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Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 28 novembre 2003 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 ottobre 2003 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assegni di famiglia |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 28 ottobre 2003 la Cassa CO 1 ha negato a RI 1 il diritto agli assegni familiari dopo il 21 gennaio 2003, argomentando:
" (…)
Per il riconoscimento del diritto all'assegno durante il periodo di malattia, ci si attiene ai disposti dell'art. 8 cpv. 1 della Legge sugli assegni di famiglia che sancisce: in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.
A tale proposito è importante ricordare che "cessato il diritto al salario" è da intendersi "dalla data d'inizio dell'inabilità lavorativa"; in caso contrario, a dipendenza delle varie disposizioni alle quali i datori di lavoro sottostanno secondo contratti e regolamenti privati, si creerebbero notevoli disparità di trattamento tra gli assicurati.
Infatti, poiché secondo il cpv. 2 del medesimo art., il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita intera dell'invalidità (la quale può essere riconosciuta al più presto dopo un anno di inabilità al lavoro), rispettivamente deve essere ridotto in caso di riconoscimento del diritto ad una rendita parziale, la disposizione di cui all'art. 8 cpv. 1 LAF, ha lo scopo di tutelare l'assicurato per l'anno di carenza durante il quale non avrebbe comunque diritto ad altre prestazioni per i figli, riconosciute dalla legge federale sull'assicurazione invalidità.
Pertanto, i dodici mesi di cui è fatta menzione all'art. 8 cpv. 1 LAF decorrono dall'inizio dell'inabilità al lavoro, indipendentemente se il salariato - in questo periodo - percepisce un salario dal suo datore di lavoro oppure una indennità giornaliera.
Considerato che la malattia subita dalla signora RI 1 è iniziata il 23 gennaio 2002, vi comunichiamo che con il 22 gennaio 2003 la stessa non può più essere ritenuta titolare del diritto all'ottenimento degli assegni familiari.
Vi informiamo inoltre che l'assicurata in causa potrà essere nuovamente ritenuta titolare del diritto all'ottenimento degli assegni familiari solamente nel caso in cui fosse interamente atta al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi (art. 29ter OAI che si applica anche per la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996, secondo quanto disposto dall'art. 47 LAF)." (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:
" Con la presente inoltriamo ricorso contro la decisione di sospensione del diritto all'assegno, datata 28 ottobre 2003 dall'CO 1 e giunta per lettera semplice in data 3 novembre 2003, relativamente alla signora RI 1, dipendente del Comune di __________, a seguito delle assenze per malattia e congedo maternità nel 2002/2003 (allegato A). La sospensione è stata ordinata a decorrere dal 22 gennaio 2003, ritenuta che la dipendente è assente dal posto di lavoro dal 22 gennaio 2002.
La decisione dell'CO 1 si fonda sull'art. 8, cpv. 1 LAF; tuttavia nel caso della signora RI 1 questo articolo a nostro parere non può essere applicato in quanto a tenore del regolamento organico dei dipendenti del Comune di __________ (art. 63: allegato B) il Comune versa lo stipendio ai suoi dipendenti durante due anni.
In via subordinata, richiamandoci al calcolo effettuato dal Comune di __________ nella lettera del 2.6.2003 in merito alla signora RI 1 (allegato C), chiediamo che l'assenza per congedo maternità pagato (dal 1. gennaio 2003 al 22 aprile 2003), le vacanze arretrate 2002 effettuate dal 17 aprile al 30 aprile 2003, il congedo non pagato per gravidanza (maggio e giugno 2003) e il recupero di giorni di congedo pagato e vacanze (1.7.2003 - 9.7.2003) non vengano considerati nel periodo d'incapacità al lavoro di un anno ai fini dell'art. 8, cpv. 1 LAF. Oltre a ciò si segnala che la dipendente ha lavorato al 50% dal 22.4.2002-3.7.2002 (richiamiamo la documentazione in possesso del Comune di __________), ciò che riduce pure il periodo di assenza per malattia di un anno come calcolato dall'CO 1.
Conclusione
Chiediamo che la decisione di sospensione dal diritto all'assegno figli per la signora RI 1 venga annullata, subordinatamente modificata nei termini, da questo lodevole Tribunale. Spese e ripetibili protestate." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 15 gennaio 2004 la Cassa propone di respingere il ricorso e in particolare rileva:
" (…)
3.1. Per l'art. 8 cpv. 1 LAF "in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di inabilità al lavoro".
A mente della ricorrente questa disposizione della LAF dovrebbe intendersi nel senso che l'estensione temporale del diritto all'assegno decorre dal momento in cui il datore di lavoro ha cessato di versare il salario. È, al contrario, opinione della resistente che il tenore letterale di questa norma, invero poco felice, non sia sufficientemente univoco: non è infatti evidente se i dodici mesi di estensione del diritto iniziano a decorrere dalla cessazione della corresponsione del salario da parte del datore di lavoro o piuttosto dall'inizio dell'inabilità lavorativa del salariato.
(…)
3.3. Ritenuto che, dal punto di vista letterale, la norma non è sufficientemente chiara, occorre indagare quale siano il senso e lo scopo voluti dal Legislatore, anzitutto facendo riferimento all'interpretazione storica.
A questo proposito va detto che il principio della corresponsione di un assegno familiare durante i periodi di inabilità lavorativa a causa di malattia o infortunio era già previsto dell'art. 5 cpv. 3 della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 22 luglio 1953 (vedi BU anno 1953, volume 79, numero 26 del 27 ottobre 1953), che recitava: "Gli assegni familiari sono versati per almeno sei mesi anche durante i periodi di incapacità al lavoro per causa di infortunio o di malattia". II testo di questo articolo approvato dal Parlamento cantonale il 22 luglio 1953 corrisponde esattamente a quello proposto dal Consiglio di Stato con il suo Messaggio del 22 gennaio 1952, no. 341 (contenuto nei Verbali del Gran Consiglio, seduta VI del 22 luglio 1953, pag. 358; si veda pure il Rapporto della commissione speciale del Gran consiglio del 30 giugno 1953, no 341R).
Lo stesso principio venne poi confermato in occasione dell'adozione della nuova legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 (vedi BU 1959, pag. 221); nel suo Messaggio dell'11 luglio 1958 (no. 777) il Consiglio di Stato proponeva, all'art. 11 cpv. 2, la seguente locuzione: "In caso di incapacità al lavoro del salariato, dovuta a malattia o infortunio, gli assegni sono versati per almeno sei mesi". (vedi anche il commento di questo articolo, a pag. 40 del citato Messaggio governativo). Pure il testo della corrispondente disposizione di legge proposta dalla Commissione speciale del Gran consiglio del 24 gennaio 1959 (si trattava dell'art. 8 cpv. 2 del relativo disegno di legge) era analogo a quello proposto dal Consiglio di Stato, e meglio: "Ove il rapporto di lavoro sia interrotto da malattia o da infortunio, il salariato ha diritto all'assegno durante i primi sei mesi consecutivi di inabilità al lavoro". In occasione della seduta 24 settembre 1959, il Parlamento cantonale adottò, senza modifiche, il disegno di legge proposto dalla Commissione speciale del Gran Consiglio.
Fu con la novella legislativa entrata in vigore il 1° luglio 1978 che il succitato testo dell'art. 8 cpv. 2 LAF venne così modificato "In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto alla mercede, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro" (BU 1978, pag. 93). Dal Messaggio del Consiglio di Stato del 25 maggio 1977 (no 2243) si rileva che lo scopo di questa disposizione era quello di evitare che "il salariato colpito da grave malattia o da infortunio" non fosse privato del diritto all'assegno "nel periodo necessario per la definizione del diritto alla rendita Al o INSAI" (pag. 5). Questo intendimento è ulteriormente confermato dalla Commissione della legislazione del Gran Consiglio nel suo Rapporto del 17 marzo 1978 (no. 2243R), laddove viene confermato che "Per quanto concerne il versamento dell'assegno in caso di malattia o infortunio, la Commissione si associa al Consiglio di Stato il quale propone di accogliere quanto richiesto con la iniziativa parlamentare e cioè la garanzia dell'assegno per dodici mesi (fino al diritto alla rendita di invalidità)". (pag. 3). Ancorché il nuovo testo di legge faccia riferimento alla cessazione del diritto alla mercede, si vede come la volontà del Legislatore sia, ancora una volta, quella di coprire con l'assegno i primi dodici mesi di inabilità lavorativa, indipendentemente dal versamento o meno della mercede (il salario) da parte del datore di lavoro.
Considerata la quasi quarantennale e incontestata prassi consolidatasi attorno all'applicazione dell'art. 8 cpv. 2 LAF 1959, con la nuova legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 questa disposizione della legge, a parte una minima modifica linguistica, venne (purtroppo) semplicemente ripresa dalla succitata novella legislativa introdotta il 1° luglio 1978 (si precisa che nel Messaggio del Consiglio di Stato del 19 gennaio 1994 relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia, no 4198, si trattava dell'art. 9 cpv. 1).
Da quanto riportato si può evincere che lo scopo della disposizione di legge in oggetto è quello di mantenere il diritto all'assegno familiare anche durante un'inabilità lavorativa del salariato, intendendo con ciò che i mesi estensione (attualmente dodici) iniziano a decorrere dall'inabilità lavorativa del salariato e non dal momento in cui il suo datore di lavoro cessa di versargli lo stipendio.
3.4. D'altro canto, visto che lo scopo della normativa è quello di garantire la prestazione familiare durante i periodi nei quali - fatti salvi i casi, invero eccezionali, di invalidità permanente di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a. LAI - un assicurato che presenta un'incapacità al lavoro non ha diritto ad una rendita di invalidità prescritta dalla LAI, e cioè proprio dodici mesi (art. 29 cpv. 1 lett. b. LAI), va detto che, se col sorgere del diritto ad una rendita intera di invalidità, il diritto all'assegno si estingue, mentre col sorgere del diritto ad una rendita parziale dell'assicurazione invalidità, l'assegno viene proporzionalmente ridotto (art. 8 cpv. 2 LAF), le persone legittimate al diritto alla rendita d'invalidità hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto ad una rendita per orfani dell'AVS (art. 35 cpv. 1 LAI).
Anche per questo motivo, v'è da concludere che è dall'inabilità lavorativa del salariato che decorre l'estensione del diritto alla prestazione familiare, indipendentemente dalla circostanza e dal periodo per il quale il datore di lavoro garantisce lo stipendio: se così non fosse, si creerebbero delle disparità di trattamento, a dipendenza del tipo di contratto che vincola il datore di lavoro al suo salariato.
3.5. Non va infine disatteso che durante i periodi di inabilità lavorativa del suo salariato, il datore di lavoro che continua ad erogare, contrattualmente, lo stipendio al suo lavoratore lo recupera, in parte, presso il suo assicuratore infortuni o malattia, che gli rimborsa le relative indennità giornaliere per perdita di guadagno. Ai sensi LAVS queste indennità giornaliere per perdita di guadagno non sono considerate salario determinante, cosicché sui relativi importi non si possono riscuotere i contributi sociali prescritti dalla LAVS e dalle relative leggi federali connesse (LAI, LIPG e LADI): con riferimento all'art. 13 cpv. 2 LAF, il datore di lavoro non pagherà quindi nemmeno i contributi per il finanziamento degli assegni (cantonali) ordinari, per i periodi di inabilità lavorativa del suo salariato ed a concorrenza delle indennità giornaliere per perdita di guadagno; soltanto sulla parte di salario eccedente il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento dei contributi sociali succitati.
Con l'inabilità lavorativa di un salariato, si crea quindi uno squilibrio fra il livello contributivo (i contributi per il finanziamento degli assegni ordinari sono pagati dal datore di lavoro soltanto sulla parte di salario eccedente alle indennità giornaliere per perdita di guadagno pagate dal relativo assicuratore malattia o infortuni) e quello delle prestazioni (gli assegni di famiglia sono, invece, interamente garantiti per dodici mesi di inabilità lavorativa). Visto che gli assegni di famiglia sono pagati dalle Casse CO 1 proprio grazie al finanziamento garantito dai datori di lavoro, un periodo di estensione superiore ai dodici mesi prescritti dalla legge non si giustificherebbe.
Anche per questo ulteriore motivo v'è da concludere che l'art. 8 cpv. 1 LAF debba intendersi siccome che l'estensione temporale del diritto decorre dall'inabilità lavorativa del salariato.
3.6. In considerazione di quanto detto sopra, v'è da concludere che l'art. 8 cpv. 1 LAF debba intendersi nel senso che l'estensione temporale del diritto alla prestazione familiare decorre dall'inizio dell'inabilità lavorativa.
Considerato che l'assicurata è assente dal posto di lavoro, causa malattia, dal 23 gennaio 2002, l'art. 8 cpv. 1 LAF risulta applicabile ed è a contare da questa data che iniziano a decorrere i relativi dodici mesi di estensione del diritto.
4.1. La ricorrente ritiene che nel computo dei dodici mesi di cui all'art. 8 cpv. 1 LAF non debba essere compreso il periodo dal 22 aprile 2002 al 3 luglio 2002, durante il quale ella ha lavorato al 50%.
In occasione dell'istruttoria della pratica, la ricorrente ha prodotto (doc. 7) una serie di certificati medici, che attestano le sue inabilità lavorative dal 23 gennaio 2002 in avanti (doc. da 8 a 13). Considerate altresì le vacanze ed i congedi riportati sulla corrispondenza 8 luglio 2003 del Comune di __________ (di cui al qui prodotto doc. 2), le assenze della ricorrente dal posto di lavoro possono così essere dettagliate:
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IL 100% (doc. 7) |
Mercoledì 23.01.2002-mercoledì 06.02.2002 |
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IL 100% (doc. 8) |
Lunedì 04.02.2002-domenica 24.02.2002 |
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IL 100% (doc. 9) |
Lunedì 25.02.2002-lunedì 25.03.2002 |
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IL 100% (doc. 10) |
Martedì 26.02.2002-lunedì 15.04.2002 |
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IL 100% (doc. 11) |
Martedì 16.04.2002-domenica 21.04.2002 |
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IL 50% (doc. 11) |
Lunedì 22.04.2002-mercoledì 22.05.2002 |
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Il 50 (doc. 11) + vacanza 2002 50% (doc. 2) |
Giovedì 23.05.2002-domenica 26.05.2002 |
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IL 50% (doc. 11) |
Lunedì 27.05.2002-mecoledì 03.07.2002 |
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IL 100% (cert. medico manca) |
Giovedì 04.07.2002-mercoledì 31.07.2002 |
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IL 100% (doc. 12) |
Giovedì 01.08.2002-martedì 31.12.2002 |
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Congedo maternità (doc. 2) |
Mercoledì 01.01.2003-martedì 22.04.2003 |
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Vacanza 2002 |
Mercoledì 23.04.2003-mercoledì 30.04.2003 |
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Congedo non pagato (doc. 2) |
Giovedì 01.05.2003-mercoledì 30.06.2003 |
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Vacanza 2002 (doc. 2) |
Martedì 01.07.2003-domenica 06.07.2003 |
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IL 100% (doc. 2 |
Dal lunedì 07.07.2003 |
Ritenuto che per l'art. 8 cpv. 1 LAF la prestazione familiare è erogata per ulteriori dodici mesi consecutivi di inabilità lavorativa, in sostanza occorre accertare se i succitati periodi sono da considerarsi interruttivi di questo periodo.
AI riguardo la legge è silente, mentre nei lavori preparatori (anche per quanto concerne i testi di legge in vigore in precedenza) la resistente non ha ritrovato cenno a questa circostanza.
Trattandosi di una problematica che occorre inevitabilmente risolvere (in altre parole, essendo in presenza di una lacuna nella legge), la resistente, in siffatte circostanze, ha finora fatto riferimento - come ammesso da dottrina e giurisprudenza (vedi, per tutti, A. Grisel, Traité de droit administratif, Volume 1, Neuchâtel 1984, pag. 95 e pag. 127) - all'art. 29ter OAI, a mente del quale: "Vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'art. 29 capoverso 1 LAI, allorché l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi". II riferimento è quello del concetto di "malattia di lunga durata" di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) LAI, per il quale il diritto alla rendita di invalidità nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media. E contrario, ciò significa che se un assicurato, nell'anno precedente alla richiesta di rendita dell'assicurazione invalidità, è stato abile al lavoro soltanto in misura parziale, l'anno di carenza di cui al citato art. 29 cpv. 1 lett. b) LAI non è da considerarsi interrotto.
In analogia alla succitata disposizione della OAI, in siffatte circostanze, la resistente ritiene che, allo scopo di evitare che un assicurato, nello stesso periodo, possa essere messo al beneficio degli assegni familiari e, susseguentemente, della rendita di invalidità e della relativa completiva per lo stesso figlio (il cui diritto è concesso retroattivamente), vi è da concludere che anche un'eventuale attività lavorativa durante i dodici mesi di cui all'art. 8 cpv. 1 LAF sia da considerarsi interruttiva di questo periodo solo e soltanto se il salariato in questione è stato interamente abile al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi.
Nella fattispecie, la ricorrente è stata abile al lavoro dal 22 aprile 2002 al 3 luglio 2002, cioè per oltre 30 giorni, ma soltanto in misura parziale, come risulta dal qui prodotto doc. 12.
In considerazione di quanto sopra esposto, è parere della resistente che questo periodo di abilità lavorativa non possa essere considerato interruttivo dei dodici mesi di cui all'art. 8 cpv. 1 LAF.
4.2. La ricorrente ritiene che il conteggio del periodo di dodici mesi di cui all'art. 8 cpv. 1 LAF debba nuovamente interrompersi al 1° gennaio 2003, momento nel quale ella si è trovata ad essere in congedo per maternità.
La resistente è del parere che questa tesi non possa essere validamente sostenuta.
Come telefonicamente confermato dal datore di lavoro in data 12 gennaio 2004 (sig.ra __________, Ufficio contabile, Comune di __________), il congedo per maternità è stato fatto decorrere dal 1 ° gennaio 2003 in modo puramente artificioso, in ossequio all'Ordinanza municipale sulla concessione dei congedi pagati del 10 dicembre 2002 (no 1605) del Comune di __________ (doc. 14), in vigore dal 1° gennaio 2003: questa circostanza è peraltro stata confermata alla ricorrente con corrispondenze 2 aprile 2003 e 2 giugno 2003 (doc. 15 e doc. 16). In realtà, anche in questo periodo l'assicurata era ulteriormente inabile al lavoro nella misura del 100%, come risulta dal certificato medico
1° agosto 2002 del Dr. __________, qui già prodotto quale doc. 13.
4.3. In conseguenza di ciò si può validamente sostenere che, in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 LAF, la ricorrente sia da considerarsi ininterrottamente inabile al lavoro a contare dal 23 gennaio 2002 e che con il 22 gennaio 2003 l'estensione del suo diritto all'assegno sia arrivato a termine.
Per questo motivo, la decisione 28 ottobre 2003 della resistente merita di essere confermata." (Doc. V)
1.4. Il 21 gennaio 2004 il patrocinatore dell'assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Alla luce della risposta 15.1.2004 dell'CO 1 con la presente ci riconfermiamo nelle nostre richieste del ricorso 28.11.2003 tendenti a riconoscere il diritto agli assegni figli (per entrambe le figlie) della signora RI 1.
Contestiamo l'assimilazione del congedo maternità a un periodo di malattia/infortunio per opporsi di principio al versamento dell'assegno alla figlia __________ (punto 2 della risposta dell'CO 1).
Osserviamo come la questione a sapere (punto 3.5 della risposta dell'CO 1) se l'ente pubblico che garantisce in caso di malattia lo stipendio integrale al dipendente per due anni debba pagare o non debba pagare su detto stipendio i contributi sociali, in particolare per finanziare gli assegni figli, non è oggetto del presente ricorso. Questo problema andava in ogni caso affrontato con l'introduzione dell'art. 56 LAF 1996 (affiliazione alle casse degli enti pubblici).
In relazione ai punti 4.1-4.3 della risposta CO 1 chiediamo che non vengano computati nell'assenza per malattia/infortunio i giorni di lavoro al 50%, il congedo maternità e i giorni di vacanza, i congedi non pagati. Rende perplessi in ogni caso il punto 4.2. della risposta della controparte, che ritiene artificioso l'inizio del congedo maternità goduto dalla signora __________ dal 1.1.2003 al 22.4.2003: ricordiamo alla controparte che la signora RI 1 ha messo alla luce la seconda figlia al 19 gennaio 2003, per cui anche volendo considerare che il congedo maternità decorra solo dal 19 gennaio 2003 esso interrompe comunque il periodo di inabilità ininterrotta teorizzato dalla controparte dal 22.1.2002 al 22.1.2003." (Doc. VII)
Al riguardo la Cassa il 26 febbraio 2004 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni (cfr. Doc. IX).
1.5. Il 2 giugno 2004 il Presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti all'avv. __________:
" Con riferimento alla risposta di causa del 15 gennaio 2004 ed all'allegato scritto del 21 gennaio 2004 del patrocinatore dell'assicurato, la invito a precisare quanto segue:
1) Perché non si fa accenno all'eventualità "maternità" all'art. 8 LAF?
2) Perché ritiene che nel caso concreto il congedo per maternità è stato fatto decorrere dal 1° gennaio 2003 "in modo puramente artificioso"?" (Doc. XI)
La funzionaria dell'__________ ha così risposto il 16 giugno 2004:
" (…)
1. Perché non si fa accenno all'eventualità "maternità" all'art. 8 LAF?
Come si è già rilevato con la risposta di causa (ad 3.3.), con la nuova LAF 11 giugno 1996 l'art. 8 - a parte una minima modifica linguistica - venne (purtroppo) semplicemente trascritto dalla novella legislativa introdotta il 1° luglio 1978. Lo stesso dicasi per la prima revisione della legge, in occasione della quale il testo dell'art. 8 LAF restò (nuovamente purtroppo) inalterato.
Si ribadisce d'altro canto che la prassi di applicazione di questa norma è rimasta incontestata, eccezion fatta per l'unica fattispecie nota alla Cassa CO 1 (vedi STCA 6 febbraio 2003 in re G.T. ; incarto no. 39.2002.63).
Nonostante il tenore letterale di tale disposizione si limiti alla malattia e all'infortunio, la sua ratio legis (già esposta nella risposta di causa) impone di assimilare la maternità al caso di malattia: ciò allo scopo di garantire il versamento dell'assegno, per ulteriori 12 mesi, sebbene durante il periodo di maternità la salariata, di fatto, non eserciti un'attività lavorativa.
In effetti, come risulta dall'art. 6 LAF, il salariato ha diritto alla prestazione familiare se è occupato per un datore di lavoro sottoposto alla LAF medesima: con ciò si intende che egli deve essere effettivamente occupato, cioè effettivamente prestare la sua attività lavorativa per tale datore di lavoro.
A comprova di ciò, il fatto che la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio (vedi Rapporto dell'11 giugno 2002; no 5189) contestualmente all'art. 7 LAF, abbia ritenuto di dover introdurre una modifica all'art. 16 LAF, onde precisare che anche se il salariato dovesse beneficiare della tredicesima, a questa mensilità non andrebbe aggiunto l'assegno. In effetti, secondo la medesima Commissione, "la precisazione nella legge" si era imposta "considerato che conformemente all'art. 7 LAF il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario: considerato che il concetto dì salario è quello dell'AVS (conformemente all'art. 13 cpv. 2 LAF) anche la tredicesima mensilità sarebbe un salario a tutti gli effetti, che potrebbe dar diritto alla prestazione familiare" (vedi commento all'art. 16 LAF, pag. 20).
Ciò comprova ulteriormente che non è unicamente il fatto di aver diritto e percepire uno stipendio a far sorgere il diritto alla prestazione familiare, bensì il fatto di svolgere effettivamente una attività lavorativa, in contropartita del salario riscosso.
2. Perché ritiene che nel caso concreto il congedo per maternità è stato fatto decorrere dal 1 ° gennaio 2003 "in modo puramente artifícioso"?
La decorrenza del congedo maternità al 1 ° gennaio 2003 risulta dalla corrispondenza 2 giugno 2003 del Comune di __________ all'assicurata, già prodotto con la risposta di causa sub doc. 16. La decorrenza di tale congedo dipende da una modifica dell'Ordinanza municipale sulla concessione dei congedi pagati, che ha imposto al Comune di __________ di rettificare il tenore della sua precedente corrispondenza 2 aprile 2003 indirizzata all'assicurata (vedi doc. 15).
Di quanto sopra esposto ci era stata data conferma telefonica da parte della signora __________, collaboratrice presso la Cancelleria del Comune succitato, che chiediamo venga sentita in qualità di teste, allo scopo di fornire a questo Tribunale i dettagli necessari." (Doc. XIII)
Al riguardo il rappresentante ha formulato l'11 agosto 2004 le seguenti osservazioni:
" (…)
1. effettivamente il testo dell'articolo 8 LAF restò inalterato sia nella revisione parlamentare della legge del 1996, sia in quella del 2002;
2. si richiama copia della sentenza 39.2002.63 STCA 6 febbraio 2003 in re G.T.;
3. la citazione del rapporto commissionale riferita all'art. 16 riguarda il fatto che il diritto alla tredicesima mensilità non dà diritto a una tredicesima mensilità dell'assegno: non disquisisce del concetto di salario collegato all'attività effettiva, che viene a mancare in caso di malattia e maternità." (Doc. XX)
1.6. Il 2 giugno 2004 il Presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti al patrocinatore dell'assicurata:
" con riferimento al suo scritto del 21 gennaio 2004, la invito a precisare al TCA:
1) la data di nascita di __________ (19 gennaio 2003 o 19 febbraio 2003);
2) se RI 1 ha ripreso la sua normale attività quale infermiera al 50% dal 10 luglio 2003 oppure no. Se no, per quali motivi?" (Doc. X)
__________, ha così risposto il 3 giugno 2004:
" (…)
1) __________ è nata il 19 febbraio 2003.
2) la sig.a RI 1 non ha ripreso l'attività lavorativa in qualità di infermiera al 50% dal 10.7.2003. In fatti l'8.7.2003 è stata visitata dal dottor __________ di __________ (medico delegato dalla Casa per anziani) la quale sconsigliava alla signora la ripresa dell'attività lavorativa presso la Casa per anziani per non "riacutizzare la sindrome depressiva". La sig.a RI 1 risultava tuttavia abile al 100% per lavorare in un altro posto di lavoro." (Doc. XII)
L'8 luglio 2004 il Presidente del TCA ha ancora chiesto al patrocinatore dell'assicurata di precisare:
" (…)
1. se
e quando l'assicurata ha ripreso l'attività lavorativa presso un altro datore
di lavoro;
2. se
l'assicurata ha presentato una domanda di invalidità.
In caso di risposta positiva: a che stadio si trova quella procedura?
L'11 agosto 2004 il rappresentante della ricorrente ha così risposto:
" (…)
1. l'assicurata ha ripreso saltuariamente l'attività nel 2004 in __________ come infermiera indipendente;
2. l'assicurata non ha presentato alcuna domanda d'invalidità. (…)" (Doc. XX)
Il 26 agosto 2004 la Cassa si è così espressa:
" (…)
Poiché dalla corrispondenza 11 agosto 2004 del RA 1 non sono emersi fatti nuovi, rilevanti per la vertenza di cui ci si è occupati, la Cassa non intende presentare ulteriori osservazioni e si riconferma nella sua risposta al ricorso 15 gennaio 2004." (Doc. XXII)
1.7. Il 29 novembre 2003 il Presidente del TCA, alla presenza delle parti, ha sentito quale teste __________, contabile presso il Comune di __________, le cui affermazioni sono state così verbalizzate:
" In caso di gravidanza e parto, i dipendenti del Comune di __________ beneficiano di un congedo pagato di 16 settimane. Dopo le 16 settimane e fino ad un anno la dipendente può chiedere un congedo non pagato che viene di regola concesso.
Dal 1 gennaio 2003 la problematica è regolata da un’ordinanza municipale del 13.12.2002 che viene acquisita agli atti e consegnata immediatamente alle parti.
Tale documento figura peraltro già agli atti al n° 14.
La persona in congedo di maternità ha per principio diritto all’assegno dopo la nascita del figlio. In questo caso verifico prima se il marito non ottiene già lui lo stesso assegno.
Il rapporto di lavoro è stato sciolto dal Comune di __________ il 15 luglio 2003 per il 31 ottobre 2003. Questo documento viene acquisito agli atti e consegnato immediatamente alle parti.
Confermo che la signora non ha ripreso la sua attività dopo il periodo di congedo non pagato e per questo motivo il 15 luglio 2003 è stato sciolto il rapporto di lavoro. Questa disdetta non è stata contestata.
Gli assegni non sono più stati versati per la prima figlia dopo la scadenza di un anno di inabilità lavorativa. Non sono stati versati neppure per la seconda in quanto essa è nata dopo che l’anno era già scaduto.
Confermo che la signora ha beneficiato del congedo di maternità dal 1 gennaio 2003.
Il Presidente del TCA acquisisce e consegna alle parti una dichiarazione del Municipio dell’11 marzo 2004 nella quale vengono riassunti i periodi di inabilità lavorativa dell’assicurata e le prestazioni da lei ricevute. Copia di tale dichiarazione viene consegnata immediatamente alle parti.
Il Presidente del TCA chiede alle parti se hanno delle domande da porre alla teste.
Le parti rispondono di no." (Doc. XXVI)
Successivamente si è proceduto alla discussione di causa, così verbalizzata:
" (...)
Rispondendo al Presidente del TCA, l’assicurata precisa di non avere ripreso l’attività all’inizio del mese di luglio in quanto le si sono presentati gli stessi problemi che aveva prima riguardo a quel posto di lavoro (problemi a dormire, tensioni in famiglia). Al riguardo ha pure consegnato un certificato medico. A seguito di ciò l’assicurata è stata visitata da un medico di fiducia del comune di __________, il quale ha stabilito che vi era una inabilità a lavorare come infermiera presso la Casa per anziani di __________, ma che era comunque abile per tutte le altre attività.
Ho ripreso l’attività quale infermiera in Italia da libera professionista nel 2004.
Il Presidente del TCA chiede all’avv. __________ di precisare come si comporta la Cassa in caso di assenza di un’assicurata per maternità, che ottiene il salario dal suo datore di lavoro. La risposta è che ottiene anche l’assegno per i figli.
L’avv. __________ precisa peraltro che il versamento dell’assegno soltanto per i primi 12 mesi dall’inizio dell’inabilità lavorativa permette di garantire un’uguaglianza di trattamento tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato.
Il sig. __________ sottolinea che il Regolamento del Comune di __________ evidenzia chiaramente le differenze tra malattia e maternità su più punti.
L’assicurata precisa che non ha presentato domanda di invalidità in quanto si ritiene completamente abile nel suo lavoro di infermiera. Il problema era legato a quel posto di lavoro.
L’assicurata precisa ancora che è stata esonerata dal lavorare negli ultimi mesi ma comunque ha continuato a ricevere lo stipendio, con la quota di tredicesima e gli aumenti che ci sono stati. Il Comune di __________ mi ha anche ridato delle vacanze che in precedenza mi avevano tolto. Infatti siccome il Comune di __________ non parifica la maternità alla malattia durante il periodo di maternità avevo comunque maturato il diritto alle vacanze, che mi sono state successivamente pagate." (Doc. XXVI)
1.8. In data 30 novembre 2004 il rappresentante dell'assicurata ha inviato uno scritto del seguente tenore:
" Le trasmetto copia del certificato medico 1.8.2002 fatto dal dr. __________ di __________ per la signora RI 1, che giustifica l'inabilità al lavoro in questi mesi (agosto-dicembre 2002) "per gravidanza a rischio." (Doc. XXVII/E)
Tale documentazione è stata trasmessa alla Cassa per conoscenza (Doc. XXVIII).
in diritto
2.1. L'art. 7 LAF stabilisce che:
"a) In generale
Il diritto all’ assegno sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario.
L'art. 8 LAF prevede che:
" b) Malattia ed infortunio
1In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l’ assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall’ importo dell’ assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall’ ente assicuratore.
2Il diritto all’ assegno si estingue con l’ inizio del diritto ad una rendita intera dell’ assicurazione invalidità; l’ assegno viene proporzionalmente ridotto con l’ inizio al diritto ad una rendita parziale dell’ assicurazione invalidità.
3Il capoverso 1 è applicabile, per analogia, quando per malattia o infortunio vengono a cessare le indennità dell’ assicurazione contro la disoccupazione."
2.2. Per costante giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale (cfr. DTF 130 V 296; DTF 125 V 355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).
Se il testo non è perfettamente chiaro e dunque sono possibili più interpretazioni del medesimo, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 130 V 296; DTF 124 V 276; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G., P 41/96; DTF 123 V 301; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).
I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 130 V 296; DTF 126 V 439 consid. 3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3° con riferimenti).
D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).
Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).
2.3. Nell'evenienza concreta la Cassa ha rifiutato a RI 1, il diritto agli assegni di famiglia per la figlia __________ dopo il 22 gennaio 2003, alla conclusione di 12 mesi di incapacità al lavoro, iniziatasi il 23 gennaio 2002.
Dal canto suo il patrocinatore della ricorrente sostiene che l'assicurata ha ancora diritto agli assegni per la figlia in quanto il suo datore di lavoro in caso di malattia le versa il salario durante due anni (cfr. art. 63 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di __________, doc. B).
Questo Tribunale è dunque chiamato ad interpretare l'art. 8 cpv. 1 LAF, secondo cui, "in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori 12 mesi di incapacità al lavoro".
Esaminata unicamente dal profilo letterale la norma non è sufficientemente chiara (DTF 130 V 296). Da una parte, infatti, i termini "cessato il diritto al salario", presi separatamente, potrebbero fare concludere che finché vi è diritto al salario da parte del datore di lavoro, anche in caso di incapacità lavorativa, non decorre l'inizio del periodo aggiuntivo per beneficiare del diritto agli assegni di famiglia.
D'altra parte, proprio il riferimento ai 12 mesi di incapacità al lavoro potrebbe fare pensare che i termini "cessato il diritto al salario" vadano interpretati nel senso di cessato il diritto al salario per un lavoro effettivamente prestato. In altre parole il periodo aggiuntivo di 12 mesi decorre dall'inizio dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dalle norme di diritto privato o di diritto pubblico che regolano il versamento del salario o delle prestazioni sostitutive.
Di conseguenza è necessario ricercare la reale portata di questa disposizione prendendo in considerazione altri elementi d'interpretazione (cfr. consid. 2.2).
Dal profilo storico, l'amministrazione, nella risposta di causa, ha correttamente ricordato che il principio del versamento degli assegni di famiglia in caso di incapacità al lavoro per causa di infortunio o di malattia durante sei mesi è stata introdotta nella legge del 30 giugno 1953 ed è stata ripresa in quella dal 24 settembre 1959.
La revisione del 1977, che è quella che più ci interessa, in quanto ha introdotto i termini "cessato il diritto alla mercede", ha esteso il diritto all'assegno dal 6 mesi a 12 mesi.
Questa modifica legislativa ha preso origine da un'iniziativa parlamentare __________ e conf. del 15 settembre 1975 la quale proponeva di modificare in questo senso l'art. 8:
" L'art. 8 della legge sugli assegni familiari ai salariati è modificato nel seguente modo:
Il diritto all'assegno nasce e si estingue contemporaneamente al diritto alla mercede.
In caso di malattia o di infortunio, cessato il diritto della mercede, l'assegno va corrisposto per tutto il periodo di incapacità al lavoro.
In caso di infortunio, l'importo dell'assegno può essere ridotto della percentuale corrisposta dall'assicuratore.
Il diritto all'assegno cesserà in ogni caso dal momento in cui subentreranno le prestazioni dell'AI."
Il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 25.5.1977 ha proposto di modificare così l'art. 8 cpv. 2 LAF:
" b) malattia 2 In caso di malattia o di infortunio, cessato il diritto alla
o infortunio mercede, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro: dall'importo dell'assegno è dedotta la quota parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.
Il diritto all'assegno di estingue con l'inizio del diritto alle prestazioni AI."
ed al riguardo ha rilevato:
" Per la corresponsione dell'assegno in caso di malattia o infortunio è proposta (con l'accordo delle parti) un'estensione del diritto dagli attuali sei mesi a dodici mesi dopo la perdita del diritto alla mercede. In tal modo non si priverà dell'assegno il salariato colpito da grave malattia o da infortunio nel periodo necessario per la definizione del diritto alla rendita AI o INSAI."
Questa proposta è stata favorevolmente accolta dalla Commissione della Legislazione la quale ha sottolineato che:
" (…)
Per quanto concerne il versamento dell'assegno in caso di malattia o infortunio, la Commissione si associa al Consiglio di Stato il quale propone di accogliere quanto richiesto con la iniziativa parlamentare e cioè la garanzia dell'assegno per dodici mesi (fino al diritto alla rendita di invalidità. (…)"
ed è stata così adottata dal Gran Consiglio.
La nuova Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 non ha modificato questa disposizione legale, se non attraverso la sostituzione del termine mercede con quello di salario.
L'analisi storica della disposizione permette dunque di concludere che essa concretizza la volontà del legislatore di attribuire (eccezionalmente) l'assegno di famiglia, anche se non viene esercitata nessuna attività lucrativa, durante un periodo di inabilità lavorativa (prima di 6 poi di 12 mesi a causa di malattia o infortunio).
Questa conclusione è confermata pure dal profilo sistematico, se solo si considera che l'art. 7 LAF pone il principio generale secondo cui "il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al salario" mentre gli art. 8 e 9 regolano delle situazioni speciali e cioè il diritto agli assegni in caso di malattia o di infortunio oppure di lavoro ridotto. Si tratta di due situazioni in cui o per motivi di salute o per motivi economici l'attività lavorativa del dipendente non può essere fornita nelle condizioni pattuite con il datore di lavoro.
Infine, e soprattutto la correttezza dell'interpretazione dell'art. 8 LAF data dall'amministrazione, deriva dallo scopo della norma, che è proprio quella di non privare del diritto all'assegno di famiglia, gli assicurati colpiti da malattia di lunga durata o, da infortunio, prima dell'intervento dell'assicurazione per l'invalidità. Ora, secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita d'invalidità nasce al più presto al momento in cui l'assicurato è stato, per un anno, senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media.
Inoltre, in virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI "le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti".
La rendita completiva sostituisce dunque l'assegno familiare.
Se si volesse seguire l'interpretazione dal patrocinatore della ricorrente significherebbe che, in un caso come quello presente in cui l'ente pubblico versa il salario durante due anni di incapacità lavorativa, il diritto all'assegno sulla base dell'art. 8 LAF inizierebbe a decorrere dalla fine del diritto del salario e verrebbe versato per ulteriori 12 mesi.
Ora, in realtà, al momento in cui il datore di lavoro cessa di versare il salario è già potenzialmente sorto il diritto alla rendita d'invalidità dell'AI (cfr. art. 28, art. 29 LAI) e della previdenza professionale (cfr. art. 24, art. 24 e art. 26 cpv. 1 e cpv. 2 LPP) con le rispettive rendite completive per figli (art. 35 LAI e 25 cpv. 2 LPP).
Non può dunque essere questa l'interpretazione della legge.
In conclusione, a mente del TCA, l'art. 8 cpv. 1 LAF va dunque interpretato nel senso che l'assicurato ha diritto agli assegni di famiglia per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi dopo l'inizio dell'incapacità al lavoro per malattia o infortunio.
Questa soluzione permette peraltro di trattare in modo uguale tutti gli assicurati (sul principio dell'uguaglianza di trattamento in materia di assicurazioni sociali, cfr. STFA del 31 agosto 2004 nella causa W., I 675/03), dal profilo della legge sugli assegni di famiglia, indipendentemente dal tipo di protezione più o meno estesa garantita dal loro datore di lavoro in caso di assenza per malattia.
2.4. Nella presente fattispecie l'assicurata era impiegata presso il Comune di __________ nella misura del 50% dal 15 giugno 1993.
L'assicurata ha due figlie __________, nata il 5 luglio 1999 e __________, nata il 19 febbraio 2003 (cfr. doc. 1 e doc. XII).
Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurata è stata assente dal lavoro per malattia dal 23 gennaio 2002 (cfr. doc. 2).
Pertanto, alla luce di quanto precedentemente esposto (cfr. consid. 2.3), l'assicurata avrebbe diritto all'assegno per la figlia __________ fino al 22 gennaio 2003.
Nel suo ricorso l'assicurata ha inoltre fatto valere di avere ripreso un'attività a tempo parziale del 22 aprile al 3 luglio 2002. A mente del TCA questo periodo di parziale ripresa dell'attività lavorativa non basta tuttavia per fare ripartire il termine di un anno dal 3 luglio 2002.
Infatti, considerato che lo scopo dell'art. 8 LAF è proprio quello di continuare a garantire l'assegno per i figli in attesa dell'intervento dell'assicurazione per l'invalidità (in caso di incapacità lavorativa di lunga durata) si giustifica di applicare per analogia l'art. 29 ter OAI secondo cui "vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI, allorché l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi".
Non avendo l'assicurata ripreso l'attività lavorativa a tempo pieno, un nuovo periodo di 12 mesi ai sensi dell'art. 8 LAF non ha quindi potuto iniziare a decorrere dal 3 luglio 2002.
2.5. L'assicurata chiede, in via subordinata, che il periodo di assenza per congedo maternità, per vacanze arretrate, per congedo non pagato per gravidanza e il recupero di giorni di congedo e vacanze "non vengano considerati nel periodo di incapacità di un anno ai fini dell'art. 8 cpv. 1 LAF".
Questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su questo punto, constata innanzitutto che l'eventualità "maternità" non viene esplicitamente citata all'art. 8 LAF.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla cassa (cfr. consid. 1.5), questa eventualità, del tutto distinta, ad esempio, dalla malattia (cfr. l'art. 5 LPGA secondo cui "la maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre"), non ha alcuna ragione di essere nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 LAF. Infatti, come spiegato anche dalla stessa amministrazione (cfr. consid. 1.3), questa disposizione legale vuole concedere il diritto all'assegno per figlio in attesa dell'intervento delle assicurazioni sociali federali che accordano assegni completivi per figli nel contesto delle prestazioni di lunga durata per incapacità di guadagno.
Ciò significa concretamente che allorché una lavoratrice riceve il salario dal proprio datore di lavoro anche se non presta la propria attività lavorativa in quanto beneficia di un congedo pagato per gravidanza e parto, essa ha diritto all'assegno per i figli indipendente dall'art. 8 cpv. 1 LAF (cfr. peraltro questo senso le risultanze dell'udienza del 29 novembre 2004, cfr. consid. 1.7).
2.6. Nel caso concreto __________ è stata assente dal
1° gennaio 2003 (e quindi prima della scadenza del termine di 12 mesi iniziatosi il 23 gennaio 2002, cfr. consid. 2.4) al 22 aprile 2003 per il congedo di gravidanza e parto (cfr. Doc. 2, Doc. 16, Doc. XXVI/2 "Ordinanza municipale sulla concessione dei congedi pagati del 13 dicembre 2002 e Doc. XXVI/4) e successivamente fino al 30 aprile 2003 per un periodo di vacanze arretrate (cfr. Doc. 2).
L'assicurata ha poi beneficiato di un congedo non pagato fino al
30 giugno 2003 (Doc. XXVI/4).
Successivamente l'assicurata non ha più ripreso l'attività lavorativa presso il Comune di __________. Il contratto di lavoro è stato sciolto il 15 luglio 2003 per il 31 ottobre 2003 con la seguente motivazione:
" Il Municipio di __________ ha preso atto della lettera/certificato medico di data 8 luglio 2003 del dott. med. __________ di __________, mediante la quale ci viene comunicato che dopo la visita che lei ha effettuato e approfondita discussione che ne è seguita,
(...) non v'è a mio modo di vedere una causa medica specifica che possa giustificare un'ulteriore inabilità lavorativa e le ho spiegato che sarebbe abile al lavoro al 100% in un altro ambito lavorato. La paziente sembra aver capito la situazione e siamo quindi rimasti d'accordo di ritenerla abile al lavoro al 100% da domani 9.7.2003. Per motivi medici non ritengo però indicato che la paziente ritorni al lavoro presso i vostri istituti sociali per non riacutizzare la sindrome depressiva. In conclusione la paziente è da ritenere abile al 100% dal 9.7.2003 senza però l'obbligo di riprendere il lavoro. Dal punto di vista amministrativo, il caso deve essere quindi liquidato secondo il codice delle obbligazioni (...).
Conseguentemente, richiamato l'art. 79 del vigente Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di __________ e dell'Azienda municipalizzata acqua potabile, (ROD), che recita:
" 1) Il Municipio può disdire il rapporto di lavoro:
a) con il dipendente nominato, per giustificati motivi, scaduto il periodo di prova, con un preavviso di tre mesi;
b) con il dipendente incaricato secondo i termini fissati dal Codice delle Obbligazioni.
Non è necessario alcun preavviso nel caso di incarico di durata determinata.
2) È considerato giustificato motivo qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva data la quale non si può pretendere in buona fede che il Municipio possa continuare il rapporto d'impiego;"
tramite la presente, il Municipio di __________ le comunica di disdire il rapporto di lavoro che la lega al Comune per il 31 di ottobre 2003, per le ragioni suesposte." (Doc. XXVI/3)
L'assicurata è stata dunque ritenuta totalmente abile al lavoro nella sua professione di infermiera presso un altro datore di lavoro.
Per questo motivo, l'assicurata in sede di udienza, ha confermato di non avere inoltrato una domanda di rendita d'invalidità. Essa ha pure precisato di avere ripreso saltuariamente nel 2004 l'attività in __________ come infermiera indipendente.
Alla luce di quanto precedentemente esposto (cfr. consid. 2.5) e dei fatti appena illustrati, questo Tribunale deve concludere che dal 1° gennaio 2003 l'assicurata ha diritto all'assegno per la figlia __________ fino al 30 aprile 2003 (congedo di maternità pagato e vacanze residue). Essa ha pure diritto all'assegno per la figlia __________ dal 1° febbraio 2003 (cfr. art. 40 LAF) fino al 30 aprile 2003.
L'assicurata non ha invece diritto agli assegni durante i periodi di congedo non pagato.
RI 1 ha invece nuovamente diritto agli assegni di famiglia per le due figlie durante il periodo di disdetta nel quale essa era totalmente abile al lavoro ma il Comune di __________, pur versandole regolarmente il salario, l'ha esonerata dal riprendere la sua attività lucrativa (cfr. Doc. XXVI/4).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto e la decisione della Cassa CO 1 del 28 ottobre 2003 è annullata.
§ RI 1 ha diritto all'assegno per le figlie __________ e __________ fino al 30 aprile 2003 e dal 1° luglio al
31 ottobre 2003.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà fr. 800.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Intimazione alle parti.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti