Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2009.5

 

cr/DC/sc

Lugano

29 aprile 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2009 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 12 agosto 2009 emanata da

 

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La Cassa cantonale assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 12 agosto 2009, ha confermato il proprio provvedimento del 20 novembre 2008, con cui ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 16'590.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° marzo al 31 dicembre 2006 (cfr. doc. B1; doc. 22).

 

                                         In particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto dalla notifica di tassazione 2006 emessa il 5 dicembre 2007 risultava un reddito da attività indipendente di fr. 50’000.--, invece dell’importo di fr. 12'000.-- computato nel calcolo degli assegni familiari per il 2006 (cfr. doc. B1).

 

 

                                         La Cassa ha infine indicato che la domanda di condono interposta dall’assicurata con scritto del 26 gennaio 2009 “sarà evasa con decisione su reclamo non appena la presente decisione passerà in giudicato” (doc. B1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 12 agosto 2009 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento del provvedimento impugnato.

                                         A motivazione delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha addotto che la tassazione d’ufficio relativa all’anno 2006, che fissa in fr. 50'000 il reddito da attività indipendente, “è arbitraria e non corrisponde alla realtà”, dato che ella ha lavorato al massimo nella misura del 60%, avendo un figlio di due anni.

                                         L’assicurata ha poi rilevato che dal 1996 fino al 2005 il reddito accertato relativo alla sua attività è sempre stato di fr. 15’000-20'000, sottolineando che il suo “grande sbaglio è stato quello di non avere fatto opposizione alla decisione di tassazione 2006 per ignoranza e per problemi familiari”.

                                         Al contrario, l’insorgente ha rilevato di avere inoltrato, per tempo, reclamo contro la notifica di tassazione del 12 novembre 2008 relativa all’anno 2007, che indicava un reddito da attività indipendente accertato di fr. 40'000. A seguito di tale reclamo, l’Ufficio tassazione, in data 5 gennaio 2009, ha emesso un “calcolo dell’imponibile dopo reclamo”, nel quale ha ridotto a fr. 30'000 l’importo del reddito da attività indipendente principale dell’assicurata.

                                         L’assicurata ha infine osservato che “è evidente che se devo rimborsare la somma sopramenzionata, sono veramente nei guai e devo pensare seriamente a liquidare la mia impresa prima di fare fallimento” (doc. I).

 

                               1.3.   La Cassa, in risposta, si è riconfermata integralmente nella decisione su reclamo del 12 agosto 2009 (doc. V).

 

                               1.4.   Pendente causa, il TCA ha chiesto all’assicurata di trasmettere copia della risposta ricevuta dall’Ufficio di tassazione competente in merito alla sua richiesta di riesame della decisione di tassazione relativa all’anno 2006 (doc. VII).

 

                                         Con scritto del 24 dicembre 2009, l’assicurata ha trasmesso al TCA copia del verbale di audizione del 18 novembre 2009 presso l’Ufficio di tassazione di __________, concernente “istanza di revisione 2006” (doc. VIII + bis).

 

 

                               1.5.   In data 11 gennaio 2010 il TCA ha chiesto all’assicurata di trasmettere copia della decisione di tassazione dopo reclamo relativa all’anno 2006 e, appena in suo possesso, della decisione dell’autorità fiscale in merito all’istanza di revisione 2006 (doc. XI).

 

                                         Con scritto del 14 marzo 2010 l’assicurata ha trasmesso a questo Tribunale copia della decisione di tassazione 2006 dopo reclamo, rilevando di non avere ancora ricevuto la decisione dell’autorità fiscale in merito all’istanza di revisione 2006 (XIII + C).

 

                               1.6.   Con scritto del 17 marzo 2010 il TCA ha preso atto che l’autorità fiscale non ha ancora evaso l’istanza di revisione, invitando la ricorrente a prontamente trasmettere al Tribunale la decisione che riceverà dall’Ufficio circondariale di tassazione (doc. XIV).

 

                                         In data 26 aprile 2010 l’assicurata ha trasmesso al TCA la decisione del 24 novembre 2009 dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________, con la quale è stata respinta la sua istanza di revisione (doc. XV).

 

                                         I documenti VII, VIII+bis, XI, XIII+C, XIV e XV sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XVI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV  Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Nel caso in esame la lite verte sulla questione di sapere se l’assicurata deve restituire oppure no l’importo di fr. 16’590.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo dal mese di marzo 2006 al mese di dicembre 2006.

                                         Di conseguenza i nuovi disposti della LAFam non sono applicabili in concreto.

 

                               2.3.   L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

 

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)   soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

 

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che:

 

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

 

 

                               2.4.   Gli art. 31 e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

 

                                         L’art. 32 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

 

"  I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

 

                                         L’art. 35 LAF enuncia inoltre che:

 

"  Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

2Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

 

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.5.   Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                         Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

 

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                      Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1)

    [Dal 1° ottobre 2006: 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.]

Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

[Dal 1° ottobre 2006: Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.]

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

 

                                         La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

    [Dal 1° ottobre 2006: le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;]

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

    [Dal 1° ottobre 2006: i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;]

i)  ...

j)  le imposte ordinarie federali, cantonali, comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1)

    [Dal 1° ottobre 2006: abrogato]

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

 

                                         Infine l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

 

"  La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo

    del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle

                                                     prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                                     persona sola

 

      b) per la prima perso-            importo corrispondente alla metà del limite

                                        na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle

                                        dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                        mento   persona sola

 

 c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo

                                        la terza persona               previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il primo figlio

                                        mento: 

 

 d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo

                                        quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il terzo figlio

                                        mento: 

 

 e) per la sesta e ogni    importo corrispondente al limite minimo

                                        ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il quinto figlio"

                                        mento: 

 

                                         L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, enuncia in particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno                (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).

 

                                         Giova, altresì, rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.

                                         Più precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004.

                                         Giusta il nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002).

 

                                         Tali deroghe sono valide anche per l’anno 2006 (cfr. art. 37 cpv. 4 Laps; 79 LAF; BU 7/2006 del 10 febbraio 2006 pag. 41 e 42).

 

                               2.6.   Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare:

 

"  Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

 

                                         L'art. 30 Laps prevede, fino al 30 settembre 2006, che:

 

"  Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto delle prestazioni sociali."

 

                                         Dal 1° ottobre 2006 il tenore di questo disposto è il seguente:

 

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

                                        Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche."

 

 

                                         In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che:

 

"  E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1’200.-- annui del

                                        reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

 

                               2.7.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che:

 

"  Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

 

                                         L'art. 26 Laps sancisce:

 

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

Dal 1° ottobre 2006: I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4).”

 

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido.

                                         È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).

 

                               2.9.   Nell’evenienza concreta a motivazione dell’ordine di restituzione del 20 novembre 2008 relativo agli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo marzo-dicembre 2006, confermato dalla decisione su reclamo del 12 agosto 2009, la Cassa ha posto la notifica di tassazione 2006 emessa il 5 dicembre 2007 (doc. A1), da cui è emerso che, in quell’anno, l’assicurata ha conseguito un reddito da attività indipendente superiore a quello considerato dall’amministrazione ai fini della determinazione dell’ammontare degli assegni familiari per il 2006 (cfr. doc. 40, 42, 22, 23).

                             2.10.   Per quanto riguarda il principio della restituzione, va sottolineato che, come già esposto, l’Ufficio di tassazione di __________ il 5 dicembre 2007 ha, effettivamente, emanato la notifica di imposte relativa all’assicurata per l’anno 2006. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente principale della contribuente di fr. 50'000.-- (cfr. doc. A1).

 

                                         Contro tale decisione l’assicurata non ha interposto immediatamente reclamo (cfr. doc. 6 e doc. 20). Il provvedimento emesso dall’autorità fiscale è quindi passato in giudicato incontestato.

                                         Solo in data 10 dicembre 2008, una volta ricevuto da parte della Cassa l’ordine di restituzione, del 20 novembre 2008, relativo agli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2006, l’assicurata ha chiesto all’Ufficio tassazione la “revocazione della vostra decisione di tassazione per 2006 del 5 dicembre 2007” (cfr. doc. 16).

                                         In data 5 gennaio 2009, l’Ufficio di tassazione di __________ ha dichiarato irricevibile per intempestività tale reclamo.

                                         Nel calcolo dell’imponibile dopo reclamo del 5 gennaio 2009, infatti, l’autorità fiscale ha osservato che “contro la tassazione 2006, intimata in data 5 dicembre 2007, è stato inoltrato reclamo con lettera del 10 dicembre 2008. Presa visione della contestazione inoltrata e dopo avere sentito telefonicamente il padre della contribuente, l’autorità fiscale si vede costretta a dichiarare irricevibile il reclamo inoltrato in quanto, conformemente alle disposizioni previste dagli articoli 206 LT e 132 LIFD, il contribuente è legittimato ad inoltrare reclamo entro 30 giorni dall’intimazione della tassazione” (doc. C).

 

                                         In data 9 ottobre 2009 l’assicurata ha inoltrato all’autorità fiscale un’istanza di revisione della tassazione del 2006. Dopo avere proceduto, in data 18 novembre 2009, all’audizione personale dell’interessata (cfr. doc. VIII/bis) – la quale ha confermato di non avere inoltrato tempestivamente reclamo contro la decisione di tassazione del 2006 a causa di problemi familiari – con decisione del 24 novembre 2009 l’Ufficio di tassazione di __________ ha respinto l’istanza di revisione, con la seguente motivazione:

 

"  (…)

1.      Con l’istanza in esame viene chiesta la revisione della tassazione IC-IFD 2006 divenuta definitiva in mancanza di impugnativa entro i termini di legge.

 

2.      A giustificazione dell’istanza si adduce che la tardività del reclamo inoltrato (decisione di tassazione 2006 del 5.12.2007 – reclamo del 10.12.2008) era dovuto per motivi familiari.

 

3.      A norma dell’art. 232, cpv. 1 della nuova legge tributaria ticinese (n. LT) una decisione cresciuta in giudicato può essere oggetto di revisione a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:

 

a)      se si sono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

 

b)      se l’autorità che ha deciso non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che conosceva o doveva conoscere oppure se ha violato in qualsiasi altro modo una norma essenziale di procedura;

 

c)      se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;

 

d)      se in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.

 

In ogni caso, la revisione è esclusa se il motivo di revisione avrebbe già potuto essere fatto valere nella procedura ordinaria qualora si avesse avuto la diligenza che si poteva ragionevolmente esigere (art. 232, cpv. 2 LT).

 

Da notare che sono identici i principi formali e materiali validi in materia revisione delle imposte federali dirette dove si applicano gli art. 147 e seguenti della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD).

 

Nella fattispecie, non si verifica nessuno dei motivi legittimanti la revisione previsti dalla legge.

In particolare, l’istante non ha scoperto né un errore essenziale di procedura né un fatto nuovo rilevante né un nuovo mezzo di prova decisivo che non avrebbe potuto far valere tempestivamente nell’ambito della procedura ordinaria.” (Doc. XV)

 

                             2.11.   La notifica di tassazione del 5 dicembre 2007 concernente l’anno 2006 è quindi cresciuta in giudicato. Un'istanza di revisione è stata respinta il 24 novembre 2009 (cfr. consid. 2.10).

 

                                         Giusta l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

 

                                         L’art. 17 LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

 

"  1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.”

 

                                         Come esposto precedentemente, dai dati fiscali relativi al 2006, rimasti incontestati, risulta che il reddito da attività indipendente conseguito dall’insorgente in quell’anno corrispondeva a fr. 50'000.-- (cfr. doc. A1).

 

                                         Queste circostanze hanno un influsso diretto anche per quel che concerne il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia. Infatti, in applicazione dell’art. 25 LAF - il quale prevede che “nella misura in cui la presente legge e la LPGA non prevedono un’esaustiva regolamentazione d’esecuzione, si applicano per analogia le disposizioni della LAFam e della LAVS” – occorre considerare che, secondo costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

 

                                         Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)

 

                                         Questa Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica di tassazione 2006 dell’assicurata, cresciuta in giudicato.

                                        

                                         Il guadagno annuo di fr. 50'000.-- risultante dalla tassazione 2006 si rivela più elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nella decisione del 25 luglio 2006 concernente il periodo marzo-dicembre 2006 (cfr. doc. 40-42b).

                                         Essa, allora, aveva computato un reddito da attività indipendente di fr. 12'000.-- per i mesi da marzo 2006 a dicembre 2006 (cfr. doc. 42), sulla base di quanto dichiaratole dalla ricorrente stessa (cfr. doc. 25).

 

                                         E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile della ricorrente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

 

                                         Di conseguenza l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi e di prima infanzia afferenti al periodo marzo-dicembre 2006.

                                         Essi vanno così restituiti già a prescindere dalla dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente il 2 maggio 2006 mediante la quale si è impegnata a restituire quella parte di prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati dalla stessa forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione (cfr. doc. 26).

 

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il reddito computabile della ricorrente, per il periodo dal mese di marzo al mese di dicembre 2006, è costituito, tra l’altro, dal reddito da attività indipendente di RI 1 di fr. 50’000.--, per un totale di fr. 59'680.-- (cfr. doc. B1, doc. A1).

 

                                         La sostanza risulta nulla (cfr. doc. A1).

                                         Le spese computabili sono, invece, composte dal premio della cassa malati di fr. 4'685.-- (cfr. doc. 23a, 42a), dalla spesa per l’alloggio di fr. 15’000.-- (cfr. doc. 23a, 42a) e dagli interessi passivi privati di fr. 1’890.-- (cfr. doc. 23a, 42a).

                                         Esse, globalmente, corrispondono a fr. 21'575.-- all’anno.

 

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.5.) della ricorrente ammonta a fr. 38'105.-- (redditi computabili di fr. 59’680.-- - spese computabili di fr. 21'575.--).

 

                                         La soglia di intervento per il 2006 dell’assicurata e del figlio è di fr. 23’550.-- all’anno (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Gli assicurati hanno diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.5.).

 

                                         In concreto la ricorrente non presenta alcuna lacuna di reddito, siccome la somma del reddito disponibile residuale e dell’importo relativo alla partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di fr. 3'538 (cfr. doc. 23b) risulta più elevata della soglia di intervento di fr. 18'093 (fr. 38'105 + fr. 3'538 – fr. 23’550.--).

 

                                         L’assicurata non ha, dunque, diritto per il lasso di tempo marzo – dicembre 2006 né a un assegno integrativo, né a un assegno di prima infanzia.

 

                                         Essa, per tale periodo, ha per contro percepito degli assegni integrativi di fr. 5'050.-- (fr. 505.-- X 10 mesi; cfr. doc. 3, 6) e degli assegni di prima infanzia di fr. 11'540.-- (fr. 1'154.-- x 10 mesi; cfr. doc. 22 e 22a).

 

                                         La ricorrente deve, pertanto, restituire l’importo di fr. 16'590.-- (fr. 5'050.-- + fr. 11'540.--), come stabilito dalla Cassa.

 

                                         La decisione su reclamo del 12 agosto 2009 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

                                         E’ utile ricordare che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente.

                                         La Cassa si pronuncerà, perciò, in merito alla domanda di condono formulata dall’insorgente in data 26 gennaio 2009 una volta passata in giudicato la presente sentenza (cfr. art. 44 cpv. 4 LAF; 26 cpv. 3 Laps), come del resto indicato dall’amministrazione stessa nella decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. B1).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti