Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2004.7

 

rs/DC/sc

Lugano

9 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 aprile 2004 emanata da

 

Cassa CO 1,

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 22 aprile 2004 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 di rimborsare gli assegni di base percepiti indebitamente nel periodo dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2002, pari a un importo complessivo di fr. 8'235.--. Per quanto riguarda gli assegni erogatile a torto nel 2003, corrispondenti a un ammontare di

                                         fr. 2'196.--, essi, come concordato con il datore di lavoro, devono essere rimborsati tramite quest'ultimo (cfr. doc. A).

                                         A motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha rilevato:

 

"  ci riferiamo all'autorizzazione rilasciata a suo nome, per l'ottenimento degli assegni di famiglia in favore di __________ e __________ e alla sua corrispondenza del 15 marzo scorso e, come già anticipatole in occasione del colloquio telefonico di ieri, le confer­miamo quanto segue.

 

A norma dell'art. 41 cpv. 1 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF), il titolare del di­ritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, ri­spettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante il diritto all'asse­gno (v. retro dell'autorizzazione in suo possesso).

 

Nel suo caso, la nostra Cassa non è mai stata informata del fatto che il suo ex-marito, nonché padre di __________ e __________, è deceduto nel corso del mese di marzo 1999.

 

Secondo l'art. 18 cpvv. 1 e 2 LAF in vigore fino al 31 dicembre 2002, la persona che esercita solo accessoriamente o parzialmente un'attività salariata ha diritto ad un as­segno calcolato in proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate (cpv. 1); essa ha diritto ad un assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività sa­lariata dell'altro genitore, raggiunge almeno il grado di occupazione a tempo pieno (cpv. 2).

 

Considerato quindi che, al momento dell'inoltro del formulario di richiesta, il signor __________ risultava salariato al 100%, abbiamo rilasciato l'autorizzazione all'ottenimento dell'assegno intero.

 

Ora, ritenuto che l'attività salariata dell'altro genitore è venuta a mancare a partire dal 1° aprile 1999, il diritto all'assegno può esserle riconosciuto unicamente in base al suo grado di occupazione (50%) retroattivamente da tale data.

 

Pertanto, per quanto sopra esposto e conformemente a quanto disposto dall'art. 44 LAF, gli assegni da lei percepiti a torto durante il periodo 1.4.99 - 31.12.02, pari ad un importo complessivo di

Fr. 8'235.- (Fr. 1'647.- per l'anno 1999 e Fr. 2'196.- per gli anni 2000, 2001 e 2002 ciascuno), dovranno essere restituiti alla nostra Cassa.

 

Per l'anno 2003, come concordato telefonicamente con il suo datore di lavoro, lo stesso riceverà prossimamente la contestazione per un importo di Fr. 2'196.- anch'esso da restituire alla nostra Cassa tramite il datore di lavoro.

Inoltre l'__________ riceverà nel corso della prossima settimana, l'auto­rizzazione al versamento dell'assegno modificata dal 1° aprile 1999.

 

Rimaniamo a sua completa disposizione per orientarla in merito a questa decisione o eventualmente per concordare una rateazione di pagamento.

 

Contro questa decisione è possibile presentare alla Cassa CO 1, entro 30 giorni dalla notifica, la domanda di condono per essere liberata dall'obbligo di restituzione, qualora ritenesse di aver agito in buona fede e se fosse in grado di giustificare che il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave, tenuto conto delle sua attuali condizioni economiche (art. 44 cpv. 3 LAF).

Tuttavia, le anticipiamo già sin d'ora che in virtù del fatto che le due condizioni (buona fede ed onere troppo grave) sono cumulative, non si può ritenere che lei abbia agito in buona fede, tralasciando di comunicare il decesso del suo ex-marito." (Doc. A)

 

                               1.2.   Contro tale decisione l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, in cui si è così espressa:

 

"  (…)

1.

La signora RI 1, classe 1967, è madre di __________ nato il 12 ottobre 1990 e __________ nato il 10 giugno 1992.

 

__________ e __________ sono nati dall'unione coniugale tra la signora RI 1 ed il signor __________ __________, deceduto in data 1. marzo 1999.

 

La signora RI 1, ormai a far tempo dall'anno 1998, è dipendente, in ragione del 50%, dell'__________. Nell'ambito di tale attività ella ha sempre percepito, assegni per i figli in ragione del 100 %.

 

Prove: doc., testi, richiamo dall'__________ l'incarto completo della Cassa CO 1 e dell'incarto AVS.

 

 

2.

Con lettera di data 22 aprile 2004 l'__________, Cassa CO 1, __________ ha chiesto alla signora RI 1 di restituire l'importo di fr. 8'235.- ritenendo che la stessa avesse percepito, a torto, durante il periodo intercorrente dal 1. aprile 1999 al 31 dicembre 2002 assegni familiari in ragione del 100% anziché del 50 %. La Cassa ha pure chiesto la restituzione di un importo di fr. 2196.- per l'anno 2003.

A sostegno della sua decisione l'__________ si avvale di una presunta mancata comunicazione da parte della signora RI 1 circa il decesso dell'ex marito, avvenuto il 1. marzo 1999.

 

Contro tale decisione la signora RI 1 eleva pertanto il seguente gravame.

 

Prove:  c.s.

 

 

3.

Ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LAF il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

 

Ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 e 2 l'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

 

La signora RI 1 ritiene da un lato di non aver violato il proprio obbligo di informazione ai sensi dell'art. 41 LAF e d'altro lato ella ritiene che il decesso dell'ex marito __________ fosse comunque noto alla Cassa CO 1, ragion per cui il diritto di quest'ultima di esigere la restituzione degli assegni familiari sia ormai perento.

 

a.

Va innanzitutto rilevato come la signora RI 1 percepisca una rendita vedovile AVS, nonché una rendita AVS per orfani per ciascuno dei suoi figli a far tempo dall'anno 1999. Oltre a ciò la signora RI 1 percepisce una prestazione complementare pure a far tempo dall'anno 1999.

 

È, dunque, palese che per poter percepire tali prestazioni, il padre dei suoi figli doveva essere deceduto, come peraltro la signora RI 1 ha sempre dichiarato nei formulari da essa compilati per l'ottenimento delle prestazioni.

 

Pure il datore di lavoro della ricorrente era a perfetta conoscenza dell'avvenuto decesso del signor __________. Alla stessa non può, dunque, essere rimproverato di non aver informato le Autorità competenti circa l'avvenuto decesso dell'ex marito.

 

 

b.

Tenuto conto di quanto precede, l'__________ era, dunque, a perfetta conoscenza dell'avvenuto decesso del signor __________, già nel corso dell'anno 1999.

 

Ma vi è di più.

 

A seguito del decesso del signor __________, avvenuto per suicidio, la Magistratura Penale, come avviene in simili circostanze, avviò un'indagine penale.

 

Inoltre, oltre alla pubblicazione dell'avvenuto decesso apparso sul foglio ufficiale no. 36 del 7 maggio 1999, il nome del signor __________ apparse nuovamente sul foglio ufficiale no. 50 dell'anno 1999 avendo la famiglia rinunciato alla successione.

 

Tutte queste circostanze, alle quali si aggiunge il fatto che il signor __________ fosse una persona conosciuta nel __________ e nei Comuni di __________ e __________, fan si che il suo decesso fosse noto non solo all'__________, ma pure alle autorità comunali, alle autorità giudiziarie e al datore di lavoro della signora RI 1 (cfr. art. 41 LAF).

 

Ne consegue che la Cassa che ha emanato la decisione di data 22 aprile 2004 era a conoscenza dell'avvenuto decesso del signor __________ già nel corso dell'anno 1999, per cui il diritto di esigere la restituzione di eventuali assegni percepiti a torto, è ormai perento." (Doc. I)

 

                               1.3.   Con risposta 14 giugno 2004 la Cassa ha proposto di respingere l'impugnativa e ha osservato:

 

"  (…)

1.   Con decisione 13 gennaio 1999, la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa), ha rilasciato al datore di lavoro della signora RI 1, __________ (da 1.1.2000 modificato ragione sociale in: __________ del __________ e __________), un'autorizzazione per il versamento degli assegni al 100% (fr. 366.--), in favore dei figli __________ nato il 12 ottobre 1990 e __________ nato il 10 giugno 1992, valida a decorrere dal 1 ° settembre 1998.

 

 

2.   Secondo l'art. 18 cpvv. 1 e 2 LAF (Legge sugli assegni di famiglia), in vigore fino al 31 dicembre 2002, la persona che esercita solo accessoriamente o parzialmente un'attività salariata ha diritto ad un assegno calcolato in proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate (cpv. 1). Essa ha diritto ad un assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività salariata dell'altro genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a tempo pieno (cpv. 2).

 

Alla data in cui è stata inoltrata la richiesta per assegni (17 settembre rispettivamente 24 novembre 1998), la signora RI 1 era divorziata, viveva con i figli ed esercitava la sua attività salariata ad ore irregolari, mentre il padre dei figli esercitava un'attività salariata a tempo pieno.

 

Per quanto disposto dal citato art. 18 cpv. 2 LAF - nonché dall'art. 11 cpv. 2 LAF in vigore fino al 31 dicembre 2002, per il quale se uno solo dei genitori ha la custodia del figlio ed esercita un'attività salariata, ha diritto all'assegno - la Cassa ha rilasciato a nome della signora RI 1, l'autorizzazione per il versamento degli assegni al 100%.

 

 

3.   Con l'entrata in vigore della revisione della Legge sugli assegni di famiglia - il 1° gennaio 2003 per quanto concerne gli assegni ordinari - è stata abrogata la disposizione di cui all'art. 18 LAF, ritenuto che la titolarità del diritto all'assegno non viene più conferita ad uno soltanto dei genitori, bensì ad entrambi, secondo i disposti del nuovo art. 11 LAF.

 

La determinazione dell'importo dell'assegno è ora sancita dall'art. 17 cpvv. 1 e 2, per il quale l'importo dell'assegno è rapportato al grado d'occupazione del genitore titolare del diritto (cpv. 1).

                                                                         AI genitore salariato che non ha diritto all'assegno in via prioritaria secondo quanto disposto dall'art. 11 LAF spetta un differenziale, ritenuto che ogni figlio da diritto al massimo ad un assegno intero (cpv. 2).

 

In occasione dell'entrata in vigore della revisione della Legge, la Cassa non ha revocato le autorizzazioni rilasciate in applicazione del vecchio art. 18 LAF - allorquando l'importo dell'assegno era stato determinato dal cumulo delle attività salariate esercitate dai due genitori - ritenuto che, in ogni caso, se era giustificato il riconoscimento di un assegno il cui importo superava l'importo al quale il genitore avrebbe avuto diritto in considerazione unicamente del suo grado d'occupazione, anche con il nuovo regime sarebbe stato riconosciuto il medesimo importo, seppure suddiviso tra i due genitori.

 

La Cassa ha tuttavia informato i datori di lavoro suoi affiliati in merito alle modifiche subentrate, precisando altresì che chi avesse voluto modificare la titolarità del diritto (dal padre alla madre e viceversa) avrebbe potuto chiaramente inoltrarne richiesta; negli altri casi, gli aggiornamenti sarebbero intervenuti in occasione di eventuali modifiche (nuove nascite, cambiamento del datore di lavoro, estensione del diritto per formazione, ecc.) - cfr. doc. 6: circolare orientativa 27 gennaio 2003.

 

 

4.   All'inizio del corrente anno, il datore di lavoro della signora RI 1, __________ del __________ e __________, ha esperito un controllo spontaneo per le dipendenti in possesso di un'autorizzazione per il versamento degli assegni il cui importo non corrispondeva all'effettivo grado d'occupazione.

In data 2 marzo 2004 la Cassa ha effettuato un'istruttoria, al fine di determinare la situazione delle dipendenti segnalate - tra le quali figurava pure la signora RI 1 - e procedere all'aggiornamento delle autorizzazioni per il versamento degli assegni.

 

Soltanto in data 15 marzo 2004, in risposta all'istruttoria della Cassa, la signora RI 1 ha comunicato testualmente "(...) in base alla vostra richiesta vi comunico che sono vedova e i miei figli __________ e __________ orfani da quasi 6 anni (...)", mentre con corrispondenza 25 marzo 2004, il datore di lavoro ha precisato che la signora esercitava la sua attività salariata con un grado d'occupazione del 50%.

 

 

5.   L'attuale art. 41 cpv. 1 LAF (art. 41 fino al 31 dicembre 2002), dispone: il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente (sottolineatura nostra), su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

 

Ne consegue che la signora RI 1 non ha agito correttamente nei confronti della Cassa, contravvenendo all'obbligo di informare, non comunicando tempestivamente il decesso del suo ex-marito, avvenuto in data 1° marzo 1999 e continuando in questo modo a percepire gli assegni al 100%, sebbene, mancando l'attività salariata dell'altro genitore, i requisiti previsti dall'art. 18 cpv. 2 LAF non fossero più assolti.

 

 

6.   In sede di ricorso la signora RI 1 non contesta il fatto che esercitando la sua attività salariata al 50% e mancando l'attività salariata del padre di __________ e __________, l'importo del suo assegno avrebbe dovuto essere ridotto, bensì si limita a sostenere di non aver violato il proprio obbligo di informare ai sensi dall'art. 41 cpv. 1 LAF.

 

La ricorrente asserisce infatti che essendo beneficiaria di una rendita vedovile e di una prestazione complementare e beneficiari i figli di una rendita per orfani, palesemente il padre doveva essere deceduto e, conseguentemente, l'__________ era dunque a perfetta conoscenza dell'avvenuto decesso del signor __________, già nel corso dell'anno 1999.

 

La signora precisa inoltre che a seguito del decesso del signor __________, avvenuto per suicidio, la Magistratura Penale avviò un'indagine penale e, ancora, che l'avvenuto decesso è apparso sul foglio ufficiale no. 36 del 17 maggio 1999 e che il nome del signor __________ apparse nuovamente sul foglio ufficiale no. 50 dell'anno 1999 avendo la famiglia rinunciato alla successione.

 

Infine la signora afferma che essendo il signor __________ persona conosciuta nel __________ e nei comuni di __________ e __________, fa sì che il suo decesso fosse noto non solo all'Istituto delle assicurazioni sociali, ma pure alle autorità comunali, alle autorità giudiziarie ed al suo datore di lavoro

 

 

7.   La Cassa osserva quanto segue: in sede di ricorso, la signora RI 1 medesima, nella sua descrizione dei fatti, non sostiene di aver informato personalmente la Cassa CO 1, rispettivamente il suo datore di lavoro, in merito al decesso del suo ex-marito, bensì afferma che, genericamente, l'__________ nonché il suo datore di lavoro, a seguito di una serie di circostanze erano - a suo dire - a conoscenza di questo fatto, ammettendo, in questo modo, di non aver ottemperato al suo obbligo di informare la Cassa competente, come richiesto dall'art. 41 LAF.

 

Appare peraltro inammissibile ritenere che la Cassa per gli assegni familiari sia in grado di mettere spontaneamente in relazione tra loro, gli eventi menzionati dalla ricorrente, quali il riconoscimento della rendita vedovile e della prestazione complementare a suo nome e della rendita per orfani a nome dei figli (prestazioni riconosciute dalla Cassa di compensazione AVS), l'avvio di un'indagine penale, l'avvenuto decesso del signor __________ apparso sul foglio ufficiale o il fatto che egli fosse persona conosciuta nel __________ e nei comuni di __________ e __________, con gli assegni di famiglia, di cui egli neppure era titolare del diritto.

 

D'altro canto, questo Tribunale medesimo, nella sua sentenza in re. L.M. del 14 maggio 1993, così si è espresso: "(...) Contrariamente a quanto sembra reputare il ricorrente, la circostanza di avere informato un'amministrazione non coinvolta nella procedura non è sufficiente ad ammettere l'ossequio dell'obbligo di informazione e la sua buona fede. L'amministrazione delle prestazioni complementari deve certamente tener conto degli elementi che potrebbero casualmente esserle comunicati da simili amministrazioni non coinvolte nella procedura (STFA 20 ottobre 1989 in re A. B.). Tuttavia, non si vede come si possa ragionevolmente esigere da un'amministrazione di massa di spontaneamente cerzionarsi presso altre amministrazioni non partecipanti all'erogazione delle prestazioni di cui si tratta circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti dell'assicurato (STFA 24 luglio 1990 in re. A.B.; ... ).

La circostanza di aver informato solo gli organi preposti all'erogazione di prestazioni Al e non anche l'amministrazione delle prestazioni complementari costituisce, alla luce della giurisprudenza federale, una negligenza tale da escludere la buona fede dell'assicurato (...)".

 

E' parere della Cassa che non sussistano motivi affinché, analogamente, la succitata giurisprudenza non debba trovare applicazione anche nella vertenza di cui ci si occupa.

 

 

8.   Secondo l'art. 44 cpvv. 1 e 2 LAF, l'assegno indebitamente percepito deve essere restituito (cpv. 1). II diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno (cpv. 2).

 

Nella fattispecie, in data 15 marzo 20b4 la Cassa ha avuto conoscenza del fatto che a decorrere dal 1° aprile 1999, la signora RI 1 ha indebitamente percepito l'assegno al 100%.

 

Visto quanto precede, e tenuto conto del fatto che l'ordine di restituzione 22 aprile 2004, adempie i requisiti previsti dall'art. 44 cpvv. 1 e 2 LAF, la signora RI 1 è tenuta alla restituzione dell'importo complessivo di fr. 10'431.-- per assegni percepiti a torto.

 

                                                                         Per il rimborso è data facoltà di concordare con la Cassa un pagamento rateale." (doc. III)

 

                               1.4.   Il 24 giugno 2004 l'assicurata, tramite la sua patrocinatrice, ha indicato ulteriori mezzi di prova da assumere, e meglio l'audizione di due testi, l'edizione e il richiamo di documenti, precisando:

 

"  (…)

Tenuto conto della risposta presentata dall'__________, Cassa CO 1, il cui contenuto è assolutamente contestato, mi permetto sottolineare come, proprio per le ragioni ampiamente descritte nel ricorso, la signora RI 1 abbia ottemperato a quanto previsto dall'art. 41 LAF.

 

Le prove offerte con la presente dimostreranno ulteriormente come fosse noto, anche ai datori di lavoro della signora RI 1, che il signor __________ era deceduto. La signora RI 1 aveva, infatti, più volte indicato di essere "vedova". Pur sbagliando terminologia in quanto la signora RI 1 era già divorziata al momento del decesso del padre dei suoi figli, l'aggettivo "divorziata" non poteva sollevare alcun dubbio.

Non si può ora rimproverare alla stessa di aver violato l'art. 41 LAF. Si ribadisce pertanto che essendo l'__________ già a perfetta conoscenza dell'avvenuto decesso del signor __________ nel corso dell'anno 1999, il diritto di esigere la restituzione di eventuali assegni percepiti a torto è ormai perento." (Doc. V)

 

                               1.5.   Il 14 ottobre 2004 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, della sua rappresentante, avv. RA 1, dell'avv. __________, di __________ e del lic. jur. __________ della Cassa, sono state sentiti in udienza dal Presidente del TCA i testi __________ e __________. Inoltre si è proceduto alla discussione di causa.

                                         In tale occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. X), di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

 

                               1.6.   In ossequio a quanto impartitole dal Presidente di questa Corte in sede di udienza, la Cassa, il 19 ottobre 2004, ritenuto che con decisione del 22 aprile 2004 sono stati richiesti in restituzione gli assegni di base a decorrere dal 1° aprile 1999, ha preso posizione in merito al termine di perenzione assoluta.

                                         Essa, in proposito, si è così espressa:

 

"  (…)

Relativamente alla questione delle prestazioni indebitamente riscosse, l'art. 44 cpv. 2 LAF dispone che il diritto della Cassa per gli assegni familiari di esigerne la restituzione è perento dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. Gli artt. 74 e 75 Reg. LAF non dispongono nulla riguardo alle modalità di computo di questo termine di perenzione assoluta. Al riguardo il Messaggio del Consiglio di Stato del 19 gennaio 1994 relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni familiari (no 4198) si limita a rinviare alla LAVS e alla LPC (commento ad art. 41 LAF, pag. 55 del Messaggio).

 

L'art. 47 LAF prevede un esplicito rinvio alla legislazione sull'AVS ed alla LPC, per quanto non disposto nella legge medesima. Nella fattispecie trova quindi applicazione l'abrogato art. 47 LAVS, ripreso dall'attuale art. 25 LPGA, e la relativa giurisprudenza in materia.

Giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto (perenzione relativa), ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione (perenzione assoluta).

 

Nella fattispecie, la contestazione verte unicamente sulla questione di sapere come debba essere calcolato il termine di perenzione quinquennale imposto dalla legge, e meglio se la data rilevante sia quella dell'emanazione della decisione (nel caso il 22 aprile 2004, che farebbe risalire a 22 aprile 1999) oppure se non si possa risalire retroattivamente all'inizio del mese durante il quale la decisione è stata emanata (nel caso dal 22 aprile 2004 all'inizio di aprile 1999).

 

Per l'art. 10 cpv. 1 LAF il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese di nascita del figlio. Il diritto si estingue alla fine del mese di compimento dei 15 anni del figlio (art. 10 cpv. 2 LAF); giusta l'art. 3 LAF il diritto all'assegno si estingue altresì alla fine del mese di cessazione del vincolo di filiazione (lett. a) o del rapporto instauratosi con il figlio accolto in vista di adozione (lett. c), nonché alla fine del mese di decesso del figlio (lett. b).

Per prassi, la resistente concede inoltre il diritto all'assegno fino alla fine del mese anche in caso di decesso del genitore nel corso del mese, nonostante in questa evenienza difetti uno dei due presupposti del diritto, segnatamente l'esercizio dell'attività salariata.

 

Preso atto di quanto sopra, si può concludere che gli assegni famigliari ordinari siano delle prestazioni mensili. In questo senso, anche i termini per la restituzione devono essere considerati con la fine del mese.

Pertanto, l'agire della resistente nel caso concreto merita di essere confermato; considerato che la decisione della resistente data del 22 aprile 2004, a giusto titolo si deve quindi considerare perento il diritto alla restituzione con la fine del mese di marzo 1999.

La decisione 22 aprile 2004 merita quindi di essere confermata." (Doc. XI)

 

                               1.7.   L'avv. RA 1, il 26 ottobre 2004, ha rilevato:

 

"  (…)

La Cassa CO 1 rispondendo al quesito posto dal Giudice delegato circa il termine di perenzione quinquennale imposto dalla legge, conferma la sua decisione del 22 aprile 2004 ritenendo di dover considerare i termini per la restituzione degli assegni familiari con la fine del mese. Nella fattispecie con la fine del mese di marzo 1999.

 

La signora RI 1, al contrario, e proprio per le motivazioni esposte dalla Cassa CO 1 (la quale tra l'altro rileva come la legge non chiarisca tale punto) ritiene che non si possa far risalire retroattivamente all'inizio del mese durante il quale la decisione è stata emanata, il calcolo del termine di perenzione quinquennale assoluta.

 

Inoltre, non si vede come la Cassa CO 1 debba trattare una simile situazione in modo diverso rispetto agli esempi indicati a pagina 3 delle sue osservazioni.

 

Nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale dovesse respingere il ricorso della signora RI 1, si ritiene che il diritto di esigere la restituzione degli assegni per il mese di aprile 1999 sia ormai perento.

 

 

2.

La signora RI 1, pur comprendendo i motivi per cui questo On. Giudice delegato abbia posto il quesito alla Cassa CO 1, ribadisce la sua posizione ampiamente esposta con il ricorso, ritenendo data la perenzione relativa.

 

Inoltre, alla luce della dichiarazione del teste __________ chiede che venga sentita la responsabile di gruppo, signora __________, la quale era a stretto contatto con la ricorrente." (Doc. XIII)

 

 

                               1.8.   Il 3 novembre 2004 il TCA ha chiesto a __________, responsabile amministrativo dei servizi cure a domicilio del __________, del __________ e __________ e del __________, quando, e meglio in che momento del mese, veniva pagato il salario ai dipendenti che, nel primo semestre del 1999, lavoravano a ore.

                                         Inoltre questa Corte, richiamando il verbale di udienza del 14 ottobre 2004, ha sollecitato l'invio di una copia di un conteggio di stipendio in cui è stato segnalato l'obbligo di informare di ogni cambiamento (cfr. doc. XV).

 

                                         __________, l'8 novembre 2004, ha trasmesso copia del conteggio di salario del mese di aprile 1999 dell'assicurata (cfr. doc. XVIbis) e ha risposto:

 

"  (…)

●    le dipendenti con un contratto di lavoro a ore ricevono lo stipendio il giorno 25 del mese successivo a quello in cui hanno lavorato, esempio le ore fatte dal 01.01.2004 al 31.01.2004 sono state pagate il 25.02.2004.

●    vi allego una copia dello stipendio del mese di aprile 1999 dove figurava la frase e i dettagli delle disposizioni legali federali: "Obbligo di informare"." (Doc. XVI)

 

                               1.9.   I doc. XV, XVI e XVIbis sono stati inviati sia alla patrocinatrice dell'assicurata, che alla Cassa per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. XVII).

 

1.10.   Il 24 novembre 2004 l’avv. RA 1 ha, infine, ribadito la sua posizione e, relativamente al doc. XVI, ha precisato che se, da un lato, i dipendenti pagati a ore ricevono lo stipendio il 25 del mese successivo a quello in cui hanno lavorato, d’altro lato, gli assegni familiari non possono che corrispondere a quelli dovuti per il mese in corso. La rappresentante dell’assicurata ha pure osservato che la decisione del 22 aprile 2004 è stata notificata alla sua cliente il 26 aprile 2004.

Per quanto concerne, poi, la frase circa l’obbligo di informare menzionata sul conteggio salario del mese di aprile 1999, la patrocinatrice ha rilevato che non si vede come l’assicurata potesse mettere in relazione l’obbligo (comunque ossequiato) di comunicare l’avvenuto decesso dell’ex marito con le indicazioni scritte sul conteggio di salario, visto che esse dicono tutto circa l’obbligo di segnalare il decesso dell’avente diritto agli assegni figli (che, come indica la Cassa, non era il signor __________), fuorché l’obbligo di informare in caso di decesso dell’ex marito (cfr. doc. XVIII).

 

                             1.11.   Il doc. XVIII è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIX).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa ha ordinato la restituzione degli assegni di base percepiti dall'assicurata dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2002.

 

                                         E' infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (Rumo-Jungo, Serie: “Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01, consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 123 V 335; DTF 121 V 157, consid. 2b, pag. 159; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti), che, nel caso di specie, si limita a richiedere all'assicurata la restituzione di fr. 8'235.--, corrispondenti ad assegni di base erogati nell'arco di tempo dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2002. (cfr. doc. A; consid. 1.1.)

 

                                         Per quanto riguarda l'anno 2003, la Cassa nella decisione contestata ha indicato che la parte di assegni percepiti indebitamente, pari a fr. 2'196.--, deve essere rimborsata direttamente tramite il datore di lavoro (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

                                         In proposito il TCA prende atto che durante l'udienza del 14 ottobre 2004 l'amministrazione ha affermato che a seconda dell'esito della presente lite e della procedura di condono valuterà se mantenere o meno le pretese per il 2003.

                                         La rappresentante dell'assicurata ha in ogni caso puntualizzato che la ricorrente sta già restituendo al datore di lavoro un certo importo mensile (cfr. doc. X pag. 7).

 

                                         La Cassa, nel provvedimento impugnato del 22 aprile 2004 relativo all'ordine di restituzione, ha inoltre menzionato la possibilità di presentare, contro tale decisione, una domanda di condono. Essa ha, tuttavia, precisato che l'assicurata, omettendo di comunicare il decesso dell'ex-marito, non aveva agito in buona fede.

                                         Tale affermazione, dato che il condono viene riconosciuto nel caso in cui le due condizioni cumulative della buona fede e dell'onere troppo grave sono adempiute, implica che l'amministrazione avesse già raggiunto la convinzione di respingere un'eventuale richiesta di condono.

                                         Questo modo di procedere è da stigmatizzare, in quanto l'esito di una domanda di condono non va anticipato prima che un assicurato abbia avuto l'opportunità di invocare la sua buona fede, indicandone dettagliatamente i motivi, e l'onere troppo grave, giustificando le proprie allegazioni.

                                         Inoltre questa attitudine, tendente di fatto a dissuadere un assicurato dall'esercitare un proprio diritto, svuota quest'ultimo di contenuto e di portata.

                                         Il Presidente di questa Corte, durante l'udienza del 14 ottobre 2004, ha peraltro già invitato l'amministrazione a evitare in futuro di chinarsi sui presupposti del condono in sede di restituzione (cfr. doc. X pag. 7).

 

                               2.2.   La Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

 

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame si riferisce a un periodo (dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2002) precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF relativa agli assegni di base, per cui vanno applicate. Le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002.

 

                                         L'art. 2 cpv. 1 v.LAF sancisce:

 

"  Titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore."

 

                                         Secondo l'art. 4 v.LAF:

 

"  Il genitore che ha la custodia del figlio, di regola, ha diritto all'assegno."

 

                                         Il capitolo I della v.legge, dedicato all'assegno di base, stabilisce agli art. 6 segg. le condizioni per poter avere diritto a questa prestazione.

                                         In particolare l'art. 6 v.LAF prevede:

 

"  Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, se:

a) è occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di un datore di

    lavoro sottoposto alla legge;

 

b) è residente nel Cantone ed è occupato fuori dal cantone, se è

    alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge.

    (cpv. 1)

 

Il salariato ha diritto, per il figlio, ad un solo assegno. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 7 v.LAF enuncia:

 

"  Il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario."

 

                                         Relativamente al presupposto della custodia del figlio, l'art. 11 v.LAF sancisce che:

 

"  Se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno:

a) la madre, se entrambi i genitori esercitano un'attività salariata a

    tempo pieno o un'attività salariata a tempo parziale, ma con pari

    grado di occupazione;

b) il genitore che esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro

    genitore esercita un'attività salariata a tempo parziale;

c) il genitore con il grado di occupazione più elevato, se entrambi i

    genitori esercitano un'attività salariata a tempo parziale;

d) il genitore che esercita un'attività salariata, se l'altro genitore non

    ha alcuna attività salariata. (cpv. 1)

Se uno solo dei genitori ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio. (cpv. 2)

Il genitore che non ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata. (cpv. 3)

Il regolamento di applicazione definisce e disciplina casi particolari. (cpv. 4)"

 

                                         L'art. 18 v.LAF prevede, relativamente a un'attività a tempo parziale:

 

"  la persona che esercita solo accessoriamente o parzialmente un'attività salariata ha diritto ad un assegno calcolato in proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate. (cpv. 1)

 

Essa ha diritto ad un assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività salariata dell'altro genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a tempo pieno. (cpv. 2)"

 

 

                                         A titolo abbondanziale va rilevato che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha abolito il presupposto della custodia. Infatti il v.art. 4 LAF è stato abrogato. Con il nuovo assetto legislativo è quindi soltanto l'esercizio di un'attività salariata per un datore di lavoro sottoposto alla legge a determinare la titolarità del diritto dei genitori (cfr.Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia p.to 4.2.3.1.2 pag. 19; Rapporto dell'11 giugno 2002 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia pag. 4).

                                         Secondo il nuovo modello se soltanto uno dei genitori è salariato, esso ha diritto all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione, indipendentemente dal fatto se il figlio vive con lui o con l'altro genitore (non salariato) ed indipendentemente dal luogo di residenza del figlio medesimo: Ticino, altro Cantone o Stato estero (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.6 pag. 21; nuovo art. 6 cpv. 2 LAF).

 

                                         Il Consiglio di Stato aveva proposto un preciso ordine di priorità in caso di concorrenza dei diritti, cioè quando entrambi i genitori potrebbero pretendere un assegno conformemente alla legge. L'ordine di priorità proposto dall'esecutivo distingueva a seconda che il figlio viva con uno solo dei genitori o con entrambi. In questa prima evenienza, il genitore che vive con il figlio avrebbe dovuto essere titolare del diritto in via prioritaria, mentre nella seconda evenienza, sarebbe stato, in prima linea, il genitore con il grado di occupazione più elevato a beneficiare della priorità, a parità di grado di occupazione dei genitori, sarebbe stato il padre ad essere titolare del diritto in via prioritaria. In entrambi i casi, sarebbe rimasto riservato il diritto per il genitore che non gode del diritto prioritario di beneficiare del relativo differenziale (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.4 pag. 20; Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4).

                                         La Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha dapprima rilevato che il Consiglio di Stato aveva omesso di disciplinare la fattispecie in cui il figlio non coabita, né con un genitore, né con l'altro. Essa ha ritenuto che anche questa fattispecie dovesse essere disciplinata in via legislativa. La Commissione ha inoltre considerato che il fatto di concedere al padre il diritto prioritario, ancorché nel caso in cui entrambi i genitori lavorino con lo stesso grado di occupazione, avrebbe potuto essere contrario al principio costituzionale della parità di trattamento fra uomo e donna sancito dall'art. 8 cpv. 2 Cost. fed.

                                         Pertanto essa ha concluso che non deve essere la legge a determinare un ordine di priorità nel caso in cui entrambi i genitori possano pretendere un assegno per lo stesso figlio, quanto piuttosto i genitori stessi designando liberamente fra di loro l'avente diritto.

                                         Per evitare il rischio di un doppio versamento, nel caso in cui i datori di lavoro dei due genitori siano affiliati presso Casse per gli assegni familiari differenti, è opportuno che fra le Casse interessate vi sia un passaggio di informazioni (cfr. Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4-5).

 

                                         Il Gran Consiglio ha fatto propria questa impostazione.

 

                                         Il nuovo art. 11 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha quindi il seguente tenore:

 

"  1Se entrambi i genitori sono salariati per un datore di lavoro

  assoggettato alla legge, ognuno di essi ha diritto all'assegno in base al suo grado di occupazione.

 

2Ha diritto in via prioritaria:

a) se il figlio coabita con uno soltanto dei genitori, il genitore

    designato da quello che coabita con il figlio;

b) se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il genitore da essi

    designato;

c) se nessuno dei due genitori coabita con il figlio, di regola il

    genitore da essi designato.

 

3La designazione dell'avente diritto prioritario interviene al momento in cui sorge il diritto all'assegno. Essa esplica i suoi effetti fintanto che le condizioni di cui al cpv. 2 sono adempiute.

 

4La designazione vale per tutti i figli comuni."

 

 

                                         Il nuovo l'art. 17 LAF enuncia poi:

 

"  L’importo dell’assegno è rapportato al grado di occupazione del genitore titolare del diritto. (cpv. 1)

Al genitore salariato che non ha diritto all’assegno in via prioritaria secondo quanto disposto dall’art. 11 LAF spetta un differenziale, ritenuto che ogni figlio dà diritto al massimo ad un assegno intero. (cpv. 2)"

 

                                         Dal 1° gennaio 2003 ogni genitore ha, pertanto, diritto a una quota-parte di assegno determinata in base al suo grado di occupazione, fermo restando il principio che ogni figlio dà diritto al massimo a un assegno intero (cfr. Messaggio p.ti 4.2.3.2.4, 4.2.3.2.5.).

 

                                2.3.   Per l'art. 41 v.LAF:

 

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

 

                                         In proposito l'art. 69 Reg.v.LAF precisa che

 

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente il

 datore di lavoro competente su ogni cambiamento rilevante per il

 diritto all'assegno. (cpv. 1)

Il datore di lavoro competente informa, a sua volta, la Cassa per gli

 assegni familiari competente su ogni mutamento delle condizioni

 personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario

 dell'assegno. (cpv. 2)"

 

                                         Anche secondo l'art. 42 v.LAF:

 

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

 

                                         Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l'art. 44 v.LAF prevede che:

 

"  L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. (cpv. 1)

 

  Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

  momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in

  ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)

 

  La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

  tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione

  indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni

  economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                        

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 54).

 

                                         Per l'art. 75 v.Reg.LAF:

 

"  In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa per gli

assegni familiari competente emette un ordine di restituzione nei

confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)

La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla

restituzione alla Cassa per gli assegni familiari competente. (cpv. 2)

La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30

giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della

Cassa. (cpv. 3)"

 

                                         Per inciso va osservato che la revisione della LAF non ha apportato modifiche a tali articoli relativamente agli assegni di base e di formazione.

 

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.3.).

 

                               2.5.   Nell'evenienza concreta l'assicurata dal 1° settembre 1998 al 30 giugno 1999 ha lavorato a ore quale ausiliaria presso il __________, in virtù di un contratto a tempo determinato. Dal 1° luglio 1999 essa ha, poi, iniziato a lavorare al 50%, sulla base di un contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. X1; X2).

                                         Dagli atti risulta che la ricorrente dal 1° settembre 1998 ha sempre percepito gli assegni di base per i suoi due figli, __________ (__________) e __________ (__________).

                                         La Cassa le ha erogato delle prestazioni intere, in applicazione dell'art. 18 cpv. 2 v.LAF, secondo cui la persona che esercita un'attività a tempo parziale ha diritto a un assegno intero se la sua attività, aggiunta all'attività salariata dell'altro genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a tempo pieno. In effetti __________, dal quale essa era divorziata, lavorava al 100% quale operaio (cfr. doc. 1; H; III).

                                         L’insorgente ha continuato a ricevere gli assegni di base interi anche allorché, con effetto dal 1° gennaio 2000, il suo datore di lavoro ha modificato la propria ragione sociale in __________ del __________ ed essa, conseguentemente, ha concluso un nuovo contratto di impiego di durata indeterminata, sempre in qualità di ausiliaria a metà tempo (cfr. doc. I allegato a doc. V).

 

                                         L'ex marito dell'assicurata è, però, deceduto il 1° marzo 1999 (cfr. doc. C).

 

                                         Dalle tavole processuali emerge che la Cassa ha saputo della morte di __________ soltanto nel mese di marzo 2004, in occasione dell'istruttoria esperita dalla stessa, al fine di determinare la situazione delle dipendenti dell'__________ del __________ in possesso di un'autorizzazione per il versamento di assegni di un importo non corrispondente al loro grado di occupazione (cfr. doc. III; consid. 1.3.).

 

                                         Con decisione del 22 aprile 2004, la Cassa ha poi ordinato la restituzione degli assegni di base percepiti dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2002 (cfr. consid. 1.2.).

 

                                         A motivazione di tale provvedimento l’amministrazione sostiene che l'assicurata non ha notificato tempestivamente la morte del suo ex-marito. Tale informazione avrebbe permesso di ridurre l'importo degli assegni di base adeguandoli al grado di occupazione della ricorrente (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

 

                                         L'insorgente, dal canto suo, ha asserito, da un lato, di non aver violato il proprio obbligo di informare, avendo dichiarato il decesso dell'ex coniuge nel 1999 nei formulari per l'ottenimento della rendita AVS di vedovanza e per orfani e delle prestazioni complementari. Dall'altro, che la Cassa doveva comunque essere al corrente della morte del padre dei suoi figli già nel 1999, poiché la magistratura penale aveva avviato un'inchiesta per l'avvenuto suicidio. Inoltre sul Foglio ufficiale, oltre al decesso, era stata pubblicata l'apertura dell'eredità giacente di __________. L'assicurata ha pure affermato che per queste ragioni e per il fatto che il suo ex marito era persona conosciuta nel __________ e nei Comuni di __________ e __________, la morte di questi non era nota soltanto all'__________, ma anche alle autorità comunali, giudiziarie e al suo datore di lavoro. Di conseguenza il diritto di esigere la restituzione di eventuali assegni percepiti a torto era comunque perento (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                                         Preliminarmente va, quindi, esaminato se la pretesa dell'amministrazione è perenta, come sostiene l'insorgente, o meno.

 

                                         In proposito va rilevato che ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 v.LAF il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno (cfr. consid. 2.3.).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda la circostanza che la Cassa di compensazione AVS era al corrente della morte di __________, poiché l'assicurata ha richiesto le rendite di vedovanza e per orfani, peraltro assegnatele dal 1° aprile 1999 (cfr. doc. E), e le prestazioni complementari (cfr. doc. F: adeguamento PC per il 2004), occorre segnalare che la Cassa CO 1, la Cassa __________ di compensazione AVS, rispettivamente, in particolare, il Servizio delle prestazioni complementari, come del resto altri servizi, fanno parte dell'__________ di __________.

                                         Tuttavia gli uffici sono distinti e hanno compiti differenti.

 

                                         Giusta l'art. 53 cpv. 1 lett. c v.LAF è in effetti, soltanto, alla Cassa CO 1, rispettivamente ad altre Casse professionali, a seconda dell'attività svolta dal titolare del diritto, che compete il pagamento degli assegni di base e di formazione.

 

                                         Gli art. 41 v.LAF e 69 v.Reg. LAF (cfr. consid. 2.3.) prevedono poi che il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto. Se è informato il datore di lavoro, questi avverte la Cassa competente di ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto e del beneficiario dell'assegno.

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che aveva  sottaciuto il fatto di essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:

 

"(…)

 b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa __________ di compensazione dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.

Ora, come hanno già concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità competente per la concessione della rendita vedovile.

 

Innanzitutto, l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata 27.8.1973 in re Z., H 28/73).

Ma a prescindere da queste costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)

 

                                         Il principio secondo cui non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza è stato ribadito dall'Alta Corte in una recente sentenza del 22 giugno 2004 nella causa O. (P 8/03), che ha confermato un precedente giudizio di questo Tribunale.

                                         Il TFA ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva giustamente considerato che nel caso di specie non poteva essere imputata ai responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

 

                                         Dal canto suo il TCA, nell'ambito specifico degli assegni di famiglia, in una sentenza del 24 aprile 2002 nella causa M.-S. (inc. 39.01.57), pubblicata in RDAT II-2002 N. 26, ha deciso che è solo la Cassa cantonale per gli assegni familiari, e non un servizio a questa vicino, che deve essere informata di un fatto rilevante ai fini del calcolo degli assegni integrativi, affinché inizi a decorrere il termine di perenzione di un anno del diritto di chiedere la restituzione di assegni di famiglia percepiti indebitamente.

 

                                         In simili condizioni il fatto che la Cassa __________ compensazione AVS e il Servizio delle PC fossero al corrente, già nel 1999, del decesso dell'ex marito dell'assicurata non ha influenza sull'inizio del termine di perenzione del diritto di ordinare la restituzione, in quanto non erano tenuti a comunicare tali dati alla Cassa, né questa doveva informarsi in merito presso i menzionati servizi.

 

                               2.7.   Relativamente alle pubblicazioni sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FU) del 7 maggio 1999, concernente la data dell'avvenuto decesso dell'ex coniuge (cfr. doc. C) e del 25 giugno 1999, riguardante l'apertura dell'eredità giacente e della sospensione della procedura (cfr. doc. D), va osservato che il FU è un organo di comunicazione ufficiale.

                                         Nel caso in cui, per esempio, una notifica non possa essere effettuata direttamente al destinatario, poiché di ignota dimora, o un avviso debba essere portato alla conoscenza del pubblico, segnatamente l'ordine del giorno delle sedute del Gran Consiglio, si utilizza effettivamente il FU (cfr. art. 123 CPC; art. 315 CPPT; art. 45 legge sul GC e i rapporti con il CdS).

                                         Ciò esplica degli effetti ed è, dunque, vincolante. Tuttavia la conseguenza giuridica della pubblicazione sul FU è la finzione della conoscenza del contenuto di un determinato atto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 123. N. 1).

                                         I relativi effetti si limitano, pertanto, strettamente all'oggetto della pubblicazione e non possono essere estesi a rapporti giuridici connessi indirettamente alla stessa.

 

                                         A titolo comparativo è utile sottolineare che l'effetto di pubblicità del Registro di Commercio, riconosciuto del resto dall'art. 933 CO, nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione non comporta in tutti i casi delle conseguenze dirette sull'inizio del termine di perenzione del diritto di richiedere la restituzione delle relative prestazioni.

                                         Infatti, chiamato a pronunciarsi in un caso di restituzione dell'indennità per lavoro ridotto versata a torto ad un membro del consiglio di amministrazione di una SA attivo nella ditta, il TFA ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'articolo 95 cpv. 4 v.LADI, in vigore fino al 31 giugno 2003 (dal 1° luglio 2003 l'art. 95 LADI rinvia per la domanda di restituzione all'art. 25 LPGA) comincia a decorrere sin dall'inizio del periodo per il quale sono chieste le prestazioni visto l'effetto di pubblicità del Registro di commercio e considerato che l'appartenenza di un lavoratore al consiglio d'amministrazione esclude il diritto all'indennità per lavoro ridotto (cfr. DTF 122 V 270).

                                         In tale evenienza, per l'inizio della decorrenza del termine di perenzione, non è quindi necessaria l'esistenza di un secondo motivo ai sensi della sentenza in DTF 110 V 306 seg. consid. 2b.

                                         Per contro, in materia di indennità giornaliere normali è principalmente l'assicurato che deve farsi parte attiva e fornire all'amministrazione tutte le informazioni necessarie e utili a stabilire il suo diritto alle indennità di disoccupazione e in particolare l'esistenza o meno del presupposto dell'idoneità al collocamento (basti qui pensare all'obbligo di informare e di annunciare e anche all'importanza che hanno i colloqui di consulenza e di controllo; cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., 268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98.

                                         Infatti la partecipazione ad un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione; cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure art. 22 cpv. 2 OADI).

                                         Ciò poiché non è sufficiente essere iscritto nel RC per non avere diritto alle indennità giornaliere.

 

                                         Di conseguenza la pubblicazione sul FU della data della morte dell'ex marito dell'insorgente e della rinuncia all'eredità da parte dei suoi eredi non influisce sull'inizio del termine di perenzione di un anno.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più nel caso concreto se si considera che le informazioni apparse sul FU nemmeno concernevano il titolare degli assegni di base, che non era __________, bensì la ricorrente.

 

                                         Infine pure la circostanza che la morte di una persona è registrata nel Registro di stato civile (cfr. art. 39 CCS; art. 7 Ordinanza sullo stato civile) è irrilevante ai fini della presente vertenza. Tale iscrizione non ha, infatti, ripercussioni sul momento a partire dal quale il termine di perenzione relativo di un anno per pretendere la restituzione di prestazioni percepite illecitamente comincia a decorrere, poiché il Registro di stato civile non ha in nessun caso effetti di pubblicità (cfr. SVR 2002 IV Nr. 2 pag. 5).

 

                               2.8.   L'assicurata ha, inoltre, asserito che il datore di lavoro era a conoscenza del decesso dell'ex marito (cfr. doc. I; consid.1.2.).

 

                                         L'insorgente, per quanto concerne il periodo in questione (1°.4.1999-31.12.2002), dal mese di aprile 1999 alla fine di dicembre 1999 ha lavorato, quale ausiliaria, per il __________ e __________.

                                         In seguito dal 1° gennaio 2000, siccome il suo datore di lavoro ha cambiato ragione sociale, essa è stata impiegata dall'__________ del __________ e __________ (cfr. consid. 2.5., doc. I allegato a doc. V, X1, X2).

 

                                         Il 14 ottobre 2004 sono stati sentiti come testi __________ e __________.

                                         Dall'audizione è emerso che __________ dal 1987 al 1999, è stato segretario del __________ e __________. Dal 1° gennaio 2000 egli ha assunto la carica di responsabile amministrativo del neo costituito __________ del __________.

                                         Egli è pure responsabile amministrativo al 30% dell'__________ del __________ e __________ e al 20% dell'__________ del __________ (cfr. doc. X pag. 2).

 

                                         __________, si occupa di tutte le questioni amministrative - gestione stipendi, gestione delle fatturazioni, sottoscrizione dei formulari necessari, segnatamente per la cassa pensioni, gli assegni familiari -, in relazione alle quali diventa il punto di riferimento per i dipendenti delle tre associazioni di cura a domicilio (cfr. doc. X pag. 2 e 5).

                                         __________ ha dichiarato di avere avuto i primi contatti con l'assicurata nel mese di settembre 1998, allorché è stata assunta. Egli, dato che si occupa degli stipendi di 350 persone e che la sua sede di lavoro è a __________, mentre la ricorrente è sempre stata attiva nel __________, con la stessa ha interagito solamente telefonicamente e per le questioni amministrative di sua competenza.

 

                                         Il teste, rispondendo a una precisa domanda del Presidente del TCA, ha affermato di non aver saputo alcunché della situazione familiare della ricorrente, salvo che era divorziata. In particolare non sono stati effettuati accertamenti sul suo statuto familiare né in occasione del passaggio da un contratto di lavoro con retribuzione oraria a uno con stipendio mensile nel mese di luglio 1999, né quando è stato concluso il nuovo contratto con effetto dal 1° gennaio 2000 a seguito del cambiamento della ragione sociale del datore di lavoro (cfr. doc. X pag. 2, 3).

                                         A comprova di tale asserzione egli ha prodotto uno scritto dell'11 marzo 2004, da cui si evince che, in riferimento alla relativa richiesta della Cassa, ha invitato l'assicurata a trasmettere una dichiarazione firmata che attestasse chi dei due genitori dei figli __________ e __________ sarebbe stato il titolare prioritario a ricevere gli assegni (cfr. doc. X, X3; consid. 2.2.).

                                         Da queste affermazioni risulta evidente che __________ perlomeno fino all'11 marzo 2004 non era a conoscenza del decesso di __________.

 

                                         __________ è, invece, stato assunto, in qualità di direttore della neocostituita __________ del __________ e __________, a far tempo dal 1° gennaio 2000 (cfr. doc. X pag. 2 e 5).

                                         Il teste ha affermato di aver conosciuto l'insorgente nel mese di dicembre 1999, quando è stato presentato a tutto il personale. Inoltre egli la vedeva in sede alle riunioni settimanali, tuttavia il primo contatto personale approfondito ha avuto luogo all'inizio del 2004, allorché ha avuto la necessità di parlarle per motivi di lavoro.

                                         __________ ha, poi, precisato che i precedenti dipendenti sono stati assunti in blocco senza alcuna formalità, in particolare senza alcun colloquio. Quando l'assicurata ha firmato il nuovo contratto alla fine di dicembre 1999, egli non ha visto la dipendente, poiché i contratti sono stati spediti al domicilio del personale (cfr. doc. X pag. 5).

                                         Relativamente alla situazione personale dell'assicurata, __________ ha asserito di aver scoperto che era rimasta "vedova" e che conseguentemente aveva diritto a un importo inferiore di assegni di base rispetto a quelli percepiti, quando è stato contattato dalla medesima nel mese di aprile 2004 a seguito della notifica della decisione di restituzione dell'__________.

                                         Il direttore ha puntualizzato che precedentemente a tale incontro non sapeva nulla della sua condizione familiare (cfr. doc. X pag. 5).

 

                                         In simili condizioni questa Corte deve concludere che né il segretario del __________ e __________, dal 1° gennaio 2000 diventato il responsabile amministrativo dei tre servizi di __________ del __________, né il direttore della relativa __________ per il __________ e il __________ costituitasi il 1° gennaio 2000, dove l'assicurata ha sempre svolto la sua attività, precedentemente all'11 marzo 2004, rispettivamente al mese di aprile 2004, erano al corrente della morte dell'ex marito dell'insorgente.

 

                                         Di conseguenza, può restare aperta la questione di sapere se il datore di lavoro nell'ambito degli assegni di famiglia è o meno un organo e quindi se torni o meno applicabile la giurisprudenza secondo cui quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di più organi amministrativi, il termine annuale di perenzione comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa M., C 24/02, consid. 3.2.; RDAT II-2001 N. 95).

                                         Nella presente evenienza, infatti, il termine di perenzione relativa di un anno non ha, in ogni caso, iniziato a decorrere fino perlomeno all'11 marzo 2004.

                                         Pertanto, allorché la Cassa, il 22 aprile 2004, ha emesso l'ordine di restituzione, la perenzione relativa di un anno non era comunque ancora intervenuta.

 

                               2.9.   Con il provvedimento impugnato del 22 aprile 2004 l'amministrazione ha chiesto all'assicurata il rimborso di parte degli assegni di base percepiti a decorrere dal 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2002.

 

                                         L'art. 44 cpv. 2 v.LAF prevede, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), che il diritto di esigere la restituzione è perento, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

 

                                         In casu ci si deve, quindi, interrogare in merito alla perenzione assoluta, almeno, del diritto di esigere la restituzione degli assegni di base del mese di aprile 1999, visto che dal mese di aprile 1999, mese a partire dal quale è stato chiesto il rimborso degli assegni, al mese di aprile 2004, quando è stato emesso l'ordine di restituzione, sono apparentemente trascorsi cinque anni.

 

                                         Giusta l'art. 38 cpv. 1 v.LAF l'assegno di base e quello per giovani in formazione o giovani invalidi è anticipato ai salariati dal competente datore di lavoro contemporaneamente al pagamento del salario.

 

                                         L’art. 47 v.LAF contempla in modo generale che quale diritto suppletorio sono applicabili le disposizioni della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         L'art. 47 v.LAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2002, prevede anch'esso un termine di perenzione assoluta di cinque anni a partire dal pagamento della rendita. Secondo la giurisprudenza sviluppata sulla base di tale disposto legale, quando il carattere indebito di una prestazione esiste già al momento del relativo pagamento, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui la prestazione è stata effettivamente versata, e non da quello in cui essa avrebbe dovuto essere pagata secondo la legge (cfr. DTF 127 V 484 consid. 3 e riferimenti citati).

 

                                         Al riguardo va pure ricordato che l'art. 25 cpv. 2 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003 e applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale, enuncia che  il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

                                         Anche in questo caso il termine della perenzione assoluta quinquennale inizia con l'effettivo versamento della prestazione e non dal momento in cui questa avrebbe dovuto essere corrisposta (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 28).

 

                                         In casu l'assicurata dal mese di settembre 1998 fino al 30 giugno 1999 ha lavorato presso il __________ e __________ a ore (cfr. doc. X1).

 

                                         __________, l'8 novembre 2004, ha comunicato che le dipendenti con un contratto di lavoro a ore ricevono lo stipendio il giorno 25 del mese successivo a quello in cui hanno lavorato, per esempio le ore effettuate dal 1° al 31 gennaio 2004 sono state pagate il 25 febbraio 2004 (cfr. doc. XVI).

                                         Inoltre il responsabile amministrativo dei servizi di __________ del __________ ha trasmesso copia del conteggio di salario dell'assicurata per il mese di aprile 1999 (cfr. doc. XVIbis). Da tale atto, sulla base di quanto asserito da __________, nello scritto dell'8 novembre 2004, va dedotto che il 25 aprile 1999 alla ricorrente sono state pagate le ore effettuate dal 1° al 31 marzo 1999. Dal conteggio risulta pure che l'assicurata ha ricevuto l'importo di fr. 366.-- a titolo di assegni per i figli (cfr. doc. XVIbis).

                                         Le ore in cui ha lavorato nel mese di aprile 1999 le sono invece, verosimilmente, state retribuite il 25 maggio 1999.

 

                                         Visto che ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 v.LAF l'assegno di base è anticipato dal datore di lavoro contemporaneamente al pagamento del salario, gli assegni di base per il mese di aprile 1999 sono stati versati all'assicurata nel mese di maggio 1999.

                                         Il 25 maggio 1999, perciò, ha iniziato a decorrere il termine di perenzione di cinque anni degli assegni di base del mese di aprile 1999.

                                         Il 22 aprile 2004, data dell’emanazione dell'ordine di restituzione, corrispondente al momento determinante per stabilire se il diritto al rimborso era perento o meno (cfr. SVR 2001 IV N. 30 pag. 93; DTF 127 V 484), tali assegni, come a più forte ragione quelli dei mesi successivi, non erano di conseguenza ancora perenti i modo assoluto.

 

                             2.10.   Come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), l'assicurata, dal mese di settembre 1998, quando ha cominciato a lavorare per il __________ e __________, ha sempre percepito due assegni di base interi per i suoi due figli, benché essa lavorasse in un primo tempo, fino al mese di giugno 1999 a ore e in seguito a metà tempo.

                                         Fino al 1° marzo 1999, data della morte dell'ex marito, l'attribuzione degli assegni interi era giustificata, poiché il grado di attività della ricorrente, aggiunto a quello del padre dei bambini, raggiungeva più del 100% (cfr. art. 18 cpv. 2 v.LAF).

 

                                         E’ pacifico, tuttavia, che con il decesso dell'ex marito, non potendo più trovare applicazione l'art. 18 cpv. 2 v.LAF (cfr. consid. 2.1.), all’insorgente, dal mese di aprile 1999 - per prassi la Cassa concede il diritto all'assegno fino alla fine del mese in cui è deceduto il genitore (cfr. doc. XI; consid. 1.6.) -, avrebbero dovuto essere versati soltanto due assegni di base al 50%.

                                        

                                         L'assicurata dal 1° luglio 1999 ha, in effetti, lavorato a metà tempo (cfr. doc. X2), per cui deve essere applicato l'art. 18 cpv. 1 v.LAF, secondo cui la persona che esercita solo parzialmente un'attività salariata ha diritto a un assegno in proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate.

                                         In proposito è utile evidenziare che la Cassa, in sede di udienza del 14 ottobre 2004, nel corso della quale è emerso che l'assicurata è stata impiegata a ore dal __________ fino alla fine di giugno 1999, preso atto del brevissimo periodo (tre mesi) intercorso tra l'inizio del contratto al 50% e l'arco di tempo coperto dall'ordine di restituzione in cui l'assicurata ha lavorato a ore, ha dichiarato di rinunciare, in ogni caso, di verificare qual era il grado di occupazione della stessa da aprile a giugno 1999 (cfr. doc. X pag. 7).

 

                                         In simili condizioni l'assicurata, dal profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente parte degli assegni di base versatile dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 2002.

                                         A seguito della morte di __________ il versamento degli assegni interi, dal mese di aprile 1999, non era, in effetti, più avvenuto sulla base di un valido titolo giuridico (cfr. STFA del 4 ottobre 2004 nella causa W., P 32/04).

                                         Determinante è quindi la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA dell'8 marzo 2004 nella causa A. e B., P 91/02, consid. 3.2.; STFA del 2 dicembre 2002 nella causa B., P 17/02; STFA del 16 maggio 2001 nella causa S., P 40/99), indipendentemente dalla questione di sapere se l'assicurata era o meno in buona fede quando ha ricevuto a torto gli assegni di base. La buona fede è, infatti, unitamente all'onere troppo grave, un presupposto del condono (cfr. consid. 2.4.).

                                         Va, tuttavia, ricordato che è giustificato pronunciarsi in merito al condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, come peraltro indicato dalla Cassa nello scritto del 19 ottobre 2004 (cfr. doc. XI), visto che unicamente in tal caso l'obbligo è stabilito definitivamente.

 

                                         Di conseguenza gli assegni erogati a torto all'assicurata dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2002 vanno restituiti.

                                     

 

                             2.11.   Occorre ora stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.

 

                                         L'importo dell'assegno di base intero mensile per un figlio è pari a fr. 183.-- (art. 16 v.LAF), corrispondenti a fr. 2'196.-- annui.

                                        

                                         Dopo la morte dell'ex marito, l'assicurata aveva diritto a metà assegno (cfr. consid. 2.9.), ossia fr. 91.50 (fr. 1'098.-- annui), per ciascuno dei due figli.

 

                                         Pertanto dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 1999, essa avrebbe dovuto percepire, fr. 1'647.-- (fr. 91.50 X 9 mesi X 2 figli).

                                         Relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, all'insorgente avrebbe dovuto essere versato un assegno complessivo di fr. 6'588.-- (fr. 1'098.-- X 3 anni X 2 figli).

                                         Globalmente essa aveva diritto a degli assegni di base di fr. 8'235.--.

 

                                         L'assicurata ha, per contro, percepito, dal mese di aprile 1999 alla fine di dicembre 2002, degli assegni di base interi sia per __________, che per __________, e meglio l'ammontare di fr. 16'470.-- (fr. 183.-- X 2 figli X 9 mesi del 1999 + fr. 183.-- X 2 figli X 36 mesi degli anni 2000, 2001 e 2002).

 

                                         Essa deve, conseguentemente, restituire l'importo di fr. 8'235.-- (fr. 16'470.-- - fr. 8'235.--), corrispondenti alla metà dell'ammontare complessivo degli assegni effettivamente percepiti dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 2002, come richiesto dalla Cassa.

 

 

                             2.12.   L'assicurata, il 24 giugno 2004, ha chiesto al TCA di procedere all'audizione di due testi, __________ e __________. Questi testi, come visto, sono stati sentiti dal Presidente di questa Corte il 14 ottobre 2004 (cfr. doc. X; consid. 1.4., 1.5.).

                                         L'assicurata ha inoltre chiesto di richiamare il suo incarto completo dalla Cassa CO 1, come pure l'incarto suo e dei figli dalla Cassa __________ di compensazione AVS/AI, servizio PC, e di ordinare l’edizione del suo dossier da parte del __________ e __________, dell'__________ del __________ e __________ e del __________ del __________ (cfr. doc. V; consid. 1.4.). Il richiamo e l'edizione di tali documenti è stato ribadito in sede di udienza (cfr. doc. X pag. 7).

                                         Inoltre con scritto del 26 ottobre 2004 la ricorrente ha postulato l'audizione della signora __________, responsabile del suo gruppo di lavoro (cfr. doc. XIII).

 

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l'incarto della Cassa CO 1 è parte integrante delle tavole processuali.

 

                                         Inoltre sulla base della documentazione agli atti e del verbale di audizione dei testi __________ e __________ la questione relativa alla correttezza dell'ordine di restituzione degli assegni di base è stata sufficientemente chiarita. Infatti è stato ampiamente dimostrato che il datore di lavoro non era a conoscenza della morte dell'ex marito dell'assicurata, che la pretesa di restituzione non era perenta, e che oggettivamente l'assicurata ha percepito indebitamente parte degli assegni dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 2002.

                                         Di conseguenza la richiesta della ricorrente concernente il richiamo e l'edizione dei citati documenti, oltre che l'audizione della signora __________ deve essere respinta.

                                         Relativamente alla richiesta di edizioni di documenti concernente l'incarto concernente la ricorrente del __________ e __________ e dell'__________ del __________, va osservato che alla luce di quanto dichiarato dai testi e dello scritto dell'11 marzo 2004 di __________, con cui ha richiesto all'assicurata informazioni circa la sua situazione familiare (cfr. doc. X, X3), mal si comprende come da altri documenti possano emergere elementi più rilevanti ai fini della vertenza.

 

                                         Riguardo alla richiesta di audizione della responsabile del gruppo di lavoro della ricorrente, giova rilevare che in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui essa fosse stata al corrente del decesso di __________, tale circostanza sarebbe irrilevante per l'esito della presente lite, in quanto, da una parte, la signora __________ non svolgeva funzioni di grado pari al direttore o al responsabile amministrativo. Essa aveva unicamente la competenza di organizzare il lavoro, per esempio congedi e vacanze (cfr. doc. X). Pertanto ciò di cui era eventualmente a conoscenza non avrebbe comunque avuto nessun influsso sull'inizio della perenzione (cfr. consid. 2.7.). Dall'altra, il fatto di essere stata o meno informata dall'assicurata della morte dell'ex marito, potrebbe semmai concernere la buona fede, che non va esaminata in questa sede (cfr. consid. 2.9.).

 

                                         A tale proposito va rilevato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

 

                             2.13.   Alla luce di tutto quanto esposto, avendo l'assicurata percepito indebitamente gli assegni di base erogatile dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2002 e vista la correttezza dell'importo chiesto in restituzione, il TCA deve confermare l'ordine di restituzione emesso il 22 aprile 2004.

 

                                         L'avv. RA 1, per conto dell'assicurata, ha inoltrato alla Cassa una domanda di condono (cfr. doc. X; XI).

                                         Gli atti vanno, di conseguenza, trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi indebitamente percepiti dall'insorgente.

 

                                         Nella decisione impugnata e nella risposta di causa l'amministrazione ha prospettato possibilità di concordare un pagamento rateale (cfr. doc. A; III).

                                         Al riguardo giova rilevare che tale tema non è oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e). E' comunque utile precisare che, nel caso in cui la domanda di condono fosse respinta, un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con l'amministrazione.

                                                                               

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   L'incarto è trasmesso alla Cassa CO 1, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni di base percepiti indebitamente dall'assicurata.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 4.-   Intimazione alle parti.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti