Raccomandata |
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Incarto n.
rs/fe |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2004 di
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RI1
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contro |
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la decisione del 30 marzo 2004 emanata da |
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Cassa CO1
in materia di assegni di famiglia (assegno di base) |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 30 marzo 2004 la Cassa CO1 (di seguito la Cassa) ha preso nei confronti di RI1 la seguente decisione formale:
" (…)
Ci riferiamo alla sua richiesta inoltrata via fax in data 25 marzo u.s., in merito al diritto agli assegni di base in favore della figlia di sua moglie, __________ nata il 17 maggio 1995 e le comunichiamo quanto segue.
Secondo quanto disposto dalla Legge sugli assegni di famiglia (LAF) in vigore fino al 31 dicembre 2002 (artt. 2 cpv. 2 LAF, 1 lett. c e 8 Reg. LAF), il diritto all'assegno poteva essere riconosciuto in favore del figlio del coniuge, se questi coabitava con il figlio e se nessuno
dei genitori esercitava un'attività salariata.
A seguito della richiesta per assegni inoltrata tramite il suo datore di lavoro, __________ SA, in data 14 febbraio 2002, la nostra Cassa le ha riconosciuto il diritto all'assegno, valido a decorrere dal 28 dicembre 2001 (data in cui ha contratto matrimonio con la madre di __________), considerato che lei coabitava con __________, la madre non esercitava attività salariata e la figlia non è stata riconosciuta dal padre naturale.
Poiché il suo datore di lavoro __________ SA è stato stralciato dalla nostra Cassa per assegni familiari con effetto 1° luglio 2002, e nuovamente affiliato a decorrere dal primo gennaio 2003 (per il periodo 01.07.2002 - 31.12.2002, la __________ SA è stata affiliata presso un'altra Cassa per assegni familiari), in data 3 marzo 2004 è stata presentata una nuova richiesta, per ottenere la nuova autorizzazione al versamento degli assegni, intestata a suo nome.
Tuttavia, la revisione della Legge sugli assegni di famiglia - entrata in vigore il 1 ° febbraio 2003 (recte: 1° gennaio 2003) per quanto concerne l'assegno di base e l'assegno per giovani invalidi o giovani invalidi in formazione - ha abrogato il diritto all'assegno in favore del figlio del coniuge.
I nuovi artt. 2 cpvv. 1 e 2 e 3 cpv. 1 LAF, dispongono: titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore (2 cpv. 1).
E' considerato genitore:
a) il genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) il futuro genitore adottivo;
c) il genitore biologico (2 cpv. 2).
L'assegno di famiglia è riconosciuto:
a) per il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per il figlio accolto in vista d'adozione (3 cpv. 1).
Considerato quanto sopra esposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003 non sussistono più i presupposti per poterle riconoscere il diritto all'assegno, ritenuto che lei non è genitore nei confronti di __________, con la quale non ha un vincolo di filiazione.
(…)(Doc.A)."
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:
" (…)
A fine 2001 mi sono sposato con __________ la cui figlia __________ nata il 17.05.95 non è stata riconosciuta dal padre naturale.
Negli anni 2002-2003 mi sono stati versati gli assegni di famiglia per la minore.
Con la nuova legge del 1 Febbraio 2003 questo diritto mi è stato tolto.
Non svolgendo un'attività lavorativa, mia moglie non può richiedere l'assegno per la bambina.
Considerando la minore mia figlia a tutti gli effetti, e sostenendone il completo mantenimento
ricorro sulla decisione dell'__________ di __________ al fine di riottenere il diritto all'assegno famigliare.
(…)(Doc I)."
1.3. Nella sua risposta di causa del 23 aprile 2004 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:
" (…)
1. Con decisione 14 febbraio 2002, la Cassa ha rilasciato a __________ SA un'autorizzazione valida a decorrere dal 28 dicembre 2001, intestata a nome del signor RI1, per il versamento degli assegni in favore della figlia della moglie, __________ nata il 17 maggio 1995.
Secondo gli artt. 2 cpv. 1 e 2 e 3 cpv. 1 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) e 8 del relativo Regolamento (Reg. LAF - modifica del 19 dicembre 1997), in vigore fino al 31 dicembre 2002, titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore (art. 2 cpv. 1 LAF). E' considerato genitore dalla legge il genitore naturale, adottivo, affiliante e biologico (art. 2 cpv. 2 LAF). L'assegno di famiglia è riconosciuto per il figlio proprio o adottivo, nonché per il figlio del coniuge e per l'affiliato (art. 3 cpv. 1 LAF).
Se il figlio coabita con uno dei suoi genitori e con il coniuge di questo, è titolare del diritto all'assegno quest'ultimo se, cumulativamente:
a) è salariato;
b) i genitori non sono salariati (art. 8 Reg. LAF).
Per quanto disposto dai citati artt., la Cassa ha accordato il diritto, ritenuto che al momento della richiesta la moglie del ricorrente, madre di __________, non esercitava un'attività salariata, che la figlia non è stata riconosciuta dal padre naturale e che coabitava con il signor RI1.
2. In data 3 marzo 2004, il signor RI1 tramite il suo datore di lavoro __________ SA, presenta alla Cassa una nuova richiesta, intesa ad ottenere una nuova autorizzazione per il versamento dell'assegno in favore di __________, valida dal 1 ° gennaio 2003, poiché la __________ SA, stralciata dalla Cassa in data 30 giugno 2002, è stata nuovamente affiliata a decorrere dal 1 ° gennaio 2003 (durante il periodo dal 1 ° luglio al 31 dicembre 2002, la __________ SA è stata affiliata presso un'altra Cassa per assegni familiari).
Con l'entrata in vigore della prima revisione della Legge sugli assegni di famiglia, il 1 ° gennaio 2003, gli artt. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 1 LAF, hanno subito un'importante modifica, del seguente tenore.
E' considerato genitore:
a) il genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) il futuro genitore adottivo;
c) il genitore biologico (art. 2 cpv. 2 LAF)
L'assegno di famiglia è riconosciuto:
a) per il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per il figlio accolto in vista di adozione (art. 3 cpv. 1 LAF)
Per contro, è stata stralciata la disposizione di cui all'art. 8 Reg. LAF.
Con l'introduzione dei nuovi artt., è quindi esplicita la volontà del legislatore, nel voler abrogare in ogni caso, indipendentemente dall'attività esercitata dai genitori, il diritto all'assegno in favore del figlio del coniuge.
Nel Messaggio 18 dicembre 2001, sulla prima revisione della Legge sugli assegni di famiglia, il Consiglio di Stato si e così espresso: "questo Consiglio di Stato si propone di abrogare la titolarità del diritto agli assegni ordinari per il "figlio del coniuge".
Questa titolarità del diritto, ha creato diverse difficoltà di tipo amministrativo: in effetti, visto che la titolarità del diritto al nuovo coniuge può essere conferita soltanto a condizione che i due genitori - che sono prioritari potenziali titolari del diritto - non siano (entrambi) salariati, non è sempre facile determinarne lo statuto professionale. In effetti, allorquando uno dei genitori (di regola il padre) si è reso irreperibile e, quindi, non se ne conosce la professione (addirittura in taluni casi, nemmeno il luogo di residenza) per la competente Cassa per gli assegni familiari diviene impossibile procedere al riconoscimento del diritto al nuovo coniuge senza incorrere in un eventuale arbitrio.
In secondo luogo, siamo del parere che il fatto di mantenere la titolarità del diritto al nuovo coniuge avrebbe implicato di dover conferire la titolarità del diritto anche al nuovo partner convivente (non coniugato): ciò avrebbe creato ulteriori difficoltà di tipo amministrativo nell'accertamento del diritto.
Ci si è chiesti d'altronde se non fosse stato possibile conferire la titolarità del diritto in via prioritaria al nuovo coniuge e non ai genitori, risp. al genitore al quale il figlio non è stato affidato; questo Consiglio di Stato è però arrivato alla conclusione che una tale soluzione non fosse concepibile, perché è ai genitori (e non al nuovo coniuge) che incombe, in via prioritaria l'onere di mantenimento dei figli ed è quindi più corretto che il diritto agli assegni ordinari competa loro in via prioritaria; né si sarebbe potuto pensare di reintrodurre il concetto del mantenimento regolare e preponderante conosciuto dalla precedente legislazione sugli assegni familiari, che avrebbe ancora aumentato il carico amministrativo per le Casse per gli assegni familiari chiamate ad autorizzare il riconoscimento del diritto alla prestazione.
Va infine detto che le Casse professionali per gli assegni familiari che sono state consultate in occasione della procedura di consultazione non hanno sollevato obiezioni in merito alla proposta abrogazione della titolarità del diritto per il "figlio del coniuge".
3. A seguito della modifica subentrata nella LAF, in data 22 marzo 2004 la Cassa ha rifiutato al signor RI1 il riconoscimento del diritto all'assegno a decorrere dal 1 ° gennaio 2003.
Successivamente, in data 25 marzo 2004 il signor RI1 ha inoltrato una richiesta, per avere la possibilità di inoltrare ricorso a questo Tribunale, contro il rifiuto della Cassa nel riconoscergli il diritto all'assegno.
La Cassa ha intimato al signor RI1 la formale decisione di rifiuto in data 30 marzo 2004, avverso la quale è stato inoltrato il ricorso 2 aprile 2004.
4. In sede di ricorso il signor RI1 rivendica il diritto all'assegno, in considerazione del fatto che __________ non è stata riconosciuta dal padre e la madre non esercita un'attività salariata e quindi "considerando la minore mia figlia a tutti gli effetti, e
sostenendone il completo mantenimento".
Contrariamente, per la Cassa, __________ non può essere considerata figlia del signor RI1 a tutti gli effetti, poiché in simile situazione i requisiti previsti dai citati artt. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 1 LAF non sono assolti e conseguentemente egli non può essere ritenuto genitore ai sensi LAF.
La Cassa osserva inoltre che l'affermazione del ricorrente secondo la quale "Negli anni 2002-2003 mi sono stati versati gli assegni di famiglia per la minore", sia in contrasto con l'altra sua affermazione "Con la nuova legge del 1 ° Febbraio 2003 questo diritto mi è stato tolto" (n.d.r.: nella sua decisione di rifiuto 30 marzo 2004, erroneamente la Cassa ha indicato quale data dell'entrata in vigore della revisione della Legge - per quanto concerne gli assegni ordinari - il 1 ° febbraio 2003 anziché il 1 ° gennaio 2003).
A tale proposito la Cassa precisa che eventuali assegni effettivamente versati al signor RI1 durante l'anno 2003, sono stati versati dal datore di lavoro, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.
5. In conclusione, siccome la Legge non prevede eccezioni nella sua applicazione, dal 1° gennaio 2003 il diritto all'assegno in favore del figlio del coniuge non può più essere riconosciuto e quindi la decisione di rifiuto 30 marzo 2004 della Cassa
merita di essere confermata.(…)(Doc. III)."
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. La Legge cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996, in vigore, per quanto concerne le disposizioni relative agli assegni di base e di formazione, fino al 31 dicembre 2002, prevedeva quanto segue all'art. 2:
"Titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore. (cpv. 1)
E' considerato genitore dalla legge il genitore naturale, adottivo, affiliante e biologico. (cpv. 2)"
Secondo l'art. 3:
" L'assegno di famiglia è riconosciuto per il figlio proprio o adottivo, nonché per il figlio del coniuge e per l'affiliato. (cpv. 1)
Il diritto all'assegno si estingue alla fine del mese di cessazione del rapporto di filiazione, di affiliazione o di decesso del figlio. (cpv. 2)
Sono riservate le condizioni particolari previste dalla legge. (cpv. 3)"
L'art. 8 del Regolamento della legge sugli assegni di famiglia enunciava:
" Se il figlio coabita con uno dei suoi genitori e con il coniuge di questo, è titolare del diritto all'assegno quest'ultimo se, cumulativamente:
a) è salariato;
b) i genitori non sono salariati."
La Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il nuovo art. 2 LAF stabilisce che:
"Titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore. (cpv. 1)
E' considerato genitore:
a) il genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) il futuro genitore adottivo;
c) il genitore biologico. (cpv. 2)"
Il nuovo art. 1 cpv. 1 del Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg.LAF) prevede:
" Per futuro genitore adottivo si intende il genitore che accoglie il minorenne in vista di una adozione (art. 264 e segg. CCS)."
Ai sensi del nuovo art. 3 LAF:
"L'assegno di famiglia è riconosciuto:
a) per il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del
Codice civile svizzero;
b) per il figlio accolto in vista di adozione. (cpv. 1)
Il diritto all'assegno si estingue alla fine del mese di cessazione:
a) del vincolo di filiazione;
b) di decesso del figlio;
c) del rapporto instauratosi con il figlio accolto in vista di adozione. (cpv. 2)
Sono riservate le condizioni particolari previste dalla legge. (cpv. 3)"
Come emerge da quanto appena esposto, con la modifica legislativa è stato innanzitutto eliminato l'esplicito riferimento all'adozione, poiché considerato discriminatorio, ritenuto che i figli adottivi sono interamente assimilati sul piano giuridico ai figli naturali. Il legislatore ha così scelto di menzionare semplicemente l'esistenza di un vincolo di filiazione in virtù del CCS.
Inoltre è stato abrogato il riferimento al genitore affiliante, sostituito con la più precisa locuzione di "futuro genitore adottivo". Infatti i genitori che accolgono il figlio in vista di una procedura di adozione (art. 264 segg. CCS), anche internazionale, devono essere titolari del diritto all'assegno, visto che, a differenza dei genitori affilianti, sono tenuti per legge al mantenimento del minorenne che accolgono (cfr. Messaggio relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2001, p.to 4.1.1).
Infine il Parlamento ha abrogato la titolarità del diritto agli assegni ordinari (di base e di formazione) per il figlio del coniuge (cfr. il nuovo art. 3 cpv. 1 LAF che non fa più menzione del figlio del coniuge e il nuovo art. 8 Reg.LAF che ha tutt'altro tenore del precedente e si riferisce alla forma della designazione del genitore che ha diritto in via prioritaria all'assegno di base).
2.3. Nella presente fattispecie, applicando puntualmente le disposizioni legali appena enumerate (cfr. consid. 2.2.), il versamento dell'assegno di base andrebbe effettivamente soppresso a partire dal 1° gennaio 2003.
Al riguardo va sottolineato che secondo i principi generali del diritto, ai fatti le cui conseguenze giuridiche sono in discussione, si applicano le norme in vigore al momento in cui questi fatti si realizzano (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 1 pag. 37 e DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 e riferimenti; cfr. pure SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 208; DTF 123 V 25, consid. 3, pag. 28 e DTF 123 V 133, consid. 2b, pag. 135).
Generalmente, inoltre, è esclusa la retroattività di una norma.
La giurisprudenza federale (sviluppata in relazione all'art. 4 v. Cost. fed. il cui tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della Cost. fed. in vigore dal 1° gennaio 2000) ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396).
Dalla retroattività propria, che si riferisce a norme che si applicano a fatti terminati prima dell'adozione della nuova normativa, va distinta la retroattività impropria, che è invece permessa, a meno che esista una disposizione transitoria contraria o dei diritti acquisiti vi si oppongano. Questa evenienza è data allorquando il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag. 311; SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 207 segg.; DLA 2002 pag. 250 segg.).
A proposito di quanto appena esposto, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), in una decisione non pubblicata del 30 agosto 1999, nella causa CC. F-O contro A.C. e TCA, H 178/99, ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
b) Secondo la giurisprudenza, un disposto ha effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate).
Vi è retroattività impropria quando il nuovo diritto esplica i suoi effetti su fatti precedenti solo per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, vale a dire quando la nuova norma di diritto disciplina uno stato di fatto che, insorto vigente il vecchio diritto, si manifesta ancora oltre la modifica del disciplinamento giuridico (DTF 124 III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 consid. 3a, 408 consid sb/aa e sentenze ivi citate. (…)." (cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re CC. F-O, H 178/99, consid. 2b, pag. 3)
In una sentenza del 19 marzo 2002 nella causa B., pubblicata in DLA 2002 pag. 250 segg., il TFA ha ribadito questi principi:
" 4.- a) Selon les principes généraux, auxquels se sont référés les premiers juges, l'on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 126 V 166 consid. 4b, 123 V 135 consid. 2b, 121 V 100 consid. 1a et la jurisprudence citée; Moor, Droit adminis- tratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 123 V 135 consid. 2b, 122 V 408 consid. 3b/aa, 121 V 100 consid. 1a; SVR 1998 AlV n° 13 p. 39 consid. 2a; Moor, op. cit., p. 173; G. Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4 n° 74; Grisel, Traité de droit administratif, p. 149 sv.; Imboden/Rhinow, Schweize- rische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I no 16 B III; Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p. 167 sv.)."
Nel caso concreto sotto l'egida della vecchia LAF, e meglio dal 28 dicembre 2001 - data del matrimonio contratto tra l'assicurato e __________, madre di __________, nata il 17 maggio 1995 (cfr. doc. 6, 8) - fino al 31 dicembre 2002, al ricorrente è stato erogato l'assegno ordinario per la figlia della moglie.
Con l'entrata in vigore della nuova LAF, che ha avuto luogo, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 2.2.), l'assegno di base per __________ è stato soppresso (cfr. consid. 1.2.; doc. I).
L'assicurato sostiene di averne ancora diritto.
Il TCA constata che non ci troviamo confrontati con un avvenimento unico, bensì con uno stato di fatto duraturo non ancora concluso al momento dell'entrata in vigore della nuova LAF che ha modificato l'art. 3 cpv. 1 LAF e del relativo Regolamento che ha abrogato l'art. 8 Reg. LAF.
La nuova LAF non contempla inoltre una norma di diritto transitorio che prevede l'applicazione del diritto previgente alle fattispecie durature sorte prima dell'entrata in vigore della medesima e che continuano a esplicare effetti anche successivamente al nuovo diritto (l'art. 74 cpv. 1 LAF infatti enuncia unicamente che il diritto previgente si applica alle vertenze sorte prima dell'entrata in vigore della legge).
Infine va segnalato il principio, applicabile per analogia anche nell'ambito degli assegni di famiglia di diritto cantonale, secondo cui nel diritto federale delle assicurazioni sociali non sussiste un diritto acquisito, e quindi un diritto inalienabile, a una prestazione o all'importo di questa, a meno che la legge lo preveda espressamente (cfr. SVR 2003 IV Nr. 33; DTF 124 V 271).
In particolare un diritto acquisito a una rendita corrente di pari importo dopo una modifica legislativa esiste solo se la normativa in questione contempla una simile garanzia (cfr. DTF 112 V 395; DTF 108 V 119 consid. 5).
Nessun disposto della v.LAF, né della nuova legge prevede che gli assicurati che sono al beneficio di assegni di famiglia fruiscono di diritti inalienabili, per cui non sussiste un diritto acquisito alle prestazioni erogate sulla base della v.LAF.
A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai casi in cui, come nell'evenienza concreta, venivano già erogati in precedenza degli assegni di famiglia, per valutare se, per il periodo posteriore a tale data, doveva essere o meno ancora riconosciuto il diritto agli assegni devono, quindi, essere applicate le norme della nuova LAF e del relativo Regolamento (retroattività impropria): ora, come visto (cfr. consid. 2.2.), il nuovo art. 3 LAF non riconosce più il diritto all'assegno per il figlio del coniuge (cfr. STCA del 7 aprile 2004 nella causa S.V., 39.2003.14).
2.4. Nell'atto ricorsuale l'assicurato ha contestato la decisione del 30 marzo 2004 emessa dalla Cassa, con la quale gli è stato negato, a partire dal 1° gennaio 2003, l'assegno di base per la figlia della moglie, non avendo con quest'ultima un vincolo di filiazione (cfr. consid. 1.1.; doc. A).
Egli ha motivato il suo ricorso asserendo che la moglie, non svolgendo un'attività lavorativa, non può richiedere l'assegno per la figlia e che egli considera __________ sua figlia a tutti gli effetti e ne sostiene il completo mantenimento (cfr. consid. 1.2., doc. I).
Questa Corte ha recentemente esaminato, in una sentenza di principio del 7 aprile 2004 nella causa S.V. (inc. 39.2003.14), la conformità alla Costituzione federale e cantonale della norma della LAF applicata puntualmente dalla Cassa anche nella presente evenienza (nuovo art. 3 LAF).
Il TCA ha dapprima ricordato che il principio dell'uguaglianza è ancorato sia nella Cost. fed. (art. 8), che nella Cost. cant. (art. 7). Questo Tribunale ha poi indicato, da un lato, l'iter e le motivazioni che hanno condotto alla modifica dell'art. 3 LAF e all'abrogazione dell'art. 8 Reg.LAF; dall'altro, che il granconsigliere Raoul Ghisletta ha formulato, il 26 marzo 2003, un'interrogazione parlamentare volta al ripristino del diritto all'assegno di base e di formazione per il figlio del coniuge, alla quale il Consiglio di Stato ha risposto il 1° luglio 2003 (cfr. Risoluzione del CdS N. 2933), e il 23 giugno 2003 un'iniziativa parlamentare che non è ancora stata evasa.
Dopo aver esposto cosa prevedono in merito le legislazioni di altri Cantoni e la Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura, il TCA ha stabilito che, visto che dal profilo dell'onere di mantenimento, la situazione delle famiglie rimaste unite con figli propri è diversa rispetto a quella delle famiglie ricomposte, la scelta del legislatore di negare la titolarità dell'assegno di base e di formazione al nuovo coniuge salariato del genitore, anche quando i due genitori non sono salariati, non viola né la Costituzione federale, né quella cantonale. Nel caso di famiglie ricostituite sono, infatti, in ogni caso i genitori che devono provvedere al mantenimento del figlio.
Al riguardo questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.5.Lo scopo degli assegni di famiglia, che non è mutato a seguito della revisione della LAF, è quello di permettere ai lavoratori salariati e "attivi nell'area territoriale/geografica circoscritta dall'art. 6 cpv. 1 LAF", di ottenere degli assegni che lo aiutino a coprire parzialmente il mantenimento dei propri figli (cfr. art. 1 cpv. 1 LAF: "l'assegno di famiglia è una prestazione sociale in denaro, a carattere integrativo ed a sostegno degli oneri del figlio e degli oneri familiari"). Come già ricordato dal TCA in un altro contesto, questo onere di mantenimento esiste ed è della medesima entità sia per coloro che coabitano con i propri figli che per coloro i cui figli abitano soltanto con l'altro genitore (cfr. STCA del 17 settembre 1998 nella causa C., 39.98.8 citata in D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 121 segg. (126)).
La nozione di onere di mantenimento in virtù del diritto di famiglia si definisce in generale secondo le norme del Codice civile svizzero (cfr. DTF 100 V 50; SZS 2000 pag. 536).
Secondo la costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia è una premessa per il diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente - ciò vale per i diversi ambiti del diritto privato -, ad eccezione del caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88; DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536; D. Cattaneo, art. cit., RDAT I-2000 pag. 129).
Per quanto concerne l'onere di mantenimento dei figli da parte dei genitori si deve, perciò, fare riferimento alle relative disposizioni del CCS (cfr. SZS 2000 pag. 536).
L'obbligo di mantenimento di un figlio deve essere assunto in primo luogo dai genitori nel senso giuridico. Il mantenimento adeguato di un bambino discende dai suoi diritti fondamentali (P. Meier/M. Stettler, Droit civil VII/2, Les effets de la filiation, art. 270 a 327 CC, Friborgo 1998, n. 482 e 489).
Per il diritto civile l'obbligo di mantenimento esiste allorché vi è tra genitore e figlio un vincolo di filiazione. Dal profilo giuridico tra la madre e il figlio il rapporto di filiazione sorge con la nascita. Fra il padre e il figlio, per contro, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice o infine sorge con l'adozione (cfr. art. 252 CC).
Il mantenimento è regolato, nei suoi principi e nelle sue modalità, dagli articoli 276 a 294 CC.
L'art. 276 CC prevede:
" I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese di educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela. (cpv. 1)
Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione, ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie. (cpv. 2)
I genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi." (cpv. 3)
Nel caso in cui i genitori siano sposati, l'art. 278 cpv. 1 CCS stabilisce che:
" Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale."
Ai sensi dell'art. 159 cpv. 3 CCS, relativo agli effetti del matrimonio in generale, i coniugi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
Secondo l'art. 163 CCS:
" I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. (cpv. 1)
Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro. (cpv. 2)
In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale. (cpv. 3)"
Anche nel caso di famiglie ricostituite, relativamente all'onere di mantenimento del nuovo coniuge del genitore nei confronti dei figli di quest'ultimo, tornano applicabili gli art. 159 cpv. 3 e 163 CCS.
Infatti dall'art. 163 CCS deriva l'obbligo generale di mantenimento della famiglia. La famiglia, ai sensi di questo disposto, comprende le persone nei confronti delle quali un coniuge ha un dovere legale di mantenimento, compresi i figli nati da una precedente unione, a condizione che questi vivano nella stessa comunione domestica. In questo caso, il loro sostentamento rientra nel mantenimento generale della famiglia al quale i coniugi devono provvedere in comune sulla base dell'art. 163 cpv. 1 CCS (cfr. STF del 24 ottobre 2000 nella causa B., 5P.182/2000 e dottrina ivi citata).
Inoltre l'art. 278 cpv. 2 CCS, disposizione legale più specifica agli effetti della filiazione, stabilisce che:
" I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio."
Questa norma concretizza, anche relativamente alla famiglia ricostituita, il dovere di assistenza reciproca fra coniugi (art. 159 cpv. 3 CCS) e il dovere di mantenimento comune (art. 162 CCS). Tuttavia essa non crea una pretesa diretta al mantenimento del figliastro nei confronti del coniuge del genitore. Questi non è tenuto a provvedere al sostentamento del figlio del coniuge, bensì soltanto ad assistere il/la consorte nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei suoi figli (cfr. DTF 111 III 13 consid. 6e; DTF 128 V 116 consid. 4b; STF del 6 ottobre 2000 nella causa R., 5c.133/2000, consid. 3a; Basler Kommentar, 2. Ed., 2002, ad art. 278 CCS, n. 4).
Tale dovere di assistenza implica dapprima che il nuovo coniuge contribuisca in modo più rilevante al mantenimento dell'attuale famiglia, affinché l'altro coniuge possa destinare una parte maggiore del suo reddito al mantenimento dei suoi figli nati prima del corrente matrimonio (cfr. STF del 31 gennaio 2000 nella causa D., 5C.239/1999, consid. 6b; questa situazione si riscontra qualora il coniuge che ha avuto dei figli prima dell'attuale unione coniugale non ne ha la custodia e deve versare loro degli alimenti).
L'onere di mantenimento del genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione è in effetti preminente sul dovere di assistenza del coniuge del genitore. L'adeguata assistenza ex art. 278 cpv. 2 CCS può essere pretesa da quest'ultimo, nei casi in cui l'altro genitore, tenuto a prestazioni pecuniarie in quanto non vive con il figlio (cfr. art. 276 cpv. 2 CCS), non mantiene il figlio o non in maniera sufficiente e provvede integralmente a far fronte ai propri obblighi di mantenimento. Per il genitore che ha stabilito un vincolo di filiazione con il proprio figlio, ma che non ha la custodia di questi, il (nuovo) matrimonio dell'altro genitore che vive con il figlio deve in linea di principio essere neutro dal profilo dei costi: egli infatti non può pretendere dal coniuge dell'altro genitore di suo figlio di essere sgravato dal suo obbligo di mantenimento, né deve sopportare maggiori oneri (cfr. Basler Kommentar, ad art. 278 CCS, n. 6; DTF 127 III 68 consid.3; DTF 120 II 285).
Pertanto il dovere di prestazione per il mantenimento del figlio del coniuge nato precedentemente al matrimonio è solo sussidiario (cfr. DTF 126 III 353 consid. 4b; DTF 120 II 285).
L'art. 278 cpv. 2 CCS si riferisce comunque unicamente ai figli nati prima dell'attuale matrimonio. Al mantenimento dei figli nati in costanza di matrimonio da una relazione extra coniugale devono così provvedere i relativi genitori (cfr. Basler Kommentar, ad art. 278 CCS, n. 5; DTF 126 III 353).
2.6. Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.5.), questo Tribunale deve concludere che, dal profilo dell'onere di mantenimento, la situazione delle famiglie rimaste unite con figli propri è diversa rispetto a quella delle famiglie ricomposte.
In effetti, nel primo caso l'onere di mantenimento spetta ad entrambi i genitori con i quali i figli coabitano.
Nel secondo caso, benché nella nuova economia domestica vi sia, oltre a un genitore e ai suoi figli, anche il nuovo coniuge, l'obbligo di provvedere al sostentamento dei figli resta comunque al padre e alla madre con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione, indipendentemente dal fatto che questi convivano o meno con il figlio.
Al riguardo occorre ribadire che secondo l'art. 276 cpv. 2 CCS il mantenimento da parte dei genitori consiste nella cura e nell'educazione, o, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.
Il coniuge del genitore ha soltanto un onere di mantenimento suppletivo nella misura in cui sostiene il proprio coniuge.
Come precedentemente esposto, il diritto all'uguaglianza di trattamento garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale stabilisce che situazioni simili devono essere trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo differente (cfr. consid. 2.3.).
In questo senso, anche se per certi versi discutibile (cfr. le scelte operate da altri Cantoni, cfr. consid. 2.4.), la scelta del legislatore di negare la titolarità dell'assegno di base e di formazione al nuovo coniuge salariato del genitore, anche quando i due genitori non sono salariati, non viola né la Costituzione federale, né quella cantonale. Nel caso di famiglie ricomposte sono infatti in ogni caso i genitori che devono provvedere al mantenimento del figlio.
Va, poi, rilevato che, benché questa soluzione non sia ottimale, anche l'assetto normativo previsto prima della revisione della LAF poteva provocare l'attribuzione di prestazioni non necessarie. Si pensi, ad esempio, al caso di un assicurato salariato che beneficiava, conformemente alla legge, di assegni ordinari per il figlio del suo coniuge, nonostante il padre naturale che aveva un vincolo di filiazione con il figlio era un indipendente che percepiva un alto reddito e quindi poteva provvedere più che adeguatamente al sostentamento di suo figlio. In questa situazione, ponendo mente allo scopo degli assegni familiari, che è quello di aiutare a coprire parzialmente le spese per il mantenimento dei figli (cfr. consid. 2.5.), il versamento di assegni risultava superfluo.
Giova, inoltre, ricordare che nel Cantone Ticino, a sostegno delle famiglie, la legge sugli assegni di famiglia prevede comunque, oltre agli assegni ordinari (di base e di formazione), anche gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. art. 24, 25, 27, 31, 32, 33, 59 e 60 LAF; D. Cattaneo, art. cit., RDAT I-2000, pag. 124-125)." (STCA del 7 aprile 2004 nella causa S.V., 39.2004.14, consid. 2.5. a 2.6.)
2.5. Questa Corte, nella sentenza del 7 aprile 2004 nella causa S.V. (inc. 39.2003.14), ha però anche deciso che in taluni casi l'applicazione della legge ingenera delle inammissibili disuguaglianze di trattamento, segnatamente trattandosi di famiglie ricostituite in cui l'altro genitore del figlio del coniuge non è più vivente o comunque è dimostrato che non è, o non è più, in grado di provvedere al mantenimento del figlio. Il TCA ha, di conseguenza, concluso che in tali ipotesi, a determinate condizioni, l'assegno ordinario deve essere eccezionalmente riconosciuto anche al coniuge salariato del genitore del figlio.
In particolare questo Tribunale ha rilevato:
" (…)
Come visto, il diritto civile impone infatti un onere di mantenimento sussidiario al nuovo coniuge del genitore, che diventa tanto più importante quanto più l'altro genitore del figlio è deceduto o non è in grado di far fronte ai suoi obblighi (cfr. consid. 2.5.).
Pertanto nelle evenienze appena citate, dal profilo dell'onere di mantenimento, la situazione delle famiglie ricomposte è del tutto analoga a quella delle famiglie costituite dai due coniugi e dai figli comuni. Quindi in virtù dell'art. 8 Cost. fed. le due situazioni devono essere trattate in modo simile.
In tali condizioni, si giustifica, dunque, un intervento del giudice atto a sanare questa inammissibile disuguaglianza di trattamento (cfr. STF del 19 settembre 2000 nella causa M. e M., 2P.67/2000, pubblicata in RDAT I-2001 N. 13).
Di conseguenza, in tali ipotesi, a mente del TCA, l'assegno di base e di formazione deve essere eccezionalmente riconosciuto anche al coniuge salariato del genitore del figlio se i genitori, o il genitore nuovamente coniugato (nel caso di decesso dell'altro genitore), non sono salariati e se inoltre è comprovato che né l'altro genitore, né il genitore nuovamente coniugato sono in grado di provvedere al mantenimento del proprio figlio in modo sufficiente; né è in grado di farlo lo stesso figlio (va considerata al riguardo la sua sostanza e i suoi redditi, anche in virtù del diritto successorale).
Infine, occorre che il nuovo coniuge faccia fronte effettivamente al suo obbligo sussidiario di mantenimento del figlio del consorte o comunque almeno in modo preponderante.
La questione relativa alla presa in considerazione o meno dell'onere di mantenimento del figlio del coniuge non è peraltro ignorata dalle legislazioni federali in materia di sicurezza sociale.
Ad esempio in una sentenza del 24 febbraio 2003, nella causa I. (H 123/02), commentata in SZS 2003 pag. 544 segg., il TFA ha esteso l'applicazione dei principi validi per determinare se degli affiliati avessero diritto alla rendita per orfani dell'AVS al momento della morte del genitore affiliante anche ai figliastri nel caso di decesso del coniuge del loro genitore. Decisivo è, pertanto, che il figliastro abbia vissuto in comunione domestica con il coniuge del suo genitore e che il patrigno, rispettivamente la matrigna, abbia provveduto al suo sostentamento gratuitamente e si sia occupato della sua educazione. Questo rapporto deve essere fondato sulla durata, il che non significa che prima del verificarsi del caso assicurato esso debba essere già durato per un determinato periodo.
E' stata lasciata irrisolta la questione di sapere come ci si deve comportare nel caso di figli non comuni procreati durante il matrimonio, per i quali il coniuge del genitore non ha un dovere sussidiario di mantenimento, in quanto l'art. 278 cpv. 2 CCS è inapplicabile.
Nel caso concreto il TFA ha deciso che delle figliastre non avevano diritto a una rendita per orfani a seguito della morte del patrigno, poiché non era data la comunione domestica con il coniuge del genitore, né il patrigno aveva provveduto al loro mantenimento e alla loro educazione.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione la Prassi Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione (ML/AD) 2003/4, foglio 3 emessa dal SECO, relativamente all'importo dell'indennità giornaliera per gli assicurati con figliastri, enuncia:
" Una persona coniugata sottostà all'obbligo di mantenimento di cui all'articolo 22 LADI anche nei confronti dei figli dell'altro coniuge. L'aliquota applicata per l'indennità giornaliera è quindi dell'80%.
Questa interpretazione non si basa unicamente sull'articolo 163 CC che sancisce un obbligo estensivo comune dei due coniugi al mantenimento della famiglia, ma soprattutto sull'articolo 278 cpv. 2 CC. Quest'ultimo sancisce esplicitamente che i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio. Da ciò discende, ai sensi del diritto in materia di disoccupazione, l'obbligo di mantenimento di cui all'articolo 22 nei confronti dei figli dell'altro coniuge, con la conseguenza, sul piano giuridico, dell'applicazione dell'aliquota maggiore per il calcolo dell'indennità."
2.8. I motivi che si opporrebbero al riconoscimento del diritto all'assegno in questi casi particolari, evidenziati dalla responsabile del servizio giuridico dell'IAS durante l'udienza del 26 gennaio 2004 (cfr. doc. VII), non risultano fondati.
Innanzitutto per quanto concerne il ventilato rischio di doppio versamento (cfr. verbale di udienza 26 gennaio 2004 pag. 4; consid. 2.4.), va evidenziato che gli asseriti problemi organizzativi, consistenti nella mancanza di comunicazione di informazioni fra le diverse Casse, non giustificano la violazione della Costituzione.
In proposito Il Tribunale federale in una sentenza del 22 febbraio 1991, pubblicata in DTF 117 Ia 97 segg., in cui ha deciso che la disciplina prevista dal § 12 della legge del cantone di Turgovia sugli assegni per i figli e la loro formazione, secondo cui non è versato alcun assegno per la formazione dei figli aventi il loro domicilio civile all'estero, può essere fondata su motivi seri e obiettivi e non viola quindi l'art. 4 cpv. 1 Cost. (uguaglianza di trattamento; consid. 3), ha del resto precisato:
" (…) Das Verwaltungsgericht führt im angefochtenen Urteil als Motiv für die getroffene Unterscheidung (ausschliesslich) die beschränkte Überprüfungs- und Kontrollmöglichkeit seitens der kantonalen Behörden bezüglich ausländischer Bescheinigungen an. Damit allein liesse sich die Ungleichheit in der Regelung der Zulagenberechtigung freilich nicht rechtfertigen. Indessen sind andere, stichhaltige und sachgerechte Motive für eine derartige Abgrenzung durch den kantonalen Gesetzgeber durchaus denkbar: So ist ein ernsthafter, sachlicher Grund darin zu sehen, dass mit der Beschränkung ungerechtfertigte Kumulationen vermieden werden sollen, wenn für dasselbe Kind bereits Zulagen im ausländischen Wohnsitzstaat ausgerichtet werden. Weiter kann die ungleiche Behandlung etwa damit durchaus verfassungskonform begründet werden, dass der Gesetzgeber das inländische öffentlichrechtliche Ausgleichssystem in der Phase der Berufs- und Hochschulausbildung auf die im inländischen Ausbildungssystem absolvierte und gezielt auf die inländische Wirtschaft ausgerichtete Ausbildung begrenzen will. (…)" (DTF 117 Ia 104)
L'amministrazione, nei casi particolari precedentemente indicati, è dunque tenuta a compiere degli accertamenti e a raccogliere adeguate informazioni per evitare un doppio versamento. Le Casse devono attivarsi al meglio per ottenere tutti i ragguagli necessari per sapere dove il genitore che non coabita con il figlio si trova e se è salariato o meno, al fine di evitare che l'assegno sia versato due volte per lo stesso figlio.
A tale scopo è utile ricorrere anche alla collaborazione delle autorità competenti dell'ultimo domicilio di questo genitore.
Circa il fatto che nell'ipotesi in cui uno dei due genitori naturali è deceduto deve intervenire l'AVS (cfr. doc. VII; consid. 2.4.) con le prestazioni per i superstiti, ossia la rendita per vedove e la rendita per orfani, occorre ricordare che nel caso di nuovo matrimonio da parte del coniuge superstite il diritto alla rendita della vedova si estingue (cfr. art. 23 cpv. 4 lett. a), mentre per gli orfani il diritto alla rendita effettivamente perdura.
Se la rendita per orfani non permette la copertura del fabbisogno vitale entrano in considerazione le prestazioni complementari (cfr. art. 2b LPC; relativamente allo scopo delle PC: cfr. STFA del 12 giugno 2003 nella causa H., P 52/02).
Tuttavia l'art. 4 cpv. 2 OPC, in vigore dal 1° gennaio 1997, prevede che:
" In caso di calcolo proprio per orfani, è tenuto conto, oltre che di eventuali prestazioni per sostentamento accordate dal patrigno o dalla madrina (recte: matrigna), del reddito del padre o della madre nella misura in cui esso supera l'importo necessario al proprio sostentamento e a quello degli altri membri della famiglia a suo carico."
(al riguardo cfr. Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, emesse dall'UFAS, n. 2046).
Pertanto, quando l'importo della rendita per orfano non è sufficiente a far fronte al mantenimento dell'orfano, in primis è il nuovo coniuge del genitore che è chiamato a intervenire ai sensi dell'art. 278 cpv. 2 CCS. Il suo contributo va poi computato nel calcolo delle PC dell'orfano per valutare se quest'ultimo ha pure diritto a una PC.
Va, infine, segnalato che per i cittadini ai quali non si applica l'ALC resta tuttora valido il periodo di carenza di 10 anni di cui all'art. 2 LPC, per poter beneficiare delle PC (cfr. a contrario Alessandra Prinz, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in Sécurité sociale 2/2002 pag. 80 seg.).
2.9. Per quanto attiene al caso particolare del genitore del figlio che è salariato a tempo parziale e il suo nuovo coniuge svolge un'attività dipendente al 100%, va rilevato che prima della revisione della LAF se tale genitore aveva la custodia del figlio, egli aveva la titolarità dell'assegno.
Per determinarne l'importo si teneva conto inoltre anche del grado di impiego del nuovo coniuge giusta l'art. 21 cpv. 3 Reg.LAF che rinviava per analogia all'art. 18 LAF, secondo cui la persona che esercitava solo accessoriamente o parzialmente un'attività salariata aveva diritto a un assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività salariata dell'altro genitore, raggiungeva almeno il grado di un'occupazione a tempo pieno(cfr. consid. 1.9.; doc. XV; XIV).
Dal 1° gennaio 2003 l'art. 17 LAF enuncia:
"L’importo dell’assegno è rapportato al grado di occupazione del genitore titolare del diritto. (cpv. 1)
Al genitore salariato che non ha diritto all’assegno in via prioritaria secondo quanto disposto dall’art. 11 LAF spetta un differenziale, ritenuto che ogni figlio dà diritto al massimo ad un assegno intero. (cpv. 2)"
Nel caso in cui il genitore che coabita con il figlio abbia diritto all'assegno ordinario, in quanto salariato a tempo parziale, per evitare disparità di trattamento inammissibili, allorché l'altro genitore del figlio è deceduto o, non è salariato, e non fa fronte al suo obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, mentre vi provvede il nuovo coniuge, anch'egli salariato, questi a mente del TCA ha diritto alla quota-parte di assegno corrispondente al suo grado di occupazione, riservato ovviamente il principio che ogni figlio dà diritto, al massimo, a un assegno intero.
2.10. Occorre poi osservare, rispondendo a una considerazione già espressa nel Messaggio del Consiglio di Stato (cfr. consid. 2.4.), che, benché a differenza delle assicurazioni sociali federali che non parificano la convivenza al matrimonio (cfr. STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M.), la legge cantonale sugli assegni di famiglia prevede che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni integrativi e di prima infanzia e che il termine "genitore" deve essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. art. 2 cpv. 2 LAF; STCA del 24 luglio 2000 nella causa A.I.; RDAT II-2001 N. 22), le eccezioni appena menzionate al principio introdotto dalla nuova LAF secondo cui il coniuge del genitore non ha diritto all'assegno ordinario per il figlio di quest'ultimo con il quale coabita non tornano applicabili nel caso di conviventi.
In effetti tale deroga trova giustificazione nel diritto civile, e meglio nell'art. 278 cpv. 2 CCS (cfr. consid. 2.5., 2.7.). Tale disposto, prevedendo l'obbligo del nuovo coniuge di assistere il consorte nel mantenimento dei figli nati prima di questo matrimonio, assimila la situazione delle famiglie non divise a quella delle famiglie ricomposte nel caso in cui l'altro genitore non ci sia o non provveda al mantenimento dei suoi figli, poiché allora deve intervenire il nuovo coniuge. L'uguaglianza di trattamento vale, quindi, soltanto quando esiste tale dovere, ossia nel caso di nuovo matrimonio. Un genitore non ha nessun diritto di essere assistito nel mantenere i propri figli da parte del suo convivente (cfr. STF del 19 agosto 2003 nella causa X., 1P.184/2003)." (STCA del 7 aprile 2004 nella causa S.V., consid. 2.7. a 2.10.)
2.6. Per quanto attiene alla prova dell'adempimento da parte del nuovo coniuge dei presupposti per avere eccezionalmente diritto agli assegni ordinari (o eventualmente al differenziale), questo Tribunale, sempre nella sentenza del 7 aprile 2004 nella causa S.V. (inc. 39.2003.14), ha stabilito che:
" (…)
2.11. Per quanto attiene alla prova dell'impossibilità per il genitore legato da vincolo di filiazione con il figlio e che non coabita con questi di far fronte al suo onere di mantenimento, va applicata per analogia la giurisprudenza sviluppata sulla base degli art. 3c cpv. 1 lett. g e h LPC - applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 47 LAF - per valutare, nel calcolo della PC, quando delle pensioni alimentari del diritto di famiglia non versate non vadano considerate quale rinuncia a un reddito determinante.
Secondo l’art. 3c cpv. 1 lett. h LPC il reddito determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Per la lettera g dell'articolo succitato, inoltre, il reddito determinante comprende pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In una sentenza del 9 febbraio 1999 nella causa J. (39.1998.13), cresciuta in giudicato, il TCA ha già stabilito che questa norma è applicabile anche per il calcolo degli assegni integrativi.
In materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il calcolo, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).
E' quindi rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. In particolare non è richiamabile se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c).
In questi casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC prevede infatti che i redditi determinanti comprendono anche le entrate e le parti di sostanza cui l’assicurato ha rinunciato.
Di regola la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 100).
Secondo la giurisprudenza del TFA, inoltre, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130). Questo è in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta Corte in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2).
A tale proposito va ricordato che, anche se la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I76/00; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282), conformemente al quale è compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti, esso non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L.; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. Duc, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e Th. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 2003, pag. 445 il quale rileva che “Die Mitwirkungspflichten (…) haben eine besondere Bedeutung dort wo der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht weiter abgeklärt werden kann”.
Se, dunque, un assicurato non documenta in modo dettagliato quanto allegato e ogni circostanza essenziale per la valutazione della sua richiesta, egli viola il suo obbligo di collaborare e l'amministrazione, rispettivamente il Tribunale non devono supplire alla mancata trasmissione di prove.
In questo contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, allorché l’accertamento di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice prende la decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; Beati in “Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali”, pag. 3).
Secondo questo Tribunale, la questione a sapere se le condizioni per avere diritto agli assegni ordinari (o eventualmente al differenziale) sono adempiute da parte del nuovo coniuge - e cioè i genitori non sono salariati; l'altro genitore non è più in vita o non è in grado di far fronte al suo onere di mantenimento; le condizioni finanziarie del genitore che coabita con il figlio e di questi non sono tali da permettere un completo sostentamento del figlio; il nuovo coniuge fa effettivamente fronte al suo obbligo sussidiario di mantenimento del figlio del consorte (cfr. consid. 2.7.; 2.9.) - deve essere valutata secondo esigenze severe.
Il diritto all'assegno di base e di formazione del nuovo coniuge costituisce, in effetti, come visto (cfr. consid. 2.7.), un'eccezione in particolari casi. Tale eccezione deve permettere al coniuge del genitore con il quale il figlio coabita di provvedere al meglio al mantenimento del figlio del consorte. Questo è del resto il medesimo scopo che gli assegni di famiglia perseguono nel caso l'onere di mantenimento sia sopportato dai genitori del figlio (cfr. consid. 2.5.).
In tale contesto va comunque rilevato, per inciso, che disposizioni d'eccezione non vanno interpretate restrittivamente o estensivamente, bensì secondo il senso e lo scopo perseguito nei limiti della regola generale (cfr. STFA del 25 settembre 2003 nella causa SECO c/ B., C 77/00, consid. 2.2.; DTF 118 Ia 179 consid. 2d; DTF 117 Ib 121 consid. 7c, DTF 114 V 302 consid. 3e). (…)" (STCA del 7 aprile 2004 nella causa S.V., 39.2003.14, consid. 2.11.)
Relativamente alla giurisprudenza sviluppata sulla base dell'art. 3 cpv. 1 lett. g e h LPC per valutare, nel calcolo della PC, quando delle pensioni alimentari del diritto di famiglia non versate non vadano considerate quale rinuncia a un reddito determinante, menzionata all'inizio del consid. 2.11. della STCA del 7 aprile 2004 nella causa S.V. (inc. 39.2003.14), appena riprodotta, va precisato che dal 1° febbraio 2003 la LAF, per il calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia, non rinvia più alla LPC, bensì alla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
L'art. 6 cpv. 2 Laps, concernente il reddito computabile, prevede che le entrate di cui al cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto.
Pertanto, visto che di principio la computabilità delle prestazioni alle quali l'assicurato ha rinunciato è prevista pure nella Laps, la giurisprudenza appena esposta resta valida per gli assegni di famiglia.
2.7. Nel caso di specie RI1 e __________, madre di __________, nata il 17 maggio 1995 da una sua precedente relazione, hanno contratto matrimonio il 28 dicembre 2001 (cfr. doc. 6).
Dalla documentazione agli atti non si evincono particolari informazioni relative al padre biologico di __________, tranne la circostanza che egli non ha riconosciuto la figlia (cfr. doc. 8)
L'assicurato, effettivamente, dal 1° gennaio 2003 non adempiva i requisiti sanciti dal nuovo art. 2 LAF per essere titolare dell'assegno di base per __________ (cfr. consid. 2.2.).
Da un lato, egli non è il genitore biologico della bambina, né ha un vincolo di filiazione con la stessa, dall'altro, non risulta che abbia accolto la figlia della moglie in vista di una adozione (cfr. art. 1 cpv. 1 Reg.LAF; consid. 2.2.). L'insorgente, del resto, mai ha allegato di aver postulato l'adozione di __________.
Nella presente fattispecie, tuttavia, visto che la bambina non è stata riconosciuta dal padre naturale e, conseguentemente, questi non è tenuto a provvedere al suo mantenimento (cfr. consid. 2.4.; STCA del 7 aprile 2004 nella causa S.V., 39.2003.14, consid. 2.5.), occorre esaminare, alla luce di quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), se sono ossequiate le condizioni per riconoscere a titolo eccezionale gli assegni ordinari al coniuge del genitore.
La scarsa documentazione all'inserto non permette però di giungere a una conclusione a tale riguardo.
Pertanto, alla luce di quanto indicato sopra e viste le severe esigenze per valutare se il nuovo coniuge ha diritto o meno agli assegni ordinari (o eventualmente al differenziale; cfr. consid. 2.5., 2.6.), si giustifica l'annullamento della decisione e il rinvio degli atti alla Cassa affinché verifichi, sulla base di quanto sarà allegato dall'insorgente a sostegno della sua pretesa, se sono dati i presupposti esposti ai considerandi precedenti per poter eccezionalmente concedere al ricorrente l'assegno di base per __________.
Più precisamente andrà dimostrato, da un lato, che la madre non è salariata e non è in grado, unitamente alla figlia stessa, di provvedere al sostentamento di __________, dall'altro, che il ricorrente si occupa finanziariamente, almeno in modo preponderante, della bambina.
Inoltre andrà documentato che la moglie dell'insorgente ha posto in atto tutto quanto nelle sue possibilità per accertare giudizialmente la paternità della figlia al fine di poi promuovere nei confronti del padre l'azione di mantenimento, rispettivamente, qualora essa non avesse proceduto in tal senso, che comunque esistevano validi motivi per rinunciarvi, come ad esempio l'impossibilità finanziaria del padre di far fronte al versamento di un contributo alimentare a favore della figlia (circa la prova di tale circostanza cfr. STCA del 7 aprile 2004 nella causa S.V., 39.2003.14, consid. 2.11., citata al consid. 2.6.).
Al riguardo va, per inciso, osservato che, per quanto attiene all'assegno integrativo, il nuovo art. 30d LAF, in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002, pag. 489 segg.) enuncia:
" 1 Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno integrativo è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.
2 L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito applicabile al primo figlio conformemente alla presente legge."
Secondo l'art. 32 Reg.LAF
" 1 La cassa cantonale per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge.
2 Sono considerati in particolare giustificati motivi ai sensi della legge:
a) qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della madre e/o del figlio;
b) qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare."
Gli art. 37d LAF e 46 Reg.LAF, concernenti l'assegno di prima infanzia, hanno il medesimo tenore dei disposti appena menzionati.
Inoltre il TCA, vigente ancora la v.LAF, in una sentenza del
23 luglio 2003 nella causa B. (inc. 39.2002.89-90) ha respinto i ricorsi interposti da un'assicurata contro due decisioni della Cassa, in cui nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia sono stati conteggiati degli alimenti ipotetici, in quanto l'assicurata, non procedendo giudizialmente all'accertamento della paternità di sua figlia, non aveva promosso nei confronti del padre naturale di quest'ultima l'azione di mantenimento.
Va poi segnalato che giusta l'art. 263 cpv. 1 cfr. 1 CCS l'azione di paternità può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi dalla madre entro un anno dalla nascita.
Il cpv. 3 prevede che scaduto il termine, l'azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
Nell'evenienza concreta __________ è nata il 17 maggio 1995. Pertanto, nel caso in cui la madre non avesse promosso la relativa procedura, la sua azione di paternità è comunque perenta nel mese di maggio 1996, a meno che non vi siano gravi motivi che possano scusare un così lungo ritardo.
Va infine ricordato che questo Tribunale, in una sentenza del 7 maggio 2004 nella causa M. (39.2003.17), ha deciso che ai fini del giudizio relativo al riconoscimento o meno, a titolo eccezionale, degli assegni di base a un assicurato per il figlio del coniuge dal 1° gennaio 2003, la questione di sapere se sua moglie aveva tentato di accertare giudizialmente la paternità del figlio o se esistevano validi motivi per rinunciarvi poteva, nel caso di specie, restare insoluta. La risposta a tale quesito era infatti irrilevante, dato che l'assicurato, il 5 gennaio 2004, aveva inoltrato la domanda di adozione del figlio della moglie.
Alla luce di tutto quanto esposto il ricorso interposto contro la decisione del 30 marzo 2004 deve essere accolto e gli atti rinviati alla Cassa per ulteriori accertamenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto e la decisione della Cassa del 30 marzo 2004 è annullata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti