Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2004.11

 

rs/sc

Lugano

27 aprile 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 27 agosto 2004 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari,

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 12 marzo 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha accordato a RI 1 un assegno integrativo, a favore dei figli __________ (__________) e __________ (__________), di fr. 868.-- al mese, a far tempo dal 1° marzo 2003 (cfr. doc. 23).

 

                               1.2.   A seguito della revisione annuale (cfr. doc. 24) con decisione del 19 febbraio 2004, RI 1 non è più stata posta al beneficio di un assegno integrativo (cfr. doc. 31).

                                         Nelle condizioni personali ed economiche dell’assicurata è infatti intervenuto un cambiamento e, meglio, il 15 dicembre 2003 è stato pronunciato il divorzio tra i coniugi RI 1, la cui separazione di fatto risale al novembre 2001. Nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio, omologata con la sentenza di divorzio, è stato convenuto, in particolare, il ritiro da parte del marito del fondo di __________ e del relativo debito, mentre all’assicurata è rimasta la proprietà di __________ e il debito per la ristrutturazione (cfr. doc. 25).

 

                                         La Cassa, dopo un colloquio telefonico intercorso con l’assicurata e aver ricevuto della documentazione, ha riesaminato la pratica della stessa e con provvedimento dell’8 marzo 2004 le ha concesso, a decorrere dal 1° marzo 2004, un assegno di fr. 72.-- mensili (cfr. doc. 17).

 

                               1.3.   Il 9 aprile 2004 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto reclamo contro la citata decisione, allegando che, comprendendo il reddito da lavoro di fr. 29'900.-- anche gli assegni di base, gli stessi andrebbero decurtati dall’importo versato dall’ex marito a titolo di alimenti per i figli. Essa ha, poi, asserito che la sostanza non è stata correttamente computata, che nel calcolo del fabbisogno non è stata considerata, come invece in precedenza, la posta spese di manutenzione fabbricati, nonostante siano sempre a suo carico, e che le spese di doppia economia domestica andavano conteggiate come nel calcolo precedente. L’interessata ha, infine, contestato l’ammontare di fr. 20.-- computato a titolo di imposte, in quanto troppo esiguo, quantificandole prudenzialmente invece tale posta in fr. 1'800.-- (cfr. doc. 2).

                                         Con il medesimo atto l’assicurata ha, inoltre, formulato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. 2).

 

                               1.4.   Con scritto del 18 maggio 2004 l’amministrazione ha comunicato a RI 1 che nei suoi confronti si prospettava una reformatio in pejus e le ha fissato un termine di 20 giorni per indicare se era sua intenzione mantenere l’opposizione.

                                         In particolare la Cassa ha precisato che per il mese di marzo 2004 le sarebbe stato riconosciuto un assegno integrativo di fr. 140.--, mentre a decorrere dal mese di aprile 2004 di fr. 40.--, invece dell’assegno di fr. 72.-- dal 1° marzo 2004 stabilito con decisione dell’8 marzo 2004. A mente dell’amministrazione il reddito da attività lavorativa risultava, in effetti, superiore a quello computato e gli alimenti meno elevati. Sarebbe, comunque, stato conteggiato un importo per le spese di gestione e manutenzione (cfr. doc. 21).

 

                                         Il 15 giugno 2004 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha informato la Cassa di mantenere il proprio reclamo del 9 aprile 2004, chiedendo di computare anche le spese di cura per i figli che vengono affidati alla nonna materna quando lei è al lavoro (cfr. doc. 41).

 

                               1.5.   Con decisione su reclamo del 27 agosto 2004 la Cassa ha accordato all’assicurata un assegno integrativo di fr. 141.-- per il mese di marzo 2004 e di fr. 41.-- a partire dal mese di aprile 2004 (cfr. A, doc. 46, 48).

                                         La Cassa ha così argomentato tale provvedimento:

 

"  (...)

1.   A seguito della revisione del diritto alle prestazioni, in data 21 gennaio 2004 la signora RI 1 ha inoltrato - tramite lo sportello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) di __________, la nuova richiesta per ottenere il diritto all'assegno integrativo.

 

 

2.   La Cassa ha esaminato la situazione finanziaria accertata allo sportello regionale e, in un primo tempo, ha modificato l'importo relativo alle spese professionali di trasporto, portandolo da fr. 6'600.-- a fr. 522.-- (costo abbonamento arcobaleno) ed ha tolto dal calcolo le spese professionali di doppia economia domestica di fr. 1'072.-- poiché, per le persone occupate in misura del 50%, il riconoscimento di tale spesa non è giustificato.

 

Sulla base della nuova situazione, in data 19 febbraio 2004, la Cassa ha notificato alla signora RI 1, la decisione di rifiuto all'assegno integrativo, a decorrere dal 1° marzo 2004 (diritto precedente scaduto il 29 febbraio 2004).

 

 

3.   Successivamente, a seguito del colloquio telefonico avuto con la reclamante e sulla base della documentazione ricevuta in data 3 marzo 2004, la Cassa ha riesaminato la pratica.

 

La signora RI 1 ha infatti sostenuto l'impossibilità di utilizzare il mezzo pubblico di trasporto, a causa degli orari di lavoro (tale affermazione è stata giustificata pure dal suo datore di lavoro, dott. Med. __________) ed ha comunicato "(...) faccio la spesa e porto quanto mi occorre per il pranzo con me".

 

La Cassa ha aderito alla richiesta della signora intesa ad ottenere il riconoscimento delle spese professionali di trasporto, le quali sono state così calcolate: giorni lavorativi 104 (gg 2 x 52 settimane) x km 25.1 __________ x fr. 0.65/Km = fr. 1'696.76 x 2 andata/ritorno = fr. 3'392.52.

 

La spesa per la doppia economia domestica non è stata accordata, poiché nella situazione descritta dalla signora, tenuto conto del fatto che fr. 9.-- sono già compresi nella soglia Laps, non si giustifica il riconoscimento di un ulteriore importo.

 

La Cassa ha quindi emesso la decisione 8 marzo 2004, per il riconoscimento di un assegno integrativo mensile di fr. 72.--.

 

 

4.   Con reclamo 9 aprile 2004 la signora RI 1 contestava la decisione 8 marzo 2004, sostenendo che nel calcolo effettuato la Cassa sarebbe incorsa in alcuni errori e, più precisamente:

 

      -    il salario computato, poiché a suo dire l'importo di fr. 29'900.-- comprende pure gli assegni di famiglia di base, nonché l'importo computato a titolo di alimenti versati dal padre, poiché esso dovrebbe essere decurtato dell'importo degli assegni già percepiti direttamente dalla signora medesima;

 

      -    la sostanza computata, poiché di gran lunga superata dai debiti privati ed il computo di fr. 9'000.-- quale valore dell'automobile, in considerazione del fatto che la stessa è in leasing;

 

      -    non sono più state computate le spese di manutenzione fabbricati;

 

      -    sono stati computati unicamente fr. 20.-- quale spesa per le imposte;

 

      -    non è più stata computata la spesa per la doppia economia domestica.

 

La signora chiedeva dunque una rettifica del conteggio secondo i parametri evidenziati nel reclamo.

 

 

5.   Con comunicazione del 18 maggio 2004, la Cassa informava la reclamante che in base agli elementi emersi a seguito dell'ulteriore istruttoria esperita, vi sarebbero gli estremi per una "reformatio in pejus" della situazione. Nell'occasione la Cassa faceva infatti osservare quanto qui di seguito esposto:

 

      -    dalla copia del conteggio stipendio presentato dalla signora RI 1 in occasione della revisione, non risulta che l'importo mensile di fr. 2'300.-- lordi sia comprensivo degli assegni, il cui importo pari a fr. 183.-- è menzionato separatamente quale "indennità senza deduzioni"; d'altro canto, sul contratto di lavoro stipulato a novembre 2002, al punto 9.2 si legge: il salario iniziale ammonta a fr. 2'230.-- (50%).

Il reddito complessivo annuo ammonta dunque a fr. 29'900, senza assegni di base che vanno calcolati in aggiunta, per un totale di f. 32'096.--.

Per contro, l'importo dovuto dal padre quale contributo alimentare, è stato modificato in fr. 20'604.-- fino al 31 marzo 2004 e in fr. 21'804.-- dal 1 ° aprile 2004, così calcolato:

                           __________ fr. 1'000.-- - fr. 91.50 (assegni percepiti dalla madre) = fr. 908.50 x 12 = fr. 10'902.--;

                           __________ fr. 900.-- - fr. 91.50 (assegni percepiti dalla madre) = fr. 808.50 x 12 = fr. 9'702.--; da aprile - compimento 6° anno di età - fr. 1'000.-- - 91.50 = fr. 908.50 x 12 = fr. 10'902.--;

 

      -    la Cassa non comprende l'affermazione relativa al computo della sostanza, ritenuto che dalla tabella di calcolo appare chiaramente: B) SOSTANZA computabile 0 (n.d.r.: zero), sebbene effettivamente le cifre esposte comprendessero erroneamente l'importo di fr. 9'000.-- (cifra 451 - Veicoli a motore e altri fattori della sostanza), ora stralciato;

 

      -    è stato aggiunto l'importo di fr. 78.-- alla cifra 302 - Spese di gestione e manutenzione di fondi e fabbricati in altri comuni del Cantone;

 

      -    la spesa per le imposte dovute, può essere computata unicamente se comprovata. In mancanza delle copie delle ricevute di pagamento attestanti la spesa realmente sostenuta, non potrà essere computato alcun importo "a titolo prudenziale" come rivendicato dalla reclamante;

 

      -    per quanto concerne la spesa per la doppia economia domestica, si rimanda alle osservazioni già esposte al punto 3.

 

Considerato quanto sopra, dalle nuove tabelle di calcolo - allegate - risultava dunque che l'unità di riferimento della signora RI 1, presentava, per il mese di marzo 2004, una lacuna di reddito Laps di fr. 1'689.-- ed il conseguente riconoscimento di un assegno integrativo mensile di fr. 141.--; mentre dal mese di aprile 2004, la lacuna di reddito ammontava a fr. 489.-- ciò che comportava il riconoscimento di un assegno integrativo mensile di fr. 41.--.

 

 

6.   Con scritto del 15 giugno 2004 la reclamante confermava di mantenere comunque il proprio reclamo, limitandosi a confermare quanto già evidenziato in precedenza, precisando unicamente che alle spese già esposte andavano ancora aggiunte le spese di cura per i figli, affidati alla nonna materna.

 

A tale proposito la Cassa osserva che la spesa per la cura del figlio non rientra tra le spese computabili ai sensi dell'art. 8 Laps, mentre l'entrata in vigore degli artt. da 47a a 47e LAF (Legge sugli assegni di famiglia), relativi al rimborso della spesa di collocamento del figlio, è sospesa (BU 2002, 496).

 

     Pertanto anche quest'ultima censura non merita tutela alcuna." (Doc. A)

 

                                         Inoltre con decisione emessa sempre il 27 agosto 2004 l’autorità amministrativa ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con estensione al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo, in quanto non vi erano gli elementi oggettivi tali da determinare uno stato di indigenza, la procedura non presentava probabilità di esito favorevole e l’assistenza di un legale non era necessaria, non presentando la fattispecie alcuna difficoltà particolare (cfr. doc. E).

 

                               1.6.   Contro la decisione su reclamo l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, il 27 settembre 2004, ha inoltrato un tempestivo ricorso, in cui ha postulato il riconoscimento di un assegno integrativo secondo i parametri esposti nelle proprie motivazioni e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 per la procedura dinanzi al TCA.

                                         Essa ha segnatamente evidenziato:

 

"  (...)

1.

 

La ricorrente, divorziata da signor __________, convive con i figli __________ (__________) e __________ (__________), a lei affidati dal giudice. E' stato proprio in sede di divorzio che l'allora pretore di __________, __________, ha consigliato alla signora di richiedere gli AFI, siccome a suo giudizio, stante la situazione economica sia sua che dell'allora marito, quest'ultimo non sarebbe stato in grado di corrisponderle un contributo di mantenimento e lei medesima non avrebbe potuto beneficiare di un adeguato reddito da lavoro, essendo occupata nella cura ed educazione dei figli. Effettivamente la Cassa ha poi accolto la domanda e calcolato l'assegno in fr. 974.- mensili.

 

Prove: si richiama l'intero incarto dalla Cassa.

 

 

2.

 

A seguito della revisione di rito, siccome il diritto all'AFI scadeva il 29 febbraio 2004, lo stesso è stato ricalcolato e fissato con decisione 8 marzo 2004 in fr. 72.-. La beneficiaria ha dunque sporto reclamo in data 7/9 aprile 2004, precisando che: il reddito da lavoro era stato conteggiato in modo errato (fr. 29'900.- anziché fr. 27'040.-), la sostanza non andava computata, poiché ampiamente ipotecata, non erano state considerate le spese di manutenzione dei fabbricati, l'importo computato per le imposte era troppo contenuto e le spese di doppia economia domestica, trasporto e di cura dei figli non erano state computate.

 

Prove: c.s.

 

 

3.

 

Con scritto 18 maggio 2004 la Cassa, preannunciando una reformatio in peius, ha chiesto alla qui ricorrente se intendesse o meno mantenere il gravame, ritenuto che il suo reddito sarebbe stato considerato al rialzo (fr.32'096.- anziché fr. 29'900.-), i contributi versati dal padre per i figli sarebbero più alti di quanto considerato e le spese di manutenzione degli immobili sarebbero state considerate solo in minima parte. La signora ha confermato di volere mantenere il gravame con scritto 15 giugno 2004, specificando inoltre di far valere una posta spese di cura ed educazione dei figli, collocati durante la sua assenza per lavoro presso la propria madre, pari a fr. 3'000.- annui.

 

Prove: c.s.

 

 

4.

 

Tramite la decisione qui impugnata, la Cassa si è limitata a confermare le precedenti affermazioni, aggiungendo solo una considerazione circa le spese di cura dei figli, a suo dire non computabili ai sensi della Laps.

 

Prove: c.s.

 

 

5.

 

La ricorrente non condivide le motivazioni della Cassa per i seguenti motivi:

 

      Ÿ   reddito: checché ne dica la Cassa, il salario della ricorrente ammonta a fr. 29'315.- lordi, pari a fr. 26'833.- netti (cfr. doc. B). Tale importo comprende già gli AF, che la madre percepisce in ragione di ½, lavorando solo al 50%. Da detto importo va dedotta l'assicurazione perdita di salario in caso di malattia, per cui in definitiva il salario netto mensile è di fr. 26'211.30, pari a fr. 2'184,30 (cfr. doc. A);

 

      Ÿ   reddito da sostanza: il valore locativo computato va corretto secondo i parametri fiscali. Dall'estratto allegato (cfr. doc. B), risulta un valore di stima (del solo fabbricato) di fr. 20'000.-, di cui la quota di comproprietà della ricorrente ammonta ad ¼ (fr. 5'000.-). Di conseguenza, applicando la percentuale del 5%, ne consegue un valore locativo annuo complessivo di fr. 1'000.-, di cui fr. 250.- computabile alla signora (e non fr. 312.- come calcolato dalla Cassa);

 

      Ÿ   la posta A) reddito, va dunque corretta in fr. 50'169.-;

 

      Ÿ   in merito alle spese computabili, la posta contributi di legge va corretta, tenuto conto delle deduzioni risultanti dal certificato di salario, per complessivi fr. 2'869,70 (cfr. doc. A, e non

           fr. 2'771.- come conteggiato dalla Cassa);

 

      Ÿ   la posta LPP da conteggiare ammonta a fr. 234.- annui (e non

           fr. 134.- come conteggiato dalla Cassa; cfr. doc. B);

 

      Ÿ   le imposte, conteggiate in fr. 20.-, sono manifestamente insufficienti. La Cassa si è limitata a sostenere che non essendovi la prova del pagamento, le stesse non potrebbero essere considerate. Nuovamente si fa presenta che il 2003 è stato anno di cosiddetto "buco fiscale" e che la prima tassazione individuale della moglie sarà la 2003 B, non ancora emessa. Ci si deve pertanto rifare al periodo precedente e formulare delle ipotesi, anche prudenziali, ma non si può pro-cedere come preteso dalla Cassa, considerando soli fr. 20.-.

           Considerando un imponibile di fr. 25'000.-, ciò che è pensabile (considerando il reddito da lavoro e i contributi alimentari), ne deriverebbe un'imposizione comunale di fr. 724,60 (moltiplicatore 95%), cantonale di fr. 762,70 (cfr. prontuario doc. C) e federale di fr. 93,95, per complessivi fr. 1'581,20;

 

      Ÿ   le spese di doppia economia domestica non possono poi essere negate. A prescindere dal fatto che nel conteggio precedente erano state considerate e nulla è cambiato, stante l'organizzazione del lavoro della signora, che raggruppa le ore lavorative su due giorni, proprio per conciliare con l'onere di cura ed educazione dei figli, è costretta a pasteggiare fuori casa. Si chiede che vengano ammessi i costi dei pasti fuori casa, per un importo medio di fr. 500 (due pasti settimanali e fr. 10.- per 52 settimane);

 

      Ÿ   la Cassa non ha considerato le spese di cura ed educazione dei figli, cifrate dalla ricorrente in fr. 3'000.- annui, che versa alla propria madre, ritenuto che la stessa ospita i nipoti durante l'assenza per lavoro della figlia e assicura ai nipoti il vitto, la sorveglianza, l'assistenza al maggiore nel disbrigo dei compiti....

Tali spese non sono evitabili, al pari di spese necessarie per il conseguimento dell'utile ai sensi della LT (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT), ossia ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 Laps. Non dovessero essere tenute in considerazione, si creerebbe una situazione paradossale, per cui una madre che effettua uno sforzo non indifferente per reinserirsi professionalmente dopo il divorzio verrebbe penalizzata per rapporto ad una donna nella stessa situazione, che rinuncia a conseguire un reddito e si appoggia all'aiuto pubblico. Ciò che non può sicuramente rientrare nello spirito della legge, così come si considerano i costi di trasporto, e di conseguenza anche la doppia economia domestica, inevitabilmente ad una donna con a carico dei figli che devono essere custoditi non si può non considerare il costo derivante;

 

      Ÿ   la posta C) spese computabili deve pertanto essere corretta in fr. 33'237.-.

 

La ricorrente chiede dunque che il calcolo venga effettuato tenuto dei parametri suddetti.

 

Prove: c.s.

 

 

6.

 

La ricorrente non dispone dei mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle spese di patrocinio e procedura. Del resto è stata ammessa al beneficio di un AFI, ancorché contenuto, il che dimostra il suo stato di necessità. Chiede pertanto di essere ammessa in questa sede al beneficio dell'AG, così come ha chiesto nella sede precedente. La Cassa ha negato tale diritto (cfr. doc. D), poiché a suo dire la signora non si troverebbe in uno stato di necessità e poiché la reformatio in peius era stata preannunciata. Giova a tal proposito ricordare che il giudice del divorzio medesimo, riconoscendo lo stato di necessità, ha concesso il beneficio dell'AG, che è manifesto, tanto che la Cassa medesima riconosce il diritto all'AFI, che ne è la conferma. Il secondo argomento (annuncio di una reformatio in peius) non è poi pertinente. Ciò significherebbe che ogni richiedente che si vede negare il diritto all'AFI non ha la facoltà di chiedere la verifica del suo buon diritto all'istanza superiore.

 

Prove: c.s." (Doc. I)

 

                               1.7.   L’autorità amministrativa, nella propria risposta di causa del 20 ottobre 2004, ha postulato il parziale accoglimento del ricorso e ha osservato:

 

"  (...)

La Cassa precisa che per quanto concerne i medesimi argomenti già esposti in occasione del reclamo interposto in data 9 aprile 2004, si riconferma nella propria decisione su reclamo 27 agosto 2004.

 

Si evidenzia tuttavia come in occasione del ricorso, la ricorrente produca il certificato di salario relativo all'anno 2003 (doc. B), mentre la decisione della Cassa è fondata sul certificato di salario riguardante l'anno 2004 (cfr. doc. 15c), ritenuto che le contestate decisioni per l'accoglimento del diritto alle prestazioni, si riferiscono all'anno 2004.

 

Per quanto concerne la rivendicazione riguardante l'importo computato quale valore locativo (fatto nuovo non menzionato, in occasione del reclamo), la Cassa ha rivisto il calcolo effettuato precedentemente, in considerazione della documentazione prodotta in sede di reclamo (doc. C), riscontrando che effettivamente l'importo corretto computabile ammonta a fr. 250.-- anziché fr. 312.--.

 

Conseguentemente, la modifica apportata, comporta il riconoscimento di un assegno integrativo mensile di fr. 147.-- (anziché di fr. 141.--) per il periodo dal 1° al 31 marzo 2004 e di fr. 47.-- (anziché di fr. 41.--) a decorrere dal 1° aprile 2004 (cfr. nuove tabelle di calcolo - doc. 51 e 52).

 

Per quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, la Cassa rinvia alla propria decisione 27 agosto 2004, rimasta incontestata, rimettendosi comunque al giudizio di codesta lodevole Corte." (Doc. III)

 

                                         Alla risposta la Cassa ha allegato le due nuove tabelle di calcolo menzionate (cfr. doc. 51, 52).

 

                               1.8.   L’8 novembre 2004 l’avv. RA 1 ha confermato i contenuti del ricorso e ha puntualizzato:

 

"  (...)

La situazione per l'anno 2004 è la medesima che per l'anno precedente. Per quanto riguarda invece il valore locativo, si prende atto che la Cassa (finalmente) considera il valore giusto. Si precisa comunque che non è vero che l'argomento è nuovo e che in ogni caso trattasi di un conteggio che quest'ultimo avrebbe dovuto allestire motu proprio, poiché si tratta di documenti ufficiali (fiscali). Si rileva inoltre che sugli altri argomenti di ricorso, la Cassa nemmeno si è espressa." (Doc. V)

 

                               1.9.   L’avv. RA 1, il 19 gennaio 2005, ha sollecitato l’evasione della vertenza (cfr. doc. VII).

 

                             1.10.   Il 24 gennaio 2005 il TCA ha esperito alcuni accertamenti, e meglio ha chiesto alla patrocinatrice della ricorrente se la notifica di imposta 2003B relativa a quest’ultima era già stata emessa e in caso di risposta affermativa di inviarne una copia (cfr. doc. VIII); alla cassa di dettagliare il calcolo che ha permesso di computare l’importo di fr. 3'804.-- a titolo di interessi passivi privati e di trasmettere una copia delle nuove direttive Laps (cfr  doc. IX); all’Ufficio Stima di __________ di indicare, per quanto concerne la part. N. 332 RFD di __________, la cui ultima revisione generale delle stime è entrata in vigore nel 1977, in che anno è entrata in vigore la stima del menzionato immobile, che dall’estratto del Registro fondiario definitivo del mese di gennaio 2004 risultava essere di fr. 20'000.-- per il fabbricato abitato e di fr. 245.-- per la corte (cfr. doc. X).

 

                                         L’Ufficio Stima, il 25 gennaio 2005, ha risposto:

 

"  (...)

Il valore di stima del mappale no. 332 di __________ - fr. 20'000.-- per il fabbricato e fr. 245.-- per la corte - è valido a partire dal 1. gennaio 1977, data dell'entrata in vigore della revisione generale." (Doc. XI)

 

                                         La Cassa, il 27 gennaio 2005, ha inviato le richieste direttive Laps. Inoltre essa ha comunicato:

 

"  (...)

L'importo di fr. 3'804.-- esposto a titolo di interessi passivi nelle decisioni per il diritto all'assegno integrativo, risulta dal conteggio rilasciato da __________, presentato dalla signora RI 1 allo sportello regionale Laps di __________ in data 21 gennaio 2004, in occasione della presentazione della domanda per assegni (Doc. 1).

 

Si precisa che l'importo computato non ammonta tuttavia a fr. 3'804.-, in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. a Laps, per il quale le spese di cui all'art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti fino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3'000.-- fr.

 

Nella fattispecie, l'importo computato a titolo di spese e interessi passivi sui debiti privati, non può quindi superare i 3'312.-- fr. (cfr. tabelle di calcolo: C) SPESE computabili    dichiarato 27'977

computato 27'407)." (Doc. XII)

 

                                         Il 4 febbraio 2005 l’avv. RA 1 ha trasmesso la notifica fiscale 2003B di RI 1, precisando che quest’ultima non intende interporre reclamo, vista la differenza minima tra i dati notificati e quelli accertati dall’autorità fiscale (cfr. doc. XIV, F).

 

                             1.11.   La documentazione menzionata è stata sottoposta alla Cassa, la quale è pure stata invitata a precisare come ha calcolato l’importo di fr. 5'356.-- computato nei conteggi degli assegni quale premio della cassa malati (cfr. doc. XV).

 

                                         Il 14 febbraio 2005 l’amministrazione ha rilevato:

 

"  (...)

Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. g) Laps, la spesa vincolata è costituita dai premi ordinari per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo della quota cantonale media ponderata.

 

L'importo di fr. 5'356.-- computato quale spesa per la cassa malati nel calcolo per il diritto agli assegni integrativi, corrisponde al premio medio ponderato - riconosciuto anche nel calcolo per il sussidio - della cassa malati __________, durante l'anno 2004 (cfr. BU 43/2003 del 14 novembre 2003).

Più precisamente (considerati gli arrotondamenti): fr. 3'524.-- per la signora RI 1 e fr. 916.-- per ciascun figlio, ritenuto che tali importi risultavano inferiori al limite massimo previsto dalla quota cantonale media ponderata (fr. 3'600.-- adulti con più di 25 anni e fr. 990.-- per i minorenni).

 

Si precisa inoltre che in considerazione del fatto che la signora RI 1 è ora in possesso della decisione di tassazione riferita all'anno 2003, in presenza dei giustificativi che attestino l'avvenuto pagamento delle imposte dovute, la Cassa potrà riconsiderare il calcolo effettuato, computando questa spesa."

(Doc. XVI)

 

                             1.12.   La patrocinatrice dell’assicurata, il 24 febbraio 2005, ha osservato:

 

"  (...)

-   si prende atto che la Cassa accetta di rettificare la posta imposte, solo se la signora dimostra di averle pagate. Trattasi di una posizione errata, innanzitutto poiché le imposte, per definizione, vanno pagate e se ciò non succede, subentra comunque una procedura d'incasso, per cui, volente o nolente, il contribuente esborsa. In secondo luogo la contribuente non pagherà certo la totalità del dovuto tramite un unico versamento, ma secondo le consuete rate, come la legge le consente, ragion per cui il pretendere la prova dell'avvenuto pagamento già ora rappresenta un abuso.

Considerato che l'imposizione federale ammonta a fr. 152.--, quella cantonale a fr. 435.-- e quella comunale pure, per un totale di fr. 1'022.--, l'importo mensile computabile nelle spese ammonta a fr. 85.-- (anziché fr. 20.--);

 

-   i premi CM computati per i figli e indicati nello scritto 14 febbraio 2005 sono sbagliati.

                                                                           Alla domanda di AG, agli atti, sono allegati i certificati relativi, da cui si evince un premio mensile di fr. 80.30, pari a fr. 963.60 annui per ciascun figlio (anziché fr. 916.--).

                                                                           Aggiunto all'importo computabile per la madre (fr. 3'524.--), ne consegue un totale di fr. 5'451.20 (anziché fr. 5'356.--);

 

-   i parametri di stima acquisiti confermano l'esattezza del valore locativo computabile (tasso del 5%, fr. 250.-- e non 312.--, dato del resto riconosciuto esatto dalla cassa con osservazioni 20 ottobre 2004)." (Doc. XVIII)

 

                             1.13.   Il 7 marzo 2005 la Cassa ha, infine, puntualizzato:

 

"  (...)

Nella sua risposta all'ordinanza 8 febbraio 2005 di questo Tribunale, la Cassa ha precisato come nelle spese computabili non sono stati considerati i premi effettivi dovuti per la Cassa malati, bensì gli importi dei premi medi ponderati, riconosciuti anche nel calcolo per il sussidio. La disposizione è sancita dall'art. 4 Reg. Laps, che enuncia: quale premio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell'assicurazione di base contro le malattie.

 

L'importo di fr. 3'312.-- menzionato quale importo computato a titolo di spese ed interessi passivi privati, indicato nella corrispondenza 27 gennaio 2005, è effettivamente errato, in quanto ancora fondato sul reddito della sostanza di fr. 312.-- anziché di fr. 250.--.

Tenuto conto della modifica, l'importo ora computato ammonta quindi a fr. 3'250.-- (cfr. nuove tabelle di calcolo doc. 51 e 52 trasmesse in allegato alla risposta di causa 20 ottobre 2004).

 

La spesa per le imposte, potrà essere computata al momento in cui la signora RI 1 trasmetterà alla Cassa il giustificativo attestante il primo pagamento avvenuto entro i termini concessi dal competente ufficio ed una dichiarazione mediante la quale confermi di non aver inoltrato domanda di condono.

La Cassa precisa inoltre che l'importo di fr. 20.-- fr. esposto a titolo di spesa per le imposte, non si riferisce all'importo mensile considerato, come sostenuto dalla rappresentante legale, giacché le tabelle di calcolo riportano tutti gli elementi di calcolo su base annua; tale importo si riferisce all'imposta personale." (Doc. XXI)

 

                             1.14.   Il doc. XXI è stato trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. XXII).

 

                                         Il 15 marzo 2005 la patrocinatrice dell’assicurata ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, se non prendere atto della correzione a cui ha fatto cenno la Cassa e ribadire che il debito fiscale deve essere conteggiato integralmente, ritenuto che la sua assistita non ha domandato il condono e non intende farlo, poiché non sembrano dati i presupposti (cfr. doc. XXV).

 

                             1.15.   Il doc. XXV è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XXVI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   A norma dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

                                         Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).

                                         Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).

                                         Questa norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (cfr. DTF 127 V 94 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).

                                         Una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

La modifica può, tuttavia, essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale. Infatti, in una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha stabilito che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère d'une requête et doit être présentée comme telle au juge." (RCC 1992 pag. 122 seg.). L'Alta Corte, applicando il principio al caso di specie, ha affermato:

 

"  En l'espèce, la caisse de compensation, dans ses décisions du 10 avril 1989 concernant la période de cotisations 1984/1985, n'a pas admis la requête du recourant de fixer des cotisations moins élevées en raison d'une augmentation de son capital propre investi dans l'entreprise d'une part, et d'une baisse de son revenu d'autre part. Au contraire, les deux décisions comportent une reformatio in peius, en ce sens qu'à la différence des deux décisions attaquées (du 14 novembre 1998; recte: 1988), les revenus estimés pour les années 1984 et 1985 ont été relevés. Cette discrimination de l'assuré, conséquence de la décision prise litispendente, ne constitue cependant, ainsi qu'il a été exposé, qu'une simple requête à l'instance de recours. De la sorte, le litige portant sur la période du janvier 1984 à décembre 1985 n'est pas sans objet, ce qui fait que l'annulation de la procédure de recours concernant les périodes de cotisations 1984 et 1985 n'est pas légitime. L'instance inférieure doit en conséquence poursuivre la procédure et doit se prononcer aussi bien sur la requête du recourant que sur celles de la caisse de compensation (définies nouvelles décisions). Si les décisions attaquées étaient réformées au détriment du recourant - comme c'est le cas ici - ce dernier doit avoir la possibilité de se prononcer au préalable (art. 85 la. 2 let. d LAVS). Pour l'assuré cela signifie deux choses: il est autorisé à exposer à l'autorité de recours les raisons allant à l'encontre, selon son opinion, d'une reformatio in peius. Il est ensuite en droit de retirer son recours pour éviter une reformatio in peius dont il est menacé (ATF 107 V 246)".

 

                                         L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

 

                                         A titolo abbondanziale questa Corte rileva che a norma dell’art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003 e applicabile nei settori delle assicurazioni disciplinate dal diritto federale, l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

                                         In una sentenza del 19 novembre 2003 nella causa P., 38.2003.40, il TCA ha ritenuto la normativa cantonale conforme all’art. 53 cpv. 3 LPGA.

 

                                         Nella fattispecie, dalla risposta di causa del 20 ottobre 2004 (cfr. doc. III; consid. 1.7.) risulta che la Cassa, a seguito delle allegazioni ricorsuali dell’assicurata inerenti al valore locativo da conteggiare (cfr. doc. I; consid. 1.6.), ha rivisto i calcoli effettuati precedentemente, concludendo che l’importo corretto computabile quale valore locativo è pari a fr. 250.--, anziché 312.--. L’amministrazione ha conseguentemente chiesto a questa Corte che venga riconosciuto un assegno integrativo di fr. 147.-- per il mese di marzo 2004 e un assegno di fr. 47.-- a decorrere dal mese di aprile 2004, allegando due nuove tabelle di calcolo (cfr. doc. III).

                                         La Cassa non ha emanato una nuova decisione su reclamo che annulla e sostituisce quella del 27 agosto 2004, bensì si è limitata ad allestire due nuovi conteggi degli assegni integrativi al fine di redigere la risposta di causa.

                                         Pertanto non è stata riesaminata la decisione impugnata davanti al TCA, ossia la decisione su reclamo del 27 agosto 2004.

                                         Le nuove tabelle di calcolo dell’ottobre 2004 sono state, del resto, elaborate semplicemente da parte della funzionaria della Cassa che ha emesso la decisione formale dell’8 marzo 2004 (cfr. doc. 17).

 

                                         Ne consegue che, in casu, i nuovi conteggi allestiti dalla Cassa configurano semplicemente una proposta indirizzata al TCA.

 

                                         Questa Corte esaminerà, quindi, se la Cassa con la decisione su reclamo del 27 agosto 2004 ha a ragione o meno accordato alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 141.-- per il mese di marzo 2004 e di fr. 41.-- a partire dal mese di aprile 2004 (cfr. A, doc. 46, 48).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere, come appena visto, è la questione di sapere se gli importi degli assegni integrativi per il mese di marzo 2004 e a decorrere dal mese di aprile 2004 sono o meno corretti.

 

                               2.3.   Il 1° febbraio 2003 sono entrate in vigore le modifiche della LAF concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia e la nuova Laps.

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 27 agosto 2004).

                                         Pertanto, nel caso in esame, visto che la fattispecie riguarda il periodo a far tempo dal mese di marzo 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della nuova LAF e della Laps.

 

                                         L'obiettivo principale della Laps è quello di riordinare la legislazione in materia di prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni sociali.

                                         La Laps è circoscritta a quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è strettamente cantonale, più precisamente la partecipazione al premio dell'assicurazione malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola private, i sussidi di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni familiari integrativi, gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni assistenziali. La partecipazione al premio dell'assicurazione malattia è, tuttavia, coordinata, ma non armonizzata, dato che i criteri relativi ai sussidi definiti dall'art. 65 LAMal si scostano dai criteri della Laps (cfr. art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 3, Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 7; Rapporto della commissione della gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3).

 

                                         Per inciso va osservato che il Gran Consiglio, il 14 dicembre 2004, visto il Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato, ha decretato che l’applicazione della Laps è sospesa per il settore delle borse di studio, per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. d della legge. Tale modifica è entrata in vigore l’11 febbraio 2005 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 51; FU 102/2004 del 21 dicembre 2004 pag. 8995).

 

                                         Con l'entrata in vigore della Laps, per il regime degli assegni familiari, e meglio degli assegni integrativi e di prima infanzia, non è più possibile prendere in considerazione i parametri della LPC per l'accertamento del diritto e il calcolo della prestazione: soltanto i parametri della Laps sono applicabili. La LAF continua invece a definire il titolare del diritto e l'importo massimo dell'assegno erogabile (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 5).

 

                                         L'assegno integrativo è regolato agli art. 24ss LAF.

                                         L'art. 24 LAF, in particolare, stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

 

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)"

 

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che:

 

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

 

                                         Relativamente all'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione, che corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. messaggio del 1° luglio 1998 pag. 5), l'art. 4 Laps enuncia:

 

"  L’ unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge;

c) dal partner convivente, se vi sono figli in comune;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti. (cpv. 1)

Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv. 2)

Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv. 3)

I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)

Se non vi sono figli in comune, dell’unità di riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)

Non fanno parte dell’unità di riferimento le persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)

 

                                         Per quel che concerne la titolarità degli assegni integrativi (e degli assegni di prima infanzia) è utile segnalare che, a differenza della v.LAF, il nuovo assetto legislativo non contempla più la nozione di custodia, bensì la coabitazione con il figlio, quale condizione del diritto a tale assegno (cfr. art. 24 v.LAF; 24 LAF).

                                         Limitatamente all’assegno integrativo la coabitazione può anche essere parziale, è quindi concepibile che il diritto all’assegno sorga, benché il figlio passi parte del tempo presso terze persone o istituti, eventualmente anche pernottandovi. La titolarità è invece esclusa nel caso in cui il figlio viva senza interruzione, cioè senza rientrare periodicamente in famiglia presso una famiglia affidataria o un istituto (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.1.).

 

                                                      Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                         Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

 

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                      Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1)

 

Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

 

                                         La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

l)  le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

 

                                         Infine l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

 

"  La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo

    del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle

                                                     prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                                     persona sola

 

      b) per la prima perso-            importo corrispondente alla metà del limite

                                        na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle

                                        dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                        mento   persona sola

 

 c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo

                                        la terza persona               previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il primo figlio

                                        mento: 

 

 d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo

                                        quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il terzo figlio

                                        mento: 

 

 

 

 e) per la sesta e ogni    importo corrispondente al limite minimo

                                        ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il quinto figlio"

                                        mento: 

 

                                         L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno      (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).

 

                                         Abbondanzialmente giova rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.

                                         Più precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004.

                                         Giusta il nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002).

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie la Cassa con decisione su reclamo del 27 agosto 2004 ha accordato all’assicurata, a far tempo dal mese di marzo 2004, un assegno integrativo di fr. 141.-- (cfr. consid. 1.5., doc. A, 46).

 

                                         La ricorrente ha contestato gli importi del reddito del lavoro e del valore locativo della sua proprietà immobiliare computati. Inoltre l’assicurata ha censurato il mancato conteggio delle spese di doppia economia domestica e delle spese di cura e di educazione dei figli, di cui si occupa la nonna materna mentre la stessa è al lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.6.).

 

                                         Come sopra esposto (cfr. consid. 2. 3.), per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito il reddito disponibile residuale.

                                         Infatti il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).

                                     

                                         L’art. 21 Laps, contenuto nel progetto di legge e adottato dal Gran Consiglio, permetteva di far capo, per il calcolo del reddito disponibile residuale di tutte le prestazioni Laps, alla più recente notifica di tassazione, tuttavia solo se non vi era stato un cambiamento importante e durevole del reddito dell’unità di riferimento (cfr. Messaggio n. 4773 del 1 luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 26; Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4 aprile 2000 pag. 12).

                                         Tale disposto è stato, però, abrogato prima dell’entrata in vigore della legge (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).

 

                                         E’ invece stato introdotto l’art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).

 

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps).

 

                                         Alla luce di quanto esposto, l’amministrazione per definire il redito disponibile residuale dell’assicurata del 2004 rettamente si è basata sulle condizioni economiche della ricorrente nel 2004, facendo capo a dati più recenti di quelli scaturenti dalla notifica di imposta 2003B, che, del resto, è stata inviata all’insorgente soltanto nel mese di febbraio 2005 (cfr. doc. F).

                                         Inoltre essa difficilmente avrebbe potuto costituire un ausilio per l’amministrazione, visto che rispetto al periodo fiscale 2003, nella situazione personale ed economica della ricorrente sono intervenuti dei cambiamenti.

                                         Nel mese di dicembre 2003, infatti, il suo matrimonio con __________ è stato sciolto per divorzio (cfr. doc. 25). Dalla convenzione relativa agli effetti accessori del divorzio, omologata con la sentenza del 15 dicembre 2003, emerge, poi, che l’immobile n. 1736 RFD di __________ è stato attribuito in esclusiva proprietà all’ex coniuge, il quale è pure subingredito, in via esclusiva, nel debito ipotecario. All’insorgente sono, invece, stati attribuiti alcuni fondi a __________ - dal 2005 Comune di __________ -, ed è subingredita, in via esclusiva, nel relativo debito ipotecario (cfr. doc. 25).

 

                               2.5.   Preliminarmente va esaminata la correttezza del calcolo effettuato dalla Cassa facendo riferimento alla situazione economica dell’assicurata nel mese di marzo 2004.

                                         Nei redditi computabili l’amministrazione, ai sensi degli art. 6 cpv. 1 lett. a Laps (cfr. consid. 2.3.) e 16 LT, ha conteggiato il reddito da attività dipendente al 50% della ricorrente percepito presso lo studio medico del Dr. med. __________ a __________ di fr. 32'096.-- (cfr. doc. 46).

                                         Dalla documentazione agli atti risulta, in effetti, che nel 2004 il guadagno lordo mensile di RI 1 era di fr. 2'300.--, che calcolato su un anno corrisponde a complessivi fr. 29'900.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. 20, 15C).  

                                         A tale importo va aggiunto l’ammontare relativo ai due assegni di base al 50% corrisposti all’assicurata per i figli di complessivi fr. 183.-- al mese, pari a fr. 2'196.-- annui (cfr. art. 16 LT; art. 16 cpv. 1 e 17 LAF; doc. 20, 15C).

                                         Globalmente, dunque, il reddito da attività dipendente, corrisponde a fr. 32'096.—(fr. 29'900.-- + fr. 2'196.--), come considerato dall’amministrazione.

 

                                         Il certificato di salario prodotto dall’assicurata con il ricorso si riferisce al 2003 (cfr. doc. B), per cui è irrilevante nella fattispecie relativa al 2004.

                                         Va comunque rilevato che nell’importo lordo dello stipendio di fr. 29'315.--, risultante da tale documento, non sono compresi gli assegni di base per i figli, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall’assicurata (cfr. doc. I).

                                         In effetti sull’attestato, al punto attinente al salario lordo, dove è stata indicata la somma di fr. 29'315.--, è espressamente menzionato di aggiungere tutte le indennità correnti, eccettuati gli assegni per l’economia domestica e per i figli.

                                         Vi è poi un punto relativo soltanto agli assegni per l’economia domestica e per i figli, in cui, però, non è stato indicato alcunché (cfr. doc. B).

 

                               2.6.   I contributi sociali (AVS/AI/IPG; AD; AINP) sono stati a ragione computati nelle spese, come pure i contributi versati per l’indennità perdita di guadagno in caso di malattia (cfr. doc. 46).

                                         A quest'ultimo proposito va rilevato che, a differenza della v.LAF (cfr. STCA del 7 giugno 2002 nella causa P. e D., 39.2002.10-11, consid. 2.9.-2.12.), la Laps prevede che i premi dell'assicurazione malattia per perdita di guadagno vadano conteggiati nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e Laps che rinvia agli art. 32 cpv. 1 lett. d e f LT).

                                         La Cassa ha considerato l’importo di fr. 2'771.-- (cfr. doc. 46)., Dagli atti risulta, tuttavia, che tali contributi, complessivamente, ammontano a fr. 2’846.-- (cfr. doc. 20; 15C). Tale importo è, del resto, stato riconosciuto dall’amministrazione nella nuova tabella di calcolo allegata alla risposta di causa (cfr. doc. 51). Pertanto nel calcolo dell’assegno integrativo per il mese di marzo 2004 va computata la somma di fr. 2'846.--.

 

                                         Per quanto riguarda i contributi della previdenza professionale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e Laps; 32 cpv. 1 lett. d LT), dalle tavole processuali emerge che essi ammontano a fr. 134.-- annui (cfr. doc. 20), come indicato dalla Cassa.

                                         Occorre, peraltro, rilevare che tale importo era stato conteggiato anche nel calcolo relativo alla decisione formale dell’8 marzo 2004 (cfr. doc. 17) e non è stato contestato dall’assicurata nel suo reclamo (cfr. doc. 2).

 

                               2.7.   Secondo i combinati art. 6 cpv. 1 lett. a e 22 lett. f LT, a titolo di redditi computabili vanno considerati anche gli alimenti percepiti da un assicurato in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.

 

                                         In concreto la Cassa ha dunque rettamente computato nel conteggio relativo all’assegno integrativo le pensioni alimentari versate per i due figli dall’ex marito dell’insorgente, da cui è divorziata dal 15 dicembre 2003 (cfr. doc. 25).

                                         Dalla convenzione sugli effetti accessori del divorzio del 18 aprile 2003 omologata dal Segretario assessore della Pretura di __________ con la sentenza di divorzio emerge che l’ex marito si è impegnato a versare per ciascun figlio, a titolo di contributi alimentari, l’importo di fr. 900.-- fino al compimento del 6° anno di età, di fr. 1'000.-- dal 7° al 12° anno di età e fr. 1'075.-- dal 13° al 18° anno di età.

                                         Nella convenzione è, inoltre, stato precisato che i contributi di mantenimento sono comprensivi dell’assegno familiare (cfr. doc. 25).

 

                                         A tale proposito va osservato che l’art. 45 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha il seguente tenore:

 

"  Riservato l'art. 285 cpv. 2 CCS, il genitore che per sentenza o convenzione è tenuto a versare una pensione alimentare a favore di uno o più figli deve pagare, se percepito, l'assegno di famiglia in aggiunta a detta pensione."

 

L’art. 285 cpv. 2 Codice civile svizzero (CCS), che regola a livello federale la commisurazione del contributo per il mantenimento del figlio, prevede:

 

"  Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo".

 

                                         Di regola, quindi, in ambito civile i contributi alimentari e le prestazioni sociali, in particolare gli assegni di base, si sommano, a meno che il giudice non abbia previsto una regolamentazione differente. E' possibile inoltre derogare al principio del cumulo delle pensioni alimentari e delle prestazioni sociali, allorché ciò appaia un abuso di diritto, ovvero quando, vista la situazione economica delle parti, non si giustifica che il figlio riceva più del suo fabbisogno (cfr. DTF 128 III 305 segg.).

 

                                         Nel Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni p.to 4.2.12 pag. 41-42 il Consiglio di Stato ha, in particolare, sottolineato che:

 

"  Nella dottrina e nella prassi giudiziaria non vi è concordanza circa la questione di sapere se gli assegni familiari debbano essere computati nel reddito del genitore che è titolare del diritto, allo scopo di determinare l'importo della pensione alimentare del genitore obbligato al pagamento. Una parte della dottrina ritiene si debba distinguere a seconda se il figlio vive con il genitore titolare del diritto o meno; altri ritengono che l'importo dell'assegno familiare debba essere preso in considerazione soltanto se il reddito del genitore tenuto al mantenimento è medio-elevato, ma non in caso di reddito modesto; altri ancora sono del parere che l'assegno familiare debba essere preso in considerazione nel reddito del genitore obbligato al pagamento; per taluni altri questo principio è applicabile limitatamente al calcolo del contributo di mantenimento per il figlio e non di quello dell'altro genitore.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale di Appello, l'assegno familiare viene di regola dedotto dal fabbisogno del figlio e, quindi, il contributo dovuto dal genitore obbligato al pagamento, si intende già comprensivo degli assegni familiari (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni p.to 4.2.12 pag. 35-36).”

 

                                         Nel caso in esame, come visto, gli importi per gli alimenti previsti dalla convenzione del 18 aprile 2003, omologata dal Segretario Assessore della Pretura di __________ con la sentenza di divorzio, sono già comprensivi degli assegni di base (cfr. doc. 25).

                                         In casu siamo, dunque, confrontati con una fattispecie in cui il Giudice, ai sensi dell’art. 285 CCS, ha disposto diversamente dal pagamento aggiuntivo degli assegni agli alimenti.

 

                                         Dagli atti risulta che l’assicurata percepisce due assegni di base al 50% dal suo datore di lavoro (cfr. doc. 20, 15c).

 

                                         Secondo l’art. 11 LAF se entrambi i genitori sono salariati per un datore di lavoro assoggettato alla legge, ognuno di essi ha diritto all’assegno in base al suo grado di occupazione (cpv. 1). Ha diritto in via prioritaria, se il figlio coabita con uno soltanto dei genitori, il genitore designato da quello che coabita con il figlio (cpv. 2 lett. a).

                                         Giusta l’art. 17 cpv. 2 LAF, poi, al genitore salariato che non ha diritto all’assegno in via prioritaria secondo quanto disposto dall’art. 11 LAF spetta un differenziale, ritenuto che il figlio dà diritto al massimo a un assegno intero.

 

                                         Pertanto dalla somma mensile di fr. 1'000.--, rispettivamente di fr. 900.--, corrispondenti agli importi stabiliti nella convenzione omologata dal segretario Assessore della Pretura di __________ quali alimenti per i figli comprensivi degli assegni di famiglia, a ragione la Cassa ha dedotto l’ammontare di fr. 91.50, pari alla metà dell’importo dell’assegno di base intero (cfr. art. 16 LAF), percepito dall’assicurata per ciascun figlio.

 

                                         Di conseguenza per il mese di marzo 2004 va tenuto conto per __________ (__________) di pensioni alimentari dell’importo di fr. 908.50 (fr. 1'000.-- - fr. 91.50), pari a fr. 10'902.—annui, e per __________ (__________) di fr. 808.50 (fr. 900.-- - fr. 91.50), corrispondenti a fr. 9'702.-- annui (cfr. doc. 44).

                                         Non presta, perciò, il fianco a critiche il computo, a titolo di alimenti, di complessivi fr. 20'604.-- (fr. 10'902.-- + fr. 9'702.--; doc. 46), somma del resto non contestata dalla ricorrente (cfr. doc. I).

 

                               2.8.   II reddito della sostanza immobiliare, ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps e art. 20 LT, comprende in particolare i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento, il valore locativo di immobili o di parti di essi (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a, b LT).

 

                                         Dagli atti si evince che l’assicurata, che è domiciliata a __________, è proprietaria di alcuni fondi a __________, e meglio per 1/4 del mappale N. 329 RFD, per 1/8 del mappale N. 330 RFD, per 1/4 del mappale N. 352 RFD e per 1/4 del mappale N. 332 RFD (cfr. doc. 7). Soltanto su quest’ultimo si erige un edificio abitativo (cfr. doc. 7; C).

 

                                         Il valore locativo di una casa di vacanza deve essere tenuto in considerazione. Esso è d'altronde imposto pure fiscalmente. Per costante giurisprudenza federale e cantonale, in ambito fiscale, ciò è giustificato dal fatto di avere l'abitazione a disposizione per tutto l'anno, indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione. E' cioè irrilevante l'intensità dell'uso dell'abitazione da parte del proprietario. Anche chi non occupa o non dà in locazione un appartamento di vacanza, deve lasciarsi imputare il valore locativo, che è calcolato per l'intero anno, a condizione che il proprietario ne possa sempre disporre e che lo stabile sia abitabile tutto l'anno. Un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere ammessa solo per appartamenti oggettivamente inutilizzabili e che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi. In altre parole, solo impedimenti di natura oggettiva possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (cfr. Circolare N. 15/2003 del gennaio 2003 emessa dalla Divisione delle contribuzioni, p.to 2.3.).

 

                                         Secondo la circolare n. 15/2003 poi: "il valore locativo viene, di regola, calcolato applicando una percentuale al valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell’anno di stima dell’immobile. Esso è calcolato in funzione dell’obiettivo di conseguire un valore locativo che si situi mediamente attorno al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure degli appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali). Se l’applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere mediamente al 60-70% del valore di mercato è possibile ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione dell’immobile, ecc.).

                                         Quando, ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 60-70% circa del valore effettivo della pigione".

 

                                         Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del gennaio 2003 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/2003; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 2003B, p.to 5.1).

 

Le istruzioni per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del gennaio 2003 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/2003) precisano inoltre che

 

"  (…)

2.                                                                            Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore prima del 01.01.91

 

2.1.     per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha stabilito (su richiesta o d'ufficio) la riduzione del valore di stima si applica:

 

             -   il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del

                 30%.

 

             Importante: il calcolo del valore locativo applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in presenza della  relativa decisione dell'Ufficio stima.

 

 

2.2.     per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha stabilito (su richiesta o d'ufficio) la riduzione del valore di stima

 

2.2.1.  nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale precedente si applica:

 

           -    la percentuale di calcolo (5% o 6.5%) applicata alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)

                e

           -    il 6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%.

 

2.3.     per tutti gli altri fabbricati (sono compresi quelli nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stati oggetto di una riduzione della stima da parte dell'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:

 

           -    il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore al 1.1.1992 e in anni precedenti;

 

           -    il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 1.1.93 e in anni successivi."

                                        

                                         Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

 

                                         Per quanto riguarda la particella n. 332 RFD di __________ emerge dall’estratto del Registro fondiario che il valore di stima del fabbricato abitato di 66 mq ammonta a fr. 20'000.-- (cfr. doc. C). La parte di proprietà dell’assicurata è di ¼, per cui il relativo valore di stima corrisponde a fr. 5'000.--.

                                         L’Ufficio stima di __________ ha precisato che tale valore è valido dal 1977 quando è entrata in vigore per __________ la revisione generale delle stime (cfr. doc. XI; consid. 1.10.).

                                         Di conseguenza per il calcolo del valore locativo si deve applicare il tasso del 6.5% al valore di stima e non del 5% come indicato dall’assicurata (cfr. doc. I).

                                         Il valore locativo della parte del fondo N. 332 RFD di __________ appartenente all’insorgente è, quindi, di fr. 325.-- (6.5% di fr. 5'000.--), contrariamente sia a quanto conteggiato dalla Cassa (fr. 312.--; cfr. doc. 46), che a quanto allegato dall’assicurata (fr. 250.--, cfr. doc. I).

 

                               2.9.   L’art. 8 cpv. 1 lett. a Laps prevede quali spese computabili le spese ai sensi degli art. 25-31 LT.

                                         L’art. 31 cpv. 2 LT contempla le spese di manutenzione di immobili.

                                         Inoltre secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. b Laps, combinato con l’art. 32 cpv. 1 lett. a LT, anche gli interessi ipotecari vengono considerati quale spesa computabile.

                                         La spese di manutenzione e gli interessi ipotecari sono riconosciuti fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.-- (art. 6 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 pag. 14).

                                         In linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. art. 31 cpv. 4 LT; CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposi­tion du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).

                                         In base all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/2003 della Divisione delle Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.

 

                                         Nel caso di specie l’edificazione della costruzione risale a prima del 1994 (cfr. consid. 2.8.; doc. C). A titolo di spese di manutenzione del fabbricato va, dunque, considerato l’importo di fr. 81.-- (25% del valore locativo di fr. 325.--).

 

                                         Dagli atti emerge che l’assicurata deve far fronte al pagamento di interessi ipotecari (cfr. doc. 10).

                                         Per il 2004 essi ammontano a fr. 3'804.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. 10, 46).

 

                                         Tuttavia, come precisato sopra e come evidenziato, peraltro, anche dall’amministrazione (cfr. doc. XII; consid. 1.10.), gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione sono deducibili nella misura massima del reddito della sostanza stessa, maggiorati di fr. 3'000.--.

                                         In casu, quindi, l’importo massimo computabile corrisponde a fr. 3'325.-- (valore locativo di fr. 325.-- + fr. 3’000.--).

                                         A titolo di interessi ipotecari va conseguentemente conteggiato l’ammontare di fr. 3'244.-- (fr. 3'325.-- - fr. 81.-- spese di manutenzione forfetarie).

 

                             2.10.   Come visto (cfr. consid. 2.3.), l’art. 9 Laps prevede che la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo, nel caso di unità di riferimento composte da più di due persone come quella dell’assicurata - composta della stessa e dei due figli -, pari all’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi maggiorato del 20%, ossia a fr. 16'560.-- (fr. 13'800.-- + 20% di fr. 13'800.--).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali :

 

"  La spesa per l'alloggio è definita come segue:

        a)                                                                      per l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

        b)                                                                      per il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie."

 

                                         Nell’evenienza concreta la pigione netta è di fr. 10'800.-- (cfr. doc. 11) che, maggiorata del 15% per le spese accessorie, corrisponde a una spesa per l’alloggio di fr. 12'420.--.

                                         Tale importo è inferiore a quello massimo riconosciuto di fr. 16'560.--, per cui va computato integralmente, come effettuato dalla Cassa (cfr. doc. 46).

 

                             2.11.   Relativamente alle spese professionali della ricorrente, va osservato che la spesa vincolata è costituita, fra l'altro, come già evidenziato (cfr. consid. 2.9.), dalle spese ai sensi degli art. 25-31 della Legge tributaria (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a Laps; consid. 2.3.).

                                         Gli art. 25-30 LT riguardano le deduzioni delle spese professionali per l'attività dipendente e indipendente.

 

                                         In particolare l'art. 25 LT, relativo all'attività dipendente, prevede:

 

"  Le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale. (cpv. 1)

Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) – c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. (cpv. 2)" 

 

                                         Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).

 

                                         Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese professionali, e meglio i costi di trasferta e per i pasti fuori domicilio, l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche del Consiglio di Stato del 3 settembre 2002 (RDAT II 1993 no. 6t p. 401).

 

                                         Secondo l'art. 2 del citato decreto esecutivo

 

"  il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo”

 

                                         Per l’art. 3 cpv. 1 lett. a

 

"  sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a)      per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.

b)      Per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.—l’anno;

c)      Per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile; (cpv. 1)

                                     

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (cpv. 2).                                               

 

La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 14.-- al giorno o fr. 3’000.-- l'anno; cpv. 3)."

 

                                         A titolo di costi per le trasferte possono, dunque, essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in linea di conto soltanto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, pag. 52 e 53).

 

                                         Secondo l’art. 4 del decreto esecutivo

 

"  sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

 

  La deduzione è stabilita come segue:

  a)   se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto   principale consumato fuori casa: fr. 14.-- il giorno o fr. 3'000.--   l'anno se i pasti di mezzogiorno sono consumati regolarmente                              fuori casa;

  b)   se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni      lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il            fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 14.--,                             vale a dire fr. 28.-- il giorno o fr. 6'000.-- l'anno se le medesime                                          circostanze sussistono tutto l'anno."

                                         (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II-1992, no. 12t p. 198).

 

                                         Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).

 

                                         Secondo la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.

                                         In genere se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non è concessa (Sentenza del TA no. 47 del 20.2.85).

 

                                         Infine dev'essere rilevato che la Laps, per definire la soglia di intervento, fa riferimento agli importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del fabbisogno vitale (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.).

                                         Pertanto, anche in ambito Laps, come precedentemente per la v.LAF (cfr., ad esempio, STCA del 30 settembre 2002 nella causa E., 39.2001.77), resta valido quanto previsto nel settore della LPC, ossia che a titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 9.-- (STFA dell'11 dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95).

 

                                         Di conseguenza, poiché l'importo relativo alla soglia di intervento tiene già conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno (fr. 14.-- -  fr. 9.--).

 

                                         Nel caso di specie l’assicurata, che abita a __________, lavora a __________ due giorni alla settimana presso lo studio medico del Dr. med. __________, dalle ore 7.45 fino alle 19.00/20.00, quando terminano le consultazioni (doc. 36). Essa si reca al posto di lavoro con la propria automobile. Il Dr. med. __________ ha attestato che l’orario di lavoro varia a seconda della mole di lavoro giornaliero e che non può essere stabilito anticipatamente (cfr. doc. 36).

 

                                         La Cassa, in simili condizioni, ha pertanto correttamente tenuto conto dei costi di un autoveicolo privato, e meglio di fr. 3'394.-- (Km 25.1 X 2 giorni X 52 settimane X fr. 0.65 X 2 volte al giorno – andata e ritorno; cfr. doc. 38; A). Vista l’irregolarità degli orari, considerare l’uso del mezzo privato appare, in effetti, nel caso concreto la soluzione più adatta e ragionevole.

 

                                         L’assicurata ha contestato il mancato computo delle spese di doppia economia domestica (cfr. doc. I, consid. 1.6.).

                                         Dagli atti di causa risulta che la ricorrente consuma il pranzo presso lo studio medico, non avendo il tempo di rientrare al proprio domicilio. Essa ha asserito di fare la spesa e portare quanto le occorre per il pranzo al lavoro (cfr. doc. 37).

                                         In queste circostanze, ai fini del conteggio dell’assegno integrativo a cui l’assicurata ha effettivamente diritto, non va applicata la deduzione per i costi dei pasti fuori casa.

                                         Dato che l’insorgente stessa si porta il pranzo da casa, il relativo costo è già coperto dalla somma prevista per il vitto, quale spesa usuale, nella soglia di intervento.

                                         La censura sollevata dalla ricorrente si rivela, pertanto, priva di fondamento.

 

                             2.12.   Per quanto attiene al premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps vanno computati i premi ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.

                                         Secondo, poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di base contro le malattie.

 

                                         A titolo di premio della cassa malati, come indicato dall’amministrazione (cfr. doc. XVI; consid. 1.11.) non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa malati in questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale media ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del reddito disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo importante, nel senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una volta all’anno viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13).

 

                                         L’assicurata e i figli sono affiliati alla cassa malati __________ (cfr. doc. 4-6). Per il 2004 il relativo premio medio ponderato è pari a fr. 5'356.--, che risulta essere inferiore alla quota media cantonale ponderata per il 2004, corrispondente, complessivamente per un adulto e due bambini minori di 18 anni, a fr. 5'580.-- (fr. 3'600.-- + fr. 990.--X 2; cfr. Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2004).

 

                                         L’ammontare conteggiato dalla Cassa di fr. 5'356.-- si rivela quindi incensurabile (cfr. doc. 46).

 

 

2.13.   La Laps all’art. 8 cpv. 1 lett. l contempla, fra le altre spese computabili, le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, a differenza di quanto previsto sotto il regime della v.LAF, che per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia rinviava alla LPC.                                                 La lista dei costi computabili ai fini del conteggio della PC, di cui all’art. 3b cpv. 3 LPC che non comprende le imposte, è infatti esaustiva (cfr. STCA dell’11 giugno 2002 nella causa L., 39.2001.82, consid. 2.12.; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).

 

                                         Nel caso di specie la Cassa ha computato l’importo di fr. 20.-- equivalente all’imposta personale (cfr. doc. 46, XXI, consid. 1.13.).

                                         L’assicurata, pendente causa, ha trasmesso al TCA la notifica di imposta 2003B, da cui si evince che le imposte federali, cantonali e comunali, per il periodo di assoggettamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, ammontano globalmente a fr. 1'022.-- (cfr. doc. F).

                                         Secondo l’amministrazione la spesa per le imposte potrà essere computata al momento in cui l’insorgente invierà il giustificativo attestante il primo pagamento delle relative rate entro i termini concessi e una dichiarazione che confermi di non avere inoltrato domanda di condono (cfr. doc. XXI; XVI; consid. 1.3.; 1.11.).

 

                                         La Laps permette la deduzione delle imposte, poiché esse rappresentano una spesa vincolata, e quindi un importo non disponibile per l’utente. Le spese riconosciute come indispensabili, di cui all’art. 8 Laps, sono da considerare come vincolate, o perché obbligatorie a causa di disposizioni giuridiche, o perché inevitabili (spesa per l’alloggio, spese professionali). La parte di reddito destinata a queste spese non può dunque essere utilizzata per altri scopi (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, pagg. 7, 24).

 

                                         Conseguentemente la spesa per le imposte va trattata come le altre spese. Essa non è, infatti, stata distinta dalle altre spese a cui deve far fronte un assicurato, bensì è menzionata con gli altri costi computabili nella lista di cui all’art. 8 Laps.

                                         Le spese che sono obbligatorie, in quanto previste espressamente dalla legge, come i premi della cassa malati, vengono computate senza che venga richiesta la relativa ricevuta di pagamento.

 

                                         Le imposte devono essere pagate come previsto dalla LT. Se l’ammontare delle imposte non è pagato nonostante diffida, si procede in via esecutiva (cfr. art. 244 LT).                                

 

                                         E’ vero che gli art. 245-246 LT prevedono delle facilitazioni di pagamento dell’imposta, qualora il relativo versamento costituisca un grave rigore per il debitore, e il condono della stessa, nel caso in cui il contribuente sia caduto nel bisogno.

                                                                               Al riguardo va precisato che l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria enuncia che per le decisioni di condono si applicano per analogia i criteri stabiliti dall’ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta.

                                         Secondo l’art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Si ha in particolare una sproporzione per le persone fisiche, quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole.

                                                     Il cpv. 2 dell’art. 9 prevede, poi, che esiste in ogni caso una situazione di bisogno quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della famiglia.

 

 

 

                                         Tuttavia la Cassa, nel calcolo volto alla determinazione dell’importo dell’assegno integrativo, non deve imputare agli assicurati, omettendo di considerare tra le spese computabili le imposte a loro carico, la semplice possibilità di richiedere una delle facilitazioni contemplate dalla LT.

                                         Al contrario le imposte vanno tenute conto nel conteggio dell’assegno.

                                         Nel caso in cui, però, un assicurato postuli il condono delle imposte e lo ottenga, egli deve comunicare tale circostanza alla Cassa (cfr. art. 41 LAF). L’amministrazione potrà così rivedere il calcolo omettendo le imposte.

                                        

                                         In simili condizioni nel caso in esame vanno, quindi, computate le imposte a carico dell’assicurata, il cui importo annuo corrisponde a fr. 1'022.--.

                                         La ricorrente ha indicato di non avere formulato domanda di condono delle imposte 2003B e che non intende farlo (cfr. doc. XXV; consid. 1.14.).

                                         In ogni caso è utile rammentare all’assicurata che nell’ipotesi in cui essa dovesse postulare il condono delle imposte, è tenuta a informarne tempestivamente la Cassa.

 

 

                             2.14.   L'insorgente, nell'atto di ricorso, ha asserito di dover far fronte alle spese di cura e di educazione dei figli, i quali durante la sua attività professionale vengono affidati alla nonna materna. Essa ha stimato tali costi in fr. 3'000.-- annui (cfr. doc. I; consid. 1.6.).

 

                                         Come visto (cfr. consid. 2.11.), l’art. 25 LT, al quale rinvia l’art. 8 cpv. 1 lett. a Laps, prevede che dal reddito da attività dipendente siano deducibili, in particolare, oltre alle spese di trasporto e per i pasti fuori domicilio, le altre spese necessarie per l’esercizio della professione.

                                         Le spese per la cura dei figli non sono però riconosciute quale deduzione dal reddito (cfr. art. 7 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2003).

                                         Al riguardo va rilevato che in una sentenza del 7 novembre 2000, pubblicata in RDAT I-2001 N. 6t, la Camera di diritto tributario ha stabilito che non rientrano fra le spese professionali deducibili dal reddito i costi per l’affidamento dei figli a una bambinaia, da parte dei genitori che lavorano entrambi. Una soluzione diversa è ipotizzabile solo in seguito a una modifica di legge.

 

                                         Nel caso di specie, dunque, i costi menzionati dall'assicurata per la cura dei figli nati nel 1992 e 1998 non possono essere conteggiati nel calcolo dell’assegno integrativo effettuato secondo le modalità introdotte dalla Laps.

                                         A tali costi, si deve sopperire tramite l'importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC, con l’ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

 

                                         E’ in ogni caso utile segnalare che nell'ambito della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia è stato, in ogni caso, previsto ai nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio, tuttavia unicamente fintanto che il figlio non accede alla scuola dell'infanzia, ma al massimo fino all'anno in cui questi compie 4 anni.

                                         Queste disposizioni non sono entrate in vigore né il 1° gennaio 2003 quando sono entrate in vigore le modifiche relative agli assegni di famiglia ordinari, né il 1° febbraio 2003, data dell’entrata in vigore dei disposti di legge modificati in relazione agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. 2.3.).

                                         Il p.to II cpv. 2 della Disposizione transitoria della LAF ha previsto che esse sarebbero entrate in vigore simultaneamente alla nuova legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie, cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 25.6.2002; cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 495, 496; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 33).

                                         La legge per le famiglie è parzialmente entrata in vigore il 1° dicembre 2004 (cfr. BU 42/2004 del 22 ottobre 2004 pag. 355).

                                         Gli art. 47a segg. LAF non sono comunque ancora in vigore.

 

                                         Gli articoli attinenti al rimborso della spesa di collocamento del figlio hanno il seguente tenore:

 

"                                        Articolo 47a (nuovo)

 

A. Definizione e genere             'E' considerata spesa di collocamento del figlio quella che il

     collocamento                        genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla

                                                                                                         cura di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.

 

                                                                    2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato

                                             a:

                                                  a)  un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto

                                                       conformemente alla Legge per la protezione della maternità,

                                                       dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza;

                                                  b)  una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge per la

                                                       protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e

                                                       dell'adolescenza.

 

 

                                                  Articolo 47b (nuovo)

 

B. Diritto al rimborso della

     Spesa                                   'Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:

                                                  a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima

                                                       infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche

                                                       per ottenere un assegno di prima infanzia;

                                                  b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di

                                                       prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non                              le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima

                                                       infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito

                                                       disponibile.

 

                                                                            2 ll diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio

                                                  presso terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola

                                                  dell'infanzia ma ai massimo fino all'anno in cui il figlio compie i

                                                  quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla

                                                  scuola dell'infanzia in precedenza.

 

                                                  Articolo 47c (nuovo)

 

C. Spesa di collocamento          'La spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge per

     rimborsata                            la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e

                                                  dell'adolescenza.

 

                                                                            2 Per il calcolo è determinante la situazione economica dei

                                                  genitori riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e

                                                  per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.

 

                                                  Articolo 47d (nuovo)

 

D. Procedura                             'Chi intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento

                                                  del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale per

                                                  gli assegni familiari.

 

                                                                            2 La richiesta deve essere corredata da documenti che

                                                  comprovano:

                                                  a) i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;

                                                  b) la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del

                                                       figlio;

                                                  c) l'esercizio di una attività lucrativa durante il tempo di

                                                       collocamento del figlio.

 

                                                                            311 Regolamento di applicazione definisce i particolari.

 

                                                  Articolo 47e (nuovo)

 

E. Termini per chiedere il           1II rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere

     rimborso                               richiesto entro un termine di tre mesi dall'emissione della

                                                  relativa fattura di collocamento.

 

2Una restituzione del termine è accordata qualora l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il rimborso."

                                         Al riguardo il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha rilevato in particolare quanto segue:

 

"  Il rimborso della spesa di collocamento è garantito, di regola, fino al momento in cui il figlio accede alla scuola dell'infanzia: ciò che può avvenire - al più presto - dopo il compimento dei 3 anni di età: questa misura permette quindi di mitigare gli effetti provocati dalla sospensione del diritto all'assegno di prima infanzia che, come sappiamo, prevede una soglia di età rigida, fissata al compimento del terzo anno di età, anche se il bambino non necessariamente a questo momento può oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia.

­Un esempio per migliore comprensione: se il bambino compie i 3 anni in gennaio, l'API sarà riconosciuto soltanto fino alla fine di questo mese, anche se - nella migliore delle ipotesi - il bambino sarà ammesso alla scuola dell'infanzia non prima del settembre dello stesso anno; nel caso in cui il bambino possa oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia a questo momento, la spesa per il collocamento sarà garantita fino alla fine del mese di agosto.

Considerato che taluni bambini non vengono ammessi alla scuola dell'infanzia, per mancanza di posti disponibili nelle strutture comunali esistenti, la spesa di collocamento del figlio può essere eccezionalmente rimborsata fino alla sua effettiva entrata alla scuola dell'infanzia, al massimo nell'anno di compimento dei 4 anni." (Messaggio citato pag. 108)

 

(…)

 

"  L'estensione del diritto al rimborso della spesa di collocamento al di là della soglia rigida dei tre anni applicata per l'API ha il pregio di costituire una soluzione ponte fra questi due servizi dello Stato.

Da un Iato, gli orari praticati dalle scuole dell'infanzia non necessariamente si conciliano con gli orari lavorativi dei genitori (specialmente se presso il Comune di domicilio la scuola dell'infanzia non offre la refezione): i genitori sono quindi costretti a ricorrere ad un collocamento presso terzi nelle fasce orarie "scoperte"; d'altro canto, la scuola dell'infanzia (come d'altronde tutte le altre scuole degli altri livelli) restano chiuse durante le vacanze scolastiche, cosicché i genitori che lavorano - e normalmente godono al massimo di 4 o 5 settimane di vacanza all'anno - sono comunque tenuti a collocare il figlio presso terzi durante questi periodi.

Pur coscienti di questi problemi, siamo del parere che la loro soluzione debba essere ricercata nella legislazione scolastica o nella nuova LMI." (Messaggio citato pag. 110)

 

                             2.15.   Alla luce di tutto quanto esposto, relativamente al mese di marzo 2004, i redditi computabili, calcolati su un anno, sono costituiti dal reddito da attività dipendente dell’assicurata, comprensivo degli assegni di base, di fr. 32'096.-- (cfr. consid. 2.5.), dal valore locativo dell’abitazione sita sul mappale N. 332 RFD di __________ di fr. 325.-- (cfr. consid. 2.8.) e dagli alimenti versati dall’ex marito per i due figli di complessivi - dedotti gli assegni di base al 50% percepiti dalla ricorrente - fr. 20'604.-- (cfr. consid. 2.7.).

                                         Globalmente essi sono pari a fr. 53'025.--.

                                         La sostanza, già solo dedotto il debito ipotecario, risulta nulla (cfr. doc. 46).

                                         Le spese computabili sono, invece, composte delle spese di manutenzione di fr. 81.-- (cfr. consid. 2.9.), degli interessi ipotecari di fr. 3'244.-- (cfr. consid. 2.9.), dei contributi sociali AVS/AI/IPG e AD di fr. 2'846.-- (cfr. consid. 2.6.), del contributo della previdenza professionale di fr. 134.-- (cfr. consid. 2.6.), delle spese professionali di trasporto di fr. 3'394.-- (cfr. consid. 2.11.), del premio della cassa malati di fr. 5'356.-- (cfr. consid. 2.12.), delle imposte di fr. 1'022.-- (cfr. consid. 2.13.) e della pigione di fr. 12'420.-- (cfr. consid. 2.10.).

                                         Esse, complessivamente, corrispondono a fr. 28'497.--.

 

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.) dell’assicurata ammonta a fr. 24'528.-- (redditi computabili di fr. 53'025.-- - spese computabili di fr. 28'497.--).

 

                                         La soglia di intervento per il 2004 della famiglia di RI 1, formata dall’assicurata e dai due figli, come riconosciuto dall’amministrazione (cfr. doc. 46), è pari a fr. 31'810.-- (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.; fr. 15'700. -- per il titolare del diritto + fr. 7’850.-- per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento + fr. 8260.-- per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento).

 

                                         Gli assicurati, come visto, hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.3.).

 

                                         In casu, i sussidi della cassa malati ammontano a fr. 4’516.-- (cfr. doc. 46). Tale ammontare non è del resto stato contestato dalla ricorrente, nemmeno in sede di reclamo contro la decisione dell’8 marzo 2004 con cui le è stato attribuito un assegno integrativo di fr. 72.-- (cfr. doc. 17).

                                         Pertanto la lacuna di reddito Laps è pari a fr. 2’766.-- (fr. 31'810.-- - fr. 24'528.-- - fr. 4'516.--).

 

                                         L'assicurata ha, dunque, diritto per il mese di marzo 2004 a un assegno integrativo di fr. 230.-- (fr. 2’766.-- : 12 mesi).

 

                             2.16.   Per quanto attiene al periodo a partire dal mese di aprile 2004, va osservato che l’unico cambiamento intervenuto, rispetto al mese di marzo 2003, è la circostanza che la figlia __________, il 7 aprile 2004, ha compiuto sei anni.

 

                                         Nella convenzione relativa agli effetti accessori del divorzio è stato previsto che dal 7° al 12°anno di età l’importo della pensione alimentare che il padre è tenuto a corrispondere è pari a fr. 1'000.--, comprensiva dell’assegno familiare (cfr. consid. 2.7.; doc. 25).

 

                                         Tenuto, poi, conto del fatto che l’assicurata, lavorando al 50%, percepisce metà dell’assegno di base per la figlia (cfr. consid. 2.5.), a decorrere dal mese di aprile 2004, quali alimenti per __________, va considerato l’ammontare di fr. 908.50 (fr. 1'000.-- - fr. 91.50), corrispondente a fr. 10'902.-- annui.

                                         Tale importo va sommato al contributo alimentare per __________, anch’esso di fr. 908.50 mensili.

                                         Di conseguenza nel calcolo dell’assegno integrativo a far tempo dal mese di aprile 2004 deve essere computato l’ammontare globale di fr. 21'804.--, come peraltro si evince dalla nuova tabella di calcolo allestita dalla Cassa e trasmessa a questa con la risposta di causa (cfr. doc. 52).

 

                             2.17.   Per quanto concerne, per contro, le altre poste del conteggio, e meglio il reddito del lavoro, il reddito della sostanza immobiliare, le spese di manutenzione, gli interessi ipotecari, i contributi AVS/AI/IPG e AD, il contributo della previdenza professionale, le spese professionali, il premio della cassa malati, le imposte e la pigione, vale quanto esposto in merito al mese di marzo 2004 (cfr. consid. 2.5, 2.6., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12., 2.13., 2.10.).

 

                                         Pertanto, a partire dal mese di aprile 2004, i redditi computabili, calcolati su un anno, sono composti del reddito da attività dipendente dell’assicurata comprensivo degli assegni di base di fr. 32'096.-- (cfr. consid. 2.5.), del valore locativo dell’abitazione sita sul mappale N. 332 RFD di __________ di fr. 325.-- (cfr. consid. 2.8.) e degli alimenti versati dall’ex marito per i due figli di - dedotti gli assegni di base al 50% percepiti dalla ricorrente - complessivi fr. 21’804.-- (cfr. consid. 2.7.).

                                         Complessivamente essi ammontano a fr. 54'225.--.

                                         La sostanza, come già esposto è nulla (cfr. doc. 46).

                                         Le spese computabili, invece, corrispondono a quelle per il mese di marzo 2004, e quindi sono pari a fr. 28'497.—(cfr. consid. 2.15.).

 

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.) dell’insorgente ammonta a fr. 25'728.-- (redditi computabili di fr. 54'225.-- - spese computabili di fr. 28'497.--).

 

                                         La soglia di intervento per il 2004 della famiglia RI 1, come visto (cfr. consid. 2.15.), è di fr. 31'810.--.

 

                                         Gli assicurati, come visto, hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.3.).

 

                                         I sussidi della cassa malati sono pari a fr. 4’516.-- (cfr. consid. 2.15.).               

                                         La lacuna di reddito Laps ammonta, quindi, a fr. 1’566.-- (fr. 31'810.-- - fr. 25'728.-- - fr. 4'516.--).

 

                                         La ricorrente ha, di conseguenza, diritto dal mese di aprile 2004 a un assegno integrativo di fr. 130.-- (fr. 1’566.-- : 12 mesi).

 

                             2.18.   L’assicurata, vincente parzialmente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 22 LPTCA).

 

                                         Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.6.; doc. I) relativa alla parte per la quale l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

 

                             2.19.   Per la parte del ricorso in cui l'assicurata è soccombente, essa può invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

 

                                         Secondo il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 30 luglio 2002, la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         La legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

                                         L'art. 3 della citata legge prevede:

 

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

 

"  2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

 

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

 

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura  a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

 

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

                                         Pertanto la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24, consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Infatti l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate dalla giurisprudenza.

 

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

                                         L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

 

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

 

                                         Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

 

                             2.20.   Nel caso di specie con la presente sentenza è stato riconosciuto il diritto dell’assicurata di percepire un assegno integrativo di fr. 230.-- per il mese di marzo 2004 e di fr. 130.-- dal mese di aprile 2004.

 

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

                                         Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). Il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.), è più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001 (per una famiglia di un genitore e di due figli di 6 e 12 anni ammonta a fr. 2’100.--, pari a fr. 25'200.—annui) a cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.

                                         Inoltre nel calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps vanno considerate delle spese non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

 

                                         Di conseguenza, in casu, dal fatto che l’assicurata abbia diritto a un assegno integrativo, che peraltro va a coprire totalmente la lacuna di reddito (cfr. consid. 2.15.; 2.17), non si può concludere che essa sia indigente ai fini dell’assistenza giudiziaria.

                                         Va, quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

                                         Il reddito dell’assicurata è costituito dallo stipendio netto, comprensivo degli assegni di base, di fr. 2'245.-- (fr. 32'096.-- - contributi sociali : 13 mensilità, cfr. consid. 2.5.), dagli alimenti di fr. 1’817.-- (cfr. fr. 21'804.-- : 12 mesi; consid. 2.7.) e dell’assegno integrativo di fr. 130.-- mensili.

                                         Con un reddito di fr. 4'192.-- la ricorrente deve far fronte a fr. 2'100.-- quale importo base mensile per l’assicurata e i suoi due figli di sei e dodici anni, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

                                         Tali importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).

                                         Bisogna poi computare il canone di locazione di fr. 900.-- al mese, più fr. 50.-- al mese per il riscaldamento, a cui vanno ancora aggiunti i premi afferenti all'assicurazione contro le malattie di circa fr. 80.--, già dedotti i relativi sussidi (cfr. doc. 4, 5, 6, consid. 2.15.), e le spese professionali di trasporto di fr. 283.-- (fr. 3394.-- : 12 mesi, cfr. consid. 2.11.), per cui si ottiene un onere globale di fr. 3'413.--.

                                         L'eccedenza mensile sarebbe, dunque, di fr. 779.-- (fr. 4’192.-- - fr. 3’413.--) da cui vanno però ancora dedotte le imposte pari all'ammontare approssimativo di fr. 85.-- al mese (fr. 1'022.-- : 12 mesi; cfr. consid. 2.13.).

                                         Anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'100.-- determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, risulterebbe – dedotte pure le imposte - comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 379.-- e fr. 169.-- al mese.

 

                                         Nella STFA appena citata il TFA non ha considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all’importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese.

                                         In particolare l’Alta Corte ha rilevato:

 

"  (…)

4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

 

4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).” (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.)

 

                                         Di conseguenza, nell’evenienza concreta, considerata l’eccedenza oscillante tra fr. 379.-- e fr. 169.-- al mese, la gratuità della procedura, l’assenza di ripetibili da versare e, al contrario, il fatto che l’assicurata abbia diritto a delle ripetibili parziali di fr. 400.--, il TCA deve concludere che l’assicurata può saldare le spese legali ratealmente e in un termine adeguato senza cadere in uno stato di indigenza.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, risulta superfluo esaminare se le altre due condizioni necessarie per ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute considerato come già solo per la mancanza dell'indigenza l'istanza dev'essere respinta.

 

                             2.21.   Il TCA rileva, infine, che l’assicurata aveva postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio in sede di reclamo contro la decisione formale dell’8 marzo 2004 che le aveva accordato un assegno integrativo di fr. 72.-- (cfr. consid. 1.2., 1.3.).

 

                                         La Cassa ha respinto tale istanza con decisione del 27 agosto 2004 (cfr. consid. 1.5.).

 

                                         Tale provvedimento è cresciuto in giudicato incontestato.

                                         Infatti l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, benché nell’atto ricorsuale abbia menzionato, contestandole, le motivazioni dell’amministrazione per rifiutare l’assistenza giudiziaria, non ne ha impugnato la decisione. Ciò risulta sia dal petitum che nulla indica a proposito dell’assistenza giudiziaria davanti all’amministrazione, che dall’intestazione dell’impugnativa, dove è stato espressamente indicato che il ricorso era indirizzato “avverso la decisione del 27 agosto 2004 dello IAS, Cassa cantonale per gli assegni integrativi, con cui è stato parzialmente respinto il reclamo 7/9 aprile 2004, con cui è stato riconosciuto un diritto all’assegno integrativo, per il mese di marzo 2004 e da aprile 2004 in poi” (cfr. doc. I).

                                         Non è invece stata indicata la decisione del 27 agosto 2004 con cui è stata respinta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.

 

                                         A titolo abbondanziale giova, in ogni caso, segnalare che questa Corte si è pronunciata in merito all'assistenza giudiziaria dinanzi all'amministrazione nell'ambito degli assegni familiari in una sentenza del 12 ottobre 2000 nella causa G., 39.2000.66, pubblicata in RDAT I-2001 N. 14.

                                         Il TCA, fondandosi sull’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., sull’art. 10 cpv. 3 Cost. cant. TI e sulla giurisprudenza federale, ha concluso che anche in una procedura non contenziosa davanti all'amministrazione quando l'istante è coinvolto o è necessario salvaguardare i suoi diritti, esiste una pretesa all'assistenza giudiziaria nel caso in cui il richiedente sia indigente, la procedura non sia sprovvista di possibilità di esito favorevole e in modo particolare il patrocinio di un legale risulti necessario.

 

                                         Inoltre dal 30 luglio 2002 l’art. 1 Lag contempla che la Legge disciplina gli istituti del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria nei procedimenti civile, esecutivi, amministrativi e penali.

 

                                         Come visto (cfr. consid. 2.19.), giusta l'art. 3 cpv. 1 della citata legge l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

 

                                         Il Messaggio del 22 maggio 2001 relativo alla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria prevede che l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio, se ciò è necessario per la protezione degli interessi legittimi delle persone indigenti, vanno accordati, di principio, non soltanto a chi è coinvolto in una procedura giudiziaria contenziosa. L’assistenza giudiziaria può essere, quindi, accordata in tutte le procedure ufficiali nelle quali il richiedente è coinvolto o che deve affrontare per proteggere i suoi diritti (cfr. Titolo I ad art. 2 Lag).

 

                                         Per quanto riguarda, poi, la procedura davanti all'assicuratore per le assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale, l'art. 37 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, relativo alla rappresentanza e patrocinio enuncia:

 

"  La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

 

                                         Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

 

                                         In una sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha, pure, confermato il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali non versati costituiva un intervento relativamente grave nella situazione giuridica dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e che la lite non era semplice dal profilo fattuale.

                                        

 

                                         In casu per gli stessi motivi menzionati al consid. 2.19., l’indigenza non potrebbe comunque essere ammessa. Pertanto l’assistenza giudiziaria non poteva in ogni caso essere concessa.

                                        

 

                                         Nel caso in esame, infine, in applicazione analogica dell’art. 52 cpv. 3 LPGA, nonostante il reclamo dovesse essere parzialmente accolto, non vanno accordate ripetibili per l’iter davanti alla Cassa.

 

                                         In effetti l'art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.

                                         Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art. 37 n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.).

                                         Il TFA, nella sentenza appena menzionata del 23 settembre 2004 nella causa Z. (I 164/04), pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.

 

                                         In concreto, da un lato, l’assicurata, come visto, nella procedura di reclamo non poteva in ogni caso essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

                                         Dall’altro, anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere accordate pure in altre situazioni eccezionali, siccome, in casu, non si è comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che il rifiuto delle ripetibili in sede di reclamo configuri una violazione insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su reclamo del 27 settembre 2004 impugnata è riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto un assegno integrativo di fr. 230.-- per il mese di marzo 2004 e di fr. 130.-- a decorrere dal mese di aprile 2004.

 

                                 2.-   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà alla ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

 

                                 4.-   Intimazione alle parti.

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti