Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2003.18

 

rs/sc

Lugano

6 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2003 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 ottobre 2003 e la decisione su reclamo del

5 dicembre 2003 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione dell'8 luglio 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha accordato a RI 1 un assegno integrativo, a favore della figlia __________ (30.10.1995), di fr. 597.-- al mese, a far tempo dal 1° giugno 2003 (cfr. doc. 24A).

 

                                         Con ulteriore provvedimento del 2 ottobre 2003 la Cassa ha diminuito l'importo di tale assegno a fr. 410.-- mensili, a decorrere dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. A3).

                                         Nella stessa data l'amministrazione ha, inoltre, respinto la domanda di assegno integrativo presentata da __________ __________, moglie del ricorrente, con effetto dal 1° aprile 2002, in quanto i redditi determinanti erano più elevati delle spese riconosciute (cfr. doc. A5).

 

                               1.2.   L'assicurato il 3 ottobre 2003 ha contestato l'ammontare dell'assegno integrativo riconosciutogli dal mese di ottobre 2003 con uno scritto, inviato alla Cassa, del seguente tenore:

 

"  Contesto e presento ricorso alla vostra illegale decisione del 02.10.03 (AFI) di soli fr. 410.--, quando solamente in data 08.07.2003 avete deciso e accertato l'accoglimento dell'assegno integrativo di fr. 597.-- mensili.

Vi invito a correggere la tabella di calcolo, se ciò non fosse il caso accetterò la vostra presa in giro ma vi invierò tutte le fatture che io e mia moglie non siamo in grado di pagare. Chiedo di confermarmi quanto scritto entro i prossimi 10 giorni. In caso contrario la presente vale come ricorso al Tribunale di appello!!" (Doc. A4)

 

                               1.3.   Il 4 ottobre 2003 l'interessato si è pure opposto al rifiuto di erogargli un assegno integrativo dal mese di aprile 2002 (cfr. doc. A6).

                                         A motivazione della sua contestazione, indirizzata alla Cassa, l'assicurato ha rilevato:

 

"  (…)

Ritengo tutto il calcolo errato e tendenzioso, chiedo un provvedimento formale non solo per i mesi di aprile e maggio 2002 ma anche per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2002 in quanto pur se mia moglie ha lavorato dapprima al __________ e quindi presso la pizzeria bar __________ sempre al 50%, come ho già inviato a suo tempo tutte le giustificazioni richieste, e ultimamente i certificati e le dichiarazioni sulla mia situazione fisica e finanziaria durante il 2002, nonché le spese che io e mia moglie siamo tenuti a far fronte pur non pagando affitto, nella casa di mia madre dove viviamo.

Mi aspetto una risposta formale entro i prossimi 10 giorni, in caso contrario questo come quello datato 3.10.03 vale come ricorso al TCA, dove dimostrerò in modo chiaro e dettagliato quanto scrivo, presentandovi anche la fattura dei danni materiali, morali e mentali che mi avete arrecato." (Doc. A6)

 

                               1.4.   Il 21 ottobre 2003 ha avuto luogo un incontro tra la Cassa e RI 1. In tale occasione è stato redatto un verbale del seguente tenore:

 

"  Opposizione del 4 ottobre 2003 contro la decisione di rifiuto AFI del

2 ottobre 2003

 

Durante la discussione vengono comunicate al signor RI 1 le modalità di calcolo che hanno portato al rifiuto dell'assegno integrativo (decisione del 02.10.2003).

 

In sede di riesame abbiamo potuto accertare che il reddito dell'attività lucrativa della moglie ammonta a fr. 18'347.-- (media netta annua) contro i precedenti fr. 18'368.-- oggetto di contestazione.

 

La Cassa ha potuto accertare anche il reddito da attività indipendente, che allo stato attuale ammonta a fr. 9'000.--, avverso i precedenti fr. 17'000.-- considerati nel calcolo e desunti dalla precedente tassazione 2001/2002.

 

Considerato come l'ammontare di fr. 9'000.-- desunto dalla dichiarazione fiscale 2003A inoltrata dal signor RI 1 non abbia ancora valore definitivo (si attende notifica di tassazione 2003 B) si conviene di comune accordo per la rettifica di calcolo, unicamente per i mesi di aprile e maggio 2002, con l'impegno sottoscritto dal signor RI 1.

 

L'ammontare di diritto non sarà versato all'assicurato ma sarà posto in compensazione con l'ordine di restituzione in sospeso.

 

Per quanto riguarda la richiesta di un'eventuale decisione formale alla domanda di assegno familiare a decorrere dal 01.09.2002, si osserva che la stessa non può essere emessa in quanto presso la nostra Cassa non figura pendente nessuna domanda in tal senso. Si precisa inoltre che per il periodo dal 01.06.2002 al 31.08.2002 la famiglia RI 1 era residente nelle __________.

 

Opposizione del 03 ottobre 2003 contro la decisione AFI del

02 ottobre 2003

 

Come per il caso precedente anche per la nuova decisione in regime LAPS vengono indicate le regole che hanno portato alla modifica del diritto dell'assegno integrativo da fr. 597.-- a fr. 410.-- mensili.

 

Nel caso concreto la diminuzione della prestazione è dovuta allo stralcio delle "Altre spese professionali". Infatti per direttiva interna le spese professionali precedentemente riconosciute in fr. 2'100.-- annui devono essere documentate.

 

Alla luce di quanto precede si conviene con il signor RI 1 di attendere, nel termine di 15 giorni, una dichiarazione del __________ dal quale risulti l'ammontare dei pasti (pranzo e cena) consumati presso l'istituto." (Doc. A8)

 

 

                               1.5.   Con decisione del 5 dicembre 2003 la Cassa ha attribuito a RI 1 un assegno integrativo di fr. 505.-- a far tempo dal mese di novembre 2003 (cfr. doc. A12).

 

                               1.6.   Il 10 dicembre 2003 l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

 

"  con la vostra decisione del 6 giugno 2003 in merito al mio ricorso concernente gli assegni familiari integrativi, oltre al fatto che non è stato possibile accordare la buona fede a me e mia moglie, sono pure emersi diversi errori e illegalità da parte della Cassa. I recenti sviluppi mi costringono nuovamente, con le copie allegate, a presentare un nuovo ricorso, che in questo momento non sono mentalmente in grado di formulare in modo migliore, chiedo scusa fin da ora per la forma e il modo d'impostazione, sperando comunque che possa essere preso in considerazione. Ritenendomi certo che con questo ricorso la nostra buona fede non sia più messa in discussione mi permetto al contrario di mettere in dubbio la buona fede della Cassa stessa, infatti, con la mia situazione personale e familiare, non posso certo negare che la prestazione accordata non sia un aiuto, a cui non posso rinunciare qualunque sia l'ammontare, ma che con le decisioni e i modi con cui sono state prese, sono per la mia realtà familiare un danneggiamento non di poco conto, dal lato finanziario ma anche da quello morale. Non sarò mai in grado di provare i dettagli che ritengo tendenziosi e quindi negativi alla mia situazione familiare, le lungaggini e le posticipazioni, oltre alle richieste di giustificazioni per cose già ampiamente provate, ma le domande ancora senza una risposta esauriente anche riguardanti l'anno 2002, così come per quanto concerne la risposta da parte del Servizio Incassi, mi costringono a dover ricorrere a questo Lod. Tribunale, quale unica istituzione di cui ho sempre avuto completa fiducia." (Doc. I)

 

                                         L'interessato, all'impugnativa, ha allegato dei documenti, fra cui le decisioni dell'8 luglio 2003 concernente l'assegno integrativo di fr. 597.-- dal 1° giugno 2003, del 2 ottobre 2003 relativa all'assegno integrativo di fr. 410.-- dal 1° ottobre 2003 e del 5 dicembre 2003 con cui l'importo dell'assegno è stato aumentato a fr. 505.-- dal 1° novembre 2003, oltre che al provvedimento del 2 ottobre 2003 con cui è stata respinta la richiesta di un assegno integrativo a far tempo dal 1° aprile 2002 (cfr. consid.1.1.; 1.3.; doc. A1; A3; A5; A12).

 

 

                               1.7.   Questa Corte, il 18 dicembre 2003, ha chiesto alla Cassa di indicare se ha emanato le decisioni su reclamo in seguito alle "opposizioni" formulate da RI 1 negli scritti del 3 e 4 ottobre 2003. L'amministrazione è stata, inoltre, invitata a inviarne una copia nel caso in cui i citati provvedimenti fossero stati emessi o, nell'ipotesi in cui la relativa emanazione non avesse avuto luogo, a precisare i motivi di tale omissione (cfr. doc. II).

 

                                         Il 7 gennaio 2004 la Cassa ha risposto:

 

"  (…)

A seguito dello scritto 3 ottobre 2003, la Cassa ha trasmesso al signor RI 1 la risposta 5 dicembre 2003 (doc. 1) nonché la nuova decisione 5 dicembre 2003 (doc. 2), per il riconoscimento di un assegno integrativo calcolato sulla nuova situazione finanziaria, valida dal 1° novembre 2003 per un importo mensile di fr. 505.-- (importo massimo erogabile).

 

 

Relativamente allo scritto 4 ottobre 2003, si precisa quanto segue:

 

1.   in occasione dell'incontro avvenuto in data 21 ottobre 2003, la Cassa ha fornito all'assicurato le motivazioni secondo le quali la Cassa ha notificato la decisione di rifiuto 2 ottobre 2003, per prestazioni a decorrere dal 1° aprile 2002;

 

2.   durante il colloquio tuttavia, sono emersi nuovi elementi sconosciuti alla Cassa, per cui il signor RI 1 è stato informato del fatto che la Cassa avrebbe provveduto ad emettere le nuove decisioni, sulla base della nuova situazione e che gli importi dovuti, sarebbero stati trattenuti in deduzione dall'importo di fr. 6'710.-- dovuto dall'assicurato in restituzione;

 

3.   il signor RI 1 ha sottoscritto il verbale redatto a seguito del succitato incontro (doc. 3).

 

Si precisa inoltre che in occasione del colloquio telefonico del

16 dicembre 2003, la Cassa ha nuovamente confermato al signor RI 1 l'emissione della nuova decisione valida dal 1° novembre 2003 e gli accertamenti in corso per l'emissione delle decisioni valide per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 maggio 2003 (le nuove decisioni saranno emesse nel corso del corrente mese)." (Doc. IV)

 

                               1.8.   RI 1, il 20 dicembre 2003, ha precisato:

 

"  (…)

a causa della confusione in merito alla formulazione del mio ricorso contro la Cassa AFI, mi sento in dovere di fornire delle spiegazioni forse un po' più chiare. Trattandosi per principio di una questione di fiducia, il mio proposito è effettivamente di vagliare la correttezza di tutta la procedura, a partire dal 1° aprile 2002, e più precisamente la contrarietà della Cassa ad erogare un assegno familiare per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2002; ancora più importante e delicato per me e la mia famiglia, il fatto di diminuire l'ammontare dell'assegno da fr. 597.-- a fr. 410.-- mensili a partire dal mese di settembre 2003, calcoli che determinano pure la soglia di intervento assistenziale, peraltro finora sempre rifiutato di cui mi rendo conto di dover fare di tutto e di più per evitare questa assistenza, ma che senza i prestiti di mia madre non so come avrei potuto andare avanti. Sulle spese generali e professionali ho fornito tutti i dati e giustificativi (alcuni in ritardo per mancanza di comprensione sulla procedura) sotto controllo dell'Agenzia comunale AVS, allo stesso Servizio Incassi, come segnalato da questo Lod. Tribunale nel precedente ricorso evaso in data 6 giugno 2003, quale base per calcolare il minimo esistenziale, per cui la Cassa ha a disposizione tutti i dati possibili.

La mia attività professionale risulta essere di muratore ma in effetti ho sempre dovuto praticare diversi generi di lavoro, ho erroneamente dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 9'000.-- per l'anno 2003, reddito che non ho conseguito in quanto non ho potuto praticare la mia attività da indipendente per i clienti, ma a prescindere da ciò, ritengo sia giusto calcolare il mio tempo di lavoro dedicato alla fornitura di legna per il riscaldamento, così come altri lavori che non ho nemmeno calcolato, ma che dal momento che questa è la pura realtà in cui vivo con la mia famiglia, li ritengo come dei lavori professionali, e per questo allego una nuova dichiarazione scritta di mia madre quale conferma, con la fattura calcolata nel modo più esatto possibile. Devo difendermi nell'unico modo che mi sia possibile, è anche un modo per difendermi dalla depressione e da quelle che considero delle ingiustizie, e un modo per sentirmi meno pericoloso internamente per la gran quantità di rabbia accumulata; anche la presunta decisione comunicatami oggi, 18.12.03 per telefono, di voler addebitare l'attuale assegno di fr. 505.-- all'ordine di restituzione, la dice lunga sui modi di trattare una famiglia in difficoltà.

Lod. Tribunale, penso di non aver migliorato di molto la confusione in merito alle mie opinioni e alla situazione generale, mi rimetto comunque alle vostre decisioni (…)." (Doc. III)

 

                               1.9.   Il doc. III è stato inviato alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. V), mentre i doc. II e IV sono stati trasmessi all'assicurato per conoscenza (cfr. doc. VI).

 

                             1.10.   Pendente causa il TCA ha inviato all'assicurato il seguente scritto:

 

"  dagli atti relativi alla vertenza sopra menzionata emerge che con decisione del 5 dicembre 2003, da lei trasmessa a questa Corte, la Cassa le ha accordato un assegno integrativo di fr. 505.-- mensili a decorrere dal mese di novembre 2003 (doc. A12).

Voglia comunicarci, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del presente scritto, se concorda o meno con tale importo, motivando la sua risposta." (Doc. VII)

 

                                         Il 23 gennaio 2004 RI 1 ha risposto:

 

"  Non concordo con la decisione AFI di accordarmi un assegno di

fr. 505.-- per i seguenti motivi:

solamente in data 8 luglio 2003 è stato accertato e deciso un assegno di fr. 597.--, poi subito diminuito a fr. 410.-- a causa dello stralcio delle "altre spese professionali", che ho immediatamente documentato con la dichiarazione del __________ dove risulta l'ammontare dei pasti consumati presso l'istituto.

Anche le spese di trasporto non sono più state considerate, spese che ritengo possano essere calcolate anche dopo la fine del contratto di lavoro di mia moglie del 31 ottobre 2002, in quanto dovendosi iscrivere alla disoccupazione, queste spese rimangono perfino in misura maggiore, fosse solo per recarsi a __________ per i timbri, convocazioni, etc., e per quanto concerne le "altre spese professionali", ribadisco pure quanto scritto in data 20.12.03 sulle mie spese "professionali" (rifornimento legna da ardere per la stagione invernale, etc). Tutto ciò in concomitanza con l'ufficio USSI dal momento che è mia convinzione che non ho più niente da perdere se non fare di tutto per mantenere la buona armonia familiare che è rimasta intatta malgrado tutto, evitando così di doverci trasferire in un appartamento che creerebbe maggiori spese all'assistenza e non porterebbe nessun miglioramento alla nostra attuale situazione, per questi motivi penso di non essere in errore chiedendo di riconoscere queste spese da parte dell'ufficio AFI e USSI." (Doc. VIII)

 

                             1.11.   Con risposta 2 marzo 2004 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, osservando:

 

"  (…)

1. Con decisione 8 luglio 2003, la Cassa ha riconosciuto al signor RI 1, il diritto all'assegno integrativo, valido dal 1 ° giugno 2003, per un importo mensile di fr. 597.-- (fr. 688.-- ./. fr. 91.-- quale assegno di base parziale) secondo gli elementi di calcolo accertati presso lo sportello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) di __________;

 

2. il signor RI 1 ha presentato reclamo nel corso del mese di settembre 2003, contro la decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), rivendicando il riconoscimento delle spese accessorie per il riscaldamento, reclamo accolto.

La Cassa ha quindi dovuto procedere al ricalcolo dell'assegno integrativo, notificando la decisione 2 ottobre 2003, mediante la quale ha riconosciuto l'importo mensile di fr. 410.--.

 

    Gli elementi di calcolo che sono stati modificati riguardano:

 

    -    il riconoscimento della quota-parte, pari a fr. 169.--, per le spese accessorie di riscaldamento;

    -    l'eliminazione delle altre spese professionali di fr. 2'100.-- ( es.: acquisto attrezzi e strumenti di lavoro, libri e riviste specializzate, abiti di lavoro, ecc.), invitando tuttavia l'interessato a presentare eventuali giustificativi che comprovassero le effettive spese professionali necessarie all'esercizio della professione;

    -    non sono più state computate le spese di doppia economia domestica riconosciute alla moglie, per un importo di fr. 560.--, tenuto conto di quanto dichiarato dal suo datore di lavoro, __________, il quale ha attestato che sia il pranzo sia la cena, venivano consumati presso la mensa, al costo di fr. 8.-- per il pranzo e fr. 8.-- per la cena. Secondo le direttive Laps, se i pasti sono consumati presso la mensa del datore di lavoro, può essere ammessa unicamente la metà della deduzione e soltanto nel caso in cui la riduzione non sia tale per cui il richiedente non deve più sopportare alcuna spesa (fr. 9.-- per pasto, già integrati nella soglia Laps);

    -    il signor RI 1 ha più volte dichiarato di non più esercitare attività lucrativa e quindi dal calcolo per la determinazione dell'assegno integrativo, è stato tolto l'importo di fr. 9'000.--, "erroneamente dichiarato" - come da testuali parole del signor RI 1 - all'ufficio di tassazione, con dichiarazione 2003A.

 

Le spese private, ripetutamente rivendicate, dovute alle ore di lavoro ed al trasporto in elicottero per il rifornimento della legna da ardere, al trasporto di alimenti e bibite, ai lavori di manutenzione della casa e del giardino, al consumo di olio e gomme per l'automobile, a lettere e francobolli, ecc., non possono sicuramente essere considerate dalla Cassa quali "altre spese professionali", né tanto meno quali "sostitutivo del pagamento dell'affitto", come definite dal signor RI 1.

 

Si ricorda che, benché egli usufruisca gratuitamente dell'appartamento di proprietà della madre, la Cassa ha già computato nel calcolo, la quota-parte sia della spesa per l'alloggio (3/4), sia delle spese di gestione e manutenzione di fondi e fabbricati nel comune di domicilio (cfr. p.to 2);

 

 

3. a seguito della cessazione dell'attività lucrativa esercitata dalla signora RI 1, il 31 ottobre 2003, dal 1 ° novembre 2003 la Cassa ha ricalcolato la prestazione dovuta, stralciando le spese professionali di trasporto nonché il reddito da attività dipendente della signora e computando l'indennità giornaliera di disoccupazione (fr. 99.30).

 

Per la Laps possono essere considerate spese professionali dei dipendenti, unicamente quelle necessarie al conseguimento del reddito del lavoro dipendente e se in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

II riconoscimento delle suddette spese, è quindi giustificato soltanto se esse sono legate all'esercizio di un'attività lucrativa.

Per questo motivo, le spese sostenute dalla signora RI 1, per le trasferte a __________, dovute all'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione, non possono essere considerate, poiché non rientrano nelle spese professionali connesse al conseguimento di un reddito del lavoro dipendente, come richiesto dalle disposizioni.

 

Conseguentemente, con decisione 5 dicembre 2003, la Cassa ha riconosciuto il diritto all'assegno integrativo, a decorrere dal 1 ° novembre 2003, per un importo mensile di fr. 505.-- (trattasi in ogni caso dell'importo massimo erogabile / fr. 688.-­./. fr. 183.-- quale assegno di base);

 

 

4. inoltre, tenuto conto dei nuovi elementi, precedentemente sconosciuti alla Cassa, emersi in occasione dell'incontro avuto con il signor RI 1 in data 21 ottobre 2003, è stata riconsiderata la decisione di rifiuto 2 ottobre 2003, valida per il periodo 1.4.2002 - 31.5.2003.

 

    Gli elementi di calcolo che sono stati modificati riguardano:

 

    -    diminuzione del reddito da attività lucrativa della moglie (fr. 18'347.-- anziché fr. 18'638.-- / salario medio annuo);

    -    diminuzione del reddito da attività indipendente del signor RI 1 (fr. 9'000.-- notificati con dichiarazione fiscale 2003A, anziché fr. 17'000.— desunti dalla tassazione 2001/2002).

 

A seguito di queste modifiche, la Cassa ha notificato al signor RI 1 le seguenti nuove decisioni: 8.1.2004 (periodo 1.4.2002-31.5.2002 / AFI fr. 260.--), 9.1.2004 (periodo 1.9.2002-31.10.2002 / AFI fr. 17.--), 14.1.2004 (periodo 1.11.2002-30.11.2002 / AFI fr. 503.--), 15.1.2004 (periodo 1.12.2002-31.12.2002 / rifiuto), 19.1.2004 (periodo 1.1.2003-30.4.2003 / rifiuto), 20.1.2004 (periodo 1.5.2003-31.5.2003 / AFI fr. 174.--).

 

Contro la decisione 9 gennaio 2004, valida per il periodo 1.9.2002 - 31.10.2002, il signor RI 1 ha inoltrato direttamente alla Cassa, un "ricorso" datato 24 gennaio 2004 (ricevuto il 28 gennaio 2004), mediante il quale chiede una rettifica, sostenendo che il salario computato nel calcolo, non corrisponde al salario effettivamente conseguito dalla moglie (le altre decisioni non sono state contestate).

 

Ora, nel calcolo la Cassa ha computato il reddito annuo dichiarato dal datore di lavoro, __________, pari a

fr. 21'266.--; computando unicamente il salario conseguito dalla signora durante i mesi di settembre ed ottobre 2002 - come sostenuto dall'assicurato - rapportato su base annua, il reddito risulterebbe di fr. 24'185.-- (gli altri elementi di calcolo non sono stati contestati). La decisione è quindi corretta." (Doc. XIV)

 

                             1.12.   Il 18 novembre 2004 questa Corte ha chiesto alla Cassa se riguardo al provvedimento del 9 gennaio 2004, contestato dall’assicurato, è stata emessa la relativa decisione su reclamo (cfr. doc. XVI).

 

                                         L’amministrazione, il 23 novembre 2004, ha risposto di non avere emanato la decisione su reclamo, in quanto allorché l’assicurato ha impugnato il provvedimento del 9 gennaio 2004, la presente procedura ricorsuale era già pendente dinanzi al TCA. Inoltre essa ha puntualizzato che la richiesta del ricorrente avrebbe avuto quale conseguenza la notifica di una reformatio in pejus (cfr. doc. XVII).

 

                             1.13.   I doc. XVI e XVII sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (cfr. doc. XVIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La legge cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003.

                                         I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

 

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

 

                                         Il nuovo art. 68 LAF prevede che:

 

"  Contro le decisioni pronunciate dalle Casse in materia di assegno di base e per giovani in formazione e giovani invalidi è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione. (cpv. 1)

 

Per l’assegno integrativo e di prima infanzia si applica l’art. 33 Laps. (cpv. 2)"

 

                                         In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV n. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni, relative ad assegni integrativi e di prima infanzia, emesse dopo il 1° febbraio 2003 sono rette, per quanto attiene ai mezzi di impugnazione, dalla procedura enunciata all'art. 33 Laps.

                                         Per quel che riguarda il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (cfr. DTF 119 V 95 consid. 4a; in riferimento alla procedura di opposizione introdotta dalla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), in vigore dal 1° gennaio 2003 e applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

 

                                         Secondo l'art. 33 Laps:

 

"  Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. (cpv. 1)

Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione. (cpv. 2)

È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961. (cpv. 3)"

 

                                         Pertanto nel caso in cui un assicurato desideri contestare una decisione concernente gli assegni integrativi o di prima infanzia emanata dalla Cassa posteriormente al 1° febbraio 2003, deve interporre un reclamo alla stessa autorità che l'ha pronunciata.

                                         La decisione su reclamo che verrà emessa, potrà essere in seguito impugnata tramite ricorso al TCA.

 

                                         Per quanto riguarda invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03).

                                      

                                         Nella presente evenienza l'assicurato, con scritto del 3 ottobre 2003, indirizzato alla Cassa, ha contestato l'importo dell'assegno integrativo di fr. 410.--, accordatogli dal 1° ottobre 2003 con decisione del 2 ottobre 2003 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; doc. A3; A4). Inoltre con lettera del 4 ottobre 2003 alla Cassa egli si è opposto al rifiuto, sempre del 2 ottobre 2003, di riconoscergli il diritto a un assegno integrativo a far tempo dal mese di aprile 2002 (cfr. consid. 1.1.; 1.3.; doc. A5; A6).

 

                                         La Cassa, il 5 dicembre 2003, ha emesso una nuova decisione, con cui ha aumentato l'ammontare dell'assegno integrativo a fr. 505.-- a partire dal 1° novembre 2003 (cfr. consid. 1.5.; doc. A12).

 

                                         Il 10 dicembre 2003 l'insorgente ha interposto ricorso al TCA, inviando la decisione dell'8 luglio 2003, i due provvedimenti del 2 ottobre 2003 e la decisione del 5 dicembre 2003 (cfr. consid. 1.6.).

                                         La Cassa, espressamente interpellata da questa Corte, il 7 gennaio 2004, ha indicato che la decisione del 5 dicembre 2003, con cui è stato accordato all'assicurato un assegno integrativo di fr. 505.-- dal 1° novembre 2003, è stata emanata a seguito dello scritto del 3 ottobre 2003 di quest'ultimo in cui ha contestato tale ammontare e che, relativamente allo scritto del 4 ottobre 2003, con il quale l'assicurato si è opposto al rifiuto di attribuirgli un assegno dal mese di aprile 2002, le nuove decisioni sarebbero state emesse nel corso del mese di gennaio 2004 (cfr. consid. 1.7.).

 

                                         In simili condizioni il TCA ritiene che il provvedimento del 5 dicembre 2003, nonostante quale mezzo di impugnazione preveda la possibilità di reclamo alla Cassa (cfr. doc. A12), corrisponde a una decisione su reclamo.

                                         Il ricorso a questo Tribunale del 10 dicembre 2003, per quanto riguarda la decisione appena menzionata, è dunque ricevibile e il TCA entra nel merito dell'impugnativa.

 

                                         Per quanto attiene, per contro, alle generiche obiezioni dinanzi al TCA concernenti l'anno 2002 (cfr. doc. I), il ricorso del 10 dicembre 2003, risulta irricevibile.

                                         Infatti, quando, il 10 dicembre 2003, è stata inoltrata l'impugnativa al TCA, la Cassa non aveva ancora emesso la decisione su reclamo relativa alla decisione del 2 ottobre 2003 con la quale è stata respinta la richiesta di un assegno integrativo a decorrere dal 1° aprile 2002, contestata dall'assicurato davanti alla Cassa con scritto del 4 ottobre 2003 (cfr. consid. 1.3.).

                                         Al riguardo è utile ricordare che secondo l'art. 33 Laps l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione su reclamo emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03; STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

 

                                         Nel caso di specie dalla risposta di causa emerge che la Cassa ha emesso delle nuove decisioni: l'8 gennaio 2004, per il lasso di tempo dal 1° aprile al 31 maggio 2002, è stato riconosciuto all'assicurato un assegno integrativo di fr. 260.-- mensili, il 9 gennaio 2004, per l'arco di tempo dal 1° settembre al 31 ottobre 2002, gli è stato accordato un assegno di fr. 17.--, il 14 gennaio 2004, per il mese di novembre 2002, un assegno di fr. 503.-- e il 15 gennaio 2004, per il mese di dicembre 2002, gli è stato rifiutato l'assegno (cfr. doc. XIV in fine).

                                         L'amministrazione ha pure indicato che l'assicurato ha contestato dinanzi alla Cassa unicamente il provvedimento del 9 gennaio 2004 (cfr. doc. XIV in fine).

                                         Il ricorrente, al quale la risposta di causa è stata trasmessa l'8 marzo 2004 (cfr. doc. XV), non ha sollevato obiezioni in proposito.

 

                                         Relativamente al reclamo interposto dall’assicurato contro la decisione del 9 gennaio 2004, va osservato che la Cassa non ha ancora emesso la relativa decisione su reclamo e che essa ha precisato che si prospetta una reformatio in pejus (cfr. consid. 1.12.).

                                         L’amministrazione è, di conseguenza, invitata a pronunciarsi al più presto in merito, informando, se del caso, previamente l’insorgente della possibilità che la censurata decisione potrebbe essere modificata a suo sfavore e concedendogli un adeguato termine di riflessione per eventualmente ritirare il proprio reclamo, in modo tale da evitare la ventilata reformatio in pejus (cfr. DTF 118 V 182; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa M., U 8/02; STCA del 24 novembre 2003 nella causa C., 38.2003.49).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L'oggetto impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr. STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03).

 

                                         La giurisprudenza del TFA ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U 222/03).

 

                                         Nel caso di specie l'oggetto impugnato include l'assegno integrativo accordato dal mese di novembre 2003 di fr. 505.--, stabilito espressamente nella decisione su reclamo del 5 dicembre 2003, e l'assegno integrativo di fr. 410.-- per il mese di ottobre 2003.

                                         In casu, in effetti, il provvedimento del 5 dicembre 2003 è stato emesso dalla Cassa, poiché l'assicurato ha contestato la decisione del 2 ottobre 2003 con cui gli era stato riconosciuto il diritto a un assegno di fr. 410.- proprio a partire dal mese di ottobre 2003 (cfr. consid. 1.1., 1.2.; 1.5.).

                                         La Cassa, aumentando l'ammontare dell'assegno integrativo a fr. 505.-- dal mese di novembre 2003 con la decisione su reclamo del 5 dicembre 2003, ha quindi inteso lasciare invariato l'importo dell'assegno per il mese di ottobre 2003.

                                         Questa circostanza avrebbe dovuto essere indicata esplicitamente nel provvedimento emanato su reclamo.

                                         Comunque anche tale rapporto giuridico è parte dell'oggetto impugnato

 

                                         Visto, poi, che l'assicurato ha inoltrato ricorso contro la decisione del 5 dicembre 2003 nel suo insieme, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto impugnato.

                                         Di conseguenza oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se gli importi degli assegni integrativi, per il mese di ottobre 2003 e a decorrere dal mese di novembre 2003 sono o meno corretti.

 

                               2.3.   Il 1° febbraio 2003, come visto (cfr. consid. 2.1.), sono entrate in vigore le modifiche della LAF concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia e la nuova Laps.

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 5 dicembre 2003).

                                         Pertanto, nel caso in esame, visto che la fattispecie riguarda il periodo a decorrere dal mese di ottobre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della nuova LAF e della Laps.

 

                                         L'obiettivo principale della Laps è quello di riordinare la legislazione in materia di prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni sociali.

                                         La Laps è circoscritta a quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è strettamente cantonale, più precisamente la partecipazione al premio dell'assicurazione malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola private, i sussidi di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni familiari integrativi, gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni assistenziali. La partecipazione al premio dell'assicurazione malattia è, tuttavia, coordinata, ma non armonizzata, dato che i criteri relativi ai sussidi definiti dall'art. 65 LAMal si scostano dai criteri della Laps (cfr. art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag.3, Messaggio del 13 marzo 2002 pag.7; Rapporto della commissione della gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3).

 

                                         Con l'entrata in vigore della Laps, per il regime degli assegni familiari, e meglio degli assegni integrativi e di prima infanzia, non è più possibile prendere in considerazione i parametri della LPC per l'accertamento del diritto e il calcolo della prestazione: soltanto i parametri della Laps sono applicabili. La LAF continua invece a definire il titolare del diritto e l'importo massimo dell'assegno erogabile (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 5).

 

                                         L'assegno integrativo è regolato agli art. 24ss LAF.

                                         L'art. 24 LAF, in particolare, stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

 

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)"

 

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che:

 

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

 

                                         Relativamente all'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione, che corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. messaggio del 1° luglio 1998 pag. 5), l'art. 4 Laps enuncia:

 

"  L’ unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge;

c) dal partner convivente, se vi sono figli in comune;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti. (cpv.1)

Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv.2)

Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv. 3)

I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)

Se non vi sono figli in comune, dell’unità di riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)

Non fanno parte dell’unità di riferimento le persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)

 

                                         Per quel che concerne la titolarità degli assegni integrativi è utile segnalare che a differenza della v.LAF, secondo cui se entrambi i genitori avevano la custodia del figlio, era la madre che aveva diritto all'assegno (cfr. art. 24 cpv. 2 v.LAF), il nuovo assetto legislativo, che non contempla più la nozione di custodia (bensì la coabitazione con il figlio) quale condizione del diritto a tale assegno (e all'assegno di prima infanzia), prevede che se il figlio coabita (vive) con entrambi i genitori, il diritto all'assegno spetta al padre o alla madre, a dipendenza di quale dei due adempie tutti i presupposti per beneficiare del diritto all'assegno integrativo. Ciò non esclude che se entrambi i genitori ossequiano i necessari requisiti, possono entrambi essere titolari del diritto (cfr. art. 24 cpv. 2 LAF; Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.5.).

 

                                                      Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                         Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

 

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                      Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

 

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1)

Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro

dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

 

 

                                         La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

l)  le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

 

                                         Infine l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

 

"  La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo

    del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle

                                                     prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                                     persona sola

      b) per la prima perso-            importo corrispondente alla metà del limite

                                        na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle

                                        dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                        mento   persona sola

 

c)   per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo

                                        la terza persona               previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il primo figlio

                                        mento: 

 

d)   per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo

                                        quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il terzo figlio

                                        mento: 

 

e)   per la sesta e ogni    importo corrispondente al limite minimo

                                        ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il quinto figlio"

                                        mento: 

 

                                         L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno      (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie, per quanto concerne il mese di ottobre 2003, per il quale la Cassa con decisione del 2 ottobre 2003 ha accordato a RI 1 un assegno integrativo di fr. 410.--, va osservato che l'amministrazione ha effettuato il calcolo basandosi sulla decisione dell'8 luglio 2003 relativa all'assegno di fr. 597.-- dal 1° giugno 2003 (cfr. consid. 1.1., doc. 24A) e apportando alcune modifiche concernenti unicamente determinate poste del conteggio. Più precisamente sono stati stralciati gli importi attinenti alle spese professionali di doppia economia domestica della moglie di fr. 560.-- e le spese professionali del ricorrente di fr. 2'100.--. Sono, invece, state computate le spese di gestione manutenzione di fondi, fabbricati nel comune di domicilio di fr. 169.-- (cfr. doc. A3).

 

                                         L'assicurato, nell'atto ricorsuale e, più in particolare, nei suoi seguenti scritti al TCA, ha contestato il mancato computo, nella decisione del 2 ottobre 2003, delle sue spese professionali e dei costi di doppia economia domestica della moglie (cfr. doc. III; VIII).

 

                                         Come sopra esposto (cfr. consid. 2.3.), per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito il reddito disponibile residuale.

                                         Infatti il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento dà diritto (cfr. art. 11 Laps).

                                         Il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps).

 

                                         Nel caso di specie, quale reddito computabile, la Cassa, ai sensi degli art. 6 cpv. 1 lett. a Laps (cfr. consid. 2.3.) e 16 LT, ha conteggiato il reddito da attività dipendente della moglie del ricorrente, percepito presso il __________, di fr. 32'706.--.

                                         Dalla documentazione agli atti risulta, in effetti, che nel 2003 il guadagno lordo mensile, comprensivo degli assegni di base al 50% di fr. 91.50 (cfr. art. 16 cpv. 1 e 17 LAF), di __________ era di fr. 2'725.50, che calcolato su un anno corrisponde a complessivi fr. 32'706.-- (cfr. doc. 16).

                                         L'importo considerato dall'amministrazione è pertanto corretto.

 

                                         I relativi contributi sociali (AVS/AI/IPG; AD; AINP) sono stati a ragione computati nelle spese, come pure i contributi versati per l'indennità perdita di guadagno in caso di malattia (cfr. doc. 16, 16A).

                                         A quest'ultimo proposito va rilevato che, a differenza della v.LAF (cfr. STCA del 7 giugno 2002 nella causa P. e D., 39.2002.10-11, consid. 2.9.-2.12.), la Laps prevede che i premi dell'assicurazione malattia perdita di guadagno vadano conteggiati nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e Laps che rinvia agli art. 32 cpv. 1 lett d e f LT).

                                         Dagli atti risulta che tali contributi, complessivamente, corrispondono a fr. 3'401.-- (cfr. doc. 16).

 

                                         La Cassa, nel calcolo dell'assegno integrativo, ha, però, omesso di considerare i contributi AVS/AI/IPG a carico dell'assicurato.

                                         Essi, che per il 2003 ammontano a fr. 425.-- (cfr. doc. 38), vanno invece computati.

 

                                         Pertanto, contrariamente a quanto conteggiato dall'amministrazione (cfr. doc. A3), a titolo di contributi deve essere ritenuto l'ammontare di fr. 3'826.-- (fr. 3401.-- + fr. 425.--).

 

                               2.5.   Relativamente alle asserite spese professionali del ricorrente (cfr. consid. 2.4.), va osservato che la spesa vincolata è costituita, fra l'altro, dalle spese ai sensi degli art. 25-31 della Legge tributaria (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a Laps; consid. 2.3.).

                                         Gli art. 25-30 LT riguardano le deduzioni delle spese professionali per l'attività dipendente e indipendente.

 

                                         In particolare l'art. 25 LT, relativo all'attività dipendente, prevede:

 

"  Le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale. (cpv. 1)

Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) – c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. (cpv. 2)"

 

                                         Giusta l'art. 26 LT:

 

"  In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. (cpv. 1)

Sono tali segnatamente:

a) gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28;

b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;

c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo.

d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2. (cpv. 2)

Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri. (cpv. 3)"

 

                                         Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).

 

                                         L'assicurato, nello scritto del 20 dicembre 2003 (cfr. doc. III), ha dichiarato che nel 2003 non ha potuto praticare la sua attività indipendente di muratore.

                                         Agli atti risulta una decisione del 21 agosto 2003 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, che ha annullato e sostituito un precedente provvedimento del 31 luglio 2003 e ha evaso l'opposizione dell'insorgente del 3 agosto 2003, nel senso che è stato indicato, per il periodo di contribuzione 1 giugno - 31 dicembre 2003, un reddito aziendale di fr. 1.-- (cfr. doc. 38).

                                         La Cassa, del resto, nel calcolo relativo al mese di ottobre 2003 non ha computato alcunché a titolo di reddito da attività indipendente dell'assicurato.

 

                                         Pertanto, indipendentemente dalla questione di sapere se il ricorrente ha sufficientemente documentato le spese asserite, dato che egli non ha svolto la sua professione nemmeno possono essere considerate, ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, delle spese professionali.

 

                               2.6.   L'insorgente chiede che nel calcolo si tenga conto delle mansioni compiute in relazione alla fornitura della legna per il riscaldamento, così come di altri lavori (cfr. doc. III). Egli, in proposito, ha allegato delle fatture riguardanti la fornitura e il taglio della legna da ardere e il trasporto in elicottero (cfr. doc. B2-B4), oltre a una dichiarazione del 19 dicembre 2003 di sua madre del seguente tenore:

 

"  Io sottoscritta, __________, dichiaro e confermo che l'allegata fattura concernente la fornitura e il lavoro di mano d'opera e il trasporto di legna da ardere per la mia casa a __________ e per la stagione invernale 2003/04 corrisponde a quanto fatturato da mio figlio __________, il quale si incarica di ciò a sue spese, in conformità del nostro accordo in sostituzione del pagamento in contanti dell'affitto.

Confermo che questo avviene da parecchi anni e che continuerà anche in futuro, a dipendenza se le sue condizioni di salute le permetteranno.

Confermo pure nuovamente il fatto che lui e sua moglie provvedano al pagamento delle spese di gestione della casa (50%)." (Doc. B1)

 

                                         La madre dell'assicurato, tuttavia, il 21 maggio 2003, aveva rilasciato le attestazioni seguenti:

 

"  Io sottoscritta, __________, confermo che mio figlio __________ non paga affitto e che l'abitazione è stata messa a disposizione gratuitamente." (Doc. 17A)

 

                                         e

 

"  Io sottoscritta, __________, confermo che mio figlio __________ non paga affitto e che l'abitazione è stata messa a disposizione gratuitamente con l'accordo di piccoli lavori di manutenzione della casa e del giardino da parte sua." (Doc. 17)

 

Al riguardo, considerando che la dichiarazione del 19 dicembre 2003, a differenza delle due ultime citate, è stata redatta posteriormente alla decisione del 5 dicembre 2003 con cui la Cassa non ha modificato il calcolo del 2 ottobre 2003 che ha determinato l'importo dell'assegno integrativo di fr. 410.--, il TCA ritiene che l’assicurato e la sua famiglia vivono nell’abitazione di __________ a titolo gratuito. Del resto il ricorrente medesimo, in uno scritto del 23 ottobre 2003 alla Cassa, ha ribadito di non dover pagare alcuna pigione (cfr. doc. A9).

 

                                         La circostanza che il ricorrente e la sua famiglia vivono gratuitamente nella casa della madre a __________ è stato pure accertato da questa Corte nella sentenza del 6 giugno 2003 (inc. 39.2002.68) riguardante una precedente vertenza sempre in ambito di assegni integrativi.

 

                                         I lavori e i costi menzionati dall'assicurato, in particolare quelli per la fornitura della legna, non equivalgono, di conseguenza, a una sorta di pigione in natura.

                                         Il ricorrente, nello scritto del 20 dicembre 2003, ha d'altronde precisato che dalla madre ha ricevuto dei prestiti (cfr. doc. III), per cui, verosimilmente, i lavori effettuati per la casa e i costi sostenuti corrispondono a un rimborso di tali mutui.

 

                                         Come rilevato nella menzionata sentenza del 6 giugno 2003, l'insorgente, vivendo nella casa di proprietà di __________ in virtù di un contratto di comodato ai sensi dell'art. 305 CO, deve far fronte, ex art. 307 CO, alle spese ordinarie per la conservazione della cosa. Egli ha, invece, diritto al rimborso delle spese straordinarie che ha dovuto sostenere nell'interesse del comodante.

 

                                         E', pertanto, richiamabile per analogia l'art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, secondo cui:

 

"  La spesa per l'alloggio è definita come segue:

        a)                                                                      per l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

        b)                                                                      per il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie."

 

                                         In casu, dato che l'assicurato non paga alcuna pigione, per determinare le spese accessorie per l'alloggio computabili si può far riferimento al valore locativo dell'abitazione.

 

                                         Dalla documentazione agli atti risulta che la Cassa ha proceduto in tale senso. Più precisamente, l'amministrazione, basandosi su di un calcolo effettuato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (cfr. doc. 22), ha tenuto conto di spese accessorie di fr. 169.-- (cfr. doc. A3), corrispondenti ai 3/4 del 15% del valore locativo di fr. 1'500.-- (cfr. doc. 22).

 

                                         Secondo la circolare del gennaio 2003 (n. 15/2003), la quale abroga la circolare n. 15/2001 del 1° febbraio 2001: "il valore locativo viene, di regola, calcolato applicando una percentuale al valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell’anno di stima dell’immobile. Esso è calcolato in funzione dell’obiettivo di conseguire un valore locativo che si situi mediamente attorno al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure degli appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali). Se l’applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere mediamente al 60-70% del valore di mercato è possibile ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione dell’immobile, ecc.).

                                         Quando, ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 60-70% circa del valore effettivo della pigione".

 

                                         Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del gennaio 2003 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/2003; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 2003B, p.to 5.1).

 

Le istruzioni per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del gennaio 2003 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/2003) precisano inoltre che

 

"(…)

2. Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore prima del 01.01.91

 

2.1.      per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha stabilito (su richiesta o d'ufficio) la riduzione del valore di stima si applica:

 

             -   il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del

                 30%.

 

             Importante: il calcolo del valore locativo applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in presenza della  relativa decisione dell'Ufficio stima.

 

 

2.2.      per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha stabilito (su richiesta o d'ufficio) la riduzione del valore di stima

 

2.2.1.  nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale precedente si applica:

 

           -    la percentuale di calcolo (5% o 6.5%) applicata alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)

                e

           -    il 6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%.

 

2.3.     per tutti gli altri fabbricati (sono compresi quelli nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stati oggetto di una riduzione della stima da parte dell'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:

 

           -    il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore al 1.1.1992 e in anni precedenti;

 

           -    il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 1.1.93 e in anni successivi."

                                        

                                         Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

 

                                         Nel caso concreto dopo la morte del padre dell'insorgente, si è costituita una comunione ereditaria composta della madre dell'assicurato, __________, di RI 1 e di sua sorella __________. Relativamente al fondo n. 25 RFP, appartenente alla comunione ereditaria in ragione dei 50/100, __________ ha poi acquistato la quota-parte del figlio il 30 aprile 1999 per fr. 100.--, mediante asta pubblica da parte dell'UEF di __________ (cfr. doc. 9; STCA del 6 giugno 2003 consid. 2.13.). Pertanto la proprietà della madre del ricorrente rappresenta i 2/3 dei 50/100 di tale particella, mentre il restante 1/3 appartiene alla figlia __________.

                                         La sorella dell'assicurato, tuttavia, non risulta abitare nella casa di __________. Di conseguenza, a prescindere dai rapporti giuridici che intercorrono tra la madre e la figlia per l'utilizzo dell'abitazione, tenuto conto comunque che l'assicurato vive nell'abitazione a titolo gratuito, ai fini della determinazione delle spese sostenute dal medesimo in qualità di comodatario, computabili nel calcolo dell'assegno integrativo, va considerato l'intero valore locativo.

 

                                         Dal catastrino fiscale del 14 aprile 2003 emerge a che il valore di stima dell'abitazione di 113mq, comprensivi del balcone (22mq) e del ripostiglio (19mq), sita sulla particella n. 25 RFP di __________ - Sezione __________, in cui vive l'assicurato ammonta a fr. 37'500.-- (cfr. doc. 8B).

                                         Visto che la revisione generale delle stime del Comune di __________ - Sezione __________ è entrata in vigore tra il 1.1.1986 e il 1.1.1989 (cfr. STCA del 6 giugno 2003 inc. 39.2002.68, consid. 2.19.), per il calcolo del valore locativo si deve applicare il tasso del 6.5% al valore di stima.

                                         Il valore locativo complessivo dell'abitazione di __________ è, quindi, di fr. 2'437.-- (6.5% di fr. 37'500.--).

 

                                         Secondo l'art. 5 Reg.Laps, come visto, si tiene conto, a titolo di spese accessorie, del 15% del valore locativo.

                                         In casu, dunque, va considerato l'ammontare di fr. 365.-- (15% di fr. 2'437.--).

 

                                         L'art. 9 cpv. 2 Laps prevede però che se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.

                                         Nella presente fattispecie l'economia domestica è composta di quattro persone, e meglio di __________, __________, __________ e __________ __________.

                                         Quest'ultima però non rientra nel calcolo degli assegni integrativi. Infatti per il conteggio di tale assegno determinante è l'unità di riferimento costituita dal titolare del diritto, dal coniuge o dal partner convivente, se vi sono figli in comune, dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale, dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti (cfr. art. 4 cpv. 1 Laps).

                                         Non possono, quindi, essere presi in considerazione membri della famiglia di altro grado, come per esempio i nonni, nonostante vivano con i loro figli e nipoti, analogamente a quanto vigeva sotto la v.LAF che rinviava alla LPC (cfr. STCA del 30 gennaio 2003 nella causa S.-G., 39.2002.8).

 

                                         Pertanto l'importo di fr. 365.-- deve essere conteggiato soltanto nella misura dei 3/4, ovvero di fr. 274.--, corrispondenti alle parti inerenti ai coniugi __________ e alla figlia __________. La parte -1/4- relativa alla madre del ricorrente (fr. 365.-- - fr. 274.--) non deve, invece, essere considerata.

 

                                         L'importo computato dalla Cassa di fr. 169.-- (cfr. doc. A3) non è, perciò, corretto. La censura sollevata dall'assicurato relativamente a questo punto (cfr. doc. III; VIII) risulta, pertanto, parzialmente fondata.

 

 

                               2.7.   L'insorgente, inoltre, ha contestato il mancato conteggio delle spese di doppia economia domestica sopportate dalla moglie per i pasti consumati presso il posto di lavoro, al __________ (cfr. doc. VIII).

 

                                         Come visto, l'art. 25 LT, al quale rinvia l'art. 8 cpv. 1 lett. a Laps relativo alla spesa vincolata (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), prevede che dal reddito da attività dipendente siano deducibili, in particolare, le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.

 

                                         Nel caso in esame nel calcolo del 2 ottobre 2003 (cfr. doc. A3) la Cassa ha considerato soltanto le spese di trasporto per un importo di fr. 400.--, relativamente al quale l'assicurato non ha formulato alcuna obiezione.

 

                                         Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese professionali, e meglio dei costi per i pasti fuori domicilio l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche del Consiglio di Stato del 3 settembre 2002 (RDAT II-1993 no. s6t p. 401).

 

                                         Secondo l'art. 2 del citato decreto esecutivo

 

"  il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo."

 

                                         Secondo l’art. 4

 

"  sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

 

  La deduzione è stabilita come segue:

  a)   se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto   principale consumato fuori casa: fr. 14.-- il giorno o fr. 3'000.--   l'anno se i pasti di mezzogiorno sono consumati regolarmente                              fuori casa;

  b)   se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni      lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il            fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 14.--,                             vale a dire fr. 28.-- il giorno o fr. 6'000.-- l'anno se le medesime                                          circostanze sussistono tutto l'anno."

                                         (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II-1992, no. 12t p. 198).

 

                                         Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).

 

                                         Secondo la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.

                                         In genere se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non è concessa (Sentenza del TA no. 47 del 20.2.85).

 

                                         Infine dev'essere rilevato che la Laps, per definire la soglia di intervento, fa riferimento agli importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del fabbisogno vitale (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.).

                                         Pertanto, anche in ambito Laps, come precedentemente per la v.LAF (cfr., ad esempio, STCA del 30 settembre 2002 nella causa E., 39.2001.77), resta valido quanto previsto nel settore della LPC, ossia che a titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 9.-- (STFA dell'11 dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95).

 

                                         Di conseguenza, poiché l'importo relativo alla soglia di intervento tiene già conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno (fr. 14.-- -  fr. 9.--).

 

                                         Dalle attestazioni del __________ del 15 e 23 ottobre 2003, prodotte dall'assicurato, si evince che la moglie consumava i pasti presso il datore di lavoro al prezzo di fr. 8.-- l'uno sia per il pranzo che per la cena (cfr. doc. VIII1, VIII2).

                                         Ai fini del conteggio degli assegni integrativi a cui l'assicurato ha effettivamente diritto, non va dunque applicata la deduzione per i costi dei pasti fuori casa, visto che la somma di fr. 8.-- versata dalla moglie per pasto è già compresa, quale spesa usuale, nella soglia di intervento.

 

                               2.8.   L'assicurato, in uno scritto del 23 ottobre 2003 alla Cassa, ha pure asserito di dover fare fronte ai costi attinenti alla scuola frequentata dalla figlia e alla relativa mensa (cfr. doc. A9).

 

                                         __________ è nata il 30 ottobre 1995, per cui nell'anno scolastico 2003/2004 frequentava, verosimilmente, la terza elementare.

 

                                         In primo luogo è utile ricordare che l'art. 7 della Legge della scuola prevede che la frequenza delle scuole pubbliche è gratuita. Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari. Le spese di trasporto e di refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai Comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.

 

                                         In secondo luogo va rilevato che l'assegno integrativo è destinato a coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino all'età di 15 anni (cfr. art. 24, 25, 27 LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11; Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.1.2.1.).

                                         Il relativo importo serve, quindi, anche per far fronte alle spese del genere indicato dal ricorrente.

                                        

 

                               2.9.   Per il resto il ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e delle spese computabili indicate dalla Cassa per il mese di ottobre 2003.

 

                                         Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; per le assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61 lett. c LPGA), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61 lett. c LPGA).

 

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                        

                                         Siccome nel caso di specie l'assicurato non ha portato ulteriori elementi tali da dimostrare l'inesattezza di altre voci del calcolo dell'amministrazione, oltre all'importo dei contributi sociali (cfr. consid. 2.4.) e delle spese accessorie quale comodatario (cfr. consid. 2.5.), per il periodo dal 1° al 31 ottobre 2003, i redditi computabili, come esposto (cfr. consid. 2.4.), sono costituiti dal reddito da attività dipendente della moglie comprensivo dell'assegno di base di fr. 32'706.--, conformemente a quanto indicato dalla Cassa (cfr. doc. 16).

                                         Le spese computabili sono, invece, composte, oltre che delle spese accessorie di fr. 274.-- e dei contributi sociali di fr. 3'826.--, importi corretti dal TCA (cfr. consid. 2.4.; 2.5.), delle spese professionali di trasporto di fr. 400.--, del premio della cassa malati di fr. 7'748.--, corrispondente alla somma massima ammissibile pari all'ammontare della quota media cantonale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g; art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2003; doc. 12-12E), delle imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza di fr. 51.-- (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. l Laps, che a differenza di quanto previsto sotto il regime della v. LAF, che per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia rinviava alla LPC, contempla le imposte quale spesa vincolata computabile). Esse globalmente corrispondono a fr. 12'299.--.

 

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.) dell'assicurato ammonta a fr. 20'407.-- (redditi computabili di fr. 32'706.-- - spese computabili di fr. 12'299.--).

 

                                         La soglia di intervento per il 2003 della famiglia __________, formata dall'assicurato, dalla moglie e dalla figlia __________, come riconosciuto dall'amministrazione (cfr. doc. A3), è pari a

                                         fr. 31'810.-- (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.; fr. 15'700.-- per il titolare del diritto + fr. 7'850.-- per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento + fr. 8'260.-- per la seconda persona supplementare dell'unità di riferimento).

 

                                         Gli assicurati, come visto, hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.3.).

 

                                         In casu, i sussidi della cassa malati ammontano a fr. 6'348.-- (cfr. doc. 12A; 12C; 12E).

                                         Pertanto la lacuna di reddito Laps è pari a fr. 5'055.-- (fr. 31'810 - fr. 20'407 - fr. 6'348).

 

                                         L'assicurato ha, dunque, diritto per il mese di ottobre 2003 a un assegno integrativo di fr. 421.-- (fr. 5'055.-- : 12 mesi).

 

 

                             2.10.   Per quanto attiene al periodo a partire dal mese di novembre 2003, la Cassa con decisione su reclamo del 5 dicembre 2003 ha accordato al ricorrente un assegno integrativo di fr. 505.--, in quanto la moglie non lavorava più presso il __________, bensì era iscritta per il collocamento (cfr. doc. A12).

                                         L'assicurato sostiene, segnatamente, che analogamente al periodo precedente debbano essere prese in considerazione le spese di trasporto, visto che la moglie, iscritta in disoccupazione, doveva recarsi a __________ per i colloqui presso l'URC e per le ricerche di lavoro. Inoltre egli, anche per questo lasso di tempo, ha contestato lo stralcio delle sue spese professionali (cfr. doc. VIII).

 

                                         La moglie dell'insorgente ha, effettivamente, terminato di lavorare al __________ il 31 ottobre 2003, in concomitanza con la chiusura stagionale (cfr. doc. 27).

                                         Essa si è poi annunciata per il collocamento al 100% con inizio dal mese di novembre 2003 (cfr. doc. 39H; 39G).

 

                                         A giusta ragione l'amministrazione ha computato nei redditi le indennità giornaliere percepite dall'assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal mese di novembre 2003 (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a Laps; art. 22 lett. a LT).

 

                                         L'importo dell'indennità giornaliera lordo corrispondeva a

                                         fr. 99.30.

 

                                         Inoltre alla moglie del ricorrente veniva versato l'assegno di base intero di fr. 183.-- mensili ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAF (cfr. doc. 39H).

                                         Di conseguenza l'ammontare di fr. 28'053.-- (fr. 99.30 X 21.7 X 12 mesi + fr. 183 X 12 mesi), considerato dall'amministrazione, è corretto.

 

                                         Quali contributi sociali, la Cassa ha, tuttavia, conteggiato unicamente quelli dedotti dalle indennità di disoccupazione di fr. 2'066.-- (cfr. doc. 39H; A12), omettendo a torto, come per il mese di ottobre 2003 (cfr. consid. 2.4.), di considerare i contributi AVS/AI/IPG di fr. 425.-- relativi all'assicurato (cfr. doc. 38),

                                         Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo a partire dal mese di novembre 2003, va dunque computato, a titolo di contributi sociali, l'importo di fr. 2'491.-- (fr. 2'066.-- + fr. 425.--).

 

 

                             2.11.   Conformemente all'art. 25 LT, al quale rinvia l'art. 8 cpv. 1 lett. a Laps relativo alla spesa vincolata (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), dal reddito da attività dipendente sono deducibili, quali spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

 

                                         Come rilevato precedentemente (cfr. consid. 2.5.), secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).

 

                                         Inoltre la lista delle spese computabili - spese vincolate e spesa per l'alloggio - è esaustiva (cfr. art. 8 e 9 Laps; consid. 2.3.). Le spese che non sono nell'elenco non possono pertanto essere ammesse in deduzione.

 

                                         Di conseguenza i costi di trasporto sostenuti dalla moglie dell'insorgente per recarsi alla sede dell'URC e per compiere le ricerche di lavoro, non essendo in relazione con l'esercizio di una attività professionale, non possono essere computati nelle spese vincolate.

 

 

                             2.12.   Relativamente alla censura concernente le spese professionali dell'assicurato vale quanto esposto in merito al mese di ottobre 2003 (cfr. consid. 2.5.).

                                         Neppure nel conteggio relativo all'arco di tempo dal mese di novembre 2003 vanno, quindi, considerate le spese professionali a cui l'assicurato sostiene di dover far fronte, bensì soltanto le spese accessorie, quale comodatario dell'abitazione di __________, pari a fr. 274.-- (cfr. consid. 2.5.).

 

 

                             2.13.   Non sono state sollevate ulteriori eccezioni nemmeno riguardo al calcolo relativo al periodo a far tempo dal mese di novembre 2003 effettuato dalla Cassa (cfr. consid. 2.9.).

 

                                         Pertanto a partire dal mese di novembre 2003 il reddito computabile, come esposto (cfr. consid. 2.10.), corrisponde alle indennità di disoccupazione percepite dalla moglie del ricorrente, comprensive dell'assegno di base intero annuo di fr. 2'196.-- (cfr. consid. 2.10.), di fr. 28'053.--, conformemente a quanto indicato dalla Cassa (cfr. doc. A12).

 

                                         Le spese computabili sono, invece, composte, oltre che delle spese accessorie di fr. 274.-- e dei contributi sociali di fr. 2'491.--, importi corretti dal TCA (cfr. consid. 2.12.; 2.10.), del contributo per la previdenza professionale di fr. 34.-- (cfr. art. 2 cpv. 1bis LPP secondo cui i beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità), del premio della cassa malati di fr. 7'748.--, corrispondente alla somma massima ammissibile pari all'ammontare della quota media cantonale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g; art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2003; doc. 12-12E), delle imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza di fr. 51.-- (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. l Laps; consid. 2.9.).

                                         Globalmente le spese computabili ammontano a fr. 10'598.--.

 

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.) dell'assicurato ammonta a fr. 17'455.-- (redditi computabili di fr. 28'053.-- - spese computabili di fr. 10'598.--).

 

                                         La soglia di intervento per la famiglia __________, come visto (cfr. consid. 2.9.), è pari a fr. 31'810.--.

 

                                         In casu, i sussidi della cassa malati ammontano a fr. 6'348.-- (cfr. doc. 12A; 12C; 12E).

                                         Pertanto la lacuna di reddito Laps è pari a fr. 8'007.-- (fr. 31'810 -  fr. 17'455 - fr. 6'348).

                                         Tale importo è superiore rispetto a quanto considerato nella decisione del 5 dicembre 2003 (cfr. doc. A12).

 

                                         Al riguardo va, tuttavia, ricordato che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF - disposto che è restato sostanzialmente invariato a seguito della prima revisione della LAF - l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).

 

                                         Nell'evenienza concreta l'ammontare massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo corrisponde a fr. 6'064.--.-- (fr. 8'260.--importo minimo del fabbisogno per il primo figlio, cfr. consid. 2.3., - fr. 2'196.-- assegni di base percepiti).

                                         La Cassa ha già riconosciuto tale importo con il provvedimento impugnato. Infatti all'assicurato è stato accordato dal mese di novembre 2003 un assegno integrativo di fr. 505.-- mensili (fr. 6'064.-- : 12 mesi; cfr. doc. A12).

 

                                          In simili condizioni, pertanto, anche le modifiche da apportare al conteggio relative al computo delle spese accessorie quale comodatario e all'aumento dell'importo dei contributi sociali (cfr. consid. 2.12., 2.10.) non hanno nessuna influenza sull'esito della vertenza, visto che, come appena esposto, il provvedimento contestato già riconosce all'assicurato un assegno integrativo dell'importo massimo erogabile.

 

                                         Alla luce di quanto esposto, relativamente al lasso di tempo a decorrere dal mese di novembre 2003, questo Tribunale non può che confermare la decisione impugnata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   In quanto ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione del 5 dicembre 2003 impugnata è riformata nel senso che all'assicurato è riconosciuto, per il mese di ottobre 2003, un assegno integrativo di fr. 421.--.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti