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RACCOMANDATA |
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Incarto n.
dc/gm |
In nome |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visti i ricorsi del 13 aprile 2001 interposti da
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__________,
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contro |
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le decisioni del 26 marzo 2001 emanate da |
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Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia |
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 11 giugno 2001 due nuova decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni degli atti di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 18 giugno 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro dei ricorsi aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privi di oggetto;
decreta 1. i ricorsi di cui sopra sono stralciati dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo