Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2005.1

 

rs/td

Lugano

12 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 15 dicembre 2004 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza del 25 ottobre 2004 il TCA ha parzialmente accolto l’istanza inoltrata il 4 agosto 2004 da RI 1. Questa Corte, da un lato, ha stabilito che la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha commesso un diniego di giustizia non emettendo una decisione formale, in relazione alla circostanza che, a mente dell’amministrazione, siccome l’assicurato non ha fornito un estratto del suo conto bancario, la domanda di assegni integrativi interposta il 12 dicembre 2003 è decaduta dopo tre mesi dal suo avvio.

                                         Gli atti sono stati conseguentemente trasmessi alla Cassa affinché emanasse una decisione formale.

                                         Dall’altro, circa la richiesta del versamento dell’importo di fr. 9'000.-- più interessi del 5% dal mese di novembre 2003 a titolo di risarcimento del danno e riparazione morale, il TCA non è entrato nel merito esulando la questione dalle proprie competenze (cfr. STCA del 25 ottobre 2004, inc. 39.2004.8).

 

                               1.2.   A seguito della sentenza del TCA appena citata, il 22 novembre 2004, la Cassa, ha emesso una decisione di non entrata in materia relativamente alla domanda di assegni integrativi del 12 dicembre 2003 formulata dall’assicurato. L’amministrazione ha così motivato il proprio provvedimento:

 

"  Ci riferiamo alla sua richiesta per l'ottenimento del diritto agli assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), presentata in data 12 dicembre 2003 allo sportello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) di __________ e le comunichiamo quanto segue.

 

Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi.

Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 29 Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali).

 

Secondo l'art. 29 Laps, le persone che compongono l'unità di riferimento, gli organi amministrativi cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private, sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto.

 

L'art. 14 cpv. 1, 2 e 3 del Regolamento Laps, dispone che il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.

Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della sua situazione personale o finanziaria rispetto ai dati relativi all'ultima tassazione cresciuta in giudicato. Se il richiedente non fornisce la documentazione sollecitata, la richiesta decade tre mesi dopo il suo avvio; restano riservati i casi di rigore.

Al momento della presentazione della domanda, lei si è rifiutato di presentare la documentazione necessaria all'accertamento della situazione finanziaria della sua unità di riferimento, rifiutando, in particolare, di produrre gli estratti dei conti bancari e/o postali, contravvenendo quindi ai disposti sanciti dai succitati artt. 42 cpvv. 1 e 2 LAF, 29 Laps e 14 cpv. 1, 2 e 3 Reg. Laps.

 

Secondo l'art. 43 cpv. 3 LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali), applicabile per analogia, se l'assicurato o altri richiedenti rifiutano in modo ingiustificato di sottostare al loro obbligo d'informare o di collaborare all'istruttoria, l'assicuratore può pronunciarsi sulla base degli atti acquisiti all'incarto o chiudere l'istruttoria e decidere la non entrata in materia.

 

Nella fattispecie, la Cassa è impossibilitata a decidere sulla base degli atti acquisiti all'incarto, ritenuto che gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia, sono prestazioni sociali in denaro a sostegno degli oneri del figlio (AFI) e dell'intera famiglia (API), il cui importo è determinato dalla situazione economica di quest'ultima (arti. 27 LAF, 35 LAF, 11 Laps)." (Doc. A3)

 

                               1.3.   L’assicurato, il 2 dicembre 2004, ha interposto reclamo contro tale decisione, chiedendo, in via preliminare, che al reclamo fosse concesso l’effetto sospensivo e, nel merito, che la domanda di prestazioni del 12 dicembre 2003 fosse accolta integralmente e che la controparte fosse condannata a pagare un risarcimento di fr. 9'000.-- per danni e denegata giustizia secondo la sentenza del TCA del 25 ottobre 2004 (cfr. doc. A2).

 

                                         La Cassa, con decisione su reclamo del 15 dicembre 2004, ha respinto integralmente il reclamo, esprimendosi come segue:

 

"  (…)

 

1.   La fattispecie è dettagliatamente riassunta nella succitata sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni; pertanto - in questa sede - si rinuncia ad ulterior­mente elencare i fatti.

 

2.   Nel suo reclamo, il signor RI 1 (di seguito: l'opponente) chiede:

- in via preliminare, che al suo reclamo 2 dicembre 2004 venga concesso effetto sospensivo e, conseguentemente la domanda di prestazioni depositata il 12 dicembre 2003 presso lo sportello regionale Laps di __________ venga accolta;

-                               nel merito, che il reclamo venga accolto e la sua richiesta di prestazioni del 12 dicembre 2003 venga integralmente accolta, rispettivamente gli venga accor­dato un risarcimento di fr. 9'000.- per danni e denegata giustizia.

 

A motivo della sua richiesta, l'opponente reputa che la richiesta dello sportello re­gionale Laps di __________, rispettivamente della Cassa, di produrre l'estratto del suo conto bancario sia pretestuosa ed irresponsabile, nonché arbitraria ed in manife­sta buona fede. A suo parere tale richiesta contravverrebbe al segreto bancario, sancito dalle disposizioni del diritto civile (diritto contrattuale e protezione della personalità), dalla legislazione sulla protezione dei dati e dalle norme deontologi­che applicabili nel settore bancario.

 

Né la LAF, né la Laps imporrebbero specificatamente la produzione di tale docu­mento, limitandosi a genericamente menzionare la produzione di "quelle informa­zioni che possano servire ad accertare il reddito del richiedente". Il rifiuto di evadere la richiesta sulla scorta della documentazione prodotta - non comprensiva dell'estratto bancario - metterebbe, secondo l'opponente, inoltre in dubbio la serietà del sistema di dichiarazione fiscale e, quindi, la legittimità dell'autorità fiscale preposta all'accertamento del reddito.

 

Da ultimo, secondo l'opponente, dai documenti riportati parrebbe chiaramente la volontà della funzionaria incaricata di trattare la fattispecie come un "qualcosa di personale". II 2 dicembre 2004 l'opponente si è rivolto con uno scritto - i contenuti dei quale non è necessario riportare in questa sede - nei confronti __________ avv. __________, __________ del servizio giuridico dell'Istituto delle assicura­zioni sociali: da ciò pare di poter dedurre che ella sia la funzionaria alla quale l'opponente allude nel suo reclamo.

 

3.   Per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LAF il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari (... ) sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all'accertamento del di­ritto agli assegni familiari (...).

L'art. 29 Laps dispone che le persone che compongono l'unità di riferimento (...) sono inoltre tenute a fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per l'accertamento del diritto. Per l'art. 14 Reg. Laps il richiedente deve fornire ogni documento ed informazione necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta; egli deve, in particolare, comprovare ogni cambiamento della sua situazione personale o eco­nomica rispetto ai dati relativi all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, ritenuto che se la documentazione richiesta non viene prodotta, la domanda decade tre mesi dopo il suo avvio.

A norma dell'art. 10a Laps il reddito disponibile residuale viene infine determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell'unità di riferimento al momento del deposito della richiesta.

 

Come si può vedere, gli assegni familiari di complemento (assegno integrativo e assegno di prima infanzia) sono prestazioni sociali di fabbisogno, che vengono ri­conosciute soltanto a condizione che il reddito disponibile residuale dell'unità di ri­ferimento sia al di sotto di una determinata soglia (economica). Conformemente all'art. 10a Laps momento topico per la determinazione del reddito disponibile re­siduale è il deposito della richiesta.

 

Nella fattispecie, l'opponente ha inoltrato la richiesta il 12 dicembre 2003: è, quin­di, a quel momento che la situazione economica della sua unità di riferimento an­dava determinata, in particolare per quegli elementi che si discostavano dai dati dell'ultima tassazione cresciuta in giudicato; in effetti i dati risultanti da una dichia­razione fiscale non sono sufficientemente aggiornati da consentire la determina­zione del diritto a prestazioni di complemento.

In questo senso, l'estratto del conto bancario e/o postale è un documento indi­spensabile a determinare la situazione patrimoniale (in tal caso la sostanza mobi­liare) dell'unità di riferimento, al momento della richiesta; se così non fosse, si incorrerebbe nel rischio di accordare una prestazione di complemento in presenza di sostanze mobiliari consistenti: il che contravverrebbe al senso ed allo spirito del­la legge ed allo scopo della prestazione.

A tal proposito, si rammenta che la sostanza mobiliare è uno degli elementi com­putabili a norma dell'art. 6 cpv. 1 lett. f) Laps nei termini di 1/15, ritenuto un limite di esenzione per i primi fr. 50'000.-.

 

Peraltro si fa notare che l'estratto del conto bancario/postale è stato richiesto diret­tamente all'opponente e non alla sua banca o alla posta; in tal senso il rimando al­le norme applicabili in materia di segreto bancario è del tutto fuori luogo.

 

4.   L'opponente chiede che al suo reclamo venga accordato effetto sospensivo e che, conseguentemente la richiesta di prestazioni 12 dicembre 2003 sia accolta. L'effetto sospensivo del reclamo, nella fattispecie, è pacifico.

 

Come già rilevato in precedenza, la richiesta 12 dicembre 2003 non può invece essere accolta, essendo ormai da tempo decaduta, conformemente all'art. 14 cpv. 3 Reg. Laps.

L'opponente chiede infine che la Cassa gli accordi un risarcimento di fr. 9'000.­-- per danni.

 

Conformemente alle regole generali sulla responsabilità civile, un risarcimento può essere accordato se, cumulativamente, sussiste un danno risarcibile (diminuzione del patrimonio e/o torto morale), è dimostrato un rapporto di causalità fra l'atto commesso dall'autore ed il danno subito e se sussiste un capo (titolo) di respon­sabilità, riconducibile ad atto illecito oppure sancito per legge.

Nella fattispecie, le condizioni di una responsabilità civile della Cassa non sono adempiute, né l'opponente ha dimostrato essere incorso in un danno, risp. l'importo dello stesso.

Una prima volta con E-mail del 12 dicembre 2003 l'opponente è stato sollecitato a produrre il documento richiesto, senza di che la sua richiesta di prestazioni sareb­be decaduta dopo tre mesi; lo stesso avvertimento è stato rinnovato con corri­spondenza 5 febbraio 2004 e raccomandata 12 febbraio 2004. Non è peraltro di­mostrabile che anche in presenza di tutta la documentazione necessaria a trattare la pratica (comprensiva dell'estratto bancario/postale) la prestazione familiare gli sarebbe stata accordata.

Difetta, quindi, il necessario nesso di causalità fra il danno supposto dall'opponente e l'agire della Cassa, cosicché anche per questo motivo la sua ri­chiesta non può essere accolta." (Doc. A1)

 

                               1.4.   Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA in cui ha postulato:

 

"  I. IN VIA PRELIMINARE

 

Al ricorso è concesso l'effetto sospensivo e pertanto la domanda va accolta in via preliminare onde non far perdere più tempo. L'istanza risale ad un anno fa! Nel frattempo la situazione economica dei coniugi __________ è peggiorata: il marito lavora al 50 % e la moglie è stata licenziata con effetto 28.02.2005.

 

II. NEL MERITO

 

Il ricorso è accolto e la decisione viene riformata come segue:

 

1.   La domanda di prestazioni del 12 dicembre 2003 presentata dal sig. RI 1 è accolta integralmente.

2.   La contro parte è condannata a pagare un risarcimento di Fr. 9'000.- per danni e denegata giustizia, secondo la sentenza del Tribunale delle Assicurazioni del 25.10.2004

 

3.   Si chiedono congrui ripetibili." (Doc. I pag. 2)

 

                                         A sostegno della propria impugnativa l’assicurato ha argomentato:

 

"  (…)

 

A.   In data 12 dicembre 2003 l'istante ha presentato domanda per l'ottenimento degli assegni integrativi allo sportello LAPS di __________

 

B.   L'Istituto delle assicurazioni sociali ha sempre rimandato la decisione formale finché il Tribunale delle Assicurazioni con sentenza del 25.10.2004 intima l'IAS a fare una decisione formale. Soltanto dopo l'intervento telefonico presso la dipendente signora __________ e contro la volontà del TCA, si decide a prendere posizione formale finalmente.

 

C. La motivazione che il ricorrente non è disposto a fornire il proprio estratto conto della banca è pretestuosa e irresponsabile, nonché arbitraria e in manifesta mala fede:

 

La base legale del segreto bancario è data innanzitutto dal diritto civile, precisamente dal legame contrattuale per il quale il banchiere si impegna a rispettare il segreto sulla situazione personale del suo cliente. La sfera personale del cliente è inoltre protetta grazie alle disposizioni generali del Codice Civile svizzero

                                (CC) relative alla protezione della personalità (articoli 27 ss CC) e anche dalla legislazione sulla protezione dei dati. La legislazione bancaria considera che l'obbligo dei dipendenti bancari o banchieri che divulghino informazioni prettamente riservate e protette. È molto importante precisare che nonostante la protezione la Legge sulle banche riserva espressamente le disposizioni di altre leggi (diritto penale) in virtù delle quali il banchiere è tenuto a collaborare con le autorità e di deporre in giudizio. Il segreto bancario svizzero non è pertanto, come spesso viene sostenuto dai suoi avversari, quello strumento che permette la totale non trasparenza a livello finanziario. Senz'altro il punto critico rimane quello dell'evasione fiscale, per la quale la Svizzera come già detto non concede l'assistenza giudiziaria.

 

D. Il diritto agli assegni integrativi è regolato dalla LAF che dall'articolo 24 al 27

 

Art. 24 1Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

 

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

 

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni,

 

c) soddisfa i requisiti della Legge sull'armonizzazione e il

    coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).

 

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all'assegno la madre o il padre.

 

Art. 25 L'assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.

 

Art, 27 1 Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l'importo massimo dell'assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.

 

E.   In nessun caso si parla dell’estratto conto bancario, la LAPS all'articolo 29 parla di tutte quelle informazioni che possono servire ad accertare il reddito del richiedente. Dal momento che la Legge Tributaria del Cantone Ticino stabilisce oggi che la dichiarazione è annuale e rappresenta sia il reddito imponibile sia la sostanza, mal si capisce questa ingerenza nella privacy del ricorrente soprattutto se si tiene conto che benché piccolissimi importi, ogni versamento ed ogni movimento del conto implica il coinvolgimento di terze persone che potrebbero non essere cosi contente di vedere il proprio nome sulla bocca di tutti.

 

F.   All'ufficio LAPS sono state date tutte le informazioni

      necessarie per l'accertamento del reddito, non accettando

       la dichiarazione fiscale, implicitamente si mette in

G. dubbio la serietà del sistema di dichiarazione fiscale, nonché non si accetta una autorità preposta all'accertamento del reddito.

 

H.   Dai documenti riportati appare molto chiaro che l'istanza presentata dal sig. RI 1 sia stata presa come qualcosa di personale da parte della funzionaria incaricata che non solo ha violato la legge per quanto riguarda i tempi di evasione ma che continua con grande disprezzo e poca deontologia a rimandare nel tempo ogni decisione per evitare che il beneficiario ne entri in possesso di quanto legittimamente rivendicato.

 

I.    La funzionaria a cui si allude nel reclamo non certamente la signora __________ che come __________ dell'ufficio giuridico non fa altro che il proprio lavoro, la persona a cui si fa riferimento è la signora __________ che ha sempre dimostrato una grande insofferenza per chiunque reclami i propri diritti, dimenticandosi che il suo stipendio viene versato grazie al contribuente e che se non ci fosse quest'ufficio sarebbe disoccupata come migliaia di altri lavoratori del cantone Ticino.

 

J.   Dalla documentazione fornita risulta che è perfettamente possibile accertare il reddito attuale perché viene fornita la busta paga, il contratto di locazione, l'elenco dei debiti, nonché ogni altro documento possibile a stabilire il reddito disponibile. Basta controllare UEF per rendersi conto che le pretese dello estratto bancario è una prepotenza in più da parte dell'ufficio per gli assegni integrativi.

     

K.   In via del tutto confidenziale e soltanto per uso di questo tribunale allego l’estratto conto della Banca (DOC Z) in cui appare un saldo di Fr. 4'856.91 da cui si devono fare i pagamenti mensili dell'affitto, cassa malati, ecc. Dal momento che a Dicembre del 2004 c'era la tredicesima mensilità. Questo documento è a dimostrare la mia buona fede e soltanto il diritto a rivendicare il segreto bancario nonché la validità della tassazione." (Doc. I)

 

                               1.5.   L’autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 10 febbraio 2005, ha rilevato:

 

"  (…)

1.   II 12 dicembre 2003 il ricorrente aveva presentato una richiesta per l'ottenimento dell'assegno integrativo (AFI) e dell'assegno di prima infanzia (API), tramite lo spor­tello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) di __________.

Al momento della presentazione della richiesta, il ricorrente si era rifiutato di produr­re la documentazione necessaria all'accertamento della situazione finanziaria della sua unità di riferimento, in particolare l'estratto del conto postale e/o bancario.

 

Impossibilitata a decidere sulla base degli atti acquisiti all'incarto, la Cassa aveva quindi notificato al qui ricorrente una decisione di non entrata in materia in data 22 novembre 2004, in ossequio alla sentenza 25 ottobre 2004 (inc. 39.2004.8) di que­sto Tribunale.

I documenti prodotti in questa sede, vengono integralmente qui richiamati.

Secondo l'art. 43 cpv. 3 LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) applicabile per analogia alle prestazioni Laps, se l'assicurato o altri richiedenti rifiutano in modo ingiustificato di sottostare al loro obbligo d'informare o di collaborare all'istruttoria, l'assicuratore può infatti pronunciarsi sulla base degli atti acquisiti all'incarto o chiudere l'istruttoria e decidere la non entrata in materia.

 

Avverso tale decisione, il 2 dicembre 2004 il qui ricorrente aveva interposto reclamo, evaso dalla Cassa con decisione su reclamo del 15 dicembre 2004. Contro tale decisione su reclamo, il ricorrente ha interposto ricorso a questo tribuna­le in data 14 gennaio 2005.

 

      Donde la presente risposta di causa.

 

2.   II ricorrente chiede:

-                               in via preliminare, che al suo ricorso venga concesso effetto

sospensivo e sia accolta la sua domanda di prestazioni depositata in data 12 dicembre 2003 presso lo sportello regionale Laps di __________;

      -                               nel merito, che la sua domanda di prestazioni del 12 dicembre

      2003 sia accolta integralmente, che la controparte sia condannata a pagare un risarcimento di fr. 9'000.- per danni e denegata giustizia, nonché congrue ripetibili.

 

Il ricorrente motiva il suo rifiuto a fornire l'estratto del conto bancario/postale appel­landosi sostanzialmente al segreto bancario "... la cui base legale è sancita dal dirit­to civile e, più precisamente dal legame contrattuale per il quale il banchiere si im­pegna a rispettare il segreto sulla situazione personale del suo cliente. La sfera per­sonale del cliente è inoltre protetta grazie alle disposizioni generali del codice Civile svizzero (CC) relative alla protezione della personalità (articoli 27 ss CC) e anche

dalla legislazione sulla protezione dei dati. La legislazione bancaria considera che l'obbligo dei dipendenti bancari o banchieri che divulghino informazioni prettamente riservate e protette. ... ".

 

Il ricorrente precisa che in nessun caso la Laps menziona tale documento e pertan­to, non accettando di effettuare l'accertamento del reddito soltanto sulla base della

dichiarazione fiscale, "... implicitamente si mette dubbio la serietà del sistema di di­chiarazione fiscale, nonché non si accetta un'autorità preposta all'accertamento del reddito. "

 

Il ricorrente sostiene infine che la sua istanza è stata presa come qualcosa di per­sonale e che ogni decisione è stata rimandata nel tempo e contro la volontà del Tri­bunale cantonale delle assicurazioni, per evitare che il beneficiario entri in possesso di quanto legittimamente rivendicato.

 

4.   Preso atto dei contenuti del ricorso, la Cassa ribadisce quanto espresso nella sua decisione su reclamo del 15 dicembre 2004.

 

Gli assegni familiari integrativi e di prima infanzia, sono prestazioni sociali calcolate sul fabbisogno dell'unità di riferimento, se il reddito disponibile residuale di quest'ul­tima è al di sotto della soglia d'intervento prevista dall'art. 10 Laps. L'art. 10a Laps, precisa inoltre che il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell'unità di riferimento esistente al momento del deposi­to della richiesta.

E' palese che il fabbisogno dell'unità di riferimento può essere determinato unica­mente tenendo in considerazione tutti gli elementi finanziari e quindi pure l'eventuale sostanza mobiliare, peraltro secondo quanto disposto dall'art. 6 cpv. 1 lett. f) Laps, per il quale essa è computabile nella misura di 1/15, esclusi i primi fr. 50'000.- di sostanza.

 

Come detto, conformemente all'art. 10a Laps, è la situazione finanziaria presente al momento della presentazione della domanda che deve essere considerata per la determinazione del reddito disponibile residuale; è perciò evidente che i dati risul­tanti dalla dichiarazione fiscale, non sufficientemente aggiornati, non rispondono a questa esigenza.

La produzione dell'estratto del conto postale e/o bancario è quindi giustificata, in particolare, dalla necessità di evitare il riconoscimento di prestazioni sociali in pre­senza di una sostanza mobiliare che potrebbe anche essere consistente.

 

5.   L'art. 42 cpv. 1 e 2 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario ed i loro familiari (...) sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni familiari (...), mentre per l'art. 14 Reg. Laps il richiedente deve fornire ogni documento ed informazione ne­cessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta; egli deve, in particolare, comprovare ogni cam­biamento della sua situazione personale o economica rispetto ai dati relativi ai dati relativi all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, ritenuto che se la documentazio­ne richiesta non viene prodotta, la domanda decade tre mesi dopo il suo avvio.

 

In applicazione dei citati artt. il ricorrente è stato personalmente invitato a voler pre­sentare l'estratto del conto bancario e/o postale; poiché la richiesta non è stata inoltrata direttamente alla posta o alla sua banca, quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla violazione del segreto bancario, non può certamente essere condiviso.

 

La Cassa non può condividere neppure l'affermazione del ricorrente secondo la quale ogni decisione è stata rimandata nel tempo, poiché egli è sempre stato tem­pestivamente informato in merito alla necessità di fornire il documento richiesto e sulle conseguenze che il suo agire avrebbe provocato; in particolare il ricorrente è stato reso più volte attento sul fatto che, secondo quanto disposto dall'art. 14 cpv. 3 Reg. Laps, se non avesse fornito la documentazione sollecitata, la sua richiesta sa­rebbe decaduta tre mesi dopo il suo avvio.

Né d'altro canto la Cassa ha contravvenuto alla volontà di questo Tribunale, ritenu­to che (in ossequio alla sua sentenza 25 ottobre 2004) il 22 novembre 2004 ha emanato la formale decisione di non entrata in materia.

 

6.   Neppure la richiesta di un risarcimento di fr. 9'000.- per danni e denegata giustizia, rispettivamente ripetibili può essere accolta, per i motivi già dettagliati sulla deci­sione su reclamo del 15 dicembre 2004.

 

7.   In sede ricorsuale, il signor RI 1 ha prodotto l'estratto del suo conto banca­rio (stato al 31 dicembre 2003), specificando però che lo stesso è ad esclusivo uso di questo Tribunale (vedi consid. K del suo allegato di ricorso, pag. 4).

 

In questa situazione la Cassa ritiene di non dover entrare nel merito, lasciando o­gni decisione a questo Tribunale. Già sin d’ora si sottolinea che la Cassa è a dispo­sizione per ulteriormente istruire la pratica, qualora il ricorrente la autorizzasse a disporre della documentazione prodotta, che il Tribunale le ha già comunque noti­ficato in copia con l'invio dell'atto di ricorso.

 

Al Tribunale si chiede comunque di voler determinare se, considerato l'art. 14 cpv. 3 Reg. Laps, la domanda deve essere esaminata retroattivamente al dicembre 2003, momento del deposito della richiesta." (Doc. III)

 

                               1.6.   Il 15 febbraio 2005 l’assicurato ha trasmesso al TCA l’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti e ha presentato ulteriori osservazioni, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V + bis).

 

                               1.7.   Questa Corte, pendente causa, ha invitato la Cassa a effettuare il calcolo della prestazione eventualmente spettante a RI 1, prendendo in considerazione tutti i dati in suo possesso, ivi compreso l’estratto del conto bancario trasmessole ai fini della risposta di causa, dopo che il segretario __________ aveva interpellato in proposito l’assicurato (cfr. doc. VI).

 

                                         Il 1° marzo 2005 la Cassa ha comunicato:

 

"  (…)

Sulla base della documentazione prodotta dal signor RI 1 allo sportello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) di __________ in data 12 dicembre 2003, in occasione della domanda per assegni integrativi, nonché dell'estratto del conto bancario trasmesso da questo Tribunale, la Cassa ha effettuato il calcolo della prestazione eventualmente spettante.

 

Nel calcolo sono stati considerati i seguenti elementi.

 

Reddito: tot. fr. 64'377.-­

- reddito da attività dipendente al 50% del signor RI 1 ed da

  attività dipendente al 40% della moglie - fr. 64'374.-­

- reddito da titoli e capitali - fr. 3.-­

 

Sostanza computabile:

-  fr. 0.00

 

Spese computabili: tot. fr. 36'327.-­

- contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP - fr. 4'326.-­

- contributi alla previdenza professionale (110 Pilastro) - 5'305.-­-

- Premio cassa malati - fr. 8'696.-­

- Spesa per l'alloggio - fr. 18'000.-­

 

Sulla base della situazione finanziaria precedentemente esposta (stato 31.12.2003), l'unità di riferimento (UR) presentava una lacuna di reddito Laps pari a fr. 6'394.--, calcolata nel seguente modo:

 

fabbisogno secondo i limiti Laps                                               fr. 40'070.-­

./. reddito disponibile residuale dell'UR                                      fr. 28'050.-

­(totale reddito ./. spese computabili)

./. partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie fr. 5'626.-­

 

La lacuna di reddito determinata giustificherebbe - tenuto conto degli arrotondamenti - il diritto ad un assegno integrativo mensile di fr. 533.--.

 

Si precisa tuttavia che in considerazione della situazione venutasi a creare in occasione della presentazione della domanda e già conosciuta dal Tribunale, la domanda non ha potuto essere correttamente conclusa ed il signor RI 1 non ha firmato il documento attestante la conferma della correttezza dei dati forniti dall'utente; conseguentemente, in simile situazione, per la Cassa il calcolo effettuato è da ritenersi puramente ipotetico e non vincolante." (Doc. VIII)

 

                               1.8.   Il 2 marzo 2005 il TCA ha chiesto all’amministrazione di inviare il “documento attestante la conferma della correttezza dei dati forniti dall’utente” non firmato dall’assicurato (cfr. doc. IX).

 

                                         La Cassa, il 7 marzo 2005, ha risposto:

 

"  (…)

II "documento attestante la conferma della correttezza dei dati forniti dall'utente", riporta la lacuna di reddito dell'unità di riferimento, derivante dall'accertamento della situazione finanziaria effettuata dall'operatore dello sportello Laps in presenza della persona richiedente la/e prestazione/i; il documento viene automaticamente stampato, ma soltanto nel caso in cui tutti i dati sono stati immessi e la domanda è stata correttamente conclusa, prima che questa sia inoltrata agli uffici competenti per l'erogazione della/e prestazione/i richiesta/e.

 

Conseguentemente, ritenuto che nel caso del signor RI 1 ciò non è avvenuto, il documento non esiste.

 

Per quanto sopra esposto, la Cassa è impossibilitata a rispondere alla richiesta del Tribunale." (Doc. X)

 

                               1.9.   Il 14 marzo 2005 l’assicurato ha precisato:

 

"  ▪   Nel calcolo ipotetico non sono stati calcolati gli oltre 9'000.- franchi

pagati alla cassa malati __________ e che corrispondevano agli arretrati finora cumulati. Di conseguenza la lacuna di reddito determinata dal calcolo in questione non corrisponde alla realtà.

 

▪   Da tutta la documentazione si evince che la dichiarazione della banca sullo stato del conto bancario è ininfluente all'ora di determinare la lacuna di reddito.

 

▪   Che la domanda on line presso l'ufficio LAPS mi è stata rifiutata e che per tanto non è imputabile al sottoscritto se tutta la documentazione atta a determinare il reddito non sia in possesso del competente ufficio.

 

▪   Che il Tribunale ha gia sentenziato una denegata giustizia da parte dell'IAS e che le argomentazioni proposte non sono mai state fondate sulla legislazione ma soltanto da un modo arbitrario d'interpretazione della medesima.

 

La situazione economica del sottoscritto e della propria famiglia è stata colpita in modo preponderante di questa non decisione dell'IAS che ha confuso quello che sono i diritti e quello che è l'assistenza sociale. Gli assegni integrativi non vanno elemosinati, essi derivano di una decisione politica del Gran Consiglio." (Doc. XII)

 

                             1.10.   L’amministrazione, l’11 aprile 2005., ha infine osservato:

 

"  (…)

1.   Nel calcolo per la determinazione degli importi spettanti a titolo di assegni integrativi (AFI) e/o di prima infanzia (API), possono essere computate le spese riferite al periodo di computo al quale la decisione di prestazione si riferisce. Conseguentemente, l'importo di oltre 9'000.-- fr. dovuto dal signor RI 1 alla cassa malati __________ a titolo di "arretrati cumulati" non possono essere considerati.

 

2.   Erroneamente il signor RI 1 sostiene che "da tutta la

documentazione si evince che la dichiarazione della banca sullo stato del conto bancario è ininfluente all'ora di determinare la lacuna di reddito" poiché soltanto in presenza dell'estratto del conto bancario la Cassa ha potuto accertare che - nel presente caso - la sostanza risultava essere ininfluente nel calcolo per la determinazione della lacuna di reddito Laps (Legge sull'armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali).

E' infatti inimmaginabile l'applicazione dell'art. 6 cpv. 1 lett. f) Laps - per il quale il reddito computabile è costituito da 1/15 della sostanza imponibile dell'unità di riferimento superiore a fr. 50'000.--, rispettivamente a fr. 100'000.-- per l'abitazione primaria - e la determinazione del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta, secondo quanto disposto dall'art. 10a cpv. 1 Laps, senza conoscere l'ammontare della sostanza.

 

3.   La Cassa ribadisce che il motivo per cui la domanda di prestazioni presentata in data 12 dicembre 2003 allo sportello regionale Laps di __________, non ha potuto essere inoltrata, è imputabile unicamente al rifiuto opposto dal signor RI 1 nel presentare tutta la documentazione necessaria, segnatamente nel non voler presentare l'estratto del conto bancario e/o postale.

 

4.   La Cassa respinge l'affermazione del signor RI 1, che così si esprime: "questo Tribunale ha già sentenziato una denegata giustizia da parte dell'IAS e che le argomentazioni proposte non sono mai state fondate sulla legislazione ma soltanto da un modo arbitrario d'interpretazione della medesima".

Infatti, se è pur vero che con sentenza 25 ottobre 2004, questo Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso 4 agosto 2004 presentato dal signor RI 1, accertando un diniego di giustizia da parte della Cassa cantonale degli assegni familiari per quanto attiene la mancata notifica di una formale decisione di non entrata in materia, lo stesso Tribunale non ha statuito sulla corretta applicazione della legislazione, nell'esigere la presentazione del documento oggetto della controversia.

 

A fronte delle conclusioni tratte dal signor RI 1, la Cassa ricorda che il diritto agli assegni integrativi e/o di prima infanzia quale aiuto alle famiglie con figli, dipende in ogni caso dal risultato che emerge da un calcolo economico ai sensi Laps, necessario per determinare l'eventuale lacuna di reddito dell'unità di riferimento, sulla base della quale viene stabilito l'importo delle prestazioni." (Doc. XIV)

 

                             1.11.   Il doc. XIV è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. XV).

 

 

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   L’assicurato nell’atto ricorsuale ha chiesto che alla propria impugnativa sia conferito l’effetto sospensivo (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo va osservato che con la resa della presente sentenza tale domanda diviene priva di oggetto (cfr. STFA del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99, consid. 5).

 

                               2.2.   E’, poi, utile rilevare che in una sentenza del 25 novembre 2004 nella causa M., P 29/03, pubblicata in DTF 131 V 42, il TFA ha deciso, nell’ambito di una domanda di condono della restituzione di prestazioni complementari, che una decisione di inammissibilità sanzionante un rifiuto di collaborare giusta l’art. 43 LPGA pone termine alla procedura amministrativa nella misura in cui dichiara inammissibili le conclusioni della parte richiedente. Si tratta, quindi, di una decisione finale non qualificabile come decisione processuale o pregiudiziale ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA. Di conseguenza contro la stessa va interposta opposizione e non un ricorso diretto dianzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

 

                                         Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale e relativo all’"accertamento", l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

                                         Per il cpv. 3 se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

 

                                         L’art. 14 del Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino prevede:

 

"  1Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.

2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della sua situazione personale o finanziaria rispetto ai dati relativi all’ultima tassazione cresciuta in giudicato.

3Se il richiedente non fornisce la documentazione sollecitata, la richiesta decade tre mesi dopo il suo avvio; restano riservati i casi di rigore."

 

                                         Il tenore del disposto appena citato risulta affine a quello dell’art. 43 LPGA.

                                         Pertanto la giurisprudenza relativa all’art. 43 LPGA va applicata per analogia anche all’art. 14 Reg.LAF.

 

                                         A ragione, dunque, contro la decisione del 22 novembre 2004 di non entrata in materia sulla richiesta di assegni integrativi del 12 dicembre 2003 emessa dalla Cassa l’assicurato ha inoltrato reclamo all’amministrazione medesima e non un ricorso direttamente al TCA (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).

                                         Il mezzo di impugnazione del reclamo è stato del resto indicato da questa Corte nella sentenza del 25 ottobre 2004 al consid. 2.9. in fine (cfr. inc. 39.2004.8).

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto della presente lite è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa non è entrata in materia sulla richiesta di assegni integrativi inoltrata dall’assicurato il 12 dicembre 2003.

 

                               2.4.   Il 1° febbraio 2003 sono entrate in vigore le modifiche della LAF concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia e la nuova Laps.

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 15 dicembre 2004).

                                         Pertanto, nel caso in esame, visto che la fattispecie riguarda il periodo a far tempo dal mese di dicembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della nuova LAF e della Laps.

 

                               2.5.   L'assegno integrativo è regolato agli art. 24ss LAF.

                                         L'art. 24 LAF, in particolare, stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

 

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

 

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che:

 

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base (cpv. 2)."

 

                                         Con l'entrata in vigore della Laps - il cui obiettivo principale è quello di riordinare la legislazione cantonale in materia di prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni sociali (cfr. art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 3, Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 7; Rapporto della commissione della gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3) -, per il regime degli assegni familiari, e meglio degli assegni integrativi e di prima infanzia, non è più possibile prendere in considerazione i parametri della LPC per l'accertamento del diritto e il calcolo della prestazione: soltanto i parametri della Laps sono applicabili. La LAF continua invece a definire il titolare del diritto e l'importo massimo dell'assegno erogabile, come risulta dall’art. 27 LAF relativo all’assegno integrativo appena citato (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 5).

 

                                          Il titolare degli assegni integrativi (cfr. art. 24 LAF) ha diritto a tali prestazioni sociali fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento (cfr. art. 4 Laps) e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                     

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                      Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1)

 

Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni (cpv. 4)."

 

                                         La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

l)  le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                                         Infine l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

 

"  La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo

    del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle

                                                     prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                                     persona sola

 

      b) per la prima perso-            importo corrispondente alla metà del limite

                                        na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle

                                        dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                        mento   persona sola

 

 c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo

                                        la terza persona               previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il primo figlio

                                        mento: 

 

 d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo

                                        quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il terzo figlio

                                        mento: 

 

 e) per la sesta e ogni    importo corrispondente al limite minimo

                                        ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il quinto figlio"

                                        mento: 

 

                                         L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno      (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).

                                         Abbondanzialmente giova rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.

                                         Più precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004.

                                         Giusta il nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002).

 

                               2.6.   Da quanto esposto al considerando precedente emerge che per verificare se un assicurato ha diritto o meno a un assegno integrativo, e meglio per potere effettuare il calcolo volto alla determinazione dell’importo dell’eventuale assegno integrativo, è essenziale conoscere la situazione economica del richiedente, ossia i suoi redditi e le sue spese.

                                     

                                         Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la determinazione del diritto alle prestazioni sociali e quindi dell’assegno integrativo, gli organi amministrativi devono poter accedere a tutti i dati inerenti l’assicurato in questione (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova Laps del 1° luglio 1998, pag. 27).

 

                                         L’art. 28 Laps a tale proposito enuncia:

 

"  Gli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie. (cpv. 1)

Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni (cpv. 2)."

 

                                         Inoltre l’assicurato stesso è obbligato a fornire le informazioni utili per determinare il suo diritto, in particolare, all’assegno integrativo. Giusta l’art. 42 LAF:

 

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private soni tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all’accertamento del diritto agli assegni e al pagamento dei contributi. (cpv. 1)

 

                                          Per l’assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l’art. 29

  Laps (cpv. 2)."

 

 

 

                                         L’art. 29 Laps prevede:

 

"  Le persone che compongono l’unità di riferimento, gli organi amministrativi cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private, sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all’accertamento del diritto."

 

                                         L’art. 29 Laps impone, dunque, la trasmissione gratuita su richiesta degli organi amministrativi competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali di tutte le informazioni utili all’accertamento del diritto alle prestazioni sociali (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 pag. 28).

 

                                         L’art. 14 cpv. 1 e 2 Reg.Laps precisa che il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento del diritto alla prestazione richiesta. Egli deve, altresì, comprovare ogni cambiamento della sua situazione personale e finanziaria rispetto ai dati relativi all’ultima tassazione cresciuta in giudicato.

                                         Il cpv. 3 enuncia che se l’assicurato non fornisce la documentazione richiesta , la sua domanda decade tre mesi dopo il suo avvio, restano riservati i casi di rigore (cfr. consid. 2.2.).

 

                                         L’art. 43 cpv. 3 LPGA, applicabile per analogia in ambito di assegni di famiglia cantonali come visto precedentemente (cfr. consid. 2.2.), prevede due sanzioni in caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va prolato un provvedimento di irricevibilità (cfr. U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n. 36-41).

                                         L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa D., I 700/02, consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta la Cassa con decisione del 22 novembre 2004, applicando analogicamente l’art. 43 cpv. 3 LPGA, non è entrata in materia sulla domanda di assegni integrativi formulata da RI 1, in quanto quest’ultimo si è rifiutato di produrre gli estratti dei suoi conti bancari e/o postali, contravvenendo così agli art. 42 cpvv. 1.e 2 LAF, 29 Laps e 14 cpvv. 1, 2 e 3 Reg.Laps (cfr. doc. A3; consid. 1.2.).

                                         Nella decisione su reclamo del 14 gennaio 2005 la Cassa ha inoltre precisato che l’estratto conto bancario e/o postale è un documento indispensabile a determinare la situazione patrimoniale dell’unità di riferimento al momento della richiesta. I dati fiscali risultanti dall’ultima notifica di imposta non sono sufficientemente aggiornati da consentire la determinazione del diritto a prestazioni. L’amministrazione ha pure affermato che, siccome la documentazione del conto bancario /postale è stata richiesta direttamente all’assicurato, il rimando alle norme relative al segreto bancario è fuori luogo (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

 

                                         L’assicurato, dal canto suo, sostiene di avere dato all’amministrazione tutte le informazioni necessarie per l’accertamento del reddito ai fini del calcolo dell’assegno integrativo e che, non accettando la dichiarazione fiscale, viene messa in dubbio la serietà del sistema fiscale. In particolare egli ha asserito che la Laps non menziona tra le informazioni che devono essere fornite per accertare il reddito del richiedente l’estratto del conto bancario (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

                                         L’insorgente, in ogni caso, in sede ricorsuale, ha trasmesso il proprio estratto conto bancario da cui risulta che il 31 dicembre 2003 il relativo saldo ammontava a circa fr. 4'857.-- (cfr. doc. I; doc. A4).

 

                               2.8.   Riguardo alla circostanza che l’assicurato aveva messo a disposizione della Cassa la notifica di tassazione 2001/2002 (cfr. doc. 11 allegato a doc., A7) al fine di determinare il suo diritto agli assegni integrativi, va segnalato che l’art. 21 Laps, contenuto nel progetto di legge e adottato dal Gran Consiglio, permetteva di far capo, per il calcolo del reddito disponibile residuale di tutte le prestazioni Laps, alla più recente notifica di tassazione, tuttavia solo se non vi era stato un cambiamento importante e durevole del reddito dell’unità di riferimento (cfr. Messaggio n. 4773 del 1 luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 26; Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4 aprile 2000 pag. 12).

                                         Tale disposto è stato, però, abrogato prima dell’entrata in vigore della legge (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).

 

                                         E’, invece, stato introdotto l’art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).

 

                                         Di conseguenza per determinare se un assicurato ha diritto o meno a un assegno integrativo, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps, consid. 2.5.), si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps).

 

                                         In concreto l’assicurato, allorché nel mese di dicembre 2003 ha inoltrato la domanda di assegni integrativi, disponeva della notifica della tassazione 2001/2002 (cfr. doc. 11 allegato a doc. A7), che era stata allestita basandosi sui redditi e sulla sostanza del biennio precedente 1999/2000.

                                         Pertanto i dati risultanti dalla stessa effettivamente non rispecchiavano la condizione economica del ricorrente e della sua famiglia alla fine del 2003, quando è stata inoltrata la domanda di assegni integrativi.

 

                                         Dal 2003 in Ticino vige il sistema di tassazione annuale postnumerando. Visto che nell’ambito della tassazione annuale i redditi e la sostanza vengono dichiarati ogni anno, essa può fungere meglio da utile ausilio per l’allestimento del calcolo relativo agli assegni di famiglia rispetto alla tassazione prenumerando che si fondava sul biennio precedente.

                                         Va, tuttavia, rammentato che ai fini della determinazione dell’eventuale importo dell’assegno è determinante la situazione al momento della relativa richiesta (cfr. art. 10a Laps). Anche la notifica di imposta annuale può, quindi, non corrispondere alla situazione finanziaria di un assicurato al momento in cui chiede gli assegni di famiglia, poiché comunque i redditi e la sostanza determinanti per l’ultima dichiarazione d’imposta possono nel frattempo essere mutati.

 

                                         In casu non è dato sapere se al momento della richiesta l’assicurato aveva ricevuto la notifica di tassazione 2003A. Ciò è comunque irrilevante, poiché essa si riferirebbe comunque al biennio 2001-2002.

                                         Tale tassazione è particolare, in quanto nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando.

 

                                         Dagli atti nemmeno risulta se allorché è stata emanata la decisione formale del 22 novembre 2004 di non entrata in materia sulla richiesta di assegni integrativi, era stata o meno emessa la notifica della tassazione 2003B relativa all’assicurato, la quale, invece, si fonda proprio sui dati economici del 2003.

 

                                         Tale questione può in ogni caso restare aperta.

 

                                         Infatti, come già rilevato (cfr. consid. 2.7.), pendente causa l'assicurato ha trasmesso l’estratto conto della propria banca attinente allo stato del conto il 31 dicembre 2003, il cui mancato invio alla Cassa aveva provocato la decisione di non entrata in materia (cfr. doc. A4).

 

                                         Di conseguenza, la domanda di assegno integrativo formulata dall’insorgente può e deve essere esaminata nel merito.

 

                                         Stante quanto precede, tenuto conto dell’opportunità di garantire all’assicurato il doppio grado di giurisdizione (cfr. STFA del 30 marzo 2005 nella causa F., B 107/03, consid. 6; DTF 128 V 321 consid. 1e/bb) - reclamo alla Cassa e ricorso al TCA - si giustifica di annullare, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata del 15 dicembre 2004 e di trasmettere gli atti alla Cassa affinché emetta una decisione relativa al diritto o meno dell’assicurato di beneficiare di un assegno integrativo e all’eventuale importo.

 

                               2.9.   Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.8), non va neppure approfondito il quesito di sapere se è corretto che la Cassa in mancanza dell’estratto conto bancario dell’insorgente - ed eventualmente dei dati fiscali relativi al 2003 - abbia applicato la sanzione più severa in caso di mancata collaborazione di un assicurato, e cioé non sia entrata in materia sulla richiesta di assegni, o se invece essa non avrebbe piuttosto dovuto effettuare il conteggio ed emettere la relativa decisione anche senza tale documento (cfr. consid. 2.6.), subordinando l’attribuzione dell’assegno integrativo a una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221=Pratique VSI 1996 pag. 267 seg.), per esempio indicando che se dalla tassazione 2003B fosse emersa una situazione economica più florida, l’assicurato avrebbe dovuto restituire la parte di assegno a cui non avrebbe avuto diritto se, fin dal momento dell’assegnazione, fossero stati computati tali dati.

 

                                         Al riguardo è comunque utile rilevare che, in casu, l’amministrazione al momento sia della decisione formale del 22 novembre 2004, che della decisione su reclamo del 15 dicembre 2004 - nell’ipotesi in cui non avesse a disposizione neppure la notifica 2003B -, in mancanza della collaborazione dell’assicurato che non le ha trasmesso l’estratto del conto bancario, non poteva accertare senza difficoltà se il ricorrente possedeva o meno della sostanza mobiliare proprio alla luce del principio del segreto bancario invocato dall’insorgente (cfr. doc. I) che impedisce agli istituti bancari di erogare informazioni attinenti ai propri clienti, anche se risulta limitato da numerosi testi legislativi ad esempio di diritto civile, di esecuzione e fallimento, di diritto penale, di diritto amministrativo, di assistenza giudiziaria in materia penale.

                                         Pertanto la Cassa era, in ogni caso, legittimata a sanzionare la mancata collaborazione dell’insorgente ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA applicato per analogia(cfr. consid. 2.6. in fine a contrario).

 

                             2.10.   La Cassa, il 1° marzo 2005, ha inviato al TCA un calcolo dell’assegno integrativo spettante all’assicurato effettuato fondandosi sulla documentazione fornita da quest’ultimo al momento della relativa domanda e sull’estratto conto bancario trasmesso in sede ricorsuale.

                                         Dal conteggio si evince che l’assicurato avrebbe diritto, sulla base della situazione finanziaria del dicembre 2003, a un assegno integrativo mensile di fr. 533.--(cfr. doc. VIII; consid. 1.7.).

                                         L’amministrazione in proposito ha, precisato che, siccome la “Conferma della correttezza dei dati forniti dall’utente” non ha potuto essere stampata, in quanto non tutti i dati erano stati immessi e l’assicurato non l’ha firmata, il calcolo è da ritenersi puramente ipotetico e non vincolante (cfr. doc. VIII¸consid. 1.7.).

 

                                         Il ricorrente ha censurato il fatto che nel conteggio ipotetico della Cassa non è stato computato l’importo di oltre “fr. 9'000.-- pagati alla cassa malati __________ e che corrispondevano agli arretrati finora cumulati” (cfr. doc. XII).

 

                                         L’assicurato ha asserito trattarsi di arretrati dovuti alla cassa malati, senza tuttavia specificare se l’ammontare di fr. 9'000.-- si riferisce a premi rimasti impagati o a franchigie e partecipazione ai costi dovute.

 

                                         Riguardo a eventuali premi arretrati della cassa malati, giova evidenziare che la Laps, tra le spese computabili, contempla il conteggio dei premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota media ponderata (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g Laps).

                                         Tale quota viene fissata annualmente (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2003; art. 1 del Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2004; art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

                                         Inoltre va ribadito che il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps) viene calcolato sulla base dei redditi e delle spese computabili calcolati su un anno. Infatti esso è poi da raffrontare, al fine di fissare l’assegno a cui un assicurato ha diritto, alla soglia di intervento, la quale corrisponde a un importo annuale (cfr. art. 10Laps; 3b LPC; consid. 2.5.).

                                         Pertanto, quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, deve essere computato solo il contributo ordinario, e meglio il premio medio ponderato relativo alla cassa malati in questione (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag.13; STCA del 27 aprile 2005 nella causa R., 39.2004.11, consid. 2.12.) - che non può eccedere la quota cantonale media ponderata - per l’anno in cui sono chiesti gli assegni, a esclusione dei premi degli anni passati.

 

                                         I premi arretrati della cassa malati, in generale, possono eventualmente essere considerati quali debiti.

 

                                         L’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps prevede il computo di 1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50'000.--, rispettivamente a fr.100'000.-- per l’abitazione primaria.

                                         L’art. 47 cpv. 1 LT, per la determinazione della sostanza imponibile, indica che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.

                                         I debiti, dunque, vanno dedotti dalla sostanza anche nel caso del calcolo dell’assegno integrativo, il quale per la relativa fissazione rinvia alle disposizioni della Laps (cfr. art. 24. LAF; consid. 2.4.).

 

                                         I debiti in quanto tali non possono essere, invece, conteggiati tra le spese computabili vincolate, la cui lista è esaustiva (cfr. art. 8 Laps; consid. 2.5.).

 

                                         Neppure la franchigia e la partecipazione ai costi possono essere conteggiate tra le spese computabili, non essendo previste nell’elenco esaustivo dell’art. 8 Laps (cfr. consid. 2.5.).

                                         Esse non possono, poi, essere assunte separatamente dal calcolo dell’assegno integrativo, come per contro avviene per i beneficiari di PC. A questi ultimi le spese di malattia, d’invalidità e per mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate per l’anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l’acquisto se il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione (cfr. art. 3d LPC; 19 OPC; 1, 2 OMPC).

                                         Una simile regolamentazione non è prevista né dalla Laps, né dalla LAF.

                                         Di conseguenza alla franchigia e alla partecipazione ai costi per l’anno in cui si sono chiesti gli assegni si deve sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. art. 10a Laps; consid. 2.4.).

 

                                         Eventuali importi arretrati possono eventualmente essere conteggiati quali debiti analogamente a quanto esposto per i premi arretrati della cassa malati.

 

                                         Alla luce di quanto esposto, in casu, l’importo di fr. 9'000.--allegato dall’assicurato, indipendentemente dal fatto che si tratti di premi arretrati o di franchigie e partecipazione ai costi, non va considerato nelle spese computabili vincolate.

                                         Inoltre la sostanza computabile dell’assicurato è nulla. All’ammontare del conto bancario al 31 dicembre 2003 di fr. 4'856.91 (cfr. doc. A4) va, infatti, applicata la franchigia di fr. 50'000.--.

                                         In concreto, dunque, i debiti non hanno rilevanza alcuna ai fini del calcolo dell’assegno integrativo dell’insorgente.

                                         Di conseguenza la somma di fr. 9'000.-- è ininfluente anche quale debito.

 

                                         E’ utile comunque sottolineare che l’art. 8 cpv. 1 lett. b Laps prevede il computo nella spesa vincolata degli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzione dall'art. 32 cpv. 1 lett. a Legge tributaria (LT), ossia gli interessi maturati su debiti privati. Gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.--, mentre per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale viene ammesso l'importo effettivo degli interessi (cfr. art. 8 cpv. 2 Laps; Messaggio n. 5221 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 13 marzo 2002, pag. 14).

                                         Nel caso di specie, perciò, potrebbero essere presi in considerazione nel calcolo dell’assegno integrativo del ricorrente eventuali interessi dovuti sui debiti.

 

                             2.11.   La Cassa con la risposta di causa ha chiesto se, considerato l’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps, la domanda di assegni integrativi formulata dall’assicurato deve essere esaminata retroattivamente al mese di dicembre 2003, quando la stessa è stata inoltrata all’amministrazione (cfr. doc. III; consid. 1.5.).

 

                                         Ai sensi dell’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps se il richiedente non fornisce la documentazione sollecitata, la richiesta decade tre mesi dopo il suo avvio; restano riservati i casi di rigore (cfr. consid. 2.2.).

 

                                         Questa Corte, in proposito, rileva che, nella presente fattispecie, siccome la trasmissione pendente causa del proprio estratto conto bancario da parte del ricorrente permette alla Cassa di statuire sul merito della richiesta di assegni integrativi (cfr. consid. 2.8.), si giustifica di valutare il diritto o meno dell’insorgente a tale prestazione e l’eventuale importo con effetto a decorrere dal momento in cui l’assegno integrativo è stato postulato presso l’ufficio competente, ossia dal mese di dicembre 2003.

 

                             2.12.   Per quanto concerne la pretesa ricorsuale inerente al versamento di fr. 9'000.-- a titolo di risarcimento per danni e denegata giustizia riconosciuta da questa Corte con la sentenza del 25 ottobre 2004 (inc. 39.2004.8), va rammentato all’insorgente, come già rilevato nella sentenza appena citata che su questa questione il TCA non può entrare nel merito, in quanto essa esula dalle sue competenze (cfr. art. 1 LPTCA e STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01, consid. 4).

 

                             2.13.   L’assicurato nel proprio ricorso ha postulato l’assegnazione di congrue ripetibili (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

 

                                         Secondo l'art. 22 LPTCA, il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cpv. 2).

 

                                         L'indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

                                         L'Alta Corte riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STFA del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03, consid. 3; DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1997, pag. 394).

 

                                         In una decisione del 26 maggio 2003 nella causa M., C 98/02, chiamata a stabilire nel caso in cui un assicurato è stato sospeso dal diritto alle indennità per insufficienti ricerche durante due periodi di controllo, la nostra Massima Istanza ha annullato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha ribadito che:

 

"  (…)

Dem in eigener Sache prozessierenden Beschwerdeführer steht grundsätzlich keine Parteientschädigung zu. Soweit die Ausrichtung einer Umtriebsentschädigung beantragt wird, muss darauf hingewiesen werden, dass eine solche praxisgemäss nur unter besonderen Umständen gewährt wird und namentlich für die Interessenwahrung einen hohen notwendigen Arbeitsaufwand voraussetzt, welcher den Rahmen dessen überschreitet, was die einzelne Person üblicher- und zumutbarerweise auf sich zu nehmen hat (BGE 110 V 82). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt, weshalb eine Entschädigung nicht zugesprochen werden kann. (…)" (cfr. STFA del 26 maggio 2003 in re M, C 98/02, consid. 4)

 

                                         In un'altra decisione del 3 dicembre 2003 nella causa H., C 148/03, chiamata a decidere nel caso in cui a un assicurato è stata respinta una domanda d'indennità per insolvenza per un importo di fr. 25'999.95 in quanto lo stesso non avrebbe preso ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti verso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 55 LADI, il TFA ha annullato il giudizio cantonale e rinviato gli atti all'amministrazione affinché, accertate meglio le domande poste dall'assicurato e le risposte ricevute dall'amministrazione, statuisca nuovamente.

                                         Contestualmente, circa l'indennità richiesta dal ricorrente, l'Alta Corte ha concluso che:

 

"  (…)

4. Der nicht anwaltlich vertretene obsiegende Beschwerdeführer verlangt für das letztinstanzliche Verfahren eine angemessene Umtriebsentschädigung. Eine solche kann nach der Rechtsprechung zugesprochen werden, wenn es sich kumulativ um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handelt, die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise neben der Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat, und zwischen Aufwand und Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht (BGE 110 V 82 und 134 Erw. 4d). Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. (…)"

(cfr. STFA del 3 dicembre 2003 nella causa H., C 148/03)

 

                                         Ancora, in una decisione del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, dopo avere accertato una violazione dell'art. 6 CEDU e rinviato gli atti al Tribunale cantonale affinché dia seguito alla richiesta di pubblico dibattimento, circa l'indennità richiesta dal ricorrente, il TFA ha osservato:

 

"  (…)

5.2 Schliesslich beantragt der in eigener Sache prozessierende Beschwerdeführer eine Parteientschädigung. Die nicht anwaltlich oder sonst qualifiziert vertretene obsiegende Partei hat nur ausnahmsweise Anspruch auf Parteientschädigung (so genannte Umtriebsentschädigung). Voraussetzung ist namentlich, dass die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, welcher den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise auf sich zu nehmen hat (BGE 110 V 82). Dies ist vorliegend nicht der Fall, womit ein entsprechender Anspruch entfällt. (…)"

(cfr. STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02)

 

                                         Nel caso concreto, a mente del TCA non sono dati gli estremi per riconoscere eccezionalmente all'assicurato, non patrocinato, un'indennità per ripetibili. Egli ha sostenuto con cognizione di causa le proprie posizioni, utilizzando al meglio le conoscenze  delle norme legali di cui dispone.

                                         Egli non ha comunque fatto più di quello che qualsiasi assicurato coscienzioso, non rappresentato, avrebbe fatto per difendere i propri interessi.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.

 

                                 2.-   In quanto ricevibile, il ricorso è accolto.

                                         § La decisione su reclamo del 15 dicembre 2004 è annullata.

 

                                 3.-   Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché entri in materia relativamente alla richiesta di assegni integrativi formulata dall’assicurato ed emetta quindi una decisione formale inerente al diritto dell’assicurato di beneficiare di un assegno integrativo e all’eventuale importo.

 

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 5.-   Intimazione alle parti.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti