Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2003.7

 

rs

Lugano

16 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sull'"istanza" del 1 ottobre 2003 di

 

 

Caisse cantonale Genevoise de compensation AVS-AI-APG

AC-AMAT, 1208 Genève

 

 

 

contro

 

 

 

 

 

_____________,

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

ritenuto che,                -   il 30 settembre 2002 la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ginevra (di seguito la Cassa) ha emesso nei confronti di __________ una decisione di restituzione dell'importo di fr. 800.--, corrispondente ad assegni di famiglia cantonali percepiti indebitamente nei mesi di luglio e agosto 2002 (cfr. doc. _);

 

                                     -   la decisione è cresciuta incontestata in giudicato, come risulta dal timbro apposto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del cantone Ginevra del 17 settembre 2003 (cfr. doc. _);

 

                                     -   con atto 1 ottobre 2003 la Cassa ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio d'esecuzione di __________, notificatole il 13 giugno 2003, fatto spiccare dalla Cassa per l'incasso di fr. 820.--, relativi ad assegni di famiglia erogatile a torto, oltre che alle spese per il richiamo del 3 gennaio 2003, (cfr. doc. _);

 

                                     -   per porre in esecuzione i crediti in denaro fondati sul diritto pubblico si deve procedere secondo le norme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF: RS 281.1; cfr. DTF 125 V 396; A. Staehelin/T.Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesegesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Basel/Genf/München 1998, ad art. 80 n.101);

 

                                     -   qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione, giusta l'art. 80 LEF il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva (cpv. 1).

                                         Sono parificate alle sentenze esecutive:

                                         1.   le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali;

                                         2.   le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie;

                                         3.   entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (cpv. 2);

 

                                     -   al rigetto dell'opposizione si applica la procedura sommaria (cfr. art. 25 cfr. 2 LEF);

 

                                     -   in casu, dato che la pretesa della Cassa si basa su una decisione emessa dalla stessa in applicazione della legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ginevra, e quindi su di un provvedimento di un'autorità cantonale di un altro Cantone fondato sul diritto cantonale, il creditore non dispone di un titolo parificato dalla LEF alle sentenze esecutive;

 

                                     -   tuttavia il Concordato sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico del 20 dicembre 1971 (RS 281.22), a cui hanno aderito tutti i Cantoni, prevede all'art. 1 che i cantoni concordatari si prestano reciprocamente assistenza per l'esecuzione delle pretese fondate sul diritto pubblico che concernono una prestazione pecuniaria o di garanzie in favore del cantone o del Comune ovvero di corporazioni, stabilimenti e consorzi da essi istituiti (cpv.1). L'assistenza è concessa nella procedura esecutiva per debiti con il rigetto definitivo dell'opposizione.

                                         L'art. 2 enuncia inoltre che sono esecutive le sentenze o decisioni (comprese le tassazioni fiscali) delle autorità amministrative e giudiziarie cresciute in giudicato e, secondo la legislazione del cantone in cui sono state emanate, parificate a una sentenza esecutiva a tenore dell'articolo 80 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento;

 

                                     -   di conseguenza tale concordato, qualora la legislazione cantonale preveda che le decisioni amministrative e giudiziarie cresciute in giudicato emesse dalle proprie autorità cantonali sono equiparate alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF, permette di richiedere il rigetto definitivo dell'opposizione anche nei casi in cui il creditore possa far valere, quale titolo di credito, una decisione amministrativa cresciuta in giudicato emessa da un'autorità di un altro Cantone (cfr. A. Staehelin/T.Bauer/D. Staehelin, op. cit., ad art. 80, n. 105; K. Amonn/D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts, Berna 1997 pag. 124; W.A. Stoffel, Voies d'exécution, Berna 2002, pag. 106; DTF 106 II 81);

 

                                     -   l'art. 40 cpv. 2 della legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ginevra del 1° marzo 1996 (Loi sur les allocations familiales) stabilisce che i provvedimenti degli organi di applicazione e le decisioni delle autorità di ricorso cresciute in giudicato che hanno come oggetto una prestazione pecuniaria sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF;

 

                                     -   pertanto, visto che la decisione di restituzione emanata dalla Cassa il 30 settembre 2002 è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. _), essa, giusta il Concordato del 1971, costituisce un titolo equiparato alle sentenze esecutive che consente di richiedere il rigetto definitivo dell'opposizione ex art. 80 LEF;

 

                                     -   dal profilo della competenza territoriale l'art. 84 cpv. 1 LEF stabilisce che è il giudice del luogo d'esecuzione che si pronuncia sulla domanda di rigetto dell'opposizione. Inoltre giusta l'art. 46 cpv. 1 LEF il foro ordinario d'esecuzione si trova nel luogo di domicilio del debitore;

 

                                     -   nel caso in esame il luogo dell'esecuzione è __________, dove è domiciliata __________, per cui il foro per il rigetto dell'opposizione è nel cantone Ticino;

 

                                     -   per quanto concerne la competenza materiale gli artt. 14 e 20 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) del 12 marzo 1997 prevedono che l'autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;

 

                                     -   dunque l'istanza in esame con cui è stato chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. 971810 dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano indicante un credito di fr. 820.-- deve essere dichiarata irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae;

 

                                     -   competente per il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ è, invece, il giudice di pace, la cui competenza si estende alle cause a procedura sommaria il cui valore non eccede fr. 2'000.-- (cfr. art. 15 LALEF);

 

                                     -   a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA - quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente (cfr., ad esempio, STCA del 16 gennaio 2002 nella causa H., inc. 35.2001.83).

                                         Del resto, va rilevato che l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (cfr. STFA dell'8 gennaio 2003 nella causa D:, K 155/01; DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF111 V 406; Pratique VSI 1995 p. 1999 consid. 3b).

                                         Da notare che, su questo specifico aspetto, la situazione giuridica non è mutata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA - cfr. STCA del 27 marzo 2003 nella causa S., 38.2003.33, consid. 2.4.; STCA del 22 settembre 2003 nella causa W., 38.2003.75, consid. 2.4.);

 

                                     -   di conseguenza, essendo __________ domiciliata a __________, gli atti sono trasmessi per ragione di competenza al Giudice di Pace del Circolo di __________ (cfr. art. 2 LOG; Decreto esecutivo concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803).

                                     

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   L'istanza è irricevibile.

                                         Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Giudice di Pace del Circolo di __________.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti