Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2008.4

 

rs

Lugano

26 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2008 di

 

 

1.  RI 1  

2.  RI 2  

tutti rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 26 agosto 2008 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La Cassa cantonale assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 26 agosto 2008, ha confermato il proprio provvedimento del 12 giugno 2008, con cui ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 11'250.-- che avrebbero percepito a torto dal 1° settembre al 31 dicembre 2006 (cfr. doc. B).

 

                                         In particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto, risultando dalla notifica di tassazione 2006 emessa il 31 ottobre 2007 un reddito da attività indipendente di fr. 15'000.-- e avendo RI 2 lavorato quale indipendente da settembre a dicembre 2006, andava tenuto conto, per l’intero anno, di un reddito di fr. 45'000.--, invece della somma di fr. 15'000.--computata nei calcoli degli assegni familiari del 27 settembre 2006 (cfr. doc. B, 6).

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 26 agosto 2008 gli assicurati, patrocinati dall’avv. RA 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulandone l’annullamento. Inoltre essi hanno chiesto di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         A sostegno delle loro pretese ricorsuali gli insorgenti hanno, segnatamente, addotto di avere sempre comunicato tempestivamente ogni modifica nella loro situazione economica allo sportello Laps e, in particolare, di avere preannunciato che il marito avrebbe intrapreso un’attività indipendente, assumendo la gestione di un chiosco a __________, come pure di avere confermato, nel settembre 2006, tale nuova situazione, indicando un reddito annuo di fr. 15'000.--.

                                         Essi hanno poi contestato di avere percepito delle prestazioni alle quali non avevano diritto e conseguentemente la legittimità della richiesta di restituzione. I ricorrenti hanno precisato che l’ordine di restituzione si fonda su un dato non corretto e comunque mal interpretato.

                                         Gli stessi hanno asserito, da un lato, di aver percepito nel 2006 un reddito da attività indipendente complessivo di fr. 5'000.-- come indicato nella dichiarazione fiscale. Dall’altro, che il reddito di fr. 15'000.-- considerato dall’autorità fiscale nella relativa notifica è stato da loro interpretato quale reddito annuo, corrispondente del resto a quanto indicato da RI 2 fin dall’inizio della sua attività. Gli assicurati hanno specificato che contro la decisione di tassazione per l’anno 2006 non è stato interposto reclamo per tale motivo. Essi hanno, altresì, puntualizzato di avere un imponibile comunque nullo e che quindi sarebbe stata un’inutile perdita di tempo, soprattutto per l’autorità fiscale, dovere esaminare l’eventuale reclamo.

                                         Gli insorgenti hanno, poi, ribadito che l’Ufficio di tassazione ha stabilito un reddito da attività indipendente di complessivi fr. 15'000.-- per l’anno 2006 e non per il periodo dal mese di settembre al mese di dicembre 2006.

                                         Essi, al riguardo, hanno sottolineato che per il 2007, anno durante il quale RI 2 ha ininterrottamente esercitato l’attività di indipendente iniziata nel 2006, l’autorità fiscale ha accertato un reddito di fr. 15'000.--.

                                         Infine i ricorrenti hanno rilevato che non va disatteso il fatto che la decisione di assegni familiari del marzo 2006 prevedeva un reddito annuo di fr. 3'747 percepiti dal marito da attività dipendente, importo che risulterebbe compreso nella somma di fr. 15'000.-- del 2006 esposta dall’autorità fiscale (cfr. doc. I)

 

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Pendente causa questa Corte, oltre a richiedere alla rappresentante degli assicurati l’invio del “certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” (cfr. doc. VI), ha invitato l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ a trasmettere gli atti fiscali 2005-2006-2007 relativi ai ricorrenti (cfr. doc. V) e ha richiamato dalla Cassa il loro incarto completo (cfr. doc. VII).

 

                                         Il 25 novembre 2008 sono pervenuti al TCA sia gli atti fiscali (cfr. doc. X), che l’incarto completo della Cassa (cfr. doc. X).

                                         Il “certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”, vidimato dalla cancelleria comunale di __________, è giunto il 26 novembre 2008 (cfr. doc. XI).

 

                               1.5.   Il 27 novembre 2008 questo Tribunale, alla luce della documentazione fiscale riguardante gli assicurati inviatagli dall’Ufficio Tassazione __________, ha posto a quest’ultimo il seguente quesito:

 

"  Ai fini del giudizio ci occorre ancora sapere se l’importo di fr. 15'000.-- da voi accertato, quale reddito da attività indipendente, nella notifica di tassazione afferente all’anno 2006 si riferisce all’intero anno 2006 oppure soltanto al periodo dal mese di settembre al mese di dicembre 2006 in cui RI 2 ha esercitato un’attività a titolo indipendente, come risulta dalla Domanda di riparto intercomunale dell’imposta cantonale ai vostri atti.

 

Nel caso in cui l’ammontare di fr. 15'000.-- fosse stato inteso quale reddito da attività aziendale per i mesi da settembre a dicembre 2006, vogliate indicare per quali motivi per l’anno 2007 è stato ritenuto il medesimo importo per un anno.” (Doc. XII)

 

                                         L’Ufficio Tassazione __________ ha risposto il 28 novembre 2008 (cfr. doc. XIII).

 

                               1.6.   Alle parti è stato assegnato un termine di dieci giorni per visionare gli atti richiamati e presentare osservazioni (cfr. doc. XIV, XV).

                                         La Cassa si è pronunciata in merito con scritto del 4 dicembre 2008 (cfr. doc. XVI), mentre gli insorgenti non hanno presentato alcuna osservazione.

 

                               1.7.   Il doc. XVI è stato trasmesso alla parte ricorrente per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro il 12 gennaio 2008 (cfr. doc. VIII).

 

                                         La medesima è rimasta silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se gli assicurati devono restituire oppure no l’importo di fr. 11'250.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo dal mese di settembre al mese di dicembre 2006.

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV  Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Nel caso in esame la Cassa ha ordinato la restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti dai ricorrenti nel lasso di tempo settembre-dicembre 2006.

                                         Di conseguenza i nuovi disposti della LAFam non sono applicabili in concreto.

 

                               2.4.   L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24segg. Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF).

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

 

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)   soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

 

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che

 

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

 

 

                               2.5.   Gli art. 31 e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

 

                                         L’art. 32 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

 

"  I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b)   coabitano costantemente con il figlio; (cpv. 1)

c)   il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

d)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

 

 

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

 

                                         L’art. 35 LAF enuncia inoltre che:

 

"  Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

2Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

 

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

 

 

                               2.6.   Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                         Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

 

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                      Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

 

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1)

    [Dal 1° ottobre 2006: 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.]

Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

[Dal 1° ottobre 2006: Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.]

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

 

                                         La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

    [Dal 1° ottobre 2006: le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;]

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

 

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

    [Dal 1° ottobre 2006: i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;]

i)  ...

j)  le imposte ordinarie federali, cantonali, comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1)

    [Dal 1° ottobre 2006: abrogato]

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 v.LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

 

                                         Per inciso va osservato che l’art. 10 cpv. 1 lett. b cfr. 3 LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto per la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie ammonta a fr. 13'200.-- per le persone sole e a fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.

 

                                         Infine l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

 

"  La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo

    del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle

                                                     prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                                     persona sola

 

      b) per la prima perso-            importo corrispondente alla metà del limite

                                        na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle

                                        dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                        mento   persona sola

 

 c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo

                                        la terza persona               previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il primo figlio

                                        mento: 

 

 d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo

                                        quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il terzo figlio

                                        mento: 

 

 e) per la sesta e ogni    importo corrispondente al limite minimo

                                        ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il quinto figlio"

                                        mento: 

 

                                         L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, enuncia in particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno                (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).

 

                                         Giova, altresì, rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.

                                         Più precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004.

                                         Giusta il nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002).

 

                                         Tali deroghe sono valide anche per l’anno 2006 (cfr. art. 37 cpv. 4 Laps; 79 LAF; BU 7/2006 del 10 febbraio 2006 pag. 41 e 42).

 

                                         Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore l’art. 10 cpv. 2 Laps (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008), secondo cui:

 

"  Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

a) fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr.   8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr.   8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr.   5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr.   2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

 

                                         L’art. 10 cpv. 3 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008 (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008), enuncia poi che:

 

"  I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

 

                               2.7.   Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

 

"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

 

                                         L'art. 30 Laps prevede, fino al 30 settembre 2006, che

 

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto delle prestazioni sociali."

                                     

                                         Dal 1° ottobre 2006 il tenore di questo disposto è il seguente:

 

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

                                        Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche."

                                     

                                         In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

 

"  E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

                                        reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

 

                               2.8.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che

 

"  Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

 

                                         L'art. 26 Laps sancisce:

 

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

Dal 1° ottobre 2006: I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

 

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 ha previsto che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                               2.9.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido.

                                         È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).

 

                             2.10.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 2 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2006 ha lavorato quale cameriere presso lo __________ di __________ due giorni alla settimana dalle ore 12.00 alle ore 14.00 percependo un salario di fr. 300.-- (cfr. doc. 13/5A; 13/11A; 13/14; 13/16A; 13/18A), corrispondente a un salario annuo di fr. 3'600.--.

                                         Nel periodo dal mese di maggio al mese di agosto 2006 l’assicurato non ha svolto alcuna attività lavorativa. Egli era iscritto all’Ufficio regionale di collocamento di __________ quale persona in cerca di impiego senza diritto all’indennità giornaliera (cfr. doc. 13/17).

                                         A partire dal mese di settembre 2006 il ricorrente ha avviato un’attività indipendente, e meglio la gestione del __________ a __________ (cfr. doc. 13/23G, 13/23H; 13/23F).

                                         Nel “Questionario d’affiliazione AVS” alla Cassa di compensazione Gastrosocial l’assicurato, il 3 settembre 2006, alla domanda “Quale reddito (utile) prevedete di conseguire nei primi 12 mesi?”, egli ha risposto fr. 15'000.-- (cfr. doc. 13/23E).

                                         Inoltre dalla “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” compilata dal ricorrente il 25 settembre 2006 all’attenzione della Cassa si evince che il reddito annuo come indipendente afferente all’attività del __________ è stato stimato a fr. 15'000.-- (cfr. doc. 5B).

 

                                         La Cassa, pertanto, ha proceduto, nel settembre 2006, a calcolare provvisoriamente gli assegni a cui avevano diritto gli assicurati a decorrere dal mese di settembre 2006, computando il reddito da attività lavorativa indipendente stimato di fr. 15'000.-- all’anno (cfr. doc. 6).

                                         Al riguardo il ricorrente si era impegnato il 19 settembre, rispettivamente il 25 settembre 2006, a:

 

"  -   tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

    cambiamenti del reddito da attività indipendente;

 

-   trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

 

-   eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione."(Doc. 5B; 2B)

 

                                         Il 31 ottobre 2007 è stata emessa la notifica di tassazione 2006, la quale ha accertato per l’anno 2006 un reddito da attività indipendente di fr. 15'000.--. Essa è passata in giudicato incontestata.

                                         Al riguardo è utile osservare che per il 2006 gli assicurati non presentavano alcun reddito imponibile, essendo il reddito inferiore alle deduzioni ammissibili sia per l’imposta cantonale che per quella federale. La sostanza era del resto nulla (cfr. doc. D; inc. fiscale).

 

                                         Dopo aver preso conoscenza, nel giugno 2008 tramite un controllo spontaneo (cfr. doc. B), della decisione di tassazione per il 2006, la Cassa, visto che l’assicurato in quell’anno aveva esercitato l’attività indipendente solo da settembre a dicembre, ha dapprima rapportato su base annua il reddito di fr. 15'000.--, ottenendo la somma di fr. 45'000.-- (fr. 15'000.-- x 3 quadrimestri).

                                         In seguito la stessa, ha rivisto i conteggi dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia spettanti agli insorgenti dal settembre al dicembre 2006, computando quale reddito da attività indipendente l’ammontare di fr. 45'000.-- (cfr. doc. 8C-8H).

 

                                         Conseguentemente l’amministrazione, il 12 giugno 2008, ha emanato l’ordine di restituzione di fr. 11'250.--, confermato dalla decisione su reclamo del 26 agosto 2008 (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         Gli assicurati hanno censurato il modo di procedere dell’amministrazione, sostenendo, in buona sostanza, che il guadagno di fr. 15'000.-- risultante dalla decisione di tassazione del 31 ottobre 2007 si riferisce all’intero anno 2006 (cfr. doc. I).

 

                             2.11.   Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che RI 2, da una parte, nel settembre 2006 al momento dell’affiliazione alla cassa di compensazione __________ ha stimato il reddito annuo utile per la gestione in proprio del __________ in fr. 15'000.-- (cfr. doc. 13/23E). Dall’altra, nella dichiarazione fiscale afferente al 2006 ha indicato, quale reddito da attività indipendente, la somma di fr. 5'000.-- (cfr. inc. fiscale).

 

                                         Questa Corte sottolinea, poi, in primo luogo, che l’Autorità fiscale ha accertato, nella decisione di tassazione per l’anno 2006 del 31 ottobre 2007 rimasta incontestata, un reddito da attività indipendente di fr. 15'000.--, precisando che si trattava di valori stabiliti per apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa (cfr. doc. D).

 

                                         In secondo luogo, che dall’accertamento esperito dal TCA nel novembre 2008 presso l’Ufficio di tassazione di __________ (cfr. consid. 1.5.; doc. XII) è emerso che il reddito di fr. 15'000.-- tassato a RI 2 quale attività indipendente per l’anno 2006 è riferito all’intero anno fiscale 2006 (cfr. doc. XIII).

                                         Tale ammontare, quindi, non concerne soltanto il periodo, dal mese di settembre al mese di dicembre 2006, in cui l’assicurato ha esercitato l’attività a titolo indipendente avviata nel settembre 2006 (cfr. doc. XII).

                                         L’Autorità fiscale ha, altresì, motivato la propria decisione, asserendo che l’importo di fr. 15'000.-- è stato calcolato per apprezzamento in mancanza di documentazione relativa all’attività e come adeguamento per un’insufficiente disponibilità (cfr. doc. XIII).

 

                                         A tale proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale, come è stato specificato dalla giurisprudenza federale per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

 

Certo, il Tribunale federale ha precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

 

Già con sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 la nostra Massima Istanza ha, però, precisato:

 

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)"

 

                                         Ancora recentemente, con sentenza H 1/07 del 6 marzo 2008 il TF, in ambito di assoggettamento all’IVA, ha precisato che:

 

"  (…)

Inoltre, in ragione delle complicazioni che potrebbero sorgere in caso di modifica retroattiva dei conteggi e per il fatto che, in casi limite, non si dovrebbe, senza necessità, scostarsi dalla valutazione dell’autorità fiscale, il fatto di aver pagato l’IVA, pur non essendo da solo un criterio decisivo, non permette di non qualificare a titolo di indipendente un’attività, che manifesta importanti caratteristiche in tal senso (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.5 con riferimento).” (sottolineatura del redattore)

 

                                         Nella sopra citata sentenza H 155/04 del 14 febbraio 2005, il TF ha affermato che:

 

"  4.5 Abschliessend kann der Vorinstanz keine Verletzung von Bundesrecht vorgeworfen werden (Art. 104 lit. a OG), wenn sie bei Vorliegen eines geringen Unternehmerrisikos und einer hohen arbeitsorganisatorischen Unabhängigkeit Letzterem in Anwendung der Rechtsprechung (AHI 2001 S. 65 f. Erw. 6e) ein erhöhtes Gewicht beimisst. Auch hat das kantonale Gericht zu Recht berücksichtigt, dass F.________ sein Einkommen als Selbstständigerwerbender versteuert hat und dieses Indiz im Sinn einer harmonisierenden Rechtsanwendung in Grenzfällen doch nahe legt, nicht ohne Not von der steuerrechtlichen Beurteilung abzugehen (AHI 2001 S. 66 Erw. 6e). Zudem hat F.________ auf diesen Einkünften die Mehrwertsteuer abgerechnet. Nach der Rechtsprechung kann dies zwar für die Beurteilung des Beitragsstatuts allein nicht entscheidend sein. Angesichts der Komplikationen bezüglich der Rückabwicklung dieser Abrechnungen legt dieser Umstand aber ebenfalls eine gewisse Zurückhaltung nahe, eine freie Mitarbeitertätigkeit trotz Vorliegens gewichtiger Indizien für eine selbstständige Erwerbstätigkeit nicht als solche zu qualifizieren (AHI 2001 S. 66 Erw. 6e). Auch dies hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt.” (sottolineatura del redattore)

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 30.2008.12 del 6 agosto 2008.

 

                                         In concreto giova, peraltro, segnalare, per quel che attiene alla motivazione fornita dall’Ufficio Tassazione circa la determinazione di un reddito annuo di fr. 15'000.-- menzionata appena sopra (cfr. doc. XIII), che lo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa (cfr. doc. XVI), era in ogni caso al corrente che la famiglia __________, nel 2006, beneficiava di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia (cfr. inc. fiscale).

 

                                         Inoltre anche per l’anno 2007, in cui l’assicurato ha ininterrottamente gestito in proprio il __________ (cfr. doc. I), l’Autorità fiscale ha tassato un reddito annuo da attività indipendente di fr. 15'000.--, come si evince dalla decisione di tassazione del 30 luglio 2008 (cfr. doc. E).

 

                                         In simili condizioni, questa Corte non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica di tassazione per l’anno 2006 dei coniugi __________.

 

                                         Ne discende, tutto ben considerato, che il reddito da attività indipendente per l’anno 2006 da considerare al fine della determinazione del diritto degli assicurati agli assegni integrativi e di prima infanzia dal settembre al dicembre 2006 ammonta a fr. 15'000.--.

                                         Tale importo corrisponde a quello computato dall’amministrazione nelle sue prime decisioni del settembre 2006 attinenti al lasso di tempo in questione (cfr. doc. 6; consid. 2.10.).

 

                             2.12.   Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che a torto la Cassa ha rivisto le decisioni relative agli assegni integrativi e di prima infanzia accordati agli assicurati dal mese di settembre al mese di dicembre 2006 e ha emesso un ordine di restituzione.

 

                                         Per quanto concerne l’asserzione della Cassa del 4 dicembre 2008, secondo cui “se nel caso di specie il reddito determinante stabilito dall’Autorità fiscale fosse riferito al reddito conseguito per l’attività indipendente esercitata durante tutto l’anno, non sarebbe allora giustificata l’affiliazione del signor RI 2RI 2 alla Cassa cantonale di compensazione AVS per il pagamento dei contributi sociali quale persona di condizione indipendente, soltanto a far tempo dal 1° settembre 2006 e non sarebbero giustificati gli assegni di diritto stabiliti durante il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2006 con il solo computo del reddito derivante dall’attività salariata esercitata dal signor RI 2 - reddito che peraltro non è contemplato nella decisione di tassazione afferente all’anno 2006 – e senza il computo di uun reddito durante il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2006” (Doc. XVI), va osservato che tali questioni esulano dalla presente vertenza.

                                        

                                         Infatti la giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 125 V 4-3; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294) e non altre questioni non affrontate nella decisione su reclamo;

 

                                         Di conseguenza questa Corte non può chinarsi sulle problematiche accennate dalla Cassa il 4 dicembre 2008.

 

                             2.13.   Vincente in causa, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno diritto all’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 22 LPTCA).

                                        

                                         Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr.STFA U 176/02 del 1° luglio 2003; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STFA U 134/99 dell’8 novembre 2001).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione su reclamo del 26 agosto 2008 impugnata è annullata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa cantonale assegni familiari verserà agli assicurati la somma di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti