RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
39.2002.00016

 

DC/sc

Lugano

10 giugno 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 14 febbraio 2002 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 gennaio 2002 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la risposta 4 aprile 2002 della parte convenuta che propone di accogliere parzialmente il gravame nel senso di accordare alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 83.-- mensili a contare dal 1° novembre 2001, importo riconfermato anche dal

1° gennaio 2002 (VI);

 

rilevato che l'avv. __________ con scritto 21 maggio 2002 comunica di aderire alle proposte formulate dalla Cassa con la risposta di causa (IX);

 

atteso che l'accordo intervenuto fra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

 

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa verserà alla ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili;

 

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo