Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2006.4

 

rs/DC/td

Lugano

4 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 24 aprile 2006 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 24 aprile 2006 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 17 febbraio 2006 (cfr. doc. 1) con cui aveva negato a RI 1 il diritto a un assegno integrativo a favore del figlio __________ (__________) a decorre dal 1° gennaio 2006, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. i).

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                         A motivazione delle sue pretese l’assicurata ha addotto:

 

"  (…)

 

B.   In data 19 gennaio 2006 la signora RI 1 - di fronte ad una situazione economica disastrata - ha presentato, presso lo Sportello regionale Laps di __________, una domanda per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno integrativo.

 

Prove: c.s.

 

C. Dopo aver verificato la situazione economica in cui versa la signora RI 1, è stato ritenuto che la sua unità di riferimento presentava una lacuna di reddito negativa (­471.- fr.). Valore che non è stato tuttavia ritenuto, ingiustamente, sufficiente per giustificare un diritto alla prestazione.

L'istituto delle assicurazioni sociali motiva la sua decisione affermando che "come risulta dall'allegata tabella di calcolo, il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (art. 10 Laps), per cui la prestazione richiesta non può essere concessa"(cfr. decisione Istituto delle assicurazioni sociali 17 febbraio 2006, Doc. E).

 

(…)

 

Nel caso di specie l'unità di riferimento è costituita esclusivamente dalla signora RI 1 e dal figlio minorenne, ad esclusione del padre biologico. Si precisa che il padre in questione non è stato identificato, né dalla madre né tanto meno dalla Delegazione tutoria.

 

      Prove: c.s.

 

E.   Giusta l'art. 5 Laps il reddito disponibile residuale costituisce il reddito disponibile dell'unità di riferimento al momento dell'inoltro della richiesta, ottenuto sottraendo dalla somma dei redditi computabili (redditi da lavoro, rendite, ecc. ai sensi dell'art. 6 Laps) la somma delle spese computabili (spesa per l'alloggio, oneri AVS/AI/IPG, ecc. ai sensi degli art. 7-9 Laps).

Se il reddito ottenuto si situa al di sotto della soglia di reddito ex art. 10 Laps scatta la prestazione sociale, in ordine di priorità.

 

Il reddito complessivo dell'economia domestica si calcola in funzione della somma dei redditi di tutte le persone che appartengono alla medesima unità economica di riferimento. In casu esclusivamente sulla base dei redditi procurati dalla madre. Il figlio è considerato come persona economicamente dipendente ai sensi dell'art. 4 Laps. Pertanto a torto la Cassa dovrebbe tenere conto pure del reddito e delle spese del padre, il quale non partecipa in alcun modo al sostentamento del figlio.

Per quanto attiene all'ammontare del fabbisogno minimo, è differenziato in funzione del numero di persone considerate. Nel nostro caso è necessario prendere in considerazione, non solo i bisogni vitali della ricorrente, ma anche quelli del figlio, i quali non possono essere di certo coperti dal reddito della ricorrente, il quale è pari a fr. 2'603,90 e dunque al di sotto del minimo vitale stabilito dalla Tabella di Zurigo che prevede un minimo di fr. 1850.- esclusivamente per i fabbisogni del figlio (cfr. Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich, Doc. F).

Mal si comprende come la madre, già beneficiaria degli assegni familiari e di un'indennità economia domestica - compresi nei fr. 2'604 - possa essere in grado di provvedere adeguatamente e dignitosamente alle sue necessità e a quelle di suo figlio. Risulta evidente che la soglia d'intervento è facilmente raggiunta in questo caso, qualora non si prenda in considerazione un ipotetico reddito del padre.

Già in forza di quanto precede, il presente ricorso è da considerarsi accolto. Con protesto di spese, tasse e ripetibili.

 

      Prove: c.s.

 

F.   La ricorrente ha prontamente inoltrato un reclamo datato 15 febbraio 2006 (cfr. Doc. G), rilevando che la sua situazione finanziaria effettiva non corrisponde a quanto emerge dai dati che figurano nella tabella LAPS (cfr. Doc. H). La signora RI 1 faceva in particolar modo riferimento alle spese accessorie relative alla sua abitazione, le quali seppure elevate risultano totalmente effettive e giustificate.

 

      Prove: c.s.

 

G. Con decisione 24 aprile 2006 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto il reclamo della signora RI 1, ritenendo che le spese menzionate non rientrano tra le spese computabili ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. g Laps (cfr. Doc. I). La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l'alloggio, conformemente all'art. 7 Laps e in particolare, giusta l'art. 5 let. a Reg. Laps la spesa per l'alloggio è definita dalla pigione netta, maggiorata del 15% per le spese accessorie.

In merito ai premi dell'assicurazione contro le malattie, la Cassa ritiene di aver computato l'importo annuo massimo consentito ponderato.

In base al contratto di locazione la pigione risulta essere pari a fr. 450, escluse le spese accessorie, quali l'acqua, il riscaldamento, la luce, etc. Di regola le spese accessorie sono una minima parte, se comparate all'affitto della casa (cfr. contratto di locazione, Doc. L; scritto __________, Doc. M).

Nella fattispecie però queste spese sono altissime e sproporzionate rispetto alla pigione pagata.

 

Dall'estratto conto dell'__________ affiora che la signora RI 1 ha pagato, solo per la luce ed il gas, dal 30.09.2004 al 12.01.2006, fr. 5699,75 (cfr. Doc. N)

Ne discende che la ricorrente, in media, deve calcolare, oltre all'affitto di fr. 450.-, altri fr. 300.- di spese accessorie.

 

Per costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale (cfr. DTF 125 V 355).

Tuttavia se il suo testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 128 V 207)

 

Pertanto, qualora si applicasse la norma sopra citata alla lettera, la signora RI 1 subirebbe un danno non indifferente e si vedrebbe privata del suo diritto di ricevere un sostegno finanziario, come stabilito dalla legge sugli assegni di famiglia.

 

Secondo la giurisprudenza, si può derogare dal senso letterale di un testo chiaro qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (cfr. DTF 128 V 207).

 

In questo caso, se si considera lo scopo dell'assegno di famiglia, cioè fungere da sostegno agli oneri familiari e oneri del figlio, si vede chiaramente che la Cassa applicando alla lettera la norma sopraindicata va contro la volontà del legislatore. Ne deriva dunque che la Cassa, non tendendo conto dell'effettiva situazione finanziaria della ricorrente, viene meno ai suoi doveri. Difatti non si comprende come la ricorrente sia in grado di provvedere in maniera decorosa alle cure sue e del figlio con il suo reddito, nonostante tutti i suoi sforzi nell'economizzare i propri risparmi e ridurre al minimo le loro spese.

 

      Per questa ragione ancora, il ricorso è da accogliere.

 

      Prove: c.s.

 

H.   La pigione rappresenta il corrispettivo pagato dall'inquilino per l'uso e il godimento del bene locato, le spese accessorie costituiscono secondo l'art. 257a CO la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione

                                all'uso della cosa. Le spese accessorie remunerano i costi effettivamente sostenuti dal locatore principalmente per quanto concerne il riscaldamento, la produzione di acqua calda, le spese di esercizio e i pubblici tributi risultanti dall'uso della cosa (cfr. GIANMARIA MOSCA, Il nuovo diritto di locazione, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1991, pag. 105).

                               

Quanto al tenore del già citato art. 257 a CO lo stesso è altresì chiaro. La pigione dovrebbe essere calcolata in giusta misura rispetto alle spese accessorie, poiché la pigione deve essere calcolata in funzione dell'utilizzo e dello scopo dell'uso della cosa locata. Tuttavia è necessario che ci sia una "giusta" proporzione tra la pigione e le spese accessorie. Nel caso di specie questa "giusta" proporzione non c'è, se si pensa che la pigione è di fr. 450 al mese, mentre le spese sono circa quantificabili in media in fr. 300 al mese. La ricorrente motiva codesta somma spiegando come il riscaldamento dell'appartamento per un periodo pari ad almeno 8 mesi sia indispensabile per preservare l'abitazione ("Bisogna scaldare la casa per un minimo di otto mesi l'anno, perché altrimenti si infiltra dell'umidità dal terrapieno nel retro della casa", cfr. scritto 15.02.2006, Doc. G).

Inoltre l'acqua calda viene prodotta da un boiler elettrico. Essendo indispensabile l'utilizzo dell'acqua calda, nonché essendo quest'ultima necessaria in molteplici occasioni e per usi quotidiani, ne discende un gran consumo e dispendio di elettricità e dunque un elevato costo, come confermato dall'estratto conto dell'__________.

 

In comparazione con un alloggio dello stesso tipo, è corretto quindi sostenere che il prezzo dell'alloggio risulta essere troppo basso, nonostante la stato vetusto in cui si trova tutt'oggi la casa.

Qualora queste spese - effettive e giustificate, al fine di un corretto uso della cosa locata - risultino elevate, come nel caso di specie, l'Istituto delle assicurazioni sociali dovrebbero prenderle in considerazione e quindi calcolarle tra le spese d'affitto, il quale risulterebbe quindi essere pari non a fr. 450, bensì a fr. 750 al mese.

 

      Per tutte queste ovvie ragioni, il ricorso deve essere accolto.

      Prove: c.s.

 

I.    La Cassa rimprovera la ricorrente di aver rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi. Affermazione che è fermamente contestata. In relazione allo scritto 21 novembre 1997, il curatore __________ dell'Ufficio dei Tutore ufficiale, dichiara esplicitamente che la signora RI 1 RI 1 non ha potuto (e non voluto) declinare le generalità del padre di __________ (cfr. Scritto 21 novembre 1997, Doc. O). La stessa ricorrente dichiarava di assumersi ogni responsabilità e di voler provvedere - anche da sola - all'educazione e alle cure del figlio, ma non ha mai detto, in nessun momento, di voler rinunciare o - quanto meno - di non volere inoltrare azione di accertamento della paternità (cfr. Dichiarazione 29 settembre 1997, Doc. P). La signora RI 1 non è in grado di stabilire chi sia il padre del bambino, ma non per questa ragione deve essere certamente privata del suo diritto a ricevere l'assegno integrativo. In questa sede non si discute a proposito della vita privata della ricorrente e dunque neanche del suo stile di vita, per quanto possa essere ritenuto non decoroso da parte delle autorità, ma dei suoi doveri e diritti. Doveri ai quali la signora RI 1 non è mai venuta a meno.

Ne discende che l'art. 30 d della legge sugli assegni di famiglia non è applicabile nel caso concreto. Pertanto, nel calcolo dell'assegno integrativo, non è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio, poiché la madre mai ha rinunciato

al suo diritto, nonché dovere, di introdurre l'azione di accertamento della paternità.

In base a tutto quanto precede - pertanto ed in accoglimento al presente ricorso - la ricorrente postula l'accertamento dell'effettiva situazione domestica in cui si trova e, conseguentemente, l'accoglimento della richiesta di assegno integrativo. Da cui la necessità, in accoglimento integrale del presente gravame, di annullare la decisione oggetto della presente impugnativa, pronunciata in data 24 aprile 2006 dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. Doc. I)." (Doc. I)

 

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Con scritto del 23 giugno 2006 l’assicurata, sempre tramite il suo patrocinatore, ha chiesto l’audizione dei testi __________, curatore del figlio dal 8 marzo 1996 al 20 novembre 1997 e di __________, locatore (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   L’11 settembre 2006 si è svolta un'udienza per la discussione di causa. Il Presidente del TCA ha sentito RI 1, della lic. jur. __________ dello Studio legale RA 1, __________ e di __________ della Cassa.

                                         In tale occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. VIII), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi di diritto.

 

                               1.6.   Il 12 settembre, rispettivamente il 19 settembre 2006 le parti hanno trasmesso al TCA della documentazione espressamente richiesta loro in sede di udienza (cfr. doc. IX; XI; Q1-4).

 

                                         Il doc. IX è stato sottoposto alla ricorrente per conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. X).

                                         L’assicurata è rimasta silente.

 

                                         I doc. XI e Q1-4 sono stati inviati alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XII).

 

                               1.7.   La lic. jur. __________, con scritto del 26 settembre 2006, ha infine comunicato che con effetto dal 2 settembre 2006 il grado di occupazione della propria assistita è ridotto al 50%, a seguito del prolungato periodo di malattia (cfr. doc. XIII; XIII1-2).

 

                                         Il doc. XIII e i relativi allegati sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIV).

 

                               1.8.   Il 3 ottobre 2006 al TCA è pervenuta, per conoscenza, copia della decisione del 28 settembre 2006, valida dal 1° settembre 2006 con cui all’assicurata, a seguito della riduzione del proprio grado di occupazione è stato erogato un assegno integrativo di fr. 597.-- mensili (cfr. doc. XV, XV1-2).

 

                                         Tali documenti sono stati inviati alla patrocinatrice della ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XVI).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato all’assicurata il diritto a un assegno integrativo a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

                               2.2.   L'assegno integrativo è regolato agli art. 24ss LAF.

                                         L'art. 24 LAF, in particolare, stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

 

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)"

 

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che:

 

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

 

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

 

                               2.3.   Relativamente all'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione, che corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. messaggio del 1° luglio 1998 pag. 5), l'art. 4 Laps enuncia:

 

"  L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge;

c) dal partner convivente, se vi sono figli in comune;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti. (cpv. 1)

Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv. 2)

Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv. 3)

I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)

Se non vi sono figli in comune, dell’unità di riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)

Non fanno parte dell’unità di riferimento le persone domiciliate all’estero." (cpv. 6)

 

                                         Per quel che concerne la titolarità degli assegni integrativi (e degli assegni di prima infanzia) è utile segnalare che, a differenza della v.LAF, il nuovo assetto legislativo non contempla più la nozione di custodia, bensì la coabitazione con il figlio, quale condizione del diritto a tale assegno (cfr. art. 24 v.LAF; 24 LAF).

                                         Limitatamente all’assegno integrativo la coabitazione può anche essere parziale. E’ quindi concepibile che il diritto all’assegno sorga, benché il figlio passi parte del tempo presso terze persone o istituti, eventualmente anche pernottandovi. La titolarità è invece esclusa nel caso in cui il figlio viva senza interruzione, cioè senza rientrare periodicamente in famiglia presso una famiglia affidataria o un istituto (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.1.).

 

                                          2.4.   Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                         Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

 

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                      Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

                                         L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1)

 

Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

 

                                         La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

l)  le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

 

 

                                         Infine l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

 

"  La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo

    del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle

                                                     prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                                     persona sola

 

      b) per la prima perso-            importo corrispondente alla metà del limite

                                        na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle

                                        dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                        mento   persona sola

 

 

 c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo

                                        la terza persona               previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il primo figlio

                                        mento: 

 

 d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo

                                        quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il terzo figlio

                                        mento: 

 

 e) per la sesta e ogni    importo corrispondente al limite minimo

                                        ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il quinto figlio"

                                        mento: 

 

                                         L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno      (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).

 

                                         Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica della Laps decretata dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.

                                         Più precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002).

                                         Inoltre il 12 dicembre 2005 all’art. 37 Laps è stato aggiunto il cpv. 4 secondo cui in deroga all’art. 10 Laps anche per l’anno 2006 fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 7/2006 del 10.2.2006; FU 101/2005 del 20.12.2005).

 

                               2.5.   Nella presente evenienza la Cassa con decisione del 17 febbraio 2006, confermata con decisione su reclamo del 24 aprile 2006, ha rifiutato a RI 1, a far tempo dal mese di gennaio 2006, la concessione di un assegno integrativo, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. 1, i).

 

                                         L’assicurata ha contestato il calcolo effettuato dall’amministrazione. In particolare essa ha eccepito il mancato computo dei bisogni vitali del figlio __________, nonché delle effettive spese accessorie che deve sostenere e che non sono comprese nell’importo di fr. 50.-- mensili pattuito nel contratto di locazione (cfr. doc. I).

                                         La ricorrente, nel reclamo del 15 febbraio 2006, aveva peraltro pure indicato di non avere potuto inserire nel conteggio relativo all’assegno integrativo il costo della mensa della scuola di __________, pari a circa fr. 600.--/700.--, a cui deve far capo, siccome il proprio orario di lavoro alla scuola dell’infanzia coincide con la pausa pranzo del figlio (cfr. doc. G).

 

                                         Preliminarmente va rilevato, per quanto attiene ai bisogni vitali del figlio, che la nozione di “soglia di intervento” della Laps, determinante per stabilire se il titolare di una prestazione ha diritto o meno alla medesima, viene calcolata facendo riferimento agli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale contemplati dalla LPC (cfr. consid. 2.4.; art. 10 Laps; Rapporto del 4 aprile 2000 della Commissione della gestione e delle finanze sui messaggi 1° luglio 1998 e 22 dicembre 1998 concernenti l’introduzione di una nuova legge di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, n. 4773, 4773A, p.to7).

                                         L’ammontare previsto dalla LPC per far fronte al fabbisogno minimo comprende in particolare i costi per i vestiti, il vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc. (cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

 

                                         La soglia di intervento per il 2006 della famiglia di RI 1, composta da quest’ultima e dal figlio __________, è pari a fr. 23’550.-- (fr. 15'700. -- per il titolare del diritto + fr. 7’850.-- per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento).

 

                                         Tale importo corrisponde a quello computato dall’amministrazione nel calcolo effettuato il 17 febbraio 2006 (cfr. doc. 1).

                                         La Cassa ha, dunque, considerato i bisogni vitali del figlio dell’assicurata, contrariamente a quanto da lei sostenuto (cfr. consid. 1.2).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda le spese computabili, l’amministrazione, quale costo per l’alloggio, ha conteggiato l’importo di fr. 5’520.-- annui (cfr. doc. 1).

 

                            2.6.1.   Come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 9 Laps prevede che la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo, nel caso di unità di riferimento composte da due persone come quella della ricorrente - costituita dalla stessa e dal figlio __________ -, pari all’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi (fr. 15’000.--).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali:

 

"  La spesa per l'alloggio è definita come segue:

        a)                                                                      per l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

        b)                                                                      per il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie."

 

                                         Nell’evenienza concreta, a titolo di pigione, l’assicurata ha concordato con il locatore del suo appartamento a __________ un importo mensile di fr. 400.--, corrispondenti alla somma di fr. 4’800.-- annui (cfr. doc. L), mentre quali spese accessorie la somma di fr. 50.-- mensili, pari a fr. 600.-- all’anno.            

 

                                         La pigione effettiva di fr. 400.-- maggiorata del 15% per le spese accessorie ai sensi dell’art. 5 Reg.Laps corrisponde a una spesa per l’alloggio di fr. 460.-- al mese, pari a fr. 5'520.-- annui.

                                         Tale ammontare, che è inferiore a quello massimo riconosciuto di fr. 15'000.--, coincide con quello computato dalla Cassa (cfr. doc. 1).

 

 

                            2.6.2.   La ricorrente ha asserito, tuttavia, che le spese accessorie a cui deve provvedere sono molto più elevate rispetto all’importo di fr. 50.-- stabilito nel contratto di locazione.

                                         In effetti essa ha precisato che tale importo non comprende le spese di riscaldamento (necessario per almeno otto mesi all’anno) per evitare che l’umidità si infiltri nel retro della casa.

                                         L’assicurata ha poi indicato di avere installato a sue spese, non disponendo la casa di riscaldamento, due stufe a gas, una in cucina e una in sala, e due termosifoni elettrici a olio nelle camere da letto. L’acqua calda, inoltre, viene prodotta da un boiler elettrico. A detta della medesima la somma mensile di elettricità e gas a cui deve far fronte si aggira intorno ai fr. 300.-- (cfr. doc. I, G).

 

                                         Per quanto attiene all’ambito delle prestazioni complementari, l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC prevede che venga tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, già menzionato sopra, enuncia che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione (comprese le spese accessorie) fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, a decorrere 1° gennaio 2001, a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

 

                                         Secondo l'art. 16b cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI,

 

"  Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO).

L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a."

 

 

                                         Poiché l’importo previsto all’art. 16a OPC AVS/AI è di fr. 1’680.--, l'ammontare deducibile a titolo di spese di riscaldamento è di fr. 840.--.

 

 

                                         Per l'art. 257a cpv. 1 CO

 

"  le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all'uso della cosa.

 

                                         Per il capoverso 2 esse sono a carico del conduttore solo se specialmente pattuito.

                                         In virtù della succitata norma il proprietario può fatturare solo i costi che sono stati convenuti. In mancanza di una convenzione, essi sono compresi nel canone di locazione (DTF 121 III 142 e dottrina citata; Lachat, op. cit. p. 222 N 1.5; T. Oberle, op.cit. p. 33).

 

                                         Per l'art. 257b CO

 

"  nel caso di locali d'abitazione e commerciali le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con l'uso quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d'esercizio, come pure i tributi pubblici a carico della cosa."

 

                                         Le disposizioni sono di diritto imperativo (D. Lachat, Le bail a Loyer, Losanna 1997 p. 222; T. Oberle, Nebenkosten, Heizkosten, Zurigo 1995 p. 32)

 

                            2.6.3.   Questo Tribunale constata che, di regola il regime introdotto dalla Laps, che consiste nel conteggiare le spese di pigione netta maggiorata del 15% della stessa a titolo di spese accessorie, tiene sufficientemente conto delle spese effettive a carico di un assicurato.

 

                                         Tuttavia nei casi in cui l’ammontare della pigione netta è assai esiguo, il 15% di esso non considera in modo reale le spese che deve sostenere un inquilino.

                                         Se, da un lato, è vero che spesso la pigione è poco elevata in quanto la casa è vecchia, dall’altro, è altrettanto vero che l’importo delle spese accessorie non dipende dalla vetustà dell’immobile. Se dipendenza vi deve essere, la stessa è tutt’al più indirettamente proporzionale, nel senso che più lo stabile è vetusto e mancante di manutenzione più le spese saranno elevate (ad esempio se gli isolamenti non sono adeguati i costi di riscaldamento saranno ingenti).

 

                                         Pertanto quando il canone locativo si situa al di sotto del valore usuale, l’applicazione dell’art. 5 Reg.Laps (cfr. consid. 2.6.1.) ingenera inammissibili disuguaglianze di trattamento.

                                         Quindi in virtù dell’art. 8 Cost, le due situazioni (quella in cui la pigione netta concordata è particolarmente bassa e quella in cui il canone di locazione netto è conforme al valore di mercato in una determinata zona) devono essere trattate in modo differente.

 

                                         Secondo costante giurisprudenza, infatti, il principio dell'uguaglianza ancorato nell'art. 8 Cost.fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.

                                         Sotto questo profilo violano l'art. 8 Cost.fed. - oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (cfr. DTF 130 V 18 consid, 5.2.; DTF 129 V 327 consid. 4.1.; DTF 129 I 265 consid. 3.2.; DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b).

 

                                         Per ammettere una violazione dell'art. 8 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal legi­slatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 8 Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà, che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due fattispecie, per trat­tarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (cfr. STCA del 4 giugno 1998 nella causa S., 39.1998.18; RDAT II-1998 pag. 28 seg.; RDAT II-1999 pag. 155 seg.; STF 19.11.1986 in causa C.L.P., non pubbli­cata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.; J.L. Duc - P.Y. Greber, "La portée de l'article 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II 473 seg. (573-576)).

 

                                         In simili condizioni, si giustifica, dunque, un intervento del giudice atto a sanare questa inammissibile disuguaglianza di trattamento (cfr. STF del 19 settembre 2000 nella causa M. e M., 2P.67/2000, pubblicata in RDAT I-2001 N. 13; STCA del 7 aprile 2004 nella causa V., 39.2003.14, pubblicata in RtiD II-2004 N. 14 pag. 42).

                                         A mente del TCA, in tali ipotesi (canone di locazione di un’abitazione molto basso rispetto al valore usuale per una casa delle stesse dimensioni e nella medesima località) per determinare l’importo della pigione da computare nel calcolo della prestazione armonizzata e coordinata dalla Laps vanno eccezionalmente applicati, per analogia, i disposti legali della LPC e OPC (cfr. art. 47 LAF) relativi alle spese di riscaldamento.

                                         Queste disposizioni prevedono che, vanno computate le spese per la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (effettive, cfr. art. 3b lett. b LPC).

 

                                         Nel caso in cui le persone vivano in un appartamento in locazione da esse stesse riscaldato e non debbano pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, va poi anche conteggiato un forfait per le spese di riscaldamento ex art. 16 cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI di fr. 840.-- annui.

                                         È vero che l’applicazione del regime delle PC per determinare l’importo da computare a titolo di pigione lorda (pigione netta + spese accessorie) nel calcolo dell’assegno integrativo nel caso di assicurati il cui canone di locazione è molto basso e che riscaldano essi stessi l’abitazione permette soltanto parzialmente di ristabilire la parità di trattamento con coloro la cui pigione netta è conforme al valore di mercato.

                                         Spetta comunque al legislatore cercare una soluzione per ovviare efficacemente e totalmente agli inconvenienti legati a un ammontare molto basso della pigione ai fini del calcolo delle spese accessorie (cfr. STFA del 28 luglio 2006 nella causa C. Assicurazione c/ Q., K 47/04, consid. 5).

                                         Al riguardo giova rilevare che l’art. 77 della LAF prevede che la legge verrà valutata dal Gran Consiglio entro il 31 dicembre 2006, sulla base del rapporto allestito dal Consiglio di Stato all’indirizzo del Parlamento.

                                         In tale ambito il legislatore potrà, quindi, se lo riterrà opportuno, affrontare la problematica menzionata.

 

                            2.6.4.   Nella presente fattispecie dal contratto di locazione emerge, come visto, che la pigione netta è di fr. 400.-- al mese, ovvero di fr. 4’800.-- annui per un’abitazione di quattro locali a __________.

                                     

                                         Il canone di locazione, in concreto, è al di sotto del valore di mercato.

 

                                         L’importo di fr. 50.-- mensili, corrispondenti a fr. 600.-- annui, per le spese accessorie si riferisce unicamente alle spese dell’acqua potabile, della fognatura e della disinfezione, come del resto attestato dalla __________ con scritto del 25 gennaio 2006 (cfr. doc. L, M).

                                         Dalle carte processuali risulta, in effetti, che l’assicurata deve sostenere personalmente degli elevati costi di gas ed elettricità, e meglio per il periodo da ottobre 2004 a giugno 2005, compreso il conguaglio di fr. 216.75 per il lasso di tempo da luglio 2004 a settembre 2005, la somma di fr. 2'352.70 e per il periodo da aprile 2005 a dicembre 2005, compreso il conguaglio di fr. 1'535.95 per i mesi da ottobre 2004 a marzo 2005 e il conguaglio di fr. 313.05 da aprile a settembre 2005, l’importo di fr. 3'034.-- (cfr. doc. N).

                                         In proposito giova evidenziare che per il periodo da ottobre 2004 a giugno 2005 la somma indicata sul conteggio della __________ è di fr. 2'665.75, in quanto anche per quel periodo è stato considerato il conguaglio di fr. 313.05 da aprile a settembre 2005 (cfr. doc. N).

                                         In simili condizioni, alla luce delle particolari circostanze fattuali appena esposte, più precisamente della bassa pigione netta concordata, nonché della circostanza che l’assicurata provvede essa stessa a riscaldare l’abitazione, e sulla base di quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.6.3.), occorre concludere che al caso concreto, in relazione al computo della pigione, va applicato eccezionalmente il regime delle PC.

 

                                         Di conseguenza, oltre al canone di locazione netto di fr. 4’800.-- annui, in casu vanno conteggiate le spese effettive di fr. 600.-- annui e l’importo forfetario di fr. 840.-- afferente al riscaldamento.

                                         Complessivamente, quale spesa per la pigione, deve essere considerato l’ammontare di fr. 6'240.--, invece di quello di fr. 5'520.-- computato dalla Cassa.

 

                               2.7.   L'insorgente, nel reclamo, ha asserito di dover sostenere la spesa relativa alla mensa del figlio __________, a cui deve fare ricorso, poiché i propri orari di lavoro coincidono con la pausa pranzo del figlio (cfr. doc. G, 4).

 

                                         In proposito è utile segnalare che nell'ambito della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia è stato previsto ai nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio, tuttavia unicamente fintanto che il figlio non accede alla scuola dell'infanzia, ma al massimo fino all'anno in cui questi compie 4 anni.

                                         Queste disposizioni non sono entrate in vigore né il 1° gennaio 2003 (quando sono entrate in vigore le modifiche relative agli assegni di famiglia ordinari) né il 1° febbraio 2003, (data dell’entrata in vigore dei disposti di legge modificati in relazione agli assegni integrativi e di prima infanzia), bensì il 1° gennaio 2006 allorché è entrata in vigore integralmente la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie; cfr. BU del 30 dicembre 2005 n. 56/2005, pag. 457)

 

                                         Gli articoli attinenti al rimborso della spesa di collocamento del figlio hanno il seguente tenore:

 

"                                        Articolo 47a

 

 

A. Definizione e genere             'E' considerata spesa di collocamento del figlio quella che il

     collocamento                        genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla

                                                                                                         cura di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.

 

                                                                    2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato

                                             a:

 

                                                  a)  un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto

                                                  conformemente alla Legge sul sostegno alle attività delle

                                                  famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le

                                                  famiglie);

b)   una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge sul

                                                  sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei

                                                  minorenni (Legge per le famiglie).

 

 

                                                  Articolo 47b

 

B. Diritto al rimborso della

     Spesa                                   'Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:

                                                  a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima

                                                       infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche

                                                       per ottenere un assegno di prima infanzia;

                                                  b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di

                                                       prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non                              le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima

                                                       infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito

                                                       disponibile.

                                                                            2 ll diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio

                                                  presso terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola

                                                  dell'infanzia ma ai massimo fino all'anno in cui il figlio compie i

                                                  quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla

                                                  scuola dell'infanzia in precedenza.

 

 

                                                  Articolo 47c (nuovo)

 

C. Spesa di collocamento          'La spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge sul  

rimborsata                            sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei

                                                  minorenni (Legge per le famiglie).

                                                 

                                                                            2 Per il calcolo è determinante la situazione economica dei

                                                  genitori riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e

                                                  per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.

 

 

                                                  Articolo 47d (nuovo)

 

D. Procedura                             'Chi intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento

                                                  del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale per

                                                  gli assegni familiari.

 

                                                                            2 La richiesta deve essere corredata da documenti che

                                                  comprovano:

                                                  a) i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;

                                                  b) la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del

                                                       figlio;

                                                  c) l'esercizio di una attività lucrativa durante il tempo di

                                                       collocamento del figlio.

 

                                                                            3Il Regolamento di applicazione definisce i particolari.

 

                                                  Articolo 47e (nuovo)

 

E. Termini per chiedere il           1II rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere

     rimborso                               richiesto entro un termine di tre mesi dall'emissione della

                                                  relativa fattura di collocamento.

 

2Una restituzione del termine è accordata qualora l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il rimborso."

                                     

                                         Al riguardo il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha rilevato in particolare quanto segue:

 

"  Il rimborso della spesa di collocamento è garantito, di regola, fino al momento in cui il figlio accede alla scuola dell'infanzia: ciò che può avvenire - al più presto - dopo il compimento dei 3 anni di età: questa misura permette quindi di mitigare gli effetti provocati dalla sospensione del diritto all'assegno di prima infanzia che, come sappiamo, prevede una soglia di età rigida, fissata al compimento del terzo anno di età, anche se il bambino non necessariamente a questo momento può oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia.

­Un esempio per migliore comprensione: se il bambino compie i 3 anni in gennaio, l'API sarà riconosciuto soltanto fino alla fine di questo mese, anche se - nella migliore delle ipotesi - il bambino sarà ammesso alla scuola dell'infanzia non prima del settembre dello stesso anno; nel caso in cui il bambino possa oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia a questo momento, la spesa per il collocamento sarà garantita fino alla fine del mese di agosto.

Considerato che taluni bambini non vengono ammessi alla scuola dell'infanzia, per mancanza di posti disponibili nelle strutture comunali esistenti, la spesa di collocamento del figlio può essere eccezionalmente rimborsata fino alla sua effettiva entrata alla scuola dell'infanzia, al massimo nell'anno di compimento dei 4 anni." (Messaggio citato pag. 108)

 

(…)

 

L'estensione del diritto al rimborso della spesa di collocamento al di là della soglia rigida dei tre anni applicata per l'API ha il pregio di costituire una soluzione ponte fra questi due servizi dello Stato.

Da un Iato, gli orari praticati dalle scuole dell'infanzia non necessariamente si conciliano con gli orari lavorativi dei genitori (specialmente se presso il Comune di domicilio la scuola dell'infanzia non offre la refezione): i genitori sono quindi costretti a ricorrere ad un collocamento presso terzi nelle fasce orarie "scoperte"; d'altro canto, la scuola dell'infanzia (come d'altronde tutte le altre scuole degli altri livelli) restano chiuse durante le vacanze scolastiche, cosicché i genitori che lavorano - e normalmente godono al massimo di 4 o 5 settimane di vacanza all'anno - sono comunque tenuti a collocare il figlio presso terzi durante questi periodi.

Pur coscienti di questi problemi, siamo del parere che la loro soluzione debba essere ricercata nella legislazione scolastica o nella nuova LMI." (Messaggio citato pag. 110)

 

                                         In concreto il figlio dell’assicurata è nato nel __________.

                                         Siccome __________ ha più di quattro anni, la ricorrente non ha alcun diritto al rimborso della spesa della mensa della scuola frequentata dal bambino ai sensi degli art. 47a segg. LAF.

 

                                         L’art. 25 LT, al quale rinvia l’art. 8 cpv. 1 lett. a Laps, prevede, poi, che dal reddito da attività dipendente siano deducibili, in particolare, oltre alle spese di trasporto e per i pasti fuori domicilio, le altre spese necessarie per l’esercizio della professione.

                                         Le spese per la cura dei figli non sono però riconosciute quale deduzione dal reddito (cfr. art. 7 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2003).

                                         Al riguardo va rilevato che in una sentenza del 7 novembre 2000, pubblicata in RDAT I-2001 N. 6t, la Camera di diritto tributario ha stabilito che non rientrano fra le spese professionali deducibili dal reddito i costi per l’affidamento dei figli a una bambinaia, da parte dei genitori che lavorano entrambi. Una soluzione diversa è ipotizzabile solo in seguito a una modifica di legge.

 

                                         Nel caso di specie, dunque, i costi menzionati dall'assicurata per la mensa di __________ non possono essere conteggiati nel calcolo dell’assegno integrativo nemmeno in virtù della Laps.

                                         A tali costi, si deve sopperire tramite l'importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC, con l’ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (cfr. consid. 2.5.).

 

                               2.8.   La Cassa, nella decisione su reclamo del 24 aprile 2006, ha indicato a titolo abbondanziale che nel calcolo avrebbe dovuto essere computato l’importo di fr. 8'260.--, corrispondente all’ammontare della pensione alimentare ipotetica, in considerazione del fatto che dalla documentazione agli atti, risulta che l’assicurata si è assunta ogni responsabilità dipendente dal suo atteggiamento escludente ogni possibilità di accertare la paternità nei confronti del figlio. L’amministrazione ha puntualizzato che tale importo non è stato conteggiato, poiché l’unità di riferimento della ricorrente non presentava già alcuna lacuna di reddito Laps (cfr. doc. i).

 

                                         L’assicurata, dal canto suo, nel ricorso ha affermato di non avere mai dichiarato di voler rinunciare o di non volere inoltrare azione di accertamento della paternità. Al riguardo essa ha precisato di non essere invece in grado di stabilire chi sia il padre del bambino (cfr. doc. I).

 

                            2.8.1.   Questa Corte ha avuto occasione di esprimersi in merito al computo di alimenti ipotetici, in particolare, in due sentenze.

                                         Nella sentenza del 12 aprile 2000 nella causa L., 39.1999.27, il TCA ha stabilito che in quel caso il fatto che la madre non si fosse avvalsa del diritto all'azione di paternità non configurava una rinuncia, anche se solo indiretta, a dei beni e che quindi non appariva giustificato computare nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia degli alimenti a titolo ipotetico. La mancata collaborazione nell'accertamento della filiazione paterna da parte della madre era infatti dovuta a motivi estremamente gravi. Inoltre anche se si fosse voluto conteggiare tale reddito, difficilmente il padre avrebbe versato alcunché, poiché egli non voleva saperne del bambino, faticava a mantenere gli altri figli e per di più aveva minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui avesse intentato una causa. L'avvio di una procedura avrebbe perciò potuto rivelarsi particolarmente gravoso e rischioso per il bambino e la madre.

                                     

                                         Un’ulteriore sentenza del 23 luglio 2003 nella causa B., 39.2002.89-90, massimata in RtiD I-2004 N. 60 pag. 197 è relativa al caso di una madre che non aveva proceduto a richiedere, quale rappresentante legale di sua figlia, un contributo alimentare al padre naturale, in quanto, da un lato, il riconoscimento da parte di quest'ultimo che si trovava all'estero non esplicava effetti in Svizzera, non essendo valido né secondo il diritto svizzero, né secondo il diritto del Paese del suo domicilio, e, dall'altro, essa stessa in Svizzera non aveva promosso l'azione di paternità.

                                         Il TCA ha deciso che tale fatto doveva essere imputato alla figlia, titolare del diritto di pretendere contributi alimentari dal padre, quale rinuncia a determinate entrate ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e che non era stata dimostrata l'irrecuperabilità degli alimenti. La circostanza che il padre era all'estero e non poteva entrare in Svizzera era, in questa ottica irrilevante, poiché ai fini di una procedura giudiziaria la presenza di questi non era assolutamente indispensabile. Nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia andavano, di conseguenza, computati degli alimenti ipotetici.

 

                                         Nell'ambito della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia è stato espressamente previsto il computo, nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia, di una pensione alimentare ipotetica per il figlio nel caso in cui la madre abbia rinunciato a introdurre l'azione di paternità senza giustificati motivi.

 

                                         In particolare l'art. 30d LAF, in vigore dal 1° febbraio 2003 e relativo all'assegno integrativo, enuncia:

 

"  1 Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno integrativo è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

 

2 L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito applicabile al primo figlio conformemente alla presente legge."

 

                                         Secondo l'art. 32 Reg.LAF

 

"  1 La cassa cantonale per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge.

 

2 Sono considerati in particolare giustificati motivi ai sensi della legge:

a) qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della madre e/o del figlio;

b) qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare."

 

                                         Al riguardo va rilevato che l’art. 32 cpv. 2 Reg.LAF non elenca in modo esaustivo i giustificati motivi che permettono di omettere il computo degli alimenti ipotetici, bensì ne menziona semplicemente alcuni a titolo esemplificativo.

 

                                         Gli art. 37d LAF e 46 Reg.LAF, concernenti l'assegno di prima infanzia, hanno il medesimo tenore dei disposti appena menzionati.

 

                            2.8.2.   Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata, il 29 settembre 1997, ha sottoscritto la seguente dichiarazione:

 

"  La sottoscritta       __________

nata il                    __________

attinente di            __________        domiciliata a     __________

 

conferma quanto deposto nei verbali della Delegazione Tutoria di __________ il 8 marzo 1996 e ribadisce la sua decisa volontà di non voler rivelare le generalità del padre del suo infante __________, nato/ il __________

 

Considerato come, nelle riferite circostanze, il curatore e la Delegazione Tutoria sono nell'impossibilità di accertare la paternità, la sottoscritta si assume ogni e qualsiasi responsabilità per questo suo modo di agire.

 

Prendo atto che il padre di __________ ha la possibilità di riconoscere il figlio in ogni momento davanti all'Ufficiale di Stato Civile e che l'infante può proporre l'azione di paternità entro un anno dalla raggiunta maggiore età.

Inoltre, trascorsi due anni, si dichiara d'accordo che il caso di curatela venga dichiarato chiuso, sapendo che in ogni momento potrà mutare atteggiamento, dichiarando alla Delegazione Tutoria le generalità del padre." (Doc. P)

 

                                         Di conseguenza il 20 novembre 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha dichiarato chiusa la curatela aperta giusta gli art. 309 cpv. 1 e 308 cpv. 2 CC in favore di __________ e ha indicato che l’autorità parentale è esercitata dalla madre senza restrizioni (cfr. doc. 10).

 

                                         Inoltre il 21 novembre 1997 l’ex curatore di __________, __________, dell’Ufficio del Tutore ufficiale ha confermato che la ricorrente ha deposto di non aver “potuto” – e non voluto -  declinare le generalità del padre del figlio (cfr. doc. O).

 

                                         Con il ricorso l’assicurata ha allegato di non aver potuto declinare le generalità del padre di __________, siccome non è in grado di stabilire chi sia il padre del bambino (cfr. doc. I).

 

                                         In occasione dell’udienza dell’11 settembre 2006 è poi emerso che nel periodo in cui è stato concepito __________ l’assicurata non aveva alcuna relazione stabile, bensì, a seguito di una triste esperienza precedente, ha avuto degli incontri occasionali con persone di cui sapeva poco o nulla (cfr. doc. VIII).

 

                                         In simili circostanze, questa Corte deve concludere che in concreto sono presenti dei validi motivi che giustificano il fatto che l’assicurata non abbia introdotto un’azione di accertamento della paternità. In sede di udienza pure l'amministrazione si è dichiarata d'accordo con tale soluzione (cfr. Doc. VIII pag. 3).

                                         Nel calcolo concernente l’assegno integrativo non vanno, pertanto, computati gli alimenti ipotetici.

 

                               2.9.   Per quanto attiene al premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps vanno computati i premi ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.

                                         Secondo l’art. 4 Reg.Laps, quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge, va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di base contro le malattie.

 

                                         A titolo di premio della cassa malati non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa malati in questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale media ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del reddito disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo importante, nel senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una volta all’anno viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13).

 

                                         L’assicurata e il figlio sono affiliati alla cassa malati __________ (cfr. doc. 5).

                                         Per il 2006 il relativo premio medio ponderato è pari a fr. 4'067.10 per le persone con più di 25 anni e a fr. 932.40 per gli assicurati di meno di 19 anni (cfr. Decreto esecutivo concernente la determinazione del premio riconosciuto ai singoli assicuratori per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2006).

                                         La quota media cantonale ponderata per il 2006 corrisponde, per contro, a fr. 3'930.-- per gli adulti e a fr. 984.-- per un bambino minore di 18 anni (cfr. Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2006).

 

                                         In casu, dunque, a titolo di premio della cassa malati va tenuto conto, per l’assicurata, della quota media cantonale ponderata di fr. 3'930.--, in quanto inferiore al premio medio ponderato dell’__________.

                                         Per __________, invece, va conteggiato l’importo di fr. 932.--, ossia il premio medio ponderato della cassa malati, che risulta essere meno elevato della relativa quota media cantonale ponderata.

 

                                         L’ammontare computato dalla Cassa di fr. 4’862.-- (fr. 3’930.-- + fr. 932.-- cfr. doc. 1) si rivela, quindi, corretto.

 

                                         I sussidi della cassa malati per il 2006 ammontano poi a fr. 2'240.-- per l’assicurata e a fr. 508.30 per il figlio, che corrispondono a complessivi fr. 2'748.-- annui, come rettamente indicato dalla Cassa nella decisione del 17 febbraio 2006 (cfr. doc. IX; 1A).

 

                             2.10.   La Laps all’art. 8 cpv. 1 lett. j contempla, fra le altre spese computabili, le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, a differenza di quanto previsto sotto il regime della v.LAF, che per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia rinviava alla LPC.                                                 La lista dei costi computabili ai fini del conteggio della PC, di cui all’art. 3b cpv. 3 LPC che non comprende le imposte, è infatti esaustiva (cfr. STCA dell’11 giugno 2002 nella causa L., 39.2001.82, consid. 2.12.; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).

 

                                         La Laps permette la deduzione delle imposte, poiché esse rappresentano una spesa vincolata, e quindi un importo non disponibile per l’utente. Le spese riconosciute come indispensabili, di cui all’art. 8 Laps, sono da considerare come vincolate, o perché obbligatorie a causa di disposizioni giuridiche, o perché inevitabili (spesa per l’alloggio, spese professionali). La parte di reddito destinata a queste spese non può dunque essere utilizzata per altri scopi (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, pagg. 7, 24).

                                         Conseguentemente la spesa per le imposte va trattata come le altre spese (al riguardo cfr. STCA del 27 aprile 2005 nella causa R., 39.2004.11, consid. 2.13.).

 

                                         A tale proposito è utile ricordare che nel Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 concernente la modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) il Consiglio di Stato ha proposto di abrogare il computo delle imposte nel calcolo delle prestazioni Laps (cfr. Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723, p.to 2.4.4.).

                                         Il Parlamento ha approvato tale modifica nel mese di giugno 2006. Essa entrerà in vigore il 1° ottobre 2006 (cfr. FU 51/2006 del 27 giugno 2006 pag. 4339 segg; BU 40/2006 dell’8 settembre 2006 pag. 313 segg.).

 

                                         Nel caso di specie la Cassa ha computato l’importo di fr. 177.-- a titolo di imposte ordinarie (cfr. doc. 1A).

                                         Pendente causa è emerso che l’Ufficio esazione e condoni ha concesso all’assicurata un condono totale dell’imposta cantonale e comunale per il 2004 (cfr. doc. VIII2).

                                         La ricorrente ha postulato il condono anche per il 2005 e il 2006. Per questi anni, però, l’Ufficio competente non ha proceduto all’esame di merito, in quanto attualmente esiste solo la richiesta di acconto non ancora confermata dalla relativa notifica di tassazione (cfr. doc. VIII3).

 

                                         Gli art. 245-246 LT prevedono, in effetti, delle facilitazioni di pagamento dell’imposta, qualora il relativo versamento costituisca un grave rigore per il debitore, e il condono della stessa, nel caso in cui il contribuente sia caduto nel bisogno.

                                                                               Al riguardo va precisato che l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria enuncia che per le decisioni di condono si applicano per analogia i criteri stabiliti dall’ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta.

                                         Secondo l’art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Si ha in particolare una sproporzione per le persone fisiche, quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole.

                                                     Il cpv. 2 dell’art. 9 prevede, poi, che esiste in ogni caso una situazione di bisogno quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della famiglia.

 

                                         Nel caso in cui un assicurato postuli il condono delle imposte e lo ottenga, egli deve comunicare tale circostanza alla Cassa (cfr. art. 41 LAF). L’amministrazione potrà così rivedere il calcolo omettendo le imposte.

                                        

                                         Nel caso in esame, visto che il condono riguarda soltanto le imposte del 2004, nel conteggio relativo all’assegno integrativo a decorrere dal mese di gennaio 2006 devono essere computate anche le imposte.

                                         In ogni caso è utile rammentare all’assicurata che nell’ipotesi in cui dovesse ottenere il condono delle imposte anche per il 2005 e, in particolare per il 2006, è tenuta a informarne tempestivamente la Cassa.

 

                             2.11.   Per il resto la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito alle singole voci di reddito e di fabbisogno conteggiate dalla Cassa nel calcolo dell’assegno integrativo relativo al periodo dal mese di gennaio 2006.

 

                                         Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61lett. c LPGA).

 

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

 

                                         Nel caso di specie, come esposto in precedenza, l’importo relativo alla pigione da computare è maggiore di quello considerato dalla Cassa (cfr. consid. 2.6.). Inoltre gli alimenti ipotetici non vanno conteggiati (cfr. consid. 2.9.).

                                         L'assicurata non ha portato altri elementi tali da inficiare ulteriormente il calcolo dell'amministrazione per il lasso di tempo a decorrere dal mese di gennaio 2006.

 

                                         Di conseguenza i redditi computabili sono costituiti dal reddito da attività dipendente dell’assicurata di fr. 35'714.-- annui e dal reddito della sostanza di fr. 12.-- all’anno (cfr. doc. 1A, 2).

                                         Complessivamente essi ammontano a fr. 35'726.--.

 

                                         Le spese computabili dell’unità di riferimento della ricorrente sono, invece, composte dei contributi AVS/AI/IPGAD/AINP di fr. 1'883.--, dei contributi della previdenza professionale di fr. 2'011.-- (cfr. doc. 1A; 2), del premio della cassa malati di fr. 4'862.-- (cfr. consid. 2.10), delle imposte di fr. 177.-- (cfr. consid. 2.11.) e della spesa per l'alloggio di fr. 6'240.-- (cfr. consid. 2.6.4.).

                                         Globalmente essi corrispondono a fr. 15'173.--.

 

                                         La sostanza computabile risulta nulla.

                                         A questo riguardo va segnalato che, in occasione dell’udienza dell’11 settembre 2006, è emerso che la successione del defunto padre dell’assicurata, di cui la stessa potrebbe beneficiare, è contestata. Questa circostanza è successivamente stata dimostrata da una serie di documenti che la patrocinatrice dell’insorgente ha trasmesso a questa Corte il 19 settembre 2006 (cfr. doc. XI).

                                         La ricorrente, pertanto, attualmente non dispone di alcuna sostanza o reddito relativi alla sua quota parte di eredità, per cui nulla va computato a questo titolo.

 

                                         Il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.4.) della ricorrente ammonta a fr. 20'553.-- (redditi computabili di fr. 35'726.-- - spese computabili di fr. 15'173.--).

 

                                         La soglia di intervento per il 2006 della famiglia RI 1, come visto (cfr. consid. 2.5.), è di fr. 23'550.--.

 

                                         Gli assicurati hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.4.).

 

                                         I sussidi della cassa malati per il 2006 sono pari a fr. 2’748.-- (cfr. consid. 2.10.).                                       

                                         La lacuna di reddito Laps ammonta, quindi, a fr. 249.-- (fr. 23'550.--.- fr. 20'553.-- - fr. 2’748.--).

 

                                         La ricorrente ha, di conseguenza, diritto dal mese di gennaio 2006 a un assegno integrativo di fr. 21.-- mensili (fr. 249.-- : 12 mesi).

 

                                         L’assicurata, con scritto del 26 settembre 2006, ha indicato che il suo grado di occupazione è stato ridotto al 50% con effetto dal 2 settembre 2006 (cfr. doc. XIII).

                                         La Cassa, conseguentemente, il 28 settembre 2006 ha emesso una nuova decisione formale relativa al periodo a decorrere dal 1° settembre 2006 con cui alla ricorrente è stato riconosciuto un assegno integrativo di fr. 597.-- al mese (cfr. doc. XV2).

                                         L’amministrazione, in uno scritto del 29 settembre 2006 indirizzato all’insorgente, ha precisato che l’ammontare assegnatole corrisponde all’importo massimo erogabile ai sensi dell’art. 27 LAF (cfr. doc. XV1).

                                         La questione relativa all’assegno integrativo erogato dal mese di settembre 2006 esula dalla presente lite. Il TCA, infatti, può pronunciarsi soltanto su decisioni su reclamo impugnate in questa sede (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps).

                                         La Cassa è in ogni caso invitata a modificare il provvedimento del 28 settembre 2006, per quanto concerne la spesa per l’alloggio, sulla base della presente vertenza.

 

                             2.12.   L’assicurata ha chiesto l’audizione dei testi __________, ex curatore di __________, e di __________, locatore della casa in cui vive (cfr. doc. V).

 

                                         Sulla base della documentazione agli atti le questioni relative all’importo della pigione lorda da computare nel calcolo dell’assegno integrativo e agli alimenti ipotetici sono state sufficientemente chiarite.

 

                                         Di conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione dei due testi deve essere respinta.

                                                                               

                                         A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                             2.13.   L’assicurata, vincente parzialmente in causa, è rappresentata da un avvocato.

                                         Essa ha, pertanto, diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 22 LPTCA).

 

                                         Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) relativa alla parte per la quale l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. STFA dell'8 maggio 2003 nella causa S., U 349/01: STCA del 13 luglio 2006 nella causa M., 35.2004.76; DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

 

                             2.14.   Per la parte del ricorso in cui è soccombente, l'assicurata può invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria se adempie le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

 

                          2.14.1.   Secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 30 luglio 2002, la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         La legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

                                         L'art. 3 della citata legge prevede:

 

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

 

"  2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

 

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

 

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura  a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

 

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

                                         Pertanto la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24, consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Infatti l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate dalla giurisprudenza.

 

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

                                         L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

 

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

 

                                         Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

 

                          2.14.2.   Nel caso di specie con la presente sentenza all’assicurata è stato riconosciuto il diritto  di percepire un assegno integrativo di fr. 21.-- mensili a far tempo dal mese di gennaio 2006

 

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

                                         Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). Il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.4.), è più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001 (per una famiglia di un genitore e di un figlio di dieci anni ammonta a fr. 1’600.--, pari a fr. 19'200.-- annui) a cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.

                                         Inoltre nel calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps vanno considerate delle spese non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

 

                                         Di conseguenza, in casu, dal fatto che l’assicurata abbia diritto a un assegno integrativo, che peraltro va a coprire totalmente la lacuna di reddito (cfr. consid. 2.12.), non si può concludere che essa sia indigente ai fini dell’assistenza giudiziaria.

                                         Va, quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

                                         Il reddito dell’assicurata è costituito dal suo stipendio netto, comprensivo degli assegni di base, di circa fr. 2’450.-- (cfr. doc. 1A; 2), dal reddito della sostanza di fr. 12.-- annui, ossia fr. 1.-- al mese (cfr. doc. 1A) e dell’assegno integrativo di fr. 21.-- mensili.

                                         Con un reddito di fr. 2’472.-- la ricorrente deve far fronte a fr. 1’600.-- quale importo base mensile per l’assicurata e suo figlio di dieci anni, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

                                         Tali importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).

                                         Bisogna poi computare il canone di locazione di fr. 400.-- al mese, oltre alle spese accessorie di fr. 50.-- e i costi di riscaldamento di circa fr. 300.-- al mese (cfr. doc. I, N, 9), a cui vanno ancora aggiunti i premi afferenti all'assicurazione contro le malattie di circa fr. 214.--, già dedotti i relativi sussidi (cfr. doc. 5, consid. 2.10.), per cui si ottiene un onere globale di fr. 2’564.--.

                                     

                                         Le spese che l’assicurata deve sostenere sono più elevate dei suoi redditi già senza aumentare l’importo di base determinato sulla base della Tabella CEF di un supplemento del 15-25%

                                         Conseguentemente l’indigenza della stessa deve essere ammessa.

 

                                         Va, inoltre, ritenuto che anche le altre condizioni poste dalla legge e giurisprudenza appaiono adempiute.

 

                                         L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio va accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare, con particolare riferimento alla successione contestata del defunto padre (cfr. doc. XI; Q1-4; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su reclamo del 24 aprile 2006 è riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto un assegno integrativo di fr. 21.-- mensili a decorrere dal mese di gennaio 2006.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà alla ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                     

                                 3.-   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.

 

                                 4.-   Intimazione alle parti.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti