RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
39.2002.00047

 

DC/FZ

Lugano

3 giugno 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il "ricorso" del 13 maggio 2002 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 15 e 16 aprile 2002 emanate da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona  

 

in materia di assegni di famiglia

 

letti ed esaminati gli atti;

 

rilevato che con lettera 13 maggio 2002 __________ ha manifestato alla Cassa convenuta il suo dissenso e le sue perplessità in merito ai calcoli posti alla base delle decisioni 15 e 16 aprile in materia di assegni familiari, inviando - per salvaguardare il termine di ricorso - copia di tale scritto al Tribunale (I);

 

rilevato che con scritto 27 maggio 2002 __________ ha comunicato al Tribunale di aver chiarito direttamente coi funzionari della Cassa i suo interrogativi riferiti ai calcoli posti alla base delle decisioni in questione e, quindi, di rinunciare a contestarle (V);

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo