Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2012.13

 

rs

Lugano

13 marzo 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2012 di

 

 

1.  RI 1  

2.  RI 2  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo dell'11 ottobre 2012 emanata da

 

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione del 27 maggio 2011, ha ordinato ai coniugi RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 15'111.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 (cfr. doc. 7a).

 

                                         In particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, poiché da accertamenti effettuati è emerso che, a differenza di quanto considerato nelle decisioni dell’8 febbraio 2011 relative agli assegni integrativi e di prima infanzia, ossia un reddito da prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione pari a
fr. 0.--, RI 2 beneficiava ancora di indennità di disoccupazione per un importo corrispondente a

                                         fr. 65'368.--annui (cfr. doc. 7a).

 

                               1.2.   Con ulteriore decisione del 12 gennaio 2012 la Cassa ha respinto la domanda di condono formulata dagli assicurati il 27 luglio 2011 (cfr. doc. 8), in quanto non poteva essere loro riconosciuta la buona fede, visto che i medesimi, che peraltro avevano informato che la moglie percepiva delle indennità di disoccupazione, quando hanno avuto conoscenza dell’importo degli assegni e soprattutto degli elementi di calcolo, avrebbero dovuto perlomeno dubitare della correttezza dei conteggi e contattare la Cassa per segnalare l’errato computo o comunque chiedere ragguagli in merito (cfr. doc. 9a).

 

                               1.3.   A seguito del reclamo degli assicurati, rappresentati dallo Studio legale __________ (cfr. doc. 10), la Cassa, l’11 ottobre 2012, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

                                         L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato che:

 

"  (…)

Nel caso concreto l’amministrazione constata che il reddito annuo conseguito dalla signora RI 2 (CHF 65'368.--) è palesemente superiore rispetto a quello considerato dall’amministrazione (CHF 0.--), ragione per cui non poteva sfuggire ai reclamanti – specie in considerazione delle precedenti decisioni di rifiuto/accoglimento 2 febbraio 2011 – che questa circostanza avrebbe avuto delle conseguenze sull’importo degli assegni in oggetto.

 

Basti pensare che, in data 2 febbraio 2011 e con decorrenza dal 1° gennaio 2011, era stato in un primo tempo (e correttamente) riconosciuto un assegno integrativo pari a soli CHF 441.-- mensili, mentre – proprio a seguito del computo delle indennità percepite dalla moglie – l’assegno di prima infanzia era stato negato.

 

E’ solo in seguito alle forti lamentele del signor RI 1 che la Cassa è stata convinta di non avere correttamente effettuato i propri calcoli e ha – erroneamente – stralciato qualsiasi indennità disoccupazione.

 

Ora, a giudizio della Cassa e sulla base degli atti componenti l’incarto, risulta evidente che i coniugi RI 1 erano coscienti del fatto che il diritto agli assegni e il relativo importo dipendeva anche dal reddito conseguito dalla signora RI 2.

 

Un’attenta lettura delle citate tabelle di calcolo avrebbe certo permesso di constatare che nei mesi interessati venivano versati degli assegni superiori a quelli di diritto a causa di un errore della Cassa, che non aveva computato le indennità di disoccupazione percepite dalla signora RI 2.

 

I coniugi RI 1 dovevano così accorgersi immediatamente dell’errore e segnalarlo all’amministrazione, chiarendo la situazione, Non avendolo fatto non può essere riconosciuta la loro buona fede, visto anche, e lo si ripete, la grossa entità della differenza tra il reddito considerato e quello conseguito.

(…)” (Doc. A)

 

                               1.4.   La decisione su reclamo è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA dai coniugi RI 1, personalmente, i quali ne hanno chiesto l’annullamento, come pure di essere posti al beneficio del condono della somma di fr. 15'111.--.

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali gli stessi hanno, segnatamente, addotto che

 

"  (…) inoltriamo ricorso avverso la summenzionata decisione per il fatto che la stessa non tiene in considerazione la nostra buona fede.

L’errore nel computare l’importo della prestazione sociale conferitaci per la nostra situazione di bisogno, al contrario di quanto sostenuto dalla Cassa, non può esserci accollato. Trattasi di calcoli e parametri di cui non siamo avvezzi, la cui non facile comprensione è di stretta competenza dell’Autorità che tratta con dovizia professionale tali questioni. E’ esclusa in altri termini qualsivoglia nostra malafede e/o negligenza nell’aver ricevuto la somma di cui ci è richiesta la restituzione, avendo dato all’Autorità tutti gli estremi reddituali e di spese a noi riconducibili.

(…)” (Doc. I)

 

                               1.5.   La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   Il 5 dicembre 2012 i coniugi RI 1 hanno ribadito la loro buona fede nell’aver seguito passo per passo la procedura, senza nulla nascondere all’autorità competente, collaborando e fornendo nella piena trasparenza tutta la documentazione e le informazioni richieste loro.

                                         I medesimi ritengono che sia quindi da escludere una qualsivoglia malafede e/o negligenza.

                                         Gli insorgenti hanno, poi, precisato di non comprendere come la Cassa rimproveri loro di non aver chiesto lumi su di un conteggio che neppure l’amministrazione, in un primo tempo, si è accorta di avere sbagliato. I ricorrenti sono del parere che tale circostanza sia segno che così evidente il calcolo non era.

                                         Essi hanno evidenziato di non avere assolutamente alcuna cognizione dei parametri di calcolo e della normativa relativa a tale materia.

                                         Quali ulteriori mezzi di prova i coniugi RI 1 hanno chiesto il loro interrogatorio, l’audizione del teste __________ dello Sportello Laps di __________, come pure di un qualsiasi uomo della strada che attesti la sua inadeguatezza a percepire un qualsivoglia errore nei calcoli della Cassa volti a stabilire degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. V).

 

                               1.7.   La Cassa ha preso posizione riguardo al doc. V con scritto del 3 gennaio 2013 (cfr. doc. VII).

 

                               1.8.   Il doc. VII è stato inviato per conoscenza ai ricorrenti (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato ai coniugi RI 1 e RI 2 il condono dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 15’111.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 31 marzo 2011.

 

                                         L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

                                         L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

 

"  Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

 

a)      è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b)      coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c)      ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

 

                                         Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

 

"  L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

                                     

                                         L’art. 52 Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

 

"  1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.

3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”

 

                                         Per quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:

 

"  L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

 

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

 

                               2.3.   Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

 

                                         Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

 

"  Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

 

                               2.4.   L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

 

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

                                     

                                         In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

 

"  E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

                                        reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

                                     

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

 

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                     

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

 

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).

 

                               2.7.   Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

 

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,

 

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

 

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare
(cfr. STFA P. 42/04 del 20 giugno 2005., , consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

 

                               2.8.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

 

                               2.9.   Nell’evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché gli stessi, che peraltro l’avevano informata che la moglie percepiva delle indennità di disoccupazione, quando hanno avuto conoscenza dell’importo degli assegni e soprattutto degli elementi di calcolo, avrebbero dovuto perlomeno dubitare della correttezza dei conteggi e contattare la Cassa per segnalare il mancato computo delle indennità di disoccupazione percepite dalla moglie o comunque chiedere ragguagli in merito.

                                         Ciò a maggior ragione visto che il reddito conseguito dalla ricorrente, corrispondente a indennità di disoccupazione di fr. 65'368.-- annui, risulta palesemente superiore rispetto al reddito nullo considerato dall’amministrazione.

                                         Inoltre l’amministrazione ha indicato che un altro elemento per il quale non poteva sfuggire agli insorgenti che il conteggio delle indennità di disoccupazione della moglie avrebbe avuto delle conseguenze sull’importo degli assegni è la circostanza che in un primo tempo, e meglio il 2 febbraio 2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 aveva computato l’importo di fr. 65'368.-- annui quale reddito da indennità di disoccupazione e aveva riconosciuto agli assicurati un assegno integrativo di fr. 411.--, invece di fr. 1'286.-- concesso senza tener conto delle prestazioni LADI, negando un assegno di prima infanzia (cfr. doc. A).

 

                                         I ricorrenti sostengono, per contro, di avere agito in buona fede, in quanto, in primo luogo, non hanno mai nascosto alcunché, collaborando e fornendo al contrario ogni informazione utile.

                                         In secondo luogo, essi ritengono che l’errore di computo ai fini della determinazione dell’assegno integrativo e di prima infanzia non possa essere loro accollato, siccome si tratta di conteggi e parametri di cui non sono avvezzi, la cui non facile comprensione è di stretta competenza della Cassa.

                                         Essi hanno, pure, precisato di non comprendere come la Cassa rimproveri loro di non aver chiesto lumi su di un conteggio che neppure l’amministrazione, in un primo tempo, si è accorta di avere sbagliato. Gli insorgenti sono del parere che tale circostanza sia segno che così evidente il calcolo non era (cfr. doc. I; V).

                                        

                             2.10.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 21 Laps, relativo alla collaborazione nell’esecuzione, prevede quanto segue:

 

"  1Le persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.

2Le persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.

3Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”

 

                                        Il Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:

 

"  Per le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.

Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1), fornendo le informazioni e la documentazione necessari
(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”

 

                                         Inoltre, come già esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

 

                                         Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento.

 

                                         Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).

 

                             2.11.   In concreto la Cassa stessa, nella decisione del 12 gennaio 2012 con cui ha negato ai ricorrenti il condono della restituzione della somma di fr. 15'111.-- ha evidenziato che nel caso di specie non si tratta di stabilire se inizialmente vi sia stata o meno da parte dei ricorrenti una violazione dell’obbligo di informare.

                                         La parte resistente, al riguardo, ha precisato che i coniugi RI 1 con la documentazione presentata in occasione della domanda di assegni integrativi e di prima infanzia inoltrata il 7 dicembre 2010 tramite lo Sportello regionale Laps, hanno effettivamente informato l’amministrazione che RI 2 era al beneficio dell’indennità giornaliera di disoccupazione (cfr. doc. 10).

 

                             2.12.   Ai ricorrenti, a seguito della loro domanda del dicembre 2010 volta a ottenere gli assegni di famiglia, sono state intimate due decisioni del 2 febbraio 2011, con le quali è stato loro negato sia un assegno integrativo che un assegno di prima infanzia, in quanto il reddito disponibile residuale della loro unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. 1, 1d).

 

                                         Nei redditi computabili Laps sono state computate delle indennità di disoccupazione di complessivi fr. 113'203.--, di cui fr. 47'835.-- corrispondono a prestazioni LADI a favore del marito e fr. 65'368.-- a prestazioni LADI a favore della moglie (cfr. doc. 1b; 1f).

 

                                         Alla Cassa il 7 febbraio 2011 è pervenuta una decisione emessa dalla Cassa Disoccupazione ____________________ il 25 novembre 2010 da cui risulta che il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di RI 1 si è esaurito il 25 novembre 2010 (cfr. doc. 3).

 

                                         Conseguentemente la Cassa ha emanato due ulteriori decisioni, che riportano la data sempre del 2 febbraio 2011, con le quali, tenendo conto a titolo di reddito computabile Laps unicamente delle indennità di disoccupazione percepite dalla moglie, pari a fr. 65'368.--, ha accordato agli insorgenti un assegno integrativo di fr. 411.-- al mese per il periodo gennaio – novembre 2011 (cfr. doc. 2), ma ha negato loro il diritto a un assegno di prima infanzia poiché non presentavano una lacuna di reddito Laps (cfr. doc. 2g).

 

                                         L’8 febbraio 2011 la Cassa ha, però, emesso due nuove decisioni valide dal gennaio al novembre 2011 con cui ha riconosciuto ai coniugi RI 1 un assegno integrativo di fr. 1'286.-- al mese e un assegno di prima infanzia di fr. 4'162.-- mensili (cfr. doc. 4; 4f).

                                         L’amministrazione, nei redditi, non ha computato alcunché a titolo di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, limitandosi a conteggiare gli alimenti a favore di __________, pari a fr. 8'400.-- annui (cfr. doc. 4e; 4m).

 

                                         La parte resistente ha puntualizzato di aver emanato, l’8 febbraio 2011, due nuove decisioni, nelle quali non è stato tenuto conto di alcunché a titolo di indennità di disoccupazione, in quanto, dopo la notifica dei provvedimenti del 2 febbraio 2011 in cui erano state prese in considerazione soltanto le indennità di disoccupazione versate alla moglie, RI 1 l’ha contattata lamentandosi che la cessazione delle prestazioni LADI sarebbe stata considerata in modo insufficiente (cfr. doc. A; VII).

 

                                         Tuttavia la ricorrente nel periodo qui in questione, contrariamente a quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni dell’8 febbraio 2011, era ancora al beneficio di indennità di disoccupazione, come emerge in particolare dai conteggi allestiti dalla Cassa Disoccupazione il 1° febbraio 2011 per il mese di gennaio 2011 e il 25 febbraio 2011 per il mese di febbraio 2011 (cfr. doc. 5e; 5f).

 

                             2.13.   Il Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

                                         Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

 

                                         L’Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

 

                                         In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

 

                                         In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

                                         L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

                                                                                

                                         Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006.

 

                             2.14.   Nel caso concreto il TCA ribadisce, come già esposto sopra, che nel periodo determinante (gennaio - marzo 2011; cfr. doc. 5e; 5f; 8bd), RI 2 era ancora al beneficio di indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni dell’8 febbraio 2011 (cfr. doc. 4; 4h).

 

                                         Se gli assicurati avessero prestato la debita attenzione alle Tabelle di conteggio degli assegni dell’8 febbraio 2011, non avrebbero potuto non rilevare una differenza di reddito tra quanto effettivamente a loro disposizione e quanto tenuto in considerazione dalla Cassa.

 

                                         Ciò a maggior ragione, da un lato, poiché l’amministrazione, a titolo di indennità di disoccupazione, non ha semplicemente conteggiato un importo inferiore a quello corretto, ma non ha considerato alcunché.

 

                                         D’altro lato perchè l’ammontare annuo delle indennità di disoccupazione percepite dall’insorgente, pari a fr. 65'368.-- – peraltro in quanto tale mai contestato dai ricorrenti – che l’amministrazione a torto non ha computato nei redditi degli stessi risulta piuttosto rilevante.

 

                                         Vista l’entità dell’importo di reddito erroneamente non conteggiato dalla Cassa, ai ricorrenti non poteva dunque sfuggire che questa circostanza avrebbe avuto delle conseguenze sull'importo degli assegni spettanti loro.

 

                                         Un'attenta lettura delle Tabelle di calcolo degli assegni dell’8 febbraio 2011 (cfr. doc. 4; 4h) - considerato in particolare che con le precedenti decisioni del 2 febbraio 2011 inviate ai ricorrenti la Cassa, conteggiando rettamente la somma di prestazioni LADI di fr. 65’368.-- annui di cui beneficiava la moglie, aveva attribuito un assegno integrativo di fr. 411.-- al mese (importo ben inferiore alla somma di fr. 1'286.-- accordata quale assegno integrativo con decisione dell’8 febbraio 2011; cfr. doc. 2; 4), mentre aveva negato un assegno di prima infanzia (cfr. doc. 2g) - avrebbe permesso agli assicurati, in primo luogo, di constatare che per i mesi a far tempo dal gennaio 2011 era loro riconosciuto il diritto a un assegno di prima infanzia e loro concesso un assegno integrativo di importo superiore a quello di diritto, in quanto l’amministrazione non aveva computato il reddito da indennità di disoccupazione percepito dalla moglie.

                                        

                                         In secondo luogo, di rendersi conto ogni mese (da gennaio a marzo 2011) che veniva loro corrisposto un assegno di prima infanzia al quale in realtà non avevano diritto e un assegno integrativo il cui ammontare risultava più elevato di quello effettivamente spettante loro sempre a causa dell’errore della Cassa che non aveva conteggiato alcunché quale reddito da indennità di disoccupazione.

 

                                         Non è di ausilio alcuno agli assicurati l’asserzione ricorsuale di non avere alcuna cognizione dei parametri di calcolo e della normativa relativa alla materia degli assegni di famiglia (cfr. doc. I; V).

                                         Infatti, perlomeno per quanto riguarda i redditi conseguiti dai membri dell’unità di riferimento, non è necessario possedere particolari conoscenze nel settore del diritto degli assegni di famiglia e, in particolare, nell’ambito del conteggio specifico delle prestazioni.

                                         Ognuno sa quanto percepisce ogni mese da un’attività lavorativa oppure da un assicurazione sociale a titolo di rendita o di indennità giornaliere, come ad esempio in concreto da indennità di disoccupazione.

                                         Di conseguenza nel caso di specie già una semplice lettura delle Tabelle di calcolo dell’8 febbraio 2011 avrebbe permesso di constatare che la Cassa aveva completamente omesso di tenere conto del reddito da prestazioni LADI di cui era al beneficio la moglie.

 

                                         I ricorrenti dovevano così accorgersi immediatamente dell'errore e segnalarlo all'amministrazione o perlomeno chiedere ragguagli in merito.

                                         Non avendo proceduto in tale senso, non può essere riconosciuta la loro buona fede, visto anche, e lo si ripete, la rilevante entità del reddito da indennità di disoccupazione percepito da RI 2 e non considerato dalla Cassa (cfr. STCA 39.2012.14 del 20 febbraio 2013; 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

 

                                         In tale contesto va peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'errore dell’amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede del ricorrente (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).

 

                                         Infine va sottolineato che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006).

 

                                         Per un caso analogo cfr. STCA 38.2011.14 del 15 febbraio 2012, con cui il TCA ha confermato il diniego del condono dell’obbligo di restituire degli assegni integrativi percepiti indebitamente da un’assicurata a causa dell’estensione dell’attività lavorativa.

                                         Questa Corte, da un lato, ha rilevato che all’assicurata, la quale in una lettera alla Cassa, in cui si faceva principalmente accenno alla modifica della composizione del nucleo familiare, aveva indicato che entrambi i coniugi lavoravano e aveva allegato l’istanza di misura di protezione dell’unione coniugale in cui figurava esplicitamente l’importo del suo salario mensile lordo, poteva essere imputata al massimo una negligenza lieve per non avere attirato esplicitamente l’attenzione dell’amministrazione anche sull’aspetto del reddito da lei conseguito.

                                         Dall’altro, ha, però, stabilito che la buona fede dell’assicurata andava negata, visto che non aveva informato la Cassa dell’errore circa il computo del reddito. In effetti, visto che un’attenta lettura della Tabella di calcolo AFI le avrebbe permesso di immediatamente constatare che il reddito computato dalla Cassa era nettamente inferiore (della metà) rispetto a quello conseguito e che quindi l’assegno di cui beneficiava era superiore a quello di diritto, avrebbe dovuto segnalare l’errore all’amministrazione.

 

                             2.15.   Nello scritto del 5 dicembre 2012 i coniugi RI 1 hanno chiesto il loro interrogatorio, l’audizione del teste __________ dello Sportello Laps di __________, come pure di un qualsiasi uomo della strada che attesti la sua inadeguatezza a percepire un qualsivoglia errore nei calcoli della Cassa volti a stabilire degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. V).

 

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma hanno semplicemente chiesto il loro interrogatorio quale ulteriore mezzo di prova (cfr. doc. V).

 

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         In simili condizioni, considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi vigenti per quanto concerne il condono della restituzione di prestazioni percepite indebitamente (cfr. consid. 2.5.; 2.7.; 2.13.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

 

                                         Di conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente la loro personale audizione, nonché l’audizione di testi deve essere respinta.

                             2.16.   Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo dell’11 ottobre 2012 della Cassa.

 

                                         A titolo abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli assicurati deve essere concordata con la Cassa, come del resto evidenziato da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A pag. 4).

                                         Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti