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Incarto n.
39.2001.00074-75

 

dc/fz

Lugano

17 aprile 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 21 novembre 2001 interposto da

 

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 23.10.01 emanate da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

visto in particolare lo scritto 3 aprile 2002 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 2 e 3 aprile 2002 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;

 

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

 

ritenuto che l'Ufficio di patronato penale con scritto  15.4.02, aderendo alle nuove decisioni della cassa, ha comunicato il ritiro del ricorso (IX);

 

 

 

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo