Raccomandata |
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Incarto n.
rs |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 22 aprile 2004 interposto da
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 marzo 2004 emanata da |
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Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia |
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 14 maggio 2004 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame (cfr. doc. III);
richiamati, in particolare, lo scritto del 5 gennaio 2005 del TCA con cui è stato richiesto all’allora patrocinatrice di RI 1, avv. __________, di indicare se la Commissione Tutoria Regionale __________ aveva deciso in merito all’istanza di modifica di affidamento del 26 febbraio 2004 presentata dall’assicurato e dai suoi genitori (cfr. doc. V), la lettera del 10 gennaio 2005 dell’avv. __________, la quale ha comunicato di non più rappresentare l’assicurato nell’ambito della presente procedura e di avere, comunque, provveduto a trasmettere la richiesta di questo Tribunale allo stesso (cfr. doc. VI), e infine l’ulteriore scritto del 31 gennaio 2005 del TCA all’assicurato medesimo con cui lo si è invitato a rispondere al quesito già menzionato (cfr. doc. VII);
vista la lettera 4 febbraio 2005 nella quale l'insorgente, considerate le evoluzioni positive, dichiara di ritirare il ricorso (cfr. doc. VIII);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo