Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2011.8

 

rs

Lugano

29 settembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 giugno 2011 di

 

 

1.  RI 1  

2.  RI 2  

tutti rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 19 maggio 2011 emanata da

 

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 19 maggio 2011, ha confermato il proprio provvedimento del 4 marzo 2011, con cui, a seguito dell’emanazione della notifica di tassazione per l’anno 2009, ha ordinato a RI 2 e RI 1 di restituire l’importo di fr. 5’352.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 (cfr. doc. C; 7E-7G).

 

                                         In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato che l’assicurato, mediante sottoscrizione delle dichiarazioni per lavoratori indipendenti, era stato perfettamente informato che il reddito accertato dall’autorità fiscale sarebbe stato risolutivo per la determinazione dell’importo degli assegni di diritto e che eventuali assegni riconosciuti a titolo provvisorio sarebbero stati chiesti in restituzione, se il reddito risultante dalla decisione di tassazione fosse risultato superiore rispetto al reddito precedentemente considerato.

                                         La Cassa ha, inoltre, rilevato che i coniugi RI 1 avrebbero semmai dovuto inoltrare ricorso contro la decisione di tassazione che, al contrario, è passata in giudicato incontestata.

                                         L’amministrazione ha poi osservato che la decisione di tassazione per l’anno 2009, ritenuto che gli assicurati non hanno provveduto a inviarle la relativa copia, è stata reperita unicamente nel corso del mese di febbraio 2011 durante un controllo spontaneo. Essa ritiene, pertanto, che, siccome nessun altro elemento di calcolo è stato contestato, la decisione di restituzione è stata emessa nel rispetto delle disposizioni vigenti (cfr. doc. C).

 

                                         La Cassa ha contestualmente respinto la domanda di gratuito patrocinio nella procedura di reclamo, considerando non adempiuti i relativi presupposti, in particolare le condizioni secondo cui la causa non deve essere palesemente priva di esito favorevole e l’assistenza di un avvocato deve risultare necessaria, rientrando la fattispecie nella consueta casistica riguardante la restituzione di prestazioni indebitamente percepite (cfr. doc. C pag. 5).

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 19 maggio 2011 gli assicurati, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata.

                                         Gli insorgenti hanno, altresì, postulato di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria nonché del gratuito patrocinio con diritto alla rifusione di una congrua somma a titolo di ripetibili processuali di prima e seconda istanza.

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, i ricorrenti hanno segnatamente addotto di ritenere di aver adempiuto i loro doveri di informazione. Essi hanno precisato che già nella decisione del 10 gennaio 2007 il reddito dichiarato ammontava alla somma di fr. 38'400, ovvero fr. 2'591.-- annui in meno di quanto nella notifica fiscale per il 2009 (fr. 40'991.--), su cui si è fondata la Cassa per chiedere la restituzione.

                                         Gli assicurati hanno rilevato che mal si comprende, quindi, come la Cassa abbia potuto, il 22 gennaio 2009, partire da un reddito di fr. 13'000.--, corrispondente, verosimilmente, all’importo da loro dichiarato nel Questionario per l’affiliazione degli indipendenti (recte: Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente). Al riguardo gli stessi hanno specificato, da un lato, che essendo agli inizi dell’attività indipendente, hanno tenuto basso il reddito, non sapendo se la loro impresa avrebbe avuto successo, né quanto avrebbero effettivamente lucrato. Dall’altro, che l’importo da indicare nel citato formulario è al netto delle spese aziendali sostenute e che dunque si sarebbe dovuto tenere conto di un introito molto più cospicuo.

                                         A mente dei ricorrenti l’amministrazione, il 22 gennaio 2009, era, rispettivamente avrebbe dovuto essere, al corrente, usando l’ordinaria diligenza, che il loro reddito per il 2008 ammontava a fr. 22'699.--. Essi, pertanto, mal comprendono come possa essere stato posto alla base del calcolo per il 2009 l’importo di fr. 13'000.--. Inoltre gli assicurati sono del parere che la Cassa avrebbe dovuto essere a conoscenza del reddito per l’anno 2009 a decorrere dall’11 gennaio 2010, in virtù del doc. B (recte: 6D, ossia la richiesta di rinnovo degli AFI per il 2010 del 12 gennaio 2010) dal quale emerge un reddito di fr. 42'749.--.

                                         Gli insorgenti ritengono decisiva, ai fini della soluzione della vertenza, la circostanza che la Cassa, già dal 9 gennaio 2009 non poteva - usando l’ordinaria diligenza – porre alla base del calcolo un reddito di fr. 13'000, poiché l’8 gennaio 2009 essi avevano firmato e consegnato il Formulario per la domanda AFI allo Sportello Laps. In proposito essi hanno asserito che non può essere loro addebitato il fatto che eventualmente lo Sportello Laps non ha poi trasmesso alla Cassa la documentazione, in quanto sussiste un dovere di informazione tra lo Sportello Laps e la Cassa.

                                         I ricorrenti hanno, altresì, fatto valere che il diritto alla restituzione è perento, in quanto l’amministrazione doveva essere al corrente del calcolo errato già dall’8 gennaio 2009. Secondo gli stessi il termine di perenzione annuale è, perciò, scaduto l’8 gennaio 2010 e conseguentemente la decisione di restituzione del 4 marzo 2011 risulta ampiamente tardiva.

                                         Gli assicurati non comprendono, infine, l’argomentazione della Cassa secondo cui non avrebbero inviato la decisione di tassazione 2009, visto che per ottenere gli assegni occorre sempre produrre la tassazione (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

 

                               1.4.   L’11 agosto 2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione (cfr. doc. VIII + bis).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di fr. 5’352.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nel periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2009.

                                     

                                         Più precisamente deve essere appurato, in primo luogo, se il 4 marzo 2011 (data dell’emissione dell’ordine di restituzione) il diritto della Cassa di richiedere il rimborso degli assegni che gli assicurati avrebbero percepito a torto nel 2009 era perento, come sostenuto da questi ultimi, oppure no, come ritiene invece l’amministrazione.

 

                                         In secondo luogo, nel caso in cui il diritto della Cassa di postulare la restituzione degli assegni di famiglia in questione non fosse stato perento, andrà verificato se il calcolo dell’assegno integrativo andava effettivamente rivisto e se l’importo chiesto in restituzione risulta corretto.

 

 

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).

                                         Conseguentemente il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

 

                                         Il caso in esame si riferisce a un periodo (1° gennaio - 31 dicembre 2009) in cui la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam), la nuova Legge sugli assegni di famiglia (Laf) e il nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) erano già in vigore. Si applicano, quindi, le nuove disposizioni legali per l’intero lasso di tempo in questione.

 

                                         Al riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3 LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente dalla Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (art. 1 Laf).

 

                               2.4.   L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

                                         L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

 

"  Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

 

a)      è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b)      coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c)      ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

 

                                         Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

 

"  L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

 

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

 

                               2.5.   Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

 

                                         Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

 

                                         Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                      Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

 

                                         La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

 

                                         Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).

 

                                         Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

 

"  La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo

    del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle

                                                     prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                                     persona sola

 

      b) per la prima perso-            importo corrispondente alla metà del limite

                                        na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle

                                        dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la

                                        mento   persona sola

 

 c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo

                                        la terza persona               previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il primo figlio

                                        mento: 

 

 d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo

                                        quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il terzo figlio

                                        mento: 

 e) per la sesta e ogni    importo corrispondente al limite minimo

                                        ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle

                                        supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI

                                        dell'unità di riferi-              per il quinto figlio"

                                        mento: 

 

                                         Il nuovo art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).

                                     

                                         Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         Dal 1° gennaio 2009 gli importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2383).

 

                               2.6.   Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

 

                                         Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

 

"  Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

 

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

 

                               2.7.   Relativamente all’obbligo di informare l'art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

 

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

                                     

                                         In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

 

"  E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

                                        reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

 

                               2.8.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

 

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

 

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

 

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

 

                               2.9.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.8.).

 

                             2.10.   A motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha posto la notifica di tassazione emessa per l’anno 2009 il 25 agosto 2010 dall’Ufficio di tassazione di __________, da cui è emerso che in quell’anno i coniugi RI 1hanno conseguito un reddito da attività indipendente superiore a quello considerato dall’amministrazione ai fini della determinazione dell’ammontare degli assegni integrativi per il 2009 (cfr. doc. C; 7E; 2B; 2C).

 

                                         Gli insorgenti hanno invocato la perenzione del diritto alla restituzione della parte resistente (cfr. doc. I; 7).

 

                                         In proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 2.8.) prevede che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

 

                                         Il tenore di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

 

                                         Visto che il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia anche al disposto della Laps.

 

                                         In particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

 

                                         A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

                                         I termini di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

 

                                         Si tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).

 

                                         In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

 

                             2.11.   Nell’evenienza concreta, allorché nel gennaio 2009 è stato calcolato l’assegno integrativo per il 2009 (cfr. doc. 2A-2C), la Cassa non disponeva dei dati riguardanti il reddito conseguito nel 2009 da RI 1 dalla sua attività indipendente. L’amministrazione si è, perciò, basata su un reddito provvisorio di fr. 13’000.-- (cfr. doc. 2C), dichiarato dall’assicurato (cfr. doc. 1).

 

                                         La decisione di tassazione per l’anno 2009 è stata emessa il 25 agosto 2010 ed è passata in giudicato incontestata (cfr. doc. 3, C).

 

                                         A seguito dell’emanazione della tassazione per il 2009, la Cassa, che ha affermato di esserne venuta a conoscenza nel corso del mese di febbraio 2011 in occasione di un controllo spontaneo, ha ricalcolato le prestazioni di spettanza degli assicurati (cfr. doc. 4D; 4E; 7E; C).

                                         Il 4 marzo 2011 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso un ordine di restituzione dell’importo di fr. 5’352.--, confermato con decisione su reclamo del 19 maggio 2011 (cfr. consid. 1.1., doc. 7E; C).

 

                                         I ricorrenti ritengono perento il diritto di chiedere il rimborso degli assegni di famiglia che gli stessi avrebbero percepito indebitamente.

                                         Essi, al riguardo, hanno segnatamente precisato che l’amministrazione doveva essere al corrente del calcolo errato già dall’8 gennaio 2009. Secondo gli stessi il termine di perenzione annuale è, perciò, scaduto l’8 gennaio 2010 e conseguentemente la decisione di restituzione del 4 marzo 2011 risulta ampiamente tardiva.

 

                             2.12.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della perenzione del diritto della Cassa di richiedere ai coniugi RI 1il rimborso di assegni familiari che avrebbero percepito indebitamente nel 2009, questa Corte, considerato che la decisione di tassazione per il 2009 è stata emessa il 25 agosto 2010, ritiene che, a prescindere dal momento esatto in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza del menzionato provvedimento fiscale, il termine di perenzione di un anno ha iniziato a decorrere, al più presto, nell’agosto 2010 ed è scaduto nell’agosto 2011.

 

                                         Quanto addotto dagli insorgenti, ossia che già precedentemente all’emanazione della decisione di tassazione per l’anno 2009 del 25 agosto 2010 la Cassa sapeva, o perlomeno avrebbe dovuto sapere, che il reddito di RI 1 per il 2009 era più elevato di fr. 13'000.--, in quanto nella decisione afferente al 2007 il reddito ammontava a fr. 38'400.-- (cfr. doc. I), si rivela infondato.

 

                                         In effetti se è vero che dalla decisione del 10 gennaio 2007 relativa agli AFI per il 2007 risulta un reddito complessivo di fr. 38'400.-- (cfr. doc. 5B; 5D), è altrettanto vero che dalla conferma della richiesta di rinnovo dell’assegno integrativo per il 2008, sottoscritta dall’assicurato l’8 gennaio 2008, si evince un reddito di fr. 11'974.-- (cfr. doc. 6, 6A).

 

                                         Inoltre va osservato che i redditi relativi agli anni precedenti non sono, in ogni caso, vincolanti per definire il reddito per il 2009.

 

                                         Il reddito, in particolare per gli indipendenti i cui guadagni sono soggetti a fluttuazioni, va determinato per ogni singolo anno in modo autonomo, se del caso in via provvisoria prima di essere in possesso di dati definitivi.

 

                                         Del resto l’insorgente, quando il 19 novembre 2008, ha sottoscritto la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”, si è impegnato a:

 

"  -   tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

    cambiamenti del reddito da attività indipendente;

 

-   trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

 

-   eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 1)

 

                                         Infine nel caso di specie risulta decisiva la circostanza che il ricorrente stesso nel novembre 2008, compilando la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” fornitagli dallo Sportello Laps di __________ contestualmente alla domanda di rinnovo degli AFI per il 2009, ha indicato che il suo reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS per il 2008 ammontava a fr. 13'000.-- e che il suo reddito annuo netto stimato per il 2009 era pari a fr. 13'000.-- (cfr. doc. 1).

                                         Egli, l’8 gennaio 2009, ha peraltro confermato davanti allo Sportello Laps, sottoscrivendo il calcolo della lacuna di reddito Laps della sua unità di riferimento, che il reddito per il 2009 corrispondeva a fr. 22'699.-- (cfr. doc. 6B; 6C).

                                         Tale importo è stato ripreso nella decisione del 22 gennaio 2009 con la specificazione che esso era composto di fr. 13'000.--, reddito da attività indipendente del marito, + fr. 2'499.--, reddito da attività dipendente della moglie, + fr. 7'200.--, alimenti per il figlio della moglie __________ (cfr. doc. 2B; 2C).

 

                                         Il fatto che nel gennaio 2010 in occasione della richiesta di rinnovo degli AFI per il 2010 l’assicurato abbia comunicato un reddito di fr. 39'600.-- (cfr. doc. 5I; 6D; 6E), ovvero maggiore di quello dichiarato per il 2009, è irrilevante, visto che in ogni caso tale ammontare non risulta da dati definitivi né per l’anno 2010, né soprattutto per l’anno 2009, per il quale la tassazione non era stata ancora emessa.

 

                             2.13.   In simili condizioni, allorché la Cassa ha emesso la decisione del 4 marzo 2011 il diritto alla restituzione delle prestazioni che i ricorrenti avrebbero indebitamente riscosso per l’anno 2009 non era, dunque, ancora perento.

 

                             2.14.   Per quanto riguarda il principio della restituzione, va sottolineato che, come già esposto, l’Ufficio di tassazione di __________ il 25 agosto 2010 ha, effettivamente, emanato la notifica di imposte relativa ai coniugi RI 1 per l’anno 2009. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente del marito di fr. 40’991.-- (cfr. doc. 3).

 

                                         Contro tale decisione gli assicurati non hanno interposto reclamo (cfr. doc. C). Il provvedimento emesso dall’autorità fiscale, come visto sopra, è quindi passato in giudicato incontestato.

 

                                         Il guadagno annuo da attività indipendente del ricorrente di fr. 40’991.-- risultante dalla decisione di tassazione per l’anno 2009 si rivela più elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nella decisione del gennaio 2009 concernente il periodo gennaio-dicembre 2009 (cfr. doc. 2).

                                         Essa, allora, aveva computato un reddito da attività indipendente di fr. 13’000.-- (cfr. doc. 2C), sulla base di quanto dichiaratole dall’assicurato stesso (cfr. doc. 1).

 

                                         E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

 

                                         Di conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo gennaio-dicembre 2009.

                                         Essi vanno così restituiti già a prescindere dalla dichiarazione sottoscritta da RI 1 nel novembre 2008, mediante la quale si è impegnato a restituire quella parte di prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti dal medesimo e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione per l’anno di riferimento (cfr. doc. 1).

 

                             2.15.   Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

 

                                         Giusta l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

 

                                         L’art. 17 LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

 

"  1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.”

 

                                         Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.14.), dai dati fiscali relativi al 2009 emersi dalla decisione di tassazione del 25 agosto 2010, risulta che il reddito da attività indipendente conseguito dall’insorgente in quell’anno corrisponde a fr. 40’991.-- (cfr. doc. 3).

 

                                         A questo proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)

                                         Il principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci troviamo in presenza di un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010).

 

                                         Alla luce di quanto esposto e ritenuto che i coniugi RI 1 non hanno, in ogni caso, contestato il dato relativo al reddito da attività indipendente emergente dalla decisione di tassazione 2009 in quanto tale nemmeno dinanzi al TCA (cfr. doc. I), questa Corte, in casu, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica di tassazione per l’anno 2009 dei ricorrenti.

 

                                         Nell’atto ricorsuale è stata piuttosto avanzata l’obiezione che l’importo afferente al reddito presumibile da indicare nella “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” è al netto delle spese aziendali sostenute. A mente degli insorgenti, quindi, la Cassa avrebbe dovuto tenere conto di un introito molto più cospicuo rispetto alla somma di fr. 13'000.-- dichiarata dall’insorgente (cfr. doc. I).

 

                                         Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che il reddito da attività indipendente considerato a livello fiscale è determinato sulla base del bilancio e del conto economico dell’esercizio annuo o, nel caso di contribuenti non obbligati a tenere una contabilità commerciale, del modulo 10 “Questionario per indipendenti senza contabilità” nel quale vanno indicati, oltre alla cifra d’affari e altri redditi commerciali, costi e spese generali, tra le quali i salari per il personale e i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per i dipendenti, nonché per il contribuente stesso (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2006 delle persone fisiche, p.to 2; www.ti.ch/dfe/DC/IMPOSTE/persone_fisiche/2007/moduli).

 

                                         Anche il reddito da attività indipendente risultante dalla notifica di tassazione e determinante ai fini del calcolo degli assegni di famiglia è, quindi, quello netto (cfr. art. 17 e 24 LT; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.13; STCA 30.2009.28 del 29 settembre 2009 consid. 8-10).

 

                                         Di conseguenza il computo nel conteggio provvisorio del gennaio 2009 relativo all’assegno integrativo della somma netta di fr. 13'000.-- non presta il fianco a critiche.

 

                             2.16.   I redditi computabili dei ricorrenti, per il periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2009, sono pertanto costituiti dal reddito dall’attività indipendente del marito di fr. 40’991.-- (cfr. consid. 2.15.), dal reddito da attività dipendente della moglie di fr. 2'499.-- (cfr. doc. 4D; 2C) e dagli alimenti di fr. 7'200.-- (cfr. doc. 4D; 2C), per complessivi fr. 50’690.--.

 

                                         La sostanza risulta nulla (cfr. doc. 4D; 2C).

 

                                         Le spese computabili sono, invece, composte dal premio della cassa malati di fr. 10’398.-- (cfr. 4D; 2C), dalla spesa per l’alloggio di fr. 18’000.-- (cfr. doc. 4D; 2C) e dai contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 195 (cfr. doc. 4D; 2C).

                                         Esse, globalmente, corrispondono a fr. 28'593.-- all’anno.

 

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.5.) dei ricorrenti ammonta a fr. 22’097 (redditi computabili di fr. 50’690.-- - spese computabili di fr. 28’593).

 

                                         La soglia di intervento per il 2009 dell’unità di riferimento degli insorgenti (2 adulti + 3 figli) è di fr. 49’483.-- all’anno (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Gli assicurati hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.5.).

 

                                         In concreto i ricorrenti presentano una lacuna di reddito Laps di fr. 18’528.-- [fr. 49’483.-- (soglia di intervento) - fr. 22’097.--(reddito disponibile residuale) - fr. 8’858.-- (sussidio cassa malati)].

 

                                         Gli assicurati hanno, dunque, diritto per il lasso di tempo gennaio – dicembre 2009 a un assegno integrativo di fr. 18'528.-- annui, pari a fr. 1'544.-- al mese.

                                         Essi, per tale periodo, hanno per contro percepito degli assegni integrativi di fr. 23’880.-- (fr. 1’990.-- X 12 mesi; cfr. doc. 4B; 2).

 

                                         I ricorrenti devono, pertanto, restituire l’importo di fr. 5’352.-- (fr. 23’880.-- - fr. 18’528.--), come stabilito dalla Cassa.

 

                             2.17.   Con il ricorso gli insorgenti hanno chiesto al TCA di essere sentiti, come pure di procedere all’audizione di __________ dello Sportello Laps di __________ (cfr. doc. I pag. 4).

 

                                         Per quanto concerne, in particolare, l’audizione personale, va ribadito che giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma hanno semplicemente domandato di essere sentiti come testimoni da questo Tribunale (cfr. doc. I pag. 4).

 

                                         Inoltre conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata)

 

                                         In simili condizioni, considerato che la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

                                         Di conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente la loro personale audizione, nonché l’audizione di una teste deve essere respinta.

 

                             2.18.   La decisione su reclamo del 19 maggio 2011, nella misura in cui ha confermato l’ordine di restituzione di fr. 5'352.-- del 4 marzo 2011, deve, pertanto, essere confermata.

 

                             2.19.   A titolo abbondanziale e in riferimento a quanto i ricorrenti hanno richiesto all’amministrazione con il reclamo del 1° aprile 2011 e il ricorso del 16 giugno 2011, ossia di rinunciare al rimborso della somma di fr. 5’352.-- (cfr. doc. 7; I), giova rilevare che il disposto legale menzionato dagli insorgenti, ossia l’art. 43 Laps (recte: Las), regola la rinuncia totale o parziale al rimborso nei confronti di una persona che ha beneficiato della pubblica assistenza (il rimborso è previsto giusta l’art. 33 Las, ad esempio, in caso di versamenti di anticipi su prestazioni assicurative non ancora corrisposte o di acquisizione di una sostanza rilevante) o al regresso verso il coniuge o il partner registrato o altri parenti ex art. 37 e 38 Las).

                                         In concreto gli assicurati si riferiscono invece al condono.

                                         Ai sensi dell’art. 26 cpv. 3 Laps la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         Il condono non è, tuttavia, oggetto della presente vertenza, dato che la decisione su reclamo impugnata si limita unicamente a chiedere la restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto nell’arco di tempo in questione.

 

                                         La Cassa, inoltre, rettamente nella decisione del 4 marzo 2011 ha indicato che la buona fede e l’onere troppo grave potranno essere oggetto di esame nell’ambito di una successiva procedura che gli assicurati potranno avviare dopo che sarà definitivamente stabilito l’obbligo di restituire (cfr. doc. 7F).

 

                                         In effetti per costante giurisprudenza è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

                             2.20.   Gli assicurati hanno chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I pag. 4-5).

 

                                         In realtà la domanda dei ricorrenti di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assegni di famiglia è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 3 Lag prevede:

 

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

 

"  2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

 

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

 

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

 

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

 

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

                                         Pertanto la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24, consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

 

                                         Infatti l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate dalla giurisprudenza.

 

                                         Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della Laf, della Laps, della giurisprudenza pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto e in riviste specialistiche, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

                                         In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti, segnatamente dalla decisione di tassazione per l’anno 2009 emessa il 25 agosto 2010 e dalla Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente del 19 novembre 2008 emerge in modo indubbio che il diritto della Cassa al rimborso degli AFI percepiti dai ricorrenti nel 2009, il 4 marzo 2011, quando è stato emanato l’ordine di restituzione non era perento, come pure la correttezza dell’importo chiesto in restituzione, ritenuto che è stato contestato unicamente il redito da attività indipendente del marito.

 

                                         Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

                             2.21.   I ricorrenti hanno pure postulato l’assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo (cfr. doc. I pag. 5).

 

                                         L'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 46 Laf e 33 cpv. 3 Laps, prevede:

 

"  La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

 

                                         Qualora dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

 

                                         Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

 

                                         In casu, alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole, il gratuito patrocinio deve essere negato anche per la procedura di reclamo.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio sia per la procedura ricorsuale dinanzi al TCA che per la procedura di reclamo è respinta.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti