RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
39.2001.00060-61

 

rs/DC

Lugano

12 marzo 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 5 ottobre 2001 di

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 6 settembre 2001 emanate da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 6 settembre 2001, con due decisioni, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno integrativo a favore dei figli __________ e __________ e la richiesta di un assegno di prima infanzia, presentate il 20 febbraio 2001 da __________, argomentando:

 

"  (…)

 

Secondo l'art. 24 cpv. 1 lett. b) LAF (Legge sugli assegni di famiglia) il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo per il figlio, se cumulativamente:

 

a)   ha la custodia del figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/Al.

 

                                        L'Ufficio controllo abitanti di __________ ci comunica che risiede nel loro comune dal 01.11.2000 proveniente dal Canton Grigioni, cantone nel quale risiedeva dal 01.02.1999.

 

                                        Pertanto la condizione dell'art. 24 cpv. 1), lett. a) LAF non è adempita.

 

                                        Per questo motivo la richiesta di assegno integrativo è respinta." (Doc. _)

 

                               1.2.   L'assicurata, il 5 ottobre 2001, tramite il suo patrocinatore, avv. __________, ha impugnato i provvedimenti dell'amministrazione con due atti ricorsuali distinti di identico tenore, nei quali postula:

 

"  1. Il presente ricorso è accolto.

 

                                        § Di conseguenza la decisione datata 6 settembre 2001 dell'Istituto

                                        delle assicurazioni sociali Cassa Cantonale per gli assegni

                                        familiari, Bellinzona, con la quale è stata respinta la richiesta di

                                        assegno integrativo (rispettivamente di assegno di prima infanzia)

                                        del 20 febbraio 2001 della qui ricorrente per i figli __________ e __________ (Doc. _) è annullata ed è accolta la richiesta del

                                        20 febbraio 2001 di __________ di assegno

                                        integrativo (rispettivamente di assegno di prima infanzia) per i figli

                                        __________ e __________, se del caso previo ulteriori accertamenti o richieste da parte della competente Autorità.

 

      2.                               Protestate tasse spese e ripetibili." (Doc. _ inc. 39.01.60 e doc. _

                                        inc. 39.01.61)

 

                                         A motivazione dei propri gravami l'assicurata ha rilevato:

 

"  (…)

 

1.

 

La Signora __________ ha contratto matrimonio con il Signor __________ nel 1996 e dalla loro unione sono nati nel 1998 il figlio __________ e nel marzo di quest'anno la figlia __________, entrambi di cittadinanza svizzera come la madre __________.

 

La richiedente e qui ricorrente è stata domiciliata in Ticino, oltre che da bambina sino al 1992, nel modo seguente a partire dal gennaio 1995:

 

__________:         dal 01.01.1995 al 01.03.1997 (Doc. _)

__________:         dal 01.03.1997 al 01.08.1997 (Doc. _)

__________          dal 01.08.1997 al 01.05 1998 (Doc. _)

__________:         dal 01.05.1998 al 01.02.1999 (Doc. _)

__________:         dal 01.02.1999 al 31.07.1999 (Doc. _)

__________:         dal 31.07.1999 al 01.11.2000 (Doc. _)

__________:         dal 01.11.2000 al tutt'oggi (Doc. _)

 

Ovvero consecutivamente 4 anni ed un mese in Ticino, un anno e 8 mesi nel Canton Grigioni (o meglio nella confinante ___________) e quindi dal 1° novembre u.s. ad oggi, ovvero 11 mesi di nuovo in Ticino a __________.

 

Il 20 febbraio 2001 __________ ha inoltrato una domanda tendente all'ottenimento di un assegno integrativo (unitamente ad una domanda di assegno di prima infanzia essa pure negata con analoga decisione a quella qui impugnata ed oggetto di separato ricorso) per i figli __________ e __________.

 

Da notarsi che nel marzo di quest'anno è nata la bambina _________ e che il marito e padre dei due bambini è sparito nel nulla ed è attualmente di ignota dimora tant'è che la madre ha ottenuto l'affidamento dei citati figli con decreto pretorile del 26 giugno u.s. da parte del Pretore di __________ (Doc. _, causa incarto no. DI __________ e DI __________).

 

E' quindi giunta la decisione qui impugnata con la quale, come ben si evince dal suo contenuto (doc. _), l'Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto la richiesta di assegno integrativo con l'argomentazione seguente:

 

" Secondo l'art. 24 cpv. 1 lett. b) LAF (Legge sugli assegni di famiglia) il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo per il figlio, se cumulativamente:

 

a)   ha la custodia del figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/Al.

 

                                        L'Ufficio controllo abitanti di __________ ci comunica che risiede nel loro comune dal 01.11.2000 proveniente dal Canton Grigioni, cantone nel quale risiedeva dal 01.02.1999.

 

                                        Pertanto la condizione dell'art. 24 cpv. 1), lett. a) LAF non è adempita.

 

Per questo motivo la richiesta di assegno integrativo è respinta."

 

Prove:                   documenti.

 

           Si richiama nelle mani dell'Istituto delle assicurazioni sociali l'intero incarto relativo alla domanda di assegno integrativo presentata dalla signora ______________ con tutti i documenti colà prodotti e/o richiamati e

 

           si richiama nelle mani della lod. Pretura del Distretto di __________, sezione 6, l'intero incarto DI __________e DI __________ con tutti i documenti colà prodotti e/o richiamati.

 

2.

 

Tale decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali ed oggetto del presente ricorso è frutto di un erroneo apprezzamento dei fatti, di un'erronea applicazione del diritto ed è arbitraria e non può essere accettata dalla ricorrente che ne chiede l'annullamento con contestuale accoglimento della domanda di assegno integrativo del 20 febbraio 2001.

 

E' vero che la ricorrente è domiciliata a __________ dal 1° novembre 2000, ovvero apparentemente da meno di 3 anni, ma essa è stata precedentemente domiciliata in Ticino per ben 4 anni ed 1 mese consecutivi (dal 01.01.1995 al 01.02.1999, doc. _) prima di avere il domicilio a __________ o, semplicemente fra i due periodi di domicilio in Ticino (il cui totale a oggi da ben 5 anni!) essa è stata domiciliata sempre in Svizzera ma in un altro Cantone, il Grigioni e meglio la __________, zona limitrofa, per motivi familiari e di lavoro.

 

E' pertanto innegabile, anche se apparentemente il tenore puramente letterale della norma di cui all'art. 24 cpv. lett. b (indicata erroneamente quale lettera a) nella decisione impugnata) potrebbe sembrare legittimare la decisione impugnata, che il senso, la ratio legis e la finalità di tale norma non consentono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto che le ha dato l'Istituto delle assicurazioni sociali con la decisione qui impugnata che appare inoltre e come detto arbitraria.

Finalità innegabile e ragione di essere di tale norma - che peraltro non parla di 3 anni ininterrotti - ed alla base della relativa scelta legislativa è la giusta volontà di evitare abusi ovvero di evitare che persone residenti all'estero o comunque senza vincoli con il nostro Cantone creino in modo fasullo o comunque pretestuoso un domicilio in Svizzera per beneficiare di tali assegni, e non certo quella di penalizzare dei movimenti normali ed effettivi di persone (oltretutto di cittadinanza svizzera) su un piano oltretutto intercantonale.

 

E tutto ciò tantopiù se si considera che la ricorrente, pure durante tali periodi di residenza nel Canton Grigioni, ha continuato a pagare i contributi alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino (Doc. _), come quest'ultima potrà confermare.

 

Il caso della ricorrente, che intanto è cittadina svizzera (vedi doc. _) come pure i due figli (Doc. _) e che è domiciliata ininterrottamente in Svizzera dal gennaio 1995 di cui come detto ben 5 anni in Ticino anche se con una interruzione di un anno e 8 mesi nella vicina ___________, a due passi dal Ticino e non certo all'estero, non rientra certamente in uno di quei casi di possibili abusi che tale norma vuole evitare.

 

Ben al contrario, si osserva e si ribadisce in proposito che il marito della ricorrente e padre dei bambini è di ignota dimora, che la ricorrente ha la custodia dei figli (doc._) che il padre non ha a tutt'oggi provveduto al mantenimento dei figli e che l'ordine pretorile del 13 settembre u.s. al padre (Doc. _) di versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 700.-- per figlio rischia di restare lettera morta.

 

 

La situazione della Signora ____________ è assai difficile e delicata, ritenuto altresì che essa, con bambini in così tenera età (3 il figlio e 6 mesi la figlia) può svolgere un'attività lavorativa con un grado di occupazione massima del 40% (Doc. _) conseguendo un reddito netto di poco superiore di fr. 1'700.-- mensili oltre assegni per i figli ed indennità di economia domestica con i quali essa paga fr. 1'235.-- mensili canone di locazione (Doc. _) oltre a fr. 277.-- mensili di assicurazione malattia per sé e per i bambini (Doc. _).

 

Quello della ricorrente è proprio il caso in cui la legge sugli assegni familiari vuole e deve intervenire con un assegno integrativo.

 

Lo stesso Pretore ha invitato la Signora __________ a verificare se, malgrado la risposta negativa, le istanze di ricorso non possano ammettere il diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia (Doc. _).

 

La decisione impugnata giunge così, oltreché a violare il disposto di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. b) della Legge sugli assegni familiari, pure a costituire e concretizzare un manifesto arbitrio nell'apprezzamento dei fatti e nell'applicazione del diritto nell'ottica dei diritti fondamentali consacrati dal nostro ordinamento costituzionale ed in particolare l'art. 8 (uguaglianza giuridica), l'art. 9 (protezione dell'arbitrio, tutela della buona fede "ognuno ha il diritto di essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato"), l'art. 11 (protezione dei fanciulli e degli adolescenti) della nostra Costituzione federale e deve essere annullata, accogliendo la domanda di assegno integrativo del 20 febbraio 2001 della ricorrente di cui ricorrono tutte le altre condizioni, né l'Istituto delle assicurazioni sociali nella decisione impugnata o altrimenti ha preteso il contrario o richiesto alla qui ricorrente una completazione degli atti dell'incarto.

 

Prove:                           documenti

 

           Si richiama nelle mani dell'Istituto delle assicurazioni sociali l'intero incarto relativo alla domanda di assegno integrativo presentata dalla signora _____________ con tutti i documenti colà prodotti e/o richiamati e

 

           si richiama nelle mani della lod. Pretura del Distretto di __________,  l'intero incarto DI __________ e DI _________ con tutti i documenti colà prodotti e/o richiamati.

           Nelle mani della lod. Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona l'intero incarto relativo alla Signora ____________ ed ai contributi da essa versati (no AVS. _)." (Doc. _ inc. 39.01.60; doc. _ inc. 39.01.61)

 

                               1.3.   Il 17 ottobre 2001 il patrocinatore dell'assicurata ha inviato al TCA il seguente scritto:

 

"   nei procedimenti a margine allego l'articolo apparso sul Corriere del Ticino di sabato 13 ottobre u.s. che fa stato della volontà dei Cantoni di unificare a livello federale il sistema attuale degli assegni familiari e che mi sembra assai significativo proprio di una altrettanta volontà di evitare problematiche, ostacoli o differenze ovvero ingiustizie di ordine locale e cantonale di fronte alle vitali necessità che tali assegni devono coprire." (Doc. _)

                               1.4.   Nella sua risposta del 2 novembre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:

 

"  Nella presente fattispecie non è contestato il fatto che la ricorrente ha avuto il proprio domicilio nel canton Grigioni dal 01.02.1999 al 31.10.2000 ossia per un anno e nove mesi consecutivi. L'obiezione è che prima di lasciare il Ticino vi ha risieduto e domiciliato ininterrottamente per quattro anni e un mese. Secondo il patrocinatore dell'assicurata l'interruzione del domicilio nel Cantone Ticino dal 01.02.1999 al 31.10.2000 sarebbe ininfluente ai fini del diritto alle prestazioni per due motivi principali. Il primo è che la legge non parla di tre anni ininterrotti, il secondo è che l'interruzione di un anno e nove mesi riguarderebbe il cantone Grigioni e non certo l'estero.

 

Le argomentazioni ricorsuali, a parere della Cassa, non sono pertinenti.

 

Innanzitutto nessun elemento permette di affermare che i cittadini ticinesi che si sono assentati dal Cantone acquisendo il domicilio civile altrove debbano essere tutelati in modo particolare rispetto ad altri cittadini che decidono di stabilirsi in Ticino. La norma degli art. 24, cpv. 1, lett. b e 32, cpv. 1, lett. a riguarda quindi indistintamente cittadini ticinesi, svizzeri e stranieri.

 

Le norme di esecuzione relative al periodo di carenza sono attualmente contemplate nel Regolamento della Legge: per l'assegno integrativo è applicabile l'art. 29 del regolamento mentre per l'assegno di prima infanzia è applicabile l'art. 42 del Regolamento (famiglia monoparentale).

 

Con la sentenza 24.04.2001 in re L.M.S. questo lodevole TCA nella sostanza ha ritenuto che le succitate norme del Regolamento non violassero il principio della separazione dei poteri, in quanto - quali disposizioni di esecuzione - specificano semplicemente la Legge, senza introdurre restrizioni per i cittadini ticinesi non volute dal Legislatore.

In particolare gli art. 29 e 42 del regolamento LAF recitano:

 

"Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta (cpv. 1).

Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno (cpv. 2).

In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta (cpv. 3)."

 

Da quanto precede si evince la piena legittimità delle decisioni contestate. L'assenza di domicilio nel Cantone Ticino protrattasi per un anno e nove mesi comporta la decorrenza del nuovo termine di carenza dal 01.11.2000." (Doc. _).

 

                               1.5.   Il 12 novembre 2001 l'assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ (cfr. doc. _).

                                         Inoltre ha trasmesso a questa Corte il certificato del 29 ottobre 2001 del Municipio di __________, secondo cui l'istanza tendente all'ammissione all'assistenza giudiziaria può essere accolta integralmente (cfr. doc. _).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;
b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le due procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. DTF 127 V 157; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., H 139+142/97, consid. 1).

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione a ___________ di un assegno integrativo a favore dei figli ________ e ________ e di un assegno di prima infanzia.

Il 1. luglio 1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996. Fra queste gli articoli da 24 a 37 regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.

 

                                         L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e stabilisce quanto segue:

 

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale            assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è       inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni                                complementari all'AVS/AI.

 

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

 

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

 

                                         Il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF),  adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede all'art. 28 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".

 

                                         Il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".

                                         In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B. pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg.) questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C) è contrario alla legge.

                                         L'art. 29 del Reg. LAF stabilisce che:

 

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

 

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

 

In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

 

                                         In una sentenza del 24 aprile 2001 nella causa M.-S. pubblicata in RDAT II-2001 pag. 104 seg. il TCA ha deciso che l'art. 29 Reg. LAF è conforme alla legge e non viola il principio costituzionale della separazione dei poteri, in quanto, quale disposizione di esecuzione emanata dal Consiglio di Stato, specifica semplicemente l'art. 24 LAF, senza introdurre restrizioni per i cittadini ticinesi non volute dal legislatore.

 

                                         L'art. 30 del Reg. LAF stabilisce che:

 

"  Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno all'estero per un periodo non superiore ai tre mesi sull'arco di un anno, in particolare per infortunio, malattia o visite.

 

L'anno inizia a decorrere dalla prima assenza.

 

Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno in altro Cantone per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile."

 

                               2.3.   Gli art. 31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.

 

                                         L'art. 31, relativo alla famiglia monoparentale, prevede che:

 

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

b)   si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;

c)   il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."

 

                                         L'art. 32, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

 

"  I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

 

  Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

 

  Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."

 

                                         Il Reg. LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede all'art. 41 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".

 

                                         Il cpv. 2 dell'art. 41 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".

 

                                         Anche quest'ultima disposizione del Regolamento è già stata ritenuta dal TCA contraria alla legge (cfr. la sentenza citata al consid. 2.3.).

 

                                         Secondo l'art. 42 del Reg. LAF:

 

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

 

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

 

  In caso di decadenza nel diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel Cantone ai sensi degli art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione).

Per poter adempiere il presupposto di questi articoli gli assicurati devono tuttavia anche avere avuto la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la domanda degli assegni.

                                         Infatti, come si è visto (cfr. consid. 2.3. e 2.4.), il titolare del diritto deve dimostrare "di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta" (art. 29 cpv. 1 e art. 42 cpv. 1 Reg. LAF).

                                         Il domicilio "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi" (art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).

                                         A proposito di questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in materia di prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza, per determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di attesa, cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LPC e RDAT II-1998 pag. 37), sono determinanti, se del caso, le regole relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135 consid. 3a).

                                         Si considera che il termine di attesa di dieci anni (precedentemente: quindici anni) per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi è stato interrotto quando l'interessato lascia la Svizzera per più di tre mesi; sono riservati i casi di superamento di questa durata per malattia o per altre ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110 V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985 pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag. 185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC 1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982 pag. 404 consid. 3a).

 

                               2.5.   Il Tribunale federale, in una sentenza dell'11 dicembre 1995 pubblicata in RDAT II 1996 pag. 237, ha negato che esistessero motivi atti a giustificare un'interruzione della dimora in Svizzera superiore ai tre mesi nel caso di un'assicurata che si era recata in Italia in due occasioni, ogni volta durante due anni, per assistere la madre malata.

                                         La nostra Massima istanza si è al proposito così espressa:

 

"  L'Ufficio ricorrente contesta il parere dell'autorità giudiziaria cantonale.

  Ricordato che, secondo la giurisprudenza, il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno (DTF 110 V 173 consid. 3b con rinvii), ha assunto che deve però trattarsi di un caso di forza maggiore, presupposto che non può essere ammesso nella presente fattispecie.

 

  Il parere dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è pertinente. Infatti, come risulta dalla summenzionata sentenza, per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera, un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore. Ora, tale requisito non è dato in concreto. Inoltre, come rileva il ricorrente, in un caso analogo alla vertenza in esame, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di giudicare che l'esistenza di un caso di forza maggiore doveva essere negato nei confronti di un assicurato jugoslavo che motivava la sua assenza prolungata dalla Svizzera invocando le cure da prestare alla madre infortunata (sentenza inedita 4 gennaio 1995 in re L.). Orbene, se la dimora ininterrotta per 15 anni è stata negata laddove la convenzione vigente tra la Svizzera e la Jugoslavia contempla esplicitamente l'eccezione della forza maggiore ai fini dell'ammissione di un periodo di assenza dalla Svizzera superiore a tre mesi (art. 9 del protocollo finale della Convenzione jugoslavo-svizzera), una soluzione più liberale non è certo ammissibile nell'ambito del disciplinamento convenzionale italo-svizzero, il quale non prevede simile eccezione (art. 10 del protocollo finale della Convenzione italo-svizzera)." (pag. 237-238)

 

                                         In un'altra sentenza del 19 aprile 1999 nella causa M., non pubblicata (P. 44/97), il TFA ha pure negato l'esistenza di motivi di forza maggiore, argomentando:

 

"  Nella fattispecie, si tratta di accertare se l'assenza dell'assicurato dalla Svizzera, dal gennaio al dicembre del 1991, sia stata interruttiva del periodo di 15 anni che - come s'è visto - secondo legge deve essere ininterrotto perchè possano essere riconosciute prestazioni complementari.

  In sostanza la lite verte solo sulla questione a sapere se nelle condizioni psichiche dell'interessato a seguito della separazione dalla moglie potesse essere ravvisata una situazione di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza ricordata in precedenza.

 

  b) Ora, il giudizio cantonale, ai cui motivi può essere fatto riferimento, deve essere confermato.

  Se in effetti dagli atti emerge che il ricorrente si è trovato all'epoca in questione in una situazione psichica particolare, non sono comunque dati i requisiti della forza maggiore. A prescindere dal tema di sapere se si sia effettivamente trattato di malattia, è lecito affermare che non ci si trovi al cospetto di una situazione richiedente una permanenza in Francia. L'assicurato si è recato in quel paese per trovare presso famigliari quel sostegno che non trovava in Svizzera. Da simile ricerca di appoggi in Patria dev'essere dedotta la volontà dell'interessato, per quel limitato periodo, di trasferire il centro dei propri interessi, il semplice legame con il figlio in Ticino nulla mutando al riguardo.

  Per quel che concerne poi il particolare argomento secondo cui l'assicurato non sarebbe rimasto in Svizzera perché le cure richieste non sarebbero state prese a carico dall'assicurazione contro le malattie, esso non è di rilievo. In questa circostanza si ravvisa semmai un elemento indicante che non si è trattato di una situazione seria o comunque d'urgenza, elemento corroborante pertanto l'inadempimento dei requisiti della forza maggiore."

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato la propria giurisprudenza in una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 202 seg. nella quale ha stabilito che il periodo di attesa si era interrotto nel caso di un assicurato che si era recato all'estero per 6 mesi per approfondire le proprie conoscenze linguistiche ed effettuare alcuni lavori di ricerca. L'Alta Corte ha in particolare sottolineato:

 

"  Exceptionnellement, l'absence peut dépasser trois mois sans interrompre le délai de carence; pour ce, elle doit être motivée par des faits pertinents. Résumant l'état de sa jurisprudence y relative, le TFA ne reconnaît de justes motifs d'absence autorisant une prolongation du délai de trois mois que dans deux cas: soit la présence de raisons impératives - maladie, accident .- inhérentes à la personne de l'assuré, soit des cas de force majeure. Il sied de s'en tenir à ces deux catégories d'exception. Toute extension mettrait en péril la sécurité du droit et exposerait la pratique à des problèmes de délimitation presque insolubles. Une extension du délai de trois mois doit rester exceptionnelle et obéir à des critères bien définis. Des raisons d'ordre social, familial, personnel ou professionnel ne sauraient par conséquent être pertinentes au regard de la jurisprudence évoquée, aussi honorables soient-elles.

 

      d.  Les motifs invoqués par l'intimé à l'appui d'une extension du délai d'absence à l'étranger de trois mois n'émargent d'aucune manière à l'une ou l'autre des catégories d'exceptions évoquées. Par conséquent, il sied de considérer que le délai de carence a été interrompu, et qu'il a recommencé à courir dès le retour de l'intimé en Suisse le 1er novembre 1994. L'argument selon lequel l'intimé a passé plus de 40 années de sa vie en Suisse ne saurait donc être d'un quelconque secours, et le fait de s'être rendu en France le 1er mai 1994 - soit peu de temps avant l'accomplissement du délai de carence - pas d'avantage. Dans l'ATF précité T., l'interruption du délai de carence avait elle aussi eu lieu très peut de temps avant l'accomplissement du délai de carence de 15 années. Quant aux retours à domicile pour expédier les affaires courantes (courrier, loyer et assurances), ils ne sont pas de nature à inverser le cours des choses. enfin, toujours dans l'ATF T., les juges avaient conclu que même la Convention européenne des droits de l'homme était irrelevante à cet égard." (Pratique VSI 2001 pag. 205)

 

                               2.6.   Il TCA ha stabilito che il periodo di carenza di tre anni, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 e dell'art. 42 cpv. 2 Reg. LAF, non si considera interrotto anche nel caso in cui lo spostamento del domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in un anno è provocato da motivi di forza maggiore (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I -2000, pag. 130 e segg (131)).

                                         Questo criterio, ripreso dalla giurisprudenza del TFA in materia di prestazioni complementari e di rendite straordinarie dell'AVS (cfr. D. Cattaneo, op. cit., in RDAT I - 2000, sentenze citate alla nota 47, pag. 131), è stato ad esempio riconosciuto nel caso di assicurate che si sono assentate dal Ticino per cercare di ricostituire un legame con il padre del loro figlio (cfr. STCA del 9 marzo 1998 nella causa W. e STCA del 9 marzo 1998 nella causa C. non pubblicate, entrambe menzionate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I -2000, pag. 131) o nel caso di una famiglia assente dal Ticino per complessivi 8 mesi in quanto il marito aveva trovato un impiego fuori Cantone (cfr. STCA dell'8 febbraio 2000 nella causa P. non pubblicata, citata in RDAT I - 2000, pag. 131).

                                         In quest'ultimo caso il TCA ha in particolare rilevato:

 

"  Nel caso concreto risulta dagli atti che P. ha risieduto ad Olten dal 1° ottobre 1996 al 31 maggio 1997.

Successivamente è rientrata in Ticino, dove aveva sempre vissuto (cfr. doc. _).

La famiglia P. ha deciso di trasferire il proprio domicilio civile (cfr. consid. 2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag. 611 seg.) a Olten in quel periodo, dove peraltro il marito lavorava rientrando settimanalmente in Ticino, anche a seguito della nascita della figlia il 16 aprile 1996 (cfr. doc. _).

 

La famiglia P. è dunque stata sempre domiciliata ed ha risieduto effettivamente in Ticino salvo gli otto mesi durante i quali si è trasferita nel Canton Soletta per ragioni di lavoro del marito.

In simili condizioni, visto il motivo addotto per il trasferimento fuori Cantone e ritenuto inoltre che, secondo gli art. 29 cpv. 2 e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con valide giustificazioni.

Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato.

Gli atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia."

 

                                         In una sentenza del 24 aprile 2001 il TCA ha inoltre ammesso, pur riconoscendo che si trattava di un caso limite, che il trasferimento di un'assicurata dal Cantone Ticino al Canton Ginevra per circa 10 mesi, malgrado fosse avvenuto a seguito del matrimonio, viste le circostanze particolari del caso, era stato provocato da motivi di forza maggiore. I problemi linguistici e di integrazione del marito, di nazionalità straniera, sembravano infatti più facilmente superabili in una Città a vocazione internazionale come Ginevra (cfr. RDAT II-2001 pag. 104 seg.).

 

                                         Il criterio della forza maggiore non è stato invece ammesso nel caso di un assicurato che si era trasferito in un altro Cantone a seguito di divergenze con i suoi genitori (cfr. RDAT II-1998 pag. 50-51) o trattandosi di assicurate che sono rientrate in Ticino dopo aver divorziato dal coniuge, lasciando il Cantone nel quale avevano trasferito il domicilio al momento del matrimonio (cfr. STCA del 5 luglio 1999 nella causa D.-L. e STCA del 21 gennaio 2000 nella causa J.M. non pubblicate, entrambe citate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I - 2000 pag. 131).

                                         Più precisamente il TCA si è così espresso:

 

"  Nel caso concreto M. ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton Vaud dal mese di luglio 1997 fino al mese di gennaio 1999 (cfr.  doc. _,consid. 2.3 e la sentenza commentata in PSA 1999 pag. 611 seg.).

Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda.

L’assicurata ha infatti  interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).

D'altra parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.4.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), visto che essa si è trasferita nel Canton Vaud  con il marito e  padre di sua figlia (nata nel maggio 1997 ).

Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione, rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nel gennaio  1999  e non era dunque ancora trascorso al momento della  presentazione della domanda.

In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia devono essere  confermate.

(cfr. STCA del 21 gennaio 2000 M., consid. 2.5., non pubblicata)

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza relativa a un'assicurata nata nel Canton Ticino e qui domiciliata per più di trent'anni che, per quasi due anni, aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton Zurigo per seguire (con i due figli in tenera età) il marito che in quel Cantone aveva trovato lavoro e che in seguito era rientrata in Ticino a causa della separazione della coppia, ha deciso che non era adempiuto il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino prima della domanda. Il TCA ha, infatti, considerato che l'assicurata aveva interrotto per più di tre mesi il periodo di carenza di tre anni per dei motivi che non potevano essere ritenuti di forza maggiore (cfr. STCA del 18 settembre 2000 nella causa P.-G.).

 

                                         In un'altra sentenza del 26 gennaio 2001 il TCA ha ritenuto non dati gli estremi della forza maggiore nel caso di un'assicurata nata nel 1969 e sempre domiciliata in Ticino, fino al momento del trasferimento nel Canton Grigioni per quasi 5 anni (dal settembre 1995 al luglio 2000), per motivi di lavoro, dove risiede il padre di suo figlio (nato l'8 dicembre 1999) (cfr. STCA del 26 gennaio 2000 nella causa S.B., 39.2000.84-85).

 

                               2.7.   Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato:

 

"  Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.

  Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

  Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).

  Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

  Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97).

  A regione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.

  Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."

 

                               2.8.   Nel caso concreto ___________ ha trasferito il proprio domicilio civile dal Cantone Ticino al Canton Grigioni dal mese di febbraio 1999 al mese di ottobre 2000 (cfr. consid. 1.2.; doc. _) e quindi per 1 anno e 9 mesi.

                                         Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino - richiesto dalla legge sia per l'erogazione dell'assegno integrativo che di quello di prima infanzia (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.5.), a differenza di quanto sostenuto dall'assicurata (cfr. consid. 1.2.) - prima della domanda.

                                         La ricorrente ha in effetti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).

 

                                         L'assicurata nel suo ricorso non ha invocato nessuno dei motivi di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5., 2.6., 2.7.). Essa ha infatti indicato unicamente di essere stata domiciliata in _________, dal mese di febbraio 1999 al mese di ottobre 2000, per motivi familiari e di lavoro (cfr. consid. 1.2.).

 

                                         Il TCA deve inoltre segnalare che, nei casi in cui questa Corte ha riconosciuto che lo spostamento del domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in un anno era causato da motivi di forza maggiore, il periodo di interruzione era sempre inferiore ai 12 mesi (cfr. RDAT II-2001 pag. 104 seg., nella quale l'interessata ha vissuto a Ginevra per circa 10 mesi; consid. 2.7.; STCA del 9 marzo 1998 nella causa W., nella quale l'assicurata si era trasferita in Costa Rica per 6 mesi e mezzo; STCA del 9 marzo 1998 nella causa C., nella quale l'assicurata aveva vissuto in Francia per 9 mesi e mezzo; STCA dell'8 febbraio 2000 nella causa P., 39.1999.50-51, nella quale l'interessata, con la sua famiglia, è stata a Olten per 8 mesi, non pubblicate, citate in RDAT I-2000, pag. 131; consid. 2.7.).

 

                               2.9.   L'assicurata nell'atto ricorsuale ha indicato quali prove, oltre al richiamo dalla Cassa dell'intero incarto relativo alla domanda dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia, che peraltro è già agli atti, il richiamo dalla Pretura di Lugano, Sezione 6, degli incarti DI 2001/00422 e DI 2001.00423, come pure il richiamo dalla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona dell'incarto riguardante i contributi versati dalll'assicurata (cfr. consid. 1.2.).

 

 

                                         Al riguardo va rilevato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

 

                                         In concreto dunque, visto che la questione relativa all'adempimento o meno del periodo di carenza di tre anni da parte dell'assicurata deve essere considerata sufficientemente chiarita sulla base della documentazione agli atti, questo Tribunale rinuncia a procedere a degli ulteriori provvedimenti probatori.

 

 

                             2.10.   Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2, 2.3. e 2.6.), in caso di interruzione, l'assicurato deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

                                         Il nuovo periodo di carenza di tre anni della ricorrente ha così iniziato a decorrere dal 1° novembre 2000 e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda.

                                         In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto agli assegni devono essere confermate.

 

A titolo abbondanziale occorre rilevare che sta al legislatore, se lo ritiene opportuno in occasione dell'imminente prima revisione della legge, trovare una diversa soluzione riguardo al periodo di carenza, per le persone, come l'assicurata, domiciliate in Ticino ed assentatesi dal Cantone durante alcuni anni per motivi personali e familiari (consid. 1.2. e RDAT II-1998 pag. 43-48 sulle ragioni che hanno portato il Gran Consiglio a introdurre un periodo di carenza di tre anni).

Nel Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, il Consiglio di Stato propone di introdurre un nuovo art. 25a del seguente tenore:

 

"  III.   Periodo di carenza; interruzione del periodo di carenza (nuovo)

 

1Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

 

2La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

 

3In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

 

La nuova disposizione legale proposta viene così commentata:

 

"  Preso atto delle sentenze sopra illustrate, v'è da chiedersi se l'attuale assetto legislativo - che ammette una interruzione non superiore ai 3 mesi sull'arco di un anno, salvo casi di forza maggiore o malattia del richiedente - debba essere mantenuto.

 

Si può anzitutto rilevare che il riferimento ad una assenza dal Cantone inferiore a 3 mesi "sull'arco di un anno" potrebbe generare situazioni discriminatorie nell'operare il calcolo dell'assenza: in effetti, se un assicurato fosse assente dal Cantone per 6 mesi a cavallo fra due anni civili, la residenza non sarebbe interrotta ed il periodo di carenza verrebbe preservato; per contro, se la medesima assenza (cioè 6 mesi) fosse tutta svolta nel corso del medesimo anno civile, il diritto alla prestazione verrebbe negato.

A mente di questo Consiglio di Stato, la soluzione maggiormente sostenibile è quella di aumentare il "periodo di interruzione" ammesso, portandolo dagli attuali 3 mesi a 12 mesi; questo termine è sicuramente sostenibile, per diversi motivi.

In primo luogo, va detto che questo termine si armonizza con la prassi già nota nel settore delle prestazioni complementari, specificatamente in materia di decadenza del diritto corrente.

 

Da ultimo, il termine di 12 mesi è sicuramente ragionevole anche dal punto di vista pratico: in effetti, se una famiglia lascia il Cantone per trasferirsi altrove, di regola deve stipulare un contratto di locazione, che avrà durata di almeno 1 anno.

 

Il citato termine di 12 mesi deve in ogni caso essere inteso nel senso di una assenza ininterrotta dal Cantone per 12 mesi: ciò significa che se un assicurato dovesse lasciare il Cantone per diverse volte sull'arco di più anni, sempre per un periodo inferiore ai 12 mesi, l'assenza non sarebbe interruttiva del periodo di carenza.

Per agevolare il carico amministrativo, si propone inoltre che il "periodo di interruzione" ammesso sia indipendente dai motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa cantonale per gli assegni familiari non dovrà più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere una assenza superiore ai 3 mesi (forza maggiore o malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi dovrà essere estremamente rigido e sarà una soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza dovrà essere in ogni caso considerato interrotto.

Ovviamente starà all'assicurato di dimostrare che la sua assenza dal Cantone è stata inferiore a questa soglia."

(Messaggio citato pag. 58-59)

 

                             2.11.   L'assicurata con istanza del 12 novembre 2001 ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.5.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

 

                                         Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

 

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nell'evenienza concreta, alla luce della LAF, del Reg.LAF e

della giurisprudenza, in parte pubblicata, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza,

in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

                                         Infatti risulta in modo chiaro dalla documentazione all'incarto che l'assicurata è rimasta domiciliata per un anno e 9 mesi nel Canton Grigioni prima di trasferire nuovamente la sua residenza effettiva nel Cantone Ticino nel mese di novembre 2000, per cui il periodo di carenza di tre anni non è adempiuto.

                                         Inoltre nemmeno sono state addotte argomentazioni suscettibili di far esaminare a questa Corte più approfonditamente se eventualmente si era in presenza di un caso di forza maggiore, ambito nel quale il TCA gode di un certo potere di apprezzamento. Pertanto, di primo acchito, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c).

 

                                         Difettando uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, occorre concludere che l'istanza del 12 novembre 2001 dev'essere respinta.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

 

                                 2.-   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 4.-   Intimazione alle parti.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti