Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 24 settembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 25 agosto 2005 emanata da |
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Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 25 agosto 2005 la Cassa cantonale assegni familiari ha confermato la decisione del 9 giugno 2005 con la quale ha soppresso, dal 1° luglio 2005, l'assegno di prima infanzia attribuito a RI 1 per la figlia __________ (cfr. Doc. 3).
L'amministrazione si è in particolare così espressa:
" (...)
1. Con decisioni 1° aprile 2005, valide a decorrere dal 1 ° aprile 2005, la Cassa ha riconosciuto alla signora RI 1 il diritto ad un assegno integrativo (AFI) mensile di fr. 1'377.-- e ad un assegno di prima infanzia (API) mensile di fr. 2'931.--.
L'unità di riferimento considerata per il riconoscimento delle prestazioni, è composta dalla signora RI 1, dal marito __________ e dai figli comuni: __________ e __________, nati rispettivamente il 18 marzo 1999 ed il 21 giugno 2002.
2. Secondo l'art. 33 cpv. 2 lett. c) della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età.
Per quanto disposto dal citato art. 33 cpv. 2 lett. c) LAF, con decisione 9 giugno 2005 la Cassa ha comunicato alla signora RI 1 l'estinzione del diritto all'assegno di prima infanzia a decorrere dal 1° luglio 2005, in considerazione del fatto che in data 21 giugno 2005 __________ aveva compiuto i tre anni di età.
3. Avverso la decisione 9 giugno 2005 della Cassa, la signora RI 1 rappresentata da RA 1, ha interposto reclamo in data 16 giugno 2005.
In sede di reclamo il rappresentate della signora RI 1, nella persona del signor __________, sostiene testualmente: "... L'art. 33 cpv. 2 lettera c) della LAF non esiste, a meno che voi abbiate un'altra versione differente a quella pubblicata sul sito dell'amministrazione federale e della quale ci permettiamo inviarvi una copia che finisce con l'articolo 26 (!!!) ...".
Il rappresentate
precisa inoltre: "... ci preme rammentarvi che qualora il diritto
all'assegno di prima infanzia dovesse decadere per il compimento del terzo anno
di età, dovrebbe subito intervenire l'assegno integrativo che copre
fino al 16° anno. Va sottolineato pure che gli assegni integrativi sono
determinanti dal reddito disponibile, per tanto, fatti quattro calcoli,
immagino che pure voi ci arriviate senza ulteriori ragionamenti a capire che
l'importo mancante debba essere coperto dagli assegni integrativi dei due
figli. ... ".
4. Esaminati i contenuti del reclamo, la Cassa precisa quanto segue.
Gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia sono regolati dalla Legge sugli assegni di famiglia (LAF - legge cantonale) e dalla Legge sull'armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps - legge cantonale) e non dalla Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura, che in questo contesto nulla ha a che vedere; stupisce peraltro che il RA 1, in qualità di rappresentante della signora __________, abbia potuto incorrere in simile errore.
Evidentemente, l'aver confuso le leggi, ha susseguentemente portato il rappresentante della signora RI 1 a formulare ulteriori improprie affermazioni.
Infatti, secondo l'art. 25 LAF, l'assegno integrativo è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni (e non i sedici anni) ed il suo importo massimo, richiamati gli artt. 10 e 11 Laps, corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.
Da ciò ne discende che l'assegno integrativo copre unicamente il fabbisogno del figlio e non dell'intera famiglia e pertanto esso non subentra in sostituzione dell'assegno di prima infanzia se questo - per motivi diversi - non dovesse essere riconosciuto.
Visto quanto sopra esposto, la Cassa ha dunque agito correttamente, sospendendo alla signora RI 1 l'erogazione dell'assegno di prima infanzia a decorrere dal primo del mese successivo al mese in cui il figlio minore ha compiuto il terzo anno di età, secondo quanto disposto dall'art. 33 LAF; resta per contro inalterato il diritto all'assegno integrativo, secondo quanto disposto dall' art. 25 LAF." (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha rilevato:
" (...)
A. Con il ricorso, l'istante attraverso il proprio rappresentante intende che l'IAS non ha tenuto conto del reddito disponibile al momento in cui ha interrotto l'assegno di prima infanzia e che sulla base dell'articolo 10 e 11 della LAPS il reddito disponibile dell'unità di riferimento è determinante all'ora di stabilire o aggiornare l'importo ricevuto sulla base del diritto maturato con gli assegni integrativi.
B. Come per i provvedimenti assistenziali, benché l'assegno integrativo sia un diritto sancito dal parlamento ticinese, essendo legato strettamente al reddito, l'assegno integrativo varia a seconda delle modifiche che intervengono sul reddito dell'unita di riferimento. Tenendo conto di questo semplicissimo principio, se la famiglia __________ ha un reddito identico a quando usufruiva dell'assegno di prima infanzia, in mancanza di questo, l'assegno integrativo per i due figli dovrebbe comunque coprire la lacuna di reddito. Almeno cosi pare siano state le intenzioni del legislatore.
Visto quanto sopra si chiede di giudicare:
1. La decisione del 09.06.2005 e la decisione del 25.08.2005 sono annullate.
2. La ricorrente riceverà un adeguamento dell'assegno integrativo secondo la lacuna di reddito a partire del 09 giugno 2005."
(Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 10 ottobre 2005 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
La Cassa rileva come in sede di ricorso, il rappresentante legale della signora __________ sostenga nuovamente - a torto - che la lacuna di reddito Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) derivante dalla soppressione del diritto all'assegno di prima infanzia, debba essere colmata mediante l'adeguamento dell'importo dell'assegno integrativo, malgrado la Cassa, con decisione su reclamo 25 agosto 2005, abbia già precisato che secondo quanto disposto dall'art. 25 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) l'importo massimo dell'assegno integrativo, richiamati gli artt. 10 e 11 Laps, corrisponde ai limiti minimi di reddito del figlio o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.
Visto il tenore del citato art. 25 LAF, appare dunque evidente che l'assegno integrativo copre unicamente il fabbisogno del/i figlio/i e non può intervenire a coprire la lacuna di reddito Laps dell'intera unità di riferimento. In simili fattispecie, la lacuna di reddito dell'unità di riferimento è determinante per definire l'importo dell'assegno integrativo, ma soltanto fino all'importo massimo erogabile sancito dall'art. 25 LAF." (Doc. III)
Il 12 ottobre 2005 l'amministrazione ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Con riferimento alla causa sopraccitata, la Cassa comunica che nella sua decisione su reclamo 25 agosto 2005, ha omesso di menzionare l'art. 27 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) ai considerandi di cui al punto 4., pag. 3.
Infatti, se l'art. 25 LAF pone il limite massimo d'età del figlio per il quale l'assegno integrativo può essere riconosciuto, l'art. 27 LAF pone il limite massimo dell'importo dell'assegno.
Quanto riferito dalla Cassa avrebbe dunque dovuto essere correttamente esposto come segue.
Infatti, secondo l'art. 25 LAF, l'assegno integrativo è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni (e non i sedici anni) mentre secondo quanto disposto dall'art. 27 LAF, il suo importo massimo, richiamati gli artt. 10 e 11 Laps, corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto. Da ciò ne discende che l'assegno integrativo copre unicamente il fabbisogno del figlio e non dell'intera famiglia e pertanto esso non subentra in sostituzione dell'assegno di prima infanzia se questo - per motivi diversi - non dovesse essere riconosciuto.
Conseguentemente, nella risposta al ricorso 10 ottobre 2005, è stato erroneamente menzionato l'art. 25 LAF anziché l'art. 27 LAF."
(Doc. V)
1.4. Il 16 novembre 2005 il Presidente del TCA ha inviato alla Cassa uno scritto del seguente tenore:
" Al fine di evadere il ricorso citato, vi invito ad indicare – entro il termine di 5 giorni – se confermate oppure no che la soppressione dell'assegno di prima infanzia è avvenuto sulla base dell'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF (cfr. decisione, doc. 3 e decisione su opposizione, doc. A)."
(Doc. VII)
L'amministrazione ha così risposto il 18 novembre 2005:
" In risposta all'ordinanza 16 novembre 2005, pevenuta in data 17 novembre 2005, nei termini concessi la Cassa precisa che sebbene le motivazioni che hanno determinato la soppressione del diritto all'assegno di prima infanzia sono corrette, in quanto fondate sul limite massimo per il riconoscimento di questa prestazione, ossia il compimento del terzo anno di età del figlio, le stesse sono attualmente sancite dall'art. 33 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) mentre fino al 31 gennaio 2003 erano sancite dall'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF." (Doc. VIII)
Questa documentazione è stata trasmessa, per conoscenza, al patrocinatore dell'assicurata. (Doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 33 LAF (in vigore dal 1° febbraio 2003) il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età.
L'art. 25 LAF prevede che l'assegno integrativo è riconosciuto per figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.
L'art. 27 LAF (in vigore dal 1° febbraio 2003) stabilisce quanto segue:
" 1Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l'importo massimo dell'assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.
2In ogni caso, dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base."
2.3. Nella presente fattispecie il figlio dell'assicurata, nato il 21 giugno 2002, ha compiuto i tre anni il 21 giugno 2005 (cfr. Doc. 1b.
Visto il tenore dell'art. 33 LAF che non prevede nessuna eccezione, la Cassa ha giustamente soppresso il diritto all'assegno a partire dal 1° luglio 2005 (cfr. consid. 2.2 e STCA del 23 gennaio 2003 nella causa G., 39.2002.86).
Questa circostanza non è peraltro giustamente più contestata in sede ricorsuale.
Il patrocinatore dell'assicurata ritiene invece che, a seguito della soppressione dell'assegno di prima infanzia, deve essere aumentato l'importo dell'assegno integrativo mensile spettante all'assicurata.
A torto. Infatti, la sostanziale differenza tra l'assegno di prima infanzia e l'assegno integrativo è che, il primo, garantisce, in modo selettivo, all'intera famiglia un reddito minimo fino all'età di tre anni del figlio, il secondo garantisce invece fino all'età di 15 anni e sempre in modo selettivo soltanto i costi aggiuntivi del figlio (cfr. al riguardo D. Cattaneo, "La Legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti" in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I - 2000 pag. 121 se. (124-125) e "La contribution du Tribunal des assurances du Canton du Tessin (Ticino) à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale" in CGRSS N° 33-2004 pag. 19 seg. (50-51); STCA del 29 gennaio 2004 nella causa T., 38.2003.71).
Quest'ultimo aspetto è stato concretizzato dal legislatore all'art. 27 LAF (cfr. consid. 2.2).
In una sentenza del 6 dicembre 2004 nella causa M., 39.2003.18, il TCA ha, ad esempio, sottolineato quanto segue:
" (...)
Pertanto la lacuna di reddito Laps è pari a fr. 8'007.-- (fr. 31'810 - fr. 17'455 - fr. 6'348).
Tale importo è superiore rispetto a quanto considerato nella decisione del 5 dicembre 2003 (cfr. doc. A12).
Al riguardo va, tuttavia, ricordato che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF (n.d.r.: dal 1.2.2003: 27 cpv. 1 LAF) - disposto che è restato sostanzialmente invariato a seguito della prima revisione della LAF - l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv. 1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).
Nell'evenienza concreta l'ammontare massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo corrisponde a fr. 6'064.--.-- (fr. 8'260.--importo minimo del fabbisogno per il primo figlio, cfr. consid. 2.3., - fr. 2'196.-- assegni di base percepiti).
La Cassa ha già riconosciuto tale importo con il provvedimento impugnato. Infatti all'assicurato è stato accordato dal mese di novembre 2003 un assegno integrativo di fr. 505.-- mensili (fr. 6'064.-: 12 mesi; cfr. doc. A12).
In simili condizioni, pertanto, anche le modifiche da apportare al conteggio relative al computo delle spese accessorie quale comodatario e all'aumento dell'importo dei contributi sociali (cfr. consid. 2.12., 2.10.) non hanno nessuna influenza sull'esito della vertenza, visto che, come appena esposto, il provvedimento contestato già riconosce all'assicurato un assegno integrativo dell'importo massimo erogabile. (...)"
Infine va sottolineato che l'importo massimo dell'assegno integrativo ammonta anche per il 2005, a fr. 8260.-- annui.
Al riguardo in una sentenza del 27 aprile 2005 nella causa R. - B., 39.2004.11 il TCA ha rilevato:
" (...)
L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).
Abbondanzialmente giova rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.
Più precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004.
Giusta il nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002). (...)"
2.4. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto, che a fronte di una lacuna di reddito Laps di fr. 51'688.-- la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha riconosciuto all'assicurata dal 1° aprile 2005, per i due figli, un assegno integrativo complessivo di fr. 16'520.-- annui (fr. 8260 x 2) o di fr. 1'377.-- mensili (cfr. Doc. 1 e Doc. 1b).
Si tratta dell'importo massimo che può essere attribuito in applicazione dell'art. 27 LAF.
Di conseguenza l'ammontare dell'assegno integrativo non può essere aumentato a seguito della soppressione dell'assegno di prima infanzia.
La decisione su reclamo deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti