dell'8 marzo 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 10'080.-- percepito indebitamente a titolo di assegni di prima infanzia nel periodo dal 1° settembre 1999 al 31 marzo 2000.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:

 

"  (…)

 

Sulla richiesta per assegni di famiglia del 1. aprile 1999 ci aveva notificato di vivere con la figlia __________.

 

In data 21 marzo 2000 il Servizio sociale di __________ ci aveva trasmesso la decisione della Delegazione tutoria di __________ datata 8 giugno 1999 che le decretava la privazione della custodia parentale di __________. Quest'ultima era infatti stata affidata ai nonni.

 

Secondo l'articolo 31 lett. b) LAF il genitore domiciliato nel cantone ha diritto all'assegno di prima infanzia se si occupa della cura del figlio. Ha la cura del figlio il genitore che se ne occupa concretamente e personalmente (cfr. art. 43 cpv. 1 Regolamento LAF).

 

L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

 

Ne consegue che per il periodo dal 1. settembre 1999 al 31 marzo 2000 non aveva diritto all'assegno di prima infanzia e pertanto l'importo percepito di fr. 10'080.- (7 mesi a fr. 1'440.-) dovrà essere restituito.

 

La informiamo che l'assegno integrativo per il citato periodo rimane invariato."  (Doc. _)

 

                               1.3.   In data 11 aprile 2001 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

 

"  Mi riferisco alla decisione dell'8 marzo 2001 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari e alla richiesta di restituzione dell'Assegno di prima infanzia accordatomi dal 01.09.1999 al 30.03.2000, pari a un totale di

fr. 10'080.-.

 

Segnalo di essere entrata alla Comunità terapeutica "Centro residenziale a medio termine" di __________ I'8 novembre 1999. Quindi, nonostante la decisione di privazione della custodia parentale su mia figlia __________ datata 08.06.1999, mi sono occupata personalmente dell'accudimento di mia figlia fino all'8 novembre 1999, data dell'inizio effettivo dell'affidamento di __________ ai nonni.

 

Contesto quindi una parte della somma da restituire, che dovrebbe ammontare a mio avviso a fr. 6'840.- circa: fr. 10'080.- dedotto fr. 3'240.- pari all'assegno mensile per settembre, ottobre e fino all'8.11.1999."  (Doc. _)

 

                               1.4.   Il 28 gennaio 2002, dopo che le era stata concessa una proroga (cfr. doc. _), la Cassa ha inviato la risposta di causa, con la quale ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

 

"  Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:

 

a)   il Servizio sociale di __________ con rapporto del 9 marzo 1999 proponeva, in considerazione dei gravi problemi di tossicodipendenza dei genitori, I'allontanamento di __________ dal contesto familiare.

 

b)   la Delegazione tutoria del Comune di __________, sulla scorta del citato rapporto, con risoluzione dell'8 giugno 1999 ha provvisoriamente privato la signora __________ della custodia parentale sulla figlia __________, collocandola presso l'Istituto Culla __________;

 

c)   con risoluzione del 31 agosto 1999 la stessa Delegazione ha risolto, dopo aver concesso ai nonni materni di accogliere __________ per il periodo estivo, di collocarla come soluzione intermedia presso di loro in attesa di disporre della valutazione finale del Servizio medico-psicologico incaricato di esprimersi sulla capacità genitoriale della signora __________, rispettivamente su una futura adeguata sistemazione per la bambina;

 

d)   in data 5 aprile 2000 il Servizio medico-psicologico ha rilasciato il rapporto dal quale si evince che la signora __________ andava allora considerata incapace di espletare le sue funzioni genitoriali, in quanto, se pur valida sul piano relazionale con la figlia, ella non riusciva a cambiare vita e quindi a risultare affidabile. II Servizio rilevava in particolare che la bambina veniva lasciata in custodia presso i nonni materni, sarebbe stato opportuno procedere alla nomina di un curatore educativo che oltre a seguire l'evoluzione della bambina poteva anche svolgere opera di mediazione tra la signora __________ ed i suoi genitori, considerata la grande conflittualità tra essi esistente.

 

La Commissione tutoria regionale 12, con sede a __________, è subentrata nel frattempo alla Delegazione tutoria di __________. Ha provveduto a sentire la signora _________ e i nonni. All'occasione degli incontri si è potuto rilevare che attualmente la mamma di __________a lavora a tempo pieno da quasi un anno, ma è tuttora in cura metadonica. Di __________ si occupano i nonni, da ormai quasi 2 anni, ma la mamma la vede regolarmente. La signora __________ non è di principio contraria alla custodia dei nonni sulla piccola, ma accusa divergenze di vedute sui metodi d'educazione adottati, rispettivamente teme che i genitori le mettano contro la piccola parlando di lei in malo modo. Essa chiede in definitiva di essere aiutata a superare i suoi problemi per poter in futuro occuparsi personalmente della piccola. I nonni dal canto loro temono per il benessere di __________ non avendo molta fiducia nelle intenzioni di __________ di rompere definitivamente con il passato. E' per questo che vedrebbero come soluzione migliore il definitivo affidamento della piccola a loro.

 

Dopo l'accertamento della situazione di fatto la Commissione tutoria regione 12, sede di __________, volendo dare ancora un'ulteriore occasione alla mamma, non ha voluto decidere in modo definitivo ed ha stabilito quanto segue:

 

1.   La signora __________ è privata della custodia parentale su __________;

 

 

2.   __________ viene lasciata in custodia dai nonni materni, signori __________ e __________, per tempo indeterminato e fintantoché questa commissione non adotterà un'altra misura, considerato lo stato di salute della madre.

 

3.   Alla madre __________ è riconosciuto un diritto di visita settimanale, ovvero ogni sabato per tutto il giorno. Non le viene preclusa la possibilità di vedere la figlia anche infrasettimanalmente, comunque previo avviso e accordo telefonico con i nonni.

     

Dalla situazione sopra descritta e tenuto conto delle decisioni prese, prima dalla Delegazione tutoria di __________ ed in seguito dalla Commissione tutoria regionale 12, la Cassa ha il pieno convincimento che l'assegno di prima infanzia per il periodo dal 1. settembre 1999 al 31 marzo 2000 non era dovuto in quanto la ricorrente non si occupava concretamente e personalmente della figlia. I nonni svolgevano questa funzione avendone la custodia giuridica e di fatto." 

(Doc. _)

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la restituzione alla Cassa, da parte di __________, di fr. 10'080.-- percepiti a torto a titolo di assegni di prima infanzia dal 1° settembre 1999 al 31 marzo 2000.

                                         In proposito la Cassa sostiene che l'assicurata è tenuta a risarcire l'assegno di prima infanzia erogatole, in quanto nel periodo citato, a seguito della privazione provvisoria della custodia parentale da parte della Delegazione tutoria di __________, essa non aveva più la cura della figlia (cfr. consid. 1.2.).

                                         La ricorrente per contro ha asserito che, nonostante i provvedimenti emanati dalla Delegazione tutoria, essa si è occupata della bambina fino all'8 novembre 1999, quando è entrata nella comunità terapeutica "Centro residenziale a medio termine" di __________. Di conseguenza essa ritiene che debba restituire unicamente gli assegni percepiti dall'8 novembre 1999 al 31 marzo 2000 (cfr. consid. 1.3.).

 

                                         L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.

                                         L’art. 31 LAF prevede per le famiglie monoparentali in particolare che

 

"  1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

 

  a)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;

  c)   il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di   cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli

        eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24

        cpv. 1 lett. c).

 

                                         Secondo l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF

 

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                        

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

 

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

 

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 56 Reg.LAF).

 

                               2.3.   Per l’art. 37 LAF

 

"  1 L'assegno di prima infanzia deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

 

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

 

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

 

 

 

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                        

L'art. 59 Reg.LAF prevede:

 

"  In caso di modifica dell'assegno integrativo ai sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l'assegno di prima infanzia è conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso.

 

                                         In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che

 

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

 

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

 

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

 

                               2.4.   Secondo l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni

 

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

 

                                         In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che

 

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

 

                                         Anche secondo l'art. 42 LAF

 

"  Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

 

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle disposizioni comuni prevede che

 

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

 

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

 

 

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

 

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

 

                                         Per l’art. 76 Reg.LAF

 

"  1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

 

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

 

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

 

                                         Secondo l’art. 47 LAF, infine,

 

  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                                        

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs- recht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).

 

                               2.7.   A motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa, come visto (cfr. consid. 2.2.), sostiene che l'assicurata, allorché ha iniziato a percepire gli assegni di prima infanzia, il 1° settembre 1999, non aveva più la cura della figlia a seguito delle decisioni di privazione provvisoria della custodia su _________ emesse dalla Delegazione tutoria di _________ l'8 giugno 1999, rispettivamente il 31 agosto 1999.

                                         Tali provvedimenti, inoltre, non sono stati comunicati tempestivamente all'amministrazione dalla ricorrente.

                                         L'assicurata, dal canto suo, ha affermato di essersi occupata della figlia fino alla sua entrata nella comunità terapeutica "Centro residenziale a medio termine" di _________, e meglio fino all'8 novembre 1999. Pertanto chiede di non dover restituire gli assegni percepiti dal 1° settembre 1999 all'8 novembre 1999.

 

                                         Per inciso giova rilevare che è stata ordinata soltanto la restituzione degli assegni di prima infanzia, in quanto gli assegni integrativi sono stati erogati all'assicurata a giusta ragione.

 

                                         Infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza relativa al concetto di custodia del diritto civile i genitori dispongono della custodia di fatto del figlio in quanto detentori dell’autorità parentale. In base a tale diritto stabiliscono se tenere il figlio presso di sé oppure affidarlo a terzi (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, Berna 1994, p. 176). La custodia di fatto va quindi considerata un aspetto dell’autorità parentale e viene determinata dal genitore che detiene questa autorità, il quale, può cedere di fatto la custodia (DTF 111 II 9 consid. 5).

                                         Egli può anche esserne privato in applicazione delle misure a protezione del minore previste dagli art. 307-311 CC.

                                         Secondo la dottrina la custodia “giuridica” per contro è irrinunciabile e non trasferibile (Hegnauer, op. cit. p. 177); essa decade quindi unicamente nel caso in cui l’autorità parentale viene tolta (Hegnauer, op. cit. p. 178).

 

                                         Ai sensi delle disposizioni del codice civile, quindi, anche nel caso in cui la custodia effettiva viene trasferita a terzi, quella giuridica rimane al detentore dell’autorità parentale.

 

                                         Ora, una delle condizioni da adempiere per avere diritto agli assegni integrativi è proprio il fatto di avere la custodia sul figlio (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a LAF).

                                         In una sentenza del 1° marzo 1999 nella causa G. (inc. 39.98.28), il TCA ha stabilito che la disposizione relativa alla custodia, introdotta nel regolamento della LAF, secondo la quale "il genitore ha la custodia del figlio se questo soggiorna, di regola, in istituto o presso terze persone e torna periodicamente in famiglia" (art. 8a Reg.LAF) e valida per l'assegno di base, deve essere applicata pure all'assegno integrativo.

                                         La nozione di custodia deve dunque essere interpretata in modo conforme al diritto civile (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88; DTF 124 V 64; DTF 121 V 128; SZS 2000 pag. 536; D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti", in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000, pag. 131).

 

                                         Nell'evenienza concreta con le decisioni dell'8 giugno 1999 e del 31 agosto 1999 la Delegazione tutoria ha privato la ricorrente solamente della custodia di fatto sulla figlia ai sensi dell'art. 273 CC, lasciandole invece l'autorità parentale ex art. 296 segg. CC e quindi la custodia giuridica.

 

                                         Di conseguenza l'assicurata aveva diritto agli assegni integrativi.

 

                                         Al riguardo va segnalato, che nel Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia il Consiglio di Stato propose di abrogare il presupposto della custodia, il quale contiene, come visto, due aspetti: quello giuridico (il diritto di custodia) e quello pratico (la custodia di fatto) che possono entrare in conflitto fra di loro, sostituendolo con quello della coabitazione con il figlio (cfr. Messaggio citato, p.ti 4.2.3.1.2.; 4.3.1.1. e il nuovo art. 24 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 del disegno di legge concernente la modifica della LAF).

 

                               2.8.   Come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), i presupposti da realizzare da parte di una famiglia monoparentale per beneficiare dell'assegno di prima infanzia secondo l'art. 31 LAF sono i seguenti:

                                         - il genitore deve avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

                                         - il genitore si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;

                                         - il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli

                                         eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

 

                                         Nel caso di specie è litigiosa la condizione relativa alla cura del figlio (cfr. art. 31 lett. b LAF).

 

                                         L'art. 33 cpv. 1 lett. b LAF prevede che il diritto all'assegno si estingue allorquando il genitore che si occupa della cura del figlio lo affida a terzi per più di mezza giornata sull'arco di un singolo giorno lavorativo.

                                         Ai sensi dell'art. 43 Reg.LAF poi ha la cura del figlio il genitore che se ne occupa concretamente e personalmente.

 

                                         Nella sentenza dell'11 maggio 1998 nella causa C., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 52 segg., questa Corte ha stabilito che non è dato il diritto all'assegno di prima infanzia se il figlio è collocato in asilo nido e non è curato direttamente dalla madre (cfr. D. Cattaneo, art. cit., pag. 133).

 

                                         L'assicurata non ha contestato la circostanza che per avere diritto agli assegni di prima infanzia è indispensabile accudire in prima persona il figlio, bensì ha asserito che, di fatto, prima della sua entrata nella comunità di _________ l'8 novembre 1999, essa si è sempre occupata di _________.

 

                                         Tuttavia l'8 giugno 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha decretato nei confronti dell'assicurata, quale misura provvisionale, la privazione della custodia parentale sulla figlia __________. La bambina è stata affidata temporaneamente all'Istituto Culla __________.

                                         Tale decisione è stata così motivata:

 

"·   il rapporto personale 09.03.1999 del Servizio Sociale di Lugano informava sulla difficile situazione personale della signora _________;

 

·   la signora _________ è stata collocata con sua figlia _________ in data 11 maggio 1999 presso l'Istituto culla __________;

 

·   la signora _________ si è allontanata dalla Culla ________ in data 4 giugno 1999, senza motivazione e non facendo più ritorno;

 

·   la bambina __________ si trova ora in vacanza con la nonna e farà ritorno alla Culla __________ il 20 giugno 1999;

 

·   la signora __________ non ha dato più sue notizie né si è informata sulla situazione e sullo stato di salute di sua figlia __________;

 

·   i nonni materni, tramite lettera alla Delegazione Tutoria, segnalano una forte preoccupazione sulla situazione della figlia signora __________." (Doc. _ agli atti dell'amministrazione)

 

                                         La medesima autorità, il 31 agosto 1999, ha poi emanato un'ulteriore risoluzione, con la quale ha confermato la privazione della custodia, attribuendo la custodia effettiva di _________ alla nonna materna.

                                         La Delegazione tutoria si è così espressa:

 

"  La Delegazione, con risoluzione dell'8 giugno 1999, privava la signora _________ della custodia parentale sulla figlia _________.

 

La stessa, con risoluzione del 9 luglio 1999, in via eccezionale e sentito il parere del Servizio medico-psicologico di ________, decideva di accettare la richiesta dei nonni materni di accogliere _________ presso di loro per il periodo estivo e più esattamente dal 16 luglio al 30 agosto 1999. Ai nonni materni veniva richiesto l'indirizzo esatto del luogo di villeggiatura al mare e si comunicava agli stessi che la bambina doveva essere riconsegnata alla Culla _________ entro le ore 17.00 di lunedì 30 agosto 1999.

 

Durante il soggiorno all'estero la madre di __________, signora __________, ha potuto raggiungere la figlia e rimanere con lei e con i nonni materni per un periodo di circa tre settimane.

 

Attualmente ___________ alloggia con suo padre, ___________, presso il domicilio dei genitori a __________.

 

Con un rapporto del 30 agosto 1999 il Servizio medico-psicologico di _________ ci segnala che la signora ___________ sarebbe interessata ad essere collocata presso un Centro terapeutico in grado di accogliere madri con problemi di tossicodipendenza ed i loro bambini. Questo affinchè _________ e la madre abbiano l'opportunità di restare insieme ma, in considerazione delle difficoltà manifestate dalla signora _________, ciò deve per ora essere fatto in un luogo in cui del personale specializzato apporti il sostegno adeguato.

 

Il Servizio medico-psicologico ha iniziato a cercare, con l'ausilio degli uffici specifici, l'istituzione esistente più idonea ad accoglierle. Fra ca. 15 giorni è stato fissato un appuntamento con la madre e il nonno, alfine di verificare cosa è possibile realizzare a questo proposito.

 

Inoltre sulla base degli elementi riscontrati da una prima valutazione da parte dello stesso Servizio e con l'accordo delle parti, si sta tentando di definire un progetto a medio-lungo termine (minimo un anno) che coinvolgerebbe __________ e la madre _________.

 

Nel caso non esistesse una soluzione di questo tipo, sarà necessario rivalutare il progetto, soprattutto per quello che riguarda un eventuale affidamento di __________."  (Doc. _ agli atti dell'amministrazione)

 

                                         Emerge poi dagli atti che pure di fatto la ricorrente, dal mese di giugno 1999, non si è più occupata personalmente della figlia. Infatti già il 4 giugno 1999 essa si è allontanata dall'Istituto Culla __________, dove era stata collocata insieme alla bambina l'11 maggio 1999, lasciandovi tuttavia la figlia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

 

                                         Nel mese di giugno 1999 la piccola ________ è stata poi portata al mare dai nonni che si sono occupati della sua cura. L'assicurata ha raggiunto la figlia per alcune settimane, ma sempre in presenza dei suoi genitori. In seguito, nel mese di agosto 1999, _________ è rimasta al mare con la nonna, mentre la ricorrente è rientrata in Svizzera con suo padre (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). A tutt'oggi sono i nonni ad accudire la bambina (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

 

 

 

                                         In simili condizioni occorre concludere che l'assicurata, a decorrere dal mese di giugno 1999, oltre che essere stata privata della custodia di fatto sulla figlia, non ha in concreto più accudito la sua bambina.

                                         Essa inoltre non ha avvisato la Cassa né delle decisioni emanate dalla Delegazione tutoria, né del mutamento intervenuto in merito alle persone che curano personalmente _________.

                                         La Cassa per contro, in virtù degli art. 41 LAF e 70 Reg.LAF, deve essere informata dal titolare del diritto all'assegno sui "cambiamenti rilevanti per il diritto" (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Di conseguenza la ricorrente, non adempiendo uno dei requisiti per avere diritto agli assegni di prima infanzia, e meglio non occupandosi più della cura di sua figlia ex art. 31 lett. b LAF, ha effettivamente percepito indebitamente tali assegni.

                                         La Cassa poteva dunque emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse del riesame (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         L'ordine di restituzione emanato dalla Cassa non presta il fianco a critiche nemmeno per quanto concerne la sua quantificazione, poiché l'importo da risarcire di fr. 10'080.-- è corretto.

                                         L'assicurata ha infatti percepito a torto, a titolo di assegno di prima infanzia, l'importo mensile di fr. 1'440.-- per 7 mesi, più precisamente dal mese di settembre 1999, data di inizio dell'erogazione dell'assegno, al mese di marzo 2000, quando l'amministrazione è stata informata dal Servizio sociale di __________ delle decisioni di privazione provvisoria della custodia (cfr. consid. 1.2.).

 

                                         Alla luce di tutto quanto precede, avendo l'assicurata percepito indebitamente gli assegni di prima infanzia e vista la correttezza dell'importo chiesto in restituzione, il TCA deve confermare l'ordine di restituzione emesso l'8 marzo 2001.

 

                               2.9.   A titolo abbondanziale va rilevato che nel Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia il Consiglio di Stato propone di abolire il presupposto della cura del figlio. L'assegno di prima infanzia potrà quindi essere accordato, sempre che vi sia nel nucleo familiare almeno un figlio al di sotto dei 3 anni di età, che il genitore sia domiciliato nel Cantone al momento della richiesta da almeno tre anni e che le condizioni economiche della famiglia lo permettano, anche se è una terza persona (mamma-diurna, baby-sitter, ragazza alla pari, asilo-nido o altro) ad occuparsi del bambino durante la giornata (cfr. p.ti 4.3.1.2.2.; 4.3.6.2. del Messaggio e nuovi art. 31 e 32 del disegno di legge concernente la modifica della LAF). Tuttavia, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), il Governo cantonale ha suggerito di introdurre la nozione di coabitazione con il figlio per poter accedere al diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia, invece della custodia. Pertanto la nuova proposta implica sì che la cura diretta del figlio non sia più necessaria durante la giornata, ma anche che ogni sera, salvo le occasionali eccezioni di rito (ad esempio pernottare di quando in quando presso i nonni o altri parenti, ecc), il figlio debba rientrare presso i suoi genitori (cfr. p.ti 4.3.1.1.; 4.3.1.2.2 del Messaggio).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti