Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 7 settembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 agosto 2006 emanata da |
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CO 1
in materia di assegni di famiglia |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 agosto 2006 la CO 1 ha stabilito che RI 1 non ha più diritto a beneficiare degli assegni familiari dal 1° agosto 2006 per il figlio __________ in quanto egli ha compiuto i venti anni il 2 luglio 2006 (cfr. Doc. A5).
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è in particolare così espressa:
" __________ è ancora apprendista, non guadagna un salario grande. Gli alimenti dal Cantone non vengono più pagati già da quando ha fatto 18 anni.
Io sono divorziata e dal padre di __________ (__________) non riceviamo niente, anche perchè non si trova in Svizzera e neppure in Europa (__________). Io non ho un grande salario, finanziariamente faccio fatica. Vista la mia situazione volevo chiedere gentilmente se non era possibile almeno ricevere gli assegni fino alla fine del tirocinio di __________. Lui non riceve nessun aiuto agli studi. (...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell'11 settembre 2006 la CO 1 propone di respingere il ricorso, richiamando l'art. 22 LAF (cfr. Doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la soppressione, con effetto dal 1° agosto 2006, per giovani in formazione erogato a RI 1.
A motivazione della soppressione la Cassa adduce il compimento del 20esimo anno di età del figlio __________.
Secondo l'art. 21 LAF:
"cpv. 1: Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio che ha compiuto i 15 anni, se alternativamente:
a) il figlio segue una formazione in Svizzera;
b) a causa di un danno alla salute fisica o psichica, il figlio segue una formazione speciale.
cpv. 2: Sono riservate le disposizioni particolari derivanti all'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato fra la Svizzera e agli Stati dell'Unione Europea."
L'art. 22 LAF prevede che:
"cpv. 1: Il diritto all'assegno per giovani in formazione o giovani invalidi sorge il primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica quanto previsto all'art. 21.
cpv. 2: Il diritto all'assegno si estingue nel momento in cui al figlio è riconosciuto un diritto ad una rendita intera dell'assicurazione invalidità.
cpv. 3: Negli altri casi il diritto all'assegno può durare fino alla fine della formazione, ma al più tardi fino alla fine del mese in cui il figlio compie i venti anni."
2.3. Nel caso concreto, in virtù delle disposizioni esposte ai considerandi precedenti, emerge chiaramente che il diritto del genitore (art. 2 cpv. 1 LAF) ad ottenere un assegno è dato al massimo per i giovani in formazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. b LAF) fino alla fine del mese in cui il figlio compie vent'anni (cfr. art. 22 cpv. 3 LAF).
Questo, anche se la formazione non è ancora conclusa (al proposito cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti" in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio in RDAT I - 2000 pag. 121 seg. (128-129): "Il limite massimo di età per poter percepire l'assegno di formazione è fissato a 20 anni (cfr. art. 22 cpv. 3 LAF) e non a 25 anni come avviene in quasi tutti gli altri Cantoni. Questa è una scelta difficilmente comprensibile se si considera la durata normale di una formazione completa, peraltro riconosciuta anche nelle analoghe normative dell'AVS.").
Di conseguenza correttamente la Cassa a seguito del compimento del 20esimo anno di età del figlio __________, nato il 2 luglio 1986, ha soppresso l'assegno a decorre dal 1° agosto 2006.
A titolo abbondanziale il TCA segnala, che la nuova legge federale sugli assegni familiari (LAFam), adottata dal Parlamento il 24 marzo 2006 e sulla quale il popolo dovrà pronunciarsi il 26 novembre 2006 a seguito di un referendum (cfr. FF 2006 pag. 6195) contiene un articolo (Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni) del seguente tenore:
" 1Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:
a. l'assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA), l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno d'età;
b. l'assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.
2Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.
3L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto."
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Intimazione alle parti.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti