Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2003.12

 

DC/fz

Lugano

7 luglio 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 28 novembre 2002 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 novembre 2002 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assegni di famiglia (assegno integrativo)

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto in particolare lo scritto 28.4.03 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 25.4.03 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

ritenuto che comunque,  anche la ricorrente, con scritto  7.5.03  ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (VII);

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo