Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2005.6

 

rs/ss

Lugano

10 agosto 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 aprile 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 21 marzo 2005 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione dell’11 gennaio 2005 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 e a __________ di restituire l’importo di
fr. 3'075.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore della figlia __________ (13.07.1998), nel periodo dal
1° agosto 2003 al 30 aprile 2004.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:

 

"  con decisione del 16 giugno 2003 la nostra Cassa vi ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 505.-- a decorrere dal
1. maggio 2003 tenendo in considerazione il salario percepito dal Signor __________ dalla ditta __________ di __________ (fr. 4'100.-- lordi mensili).

 

In data 13 aprile 2004 la signora RI 1 si è presentata presso lo Sportello regionale LAPS di __________ per la revisione degli assegni di famiglia. Con la nuova richiesta ha consegnato copia dei conteggi stipendio per l'attività da lei iniziata in data 25 giugno 2003 per il comune di __________ (primo stipendio pagato nel mese di agosto 2003).

 

L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

 

Ne consegue che per il periodo dal 01. agosto 2003 al 30 aprile 2004 avete percepito in troppo l'importo di fr. 3'075.-- come da seguente conteggio:

 

Assegno integrativo percepito:

dal 01.08.2003 al 30.04.2004/09 mesi a fr. 505.--             fr. 4'545.--

 

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):

dal 01.08.2003 al 31.12.2003/05 mesi a fr. 294.--

dal 01.01.2004 al 30.04.2004/04 mesi a fr.     0.--             fr. 1'470.--

 

Totale assegno integrativo a nostro favore                        fr. 3'075.--

 

Conformemente ai disposti degli articoli 44 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) e 26 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) questo importo deve essere rimborsato alla nostra Cassa." (Doc. A1)

 

                               1.2.   In data 19 gennaio 2005 RI 1 ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, invocando la propria buona fede e una situazione finanziaria alquanto precaria (cfr. doc. A2).

 

                                         Con decisione del 16 febbraio 2005 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare ha argomentato:

 

"  (…)

Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave
(cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

 

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

 

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza o da dolo della persona tenuta alla restituzione: quando cioè, al momento della richiesta dell'esame della situazione economica, certi fatti sono stati taciuti oppure sono state fornite indicazioni inesatte, quando l'obbligo di informare non è stato rispettato o non lo è stato a tempo debito. Agisce con grave negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese sono riconosciute a norma di legge federale al 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari superano i redditi determinanti a norma della LPC (art. 5 cpv. OPGA).

 

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

 

"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica: ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell'unità di riferimento indicati nell'allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente all'ufficio che ha emanato la presente decisione".

 

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta in quanto la signora non ha comunicato tempestivamente al nostro ufficio che dal 25 giugno 2003 aveva iniziato un'attività lucrativa, ma è stato comunicato solamente al momento della richiesta di rinnovo degli assegni di famiglia, allo sportello regionale LAPS in data 13 aprile 2004.

 

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella della grave difficoltà."
(Doc. A3)

 

                               1.3.   A seguito del reclamo interposto dall’assicurata (cfr. doc. A4), la Cassa, il 21 marzo 2005, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A5).

 

                               1.4.   L’assicurata ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:

 

"  L’istituto delle assicurazioni sociali, in data 11 gennaio 2005, mi ordinava la restituzione dell'assegno integrativo per un importo di Fr. 3'075.- ritenendolo abusivamente percepito.

 

Con lettere (19 gennaio) chiarivo la mia situazione di convivenza famigliare e chiedevo il condono della somma che tuttavia la Cassa Cantonale, con lettera 16 febbraio negava.

 

Cercai di nuovo (4 marzo) di illustrare la condizione disagevole in cui mi trovo e le ragioni che mi indussero in buona fede ad omettere di comunicare alla Cassa il cambiamento, e ciò, sulla base delle rassicurazioni avute presso l'Ufficio Laps di __________ (Signora __________), che lasciavano intendere l'inutilità di informare la Cassa.

Omissione giudicata invece intenzionale quanto imperdonabile, nella quale s'intravedeva pure la disonestà.

 

Quindi, ritenendo sempre che io abbia agito in malafede e non considerando del tutto la mia reale situazione, la Cassa Cantonale, con lettera del 21 marzo scorso confermava l'ordine di restituzione.

Mi è propizia l'occasione per far rilevare che contrariamente a quanto figura nella tabella di calcolo AFI, la sottoscritta non è la responsabile dell'unità di riferimento bensì la convivente." (Doc. I)

                               1.5.   L’autorità amministrativa, nella propria risposta di causa del
18 aprile 2005, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   Il 26 aprile 2005 l’assicurata ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. V), alle quali la Cassa ha replicato con scritto del
12 maggio 2005 (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   Pendente causa il TCA, rilevato che dagli atti emerge che l’assicurata ha indicato che quando si è rivolta allo Sportello Laps di __________ le sarebbe stato indicato che, sulla base di quanto le veniva attribuito, le rimaneva ancora un margine di possibilità per svolgere una piccola attività senza che ciò oltrepassasse le condizioni legali per l’ottenimento dell’assegno (cfr. doc. A4), ha posto a __________ dello Sportello regionale Laps di __________ i seguenti quesiti:

 

"  1. se effettivamente, in occasione del vostro incontro, ha fornito all’assicurata questa informazione;

 

2. in caso di risposta affermativa, voglia specificare su cosa si è fondata per rilasciare alla signora RI 1 tale indicazione. In particolare voglia segnalarci se al momento della richiesta di assegni integrativi da parte di un assicurato, effettuate un calcolo approssimativo degli stessi;

 

3. se lei ha pure precisato all’assicurata che non era necessario informare l’autorità competente - segnatamente la Cassa - dell’eventuale inizio di “una piccola attività”." (doc. IX).

 

                                         Il 3 agosto 2005 __________ ha risposto:

 

"  (…)

 

·         In data 28 maggio 2003 la Signora RI 1 è venuta allo sportello LAPS di __________ per la domanda di assegno familiare integrativo (AFI). Quest’ultima teneva in considerazione la situazione economica e personale di quel dato momento (maggio 2003). In quell’occasione, l’assicurata mi ha domandato se, nel caso in cui avesse esercitato un’attività lucrativa, sarebbe rientrata ancora nei parametri legali per poter beneficiare dell’AFI. A questo punto, ed eccezionalmente, dato che mi era stato esplicitamente richiesto e visto che tra i compiti affidatimi vi è anche quello di rispondere alle esigenze dell’utente, ho inserito nel programma un ipotetico reddito da attività lucrativa suggeritomi dalla Signora RI 1. Da tale calcolo figurava ancora una lacuna di reddito LAPS a suo favore (sempre relativa all’anno 2003), ma di entità minore.

 

·         Tengo a precisare, infine, che non ho mai asserito alla Signora RI 1 che non fosse necessario avvisare il Servizio AFI di Bellinzona, in caso di inizio di un’eventuale “piccola attività”. Infatti è procedura standard, presso il nostro sportello LAPS, spiegare dettagliatamente la conferma di inoltro della richiesta AFI prima che quest’ultima sia firmata dal richiedente e più precisamente: le modalità di calcolo della lacuna di reddito LAPS trovata, il fatto che ciò che hanno fornito e dichiarato al momento della domanda AFI corrisponda al vero e l’obbligo di informare la Cassa cantonale degli assegni familiari di qualsiasi cambiamento finanziario e personale dell’unità di riferimento (UR) (inzio-fine attività lavorativa, aumento-diminuzione salario, cambiamento di indirizzo, mutamento dell’UR, ecc).

 

Tali informazioni erano già state da me comunicate al padre della Signora RI 1, che mi ha contattato telefonicamente lo scorso 26 aprile." (Doc. X)

 

                               1.8.   L’assicurata, il 6 agosto 2005, in merito al doc. X, ha formulato le seguenti osservazioni:

 

"  Dal colloquio avuto il 28.5.2003 con la Signora __________ presso lo sportello LAPS di __________, risultava che mi era possibile svolgere una piccola attività, in quanto il guadagno conseguito sarebbe rientrato nei limiti legali concessi.

Ciò mi rassicurava, ignorando la necessità di dover informare il servizio AFI di Bellinzona.

Allo sportello mi fu sottoposto un formulario da firmare sul quale ebbi poi modo più tardi di leggere, quando mi fu contestata l'attribuzione dell'assegno, che effettivamente ogni cambiamento, anche minimo, doveva essere comunicato. Contenuto del formulario che al momento della firma non ebbi l'accortezza di leggere.

 

Ciò che essenzialmente si poteva magari fare allo sportello era farmi rimarcare verbalmente quello che, in ogni caso, sarebbe stato assolutamente necessario e importante fare.

Non avrei del resto avuto dei motivi per non farlo.

 

Altro non ho da dire, sennonché il desiderio che nel mio agire non si voglia intravedere malafede o disonestà." (cfr. doc. XII)

 

                               1.9.   I doc. IX, X, XI, XII sono stati inviati per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002
(cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal
1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

 

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994
pag. 321 consid. 2).

                                         Nel caso in esame la Cassa ha negato all'assicurata il condono della restituzione di parte degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° agosto al 31 dicembre 2003 e degli interi assegni integrativi di cui ha beneficiato dal 1° gennaio al 30 aprile 2004. In quel periodo sia la modifica della LAF relativa all'assegno integrativo, che la nuova Laps erano in vigore. Si applicano, quindi, le nuove disposizioni legali.

 

                                         L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

 

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)   soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

 

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che

 

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

 

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Laps, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.).

 

                               2.3.   Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

 

"  Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

 

                               2.4.   Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

 

"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

 

 

                                         L'art. 30 Laps prevede che

 

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

                                     

                                         In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

 

"  E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

                                        reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

 

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che

 

"  Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

 

                                         L'art. 26 Laps sancisce:

 

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

 

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p. to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

 

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Lasp, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).

 

                               2.7.   Oggetto del presente ricorso è solo la questione di sapere se la decisione su reclamo del 21 marzo 2005 con la quale la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall'assicurata è conforme o meno alla legislazione cantonale.

                                         E` infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

 

                                         L’ordine di restituzione dell’11 gennaio 2005 con cui è stato chiesto il rimborso dell’importo di fr. 3'075.-- per assegni integrativi percepiti a torto è, invece, passato in giudicato incontestato, visto che l’assicurata ha postulato soltanto il condono della somma chiestale in restituzione (cfr. consid. 1.2.).

 

                                         Era, quindi, semmai con reclamo contro l’ordine di restituzione prima, ed eventualmente con ricorso al TCA poi, e non con reclamo contro il rifiuto del condono, a differenza di quanto effettuato dall’insorgente (cfr. doc. A4), che andava contestato il computo, al fine di determinare l’importo dell’assegno integrativo al quale l’assicurata aveva effettivamente diritto, del reddito del convivente, padre di __________.

 

                                         In ogni caso è utile osservare che la Laps, alla quale la LAF rinvia per il calcolo degli assegni integrativi (cfr. consid. 2.2.), prevede che la prestazione alla quale ha diritto eventualmente un assicurato viene conteggiata considerando i redditi e le spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(cfr. art. 5, 11 Laps).

                                         L’unità di riferimento, ai sensi dell’art. 4 Laps, è costituita dal titolare del diritto e, segnatamente, dal partner convivente, se vi sono figli in comune.

                                         Questo è il caso dell’assicurata, siccome __________ è figlia sua e di __________, con il quale convive. Pertanto a ragione la Cassa ha tenuto conto pure del reddito e delle spese del padre di __________.

                                         Anche la censura ricorsuale secondo cui l’assicurata non sarebbe, contrariamente a quanto indicato nei nuovi calcoli dell’assegno integrativo, la responsabile dell’unità di riferimento (cfr. doc. I), concerne piuttosto la decisione relativa alla restituzione. Conseguentemente essa andava sollevata nel contesto di un eventuale reclamo contro l’ordine di restituzione dell’11 gennaio 2005.

                                         Tuttavia in proposito va evidenziato che secondo l’art. 24 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 2.2.) se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. La titolarità dipende da quale dei due genitori adempie la condizione relativa al periodo di carenza di tre anni. Se i due genitori ossequiano i necessari requisiti, possono entrambi essere titolari del diritto (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 n. 5189 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p. to 4.3.5.).

                                         In concreto, a prescindere dall’adempimento o meno delle condizioni di cui all’art. 24 Laps da parte del padre, la Cassa, attribuendole con decisione 16 giugno 2003 un assegno integrativo (cfr. inc. AF 1A), ha ritenuto che l’assicurata rispettasse tali requisiti. La stessa, dunque, è senz’altro titolare del diritto all’assegno integrativo e di conseguenza può essere considerata responsabile dell’unità di riferimento.

 

                                         Va, pure, rilevato che l’art. 30e LAF stabilisce che, richiamato l’art. 44 LAF, concernente la restituzione e il condono
(cfr. consid. 2.5.), entrambi i genitori sono solidalmente tenuti alla restituzione, se e nella misura in cui l’assegno integrativo indebitamente percepito era stato conferito a una famiglia biparentale.

                                         Come esposto sopra, il conteggio dell’assegno integrativo attinente all’assicurata è stato correttamente effettuato considerando una famiglia biparentale. Pertanto, in ogni caso, indipendentemente da chi sia responsabile dell’unità familiare, sia la madre che il padre di __________ sono tenuti in modo solidale al rimborso degli assegni percepiti indebitamente.

 

                                         A quest’ultimo riguardo giova, per inciso, rilevare che effettivamente in occasione della revisione degli assegni di famiglia è emerso che la ricorrente dal mese di giugno 2003 ha esercitato un’occupazione presso il Comune di __________ quale ausiliaria di pulizie a ore.

                                         Essa ha continuato a svolgere questa attività anche nel 2004 (cfr. inc. Laps doc. 30, 31, 39, 40), percependo uno stipendio lordo, calcolato su un anno, di fr. 2'548.-- (cfr. inc. Laps doc. 32). L’assicurata, non impugnando l’ordine di restituzione, ha del resto riconosciuto tale reddito.

                                         Di conseguenza l’insorgente, nel periodo dal mese di agosto 2003 al mese di aprile 2004, lasso di tempo considerato dall’ordine di restituzione del mese di gennaio 2005
(cfr. doc. A1), ha conseguito un reddito da attività lavorativa dipendente, a differenza di quanto ritenuto dall’amministrazione nella decisione relativa all’assegno integrativo del 16 giugno 2003, che indicava unicamente il reddito da attività dipendente del convivente, padre di __________ (cfr. inc. AF doc. 1B).

                                        

                                         Risulta, di conseguenza, chiaro che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 10 Reg. Laps), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

 

                                         In simili condizioni la ricorrente, da un profilo oggettivo, ha dunque effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi relativi al lasso di tempo da agosto 2003 ad aprile 2004, che vanno restituiti (cfr. consid. 2.6.).

 

                               2.8.   Per quanto attiene ai presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

 

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

 

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

 

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

 

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare
(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,
consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo
(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

 

                               2.9.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

 

                             2.10.   Nel caso in esame la Cassa rimprovera all’assicurata di non avere notificato tempestivamente l’inizio dell’attività lavorativa presso il Comune di __________ nel mese di giugno 2003, contrariamente a quanto indicato sulle decisione relative agli assegni. Questa circostanza è stata comunicata unicamente in occasione del momento del rinnovo degli assegni integrativi, allo Sportello regionale Laps il 13 aprile 2004 (cfr. doc. A3, A5).

 

                                         La ricorrente, dal canto suo, ritiene di avere agito in buona fede, in quanto il mancato avviso dell’inizio dell’occupazione quale ausiliaria di pulizie a ore è dovuto al fatto che, quando si è recata allo sportello Laps, le avrebbero precisato che, sulla base di quanto le veniva attribuito, le rimaneva ancora un margine per svolgere una piccola attività senza che ciò oltrepassasse le condizioni legali per l’ottenimento dell’assegno. Essa ha, così, accettato l’impiego di qualche ora mensile presso il Comune di __________ senza tenere conto che ciò avrebbe dovuto essere comunicato (cfr. doc. A4). L’assicurata ha pure precisato che quanto indicatole dallo Sportello Laps di __________ lasciava intendere l’inutilità di informare la Cassa (cfr. doc. I).

 

                             2.11.   Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 30 Laps, a cui rinvia l’art. 41 cpv. 2 LAF relativo all’obbligo di informare nell’ambito degli assegni integrativi e di prima infanzia, prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali deve essere comunicato agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali.

 

                                         Inoltre giusta l’art 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Lo scopo dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.

 

                                         Nell’evenienza concreta va sottolineato che con la decisione del 16 giugno 2003 trasmessa alla ricorrente, che le ha accordato l’assegno integrativo a favore della figlia __________ a decorrere dal 1° maggio 2003, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito esplicitamente di quanto segue:

 

"  Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

 

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato la presente decisione.

In particolare quanto segue:

- la variazione dell’unità di riferimento (per esempio nascita di un figlio

  o decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo);

- il cambiamento di domicilio;

- il cambiamento di stato civile (per esempio: la separazione, il

  divorzio o il nuovo matrimonio);

- l'inizio, la cessazione o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la

  fine o l'interruzione della formazione scolastica;

- l'inizio o la cessazione di una attività lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per

  esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari e/o mobiliari;

- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o

  da un'assicurazione privata.

 

La persona che con indicazioni incomplete o inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta è punita con la multa fino a diecimila franchi o con l’arresto, è riservata l’azione penale."
(cfr. inc. AF doc. 1)

 

                                         Pertanto l'assicurata, dopo aver ricevuto la decisione del
16 giugno 2003 relativa all'assegno integrativo a favore della figlia, avrebbe dovuto leggerla accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente che ha emesso tale provvedimento, deve essere informata di ogni modifica rilevante ai fini del diritto all'assegno.

                                         Sulla decisione è peraltro chiaramente indicato che deve essere annunciato ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche, in particolare l'aumento del reddito e l'inizio di un’attività lucrativa.

                                         L'insorgente, dunque, avrebbe dovuto comunicare al più presto alla Cassa che il 25 giugno 2003 aveva cominciato a lavorare presso il Comune di __________.

 

                             2.12.   Va, al riguardo, segnalato che il TFA ha precisato che la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).

 

                                         In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E. G., pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:

 

"  (…)

Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."

(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)

 

                                         Nel caso di specie l'aumento mensile di reddito dell’assicurata è stato rilevante (cfr. art. 10 Reg. Laps; consid. 2.4.).

                                         Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa e rendersi conto che il calcolo degli assegni andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo,
"La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).

 

                             2.13.   La ricorrente sostiene di non avere avvertito la Cassa dell’inizio dell’attività lucrativa quale ausiliaria di pulizie a ore, in quanto allo Sportello Laps di __________ le avrebbero detto che, sulla base di quanto le veniva erogato, le rimaneva ancora un margine per esercitare una piccola occupazione senza che ciò oltrepassasse le condizioni legali per l’ottenimento dell’assegno. Essa ha così cominciato a lavorare presso il Comune di __________ (cfr. doc. A4; I).

 

                                         Al riguardo va osservato che da un accertamento esperito dal TCA presso lo Sportello Laps di __________ pendente causa è emerso che effettivamente l’assicurata il 28 maggio 2003, allorché si è recata allo Sportello Laps al fine di inoltrare la domanda di assegni integrativi, ha chiesto a __________, persona di contatto dello Sportello, se, nel caso in cui avesse svolto un’occupazione, sarebbe comunque rientrata nei parametri legali per poter beneficiare dell’assegno integrativo.

                                         La funzionaria ha allora eccezionalmente effettuato il calcolo dell’assegno spettante alla ricorrente, inserendo un ipotetico reddito da attività lucrativa suggeritole dall’assicurata. __________ ha precisato che da tale conteggio risultava ancora una lacuna di reddito Laps per il 2003, ma di entità minore rispetto a quella ottenuta senza computare il citato reddito (cfr. doc. X; consid. 1.7.).

 

                                         __________ ha, tuttavia, espressamente dichiarato di non avere mai indicato alla ricorrente che non fosse necessario avvisare il Servizio degli assegni integrativi di Bellinzona dell’inizio di una “piccola” attività. Essa ha pure aggiunto che è procedura dello Sportello attirare l’attenzione degli assicurati sull’obbligo di informare la Cassa di qualsiasi cambiamento finanziario e personale dell’unità di riferimento, e meglio dell’inizio-fine di un’attività lavorativa, dell’aumento-diminuzione del salario, del cambiamento di indirizzo, del mutamento dell’UR, ecc.
(cfr. doc. X; consid. 1.7.).

 

                                         La ricorrente, del resto, mai ha allegato che la signora __________ le avrebbe precisato di non dovere avvertire l’amministrazione in proposito, bensì ha riconosciuto che l’inutilità di avvisare la Cassa dell’inizio dell’attività presso il Comune di __________ è stata da lei dedotta dalle asserzioni della funzionaria dello Sportello (cfr. doc. I).

 

                                         Tale deduzione, però, non avrebbe potuto e dovuto avere luogo.

 

                                         Infatti, a prescindere dal fatto che, come rilevato dalla Cassa
(cfr. doc. A5, III), quando l’assicurata si è recata allo Sportello Laps nel 2003 per postulare gli assegni, non essendo ancora stata emessa da parte della Cassa la decisione del 16 giugno 2003 con cui le è stato accordato l’assegno integrativo a far tempo dal 1° maggio 2003, non erano noti in modo certo né l’entità della lacuna di reddito, né l’importo a cui avrebbe avuto diritto la stessa, da un lato, __________, nel mese di maggio 2003, le ha soltanto indicato la possibilità di esercitare un impiego senza perdere completamente il diritto all’assegno integrativo. Dall’altro, la Cassa, con decisione del 16 giugno 2003, le ha espressamente segnalato l’obbligo di informare tempestivamente di ogni cambiamento, in particolare dell’inizio di un’attività lucrativa (cfr. consid. 2.11.; inc. AF doc. 1).

                                         La determinazione delle implicazioni del reddito conseguito dall’assicurata sull’ammontare dell’assegno erogatole, e quindi i relativi calcoli, erano compito della Cassa e solo a quest’ultima spettava la competenza di decidere se il salario percepito dalla ricorrente aveva o meno influenza sull’importo dell’assegno.

 

                                         L’assicurata, nello scritto del 6 agosto 2005 al TCA, ha precisato di avere firmato, il 28 maggio 2003 presso lo Sportello, un formulario senza leggerlo. Essa ha prestato attenzione allo stesso solo quando le è stato contestato l’assegno e ha così appreso che vi era indicato di comunicare ogni cambiamento, anche minimo.

                                         La ricorrente ha, poi, evidenziato che la funzionaria dello Sportello avrebbe potuto segnalarle verbalmente gli obblighi da ossequiare quale titolare di assegni di famiglia (cfr. doc. XII).

 

                                         Questa Corte evidenzia che, indipendentemente dalla questione di sapere se effettivamente la funzionaria dello Sportello Laps non ha indicato verbalmente all’assicurata il proprio dovere di informare di ogni mutamento, l'amministrazione, per ammissione dell’insorgente stessa, l’ha comunque avvisata, tramite il formulario menzionato, in merito a tale obbligo.

                                         In proposito si rammenta l’importanza di leggere attentamente ogni scritto prima di firmarlo.                         

                                         La ricorrente, essendo tenuta a leggere attentamente il formulario prima di apporvi la propria firma, non può giustificare la mancata comunicazione dell’inizio dell’attività lavorativa con il fatto di avere sottoscritto un documento senza conoscerne il contenuto.

                                         Inoltre, come già puntualizzato, l’obbligo di informare è stato in ogni caso chiaramente menzionato anche sulla decisione degli assegni integrativi del 16 giugno 2003 (cfr. inc. AF doc. 1).

 

                                         In simili condizioni l’assicurata non aveva nessun valido motivo per credere che non fosse necessario informare l’amministrazione dell’inizio dell’impiego presso il Comune di __________.

 

                             2.14.   L'insorgente, contrariamente a quanto previsto all’art. 30 Laps e all’art. 53 LAF, non ha comunicato all'organo amministrativo competente l'inizio della sua attività lavorativa fino al mese di aprile 2004, quando in occasione della revisione dell’assegno integrativo, ha consegnato allo sportello Laps di __________ i relativi conteggi di stipendio (cfr. inc. AF doc. 2; inc. Laps
doc. 40; doc. A1).

                                         Pertanto essa, dal 1° agosto 2003, data a partire dalla quale è stata richiesta la restituzione degli assegni integrativi
(cfr. doc. A1), al 30 aprile 2004, ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione.

                                         A mente di questa Corte la violazione commessa dall’assicurata, avendo la Cassa avvisato quest’ultima in modo chiaro ed esplicito circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.10.), configura poi una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.

 

                                         Non potendo riconoscere la buona fede dell’insorgente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione su reclamo del 21 marzo 2005 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.

 

                                         A titolo abbondanziale va segnalato che l’assicurata, nello scritto del 26 aprile 2005 al TCA ha indicato che può restituire la somma richiesta soltanto secondo le modalità che saranno concesse dal guadagno mensile di fr. 160.-- (cfr. doc. V).

                                         La Cassa, dal canto suo, nella decisione su reclamo ha puntualizzato che ad ogni assicurato al quale viene notificato un ordine di restituzione, è riconosciuta la possibilità di concordare un rimborso rateale (cfr. doc. A5).

                                         Contestualmente occorre rilevare che tale tema non è oggetto della presente vertenza e pertanto questa Corte non è tenuta a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e). E' comunque utile rammentare che effettivamente, come preannunciato dalla Cassa, un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere stabilita con l'amministrazione.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti