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Incarto n.
39.2001.00055-56

 

rs/gm

Lugano

3 dicembre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

nelle cause promosse con i ricorsi del 30 agosto 2001 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

letti ed esaminati gli atti, in particolare lo scritto del 30 agosto 2001 (cfr. doc. _) con il quale l'assicurata intendeva ricorrere contro la sospensione del versamento dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia a partire dal 19 aprile 2001, avvenuta tuttavia senza l'emissione di una decisione formale (cfr. doc. _);

 

 

viste le decisioni del 31 ottobre 2001 con le quali la Cassa ha rifiutato l'erogazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia a far tempo dal 1° maggio 2001 (cfr. doc. _);

 

 

considerato che, il 15 novembre 2001 l'assicurata ha comunicato a questa Corte di non impugnare i due provvedimenti emanati il 31 ottobre 2001 dalla Cassa e di ritirare il gravame del 30 agosto 2001 (cfr. doc. _);

 

 

rilevata la mancanza di volontà di ricorrere contro una determinata decisione formale, le cause sono divenute prive di oggetto;

 

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                          1.   le cause sono stralciate dai ruoli;

 

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo