Raccomandata |
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Incarto n.
rs/ss |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 7 marzo 2005 emanata da |
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Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 2 ottobre 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 di restituire l'importo di fr. 24'480.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia, a favore della figlia __________ (6.10.2000) nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 maggio 2003.
Tale provvedimento è stato motivato con il fatto che nelle decisioni con cui erano stati accordati all’assicurata gli assegni a partire dal mese di gennaio 2001 non era stato computato il contributo alimentare per __________ da parte del padre naturale, fissato con Decreto cautelare della Pretura di __________ del 4 febbraio 2003 a fr. 857.-- mensili a decorrere dal 6 ottobre 2000 (cfr. doc. 12 inc. 39.2004.4; A2).
1.2. Il 24 ottobre 2004 l’assicurata, contestualmente al reclamo interposto contro il provvedimento del 2 ottobre 2003, ha postulato il condono del rimborso dell’ammontare di fr. 24'480.--, facendo valere in particolare la precarietà della propria situazione economica (cfr. doc. 15 inc. 39.2004.4).
La Cassa, con decisione su reclamo del 12 marzo 2004, ha ridotto l'importo da restituire a fr. 23'565.--.
Inoltre essa ha respinto la domanda di condono, esprimendosi come segue:
" (…)
Ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LAF, la restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (sottolineatura nostra).
I requisiti della buona fede e dell'onore troppo grave devono essere soddisfatti cumulativamente.
Nella presente fattispecie, la condizione della buona fede non è palesemente data poiché, come esposto al punto che precede, la signora RI 1 stessa era ben consapevole che la Cassa, una volta stabilito in sede civile l'ammontare dei contributi alimentari a carico del signor __________ e a favore della figlia __________, avrebbe effettuato un nuovo calcolo e chiesto la restituzione di quella parte di assegno familiare a cui non avrebbe avuto il diritto se fosse stato computato il contributo alimentare annuo (cfr. ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 25 maggio 2001 e dichiarazione del 25 settembre 2001).
Ne discende che la domanda di condono deve essere respinta." (Doc. A1 inc. 39.2004.4)
1.3. L’assicurata ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA, invocando, per quanto riguarda segnatamente il condono, la sua buona fede e che il rimborso richiesto costituirebbe un onere troppo grave (cfr. doc. I inc. 39.2004.4.).
Questo Tribunale, con sentenza 10 dicembre 2004, ha dichiarato irricevibile il ricorso per quanto concerneva al condono, poiché il provvedimento del 12 marzo 2004 costituiva, relativamente a tale tema, la prima decisione formale. Contro la stessa andava dunque interposto reclamo ai sensi dell’art. 33 Laps. Il TCA ha conseguentemente trasmesso gli atti alla Cassa al fine di esaminare il reclamo dell’assicurata.
L’impugnativa è, per contro, stata parzialmente accolta in relazione all’ordine di restituzione. Il TCA ha ritenuto ingiustificata la richiesta di restituzione formulata dalla Cassa per i mesi di aprile e maggio 2003. L’assicurata deve, però, rimborsare gli assegni integrativi e di prima infanzia relativi ai mesi da gennaio 2001 a marzo 2003, corrispondenti all’importo di fr. 22'283.--, in quanto percepiti a torto da un profilo oggettivo.
Questa Corte ha inoltre accolto la domanda di gratuito patrocinio concernente la procedura di reclamo e ha riconosciuto che all’assicurata vanno accordate delle ripetibili parziali per la parte di reclamo che avrebbe dovuto essere accolta, rinviando l’incarto all’amministrazione per statuire sulla questione delle ripetibili parziali in sede di reclamo (cfr. inc. 39.2004.4).
Tale giudizio è passato in giudicato incontestato.
1.4. A seguito della trasmissione degli atti da parte del TCA, la Cassa, il 7 marzo 2005, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha ribadito che la restituzione della somma di fr. 22'283.-- non può essere condonata.
La Cassa ha, in particolare, rilevato:
" (…)
Nella fattispecie, la
Cassa ha versato alla signora RI 1 gli assegni integrativi e di prima infanzia,
calcolati senza computare il contributo alimentare fissato dal giudice, essendo
ancora pendente la causa promossa con azione di paternità e di mantenimento del
17 settembre 2001.
La qui reclamante si era tuttavia impegnata, con la sottoscrizione della
dichiarazione resa alla Cassa in data 25 settembre 2001, di “trasmettere
immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per
gli assegni familiari, (…) una copia della sentenza civile, mediante la quale
viene determinato il contributo alimentare in favore di __________” e “(…)
a restituire quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata
ed alla quale non avrebbe avuto il diritto computando un contributo
alimentare annuo” (sottolineatura nostra).
Del resto, già con ricorso del 25 maggio 2001 al TCA, presentato avverso la
decisione 2 maggio 2001 della Cassa, l’insorgente aveva chiesto “(…) che sia
rivista la decisione e che mi vengano anticipati gli alimenti dovuti al padre”,
sottolineando, da parte mia garantisco che al momento della
sottoscrizione della convenzione alimentare, se quest’ultima avrà effetto
retroattivo, sarà mia premura rimborsare quanto da voi anticipato” (sottolineatura
nostra).
A fronte di questo chiaro impegno assunto dalla reclamante, la Cassa aveva
aderito alla di lei richiesta e la causa venne stralciata dai ruoli.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il requisito della buona fede non è
palesemente dato. La signora RI 1 era per l’appunto ben conscia del fatto che,
una volta stabilito in sede civile l’ammontare dei contributi alimentari a
carico del padre di __________, la Cassa avrebbe effettuato un nuovo calcolo,
computando i contributi in questione e chiedendo la restituzione di quanto
versato di troppo.
Difettando uno dei due presupposti da adempiere cumulativamente, la Cassa non
procede all’esame del requisito dell’onere troppo grave." (Doc. A)
1.5. Contro questa decisione su reclamo l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con cui ha postulato:
" IN LIMINE LITIS
La presente procedura è
sospesa sino a definizione giudiziale della vertenza sorta presso la Pretura di
__________ – __________,
inc. no. DI. 2005. 397.
IN VIA PRINCIPALE
1. Il ricorso è integralmente accolto.
§ Di conseguenza, a RI 1, __________,
viene condonato
l’obbligo di restituzione di CHF 22'283.--.
IN VIA SUBORDINATA
1. Il ricorso è accolto.
§
Di conseguenza, considerata la cessione in pagamento a favore
della Cassa cantonale per gli assegni familiari di CHF 19’00.—pari al credito
che RI 1 vanta nei confronti di __________, a RI 1, __________, viene condonato
l’obbligo di restituzione dell’importo residuo, pari a CHF 3'283.--.
IN VIA SUB-SUBORDINATA
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza RI 1 è tenuta a
restituire alla Cassa cantonale degli assegni familiari la somma di
CHF 3'283.-- secondo rateizzazione da concordarsi in funzione delle
disponibilità effettive.
2. La domanda di gratuito patrocinio concernente la procedura di
reclamo così come la
presente ricorsuale è accolta.
§ Di conseguenza, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
tasserà entrambe le note dell’avv. RA 1, __________, per entrambi i gradi di giudizio.
3. Protestate tasse e spese; non si assegnano ripetibili nella misura in
cui la ricorrente è integralmente posta al beneficio del gratuito patrocinio." (Doc. I)
A sostegno delle proprie pretese ricorsali l’assicurata ha precisato:
" (…)
c. La situazione economica della ricorrente permane compromessa. Si reitera anche in questa sede la richiesta dì ammissione all'assistenza giudiziaria con estensione al gratuito patrocinio, la ricorrente non essendo in grado di far fronte né agli oneri di procedura né alle spese di patrocinio.
Non appena giunto dall'autorità comunale il chiesto preavviso favorevole anche in funzione della situazione attuale, sarà premura dello scrivente legale trasmettere detto documento a codesta lodevole Autorità.
Prove: c.s.
Doc. C, preavviso favorevole
NEL MERITO
1. Con decisione 2 ottobre 2003, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito: la Cassa) ha chiesto alla ricorrente la restituzione di CHF 24'480.--, attesa l'emissione da parte del Pretore del Distretto di __________ di un decreto cautelare stabilente in CHF 837.-- gli oneri di mantenimento del padre naturale a favore di __________, la figlia della ricorrente.
Con primo reclamo di data 24 ottobre 2003, lo scrivente legale ha contestato in primo luogo il computo dell'importo la cui restituzione è stata chiesta, anticipando la richiesta di condono, postulando per il tutto la messa al beneficio della qui ricorrente dell'assistenza giudiziaria estesa al gratuito patrocinio.
Con prima decisione su reclamo di data 12 marzo 2004, la Cassa ha ridotto l'importo a CHF 23'565.--, considerando ciò nondimeno il reclamo integralmente respinto [sic!], respingendo in toto la domanda di AG e di condono, rinviando per il tutto a codesta lodevole Autorità.
Autorità la quale, adita da ricorso inizialmente introdotto direttamente dalla qui ricorrente, con decisione 10 dicembre 2004 (inc. no. 39.2004.4):
· ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo ulteriormente a CHF 22'283.-- l'importo suscettibile di restituzione;
· ha imposto la copertura dell'intervento dello scrivente legale in sede di reclamo demandando la questione alla Cassa
· demandando inoltre la questione del condono alla Cassa per emissione della decisione che qui ci occupa.
La Cassa, omettendo nuovamente di pronunciarsi in punto alla questione dell'AG per l'intera procedura di reclamo, si è limitata a ribadire come, difettando a suo dire la condizione cumulativa della buona fede, l'istanza di condono andasse irrimediabilmente respinta.
Si noti che neppure in quest'ultima sede la Cassa è entrata nel merito della proposta cessione/pagamento in compensazione del credito che la ricorrente vanta nei confronti del padre della figlia, scaturente da decisione di merito, palesemente sostitutiva del decaduto decreto cautelare a cui ancora fa riferimento la richiesta in restituzione.
Da qui il presente ricorso.
Prove: c.s.; richiamo inc. no. 39.2004.4 presso codesta lodevole Autorità
2. Corre precisare, già solo per scrupolo di completezza, che __________, padre naturale di __________, ha appena convenuto in giudizio __________ e la qui ricorrente con azione in modifica del contributo alimentare.
Le parti sono citate a comparire dinanzi al Pretore del Distretto di __________ giovedì 28 aprile 2005.
Considerata l'interdipendenza fra questa procedura e la rimessa in discussione del giudizio 27 ottobre 2003 (inc. OA. 2001.621), unico fondamento giuridico persistente della richiesta in restituzione e, parimenti, delle sue modalità di esecuzione - condono parziale o integrale compreso - si chiede in limine litis che la presente procedura venga sospesa sino a definizione in sede civile della questione.
Prove: c. s.
Doc. D, citazione 29.03.2005.
3. La Cassa cantonale per gli assegni familiari sostanzia l'asserito difetto della condizione cumulativa della buona fede rifacendosi a precedenti dichiarazioni sottoscritte dalle ricorrente, e meglio:
· in data 25.05.2001:
"al momento della sottoscrizione della convenzione alimentare, se quest'ultima avrà effetto retroattivo, sarà mia premura rimborsare quanto da voi anticipato”; e
· in data 25.09.2001:
"trasmettere immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, [...] una copia della sentenza civile, mediante la quale viene determinato il contributo alimentare in favore di __________ ".
Paradossalmente, sono proprio queste asserzioni della ricorrente che ne sostanziano l'assoluta buona fede.
In effetti, unica convenzione alimentare della procedura di cui ad inc. no. OA. 2001.621 è quella sottoscritta dalle parti a cavallo fra il 30 settembre 2003 ed il 6 ottobre 2003, omologata dal Segretario Assessore della Pretura di __________ - __________ con sentenza civile di data 27 ottobre 2003.
Orbene, atteso che la Cassa cantonale per gli assegni familiari già aveva avviato intempestiva procedura di restituzione, copia della sentenza civile, come da impegno assunto, ha potuto essere trasmessa solo in sede di procedura in corso, pur essendone stato anticipato il contenuto in sede di reclamo, mediante trasmissione del verbale d'udienza di omologazione e dell'omologanda convenzione.
In piena malafede è dunque piuttosto la Cassa, la quale si fonda irritamente su un semplice sbocco incidentale della procedura di merito, non avvedendosi del fatto che unico elemento vincolante è, fatto salvo l'esito della pendente procedura di cui a richiamato inc.no.DI.2005.397, la decisione di merito che ha posto fine alla procedura promossa con petizione 17 settembre 2001 dalla ricorrente e dalla figlia avverso il padre naturale di quest'ultima, e, per quanto ci concerne, la proposta di cessione del credito di CHF 19'000.-- quale modalità di restituzione.
Prove: c.s.; richiamo inc. no. OA. 2001.621 Pretura di __________
4. Qualora RI 1 avesse voluto sottrarsi ai propri impegni, avrebbe semplicemente potuto lasciar cadere in sede civile il trattamento provvisorio previsto in decreto cautelare, la decisione di merito sostituendosi a simili provvedimenti, svuotandoli comunque d'ogni sostegno obbligazionale.
In luogo di ciò, la ricorrente ha integrato l'impegno del padre naturale a versare l'importo complessivo di CHF 19'000.-- proprio in funzione di quanto anticipato dalla Cassa.
È tuttavia pacifico che sino a risoluzione delle intempestive procedure promosse dalla stessa Cassa fosse fuori luogo avviare la riscossione di tale credito, avendone la qui ricorrente da subito proposto la cessione quale modalità di pagamento, non potendo dunque disporre del credito sino a risoluzione della procedura che ancora qui ci occupa.
Prove: c.s.
5. Atteso come nel frattempo, proprio in ragione del surriferito reclamo e successiva sentenza definitiva di codesta lodevole Autorità, sia stata alfine acclarata l'entità dell'importo suscettibile di restituzione, la richiesta di condono, nella misura in cui fosse suscettibile di accoglimento la domanda di cessione in pagamento del credito di CHF 19'000.--, può portare unicamente sulla somma residua, effettivamente a carico della ricorrente, salvo condono totale.
Si tratta di un importo complessivo di CHF 3'283.-- (CHF 22'283.-- meno CHF 19'000.--) che la ricorrente potrebbe rimborsare in ragione di una disponibilità residua mensile di ca. 100.--/ 150.-- CHF.
Non vi è chi non veda come, in caso di escussione tanto della somma acclarata da codesta lodevole Autorità quanto del solo importo residuo, vista la capacità reddituale della ricorrente ed i fabbisogni proprio e della piccola __________, unico risultato possibile, di dubbia socialità, sarebbe un cospicuo attestato carenza beni.
Date entrambe le condizioni di cui ad art. 44 cpv. 3 LAF la restituzione andrebbe integralmente condonata: per spirito d'equità, previa accettazione da parte della Cassa o giudizio di codesta lodevole autorità, la ricorrente mantiene la propria disponibilità a cedere integralmente il credito di CHF 19'000.-- alla Cassa, la quale provvederà così a soddisfarsi presso __________ sino a concorrenza di tale importo. Il condono potrebbe così vertere unicamente sull'importo residuo.
Prove: c. s.
6. La decisione qui impugnata è inoltre perfettamente silente in punto alla chiesta ammissione all'assistenza giudiziaria estesa al gratuito patrocinio, pur essendo essa propaggine naturale del reclamo 24 ottobre 2003, per il quale codesta lodevole Autorità aveva decretato l'ammissione a tale beneficio.
Va in effetti segnalato che le prestazioni erogate a favore della ricorrente per quanto attiene alla questione della determinazione dell'ammontare della somma suscettibile di restituzione sono inscindibili rispetto all'impegno profuso dinanzi alla qui resistente in punto alla questione del condono.
D'altro canto codesta lodevole Autorità aveva esplicitamente invitato la resistente a pronunciarsi parimenti e nell'ambito della procedura sfociata nella decisione qui impugnata sulla questione della copertura delle spese legali: inutilmente.
prove: c.s.
7. Ne consegue che la richiesta di condono andava accolta ai sensi dei considerandi e l'autorità precedente doveva dare ossequio al punto 3 del dispositivo della richiamata sentenza 10 dicembre 2004 di cui ad inc. no. 39.2004.4.
Prove: c.s." (Doc. I)
1.6. Il 3 maggio 2005 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con i relativi documenti giustificativi ( cfr. doc. III).
1.7. L’autorità amministrativa, nella sua risposta del 18 maggio 2005, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.8. Il 2 giugno 2005 la Cassa ha trasmesso alcuni ulteriori documenti (cfr. doc. VI + 3-5).
1.9. Con scritto del 3 giugno 2005 l’avv. RA 1 ha chiesto, in particolare, che alle parti venga offerta la facoltà di esprimersi in udienza dinanzi al TCA per favorire una soluzione mediata della vertenza. Inoltre egli ha precisato:
" (…)
Si prende comunque atto dell’allegato responsivo che la decisione in punto al gratuito patrocinio riguardante la procedura di reclamo è stata volutamente omessa dalla precedente autorità, la quale attende la nota che lo scrivente legale non tarderà ad emettere e trasmettere per la tassazione: quella questione può pertanto dirsi così risolta." (Doc. VII)
1.10. La Cassa, il 13 giugno 2005, ha comunicato, segnatamente, di non ritenere necessario fissare una data per un’udienza per i motivi esposti compiutamente nella decisione su reclamo del 7 marzo 2005, nella risposta di causa del 18 maggio 2005 e nello scritto 2 giugno 2005 (cfr. doc. X).
1.11. Il 17 giugno 2005 il patrocinatore dell’assicurata, allegando a relativa comprova una serie di documenti (doc. F-N), ha rilevato:
" 2. (…)
Con scritto di data 21 dicembre 2001 (doc. F), il funzionario incaricato della Cassa, Signora __________, debitamente informata dello stato della pratica pendente in Pretura, chiede direttamente alla ricorrente d'essere informata, da un lato quo allo stato della causa civile, e, dall'altro, della questione a sapere “da quando l'importo di fr. 300.-- verrà versato direttamente a lei”.
Risposta viene fornita dallo Studio legale __________ con scritto di data 24 gennaio 2002 (doc. G), il quale attesta un liminare intervento anche per gli aspetti assicurativo sociali connessi alla allora pendente pratica civilistica.
Ad ogni buon conto, il patrocinatore del padre di __________ aveva provveduto a versare direttamente alla ricorrente gli arretrati per alimenti riconosciuti, ovvero CHF 300.-- da ottobre 2001 a marzo 2002 (cfr. doc. H), mancando tuttavia ancora l'importo per il mese di aprile 2002.
Orbene, per quanto lo Studio legale __________, evidenzi alla propria patrocinata che:
"Devo però anche precisarle che il nostro studio è stato incaricato di seguire la causa giudiziaria del riconoscimento e determinazione dei contributi alimentari. [...] Non è per noi possibile, salvo mandato specifico da parte sua e che dovrebbe essere rimunerato, occuparci [ancora del problema assicurativo sociale]" (doc. I, pag. 2 in fine);
in reazione al riconteggio 18 aprile 2002 (doc. L) mediante il quale la Cassa chiedeva la restituzione dell'esatto importo alimentare riconosciuto dal padre di __________ (CHF 300.-- da ottobre 2001 ad aprile 2002, ovvero complessivi CHF 2'100.--), il precedente patrocinatore spiega alla ricorrente che, pur potendo chiedere che sia il Signor __________ a rimborsare la Cassa, la ricorrente, disponendo già dei 1'800.-- CHF arretrati, dovrebbe rimborsare direttamente tale somma, mentre i 300.-- CHF restanti andranno rimborsati non subito, bensì "solo nel momento in cui lei avrà a disposizione tale somma”.
È stata la Cassa stessa, per il tramite del proprio funzionario incaricato, a confermare che gli importi vanno versati unicamente laddove già in possesso della ricorrente, non già al mero stadio di credito verso il padre di __________, e che oggetto di restituzione sono gli importi alimentari effettivamente versati, null'altro.
Anche l'assicurazione per cui, per quanto previo consenso del diretto interessato, il rimborso potesse farsi direttamente fra padre di __________ e Cassa è stato fornito, così attesta il doc. I, dalla Signora __________.
Prove: c.s.
Doc. F, scritto 21.12.2001 Cassa a ricorrente
Doc. G, scritto 24.01.2002 St. leg. __________ a Cassa
Doc. H, scritto 18.04.2002 Cassa a ricorrente
Doc. I, scritto 26.04.2002 St. leg. __________ a ricorrente
Doc. L, riconteggio 18.04.2002 Cassa a ricorrente
3. Analoga situazione avvenne, previa
comunicazione della ricorrente alla Cassa, allorquando il contributo alimentare
passò, prima dell'emissione del decreto cautelare di cui a doc. 1, da CHF 300.--
a CHF 400.-- (rimborso della sola differenza di CHF 100.-- mensili
per il periodo di contributi computati su alimenti limitati a
CHF 300.--).
Prove: c. s.
4. Con doc. 5, la ricorrente, ricordando che sino ad emissione del decreto cautelare percepiva CHF 400.-- mensili per titolo di contributi alimentari, produce alla cassa il doc. 1, avvertendo dell'aumento a CHF 857.-- del contributo alimentare.
Conformemente alla prassi instaurata fra le parti, visto che per il mese di marzo 2003 il padre di __________ già aveva provveduto ("il 7.3.2003", cfr. doc., 5) a versare CHF 857.--, la ricorrente chiede alla Cassa: "Per il momento [...] che mi mandate una polizza di versamento per il rimborso della differenza delle mese corrente'', ovvero - evidentemente! - per il versamento di CHF 457.--.
In altri termini, in piena conformità a come la pratica fra ricorrente e Cassa era gestita, allorquando la ricorrente riceveva effettivamente un importo esorbitante rispetto ai contributi alimentari in funzione dei quali era calcolata la prestazione assicurativo sociale, ella provvedeva a restituire il surplus già incassato, ma nulla più.
A mero titolo di cronaca, il ritardo lamentato era dovuto al cambio di patrocinatore nel frattempo intercorso (cfr. doc. M e N), a favore dello scrivente patrocinatore, per la sola pratica civile.
È con stupore che si osserva la menzione del nome dello scrivente patrocinatore in doc. 5, atteso che sino ad ottobre 2003 nulla lasciava presagire la sussistenza di problematiche di tipo assicurativo sociali connesse alla pendente pratica civile, né vi era stata comunicazione in tal senso.
In realtà, così la ricorrente, la menzione del cambio di patrocinatore serviva ad informare la Signora __________ che per eventuali quesiti circa lo stato ed il prosieguo della vertenza civile poteva far capo al nuovo patrocinatore.
Prove: c. s.
Doc. M, fax 10.02.2003 avv. RA 1 a avv__________, con commento di rimando
Doc. N, procura 17.02.2003 (copia)
5. Visto quanto precede, l'accusa di malafede rivolta alla ricorrente viene ritornata al mittente.
È proprio in buona fede che la ricorrente, sin dalla ricezione della decisione 2 ottobre 2003, facendo affidamento al regime messo in atto dalla Cassa stessa, per il tramite del competente funzionario incaricato, si aspettava sì la richiesta in restituzione dell'importo superiore a CHF 400.-- effettivamente percepito da marzo 2003, non già però la restituzione dei CHF 19'000.-- ripresi con sentenza di cui a doc. E, se non dal loro incasso o mediante cessione del credito.
Prove: c.s.
6. Lo si ribadisce, il rimborso di CHF 19'000.-- può tutt'al più avvenire mediante cessione del credito, mentre la rimanenza, scaturente da inimpugnata decisione di codesta lodevole autorità (sentenza del 10 dicembre 2004, inc. no. 39.2004.4), ovvero CHF 3'283.-- andrebbe condonata, o, in via sub-subordinata, fare l'oggetto di rateizzazione.
Allo stato attuale, va pur sottolineato, un pignoramento non saprebbe comunque forzare il raggiungimento di una simile soluzione.
La ricorrente postula pertanto ed auspica ulteriormente la convocazione delle parti per discussione della situazione così come meglio qui acclarata." (Doc. XI)
1.12. Pendente causa questa Corte ha invitato l’avv. RA 1 a trasmettere copia della domanda supercautelare presentata da __________ pedissequamente all’azione di modifica del contributo alimentare 25 marzo 2005 menzionata nell’atto ricorsuale e a comunicare, documentando la risposta, a che stadio si trova tale procedura (cfr. doc. XII).
Il
patrocinatore ha dato seguito a tale richiesta il 27 giugno 2005, precisando
che in sede civile l’assicurata ha formulato una domanda riconvenzionale tendente
anch’essa, come la petizione inoltrata dal padre di __________, alla modifica
della sentenza del 27 ottobre 2003, e meglio a che __________ sia “tenuto a
rifondere direttamente alla Cassa cantonale per gli assegni familiari,
Bellinzona, l’importo di CHF 19'000.-- dovuto per titolo di contributi alimentari
arretrati” (cfr. doc. XIV +
doc. O-Q).
Inoltre egli ha reiterato la domanda di sospensione della procedura ricorsuale dinanzi al TCA sino a definizione della vertenza civile (cfr. doc. XIV pag. 2).
1.13. Il 4 luglio 2005 la Cassa ha puntualizzato:
" (…)
Occorre rilevare che il
documento prodotto sub doc. H/L è una decisione e in quanto tale
provvista dei rimedi di diritto
(cfr. pagina 2), di cui non è stato peraltro fatto uso.
Si evidenzia che tale provvedimento era stato emanato in data 18 aprile 2002 nei confronti della qui ricorrente allo scopo di ottenere la restituzione di CHF 2'100.-, ammontare invero versato alla Cassa in data 13 maggio 2002 con un unico pagamento (doc. 6 e 6a), a dispetto quindi di quanto sostenuto, a torto, dalla controparte.
Tale importo era stato versato alla ricorrente dal rappresentante legale del signor __________ in due volte.
Come emerge infatti dai doc. 7 e 7a, il succitato patrocinatore aveva provveduto a versare quanto a sua disposizione a quel momento, ossia CHF 1'800.--, corrispondenti ai contributi alimentari per i mesi da ottobre 2001 a marzo 2002, in deposito presso di lui secondo accordi.
Per quanto riguarda i rimanenti CHF 300.-, relativi ai contributi alimentari del mese di aprile 2002 e a cui si riferisce la ricorrente, tale somma è stata riversata alla stessa, sempre dal legale del signor __________, successivamente e meglio non appena pervenuta a quest'ultimo (doc. 7 e 7a).
È per questo motivo che
la Cassa, tramite la signora __________, informata del pagamento che sarebbe
stato effettuato entro breve, aveva comunicato all'insorgente di rimborsare, a
saldo dell'importo chiesto con la decisione del 18 aprile 2002, i restanti CHF
300.- nel momento in cui avrebbe avuto a disposizione tale ammontare
(doc. I e H/L).
A tale decisione faceva seguito quella di ordine di restituzione del 2 ottobre 2003, già oggetto della lite di cui all'inc. no. 39.2004.4, sfociata nella sentenza di codesto Tribunale del 10 dicembre 2004, regolarmente passata in giudicato.
Nel lasso di tempo intercorso tra i due provvedimenti in parola, nessun'altra decisione è stata emanata e quindi nessun altro versamento tramite polizza è stato effettuato, contrariamente quindi a quanto affermato, a torto, dall'insorgente e come risulta dal conteggio di cui alla decisione di ordine di restituzione del 2 ottobre 2003, a cui si rinvia: appare evidente che tra le parti non si è instaurata alcuna prassi in punto alla restituzione alla Cassa, a dipendenza di quanto percepito dall'insorgente da parte del padre di __________.
Ne consegue che quanto affermato dalla signora RI 1 è destituito di fondamento. In ogni caso, la controparte era perfettamente a conoscenza del proprio obbligo di restituzione alla Cassa di quanto anticipato a seguito del computo di un importo per contributi alimentari provvisorio (doc. 2 e doc. 5).
Prove: c.s.; documenti, in specie doc. 2, 5, 6, 6a, 7, 7a e doc. I e H/L
Ad 3. Recisamente contestato
Come esposto al punto che precede, l'unico versamento effettuato dalla ricorrente è quello riferito all'importo di cui alla decisione del 18 aprile 2002 (doc. H/L), contrariamente quindi a quanto da ella addotto.
Prove: c.s.; documenti, in specie doc. H/L
Ad 4. Recisamente contestato
Come già detto in precedenza, l'insorgente non ha versato alcunché oltre a CHF 2100.- chiesti con decisione del 18 aprile 2002 (doc. H/L) né tantomeno la Cassa ha dato seguito alla richiesta della signora RI 1, trasmettendo polizze di versamento: come ben noto all'insorgente, la Cassa ha computato un importo provvisorio, quale contributo alimentare, in attesa che il Tribunale civile rendesse un giudizio in merito, fermo restando che, trattandosi di un anticipo, quanto versato di troppo (e risultante da un conteggio alla base di un atto formale) avrebbe dovuto essere da lei restituito (cfr. doc. 2).
Prove: c.s.; documenti, in specie doc. H/L e doc. 2 Ad
Ad 5. Recisamente contestato
La Cassa si riconferma nelle proprie allegazioni di cui ai precedenti scritti e ribadisce che, nel caso di specie, il requisito della buona fede non è dato.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito, a torto, dalla controparte e come già evidenziato in precedenza, non è stato messo in atto alcun regime da parte della Cassa.
È bene precisare che le richieste di restituzione di importi da parte della Cassa vengono fatte mediante l'emanazione di decisioni e dunque di provvedimenti provvisti dei mezzi di diritto." (Doc. XV)
1.14. L’11 luglio 2005 il doc. XV è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XVII).
1.15. L’amministrazione, il 20 luglio 2005, ha rilevato di ritenere ingiustificata la sospensione della procedura nella causa in esame, anche alla luce della domanda riconvenzionale, siccome debitrice nei suoi confronti è l’assicurata (cfr. doc. XVIII).
1.16. Il doc. XVIII è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’assicurata (cfr. doc. XIX).
1.17. Con decreto del 27 luglio 2005 il Presidente del TCA ha respinto l’istanza tendente alla sospensione della causa (cfr. doc. XX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato all’assicurata il condono della restituzione dell’importo di fr. 22'283.-- percepito indebitamente a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio 2001 al 31 marzo 2003.
Il 1° febbraio 2003 sono entrate in vigore le modifiche della LAF concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia e la nuova Laps.
Per quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U.417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: decisione su reclamo del 7 marzo 2005).
Il caso in esame si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 marzo 2003.
Pertanto, in assenza di disposizioni transitorie particolari della LAF, al lasso di tempo dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003 vanno applicati i disposti legali della v.LAF, valida per gli assegni in questione fino al 31 gennaio 2003.
Per i mesi di febbraio e marzo 2003, per contro, deve essere presa in considerazione la nuova LAF.
2.3. L’assegno integrativo è regolato agli art. 24ss v.LAF.
L'art. 24 v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno. (cpv. 2)
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della prestazione. (cpv. 3)."
Per l'art. 27 v.LAF
" L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi. (cpv. 1)
In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o
dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.(cpv. 2)
L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
(cpv. 3)
Secondo l'art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le
disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.(cpv. 1)
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza
computabile è considerata
quale reddito nella misura di 1/15.
(cpv. 2)
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le
malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.(cpv. 3)"
Il nuovo art. 24 LAF enuncia:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
Il nuovo art. 27 LAF prevede altresì che
" Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Laps, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.).
2.4. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss v.LAF.
L’art. 31 v.LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede in particolare che
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24
cpv. 1 lett. c)."
Da quanto esposto all’art. 31 lett. c v.LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c v.LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
Secondo il nuovo art. 31 LAF:
" Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c)."
L'art. 31 lett. d LAF richiama il nuovo art. 24 cpv. 1 lett. c LAF. Pertanto il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo ed esso viene effettuato secondo le modalità previste dalla Laps.
2.5. Per l'art. 29 v.LAF
" L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso
in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della
composizione della famiglia. (cpv. 1)
Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)
L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda
di revisione è stata inoltrata. (cpv. 3)
La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv. 4)."
La stessa disposizione è prevista per l’assegno di prima infanzia all’art. 37 v.LAF.
In proposito l'art. 35 v.Reg. LAF precisa che
" Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni
variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo
della prestazione. (cpv. 1)
L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di
cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv.
2)
Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno
erogato. (cpv. 3)."
Secondo l'art. 36 v.Reg. LAF inoltre
"L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
L’art. 59 v.Reg. LAF enuncia:
" In caso di modifica dell’assegno integrativo ai sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l’assegno di prima infanzia è conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso."
Dal 1° febbraio 2003 l'art. 27 Laps, relativo alla revisione, prevede:
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.6. Secondo l'art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni
"Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del v.Reg. LAF precisa che
"Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 v.LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
Secondo il nuovo art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30 Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In proposito l'art. 10 Reg. Laps stabilisce che
"E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.7. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 v.LAF prevede che
" L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)
La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita
in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al
momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un
onere troppo grave. (cpv. 3)."
Dal tenore del Messaggio relativo all'introduzione di una nuova LAF del 19 gennaio 1994 emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l'art. 76 v.Reg.LAF:
" In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)
La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. (cpv. 2)
La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa. (cpv. 3)."
Secondo l'art. 47 v.LAF, infine,
"Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
La revisione della LAF (cfr. consid. 2.2.) non ha apportato sostanziali modifiche al art. 44 v.LAF, ad eccezione dell'aggiunta del cpv. 4, in vigore dal 1° febbraio 2003, secondo il quale resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.
Il tenore dell'art. 26 Laps, valido anch'esso dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), è il seguente:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere
restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal
pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del
diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se,
tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al
momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3)."
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p. to 12 ad art. 26.
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 v.LAF, e, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Lasp, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall’art. 44 cpv. 3 v.LAF e dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).
2.9. In concreto, come visto precedentemente (cfr. consid. 1.3.), questa Corte, con sentenza del 10 dicembre 2004 (inc. 39.2004.4), ha accolto parzialmente il ricorso interposto dall’assicurata avverso la decisione su reclamo del 12 marzo 2004 relativamente all’ordine di restituzione dell’importo di fr. 24'480.--, corrispondente ad assegni integrativi e di prima infanzia versati dal 1° gennaio 2001 al 31 maggio 2003.
Il TCA ha stabilito che a seguito dell’emanazione del Decreto cautelare pretorile del 4 febbraio 2003, con cui è stato fatto obbligo al padre di __________ di corrisponderle l’ammontare mensile di fr. 857.-- a titolo di contributo alimentare a decorrere dal 6 ottobre 2000, data della sua nascita, la ricorrente ha oggettivamente percepito a torto parte degli assegni per il periodo dal mese di gennaio 2001 al mese di marzo 2003, pari alla somma di fr. 22'283.--.
Per quanto riguarda, invece, i mesi di aprile e maggio 2003, questo Tribunale ha considerato ingiustificata la richiesta di rimborso formulata dalla Cassa. L’assicurata, infatti, il 10 marzo 2003, ha avvertito l’amministrazione dell’emissione del citato Decreto, trasmettendone una copia. La Cassa, tuttavia, pur disponendo degli elementi sufficienti atti a mettere in discussione la legalità delle decisioni di assegnazione degli assegni integrativi e di prima infanzia a far tempo dal 1° gennaio 2001, non ha proceduto senza indugio a stabilire l’ammontare preciso dei nuovi redditi, bensì ha continuato a erogare gli assegni precedentemente conteggiati.
2.10. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.11. Nel caso di specie la Cassa ha negato la buona fede dell’assicurata, principalmente, poiché a seguito della dichiarazione sottoscritta dalla stessa il 25 settembre 2001, essa era ben conscia del fatto che, una volta stabilito in sede civile l’importo degli alimenti a carico del padre di __________, la Cassa avrebbe effettuato un nuovo calcolo computando i contributi in questione e chiedendo la restituzione di quanto versato a torto.
Del resto l’insorgente, nel mese di maggio 2001, pendente una procedura al TCA a seguito del ricorso del 25 maggio 2001 interposto dalla stessa contro la decisione di assegni del 2 maggio 2001, si era già impegnata, a rimborsare, se fosse stata accolta la sua richiesta di non conteggiare gli alimenti dovuti dal padre di __________ fino alla sottoscrizione di una convenzione alimentare con effetto retroattivo, quanto anticipato dalla Cassa a titolo di assegni.
La causa è stata stralciata dai ruoli, avendo la Cassa proprio a fronte di questo impegno, aderito alla domanda dell’assicurata (cfr. doc. A).
L’interessata, per contro, sostiene di avere ricevuto i menzionati assegni in buona fede e che la propria situazione economica era difficile. La buona fede dell’assicurata sarebbe sostanziata proprio dalle dichiarazioni del 25 settembre 2001 e 25 maggio 2001, in quanto si era impegnata a trasmettere una copia della sentenza civile, nonché a rimborsare la Cassa qualora fosse stata sottoscritta una convenzione alimentare con effetto retroattivo. In malafede sarebbe piuttosto la Cassa, la quale avrebbe avviato intempestiva procedura di restituzione sulla base del Decreto cautelare del 4 febbraio 2003, allorché invece la sentenza di merito, relativa agli alimenti, è stata emessa solo il 27 ottobre 2003.
La ricorrente ha pure ribadito la sua disponibilità a cedere integralmente alla Cassa il credito di fr. 19'000.-- che essa vanta nei confronti del padre di __________ per alimenti arretrati (cfr. doc. I).
Dapprima occorre evidenziare che l’assicurata ha trasmesso alla Cassa copia del Decreto cautelare pretorile del 4 febbraio 2003 il 10 marzo 2003 (cfr. doc. 5). Con questo Decreto, come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), è stato fissato il contributo alimentare che il padre di __________ doveva versare, a decorrere dal 6 ottobre 2000, per la bambina, pari a fr. 857.-- al mese (cfr. doc. 2).
Il decreto del 2003, dunque, è in relazione agli assegni di famiglia percepiti a far tempo dal gennaio 2001, ossia a prestazioni risalenti a un periodo ben anteriore all’emanazione dello stesso.
In simili
condizioni, in casu, l’adempimento del presupposto della buona fede non va
esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento
rilevante (cfr. art. 41 v.LAF; 41 cpv. 2 LAF; 30 Laps; consid. 2.6.), bensì in
connessione, in particolare, alla dichiarazione firmata dall’insorgente il 25
settembre 2001 con cui si è impegnata a restituire quella parte di assegni a
cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali
prestazioni, fosse stato computato un contributo alimentare annuo per __________
da parte del padre
(cfr. doc. 1).
2.12. La Cassa, con scritto dell'11 settembre 2001, inviato all'assicurata con la dichiarazione da sottoscrivere di cui sopra, l'aveva espressamente resa attenta del fatto che l'importo dell'assegno integrativo e di prima infanzia era stato fissato senza considerare un contributo alimentare mensile a favore di __________ e che, firmando tale atto, si impegnava a restituire quella parte di assegni familiare assegnatile conformemente alla situazione economica di quel momento e alla quale non avrebbe avuto diritto computando degli alimenti (cfr. doc. 3).
Con la
sottoscrizione dell'attestazione 25 settembre 2001
(cfr. doc. 1), l'insorgente ha accettato che il versamento degli assegni di
famiglia di un determinato importo avvenisse a titolo provvisorio, a dipendenza
del fatto di non ricevere ancora alimenti per la figlia.
Nel momento in cui, poi, l'onere di mantenimento del padre di __________ fosse stato determinato e quantificato, eventualmente con effetto retroattivo, l'assicurata non avrebbe più avuto diritto almeno parzialmente agli assegni integrativi e di prima infanzia, a decorrere dal momento di inizio dell'obbligo di corresponsione degli alimenti.
L'erogazione degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta, dal 25 settembre 2001, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).
Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).
Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.
Fino
all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa
verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,
essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli
stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.
cit.,
n. 2678-2680).
Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).
In particolare in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99), pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:
" (…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (…)" (DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)
È, inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare rilevato:
" (…)
4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"
(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04 consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)
Secondo il TFA per negare la buona fede è dunque decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura doveva contare su una possibile restituzione.
Alla luce della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso in esame, la ricorrente, sottoscrivendo il 25 settembre 2001 la dichiarazione inviatale dalla Cassa l’11 settembre 2001, ha accettato che gli assegni di famiglia le fossero versati sotto condizione risolutiva e si è impegnata a restituire le prestazioni che si sarebbero rivelate percepite a torto.
Pertanto l’assicurata, già dal 25 settembre 2001, doveva attendersi un'eventuale decisione di rimborso.
La buona fede dell’insorgente non può, di conseguenza, essere ammessa per il periodo dal mese di gennaio 2001 al mese di marzo 2003.
In particolare la buona fede va negata anche per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di settembre 2001, poiché, benché corrisponda al vero che l’impegno di rifondere gli assegni che, dopo la determinazione dell’onere di mantenimento a carico del padre di __________, sarebbero risultati versati a torto è stato firmato dalla ricorrente il 25 settembre 2001 (cfr. doc. 1), le decisioni con cui sono stati accordati all’assicurata, a partire dal mese di gennaio 2001, gli assegni integrativi e di prima infanzia il cui ammontare è stato calcolato senza computare gli alimenti dovuti dal padre, sono state emesse, in ogni caso, soltanto il 5 novembre 2001 (cfr. VII inc. 39.2001.42; doc. A1, inc. 39.2004.4), quindi posteriormente alla sottoscrizione della citata dichiarazione. Conseguentemente anche la corresponsione degli assegni da gennaio a settembre 2001 è avvenuta sotto condizione risolutiva.
2.13. Tale soluzione si giustifica tanto più se si pone mente al fatto che l’assicurata il 25 maggio 2001 aveva interposto ricorso al TCA contro due decisioni della Cassa del 2 maggio 2001 con cui le erano stati accordati un assegno integrativo di fr. 671.-- mensili e un assegno di prima infanzia di fr. 1'490.-- al mese a decorrere dal 1° gennaio 2001, rilevando:
" (…)
Dopo esame della tabella di calcolo dell’Istituto delle assicurazioni sociali ho notato che tra le entrate si considera un reddito ipotetico pari a fr. 8'050.-- annuo per ciascun assegno.
Quest’importo dovrebbe corrispondere agli elementi che, secondo loro, il padre mi dovrebbe versare, ma che di fatto non ricevo.
Questa situazione mi ha portata a prendere la decisione di fare i passi necessari, per il tramite della Commissione Tutoria Regionale __________, alfine di mandare avanti la pratica per il riconoscimento di paternità. È quindi stata istituita una curatela ed è stato designato il tutore ufficiale nella persona di __________ di __________.
Chiaramente passerà ancora del tempo prima che la pratica possa essere evasa. Nel frattempo
chiedo
che sia rivista la decisione e che mi vengano anticipati gli alimenti dovuti al padre.
Da parte mia garantisco che al momento della sottoscrizione della convenzione alimentare, se quest’ultima avrà effetto retroattivo, sarà mia premura rimborsare quanto da voi anticipato."
(Doc. I inc. 39.2001.42)
L’assicurata quindi, già nel mese di maggio 2001, aveva richiesto l’anticipo di assegni di famiglia che tenessero conto del fatto che non percepiva degli alimenti dal padre di __________. Essa si è inoltre impegnata a restituire quanto percepito in più nel caso in cui la convenziona alimentare avesse avuto effetto retroattivo.
La Cassa, alla luce di tale impegno il 5 novembre 2001, anteriormente alla risposta di causa, ha emanato due nuovi provvedimenti con cui ha attribuito alla stessa, omettendo di computare qualsiasi importo a titolo di alimenti, un assegno integrativo di fr. 671.-- e un assegno di prima infanzia di fr. 2'161.--, a far tempo dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. VII inc. 39.2001.42).
La ricorrente ha in seguito ritirato le impugnative il 13 novembre 2001. Conseguentemente il TCA ha stralciato le cause dai ruoli (cfr. inc. 39.2001.42-43).
Alla luce della dichiarazione sottoscritta il 25 settembre 2001 e di quanto postulato il 25 maggio 2001 con ricorso al TCA, l’insorgente, quando nel mese di novembre 2001 ha ricevuto le decisioni che le hanno attribuito gli assegni dal mese di gennaio 2001 senza il computo degli alimenti dovuti dal padre di __________, era dunque consapevole della circostanza che essi le erano erogati solo provvisoriamente fino alla determinazione del contributo di mantenimento da parte del padre e dell’eventualità di dovere restituire perlomeno quella parte di assegni che, conteggiando gli alimenti, si sarebbe rivelata versata indebitamente.
L’assicurata, quindi, non può essere ritenuta in buona fede.
2.14. L’insorgente, con scritto del 3 giugno 2005, ha chiesto a questa Corte che alle parti venga offerta la facoltà di esprimersi in udienza dinanzi al TCA per favorire una soluzione mediata della vertenza (cfr. doc. VII; consid. 1.9).
Relativamente all'audizione delle parti, va osservato che può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3; STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha
pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU
(cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege,
IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135;
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA
del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella
causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U
257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R. G., I 11/01; STFA del 13
novembre 2000 nella causa F. S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost.
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c e rinvii).
In concreto, da una parte, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente postulato che le parti possano esprimersi in udienza, dall'altra, sulla base della documentazione agli atti, segnatamente del ricorso del 25 maggio 2001 inoltrato a questa Corte ( cfr. doc. I, inc. 39.2001.42), dello scritto dell’11 settembre 2001 della Cassa alla ricorrente e della dichiarazione sottoscritta dalla stessa il 25 settembre 2001, questo Tribunale ritiene la questione relativa alla buona fede dell’insorgente sufficientemente chiarita.
Infine va
precisato che l’insorgente ha chiesto di potersi esprimere in udienza al fine
di favorire una soluzione mediata della vertenza (cfr. doc. VII). In proposito,
però, l’amministrazione ha indicato di non ritenere necessario fissare
un’udienza (cfr. doc. X), escludendo così la possibilità di transare la lite
Con questa presa di posizione della Cassa, lo scopo che secondo l'assicurata avrebbe dovuto avere l’udienza è venuto meno.
La richiesta dell'assicurata va, pertanto, respinta.
2.15. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente (cfr. consid. 2.12., 2.13.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.7., 2.8.; 2.10.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni integrativi e degli assegni di prima infanzia percepiti a torto dal mese di gennaio 2001 al mese di marzo 2003 (per alcuni casi analoghi cfr. STCA del 18 luglio 2005 nella causa L., 39.2005.3-4; STCA del 9 luglio 2004 nella causa H., 39.2004.2).
La decisione su reclamo del 7 marzo 2005 emanata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari va conseguentemente confermata.
A titolo abbondanziale è utile sottolineare che durante l’istruttoria di causa il TCA ha preso atto che l’assicurata, contestualmente alla procedura civile per la modifica del contributo alimentare inoltrata presso la Pretura di __________ da __________, ha formulato una domanda riconvenzionale, chiedendo che il padre naturale di __________ sia tenuto a rifondere direttamente alla Cassa, a riduzione dell’ammontare chiestole in restituzione per assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto, l’importo di fr. 19'000.-- dovuto a titolo di contributi alimentari arretrati (cfr. doc. XIV; P).
Nel ricorso è, inoltre, stato specificato che l’assicurata, per quanto riguarda l’importo restante da restituire di fr. 3'283.—
(fr.
22'283.-- - fr. 19'000.--), potrebbe rimborsare in ragione di una disponibilità
residua di circa fr. 100.-- /150.—mensili
(cfr. doc. I).
A tale proposito giova rammentare quanto già rilevato nella sentenza del 10 dicembre 2004 al consid. 2.22. (cfr. inc. 39.2004.4), ovvero che tali temi non sono comunque oggetto della presente vertenza e che pertanto il TCA non è tenuto a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
Una soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con l’amministrazione.
Per quanto concerne l’eventuale pagamento rateale, lo scritto del 22 aprile 2005 (doc. I) va, di conseguenza, trasmesso alla Cassa, la quale nella decisione su reclamo del 7 marzo 2005 (cfr. doc. A) ha menzionato la relativa possibilità (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P 42/04, consid. 4).
2.16. Deve essere, ora,
esaminato se l’assicurata può essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio
(cfr. doc. I).
Secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 30 luglio 2002, la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
La legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3 della citata legge prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2È ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).
Pertanto la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24, consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Infatti l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate dalla giurisprudenza.
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D. N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D. N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A. D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso di specie, a prescindere dal quesito di sapere se l'insorgente si trovi effettivamente nel bisogno, alla luce della v.LAF, della nuova LAF, della Laps, della dottrina e della giurisprudenza federale, citata al consid. 2.12., pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch), la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Infatti, come visto, dalla documentazione presente all'inserto (cfr. doc. I, 39.2001.42; 1, 3, consid. 2.12., 2.13.) emerge in modo indubbio l'impossibilità di riconoscere la buona fede dell’assicurata, avendo la stessa, da un lato, il 25 maggio 2001 richiesto l’anticipo di assegni senza il computo degli alimenti dovuti dal padre di __________, dichiarando di restituire al momento in cui questi fossero stati stabiliti gli assegni a cui non aveva diritto, dall’altro, sottoscritto, il 25 settembre 2001, l’impegno a rimborsare, successivamente alla determinazione dell’onere di mantenimento a carico di __________, gli assegni che la Cassa aveva deciso di versarle provvisoriamente con effetto retroattivo al mese di gennaio 2001 senza conteggiare il contributo alimentare del padre.
Né lo scritto del 25 maggio 2001, né quello del 25 settembre 2001 (cfr. doc. 1, I inc. 39.2001.42) lasciano del resto spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo
acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità
di esito favorevole
(cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA del 21 maggio
2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C.,
35.2002.32).
2.17. La ricorrente ha postulato anche il gratuito patrocinio per quanto riguarda la procedura di reclamo, precisando che la Cassa nella decisione su reclamo del 7 marzo 2005 è rimasta silente in merito (cfr. doc. I).
2.17.1 Preliminarmente va segnalato che dagli atti non emerge che l’insorgente prima del ricorso al TCA del 22 aprile 2005 abbia chiaramente richiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo.
L’assicurata
nell’impugnativa del 22 aprile 2005 sostiene che la domanda di assistenza
giudiziaria estesa al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo
riguardante il condono è una propaggine naturale del reclamo 24 ottobre 2003
(cfr. doc. I pag. 7).
Tuttavia il reclamo appena menzionato e la relativa richiesta di assistenza giudiziaria riguardavano la vertenza attinente alla restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto. Lo scritto del 24 ottobre 2003, invece, costituiva soltanto la prima domanda di condono indirizzata alla Cassa (cfr. STCA del 10 dicembre 2004, inc. 39.2004.4.).
Inoltre nemmeno successivamente all’emanazione della sentenza del 10 dicembre 2004, con cui il TCA, in ordine, ha stabilito che il tema del condono era irricevibile e che gli atti dovevano essere trasmessi alla Cassa per decidere sul reclamo, l’assicurata ha inoltrato domanda di assistenza giudiziaria per la procedura amministrativa.
Pertanto l’assistenza giudiziaria in sede di reclamo riguardante il condono è stata richiesta per la prima volta con ricorso al TCA del 22 aprile 2005.
La Cassa non ha emesso nessun provvedimento in merito.
Al riguardo va rilevato che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dalla Cassa (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G. C., STCA 4 maggio 1992 in re G. V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03,
pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche dopo
l'entrata in vigore della LPGA, applicabile come già esposto (cfr. consid.
2.16.) ai settori, delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto
federale, che ha avuto luogo il
1° gennaio 2003, il rilascio di una decisione è una condizione materiale
necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura
amministrativa o giudiziaria.
Secondo
la giurisprudenza, a condizione che all'amministrazione sia stata data
l'opportunità di pronunciarsi in merito, la procedura giudiziaria
amministrativa può essere estesa, per ragioni di economia processuale, a una
questione non propriamente oggetto della lite purché essa sia suscettibile di
essere giudicata e così strettamente connessa all'oggetto iniziale della controversia
che si possa ravvisare un'unità fattuale
(cfr. STFA 6 febbraio 2003 nella causa C.,I 712/02, consid. 1.1.; DTF 122 V 36
consid. 2a con riferimenti).
In casu la questione dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo per quanto attiene alla procedura di condono è strettamente legata alla problematica di merito e la Cassa ha preso posizione al riguardo nella risposta di causa, asserendo che non si ravvedono gli estremi per la concessione dell’assistenza e del gratuito patrocinio, visto che, oltre al fatto che nel reclamo del 24 ottobre 2003 l’assicurata si è limitata richiedere il condono, con ricorso del 19 aprile 2004, essa ha personalmente contestato il rifiuto del condono (cfr. doc. IV).
Questo Tribunale, dunque, per motivi di economia processuale esaminerà se l’assicurata ha diritto o meno all’assistenza giudiziaria in ambito di reclamo.
2.17.2. Il TCA si è pronunciato in merito all'assistenza giudiziaria dinanzi all'amministrazione nell'ambito degli assegni familiari in una sentenza del 12 ottobre 2000 nella causa G., 39.2000.66, pubblicata in RDAT I-2001 N. 14.
Il TCA, fondandosi sull’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., sull’art. 10 cpv. 3 Cost. cant. TI e sulla giurisprudenza federale, ha concluso che anche in una procedura non contenziosa davanti all'amministrazione quando l'istante è coinvolto o è necessario salvaguardare i suoi diritti, esiste una pretesa all'assistenza giudiziaria nel caso in cui il richiedente sia indigente, la procedura non sia sprovvista di possibilità di esito favorevole e in modo particolare il patrocinio di un legale risulti necessario.
L’art. 1 Lag. In vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. consid. 2.16.), contempla che la Legge disciplina gli istituti del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria nei procedimenti civile, esecutivi, amministrativi e penali.
Gli art. 3 e 14 Lag, già citati per esteso al consid. 2.16., stabiliscono le condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
Il Messaggio del 22 maggio 2001 relativo alla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria prevede che l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio, se ciò è necessario per la protezione degli interessi legittimi delle persone indigenti, vanno accordati, di principio, non soltanto a chi è coinvolto in una procedura giudiziaria contenziosa. L’assistenza giudiziaria può essere, quindi, accordata in tutte le procedure ufficiali nelle quali il richiedente è coinvolto o che deve affrontare per proteggere i suoi diritti (cfr. Titolo I ad art. 2 Lag).
Per quanto riguarda, poi, la procedura davanti all'assicuratore per le assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale, l'art. 37 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, relativo alla rappresentanza e patrocinio enuncia:
" La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora,
dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni
non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di
difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali
(cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
In una
sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K.
(H 179/03) il TFA ha, altresì, confermato il giudizio del Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio
durante la procedura di opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta
Corte ha riconosciuto che la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a
titolo di contributi sociali non versati costituiva un intervento relativamente
grave nella situazione giuridica dell'allora presidente del consiglio di
amministrazione della ditta e che la lite non era semplice dal profilo
fattuale.
Il gratuito patrocinio in sede di reclamo, nel caso di specie, va negato.
Da una parte, infatti, le conclusioni dell’assicurata per quanto riguarda la richiesta di condono erano sprovviste di possibilità di successo, come già indicato per quanto attiene all’assistenza giudiziaria dinanzi al TCA (cfr. consid. 2.16.). Dall’altra, l’insorgente è stata in grado di procedere con atti propri nel contestare nel merito il rifiuto del condono (cfr. ricorso del 19 aprile 2004 doc. I, inc., 39.2004.4). E’ vero che essa ha inoltrato reclamo direttamente al TCA con ricorso del 19 aprile 2004, tuttavia ciò dipende, come è stato rilevato nella STCA del 10 dicembre 2004, dalla circostanza che la Cassa stessa nella decisione su reclamo del 12 marzo 2004, relativo alla restituzione, ha menzionato soltanto la possibilità di inoltrare, contro tale atto, ricorso al TCA. L’amministrazione non ha precisato che avverso il rifiuto del condono, stabilito con la decisione su reclamo in ambito della restituzione, andava interposto reclamo alla Cassa (cfr. STCA del 10 dicembre 2004, inc. 38.2004.4. consid. 2.1.).
2.18. Infine questa
Corte, in relazione all’asserzione ricorsuale dell’assicurata secondo cui la
Cassa non si è ancora pronunciata sulla questione delle ripetibili parziali
relative alla procedura di reclamo nell’ambito della restituzione degli assegni
integrativi e di prima infanzia percepiti indebitamente (cfr. doc. I), rileva che
il TCA con sentenza del 10 dicembre 2004 ha accolto la domanda di gratuito
patrocinio concernente la procedura di reclamo per la restituzione e ha
indicato che la Cassa statuirà sulla questione delle ripetibili parziali
relative alla procedura di reclamo tenuto conto dell'esito del procedimento,
ossia del fatto che l’impugnativa contro l’ordine di restituzione degli assegni
percepiti a torto è stata parzialmente accolta, diminuendo l’importo da
rimborsare da fr. 24'480.-- a fr. 22'283.--
(cfr. inc. 39.2004.4).
La Cassa con la risposta di causa del 18 maggio 2005 ha indicato che si pronuncerà con decisione separata e che tasserà la nota d’onorario dell’avv. RA 1 non appena le sarà fatta pervenire (cfr. doc. IV).
Al riguardo il TCA si limita a constatare che il patrocinatore dell’assicurata, con scritto del 3 giugno 2005 (cfr. doc. VII), prendendo atto di quanto dichiarato dall’amministrazione, ha considerato tale questione risolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Lo scritto del 22 aprile 2005 è trasmesso alla Cassa relativamente alla richiesta di rimborsare a rate l’importo dovuto.
3.- L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
4.- La domanda di gratuito patrocinio concernente la procedura di reclamo è respinta.
5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Intimazione alle parti.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti