Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2011.7

 

DC/sc

Lugano

25 novembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 giugno 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 maggio 2011 emanata da

 

Cassa CO 1,  

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 4 maggio 2011 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione del 25 gennaio 2011 (cfr. Doc. A3) con la quale ha negato a RI 1 il diritto all'assegno per figli quale persona senza attività lucrativa in quanto il reddito della sua famiglia è superiore all'importo massimo fissato dalla legge per poter beneficiare di questa prestazione.

                                         AI riguardo l'amministrazione si è così espressa:

 

"  (...)

In data 25 gennaio 2011 la Cassa notifica una formale decisione di rifiuto nei confronti dell'opponente in quanto il suo reddito imponibile, calcolato secondo la Legge sull'imposta federale diretta, sommato al reddito proveniente dall'attività dipendente del marito eccede il centocinquanta per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS, ossia fr. 41'040.-- annui (valore 2009-2010), rispettivamente fr. 41'760.-- (valore 2011).

 

(...)

 

Al fine di risolvere correttamente queste particolari ed analoghe fattispecie, con e-mail del 30 marzo 2010 la Cassa ha preso contatto con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nella persona della signora __________, chiedendo un parere per la loro esatta risoluzione.

 

Con e-mail del 5 maggio 2010 la signora von __________, risponde "Dans le cas que vous nous avez soumis, il semble que les époux soient imposés en Italie du fait de l'application de la convention contre la double imposition liant la Suisse et l'Italie. Cette convention prévoit l'imposition dans le pays où est exercée l'activité lucrative.

 

Si l'épouse est effectivement considérée comme sans activité lucrative en Suisse au sens de PA VS et quelle paye des cotisations à ce titre, il convient d'examiner si la limite de revenu est atteinte. L'application stricte de l'art. 19, al. 2 LAFam conduit à un résultat choquant et contraine à l'esprit de la loi. La LAFam introduit un droit aux allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative que si elles sont de condition modeste. Par ailleurs, ce droit est subsidiaire par rapport à celui d'un salarié et il n'existe pad de droit à la différence. La situation que vous soumettez nous semble proche de l'abus de droit.

 

Dans la mesure où la taxation définitive selon la LIFD ne reflète nullement la situation financière du couple, il convient de s'appuyer sur tout autre document ou pièce justificative de nature à établir se le revenu déterminant est supérieur à la limite de revenu. Le n° 610 DAFam donne l'exemple d'une situation où il n'est pas approprié de se baser sur la taxation selon la LIFD Pour déterminer le revenu déterminant. Le cas que vous nous avez soumis en est un autre.

 

Au vu des informations que vous nous avez soumises, en particulier le montant du revenu tiré de l'activité lucrative exercée en Italie, nous sommes d'avis que l'épouse ne peut prétendre à des allocations familiales en tant que non active".

 

Da ciò si rileva come la Cassa, emettendo una decisione di rifiuto nei confronti dell'opponente, si sia trovata interamente concorde con quanto affermato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

 

4.

In risposta alle asserzioni dell'opponente, "A questo punto si evince che la legge in questione, che voi giustamente applicate, è a mio modo di vedere molto discriminatoria nei confronti di tutte quelle persone che hanno deciso di contrarre matrimonio", e ancora, "Vi invito a riflettere sulla mia situazione poiché non sarà forse l'unica che si presenterà prossimamente, anche in virtù degli accordi bilaterali dove sempre più Svizzeri potranno lavorare in Europa", a titolo abbondanziale si fa osservare che alla Cassa, in qualità di organo di esecuzione della legge, non è data facoltà di decidere un'applicazione più o meno rigorosa delle norme in essa contenute e così volute dal legislatore federale pertanto la stessa è impossibilitata a decidere diversamente. (…)" (Doc. A2)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto di ottenere l’assegno per figli, prendendo in considerazione solo il suo reddito imponibile e di non essere in definitiva discriminata rispetto ai conviventi. Al riguardo la ricorrente ha rilevato:

 

"  (…)

Sono consapevole che l'ufficio delle assicurazioni sociali ha giudicato questa causa in linea con le leggi vigenti. Ciononostante rimango comunque con il mio punto di vista in qualità di persona, o famiglia, discriminata rispetto alla stessa famiglia che non ha contratto matrimonio.

 

Non è mia intenzione dilungarmi sulle cause che mi hanno indotto a reclamare, visto che sono riportate per intero nella mia lettera del 9 febbraio e che vi inoltro in allegato.

 

Mi rendo conto che questa è una causa che andrebbe rivista, forse adattando la legge attuale nei confronti di un continuo mutamento dalla società odierna non essendo noi un caso isolato.

 

Per la ragione sopracitata è mio desiderio inoltrarvi formale ricorso alla decisione su opposizione espressa dall'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona in data 4 maggio.

 

In conclusione, visto che la legge attuale non è in grado di soddisfare la mia richiesta da parte dell'ufficio delle assicurazioni sociali, vi prego di valutare la situazione per quanto riguarda la discriminazione rispetto a una famiglia convivente. Se io domani divorziassi da mio marito pur rimanendo assieme in qualità di coppia percepirei gli assegni dal primo giorno … e a me non sembra molto equo!" (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 27 giugno 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (…)

La ricorrente, pur esprimendo a più riprese di ritenere corretto l'agire dalla Cassa per quanto attiene l'applicazione delle disposizioni, contesta il principio della norma, considerata discriminante, evidenziando nel risultato una disparità di trattamento tra i genitori uniti in regime matrimoniale ed i genitori che vivono in concubinato.

 

A fronte di questa censura, la Cassa, in qualità di organo preposto all'applicazione della LAFam e della Legge cantonale sugli assegni di famiglia (Laf), così come volute dai legislatori federale e cantonale, è  evidentemente impossibilitata a pronunciarsi diversamente e si conferma pertanto nella sua impugnata decisione, con particolare riferimento alle considerazioni dell'Autorità federale, esposte ai considerandi di cui al punto 3.

 

È del resto parere della Cassa che non è sostenibile immaginare sempre e comunque un'uguaglianza di trattamento, a prescindere dalle scelte personali che inevitabilmente comportano l'assunzione di determinate responsabilità individuali; basti pensare, ad esempio, alla differenza che sussiste nella tutela dei diritti dei coniugi che vivono in regime matrimoniale, rispettivamente in caso di scioglimento dello stesso, a confronto dei conviventi che vivono in concubinato, rispettivamente in caso di cessazione dello stesso, o ancora, alla diversa imposizione in ambito fiscale delle coppie coniugate rispetto ai concubini, a parità di condizioni economiche." (Doc. V)

 

                               1.4.   Il 4 agosto 2011, rispondendo ad una richiesta telefonica del segretario __________, l’amministrazione ha inviato al TCA un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

 

"  (…)

Le comunico quanto segue:

 

-   il reddito di CHF 101'200.- riportato nella decisione 25 gennaio 2011 della nostra Cassa, non equivale al reddito conseguito dal marito della ricorrente in Italia, bensì corrisponde al reddito globale, imponibile secondo la legge sull'imposta federale diretta relativa all'anno 2008 (cfr. ns. menzionata decisione: "… Dalla documentazione agli atti rileviamo che il suo reddito imponibile secondo la legge sull'imposta federale diretta relativa all'anno 2008, sommato al reddito da attività dipendente del marito in Italia ammonta ad un totale di Fr. 101'200.--. …") ed è stato rilevato dalla decisione di tassazione su reclamo 22.12.2010 (cfr. allegati);

 

-   "l'attività dipendente del marito in Italia", menzionata nella frase sopra riportata, è stata desunta dalle indicazioni fornite dalla signora RI 1, al punto 4 del formulario "Richiesta per assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL)"; (cfr. allegato);

 

-   sul medesimo formulario, segnatamente al punto 5, è stato indicato che nessun'altra persona ha richiesto, rispettivamente percepisce o ha percepito assegni familiari, per la persona indicata al punto 3 (nel caso concreto: per la figlia __________)." (Doc. VII)

 

                               1.5.   L'8 agosto 2011 il TCA ha assegnato all’assicurata un termine di 10 giorni per inoltrare osservazioni scritte, invitandola nel contempo a fare pervenire una copia della notifica di tassazione relativa all’imposta federale diretta 2008 (cfr. Doc. VIII).

                                         L’8 settembre 2011 l’assicurata ha trasmesso al TCA copia della decisione di tassazione e della decisione su reclamo (cfr. Doc. B1- B6 ) e si è così espressa:

 

"  (…)

Per quanto riguarda l'e-mail del 4/8/11 da parte di __________, ribadisco il fatto che indipendentemente dal reddito imponibile secondo la legge sull'imposta federale diretta non sono d'accordo sull'applicazione di tale legge avendo essa a mio parere una lacuna: creare una differenza di trattamento tra coppie sposate e coppie conviventi.

 

Infatti sono a conoscenza di varie coppie non sposate, ma ufficialmente conviventi in Svizzera, in cui la compagna, senza attività lucrativa, riceve gli assegni familiari, anche se il capo famiglia percepisce un reddito all'estero superiore a quello di mio marito.

 

Ribadisco quanto già ben esposto nella mia lettera del 9/2/11 e chiedo al Tribunale di rivalutare la legge sugli assegni figli in modo più equo affinché anche chi è sposato possa percepirli." (Doc. X)

 

                                         Al riguardo il 5 ottobre 2011 la Cassa ha rilevato:

 

"  (…)

La ricorrente invoca la disparità di trattamento poiché, secondo lei, le disposizioni applicabili in ambito LAFam alle persone senza attività lavorativa (PSAL), segnatamente i combinati articoli 19 LAFam e 17 OAFami, creerebbero "una differenza di trattamento tra coppie sposate e coppie conviventi".

 

Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente, tali norme in sé e la loro applicazione non comportano alcuna disparità di trattamento tra coppie sposate e coppie conviventi: si tratta, infatti, di due situazioni ben distinte – opere di una scelta personale delle parti – con diritti e obblighi diversi.

 

La Cassa tiene, inoltre, a sottolineare che nell'ambito della determinazione del diritto agli assegni familiari alle PSAL, categoria in cu rientra a livello AVS la ricorrente, fa stato il reddito imponibile secondo la LIFD che non deve però superare la soglia di CHF 41'040.-- (dati 2009-2010), ossia il 150% della rendita massima completa di vecchiaia (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam in relazione all'art. 17 OAFami).

 

In merito al reddito esposto fiscalmente, si evidenzia che è stato calcolato ai fini dell'aliquota fiscale (per coniugi), dato che il marito lavora all'estero e, come si evince dalla decisione di tassazione, tiene conto delle deduzioni fiscalmente ammesse per coniugi (cfr. B1-6).

 

Ne consegue che il reddito imponibile da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LAFam in relazione all'art. 17 OAFami è  quello valido fiscalmente ai sensi LIFD per i coniugi RI 1 e pari a CHF 101'200.--." (Doc. XIV)

 

                               1.6.   Il 17 ottobre 2011 l’assicurata ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha ribadito che le coppie sposate sono trattate peggio dei conviventi ed ha rilevato, in particolare:

 

"  (…)

Espongo schematicamente il nostro caso da coniugati con quello di concubini, di nostra conoscenza, al fine di essere meglio compresa:

 

COPPIA CONIUGATA                              COPPIA CONCUBINA

moglie senza attività lucrativa                     compagna senza attività lucrativa

marito con attività all'estero                        compagno con attività all'estero

con reddito imponibile di Chf 101'200          con reddito imponibile superiore a Chf 101'200

NON hanno diritto agli assegni figli        hanno diritto agli assegni figli

Come si può notare anche i concubini superano la soglia di Chf 41'040, anzi, superano anche il reddito di mio marito, ma loro hanno diritto agli assegni figli e noi no.

 

Come è possibile questo?

 

Forse perchè se prendiamo il caso "della compagna senza attività lucrativa" lei da sola non supera i Chf 41'040 pertanto come da "norma di articolo di legge" a lei può essere riconosciuto il diritto all'assegno figlio, mentre a me come coniugata no!

 

Ma non fermiamoci all'apparenza, ma andiamo in fondo all'essenza:

coniugati o concubini, parliamo comunque di "nuclei familiari" composti da madre, padre e figlio e nel caso dei concubini, la sussistenza economica della compagna è garantita dal suo compagno (… come per me da mio marito) che comunque supera la soglia di Chf 41'040!

 

Riconosco che l'istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona si attiene a quanto stabilito dalla norma di legge e che non  può fare di più di quello che ha fatto.

 

A mio avviso è la norma che deve essere corretta.

 

Credo che questa norma non sia "giusta" perché non tiene conto del "reale reddito dei concubini".

 

Credo che questa norma non sia "equa" perchè a parità di reddito, il nucleo familiare costituito dai coniugi sposati è più penalizzato rispetto a quello dei concubini. (…)" (Doc. XVI)

 

                                         Al riguardo l’amministrazione ha comunicato il 28 ottobre 2011 di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. XIX).

 

                               1.7.   Il 26 ottobre 2011 il  TCA ha chiesto alcune informazioni all’assicurata (cfr. doc. XVIII), la quale ha così risposto il 31 ottobre 2011:

 

"  A seguito della sua lettera del 6 u.s. per incarto n. 39.2011.7, penso che lei mi abbia scritto prima di aver ricevuto la mia lettera del 17/10 poiché sinceramente non capisco per quale motivo mi si richiede se il reddito percepito all'estero da mio marito è mutata o è rimasta invariata, avendo già evidenziato che a mio avviso questo non può essere il solo punto di riferimento perché può essere fuorviante.

 

Tuttavia posso riconfermarle che il reddito percepito all'estero da mio marito supera lab soglia di Chf 41'040, più precisamente nel 2009 ha percepito Chf 93'618 e nel 2010 Chf 83'106.

 

Ciò nonostante, come già indicato nello schema della mia lettera del 17/10, "la compagna senza attività lucrativa" lei da sola non supera i Chf 41'040 pertanto come da "norma di articolo di legge" a lei può essere riconosciuto il diritto all'assegno figlio, mentre a me come coniugata NO!

 

Invito il Signor Giudice a trovare una soluzione più equa e giusta che non si fermi all'apparenza, ma che vada in fondo all'essenza:

coniugati o concubini, parliamo comunque di "nuclei familiari" composti da madre, padre e figlio e nel caso dei concubini, la sussistenza economica della compagna è garantita dal suo compagno (… come per me da mio marito) che comunque supera la soglia di Chf 41'040! (…)" (Doc. XXI)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L'art. 19 della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:

 

"  1 Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

 

2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI."

 

                                         L'art. 20 LAFam, destinato al finanziamento, stabilisce che:

 

"  1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.

 

2 I Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."

 

                                         Nel Canton Ticino l'art. 39 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:

 

"  1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza attività lucrativa.

2Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS.

3Sono considerati oneri ai sensi della legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

b) la copertura delle spese di amministrazione;

c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."

 

                                         La percentuale del contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli assegni di famiglia).

 

                                         Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.

 

                                         L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:

 

"  Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

 

a.   le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;

b.   le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c.   le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;

d.   i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.").

 

                                         L'art. 17 OAFami prevede che per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.

 

                                         Infine, secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

 

                                         Il Canton Ticino non ha adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.

                                         Infatti, l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

 

                                         Il legislatore federale ha dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri dell'AVS ( cfr.  U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 290-295).

                                         Il Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2010.20 del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile 2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 88).

 

                               2.2.   Per costante giurisprudenza federale  (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).

 

                               2.3.   Le Direttive dell'UFAS concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1° gennaio 2009, ai numeri 608-610 prevedono che:

 

"  608     Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16-35

della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), che definiscono la nozione di reddito e precisano le deduzioni autorizzate.

 

Gli assegni familiari percepiti dalle persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel calcolo del reddito determinante, perchè altrimenti il limite di reddito subirebbe, di fatto, una riduzione pari all'importo degli assegni.

 

609     È determinante l'ultima tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve confermare per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il suo reddito imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell'anno di percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam.

 

610     Se l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere calcolato dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti necessari.

 

611     Anche nel corso dell'anno di percezione degli assegni la CAF può accertare se continuano a sussistere i presupposti.

 

612     In caso di cambiamento delle condizioni di reddito (p.es. divorzio, separazione, inizio di un'attività lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli assegni familiari inizia o termina nel momento in cui subentra il cambiamento"

 

                               2.4.   Nel caso concreto l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio di assegni per la figlia __________, nata nel 2006, sulla base delle normative entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (cfr. doc. 11). L’ amministrazione le  ha negato diritto alla prestazione richiesta   in quanto il reddito imponibile è superiore al massimo fissato dalla legge.

                                                                               

                                         Chiamato ora a pronunciarsi il TCA constata che nella decisione di tassazione dopo reclamo, relativa al 2008, per la famiglia RI 1 figura un reddito imponibile di fr. 6'600 (cfr. Doc. B1).

                                         L’esiguità di tale reddito deriva dal fatto che il marito della ricorrente svolge un’attività lucrativa salariata all’estero, per la quale egli ha percepito nel 2008 un salario di fr. 98'704 (cfr. Doc. B 2).

                                         L’assicurata ha peraltro confermato al TCA che la situazione non è sostanzialmente mutata negli anni successivi, avendo suo marito percepito un salario di fr. 93'618 nel 2009 e di fr. 83'106 nel 2010 (cfr. consid. 1.7 ).

                                         Confrontata con questa situazione particolare l’amministrazione non ha preso in considerazione il reddito imponibile bensì il reddito di fr. 101'200 determinante per l’aliquota (cfr. doc. B1) ed ha negato il diritto all’assegno per figli  ritenendo che esso è superiore al 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (in quell'anno e nel 2010 fissato a fr. 41'040 e nel 2011 a fr. 41’760, cfr. UFAS, DAFam, n. 607),  in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo cfr. U. Kieser – M. Reichmuth, op.cit., pag. 305 seg. in particolare pag. 309-312).

 

                                         L’operato dell’amministrazione deve essere approvato.

                                         È vero che il testo della legge e dell'ordinanza fanno esplicito riferimento al reddito imponibile (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "reddito imponibile" – e art. 17 OAFami – "reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta").

 

                                         È altrettanto vero che in alcuni casi particolari, come quello presente in cui il reddito di uno dei due coniugi non figura nel reddito imponibile per ragioni di carattere fiscale, l'interpretazione puramente letterale della legge contrasta con lo scopo voluto dal legislatore.

 

                                         Occorre dunque cercare la vera portata della norma applicando gli altri metodi d'interpretazione (cfr. consid. 2.2).

                                         Ora, poiché si tratta di una prestazione selettiva, attribuita cioè soltanto alla persona che non esercita un'attività lucrativa che si trova nel bisogno, questo Tribunale ritiene conforme alla volontà del legislatore considerare tutti i redditi a disposizione della famiglia, e quindi, in questo caso, anche il reddito del marito (cfr. anche il parere dell’UFAS al consid.1.1).

 

                                         La correttezza di questa interpretazione che è peraltro confermata anche dalla fissazione, nella legge stessa, del limite di reddito all’importo che corrisponde alla rendita massima AVS per coniugi (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa AVS" – e art. 35 cpv. 1 LAVS secondo cui "la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia (lett. c) o uno dei due coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità").

 

                                         A ragione la Cassa ha dunque considerato, in questo caso, il reddito determinante per l'aliquota fissata dall'autorità fiscale.

 

                                         Vista l'entità del reddito questo Tribunale può in questa occasione rinunciare ad esprimersi sull'interpretazione dell’art. 19 cpv.2 LAF data dalla dottrina, secondo cui, trattandosi di coniugi, il reddito imponibile andrebbe diviso a metà (cfr. Kieser-Rechmuth, op.cit., pag. 311:

 

"  e) Ehepaare: Bei Ehepaaren muss der allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt ermittelt werden. Dabei drängt sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge die finanziellen Verhältnisse unabhängig vom Güterstand zu bestimmen. In AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag des nichterwerbstätigen Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw. Renteneinkommens (vgl. Art. 28 Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt wird auf den Güterstand (vgl. BGE 103 V 51). Diese durchführungstechnisch einfache Regelung ist auch im Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG heranzuziehen."

 

Infatti, anche volendo per pura ipotesi di lavoro, accettare l'interpretazione degli autori citati, il reddito di RI 2, sarebbe in ogni caso superiore al limite previsto dal legislatore.

 

                               2.5.   L’assicurata, nel ricorso e negli scritti successivi , ha fatto accenno alla disuguaglianza di trattamento tra le coppie sposate e quelle conviventi (cfr. consid. 1.2; 1.5; 1.6 e 1.7).

 

                                         Al riguardo, secondo questo Tribunale, occorre in realtà innanzitutto sottolineare che la soluzione qui adottata permette di trattare allo stesso modo tutte le persone sposate, indipendentemente dallo Stato nel quale il coniuge che esercita un’attività lucrativa percepisce il reddito.

 

                                         Inoltre, a proposito del diverso trattamento riservato ai conviven-ti, il TCA rileva che siccome il riferimento al “reddito imponibile”, per determinare in quale vengono notoriamente addizionati i redditi del marito e della moglie, figura esplicitamente nella legge non è possibile per il giudice derogarvi (ad esempio, per un diverso trattamento tra persone sposate e conviventi in materia di assicurazione contro la disoccupazione, cfr. DTF 137 V 133; DLA 2005 N. 9 pag. 130 seg.; STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009; STFA C 179/05 del 17 ottobre 2005; STF C 211/06 del   29 agosto 2007 o di prestazioni complementari all’AVS /AI cfr. DTF 137 V 82).

                                         Spetta al legislatore, se lo riterrà opportuno, adottare adeguati correttivi in presenza di una comunione domestica (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 89 e DTF 137 V 133 consi. 7 pag. 142 "Ehe und Konkubinat sind unterschiedliche Formen des Zusammenlebens mit unterschiedlichen Rechtswirkungen").

 

                                         E’ comunque utile precisare che, proprio perché si tratta di prestazioni selettive, la disuguaglianza di trattamento andrà semmai risolta nel senso di considerare anche il reddito della persona stabilmente convivente, come avviene, a livello cantonale, per determinare il diritto agli assegni integrativi e agli assegni di prima infanzia (cfr. art. 47 e art. 51 della Legge sugli assegni di famiglia; art. 4 Laps) o come prescrive la giurisprudenza in materia di assistenza sociale (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011; STCA 42.2010.13 del 19 agosto 2010 contro la quale è stato inoltrato un ricorso giudicato inammissibile dal Tribunale federale, cfr. STF 8C_796/2010 del 25 marzo 2011).

 

                                         E’ infine utile segnalare che, a livello fiscale, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto entro la pausa estiva 2012 che permetta di eliminare la “penalizzazione del matrimonio” (cfr. il comunicato del 12 ottobre 2011 in www.news.admin.ch) e che, inoltre, nel maggio del 2011, è stata lanciata un'iniziativa popolare federale denominata «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate» che prevede di introdurre all'art. 14 della Costituzione federale un cpv. 2 secondo cui "il matrimonio consiste nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo o di una donna. Dal punto di vista fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica. Non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali".

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti