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Raccomandata |
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Incarto n.
rs/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 19 aprile 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 marzo 2004 emanata da |
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Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 2 ottobre 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 di restituire l'importo di fr. 24'480.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia, a favore della figlia __________ (6.10.2000) nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 maggio 2003.
A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:
" Ci riferiamo alla sua pratica per assegni di famiglia ed al decreto del 4 febbraio 2003 della Pretura di __________.
Dallo stesso rileviamo che il signor __________, padre di __________, è tenuto a versare, a partire dal 6 ottobre 2000, l'importo di fr. 857.-- mensili, in aggiunta all'assegno familiare base.
Abbiamo ora ricalcolato l'assegno integrativo e prima infanzia che non teneva conto del contributo alimentare per la figlia __________. Per il periodo dal 1. gennaio 2001 al 31 maggio 2003 ha ricevuto un importo superiore a quello dovuto. Lo stesso ammonta a fr. 24'480.-- come nel seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.01.2001 al 31.12.2002 24 mesi a fr. 671.-- fr. 16'104.--
dal 01.01.2003 al 31.05.2003 5 mesi a fr. 689.-- fr. 3'445.--
Assegno integrativo di diritto:
dal 01.01.2001 al 31.12.2002 24 mesi a fr. 488.-- fr. 11'712.--
dal 01.01.2003 al 31.05.2003 5 mesi a fr. 506.-- fr. 2'530.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 5'307.--
Assegno di prima infanzia percepito:
dal 01.01.2001 al 30.04.2002 16 mesi a fr. 2'161.-- fr. 34'576.--
dal 01.05.2002 al 30.11.2002 7 mesi a fr. 1'861.-- fr. 13'027.--
dal 01.12.2002 al 31.12.2002 1 mese a fr. 1'755.-- fr. 1'755.--
dal 01.01.2003 al 31.05.2003 5 mesi a fr. 1'790.-- fr. 8'950.--
Assegno di prima infanzia di diritto:
dal 01.01.2001 al 30.11.2002 23 mesi a fr. 1'304.-- fr. 29'992.--
dal 01.12.2002 al 31.12.2002 1 mese a fr. 1'298.-- fr. 1'298.--
dal 01.01.2003 al 31.05.2003 5 mesi a fr. 1'149.-- fr. 5'745.--
fr. 21'273.--
./. assegno di prima infanzia già restituito 10.2001 / 04.2002 fr. 2'100.--
Totale assegno di prima infanzia a nostro favore fr. 19'173.--
(…)" (Doc. 12)
1.2. In data 24 ottobre 2003 l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, ha interposto reclamo contro il citato provvedimento (cfr. doc. 15).
Inoltre essa, con il medesimo atto, ha postulato il condono del rimborso dell'ammontare di fr. 24'480.-- e ha chiesto di essere ammessa all'assistenza giudiziaria con estensione al gratuito patrocinio (cfr. doc. 15).
In particolare il patrocinatore dell'assicurata ha rilevato:
" (…)
1. Con decisione impugnata, codesta lodevole Cassa ha rivisto con effetto retroattivo il computo degli assegni integrativo e di prima infanzia di diritto, adeguandolo alle emergenze del decreto cautelare del 4 febbraio 2003 (inc. no. DI.2001.658, Pretura del Distretto __________).
Mediante detto decreto, il Pretore ha fatto obbligo, a far tempo dal 6 ottobre 2000 (quota parte), a __________ (di seguito: il padre) di versare nelle mani di RI 1 (la reclamante, madre di __________), in via anticipata entro il 5 del mese, l'importo mensile di fr. 857.-- per titolo di contributo di mantenimento per la figlia __________, contributo al quale si aggiunge l'assegno familiare di base percepito dal padre.
2. Pendente causa, il padre ha versato per titolo di contributo di mantenimento per la figlia __________ fr. 300.-- mensili per il periodo da ottobre 2001 ad agosto 2002 (pari a complessivi fr. 3'300.--),
fr. 400.-- mensili per il periodo da settembre 2002 a febbraio 2003 (pari a complessivi fr. 2'400.--), mentre da marzo 2003 egli ha regolarmente versato il contributo cautelare fissato con predetto decreto.
Egli tuttavia non ha (ancora) versato alcunché a saldo dell'importo retroattivo concesso con predetto decreto cautelare.
Tale importo ammonta a fr. 19'014.75.
3. Su impulso del Pretore, le parti hanno saputo trovare un accordo transattivo (cfr. doc. D. convenzione).
Esso fa preciso stato del vuoto contributivo in parola e mantiene in vigore il regime cautelare nel senso che il padre riconosce dovere l'importo di fr. 19'000.-- per titolo di contributi alimentari arretrati.
Si noti nel caso in cui si fosse preteso un giudizio pretorile di merito, esso avrebbe comunque coperto l'intero periodo, sin dalla nascita di __________, rendendo pertanto caduco il decreto cautelare su sui si basa la decisione qui impugnata.
Ad ogni buon conto, a seguito dell'udienza 23 ottobre 2003, il Pretore (cfr. doc. E, verbale), preannuncia l'omologabilità dell'accordo di cui a doc. D, il quale sarà parte integrante della sentenza che emetterà.
4. Per quanto attiene alle proprie condizioni, la reclamante, la cui figlia ha appena iniziato la scuola per l'infanzia, è alla ricerca di un posto di lavoro e, per il momento, non percepisce (ancora) indennità di disoccupazione.
Le sue condizioni economiche sono invero precarie.
In nessun modo ella sarebbe attualmente in grado di riversare anche solo in parte quanto reclamatole.
Si noti che nell'ambito della causa pendente in Pretura, ella è al pieno beneficio dell'assistenza giudiziaria con estensione al gratuito patrocinio.
5. Trattandosi del conteggio presentato in decisione impugnata, esso comporta un risultato invero bizzarro, nella misura in cui, computando il vuoto contributivo in parola - che, lo si ricorda, ammonta a fr. 19'014.75 - porta ad una richiesta di restituzione di ben fr. 24'480.--!
Già solo a mero titolo prudenziale, non comprendendo peraltro i calcoli esposti, il conteggio viene contestato nella sua integralità.
6. Come anticipato, il padre di __________ ha sinora versato un contributo alimentare unicamente a partire da ottobre 2001 (fr. 300.--), mentre la madre ha iniziato a percepire assegni solo dal 1° gennaio 2001.
Rispetto alla somma di cui la madre avrebbe diritto per contributi alimentari arretrati, la cui esecutività dipende ormai non più dal decreto cautelare, bensì dall'omologazione pretorile della convenzione extragiudiziale, ella sarebbe disposta a cedere a codesta lodevole Cassa una parte, e meglio l'importo dal 1° gennaio 2001.
La parte ch'ella comunque chiede di potersi riservare va a coprire ottobre 2000 dal 6 del mese (pro rata) e le mensilità di novembre e dicembre 2000, per complessivi fr. 2'405.15.
La madre potrebbe pertanto semmai cedere allo stato il credito (ancora nascente) verso il padre di __________ per complessivi
fr. 16'594.85.
7. Ciò malgrado, vista la precarietà della propria situazione economica e, pertanto, l'assoluto bisogno alimentare della somma che il padre di __________ si impegnerà a versarle, si chiede che RI 1 venga esentata da ogni obbligo di restituzione (condono).
8. Sempre in considerazione delle proprie precarie condizioni economiche, la reclamante fa altresì cortese istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria con estensione al gratuito patrocinio (cfr. doc. F)." (Doc. 15)
1.3. Con decisione su reclamo del 12 marzo 2004 la Cassa, da un lato, ha ridotto l'importo da restituire a fr. 23'565.--, dall'altro, ha respinto sia la domanda di condono, che l'assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo.
La Cassa ha così argomentato tale provvedimento:
" (…)
1. In data 20 dicembre 2000, la signora RI 1 inoltrava richiesta per assegni di famiglia, in particolare, per assegno integrativo ed assegno di prima infanzia.
2. Con decisione del 2 maggio 2001, la Cassa riconosceva alla reclamante un assegno di famiglia a partire dal 1. gennaio 2001 di CHF 2'161.-, di cui CHF 1'490.- a titolo di assegno di prima infanzia e CHF 671.- a titolo di assegno integrativo.
3. Con ricorso del 25 maggio 2001 al Tribunale cantonale delle assicurazioni, la reclamante insorgeva avverso la succitata decisione, postulando testualmente "che sia rivista la decisione e che mi vengano anticipati gli alimenti dovuti dal padre" ed aggiungendo che "da parte mia garantisco che al momento della sottoscrizione della convenzione alimentare, se quest'ultima avrà effetto retroattivo, sarà mia premura rimborsare quanto da voi anticipato".
4. La procedura nella causa promossa con ricorso del 25 maggio 2001 veniva stralciata dai ruoli con decreto del 14 novembre 2001, avendo la Cassa aderito alle richieste formulate dalla signora RI 1 con l'emanazione in data 5 novembre 2001 di quattro decisioni mediante le quali riconosceva alla qui reclamante il diritto agli assegni integrativi (AFI) e agli assegni di prima infanzia (API) a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza computare il contributo alimentare ipotetico e gli assegni di base.
5. In date 23 aprile 2002 e 18 novembre 2002, la Cassa emanava altre nuove decisioni con validità dal 1. maggio 2002 rispettivamente dal 1. dicembre 2002, computando nel calcolo soltanto gli importi effettivamente versati dal padre a titolo di contributo alimentare a favore della figlia __________, segnatamente CHF 300.- dal 1° maggio 2002 e CHF 400.- dal 1° dicembre 2002, in attesa della sentenza della Pretura del Distretto di __________, __________.
6. Con decreto cautelare del 4 febbraio 2003 della suddetta Pretura, al signor __________ veniva fatto obbligo di versare mensilmente, a decorrere dal 6 ottobre 2000, alla figlia __________, tramite la madre qui reclamante, CHF 857.- a titolo di contributo di mantenimento, importo a cui vi era da aggiungere l'assegno familiare di base pari a CHF 183.- percepito dal padre.
7. Sulla base di tale decisione, la Cassa effettuava, per il periodo dal 1. gennaio 2001 al 31 maggio 2003, il conteggio relativo agli assegni di famiglia spettanti alla reclamante.
In data 2 ottobre 2003, la Cassa emanava nei confronti della signora RI 1, giusta l'art. 44 cpv. 1 LAF, la decisione di ordine di restituzione pari a CHF 24'480.-, di cui CHF 5'307.- per assegni integrativi e CHF 19'173.- per assegni di prima infanzia.
8. In data 24 ottobre 2003, la signora RI 1 presentava reclamo avverso la decisione di ordine di restituzione del 2 otto-bre 2003, contestando genericamente l'importo chiesto in restituzione, formulando richiesta di condono come pure di ammissione all'assistenza giudiziaria con estensione al gratuito patrocinio.
9. L'art. 31 lett. d LAF prevede che il genitore ha diritto all'assegno per il figlio se, date cumulativamente anche le altre condizioni di cui alle lettere a)-c), il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c (sottolineatura nostra).
L'art. 44 cpv. 1 LAF prevede che l'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
Nel concreto caso, la Cassa ha versato alla signora RI 1 gli assegni integrativi e di prima infanzia calcolati senza tenere conto del contributo alimentare a favore della figlia __________, di cui non era dato a sapere l'ammontare, essendo ancora pendente la causa promossa nei confronti del padre con azione di paternità e di mantenimento del 17 settembre 2001.
Con dichiarazione sottoscritta in data 25 settembre 2001, la reclamante si è quindi impegnata nei confronti della Cassa a "trasmettere immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, (...) una copia della sentenza civile, mediante la quale viene determinato il contributo alimentare in favore di __________ " e "(...) a restituire quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata, ed alla quale non avrebbe avuto il diritto computando un contributo alimentare annuo" (sottolineatura nostra).
La reclamante aveva comunque già chiesto, con ricorso presentato in data 25 maggio 2001 avverso la decisione 2 maggio 2001 presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni - la cui procedura è stata stralciata dai ruoli avendo la Cassa aderito alle domande dell'insorgente -, testuali parole, "che sia rivista la decisione e che mi vengano anticipati gli alimenti dovuti dal padre", aggiungendo che "da parte mia garantisco che al momento della sottoscrizione della convenzione alimentare, se quest'ultima avrà effetto retroattivo, sarà mia premura rimborsare quanto da voi anticipato" (sottolineatura nostra).
Inoltre, si osserva che la qui insorgente, per il mezzo del proprio rappresentante legale, nell'ambito della causa promossa in sede civile con istanza di provvedimenti cautelari, adduceva "(...) poco importa se un terzo colma questo bisogno al posto del padre. Si violerebbe la legge se si domandasse a questo terzo di anticipare i contributi di mantenimento al posto del padre biologico" (cfr. allegato di replica prodotto all'udienza di discussione del 16 ottobre 2001 sub lettera b), pag. 2).
Visto quanto precede e non essendo compito della Cassa sopperire agli obblighi non ottemperati dal padre - come evidenziato dalla stessa signora RI 1 - ella è tenuta a restituire alla Cassa, conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAF, l'importo che ella ha percepito senza averne il diritto, non essendo stati computati al reddito disponibile, così come previsto all'art. 31 lett. d LAF, i contributi alimentari fissati solo in seguito con convenzione 30 settembre 2001/1. e 6 ottobre 2001 omologata dalla Pretura del Distretto di __________, __________.
Relativamente all'importo di CHF 24'480.- oggetto della decisione impugnata, la Cassa rileva che lo stesso viene diminuito a CHF 23'565.-, avendo riscontrato che, per il periodo dal 1. gennaio 2003 al 31 maggio 2003, l'ammontare di diritto relativo all'assegno di prima infanzia è di CHF 6'660.- anziché di CHF 5'745.(per il dettaglio cfr. conteggio allegato).
10. La reclamante formula domanda di condono.
Ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LAF, la restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (sottolineatura nostra).
I requisiti della buona fede e dell'onore troppo grave devono essere soddisfatti cumulativamente.
Nella presente fattispecie, la condizione della buona fede non è palesemente data poiché, come esposto al punto che precede, la signora RI 1 stessa era ben consapevole che la Cassa, una volta stabilito in sede civile l'ammontare dei contributi alimentari a carico del signor __________ e a favore della figlia __________, avrebbe effettuato un nuovo calcolo e chiesto la restituzione di quella parte di assegno familiare a cui non avrebbe avuto il diritto se fosse stato computato il contributo alimentare annuo (cfr. ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 25 maggio 2001 e dichiarazione del 25 settembre 2001).
Ne discende che la domanda di condono deve essere respinta.
11. La signora RI 1 chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
I requisiti per la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita, previsti all’art. 14 cpv. 1 Lag, sono, oltre allo stato di indigenza (art. 3 Lag): la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole (a) e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questo comporta (b).
Le condizioni invece per essere ammessi al gratuito patrocinio sono: la persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag).
Nel concreto caso, difettano chiaramente i requisiti per essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria a fronte dell'impegno assunto dalla signora RI 1 di restituire alla Cassa la parte di assegno familiare percepito indebitamente poiché calcolato, per i motivi ben noti alla reclamante, su di un reddito disponibile non comprendente il contributo alimentare annuo a favore della figlia __________ (cfr. ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 25 maggio 2001 e dichiarazione del 25 settembre 2001).
Inoltre, non sono neppure dati i presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, non presentando la fattispecie alcuna difficoltà particolare e tale da rendere necessaria l'assistenza di un legale, tanto più che il ricorso del 25 maggio 2001 avverso le decisioni del 2 maggio 2001 è stato inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni personalmente dalla reclamante, la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione del 25 settembre 2001.
Pertanto, la domanda postulata dalla signora RI 1 e volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con estensione al gratuito patrocinio è respinta.
12. Alla luce di quanto esposto ai punti che precedono, la Cassa conferma la propria decisione di ordine di restituzione del
2 ottobre 2003, evidenziando che l'importo da rendere ammonta a CHF 23'565.- (cfr. punto 9). (…)" (doc. A1)
1.4. Contro questa decisione l'assicurata, personalmente, ha inoltrato un tempestivo ricorso, in cui ha evidenziato:
" (…)
Prima di tutto non capisco perché il mio reclamo è stato respinto, visto che il conteggio della Cassa era sbagliato e solo con la decisione su mio reclamo è stato corretto.
Anche per questo non capisco perché hanno deciso di non pagarmi l'avvocato, sapendo poi che io i soldi per l'avvocato non ce li ho e comunque almeno per i calcoli avevo ragione. Come fa la Cassa a dire che non c'era esito favorevole?
Ammetto che adesso ho più o meno capito il conteggio rifatto grazie al reclamo del mio avvocato.
La Cassa mi chiede il rimborso dell'assegno familiare di fr. 183.-- per 29 mesi (24 + 5 x 183 = 5'307.--) che avrei ricevuto per due volte, anche se non capisco quando l'avrei ricevuto la seconda volta.
Anche il conteggio per assegno di prima infanzia adesso sembra stare in piedi nell'ultima versione, anche se la Cassa dovrebbe chiedermi solo 16'594.85 come ha scritto il mio avvocato nel reclamo e non 18'258.--, visto che il papà di __________ doveva pagare per la bambina già prima di quando la Cassa ha cominciato a pagare.
Il problema è che la decisione della Cassa si riferisce al decreto cautelare 4 febbraio 2003, che oggi non esiste più, visto che c'è la sentenza 27 ottobre 2003 che ha preso il suo posto.
Il mio avvocato ha scritto subito alla Cassa chiedendo una nuova decisione: io però preferisco fare subito ricorso, anche perché sembra che la Cassa una nuova decisione non la vuole fare.
Il ricorso del 2001 l'avevo preparato con l'aiuto della Tutoria: questo ricorso provo a farlo io con le spiegazioni del mio avvocato: devo dire però che ho lo stesso bisogno che mi aiuti, perché non sono sicura di avere capito tutto per bene.
Vi chiedo allora di non respingere la "domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria con estensione al gratuito patrocinio" e di fare in modo che mi possa aiutare anche con voi.
In ogni caso, se come dice la decisione su reclamo io non volevo dare indietro soldi alla Cassa, allora non avrei chiesto al mio avvocato di insistere per ottenere dal Pretore i 19'000.-- fr. che il papà di __________ deve, così davvero la Cassa non mi poteva più chiedere niente.
Invece la sentenza dice proprio che il papà di __________ questi soldi li deve dare e non sono per me ma per la Cassa.
È per questo che ho chiesto alla Cassa o il condono, visto che i soldi non li ho né per l'avvocato né per la Cassa, e non li ho ancora ricevuti, o di fare in modo che il papà di __________ da indietro i soldi direttamente alla Cassa.
Non capisco come faccia la Cassa a dire che non sono in buona fede e è evidente che per me dare indietro 24'480.-- fr. o 23'565.-- è un onere troppo grande.
Se la Cassa non riesce a capire questa cosa, allora ho davvero bisogno l'aiuto del mio avvocato.
Comunque se devo pagare qualcosa in più di 19'000.-- fr. va bene, però posso pagare solo a piccole rate.
Quello che chiedo allora è di controllare se davvero questa volta i calcoli sono giusti, anche se sembra di sì, di trovare una soluzione in modo che sia il papà di __________ a rimborsare la Cassa con quello che mi deve dalla sentenza, e che per il resto la Cassa mi dica quanto devo dare in dietro io.
Adesso come adesso più di 100.-- fr. al mese non posso comunque dare.
Non so se questo ricorso è abbastanza chiaro: la cosa migliore è che chiamate me e il mio avvocato, e insieme potremo spiegare meglio tutte queste cose.
Spero che sarete d'accordo che lo Stato mi aiuta a pagare l'avvocato e che capite che io i soldi che mi chiede la Cassa non è che non voglio darli ma è che non ci sono proprio." (Doc. I)
1.5. L'autorità amministrativa, nella sua risposta del 6 maggio 2004, si è riconfermata nella propria decisione su reclamo del 12 marzo 2004 e ha precisato:
" (…)
La Cassa contesta, in particolare, l'affermazione della ricorrente, secondo cui, testualmente, "(…) la decisione della Cassa si riferisce al decreto cautelare 4 febbraio 2003, che non esiste più, visto che c'è la sentenza 27 ottobre 2003 che ha preso il suo posto", precisando che la decisione di ordine di restituzione del 2 ottobre 2003 concerne il periodo dal 1. gennaio 2001 al 31 maggio 2003 e che la Convenzione omologata con sentenza 27 ottobre 2003 (di cui già il Segretario Assessore aveva anticipato l'omologazione all'udienza del 6 ottobre 2003; cfr. relativo verbale) prevede la modifica del contributo alimentare a decorrere dal 1. novembre 2003 (punto 1., doc. A4).
La Cassa rileva infine che, come peraltro già evidenziato in sede di decisione su reclamo del 12 marzo 2004, sussiste per la controparte la possibilità di concordare un pagamento rateale dell'importo chiesto in restituzione." (Doc. III)
1.6. L'avv. RA 1, il 1° giugno 2004, ha chiesto al TCA di voler convocare le parti per discussione (cfr. doc. V).
1.7. La Cassa, l'11 giugno 2004, ha puntualizzato di non ritenere necessario un incontro, tenuto conto del fatto che non sono emersi nuovi elementi (cfr. doc. VII).
1.8. Il 2 novembre 2004 il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all'avv. RA 1, al quale è stato chiesto se attualmente l'assicurata percepisce gli assegni integrativi e, nel caso affermativo, di che importo (cfr. doc. VIII).
Il rappresentante dell'interessata, il 9 novembre 2004, ha trasmesso la decisione del 9 luglio 2004, con cui all'assicurata è stato rifiutato l'assegno integrativo, e il provvedimento del 29 marzo 2004, con il quale le è stato attribuito un assegno integrativo di fr. 505.-- dal 1° aprile al 31 maggio 2004 (cfr. doc.B1; B2).
Egli ha, inoltre, reiterato la richiesta di udienza e ha chiesto di poter introdurre un atto completivo al ricorso (cfr. doc. IX).
1.9. I doc. VIII e IX sono stati inviati per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La legge cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003.
I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Il nuovo art. 68 LAF prevede che:
" Contro le decisioni pronunciate dalle Casse in materia di assegno di base e per giovani in formazione e giovani invalidi è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione. (cpv. 1)
Per l’assegno integrativo e di prima infanzia si applica l’art. 33 Laps. (cpv. 2)"
In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV n. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni, relative ad assegni integrativi e di prima infanzia, emesse dopo il 1° febbraio 2003 sono rette, per quanto attiene ai mezzi di impugnazione, dalla procedura enunciata all'art. 33 Laps.
Per quel che riguarda il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (cfr. DTF 119 V 95 consid. 4a; in riferimento alla procedura di opposizione introdotta dalla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), in vigore dal 1° gennaio 2003 e applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
Secondo l'art. 33 Laps:
" Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. (cpv. 1)
Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione. (cpv. 2)
È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961. (cpv. 3)"
Pertanto nel caso in cui un assicurato desideri contestare una decisione in ambito di assegni integrativi o di prima infanzia emanata dalla Cassa posteriormente al 1° febbraio 2003, deve interporre un reclamo alla stessa autorità che l'ha pronunciata.
La decisione su reclamo che verrà emessa, potrà essere in seguito impugnata tramite ricorso al TCA.
Nella presente evenienza l'assicurata, con il reclamo del 24 ottobre 2003 contro l'ordine di restituzione del 2 ottobre 2003 (cfr. doc. 15), ha postulato il condono dell'importo di fr. 24'480.--, chiesti in restituzione dalla Cassa a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti indebitamente (cfr. doc. 12).
L'amministrazione, con la decisione su reclamo del 12 marzo 2004, da un lato, ha ridotto l'ammontare da restituire a fr. 23'565.--, dall'altro, ha respinto la domanda di condono.
Quale rimedio di diritto è stato indicato unicamente il ricorso al TCA (cfr. doc. A1).
L'insorgente, il 19 aprile 2004, ha impugnato tale provvedimento dinanzi a questa Corte, facendo esplicitamente riferimento anche alla questione del condono (cfr. doc. I).
Ora, a torto, la Cassa nella decisione su reclamo ha menzionato soltanto la possibilità di inoltrare, contro tale atto, un ricorso al TCA.
In realtà, per quanto riguarda il condono, il provvedimento del 12 marzo 2003 costituisce la prima decisione formale.
Pertanto avverso tale questione può essere interposto un reclamo ai sensi dell'art. 33 Laps.
In simili condizioni il presente ricorso, relativamente al tema del condono, deve essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi alla Cassa affinché esamini il reclamo dell'assicurata.
Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA - quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente (cfr., ad esempio, STCA del 16 gennaio 2002 nella causa H., inc. 35.2001.83).
Del resto, va rilevato che l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente costituisce un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (cfr. STFA dell'8 gennaio 2003 nella causa D:, K 155/01; DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF111 V 406; Pratique VSI 1995 p. 1999 consid. 3b).
Per inciso va rilevato che per le assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, su questo specifico aspetto, la situazione giuridica non è mutata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA - cfr. STCA del 27 marzo 2003 nella causa S., 38.2003.33, consid. 2.4.; STCA del 22 settembre 2003 nella causa W., 38.2003.75, consid. 2.4.).
Va infine ricordato che contro la decisione su reclamo potrà, se del caso, essere interposto un ricorso presso il TCA (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps).
Un ricorso potrà essere inoltrato anche se l'amministrazione non emetterà, situazione evidentemente non auspicata, la decisione su reclamo entro un termine adeguato (cfr. art. 45 LPamm; vedi pure art. 56 cpv. 2 LPGA per le assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è, dunque, la restituzione dell'importo di fr. 23'565.-- (cfr. doc. A1), che a mente della Cassa, l'assicurata ha percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio 2001 al 31 maggio 2003.
Il 1° febbraio 2003, come visto (cfr. consid. 2.1.), sono entrate in vigore le modifiche della LAF concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia.
Per quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 marzo 2004).
Il caso in esame si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 maggio 2003.
Pertanto, in assenza di disposizioni transitorie particolari della LAF, al lasso di tempo dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003 vanno applicati i disposti legali della v.LAF, valida per gli assegni in questione fino al 31 gennaio 2003.
Per il periodo da febbraio a maggio 2003, per contro, deve essere presa in considerazione la nuova LAF.
A) Periodo dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003
2.3. L'art. 24 v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 v.Reg.LAF).
2.4. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss v.LAF.
L’art. 31 v.LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede in particolare che
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio (cfr. art. 33 cpv. 1 v.LAF).
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c v.LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c v.LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.5. Per l’art. 29 v.LAF
" L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia. (cpv. 1)
Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)
L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata. (cpv. 3)
La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv. 4)"
La stessa disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 v.LAF.
In proposito l’art. 35 v.RegLAF precisa che
" Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione. (cpv. 1)
L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv. 2)
Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato. (cpv. 3)"
Secondo l’art. 36 v.RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.6. Secondo l’art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del v.Reg.LaF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 v.LAF
" Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.7. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 v.LAF delle disposizioni comuni prevede che
" L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)
La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Dal tenore del Messaggio alla v.LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 v.Reg.LAF
" In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)
La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. (cpv. 2)
La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa. (cpv. 3)"
Secondo l’art. 47 v.LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47 v.LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.7.).
2.9. La Cassa, a seguito dell'emanazione del Decreto cautelare pretorile del 4 febbraio 2003 con cui è stato fatto obbligo al padre di __________, __________, di versare mensilmente la somma di fr. 857.-- a titolo di alimenti a decorrere dal 6 ottobre 2000, ha adeguato il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia versati all’assicurata a partire dal 1° gennaio 2001. Essa, nei relativi conteggi, ha così computato il contributo di mantenimento dovuto dal padre di __________.
Il 2 ottobre 2003 l’amministrazione ha conseguentemente emesso l'ordine di restituzione dell'importo di fr. 24'480.--.
La Cassa, con decisione su reclamo, ha poi corretto l'ammontare da rimborsare in fr. 23'565.--, poiché ha riscontrato che l'importo a cui l'assicurata aveva diritto dal 1° gennaio al 31 maggio 2003 era di fr. 6'660.--, anziché fr. 5'745.-- (cfr. doc. 12; A1).
La ricorrente, dal canto suo, non ha sollevato obiezioni sul principio della restituzione, quanto piuttosto sull'importo da rimborsare, asserendo che il padre di sua figlia deve ancora versarle fr. 19'000.-- a saldo degli alimenti non pagati (cfr. doc. I). In effetti nel reclamo la stessa ha sostenuto che __________ ha corrisposto fr. 300.-- al mese per il periodo da ottobre 2001 ad agosto 2002, fr. 400.-- per il lasso di tempo da settembre 2002 a febbraio 2003, mentre da marzo 2003 ha regolarmente versato fr. 857.-- (cfr. doc. 12).
Inoltre l'assicurata ha affermato che la decisione impugnata si riferisce al Decreto cautelare del 4 febbraio 2003, che però non esiste più, dato che è stata emessa la sentenza del 27 ottobre 2003 (cfr. doc. I).
L’insorgente ha, infine, contestato che il reclamo sia stato respinto, visto che la Cassa, nella decisione su reclamo, ha comunque corretto il conteggio sul quale si era basata per emettere la decisione formale del 2 ottobre 2003, diminuendo così l'importo chiesto in restituzione (cfr. doc. I).
A quest’ultimo proposito va rilevato che la censura è pertinente e fondata.
L'amministrazione avrebbe dovuto in effetti accogliere parzialmente il reclamo.
Tuttavia nelle argomentazioni sviluppate e nel dispositivo ha in ogni caso rettamente indicato che il rimborso verte sul nuovo importo di fr. 23'565.-- (cfr. doc. A1).
Dagli atti di causa emerge che __________, il 6 marzo 2002, davanti all'Ufficiale di stato civile di __________, ha riconosciuto __________, nata il 6 ottobre 2000, quale sua legittima figlia (cfr. doc. A4).
Con Decreto cautelare del 4 febbraio 2003 prolato dalla Pretura di __________ è poi stato fatto obbligo al padre di __________ di versare nelle mani della ricorrente, in via anticipata entro il 5 del mese, l'importo mensile di fr. 857.-- a titolo di contributo di mantenimento per la figlia. E' stato, inoltre, precisato che qualora fosse percepito dal padre, l'assegno familiare di base avrebbe dovuto essere versato in aggiunta al predetto contributo (cfr. doc. 2; 2B).
L'assicurata ha trasmesso alla Cassa tale documento il 10 marzo 2003, chiedendo, peraltro, che le fosse inviata una polizza di versamento per il rimborso della differenza del mese corrente e indicando di restare in attesa dei nuovi calcoli per il mese di aprile (cfr. doc. 2).
Nella convenzione 30 settembre, 1° ottobre, 6 ottobre 2003, omologata dal Segretario assessore della Pretura di __________ con la sentenza del 27 ottobre 2003, il padre di __________ ha poi espressamente riconosciuto il debito di fr. 19'000.-- per i contributi alimentari arretrati, dovuti a partire dalla nascita della figlia, ovvero dal 6 ottobre 2000, non ancora corrisposti, il cui scadenzario per il versamento sarebbe stato concordato in separata sede (cfr. doc. A4).
Visto che al padre, con Decreto cautelare del 4 febbraio 2003, è stato fatto obbligo di corrispondere gli alimenti in favore della figlia a decorrere dalla sua nascita, si è realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 v. Reg.LAF).
Le entrate della ricorrente per il periodo dal mese di gennaio 2001, momento a partire dal quale le sono stati attribuiti gli assegni, sono, perciò, superiori al reddito considerato dalla Cassa, precedentemente al decreto cautelare del 4 febbraio 2003, per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo e di prima infanzia da erogarle.
La Cassa, l'11 settembre 2001, aveva d'altronde reso attenta l'assicurata del fatto che l'importo dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia era stato fissato senza tenere in considerazione un eventuale contributo alimentare mensile a favore della figlia (cfr. doc. 1A). La ricorrente, inoltre, il 25 settembre 2001 aveva firmato una dichiarazione del seguente tenore:
" La sottoscritta si impegna a trasmettere immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona una copia della sentenza civile, mediante la quale viene determinato il contributo alimentare a favore di __________.
La sottoscritta si impegna inoltre a restituire quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un contributo alimentare." (Doc. 1B)
Di conseguenza, a ragione, la Cassa ha rivisto i calcoli dell'assegno integrativo e di prima infanzia dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003, computando nei redditi determinanti gli alimenti dovuti dal padre e l'assegno di base.
In simili condizioni, dunque, l'assicurata, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito a torto, in misura parziale, gli assegni integrativi e di prima infanzia dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003.
Essi vanno così restituiti (cfr. consid. 2.8.).
2.10. Occorre ora stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
L'art. 25 lett. c OPC, al quale la v.LAF rinvia per il calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia in modo generale (cfr. art. 28, 36), prevede che:
" ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Pertanto a giusto titolo l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza del Decreto cautelare del 4 febbraio 2003, ha effettuato dei nuovi conteggi per il periodo da gennaio 2001 a gennaio 2003, tenendo conto dei redditi costituiti dagli alimenti dovuti dal padre e dagli assegni di base.
A questo proposito occorre osservare che, contrariamente a quanto allegato dall’assicurata nel ricorso (cfr. doc. I), a ragione l'amministrazione per determinare l'eventuale importo da restituire a decorrere dal mese di gennaio 2001 si è basata sul Decreto cautelare del 4 febbraio 2003, il quale prevedeva un contributo di mantenimento di fr. 857.-- mensili dal 6 ottobre 2000.
Con la successiva convenzione fra l'assicurata e il padre di __________, omologata dal Segretario assessore della Pretura di __________ nella sentenza del 27 ottobre 2003, __________, in effetti, si è impegnato a versare alla madre della bambina fr. 1'200.-- mensili a titolo di alimenti per __________ dal mese di novembre 2003 al mese di novembre 2011. L'importo del contributo alimentare dal mese di novembre 2003 è, tuttavia, irrilevante ai fini della presente vertenza.
Inoltre in tale sentenza è stato, comunque, fatto riferimento anche al decreto cautelare del 4 febbraio 2003, che però non è stato modificato (cfr. doc. A4).
L'assicurata, come già esposto, ha affermato che in realtà il padre di __________ non ha versato integralmente i contributi alimentari arretrati dovuti dal 6 ottobre 2000. Più precisamente essa ha indicato che egli ha soltanto corrisposto fr. 300.-- da ottobre 2001 ad agosto 2002 e fr. 400.-- da settembre 2002 a febbraio 2003, mentre da marzo 2003 ha regolarmente versato fr. 857.-- mensili (cfr. doc. 12).
Ciò è, d’altronde, stato ammesso dal __________ nella convenzione omologata con sentenza 27 ottobre 2003, in cui ha inoltre riconosciuto di dovere l'importo di fr. 19'000.-- corrispondenti agli alimenti arretrati relativi al periodo dal 6 ottobre 2000 al mese di febbraio 2003 non ancora versati (cfr. doc. A4; consid. 2.9.).
Egli si è, pertanto, impegnato a pagare integralmente gli alimenti dovuti per il lasso di tempo ora in esame, da gennaio 2001 a gennaio 2003.
Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, applicabile agli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 e 36 cpv. 1 v.LAF, il reddito determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Per la lettera g dell'articolo succitato, inoltre, il reddito determinante comprende pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In una sentenza del 9 febbraio 1999 nella causa J., cresciuta in giudicato, il TCA ha già stabilito che questa norma è applicabile anche per il calcolo degli assegni integrativi.
In materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il calcolo, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).
E' quindi rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti.
In particolare non è richiamabile se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c).
In questi casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC prevede infatti che i redditi determinanti comprendono anche le entrate e le parti di sostanza cui l’assicurato ha rinunciato.
Di regola la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
Secondo la giurisprudenza del TFA, inoltre, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130). Questo è in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta corte federale in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2).
Nel caso in esame dalle tavole processuali, come visto, risulta che nella convenzione omologata con sentenza del 27 ottobre 2003, il padre di __________ ha riconosciuto di dovere l'importo di fr. 19'000.-- a titolo di alimenti arretrati dovuti dal 6 ottobre 2000 al mese di febbraio 2003 e che per il relativo versamento avrebbero concordato in sede separata uno scadenzario (cfr. doc. A4).
Non emerge, invece, che la ricorrente abbia avviato una procedura esecutiva nei confronti di __________, né risultano delle attestazioni ufficiali che comprovino la reale impossibilità economica del padre di far fronte al suo obbligo di mantenimento.
Questo Tribunale, applicando l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve pertanto concludere che non è dimostrata l'irrecuperabilità obiettiva degli alimenti (cfr. in particolare Pratique VSI 1995 pag. 51 segg.).
Correttamente, quindi, la Cassa, nei calcoli dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia volti a determinare l'importo da restituire per il periodo gennaio 2001- gennaio 2003, ha computato degli alimenti di fr. 10'284.-- annui (fr. 857.-- X 12 mesi; cfr. doc. 16G-16N).
2.11. Relativamente al conteggio dell'assegno di base va osservato che esso spetta ai lavoratori dipendenti (cfr. art. 6 v.LAF) e che, ammonta, intero, a fr. 183.-- al mese (cfr. art. 16 cpv. 1 v.LAF).
L'art. 45 v.LAF enuncia, poi, che il genitore che per sentenza o convenzione è tenuto a versare una pensione alimentare a favore di uno o più figli deve pagare, se percepito, l'assegno di famiglia in aggiunta a detta pensione.
Nel caso concreto il decreto cautelare del 4 febbraio 2003 prevedeva che se il padre percepiva l'assegno di base doveva versarlo in aggiunta al contributo alimentare (cfr. doc.- 2B). Ciò è stato ribadito nella convenzione approvata dal Pretore con sentenza del 27 ottobre 2003. (cfr. doc. A4).
L'applicazione del v. art. 45 LAF, in casu, non pone dunque problemi di compatibilità con l'art. 285 cpv. 2 CCS, il quale contempla la possibilità per il giudice di prevedere una regolamentazione differente dal principio del cumulo delle pensioni alimentari e delle prestazioni sociali.
(Per un esame più approfondito della compatibilità dell'art. 45 v.LAF con l'art. 285 cpv. 2 CCS cfr. STCA del 29 aprile 2003 nella causa D.-O., 39.2002.81).
Dalla sentenza del 27 ottobre 2003 si evince inoltre che il padre di __________, perlomeno fino al mese di ottobre 2003, era salariato. In particolare, negli anni 2001/2002, era attivo presso la __________ (cfr. doc. A4).
Pertanto, a ragione, l'amministrazione, nei nuovi calcoli relativi all'arco di tempo da gennaio 2001 a gennaio 2003, ha pure considerato un assegno di base annuo di fr. 2'196.-- (fr. 183 X 12 mesi; doc. 16G-16N).
L'assicurata, del resto, non ha contestato l'importo dell'assegno di base. Essa, nell’atto ricorsale, ha, tuttavia, indicato che la Cassa le avrebbe chiesto la restituzione dell'assegno di base, in quanto l’avrebbe ricevuto due volte, e che non capisce quando l'avrebbe percepito la seconda volta (cfr. doc. I).
Dagli atti non risulta che l'amministrazione abbia chiesto la restituzione di assegni di base.
In ogni caso tale questione esula dalla presente vertenza, in quanto la decisione impugnata concerne unicamente la restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia.
E' infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (Rumo-Jungo, Serie: “Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01, consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 123 V 335; DTF 121 V 157, consid. 2b, pag. 159; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Ai fini della lite in esame va, comunque, osservato che nei conteggi allestiti per stabilire la somma da rimborsare a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti indebitamente, l'assegno di base è stato correttamente computato fra i redditi una volta sola.
2.12. Per il resto la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito alle singole voci di reddito e di fabbisogno conteggiate dalla Cassa nei nuovi calcoli degli assegni integrativi e di prima infanzia relativi al periodo da gennaio 2001 a gennaio 2003.
In proposito va osservato che i redditi determinanti dal 1° gennaio 2001 al 30 novembre 2002 sono costituiti dagli alimenti ricevuti per __________ dal padre di fr. 10'284.-- annui (cfr. consid. 2.10.), dagli assegni di base di fr. 2'196.-- (cfr. consid. 2.11.) e, per il calcolo degli assegni di prima infanzia, dall'importo dell'assegno integrativo.
Le spese riconosciute sono, invece composte del contributo della cassa malati di fr. 809.--, della pigione di fr. 9840.-- e del fabbisogno vitale di fr. 23'330.-- (cfr. doc. 16G: 16H).
Per il mese di dicembre 2002 i redditi determinanti comprendono gli alimenti di fr. 10'284.-- annui (cfr. consid. 2.10.), gli assegni di base di fr. 2'196.-- (cfr. consid. 2.11.), l'interesse libretto e deposito risparmio di fr. 71.-- (cfr. doc. 16I, 16L) e, per il calcolo degli assegni di prima infanzia, l'importo dell'assegno integrativo.
Il contributo dell'assicurazione malattie di fr. 645.--, la pigione di fr. 10'008.-- e il fabbisogno vitale di fr. 23'330.-- costituiscono le spese determinanti (cfr. doc. 16I; 16L).
Infine i redditi determinanti del mese di gennaio 2003 corrispondono a quelli del mese di dicembre 2002, mentre le spese determinanti sono costituite dal contributo dell'assicurazione malattie di fr. 645.--, dalla pigione di fr. 10'008.-- e dal fabbisogno vitale di fr. 23'960.-- (cfr. doc. 16M; 16N).
Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61lett. c LPGA).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato come nel caso di specie l'assicurata non ha portato elementi tali da inficiare in modo sostanziale i nuovi calcoli dell'amministrazione per l'arco di tempo da gennaio 2001 a gennaio 2003, non sussiste alcun motivo per ritenere errata la decisione impugnata quanto all'importo chiesto in restituzione per il periodo dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003 di fr. 21'001.--. Questa somma si compone di fr. 4'575.-- quali assegni integrativi [AFI percepiti (24 mesi X fr. 671.-- + 1 mese X 689.--) - AFI di diritto (24 mesi X fr. 488.-- + 1 mese X fr. 506.--); cfr. doc. 16F] e di fr. 16'426.-- quali assegni di prima infanzia [API percepiti (16 mesi X fr. 2'161.-- + 7 mesi X fr. 1'861.-- + 1 mese X fr. 1'755.-- + 1 mese X fr. 1'790.--) - API di diritto (23 mesi X fr. 1'304.-- + 1 mese X fr. 1'298.-- + 1 mese X fr. 1'332.--) - importo già restituito di fr. 2'100.--; cfr. doc. 16F].
B) Mesi di febbraio e marzo 2003
2.13. Come menzionato precedentemente (cfr. consid. 2.2.), per l'arco di tempo dal mese di febbraio al mese di maggio 2003 vanno applicate le disposizioni della nuova LAF.
L'assegno integrativo è regolato agli art. 24 segg. LAF.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)"
L'art. 27 LAF prevede altresì che:
" Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"
2.14. L’assegno di prima infanzia è regolato dagli art. 31segg. LAF.
L'art. 31 LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede in particolare che
" Il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
d) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24
cpv. 1 lett. c). (cpv. 1)"
Da quanto esposto all'art. 31 lett. d LAF, che richiama l'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che, come per la v. LAF (cfr. consid. 2.4.), il conteggio per determinare il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia rinvia alla Laps, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.1.).
Con l'entrata in vigore della Laps, per il regime degli assegni integrativi e di prima infanzia, non è più possibile, infatti, prendere in considerazione i parametri della LPC per l'accertamento del diritto e il calcolo della prestazione: soltanto i parametri della Laps sono applicabili. La LAF continua invece a definire il titolare del diritto e l'importo massimo dell'assegno erogabile (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 5).
2.15. Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30 Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che
"E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.16. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che
" Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998, per quanto riguarda l'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni indebitamente percepite, prevede che è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione:
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.17. Nel caso di specie, come visto, l'assicurata, il 10 marzo 2003, ha trasmesso all'amministrazione il Decreto cautelare pretorile del 4 febbraio 2003 con cui è stato fatto obbligo al padre di __________ di versare, a decorrere dal 6 ottobre 2000, l’ammontare di fr. 857.-- mensili a titolo di contributo alimentare, oltre all'eventuale assegno di base (cfr. doc. 2; 2B).
__________, nella convenzione 30 settembre, 1° ottobre, 6 ottobre 2003 omologata dal Segretario assessore della Pretura di __________ con la sentenza del 27 ottobre 2003, ha altresì riconosciuto di dovere l'importo di fr. 19'000.-- a titolo di contributi alimentari arretrati per il periodo dal 6 ottobre 2000 al mese di febbraio 2003, il cui scadenzario per il versamento sarebbe stato concordato in separata sede (cfr. doc. A4).
Relativamente ai mesi di febbraio e marzo 2003, per quanto attiene al principio della restituzione, vale quanto esposto al consid. 2.9.
Pertanto l'assicurata, da un profilo oggettivo, ha percepito a torto, in misura parziale, anche gli assegni integrativi e di prima infanzia dei mesi di febbraio e marzo 2003.
La Cassa, a ragione, ha richiesto la restituzione di tali assegni.
2.18. Per quanto riguarda l'importo degli assegni da rimborsare per i mesi di febbraio e marzo 2003, è vero che la nuova LAF, in vigore dal 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia rinvia alla Laps (cfr. consid. 2.1.).
Tuttavia giusta la disposizione transitoria, di cui all'art. 37 Laps:
" La legge si applica alle richieste inoltrate dopo la sua entrata in vigore. (cpv. 1)
Le prestazioni sociali erogate in virtù del previgente diritto vengono adeguate al nuovo diritto entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato. L’adeguamento può avvenire anche durante il periodo di decorrenza delle decisioni emanate in virtù del previgente diritto; in nessun caso queste decisioni conferiscono diritti acquisiti. (cpv. 2)"
Inoltre l'art. 23 Reg.Laps enuncia che:
" Le prestazioni sociali erogate in virtù del diritto previgente vengono adeguate al nuovo diritto in occasione della revisione periodica o di una revisione straordinaria. Le prestazioni di durata inferiore all’anno non vengono adeguate."
Relativamente agli assegni integrativi, va evidenziato che essi sono soggetti, ai sensi dell'art. 27 Laps, a revisione periodica o straordinaria in caso di cambiamento (cfr. consid. 2.16).
Nell'evenienza concreta, allorché nel mese di marzo 2003 la ricorrente ha comunicato l'obbligo da parte del padre di __________ di versare gli alimenti, essa già beneficiava degli assegni integrativi da alcuni anni. Inoltre, verosimilmente, la decisione degli assegni per il 2003 è stata emessa alla fine del 2002. Il calcolo è, dunque, stato effettuato ancora sulla base della v.LAF.
Secondo le norme transitorie della Laps e del Reg.Laps gli assegni non dovevano necessariamente essere adeguati dal 1° febbraio 2003, ma in occasione di una revisione periodica o straordinaria.
La revisione periodica, nel mese di marzo 2003, non era ancora intervenuta.
La modifica dei redditi comunicata dall'insorgente ha però dato avvio a una revisione straordinaria, per cui dal mese di giugno 2003 (l'ordine di restituzione concerneva il periodo fino al mese di maggio 2003) per determinare l'ammontare dell'assegno a cui l’assicurata aveva diritto trovano applicazione la nuova LAF e la Laps.
Per i mesi precedenti, invece, al fine di stabilire l'importo da restituire, percepito a torto rispetto a quello erogatole secondo il conteggio effettuato in precedenza sulla base della v.LAF, vanno dunque ancora applicate la v.LAF e la LPC, alla quale la v.LAF rinviava, come del resto effettuato dalla Cassa (cfr. doc. 16M).
Riguardo alle censure concernenti gli importi computati a titolo di alimenti da parte del padre di __________ e di assegni di base va fatto riferimento a quanto indicato ai consid, 2.10.; 2.11.
La Cassa ha, quindi, correttamente conteggiato l'importo di fr. 10'284.-- quale contributo di mantenimento e l'ammontare di fr. 2'196.-- quale assegno di base.
Non sono state sollevate ulteriori eccezioni nemmeno riguardo ai nuovi calcoli effettuati dalla Cassa relativi ai mesi di febbraio e marzo 2003 (cfr. consid. 2.12.; doc. 16N).
Pertanto i redditi determinanti per il calcolo degli assegni integrativi concernenti tale periodo sono costituiti dagli alimenti versati dal padre di __________ di fr. 10'284.--, dall'assegno di base di fr. 2'196.-- e dall'interesse libretto e deposito risparmio di fr. 71.-- (cfr. doc. 16M).
Le spese determinanti, per contro, sono composte del contributo per la cassa malati di fr. 645.--, della pigione di fr. 10'008.-- e del fabbisogno vitale di fr. 23'960.-- (cfr. doc. 16M).
La decisione su reclamo del 12 marzo 2004, per quanto concerne l'importo chiesto in restituzione relativo ai mesi di febbraio e marzo 2003 di fr. 366.-- [AFI percepiti (2 mesi X fr. 689.--) - AFI di diritto (2 mesi X fr. 506.--); cfr. doc. 16F], risulta, dunque, corretta.
2.19. Va, comunque, abbondanzialmente rilevato che anche applicando la Laps al conteggio degli assegni integrativi dei mesi di febbraio e marzo 2003 il risultato non cambierebbe.
Ai sensi della Laps gli assicurati hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale - che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps) -, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.3.).
Il reddito disponibile residuale, in casu, corrisponderebbe a fr. 1'894.-- [redditi computabili ( fr. 10'284.-- alimenti versati dal padre di __________ + fr. 2'196.-- assegno di base + fr. 71.-- interesse libretto e deposito risparmio) - spese computabili (fr. 645.-- contributo per la cassa malati + fr. 10'008.-- pigione)].
Per quanto riguarda gli alimenti, va evidenziato che l'art. 6 cpv. 2 Laps, relativo al reddito computabile, prevede che le entrate di cui al cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto.
Pertanto, visto che la computabilità per principio delle prestazioni alla quale l'assicurato ha rinunciato è prevista pure nella Laps, la giurisprudenza, esposta al consid. 2.10., sviluppata sulla base dell'art. 3 cpv. 1 lett. g e h LPC per valutare, nel calcolo della PC, quando delle pensioni alimentari del diritto di famiglia non versate non vadano considerate quale rinuncia a un reddito determinante - e applicabile sotto il regime della v. LAF -, resta valida per gli assegni di famiglia (cfr. STCA del 7 maggio 2004 nella causa M., 39.2003.17, consid. 2.6.).
Di conseguenza, in casu, anche per i mesi di febbraio e marzo 2003 a ragione è stato computato l'importo di fr.10'284.-- a titolo di alimenti dovuti dal padre di __________. La motivazione è la medesima di quella esposta al consid. 2.10.
Per una famiglia monoparentale costituita da un genitore e da un figlio, come quella dell'assicurata, la soglia di intervento ai sensi dell’art. 10 Laps corrisponde alla somma dell'importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola per il titolare del diritto e dell'importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla LPC per la persona sola per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento, ossia fr. 23'550.-- (fr. 15'700.-- + fr. 7'850.--; cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
Va sottolineato che tale ammontare è inferiore all'importo del fabbisogno vitale secondo la la v.LAF e la LPC.
Infatti, applicando, giusta la v. LAF, gli importi minimi (art. 28 v.LAF) di cui all'art. 3b LPC, il fabbisogno vitale ammonta a fr. 23’960.-- (fr. 15'700.-- per il genitore + fr. 8260.-- per il figlio; Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
Di conseguenza, in casu, la lacuna di reddito ai sensi della Laps è pari a fr. 21'656.-- (fr. 23'550.--soglia di intervento - fr. 1'894.-- reddito residuale).
Sulla base di quanto esposto in precedenza, l'importo scoperto secondo il conteggio giusta la v.LAF è, per contro, di fr. 22'062.-- [redditi determinanti (fr. 10'284.-- alimenti + fr. 2'196.-- assegni di base + fr. 71.-- interesse conto risparmio) - spese determinanti (fr. 645.-- contributo CM + fr. 10'008.-- pigione + fr. 23'960.-- fabbisogno vitale)].
Ai fini della determinazione dell'importo da rimborsare per i mesi di febbraio e marzo 2003 tale differenza è comunque irrilevante.
Ex art. 27 cpv. 2 LAF - disposto che è restato sostanzialmente invariato a seguito della prima revisione della LAF - l'importo dell'assegno integrativo non può infatti superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto, che corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di base percepito (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).
Nel caso in esame l'ammontare massimo annuo erogabile corrisponde a fr. 6'064-- (fr. 8'260.--importo minimo del fabbisogno per il primo figlio - fr. 2'196.-- assegni di base percepiti).
L'assicurata, dunque, sia con il calcolo secondo la v.LAF e la LPC che con il conteggio ai sensi della Laps, ha diritto unicamente a un assegno integrativo di fr. 506.-- al mese (fr. 6'064.-- : 12 mesi), come indicato dalla Cassa (cfr. doc. 16F; 16 M).
Sia secondo la v.LAF, che giusta la nuova LAF e la Laps è, di conseguenza, sempre tale ammontare che va posto a confronto dell'importo di fr. 689.--, in realtà percepito, per quantificare gli assegni integrativi da restituire. Da notare che l'importo di
fr. 689.- (pari a fr. 8'260 : 12) è stato attribuito dalla Cassa non tenendo conto dell'assegno di base in quanto la madre non esercitava un'attività lucrativa.
Il nuovo calcolo della Cassa per i mesi di febbraio e marzo 2003, che, tenendo conto di un assegno integrativo versato di fr. 689.-- e di un assegno di diritto di fr. 506.--, ha determinato la restituzione per tali due mesi di fr. 366.--(cfr. doc. 16 F), si rivela, quindi, corretto anche dal profilo della nuova LAF e della Laps.
2.20. Per quanto attiene agli assegni di prima infanzia per i mesi di febbraio e marzo 2003, va osservato che l'art. 33 LAF prevede che il diritto all'assegno si estingue alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età.
Nella fattispecie __________ è nata il 6 ottobre 2000. Essa ha perciò compiuto i tre anni il 6 ottobre 2003. Il diritto all'assegno di prima infanzia è quindi sussistito unicamente fino al 31 ottobre 2003.
Per il 2003 tale assegno ha, dunque, avuto una durata inferiore all'anno.
Giusta gli art. 37 Laps e 23 Reg.Laps l'assegno di prima infanzia, in casu, non era, di conseguenza, da adeguare effettuando il calcolo secondo la Laps (cfr. consid. 2.18.).
Rettamente, pertanto, l'amministrazione ha proceduto al nuovo calcolo dell'assegno di prima infanzia per i mesi di febbraio e marzo 2003 fondandosi sulla v.LAF.
Per quanto riguarda le voci del conteggio secondo la v.LAF e la LPC, esse corrispondono a quelle del calcolo dell'assegno integrativo, con l'aggiunta, nei redditi determinanti, dell'importo dell'assegno integrativo (cfr. doc. 16N). In merito, quindi, si rinvia al considerando 2.18. relativo all'assegno integrativo.
I redditi determinanti per i mesi di febbraio e marzo 2003 sono così costituiti dagli alimenti versati dal padre di __________ di fr. 10'284.--, dall'assegno di base di fr. 2'196.--, dall'interesse libretto e deposito risparmio di fr. 71.-- e dall'assegno integrativo di fr. 6'072.-- (cfr. doc. 16N).
Le spese determinanti, per contro, sono composte del contributo per la cassa malati di fr. 645.--, della pigione di fr. 10'008.-- e del fabbisogno vitale di fr. 23'960.-- (cfr. doc. 16N).
La decisione su reclamo del 12 marzo 2004 è, perciò, incensurabile anche per quanto riguarda l'importo degli assegni di prima infanzia chiesti in restituzione di fr. 916.-- [API percepiti (2 mesi X fr. 1'790.--) - API di diritto (2 mesi X fr. 1'332.--); cfr. doc. 16F].
C) Mesi di aprile e maggio 2003
2.21. Differente, per contro, deve essere il giudizio relativo ai mesi di aprile e maggio 2003.
In effetti il 10 marzo 2003 alla Cassa è pervenuto lo scritto dell'assicurata con cui l’ha informata che con Decreto cautelare del 4 febbraio 2003, di cui ha allegato una copia, al padre di __________ è stato fatto obbligo di versare alla figlia fr. 857.-- al mese quali alimenti a decorrere dal 6 ottobre 2000.
La ricorrente ha anche comunicato di aver ricevuto dal mese di marzo 2003 l'importo di fr. 857.-- mensili (cfr. doc. 2, 2B).
Nonostante tale informazione, la Cassa ha continuato a erogare all'insorgente l'assegno integrativo di fr. 689.-- e l'assegno di prima infanzia di fr. 1'790.-- (cfr. doc. 16F).
A proposito dell’obbligo di informare, si rileva che il TFA, in materia di prestazioni complementari ha precisato, in un caso in cui il rappresentante dell’assicurato aveva comunicato alla Cassa che il suo tutelato avrebbe ripreso a svolgere attività lucrativa a tempo pieno, senza tuttavia indicare l’ammontare del salario, che la comunicazione era atta a mettere in discussione in modo evidente, durevole e immediato la legalità della concessione della rendita. In tali circostanze l’amministrazione, in virtù del principio inquisitorio, avrebbe dovuto stabilire l’ammontare del reddito, contattando il datore di lavoro, di cui conosceva le coordinate.
Il TFA ha inoltre precisato che, in tale evenienza, le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite fino all’istante della ricezione, da parte dell’autorità competente, della notifica tardiva dell’assunzione di un’attività lavorativa o in generale di qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le prestazioni percepite posteriormente a tale data non vanno invece restituite (Pratique VSI 1994 p. 38).
L’Alta Corte ha dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di condono (Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).
La giurisprudenza suesposta dev'essere applicata anche alla LAF e alla Laps, alla quale la LAF rinvia per la restituzione e il condono degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. art. 44 cpv. 4 LAF; 26 Laps; consid. 2.16.). Infatti, come sopra esposto (cfr. consid. 2.16.), all'art. 26 Laps, relativo alla restituzione di prestazioni percepite indebitamente e al condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998, N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
In concreto, visto che l'assicurata, il 10 marzo 2003, ha avvertito la Cassa dell'emissione del Decreto cautelare pretorile del 4 febbraio 2003, trasmettendone una copia, dal mese di aprile 2003 l'amministrazione disponeva degli elementi sufficienti atti a mettere in discussione la legalità delle decisioni di assegnazione degli assegni integrativi e di prima infanzia a far tempo dal 1° gennaio 2001 e dunque avrebbe dovuto procedere senza indugio a stabilire l'ammontare preciso dei nuovi redditi.
In simili condizioni, in virtù della giurisprudenza citata, con effetto dal mese di aprile 2003 si deve considerare ingiustificata la richiesta di restituzione formulata dalla Cassa (per casi analoghi cfr. STCA del 24 aprile 1999 nella causa K., inc. 39.98.80; STCA del 23 ottobre 2001 nella causa B.M., inc. 39.01.32).
2.22. Alla luce di tutto quanto esposto bisogna concludere che l'assicurata deve restituire gli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti indebitamente dal mese di gennaio 2001 al mese di marzo 2003 (cfr. consid. 2.12.; 2.18.; 2.19.). Per quanto attiene, invece, ai mesi di aprile e maggio 2003, gli assegni erogatile non vanno rimborsati (cfr. consid. 2.20.).
La decisione su reclamo e l'ordine di restituzione devono, dunque, essere rettificati nel senso che la somma da restituire ammonta a fr. 22'283.-- (fr. 21'001.-- assegni integrativi e di prima infanzia per il periodo da gennaio 2001 a gennaio 2003 - consid. 2.12.- + fr. 366.-- assegni integrativi per i mesi di febbraio e marzo 2003 - consid. 2.18. - + fr. 916.-- assegni di prima infanzia per i mesi di febbraio e marzo 2003 - consid. 2.20.).
Le argomentazioni ricorsuali dell'assicurata relative alla sua buona fede e all'onere gravoso (cfr. doc. I) concernono il condono, costituendone in effetti i presupposti (cfr. consid. 2.7.; 2.16.). Di conseguenza esse sono irrilevanti ai fini della presente vertenza e devono essere esaminate nell'ambito della decisione su reclamo in merito al condono (cfr. consid. 2.1.).
A titolo abbondanziale va segnalato che l'assicurata, nell'atto ricorsuale, per il rimborso ha auspicato una soluzione che preveda che sia il padre di __________ a versare alla Cassa la somma di alimenti arretrati a favore della figlia di fr. 19'000.-- di cui è debitore.
Per il rimanente importo essa ha specificato di poter pagare a piccole rate non superiori ai fr. 100.-- al mese.
A tale proposito giova rilevare che tali temi non sono comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e). E' comunque utile precisare che, nel caso in cui la domanda di condono fosse respinta, un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con l'amministrazione.
Per quanto riguarda la cessione del credito di contributi di mantenimento arretrati nei confronti del padre, va osservato, per inciso, che ai sensi dell'art. 164 CO la cessione di crediti volontaria è il contratto secondo cui una persona cede il suo credito a un terzo senza il consenso del debitore. Trattandosi di un contratto e non di un atto unilaterale l'accordo del nuovo creditore è comunque indispensabile (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2136-2138). Per la validità della cessione si richiede la forma scritta (art. 165 CO).
2.23. L'assicurata, tramite il suo patrocinatore, il 1° giugno 2004 ha chiesto di convocare le parti per discussione (cfr. doc. V; IX).
Relativamente all'audizione delle parti, va osservato che può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3; STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24 gennaio 2000 nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In concreto, da un lato, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente postulato di convocare le parti per discussione, dall'altro, sulla base degli atti di causa, in particolare del Decreto cautelare pretorile del 4 febbraio 2003 e della sentenza della Pretura di __________ del 27 ottobre 2003 (cfr. doc. A4; 2B), questo Tribunale ritiene la questione relativa al principio della restituzione e al relativo importo sufficientemente chiarita.
La richiesta dell'assicurata va pertanto respinta.
Per la stessa motivazione non si è dato seguito alla domanda di introdurre un atto completivo del ricorso (cfr. doc. IX; consid.1.8.), visto che il rappresentante della ricorrente non ha comunque allegato di avere nuovi rilevanti elementi da produrre, bensì ha solo indicato di voler meglio sostanziare le tesi di fatto e di diritto anticipate personalmente dall'assicurata (cfr. doc. IX; consid. 1.8.).
Un ulteriore scambio di allegati è pertanto superfluo e prolungherebbe inutilmente la procedura, che deve essere semplice e rapida (cfr. art. 6 CEDU; art. 61 lett. a LPGA per le assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D., H 299/99).
2.24. L'assicurata, vincente parzialmente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 100.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 22 LPTCA).
2.25. La ricorrente ha postulato l'assistenza giudiziaria con l'estensione al gratuito patrocinio in sede di reclamo.
La Cassa ha respinto la domanda con la decisione su reclamo del 12 marzo 2004 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
Per i provvedimenti incidentali, quali quelli relativi all'assistenza giudiziaria, non va applicata la procedura di reclamo (cfr. per analogia art. 52 cpv. 1 LPGA valida per le assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 52, n. 18).
Pertanto a ragione il diniego dell'assistenza giudiziaria è stato impugnato direttamente davanti al TCA.
Questa Corte si è pronunciata in merito all'assistenza giudiziaria dinanzi all'amministrazione nell'ambito degli assegni familiari in una sentenza del 12 ottobre 2000 nella causa G., 39.2000.66, pubblicata in RDAT I-2001 N. 14.
Il TCA, fondandosi sull’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., sull’art. 10 cpv. 3 Cost. cant. TI e sulla giurisprudenza federale, ha concluso che anche in una procedura non contenziosa davanti all'amministrazione quando l'istante è coinvolto o è necessario salvaguardare i suoi diritti, esiste una pretesa all'assistenza giudiziaria nel caso in cui il richiedente sia indigente, la procedura non sia sprovvista di possibilità di esito favorevole e in modo particolare il patrocinio di un legale risulti necessario.
Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L’art. 1 Lag contempla che la Legge disciplina gli istituti del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria nei procedimenti civile, esecutivi, amministrativi e penali.
Giusta l'art. 3 della citata legge:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
Il Messaggio del 22 maggio 2001 relativo alla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria prevede che l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio, se ciò è necessario per la protezione degli interessi legittimi delle persone indigenti, vanno accordati, di principio, non soltanto a chi è coinvolto in una procedura giudiziaria contenziosa. L’assistenza giudiziaria può essere, quindi, accordata in tutte le procedure ufficiali nelle quali il richiedente è coinvolto o che deve affrontare per proteggere i suoi diritti (cfr. Titolo I ad art. 2 Lag).
Per quanto riguarda, poi, la procedura davanti all'assicuratore per le assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale, l'art. 37 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, relativo alla rappresentanza e patrocinio enuncia:
" La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
In una sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha, altresì, confermato il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali non versati costituiva un intervento relativamente grave nella situazione giuridica dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e che la lite non era semplice dal profilo fattuale.
La richiesta di gratuito patrocinio, in casu, deve essere accolta, poiché sono adempiute le relative condizioni.
Quando è stata emessa la decisione su reclamo l'assicurata percepiva ancora l'assegno integrativo massimo di fr. 505.-- mensili, equivalenti a fr. 6'064.-- annui, erogatole fino al mese di maggio 2003. La lacuna di reddito Laps (cfr. consid. 2.18.) risultava, inoltre, di fr. 18'391.-- (cfr. doc. B1; B2).
Di conseguenza, pur tenendo conto che il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps), è più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (per una famiglia di un genitore e un figlio di 4 anni ammonta a fr. 1'500.--) a cui va aggiunto un supplemento del 15-25% (il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa, in effetti, al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo; cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.2.), l'insorgente si trovava in una condizione di indigenza.
Con decisione del 9 luglio 2004 le è, poi, stato rifiutato l'assegno integrativo, poiché il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava di fr. 1'689.-- annui il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. B1).
La sua situazione economica è, quindi, sì leggermente migliorata in seguito. Tuttavia l'assicurata deve, in ogni caso, far fronte alla restituzione alla Cassa di fr. 22'283.-- (cfr. consid. 2.22.).
Al riguardo questo Tribunale ritiene che, in analogia alla giurisprudenza federale secondo la quale vanno considerati i debiti relativi alle imposte scadute (cfr. RAMI 2000 N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI 1996 N. 254 pag. 208 consid. 2; DTF 124 I 2 consid. 2a; STFA del 18 giugno 2003 nella causa M., I 633/02, consid. 5.2), questo debito debba essere considerato (cfr. STCA del 3 maggio 2004 nella causa C., 38.2003.74. consid. 2.8.).
Consequenzialmente la ricorrente è da ritenere tuttora indigente.
Il reclamo dell'assicurata non era sprovvisto di possibilità di successo. Inoltre con l'ordine di restituzione del 2 ottobre 2003, la Cassa è intervenuta in modo rilevante nella sua situazione giuridica.
Il tipo di vertenza, assai tecnico, richiedeva poi un aiuto da parte di un patrocinatore. Di conseguenza, in casu, il patrocinio da parte dell'avv. RA 1 era necessario.
In simili condizioni il gratuito patrocinio deve essere concesso alla ricorrente per la procedura di reclamo dinanzi alla Cassa, riservato l’eventuale obbligo di rifondere allo Stato gli importi versati, qualora la sua situazione economica dovesse migliorare (cfr. art. 9 Lag).
Come esposto precedentemente, il reclamo interposto contro l’ordine di restituzione avrebbe dovuto essere parzialmente accolto, diminuendo l'importo da rimborsare da
fr. 24'480.-- a fr. 22'283.--.
Al riguardo va evidenziato che l'art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili. Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art. 37 n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.).
Nella fattispecie, essendo adempiuti i presupposti per beneficiare del gratuito patrocinio nella procedura di reclamo, all'assicurata, in applicazione analogica della LPGA, vanno accordate anche le ripetibili parziali per la parte del reclamo che avrebbe dovuto essere accolta.
L'incarto va rinviato all'amministrazione affinché stabilisca sulla questione delle ripetibili in sede di reclamo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- In quanto ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata
nel senso che l'assicurata è tenuta a restituire l'importo di
fr. 22'283.-- a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal 1° gennaio 2001 al 31 marzo 2003.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla ricorrente la somma di fr. 100.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3.- La domanda di gratuito patrocinio concernente la procedura di reclamo è accolta.
La Cassa statuirà sulla questione delle ripetibili parziali relative alla procedura di opposizione tenuto conto dell'esito del presente procedimento.
4.- Intimazione alle parti.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti