Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2004.6

 

dc/fz

Lugano

1 luglio 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 17 maggio 2004 interposto da

 

 

RI1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 3 maggio 2004 emanata da

 

Cassa CO1

 

in materia di assegni familiari di base

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto in particolare lo scritto 25.06.04 della parte convenuta che precisa di aver emesso  una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (VI);

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo