Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2003.15

 

dc/gm

Lugano

15 dicembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 20 ottobre 2003 formulato da

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 ottobre 2003 emanata dalla

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamata l'ordinanza 30 ottobre 2003 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 20 giorni per completare il proprio ricorso (cfr. Doc. _);

 

vista la lettera dell'11 dicembre 2003 dell'avv. __________ che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo