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Raccomandata |
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Incarto n.
dc/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2012 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su reclamo del 27 settembre 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 27 settembre 2012 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha confermato la precedente decisione del 28 luglio 2012 con la quale ha negato a RI 1 il rimborso della spesa di collocamento (RiSC) della figlia __________ a partire da marzo 2012, in quanto il marito non conseguiva alcun reddito da attività lucrativa, visto che frequentava la SUPSI. L’amministrazione ha sottolineato che tale formazione non è equiparata a un’attività professionale remunerata (cfr. doc. A).
1.2. Il 26 ottobre 2012 l’assicurata ha inoltrato alla Cassa uno scritto nel quale si è così espressa:
" Con la presente faccio riferimento al vostro scritto del 27 settembre 2012 in cui il ricorso alla richiesta sopraccitata viene respinto. Secondo la legge sugli assegni famiglia (Laf).
In questi giorni mi è capitato di ricevere un libretto informativo "guida ai servizi per genitori nella città di __________" redatto appunto dalla città di __________. Tra le varie informazioni vi è anche il capitolo dedicato ai nidi d'infanzia. Alla fine dello stesso (come troverete in allegato) si parla del diritto al rimborso della retta, e accanto si specifica "anche per genitori in formazione o senza entrate", facendo riferimento al vostro ufficio.
A seguito degli scritti precedenti dove specificavo la nostra situazione economica temporanea, mi permetto di sottolineare che il caso dovrebbe essere preso in considerazione in quanto la necessità di continuare a portare la figlia al nido è evidente (per i mesi da marzo a settembre 2012 in cui mio marito ha dovuto assentarsi dal lavoro ed io ho dovuto continuare la mia attività lavorativa), non poteva certamente restare a casa da sola!
In questi mesi abbiamo beneficiato di un aiuto quale assegni integrativi e di prima infanzia nonché sussidio di cassa malati, gli stessi sono stati valutati sul fabbisogno minimo necessario, senza però tenere in considerazione la spesa di collocamento che purtroppo ha continuato a gravare sulla nostra economia familiare nel corso dei mesi sopramenzionati.
Pertanto chiedo gentilmente di riesaminare la nostra richiesta e se possibile di fissare un appuntamento direttamente nel vostro ufficio per chiarire al meglio la nostra situazione." (Doc. I)
Questo scritto è stato trasmesso dalla Cassa al TCA e considerato tempestivo ricorso (cfr. doc II).
1.3. Nella sua risposta del 27 novembre 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
La Cassa si rifà ai contenuti delle decisioni impugnate, richiamando quanto sinora ritenuto in fatto ed in diritto.
La possibilità di richiedere il rimborso della spesa di collocamento è data esclusivamente in applicazione dall'art. 55 cpv. 1 Laf e meglio in ragione dei costi sostenuti "durante l'esercizio di una attività lucrativa".
In particolare, si sottolinea che quanto riportato nelle allegate informazioni della città di __________ (redatte appunto dalla medesima senza il coinvolgimento della Cassa) non ha alcuna influenza riguardo alla necessità di valutare le condizioni di diritto per il riconoscimento di prestazioni da parte dell'unità amministrativa competente per le decisioni di merito.
La Cassa si è comunque preoccupata, a seguito del presente ricorso, di segnalare alla città di __________ la presenza dei riscontrati errori." (Doc. IV)
1.4. L'11 marzo 2013 il Presidente del TCA ha posto all'avv. __________ i seguenti quesiti:
" (…)
mi occorre sapere:
1. per quale motivo la Cassa ritiene non adempiuto il presupposto dell’art. 55 cpv. 1 Laf, visto che RI 1 deve affidare la figlia all’asilo nido per poter lavorare al 50%?
2. per quale motivo, visto l’utilizzo dei termini “in particolare” all’art. 26 cpv. 2 RegLaf, la Cassa non ritiene di equiparare ad un’attività professionale remunerata il periodo di formazione svolto da RI 2 dopo avere ricevuto un congedo dal suo datore di lavoro?"
(Doc. VI)
Il 21 marzo 2013 la Capo ufficio dell'Ufficio delle prestazioni e __________, capo servizio centrale delle prestazioni sociali, hanno così risposto:
" (…)
Per l'art. 55 Laf è considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore (inteso come famiglia monoparentale) o i genitori (inteso come famiglia biparentale) devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l'esercizio di un'attività lucrativa. Conformemente all'art. 26 cpv. 1 Reg. Laf, è reputata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, considerata tale ai sensi della legislazione sull'AVS. L'art. 26 cpv. 2 Reg. Laf equipara poi la partecipazione ai provvedimenti professionali previsti dalla LADI, dalla LAI o dalla LAS ad un'attività professionale remunerata ai sensi dell'art. 55 Laf: per la partecipazione a tali provvedimenti professionali i relativi dispositivi di legge prevedono, infatti, l'erogazione di una "remunerazione".
Altrimenti detto, per poter beneficiare del rimborso della spesa di collocamento del figlio (di seguito: RiSC) occorre essere attivi professionalmente - o svolgere un'attività equiparabile nei termini dell'art. 26 Reg. Laf - e conseguire un reddito ai sensi della legislazione AVS: la formazione non rientra, quindi, nel novero delle attività che possono conferire diritto al RiSC.
Con ciò, l'art. 26 Reg. Laf risulta, quindi, essere coerente con gli intendimenti di questa prestazione, e meglio quella di permettere ai genitori di conciliare le loro responsabilità genitoriali con l'esercizio di un'attività lucrativa, intesa nel senso di un'attività remunerata ai sensi della legislazione sull'AVS.
Questa scelta è pure coerente con la cascata Laps, per la quale l'aiuto sociale allo studio, risp. l'assegno di studio risultano essere prioritari rispetto all'assegno integrativo ed all'assegno di prima infanzia (art. 2 cpv. 1 lett. c) e d) Laps) e, conseguentemente, al RiSC.
In caso di famiglie biparentali - e coerentemente con quanto prevede l'art. 52 cpv. 2 Laf in relazione all'assegno di prima infanzia - per poter beneficiare di un rimborso da parte dello Stato della spesa generata dal collocamento del figlio presso terzi, entrambi i genitori devono esercitare un'attività professionale remunerata. L'art. 27 cpv. 1 Reg. Laf dispone in effetti che la struttura di presa a carico deve indicare gli orari del collocamento del figlio e certificare che essi corrispondono a quelli dell'avente diritto nonché del suo coniuge o partner convivente, se membri della sua unità di riferimento.
Nella fattispecie, nel periodo oggetto del ricorso (marzo-maggio 2012), la signora RI 1 risultava esercitare un'attività lucrativa al 50%: il suo piano settimanale prevedeva la presenza sul posto di lavoro il lunedì mattina, il martedì tutto il giorno, il mercoledì mattina e il giovedì mattina. Nello stesso periodo (in realtà, da marzo 2012 e fino ad agosto 2012), il signor RI 2 risultava aver chiesto ed ottenuto un congedo non pagato per motivi di studio. Dalle dichiarazioni della SUPSI si evince che "Il curricolo di studio parallelo all'attività professionale (PAP) prevede una regolare presenza a scuola di norma nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì mattina e venerdì; il resto della settimana svolge un'attività lavorativa presso uno studio di progettazione". Dalle dichiarazioni della SUPSI, la presenza scolastica nei giorni indicati non risulta essere obbligatoria; rispettivamente negli altri giorni (mercoledì pomeriggio e giovedì tutto il giorno), senza che questa fosse una necessità dettata dal percorso formativo scelto, il signor RI 2 risultava aver chiesto, ed ottenuto, un congedo non pagato. Nel periodo marzo-maggio 2012 il signor RI 2i non può allora dimostrare l'esercizio di un'attività lucrativa remunerata, di modo che l'attività da lui svolta non rientra fra quelle coperte dagli artt. 55 Laf e 26 Reg. Laf nei termini sopra indicati.
Diversamente, qualora il signor RI 2 avesse mantenuto l'attività lucrativa (parziale) remunerata accanto al percorso formativo presso la SUPSI, l'amministrazione avrebbe potuto entrare nel merito della richiesta di RiSC, analogamente a quanto viene fatto in caso di un apprendistato.
Nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale dovesse riconoscere il diritto al RiSC nella costellazione in esame, si osserva come, perlomeno, il giovedì mattina il figlio avrebbe potuto essere affidato alle cure del padre, non rendendosi quindi necessario un suo collocamento presso terzi. Nel periodo oggetto del ricorso (marzo-maggio 2012), ciò sarebbe il caso per i seguenti giovedì mattina: 1, 8 15, 22 e 29 marzo 2012; 5, 12, 19 e 26 aprile 2012; 3, 10, 24 e 31 maggio 2012 (giovedì 17 maggio 2012 risultava essere giorno festivo)." (Doc. VII)
Al riguardo gli assicurati hanno rilevato:
" (…)
In materia facciamo nuovamente osservare che il signor RI 2 é stato impossibilitato a svolgere un'attività lavorativa in quanto il ramo edile e quindi la presenza in cantiere preclude una continuità settimanale per poter volgere al meglio i compiti assegnati. E' stato accordato quindi con l'ufficio un periodo di congedo, in quanto per i restanti 1½ giorni era impossibile avere un ruolo attivo all'interno dell'ufficio. Per questi mesi l'attività scolastica ha sostituito l'attività lavorativa, non per scelta del signor RI 2 ma per obbligo scolastico al fine di terminare il percorso di studi intrapreso. Va sottolineato che al momento dell'iscrizione nel 2008, la SUPSI non ha fornito gli orari di tutti i semestri e della tesi ma ha unicamente anticipato che la frequenza sarebbe stata di 2 giorni settimanali, come infatti é avvenuto per tutto il periodo precedente la nostra richiesta.
Per i mesi di marzo e aprile la frequenza risulta quella elencata dalla lettera, vale a dire lunedì, martedì, mercoledì mattina e venerdì, mentre per i mesi da maggio a giugno (periodo di tesi) la presenza era di tutta la settimana. In entrambi i casi in forma verbale é stato più volte confermato da parte della direzione SUPSI che la presenza ai corsi/atelier fosse obbligatoria.
Inoltre non é stato possibile valutare anticipatamente questo periodo, con l'eventualità di chiedere eventualmente una borsa di studio, in quanto la stessa SUPSI ha comunicato l'orario per il semestre finale (marzo-aprile) solo alla fine del mese di febbraio, e l'orario per la tesi finale (maggio-agosto) alla fine del semestre precedente." (Doc. IX)
Il 18 aprile 2013 la Cassa ribadisce la richiesta di vedere confermata la decisione di rifiuto delle spese di collocamento (cfr. Doc. XI).
in diritto
2.1. L’art. 55 Laf prevede che:
" 1È considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l’esercizio di una attività lucrativa.
2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a:
a) un nido dell’infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla legge per le famiglie del 15 settembre 2003;
b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le famiglie del 15 settembre 2003."
L’art. 56 Laf stabilisce che hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:
" a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima
infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia;
b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile.
2Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all’accesso del figlio alla scuola dell’infanzia ma al massimo fino all’anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell’infanzia in precedenza.
3Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è sussidiario a prestazioni analoghe riconosciute da altre leggi allo stesso titolo."
L’art. 26 del Reg. Laf precisa che:
" 1È considerata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.
2Sono equiparate ad un’attività professionale remunerata, in particolare:
a) la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per l’insolvenza;
b) la partecipazione a provvedimenti d’ordine professionale ai sensi della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità;
c) la partecipazione a programmi di inserimento professionale ai sensi della legge sull’assistenza sociale."
L’art. 27 del Reg.Laf stabilisce che :
" 1La struttura di presa a carico indica gli orari del collocamento del figlio e certifica che gli stessi corrispondono agli orari lavorativi dell'avente diritto, del suo coniuge o partner convivente, membri della sua unità di riferimento.
2L'attestazione è redatta per iscritto sull'apposito formulario”.
2.2. Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 437 consid. 3.2 pag. 437; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277; DTF 137 V 193 consid. 5.1 pag. 195; DTF 137 V 181 consid. 6.2.1 pag. 188) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
2.3. L'ordinanza deve essere interpretata conformemente alla legge (cfr. DTF 137 V 167 consid. 3.3 pag. 170-171).
Allorché devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza emanata in forza di una delega del Parlamento, i Tribunali, che esaminano di principio liberamente la questione, devono stabilire in che modo le relative disposizioni vanno interpretate e se sono conformi alla legge (DTF 136 V 258, consid. 4, pag. 264; SVR 2010 UV Nr. 9, consid. 8.2; SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2).
Nella misura in cui la delega legislativa è relativamente imprecisa e, di conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di apprezzamento, il Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva sconfini manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per altri motivi, è contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito una disposizione regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale quando non si basa su motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o, per contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo ad una parificazione inammissibile (cfr. SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF 128 V 98 consid. 5a, 105 consid. 6a e riferimenti, STFA E 1/00 del 13 giugno 2003; DTF 117 V 180 consid. 3 a).
Nell’ambito di questo esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità da cui emana la regolamentazione in causa. Al contrario, egli deve limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (SVR 2006 KV Nr. 28, DTF 131 II 166 consid. 2.3, DTF 131 V 14 consid. 3.4.1, DTF 130 V 473 consid. 6.1, DTF 130 I 32 consid. 2.2.1, DTF 129 II 164 consid. 2.3; DTF 129 V 271 consid. 4.1.1).
Le ordinanze d'esecuzione non possono, invece, porre nuove regole atte a restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli obblighi, anche se queste regole sono conformi allo scopo della legge (cfr. RDAT I-1997 pag. 254, DTF 115 V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate, DTF 111 V 314).
In una sentenza pubblicata in DTF 136 V 146 consid. 3.2.1 pag. 153 l'Alta Corte si è ad esempio così espressa:
" L'art. 3b cpv. 1 OADI non può fondarsi sulla delega legislativa dell'art. 9b cpv. 6 LADI, che autorizza il Consiglio federale unicamente a disciplinare il prolungamento dei termini quadro in caso di collocamento di fanciulli in vista dell'adozione. Si tratta pertanto di una semplice disposizione d'esecuzione emanata in applicazione dell'art. 109 LADI, che incarica il Consiglio federale dell'emanazione delle norme esecutive della legge. Un'ordinanza di esecuzione può disciplinare solo intra legem, e non praeter legem. Può stabilire delle regole complementari di procedura, precisare e dettagliare determinate disposizioni della legge, eventualmente colmare delle lacune in senso proprio; senza una delega espressa, non può per contro porre delle regole nuove suscettibili di restringere i diritti degli amministrati o di imporre loro degli obblighi, anche se le regole stesse sono ancora conformi allo scopo legale (DTF 134 I 313 consid. 5.3 pag. 317 e i riferimenti citati)."
2.4. Nella presente fattispecie è incontestato che RI 1 esercita un'attività lucrativa a tempo parziale ed affida la figlia ad un istituto nel periodo in cui lavora, e perciò deve sostenerne delle spese.
Si pone dunque la questione di sapere se in questo caso è realizzato il presupposto dell'art. 55 cpv. 1 Laf, come sembrerebbe emergere dalla semplice lettura del testo di legge, oppure no.
La Cassa lo nega sostenendo che, trattandosi di una famiglia biparentale, occorre che entrambi i coniugi esercitino un'attività lucrativa.
Nella presente fattispecie, secondo l’amministrazione, ciò non è il caso di RI 2, il quale ha chiesto ed ottenuto un congedo non pagato dal suo datore di lavoro per proseguire gli studi alla SUPSI.
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA constata che, nel Messaggio 5189 del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, in occasione della quale sono state introdotte agli art. 47 seg. le disposizioni sulla spesa di collocamento del figlio, il Consiglio di Stato ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
" Ritenuto che questa misura intende permettere ai genitori di conciliare vita professionale e vita familiare, essa è limitata ai genitori che per esercitare una attività lucrativa sono costretti ad affidare il figlio alle cure di terzi.
Questo presupposto legale preclude l’accesso al rimborso della spesa alle famiglie biparentali, ove soltanto uno dei due genitori esercita un’attività lucrativa, considerato che l’altro genitore può occuparsi della cura del figlio direttamente e personalmente; lo stesso dicasi per le famiglie biparentali ove entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale hanno delle fasce orarie lavorative complementari e che permettono loro di sostituirsi a vicenda nella cura del figlio.
Lo stesso dicasi per la categoria dei disoccupati - che pur essendo alla ricerca di un posto di lavoro possono occuparsi direttamente e personalmente dei figli - o ancora degli studenti se non esercitano attività lucrativa." (pag.107)
Sempre a proposito delle famiglie biparentali, l'art. 52 Laf, richiamato esplicitamente dalla Cassa (cfr. consid.1.4), prevede che:
" 1I genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps."
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che l'interpretazione storica, quella sistematica e quella teleologica della norma, impongono di concludere che, effettivamente, trattandosi di una famiglia biparentale, entrambi i coniugi devono esercitare un'attività lucrativa per poter beneficiare di questa prestazione.
Se solo uno dei coniugi esercita un'attività lucrativa, il diritto al rimborso della spesa di collocamento invece non sussiste in quanto il coniuge che non lavora può occuparsi direttamente del figlio.
Se il coniuge che non lavora sta effettuando degli studi, le spese per il collocamento devono dunque essere prese a carico dalla legislazione scolastica, per il tramite dell'aiuto sociale (cfr. Messaggio citato pag. 107 nota 246).
Al riguardo va ricordato che, secondo l’art. 2 cpv.1 della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 , sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
" a) le riduzioni dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l'aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l'assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l'assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l'indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l'assegno integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l'assegno di prima infanzia previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971."
L’art. 13 Laps prevede che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell'ordine in cui figurano all'art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
" a) prima dell'erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a cui i membri dell'unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell'importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell'ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell'ordine, anche se il titolare del diritto o un'altra persona dell'unità di riferimento vi ha rinunciato."
2.5. Nel considerando precedente il TCA ha concluso che, per determinare, per principio, il diritto al rimborso per le spese di collocamento del figlio, trattandosi di famiglie biparentali, non è sufficiente che uno solo dei genitori eserciti un'attività lucrativa.
Occorre invece che entrambi i genitori abbiamo questo statuto.
Secondo l’ art. 26 cpv. 1 del Reg Laf "è considerata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti".
Nella presente fattispecie Fulvio Pagani non ha percepito lo stipendio nel periodo da marzo ad agosto 2012 (cfr doc.46-48 e 53), ma ha invece lavorato nel resto dell’anno.
Secondo il TCA questa situazione è diversa rispetto a quella di uno studente che non ha mai intrapreso un'attività lucrativa. Infatti, per definizione, la persona che chiede un congedo di studio, un lavoro ce l'ha.
Del resto, anche dal profilo dell'AVS, in tale ipotesi, per stabilire lo statuto contributivo dell’assicurato (se persona esercitante un’attività lucrativa o persona senza attività lucrativa) occorre effettuare un calcolo comparativo (cfr. art. 10 cpv. 3 LAVS; art. 28 bis OAVS; DTF 139 V 12 consid. 5.2 ; STCA 30.1999.163+189+193+30.2001.206 del 21 marzo 2002; STCA 30.2009.35 del 10 marzo 2010).
Non è dunque automatico che, per il solo fatto di beneficiare di un congedo non pagato durante una parte dell’anno, un assicurato perda lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa dal profilo dell’AVS durante l’anno in questione.
Per questo motivo, secondo il TCA, le persone che esercitano normalmente un’attività lucrativa salariata e che beneficiano di un congedo non pagato durante un certo periodo dell’anno devono essere considerati esercitanti un attività remunerata ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 del Reg. Laf.
Contrariamente al parere dell’amministrazione nel caso concreto gli assicurati adempiono dunque per principio le condizioni per poter beneficiare del rimborso della spesa di collocamento.
Come giustamente sottolineato dalla Cassa (cfr. consid.1.4 ) l’intervento degli assegni di famiglia è sussidiario rispetto all’aiuto sociale allo studio e all’assegno di studio (cfr. consid.2.4 in fine e STCA 42. 2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.9).
2.6. Le motivazioni per le quali non è stata presentata la relativa domanda e, soprattutto la questione relativa a quale tipo di borsa di studio permetterebbe a Fulvio Pagani di ottenere il rimborso delle spese di collocamento (sulle diverse tipologie, cfr. la STCA 42. 2011.4 del 25 agosto 2011 e il Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012, in vigore dal 1° maggio 2012) non sono tuttavia state approfondite, visto che la richiesta di rimborso per le spese di collocamento è stata respinta per una questione di principio.
Gli atti sono dunque rinviati all’amministrazione affinché chiarisca questo aspetto.
Qualora dall’istruttoria dovesse emergere che la mancata richiesta di una borsa di studio nel caso concreto fosse giustificata o che, comunque, nessuna borsa di studio rimborsa la spesa di collocamento del figlio, la Cassa accorderà ai ricorrenti il rimborso della spesa di collocamento, dopo avere anche verificato se e in che misura l’assicurato era in condizione di occuparsi direttamente della figlia durante l’esercizio dell’attività lucrativa della moglie (cfr. art. 27 cpv.1 reg. Laf. e il consid. 1.4 a proposito delle considerazioni dell’amministrazione relative al mattino del giovedì e la risposta dei ricorrenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo del 27 settembre 2012 è annullata.
§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti