Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2010.17

 

rs

Lugano

17 febbraio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2010 di

 

 

1.  RI 1  

2.  RI 2  

tutti rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 18 ottobre 2010 emanata da

 

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 18 ottobre 2010, ha confermato il proprio provvedimento del 21 maggio 2010, con cui ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l’importo di fr. 30’910.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2008 (cfr. doc. B; 18).

 

                                         In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in occasione di un controllo spontaneo nel corso del mese di marzo 2010 ha reperito le decisioni di tassazione relative agli anni 2006, 2007 e 2008 da cui sono emersi degli importi di reddito da attività indipendente conseguito da RI 1 superiori a quelli considerati nelle decisioni con cui agli assicurati è stato erogato un assegno integrativo per gli anni 2006, 2007 e 2008.

                                         La Cassa ha, inoltre, rilevato che la richiesta degli interessati di annullare l’ordine di restituzione in base all’art. 26 cpv. 2 Laps, sostenendo che il diritto al rimborso sarebbe perento, non può essere accolta. Al riguardo l’amministrazione ha precisato che i coniugi __________, contrariamente all’impegno da loro sottoscritto, non hanno provveduto a trasmettere una copia delle decisioni di tassazione 2006, 2007 e 2008, le quali sono state reperite dalla Cassa unicamente nel mese di marzo 2010 (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 18 ottobre 2010 gli assicurati, rappresentati dallo Studio legale avv. RA 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto l’annullamento e la riformazione della decisione di restituzione, nel senso di non essere tenuti al rimborso delle prestazioni per gli anni 2006 e 2007.

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali i ricorrenti hanno, segnatamente, addotto che la decisione di tassazione per l’anno 2006 è stata loro notificata il 7 gennaio 2008. Essi hanno precisato che, quindi, prima di tale data non erano a conoscenza del reddito accertato dall’Ufficio tassazione per il 2006 e dunque non avrebbero potuto comunicare alla Cassa alcunché.

                                         Gli assicurati hanno osservato che i dati da loro dichiarati corrispondevano a quanto indicato, a titolo di reddito ipotetico, sulla richiesta di assegno per il 2006.

                                         Essi hanno, poi, rilevato che quando il 24 gennaio 2008 hanno inoltrato alla Cassa una domanda per l’ottenimento degli assegni integrativi per il 2008, hanno annesso la decisione di tassazione dell’anno 2006, che era appena stata loro notificata, avendo dovuto, come ogni altra volta, allegare alla richiesta di assegni l’ultima decisione di tassazione in loro possesso.

                                         Al riguardo gli stessi hanno puntualizzato che la Cassa, dopo aver valutato la documentazione trasmessa, e dopo aver quindi preso conoscenza della decisione di tassazione per l’anno 2006, con decisione 11 marzo 2008 ha attribuito loro un assegno integrativo mensile di fr. 758.--.

 

                                         Gli insorgenti ritengono, conseguentemente, da un lato, che, allegando la decisione di tassazione per il 2006 alla richiesta di assegno per il 2008, hanno senz’altro ossequiato tempestivamente al loro dovere di mantenere informata la Cassa degli eventuali cambiamenti del reddito da indipendente, così come indicato nella dichiarazione firmata dal marito il 3 febbraio 2006.

                                         Dall’altro, che la Cassa era, pertanto, a conoscenza della loro situazione patrimoniale al più tardi il 24 marzo 2008 (recte: 11 marzo 2008), giorno in cui ha emanato la decisione in accoglimento dell’assegno integrativo per l’anno 2008.

                                         Gli assicurati hanno specificato che, siccome la decisione di restituzione è datata 21 maggio 2010, e cioè essa è stata emessa molto più di un anno dopo la conoscenza della loro situazione finanziaria da parte della Cassa, il diritto di richiedere la restituzione per l’anno 2006 è perento.

                                         I medesimi hanno, inoltre, evidenziato che la decisione di tassazione per l’anno 2007, che è stata notificata loro il 29 ottobre 2008, è stata allegata alla richiesta di assegni integrativi per il 2009 inoltrata il 22 gennaio 2009.

                                         Essi sono del parere, perciò, in primo luogo, che la Cassa al più tardi il 24 marzo 2009, allorché ha emanato la decisione con cui per il 2009 è stato loro riconosciuto un assegno integrativo mensile di fr. 1'224.--, è venuta a conoscenza della loro reale situazione per l’anno 2007.

                                         In secondo luogo, che  dal canto loro hanno tempestivamente informato la Cassa della decisione fiscale per il 2007, pervenuta loro il 29 ottobre 2008.

                                         I ricorrenti hanno asserito che, dunque, il 21 maggio 2010, data dell’emissione della decisione di restituzione, era pure perento il diritto di richiedere il rimborso delle prestazioni percepite nell’anno 2007 (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

                                         In via subordinata, l’amministrazione ha chiesto che, nella denegata ipotesi in cui il TCA ritenga corretto fare sopportare alla Cassa la mancata trasmissione delle decisioni di tassazione in questione, piaccia giudicare quanto segue:

 

"  -   il ricorso è parzialmente accolto;

-   i ricorrenti sono tenuti alla restituzione alla Cassa di quanto indebitamente percepito per l’anno 2008, ovvero di fr. 10'026.-- (1'223 x 2 + 758 x 10; cfr. decisione di restituzione 21 maggio 2010)." (doc. IV)

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire gli assegni integrativi percepiti nel periodo dal mese di marzo 2006 al mese di dicembre 2007.

                                     

                                         Più precisamente deve essere appurato se il diritto della Cassa di richiedere il rimborso degli assegni che gli assicurati avrebbero percepito a torto nel 2006 e nel 2007 è perento oppure no.

 

                                         I coniugi __________ non hanno, per contro, contestato la restituzione degli assegni ricevuti indebitamente nell’anno 2008 (cfr. doc. I).

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).

                                         Conseguentemente il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

 

                                         Il caso in esame si riferisce a un periodo (1° marzo 2006 - 31 dicembre 2007) precedente l’entrata in vigore della LAFam, dell’OAFam, della Laf e del Reg.Laf, per cui in concreto vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2008, e meglio la Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) e il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997 (Reg.LAF).

 

                                         Al riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3 LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente dalla Legge sugli assegni di famiglia del cantone Ticino (art. 1 Laf).

 

                               2.4.   L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

 

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)   soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

 

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che:

 

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

 

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo di tali assegni rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.5.   Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                         Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

 

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                      Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

                                         La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

 

                                         Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).

 

                                         Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

 

"  La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo

    del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle

                                                     prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                                     persona sola

 

      b) per la prima perso-            importo corrispondente alla metà del limite

                                        na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle

                                        dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                        mento   persona sola

 

 c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo

                                        la terza persona               previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il primo figlio

                                        mento: 

 

 d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo

                                        quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il terzo figlio

                                        mento: 

 e) per la sesta e ogni    importo corrispondente al limite minimo

                                        ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il quinto figlio"

                                        mento: 

 

                                         Il nuovo art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).

                                         Secondo, poi, il nuovo art. 40 LAF, valido dal 1° gennaio 2008, per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intendono i limiti di cui all’art. 10 Laps.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare:

 

"  Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

 

                                         L'art. 30 Laps prevede che:

 

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

                                        Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche."

 

                                         In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che:

 

"  E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1’200.-- annui del

                                        reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

 

                               2.7.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che:

 

"  Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

 

                                         L'art. 26 Laps sancisce:

 

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4).”

 

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame.

                                         In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido.

                                         È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).

 

                               2.9.   A motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha posto le decisioni di tassazione per gli anni 2006 e 2007 emesse il 7 gennaio 2008, rispettivamente il 29 ottobre 2008 dall’Ufficio di tassazione di __________, da cui è emerso che in quegli anni il ricorrente ha conseguito un reddito da attività indipendente superiore a quello considerato dall’amministrazione ai fini della determinazione dell’ammontare degli assegni familiari per il 2006 e per il 2007 (cfr. doc. B; C; D; 4B; 8B).

 

                                         Gli insorgenti hanno invocato la perenzione del diritto alla restituzione della parte resistente (cfr. doc. I).

 

                                         In proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 44 cpv. 4 LAF (cfr. consid. 2.7.), prevede che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

 

                                         Il tenore di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

 

                                         Visto che il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia anche al disposto della Laps.

 

                                         In particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

 

                                         A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata C 69/97 del 16 settembre 1997, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA dal 1° gennaio 2007: Tribunal federale, TF) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

                                         I termini di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

 

                                         Si tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).

 

                                         In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

 

                             2.10.   Nell’evenienza concreta, allorché nell’aprile 2006 e nell’aprile 2007 è stato calcolato l’assegno integrativo per il 2006, rispettivamente per il 2007 (cfr. doc. 4; 8), la Cassa non disponeva dei dati riguardanti il reddito conseguito nel 2006 e nel 2007 da RI 1 con la sua attività indipendente. L’amministrazione si è, perciò, basata su un reddito provvisorio, di fr. 40’000.-- sia per il 2006 che per il 2007, dichiarato dall’assicurato (cfr. doc. 3A; 7).

 

                                         Le decisioni di tassazione per l’anno 2006 e per l’anno 2007 sono state emesse il 7 gennaio 2008, rispettivamente il 29 ottobre 2008 e sono passate in giudicato incontestate (cfr. doc. C; D; B).

 

                                         A seguito dell’emissione delle decisioni di tassazione per il 2006 e per il 2007, la Cassa, che ha affermato di esserne venuta a conoscenza nel corso del mese di marzo 2010 in occasione di un controllo spontaneo, ha ricalcolato le prestazioni di spettanza degli assicurati (cfr. doc. B).

                                         Il 21 maggio 2010 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso un ordine di restituzione dell’importo di fr. 30’910.--, confermato con decisione su reclamo del 18 ottobre 2010 (cfr. consid. 1.1.; 18).

 

                                         Gli insorgenti ritengono che al momento dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 21 maggio 2010 il diritto al rimborso della parte resistente era perento.

                                         Essi hanno motivato l’asserita perenzione, precisando che la Cassa era a conoscenza della decisione di tassazione per il 2006 emessa il 7 gennaio 2008 al più tardi dal 11 marzo 2008 - data della decisione di attribuzione dell’assegno per il 2008 - e della decisione di tassazione per il 2007 emessa il 29 ottobre 2008 al più tardi il 24 marzo 2009 - data della decisione di attribuzione dell’assegno per il 2008 -, siccome gli stessi hanno allegato alle relative richieste di assegni integrativi per il 2008 e per il 2009 le decisioni di tassazione per gli anni 2006 e 2007 (cfr. doc. I).

 

                             2.11.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che, relativamente agli assegni integrativi percepiti dai ricorrenti nel 2006, dalle carte processuali emerge, in primo luogo, che il 3 febbraio 2006, contestualmente alla procedura di revisione periodica dell’assegno integrativo per l’anno 2006, l’assicurato, compilando il formulario “Comunicazione dei dati provvisori relativi al reddito da attività indipendente”, ha indicato che il reddito netto annuo figurante sull’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella per il 2003, era pari a fr. 50'000.-- e che il reddito annuo stimato per l’anno 2006 corrispondeva a fr. 40'000.-- (cfr. doc. 3A).

 

                                         Inoltre il 27 aprile 2006 l’assicurato ha firmato la “Dichiarazione per lavoratori indipendenti anno 2006,” con la quale si è impegnato a:

 

"  -   tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

    cambiamenti del reddito da attività indipendente;

 

-   trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della notifica di tassazione cresciuta in giudicato per l’anno 2005 appena ne sarà in possesso;

 

-   eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione.” (Doc. 5A)

 

                                         In secondo luogo, il TCA constata che il 21 gennaio 2008 RI 1 ha ricevuto da parte della Cassa uno scritto nel quale è stato indicato, segnatamente, che, siccome il diritto all’assegno integrativo è soggetto a revisione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 Laps e 8 Reg.Laps, nel suo caso il diritto alle prestazioni doveva essere nuovamente determinato dal 1° marzo 2008 e che la prestazione erogata in quel momento sarebbe stata soppressa con effetto 29 febbraio 2008.

                                         L’amministrazione ha, altresì, invitato l’insorgente a contattare il suo Comune di domicilio, entro la fine del mese di febbraio 2008, per depositare la nuova domanda e fissare l’appuntamento presso lo sportello regionale Laps competente.

                                         La Cassa ha pure puntualizzato che al momento in cui sarebbe stata in possesso di tutti gli elementi necessari relativi alla sua situazione personale ed economica, accertati presso lo sportello Laps, gli sarebbe stata notificata la nuova decisione (cfr. doc. 9).

 

                                         RI 1, conseguentemente, il 24 gennaio 2008 ha compilato una nuova “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”.

                                         Nella stessa egli ha specificato che il reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS era di fr. 47'000.-- per l’anno 2005 (cifra A), che il reddito annuo come indipendente figurante sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato al punto 2.1 era di fr. 50'000.-- per l’anno 2006 (cifra B), che il reddito annuo come indipendente stimato era di fr. 45'000.-- per l’anno 2008 (cifra C) e che l’attivo aziendale come da bilancio era di fr. 6'500.-- al 31 dicembre 2006 (cifra D; cfr. doc. 10).

 

                                         Inoltre l’assicurato, firmando tale dichiarazione, si è impegnato a:

 

"  -   tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

    cambiamenti del reddito da attività indipendente;

 

-   trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

 

-   eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 10)

 

                                         La stessa riporta pure quanto segue:

 

"  I dati comunicati sopra devono essere accompagnati dai relativi certificati e/o estratti dei dati contabili.

 

                                        ATTENZIONE:

 

-   Se il reddito annuo stimato (cifra C) per l’anno di riferimento per la concessione della prestazione avesse subito una riduzione importante (- 20%) rispetto al reddito annuo annunciato all’AVS (cifra A) e/o rispetto al reddito annuo figurante sull’ultima decisione di tassazione (cifra B), è indispensabile indicare dettagliatamente non ché giustificare, i motivi della riduzione.

 

-   In assenza della documentazione richiesta e/o dei dati indispensabili l’Ufficio competente deciderà in base all’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato o procederà a ulteriori richieste di documentazione.” (Doc. 10)

 

                                         Da quanto appena esposto si evince che l’insorgente, nel mese di gennaio 2008, ha segnalato nell’ambito della revisione periodica dell’assegno integrativo che il reddito annuo come indipendente figurante sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ovvero quella per l’anno 2006, era pari a fr. 50'000.-- e perciò che era stata emanata dall’autorità fiscale la decisione di tassazione per il 2006, come pure che la stessa era passata in giudicato incontestata.

 

                                         In effetti dalla documentazione agli atti risulta che l’Ufficio di tassazione di __________, il 7 gennaio 2008, ha emesso nei confronti dei coniugi __________ una decisione di tassazione per l’anno 2006 nella quale è stato accertato un reddito da attività indipendente per il 2006 di fr. 50'000.-- (cfr. doc. C).

 

                                         Il formulario “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” sottoscritto il 24 gennaio 2008 è stato consegnato alla Sportello Laps competente, ossia a quello di __________ (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli), presso il quale gli assicurati si sono recati per il rinnovo della domanda di assegni integrativi per il 2008, come, peraltro, indicato loro dalla Cassa con scritto del 21 gennaio 2008 (cfr. doc. 9) sopra menzionato.

 

                                         Presso gli Sportelli Laps, istituti con la Laps (cfr. art. 17 Reg.Laps) e quindi attivi dal febbraio 2003 allorché è entrata in vigore tale legge (cfr. conasid. 2.4.), il cittadino, infatti, inoltra la domanda - o il rinnovo della stessa - all'ufficio competente assistito da un operatore qualificato così da rendere più veloce l'inoltro "on line" al Cantone delle richieste di prestazioni sociali (cfr. art. 12 Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli).

 

                                         Giusta l’art. 18 Reg.Laps i compiti degli Sportelli Laps sono i seguenti:

 

"  a) informare il richiedente sulle prestazioni sociali oggetto della legge;

b) compilare la richiesta di prestazioni o di revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa;

c) determinare l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale;

d) trasmettere la richiesta all’organo competente per la decisione.

2Lo sportello non ha competenze decisionali.

3Esso può rinunciare alla determinazione dell’unità di riferimento e del reddito disponibile residuale se i requisiti di legge per ottenere le prestazioni sociali manifestamente non sono dati; resta salvo il diritto del richiedente di chiedere una decisione formale all’organo competente in virtù dell’art. 21.

 

                                         L’art. 14 Reg.Laps prevede, poi, che:

 

"  1Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.

2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

3Se il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.”

 

                             2.12.   Per costante giurisprudenza quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 112 V 180; STFA I 118/97 del 6 luglio 1998; STCA 38.2000.162 pubblicata in RDAT II-2001 N. 95).

                                        Infatti, l'Alta Corte, nella citata DTF 112 V 180, così si è espressa:

 

"  (…) Wo die Ursache des Unrechtmässigen Leistungsbezugs den Aufgabenbereich mehrerer Verwaltungsstellen betrifft und deren Zusammenwirken somit für die Ermittlung des Rückforderungs-anspruchs erforderlich ist, kann für den Beginn des Fristenlaufs nicht allein die Kenntnis der Ausgleichkasse ausschlaggebend sein. In solchen Fällen muss die einjährige Verwirkungsfrist für die zuständigen Verwaltungsstellen zusammen Geltung besitzen. Falls zwei Verwaltungsstellen mit geteilten Kompetenzen - wie vorliegend die IVK und die Ausgleichkasse - für die Durchführung zuständig sind, genügt es für den Beginn des Fristenlaufs, dass die nach der Praxis erforderliche Kenntnis bei einer der zuständigen Verwaltungs-stellen vorliegt. (…)." (cfr. DTF 112 V 180, consid. 4c, pag. 183)

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF9C_534/2009 del 4 febbraio 2010 consid. 3.2.2.

 

                                         Nel caso di specie, alla luce della funzione e dei compiti degli Sportelli Laps (cfr. consid. 2.11.), ci si potrebbe chiedere se lo Sportello Laps vada o meno considerato un organo amministrativo che unitamente alla Cassa concorre alla determinazione della pretesa di restituzione e quindi se in casu torni applicabile oppure no la giurisprudenza afferente all’inizio del termine di perenzione nel caso la determinazione della pretesa di restituzione presupponga il concorso di parecchi organi amministrativi.

 

                                         Nell’ipotesi di risposta affermativa a questi due quesiti e ritenuto che gli assicurati, tramite la compilazione della “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” firmata il 24 gennaio 2008 (cfr. doc. 10), hanno informato lo Sportello Laps che il reddito da attività indipendente per il 2006 era stato fissato dall’autorità fiscale in fr. 50'000.--, si dovrebbe concludere che il termine di perenzione ha iniziato a decorrere al più tardi alla fine di gennaio 2008.

 

                                         Al riguardo va osservato che i ricorrenti hanno asserito di aver pure allegato alla richiesta di rinnovo degli assegni integrativi per il 2008 la decisione di tassazione per il 2006 emessa il 7 gennaio 2008 (cfr. doc. I; C).

                                         Ciò risulta credibile, visto che alla “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” sottoscritta il 24 gennaio 2008 (cfr. doc. 10), andava annessa la relativa documentazione (cfr. doc. 10) e che la Cassa, nel proprio scritto del 21 gennaio 2008, ha altresì puntualizzato che avrebbe deciso al momento in cui sarebbe stata in possesso di tutti gli elementi necessari relativi alla situazione personale ed economica dei ricorrenti, accertati presso lo sportello Laps, (cfr. doc. 9).

 

                                         D’altronde la Cassa, nella risposta di causa, non ha contestato quanto fatto valere dagli assicurati circa la trasmissione della decisione di tassazione per il 2006 allo Sportello Laps nel gennaio 2008 (cfr. doc. IV).

 

                                         Il termine di perenzione del diritto al rimborso della Cassa di prestazioni versate indebitamente di un anno sarebbe, così, spirato alla fine di gennaio 2009.

 

                                         I due quesiti formulati sopra nella presente evenienza possono, però, restare insoluti.

                                         In casu, infatti, il diritto alla restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto dagli insorgenti nel 2006 è comunque perento anche considerando la Cassa quale autorità che deve essere effettivamente posta a conoscenza del reddito definitivo stabilito dall’Ufficio di tassazione, come verrà esposto dettagliatamente nei seguenti considerandi.

 

                             2.13.   Il formulario “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” firmato da RI 1 il 24 gennaio 2008 risulta essere stato trasmesso dallo Sportello Laps alla Cassa.

 

                                         In effetti, iIn primo luogo, tale modulo si trova agli atti della Cassa (cfr. doc. 10).

 

                                         In secondo luogo, come emerge dallo scritto della Cassa al ricorrente del 21 gennaio 2008 (cfr. doc. 9), la Cassa avrebbe deciso in merito al rinnovo degli assegni integrativi per il 2008 solo una volta in possesso di tutti gli elementi necessari relativi alla sua situazione personale ed economica, accertati presso lo sportello Laps.

 

                                         La Cassa ha deciso l’11 marzo 2008 di nuovamente erogare ai coniugi __________ un assegno integrativo dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009, computando, tra l’altro, a titolo di reddito annuo da attività indipendente per il 2008 la somma di fr. 45'000.--, corrispondente a quanto stimato dall’assicurato per il 2008 (cfr. doc. 11).

                                         Da tale circostanza si desume che la Cassa ha potuto fare capo ai dati economici raccolti dallo Sportello Laps.

 

                                         La Cassa, dunque, ha avuto, o perlomeno avrebbe dovuto avere, conoscenza dell’emanazione della decisione di tassazione per il 2006 e del reddito da attività indipendente accertato per il 2006 dall’autorità fiscale tra la fine di gennaio 2008 e l’11 marzo 2008, data di emissione della decisione con cui ai ricorrenti è stato attribuito un assegno integrativo per il 2008.

 

                                         In proposito è utile ribadire che il termine di perenzione di un anno, di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps al quale, corrispondendo all’art. 25 cpv. 2 LPGA, va applicata per analogia la giurisprudenza valida per quest’ultimo - elaborata sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. consid 2.9.) -, comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l’amministrazione, usando l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e destinata alla pubblicazione in RtiD I-2011; DTF 119 V 431 consid. 3a;110 V 304).

 

                                         In caso di errore dell’amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l’amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e destinata alla pubblicazione in RtiD I-2011; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306).

 

                                         Quest’ultima giurisprudenza vale, quindi, quando alla base dell’erogazione di prestazioni vi è un errore dell’amministrazione.

 

                                         Nel caso di specie, per contro, il versamento di un determinato importo di assegni integrativi per il 2006 non è avvenuto a causa di uno sbaglio della Cassa, bensì in ragione di un calcolo dell’assegno che ha tenuto conto di un reddito da attività indipendente stimato per l’anno 2006, non essendo ancora disponibile il relativo dato definitivo.

 

                                         Ne discende che in casu non trova applicazione la giurisprudenza appena citata.

 

                             2.14.   In concreto è ininfluente che la Cassa abbia avuto, o perlomeno avrebbe dovuto avere, conoscenza del reddito da attività indipendente stabilito nella decisione di tassazione per l’anno 2006 in occasione della revisione periodica dell’assegno integrativo per il 2008 e non a seguito dell’invio da parte dei ricorrenti di un’espressa comunicazione con riferimento agli assegni percepiti nel 2006.

 

                                         La Cassa, in effetti, ben doveva sapere che gli assicurati erano già al beneficio di un assegno integrativo da alcuni anni e che il reddito da attività indipendente al momento della determinazione dell’assegno per l’anno in corso veniva regolarmente stimato.

                                         Non per nulla la Cassa stessa, da un lato, ha inviato loro l’avviso per il rinnovo degli assegni, dall’altro, anche per il 2008 il reddito da attività indipendente è stato conteggiato sulla base di una stima (cfr. doc. 9; 10; 11B).

 

                                         Pertanto la Cassa avrebbe dovuto prestare la massima attenzione ai dati fornitile dallo Sportello Laps relativi al reddito da attività indipendente dell’assicurato ed esaminare le eventuali ripercussioni su prestazioni già corrisposte.

 

                                         D’altra parte è vero, come visto, che l’assicurato ha sottoscritto l’impegno a trasmettere le decisioni di tassazione passate in giudicato (cfr. consid. 2.11.).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che la decisione di tassazione per l’anno 2006 è stata emessa il 7 gennaio 2008 (cfr. doc. C) e che gli insorgenti si sono recati sempre nel corso del mese di gennaio 2008 allo Sportello Laps per la revisione periodica degli AFI per il 2008 che sarebbe stata decisa dalla Cassa, come dalla stessa loro comunicato con scritto del 21 gennaio 2008 (cfr. doc. 9).

 

                                         Di conseguenza i coniugi __________ potevano legittimamente credere di avere ossequiato al loro dovere di comunicare tempestivamente all’amministrazione i dati fiscali per il 2006.

 

                                         In simili condizioni, l’anno di perenzione ha iniziato a decorrere al più tardi l’11 marzo 2008, quando è stato emanata la decisione di assegni integrativi per il 2008 (cfr. consid. 2.13.; doc. 11B) ed è spirato il 10 marzo 2009.

 

                                         Il diritto alla restituzione degli assegni integrativi che i ricorrenti hanno a torto riscosso per l’anno 2006 era, dunque, perento al momento in cui la Cassa ha emesso l’ordine di restituzione del 21 maggio 2010.

 

                             2.15.   Al medesimo risultato si giungerebbe anche volendo applicare la giurisprudenza secondo cui quando l'amministrazione deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze necessarie per fondare la pretesa di restituzione il termine annuale di perenzione inizia dal momento in cui va ritenuto che l’autorità, applicando l’impegno da essa esigibile, avrebbe potuto completare la sua incompleta conoscenza in modo tale da poter far valere la propria pretesa di restituzione.

 

                                         Al riguardo nella già citata DTF 112 V 180 la nostra Massima istanza ha sottolineato che:

 

"  (…)

   b) Die mit BGE 110 V 304 begründete Praxis, wonach der Beginn der einjährigen Verwirkungsfrist unter dem Gesichtspunkt der von der Verwaltung geforderten Aufmerksamkeit zu bestimmen ist, hat nicht nur bei der Beantwortung der Frage zu gelten, ob die von einem Dritten erstattete Meldung die erforderliche Kenntnis der Verwaltung auszulösen vermag. Sie ist sinngemäss auch auf die von der Verwaltung in der Folge zu treffenden Abklärungen auszudehnen. Die Verwaltung hat die ihr zumutbare Aufmerksamkeit insbesondere auch bei den sich allenfalls aufdrängenden Erhebungen anzuwenden, damit ihre noch ungenügende Kenntnis so vervollständig wird, dass die Rückforderungsanspruch die nötige Bestimmtheit erhält. Wenn die Verwaltung nicht die erforderlichen Anstrengungen unternimmt, um über ihre noch ungenügend bestimmte Forderung innert absehbarer Zeit ein klares Bild zu erhalten, so darf sich ihre Säumnis nicht zu ihre Gunsten und zuungunsten des Versicherten auswirken. In einem solchen Fall ist der Beginn der Verwirkungsfrist vielmehr auf den Zeitpunkt festzusetzen, in welchem die Verwaltung ihre unvollständige Kenntnis mit dem erforderlichen und zumutbaren Einsatz so hätte ergänzen können, dass der Rückforderungs-anspruch die nötige Bestimmtheit erhält und der Erlass einer Verfügung möglich wird.

(…)." (cfr. DTF 112 V 180, consid. 4b, pag. 182)

 

                                         Inoltre il TF, nella sentenza 9C-534/2009 del 4 febbraio 2010, ha osservato che:

 

"  3.2.1 Massgebend für die Auslösung der einjährigen Verwirkungsfrist nach Art. 25 Abs. 2 ATSG ist der Zeitpunkt, in dem der Versicherungsträger bei Beachtung der ihm zumutbaren Aufmerksamkeit hätte erkennen müssen, dass die Voraussetzungen für eine Rückforderung gegeben waren. Dies ist der Fall, wenn alle im konkreten Einzelfall erheblichen Umstände zugänglich sind, aus deren Kenntnis sich der Rückforderungsanspruch dem Grundsatz nach und in seinem Ausmass gegenüber einer bestimmten rückerstattungspflichtigen Person ergibt (BGE 111 V 14 E. 3 S. 17). Verfügt die Versicherungseinrichtung über genügende Hinweise auf einen möglichen Rückforderungsanspruch, sind die Unterlagen aber noch unvollständig, hat sie die noch erforderlichen Abklärungen innert angemessener Zeit vorzunehmen. Bei Säumnis ist der Beginn der Verwirkungsfrist auf den Zeitpunkt festzusetzen, in welchem die Verwaltung mit zumutbarem Einsatz ihre unvollständige Kenntnis so zu ergänzen im Stande gewesen wäre, dass der Rückforderungsanspruch hätte geltend gemacht werden können. Die einjährige Verwirkungsfrist beginnt auf jeden Fall, wenn und sobald sich aus den Akten bereits die Unrechtmässigkeit der Leistungserbringung ergibt, ohne dass Zeit für eine weitere Abklärung zugestanden würde (Urteil K 70/06 vom 30. Juli 2007 E. 5.1 mit Hinweisen, nicht publiziert in: BGE 133 V 579, aber in: SVR 2008 KV Nr. 4 S. 11).“

 

                                         In proposito cfr. anche STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 3.2.2.

 

                                         Nella fattispecie il TCA ritiene che al più tardi entro la fine di aprile 2008, più di un mese dopo l’emanazione della decisione dell’11 marzo 2008 relativa alla concessione di un assegno integrativo per il 2008, per il cui calcolo si è fatto capo ai dati indicati dall’assicurato nella “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” del 24 gennaio 2008 (cfr. doc. 11; 10), la Cassa poteva e doveva, con gli ulteriori accertamenti che eventualmente si fossero imposti, se del caso anche presso l’autorità fiscale, acclarare ogni eventuale dubbio circa il reddito da attività indipendente per il 2006 stabilito dall’Ufficio di tassazione e indicato dall’assicurato nella dichiarazione del 24 gennaio 2008 e quindi formulare la pretesa di restituzione.

 

                                         Il termine di perenzione di un anno in tal caso è, perciò, spirato alla fine di aprile 2009.

 

                                         Il 21 maggio 2010, allorché è stato emesso l’ordine di restituzione, il diritto alla restituzione degli assegni versati per il 2006 era dunque perento.

 

                             2.16.   Per quanto attiene agli assegni integrativi percepiti nell’anno 2007, questo Tribunale rileva, in primo luogo, che l’assicurato il 22 gennaio 2007 ha sottoscritto la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”, in cui, da un lato, ha indicato quale reddito annuo come indipendente stimato per il 2007 la somma di fr. 40'000.-- (cfr. doc. 7).

                                         Dall’altro, egli si è nuovamente impegnato a:

 

"  -   tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

    cambiamenti del reddito da attività indipendente;

 

-   trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

 

-   eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 7)

 

                                         Il 15 gennaio 2009 la Cassa ha, altresì, inviato al ricorrente una lettera nella quale è stato indicato, segnatamente, che nel suo caso il diritto alle prestazioni doveva essere di nuovo determinato, nell’ambito della revisione periodica, dal 1° marzo 2009 e che la prestazione erogata in quel momento sarebbe stata soppressa con effetto 28 febbraio 2009.

                                         L’amministrazione ha, poi, invitato l’insorgente a contattare il suo Comune di domicilio, entro la fine del mese di febbraio 2009, per depositare la nuova domanda e fissare l’appuntamento presso lo sportello regionale Laps competente.

                                         La Cassa ha pure puntualizzato, come è stato il caso per il 2008 (cfr. consid. 2.11.), che al momento in cui sarebbe stata in possesso di tutti gli elementi necessari relativi alla sua situazione personale ed economica, accertati presso lo sportello Laps, gli sarebbe stata notificata la nuova decisione (cfr. doc. 13).

 

                                         RI 1, pertanto, il 6 febbraio 2009 ha compilato una nuova “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”.

                                         Nella stessa egli ha specificato che il reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS era di fr. 53'701.-- per l’anno 2006 (cifra A), che il reddito annuo come indipendente che figura al punto 2.1 sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato era di fr. 53'000.-- per l’anno 2007 (cifra B) e che il reddito annuo netto stimato per l’anno in corso era di fr. 50'000.-- per l’anno 2009 (cifra C; cfr. doc. 14).

 

                                         Inoltre l’assicurato, firmando tale dichiarazione, si è impegnato a:

 

"  -   tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

    cambiamenti del reddito da attività indipendente;

 

-   trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

 

-   eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 14)

 

                                         La stessa riporta pure quanto segue:

 

"  I dati comunicati sopra devono essere accompagnati dai relativi certificati e/o estratti dei dati contabili.

 

                                        ATTENZIONE:

 

-   Se il reddito annuo stimato (cifra C) per l’anno di riferimento per la concessione della prestazione avesse subito una riduzione importante (- 20%) rispetto al reddito annuo annunciato all’AVS (cifra A) e/o rispetto al reddito annuo figurante sull’ultima decisione di tassazione (cifra B), è indispensabile indicare dettagliatamente non ché giustificare, i motivi della riduzione.

 

-   In assenza della documentazione richiesta e/o dei dati indispensabili l’Ufficio competente deciderà in base all’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato o procederà a ulteriori richieste di documentazione.” (Doc. 14)

 

                                         Da quanto appena esposto si evince che l’insorgente, nel mese di febbraio 2009, ha segnalato, nell’ambito della revisione periodica dell’assegno integrativo, che il reddito annuo come indipendente figurante sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella per l’anno 2007, ammontava a fr. 53'000.-- e perciò che era stata emanata dall’autorità fiscale la decisione di tassazione per il 2007, come pure che la stessa era passata in giudicato incontestata.

 

                                         In effetti dalla documentazione agli atti risulta che l’Ufficio di tassazione di __________, il 29 ottobre 2008, ha emesso nei confronti dei coniugi __________ una decisione di tassazione per l’anno 2007 nella quale è stato accertato un reddito da attività indipendente per il 2007 di fr. 53'000.-- (cfr. doc. D).

 

                                         Il formulario “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” sottoscritto il 6 febbraio 2009 è stato consegnato, in virtù dell’art. 18 Reg.Laps alla Sportello Laps di __________ (cfr. consid. 2.11.) presso il quale gli assicurati si sono recati per il rinnovo della domanda di assegni integrativi per il 2009, come, peraltro, indicato loro dalla Cassa con scritto del 15 gennaio 2009 (cfr. doc. 13), sopra menzionato.

 

                                         Nella fattispecie ci si può chiedere, come per l’anno 2006 (cfr. consid. 2.12), se lo Sportello Laps vada o meno considerato un organo amministrativo che unitamente alla Cassa concorre alla determinazione della pretesa di restituzione e quindi se in casu torni applicabile oppure no la giurisprudenza, esposta al consid. 2.12., afferente all’inizio del termine di perenzione nel caso la determinazione della pretesa di restituzione presupponga il concorso di parecchi organi amministrativi.

 

                                         Nell’ipotesi di risposta affermativa a queste due domande e ritenuto che gli assicurati, tramite la compilazione della “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” firmata il 6 febbraio 2009 (cfr. doc. 14), hanno informato lo Sportello Laps che il reddito da attività indipendente per il 2007 era stato fissato dall’autorità fiscale in fr. 53'000.--, andrebbe considerato che il termine di perenzione ha iniziato a decorrere al più tardi a metà febbraio 2009.

 

                                         Al riguardo va osservato che i ricorrenti hanno asserito di aver pure allegato alla richiesta di rinnovo degli assegni integrativi per il 2009 la decisione di tassazione per il 2007 emessa il 29 ottobre 2008 (cfr. doc. I; D).

 

                                         Ciò risulta credibile, analogamente a quanto indicato per l’anno 2006 (cfr. consid. 2.12.), visto che alla “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” sottoscritta il 6 febbraio 2009 (cfr. doc. 14), andava annessa la relativa documentazione (cfr. doc. 14) e che la Cassa, nel proprio scritto del 15 gennaio 2009, ha altresì puntualizzato che avrebbe deciso al momento in cui sarebbe stata in possesso di tutti gli elementi necessari relativi alla situazione personale ed economica degli insorgenti, accertati presso lo sportello Laps (cfr. doc. 13).

 

                                         D’altronde la Cassa, nella risposta di causa, non ha contestato quanto fatto valere dagli assicurati circa la trasmissione della decisione di tassazione per il 2007 allo Sportello Laps contestualmente alla revisione periodica dell’assegno integrativo per il 2009 (cfr. doc. IV).

 

                                         Il termine di perenzione del diritto al rimborso della Cassa di prestazioni versate indebitamente di un anno sarebbe, così, spirato a metà febbraio 2010.

                                         I due quesiti formulati sopra nella presente evenienza possono, però, come per l’anno 2006, restare insoluti.

                                         In casu, infatti, il diritto alla restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto dagli insorgenti nel 2007 è comunque perento anche considerando la Cassa quale autorità che deve essere posta a conoscenza del reddito definitivo stabilito dall’Ufficio di tassazione, come verrà esposto dettagliatamente nei seguenti considerandi.

 

                             2.17.   Il formulario “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” firmato da RI 1 il 6 febbraio 2009 risulta essere stato trasmesso dallo Sportello Laps alla Cassa.

 

                                         In effetti, in primo luogo, tale modulo si trova agli atti della Cassa (cfr. doc. 14).

 

                                         In secondo luogo, come emerge dallo scritto della Cassa al ricorrente del 15 gennaio 2009 (cfr. doc. 13), la Cassa avrebbe deciso in merito al rinnovo degli assegni integrativi per il 2009 solo una volta in possesso di tutti gli elementi necessari relativi alla sua situazione personale ed economica, accertati presso lo sportello Laps.

 

                                         La Cassa ha deciso il 24 marzo 2009 di continuare a corrispondere ai coniugi __________ un assegno integrativo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010, conteggiando a titolo di reddito annuo da attività indipendente per il 2009 la somma di fr. 50'000.--, corrispondente a quanto stimato dall’assicurato per il 2009 (cfr. doc. 14).

                                         Tale circostanza sta a significare che la Cassa ha potuto fare capo ai dati economici raccolti dallo Sportello Laps.

 

                                         La Cassa, dunque, ha avuto, o perlomeno avrebbe dovuto avere, conoscenza dell’emanazione della decisione di tassazione per il 2007 e del reddito da attività indipendente accertato per il 2007 dall’autorità fiscale tra metà febbraio 2009 e il 24 marzo 2009, data di emissione della decisione con cui ai ricorrenti è stato riconosciuto il diritto a un assegno integrativo anche per il 2009.

 

                                         Nel caso di specie, come per l’anno 2006 (cfr. consid. 2.13.), il versamento di un determinato importo di assegni integrativi per il 2007 è avvenuto in ragione di un calcolo dell’assegno che ha tenuto conto, non essendo ancora disponibile il relativo dato definitivo, di un reddito da attività indipendente stimato per l’anno 2007 e non a causa di uno sbaglio della Cassa.

 

                                         In casu, dunque, non trova applicazione la giurisprudenza concernente l’inizio del termine di perenzione nel caso di errore dell’amministrazione (cfr. consid. 2.13.), bensì la prassi secondo cui il termine di perenzione di un anno comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l’amministrazione, usando l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. consid. 2.13.).

 

                             2.18.   In concreto è irrilevante che la Cassa abbia avuto, o perlomeno avrebbe dovuto avere, conoscenza del reddito da attività indipendente stabilito nella decisione di tassazione per l’anno 2007 in occasione della revisione periodica dell’assegno integrativo per il 2009 e non a seguito dell’invio da parte degli assicurati di un’espressa comunicazione con riferimento agli assegni percepiti nel 2007.

 

                                         La Cassa, in effetti, ben doveva sapere che i ricorrenti erano già al beneficio di un assegno integrativo da alcuni anni e che il reddito da attività indipendente al momento della determinazione dell’assegno per l’anno in corso veniva regolarmente stimato.

                                         Non per nulla la Cassa stessa, da un lato, ha inviato loro l’avviso per il rinnovo degli assegni, dall’altro, anche per il 2009 il reddito da attività indipendente è stato conteggiato sulla base di una stima (cfr. doc. 13; 14; 15C).

 

                                         Pertanto la Cassa avrebbe dovuto prestare la massima attenzione ai dati fornitile dallo Sportello Laps relativi al reddito da attività indipendente dell’assicurato ed esaminare le eventuali ripercussioni su prestazioni già corrisposte.

 

                                         D’altra parte, è vero, come visto, che l’assicurato ha sottoscritto a più riprese l’impegno a trasmettere le decisioni di tassazione passate in giudicato (cfr. consid. 2.16.; 2.11.).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che la decisione di tassazione per l’anno 2007 è stata emessa il 29 ottobre 2008 (cfr. doc. D) e che gli insorgenti hanno comunque indicato all’attenzione dello Sportello Laps il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale per il 2007 all’inizio del mese di febbraio 2009 (cfr. doc. 14) contestualmente alla revisione periodica degli assegni integrativi che sarebbe stata decisa dalla Cassa, come dalla stessa loro comunicato con scritto del 15 gennaio 2009 (cfr. doc. 13).

 

                                         Di conseguenza, tenuto conto del termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di tassazione del 29 ottobre 2008 durante il quale gli assicurati potevano esaminare se inoltrare o meno reclamo all’autorità fiscale, i coniugi __________ potevano legittimamente credere di avere ossequiato al loro dovere di comunicare tempestivamente all’amministrazione i dati fiscali per il 2007.

 

                                         Va in ogni caso, evidenziato che, anche nel caso in cui si ritenesse che gli insorgenti non hanno comunicato senza indugio all’amministrazione l’emissione della decisione di tassazione per l’anno 2007, bensì tardivamente tale conclusione non avrebbe influenza sulla vertenza sub judice.

                                         In effetti gli assegni per l’anno 2007, al momento dell’emanazione della decisione di tassazione per il 2007 alla fine di ottobre 2008, erano già stati versati.

                                         In casu non si tratta di prestazioni in corso in relazione alle quali un’informazione tempestiva di una circostanza avrebbe permesso l’immediata sospensione dell’erogazione.

 

                                         In simili condizioni, l’anno di perenzione ha iniziato a decorrere al più tardi il 24 marzo 2009, quando è stato emanata la decisione di assegni integrativi per il 2009 (cfr. doc. 15B) ed è spirato il 23 marzo 2010.

 

                                         Il diritto alla restituzione degli assegni integrativi che i ricorrenti hanno a torto riscosso per l’anno 2007 era, dunque, perento al momento in cui la Cassa ha emesso l’ordine di restituzione del 21 maggio 2010.

 

                             2.19.   Al medesimo risultato, conformemente a quanto esposto per l’anno 2006 (cfr. consid. 2.15.), si giungerebbe anche volendo applicare la giurisprudenza secondo cui quando l'amministrazione deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze necessarie per fondare la pretesa di restituzione il termine annuale di perenzione inizia dal momento in cui va ritenuto che l’autorità, applicando l’impegno da essa esigibile, avrebbe potuto completato la sua incompleta conoscenza in modo tale da poter far valere la propria pretesa di restituzione (cfr. consid. 2.15.).

 

                                         Nella fattispecie il TCA ritiene, infatti, che al più tardi entro metà maggio 2009, più di un mese dopo l’emanazione della decisione del 24 marzo 2009 relativa alla concessione di un assegno integrativo per il 2009, per il cui calcolo si è fatto capo ai dati indicati dall’assicurato nella “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” del 6 febbraio 2009 (cfr. doc. 14, 15)), la Cassa poteva e doveva, con gli ulteriori accertamenti che eventualmente si fossero imposti, se del caso anche presso l’autorità fiscale, acclarare ogni eventuale dubbio circa il reddito da attività indipendente per il 2007 stabilito dall’Ufficio di tassazione e indicato dall’assicurato nella dichiarazione del 6 febbraio 2009 e quindi formulare la pretesa di restituzione.

 

                                         Il termine di perenzione di un anno in tal caso è, perciò, spirato a metà maggio 2010.

 

                                         Anche il diritto alla restituzione degli assegni versati per il 2007 il 21 maggio 2010, allorché è stato emesso l’ordine di restituzione, era conseguentemente perento.

 

                             2.20.   Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che i ricorrenti non devono restituire gli assegni integrativi percepiti nel 2006 e nel 2007 per intervenuta perenzione del diritto della Cassa di chiedere il relativo rimborso.

 

                                         Essi restano, dunque, unicamente tenuti alla restituzione degli assegni ricevuti a torto nell’anno 2008, per un importo pari a fr. 10'026.-- (fr. 1'223 x 2 mesi - gennaio e febbraio 2008 - + fr. 758.-- x 10 mesi – da marzo a dicembre 2008 – cfr. doc. 18), come del resto postulato, in via subordinata, dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. IV).

 

                             2.21.   I ricorrenti, vincenti in causa, rappresentati da un avvocato, hanno diritto all’importo di fr. 1’700.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30 Lptca)

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che i coniugi __________ sono tenuti a restituire l'importo di

                                            fr. 10’026.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto dal

                                            1° gennaio al 31 dicembre 2008.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa cantonale per gli assegni familiari verserà ai coniugi __________ fr. 1'700.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti