Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2012.1

 

RS/DC/sc

Lugano

20 giugno 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 9 gennaio 2012 emanata da

 

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 9 gennaio 2012 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha confermato la decisione del 15 novembre 2011 (cfr. doc. 3) con la quale ha stabilito che RI 1 ha diritto a un assegno integrativo soltanto dal 1° novembre 2011.

                                         A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha osservato, da un lato, che il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda, come pure che ai fini della determinazione del momento del deposito della domanda decisivo è il giorno in cui presso il Comune viene fissato l’appuntamento con lo Sportello Laps competente.

                                         Dall’altro, che nel caso concreto dalla scheda “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo Sportello Laps” risulta che, benché l’impiegato dello Sportello di __________ abbia consegnato la check-list all’assicurato il 2 settembre 2011, allorquando si è presentato per la richiesta di prestazioni, tutta la documentazione è stata prodotta al Comune di __________ il 25 ottobre 2011.

                                         La Cassa ha aggiunto che non è sostenibile che nella situazione di bisogno descritta il reclamante non sia stato in grado di presentare la documentazione completa nei 30 giorni di tempo concessi per raccogliere i documenti (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della decisione su reclamo del 9 gennaio 2012 e il riconoscimento del diritto ad assegni integrativi per il mese di ottobre 2011.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto che dall’art. 23 Laps e dall’art. 6 Reg.Laps risulta inequivocabilmente e senza ombra di dubbio alcuno che per la decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui il richiedente si annuncia al Comune di domicilio.

                                         Il ricorrente, riferendosi all’art. 12 Cost. fed., ha indicato che non sono stati posti limiti temporali e di attesa e che quindi le strutture amministrative competenti devono intervenire a favore del cittadino bisognoso al momento della necessità.

                                         Il medesimo ritiene che sia assolutamente capzioso e illegittimo stabilire dei termini punitivi e/o di attesa al di là di quelli espressamente previsti dalla legge.

                                         L’insorgente ha, inoltre, evidenziato che è chiaro che chiunque si trovi nel bisogno cerchi di procurarsi la documentazione richiesta nel più breve tempo possibile e che così è stato nel suo caso.

                                         Lo stesso ha rilevato che il ritardo nella presentazione dei documenti è da imputarsi a ragioni assolutamente non dipendenti dalla sua volontà.

                                         Egli, al riguardo, ha puntualizzato che la notifica di imposta relativa ai suoi redditi per l’anno 2010, documento essenziale per determinare il diritto all’assegno integrativo e a prestazioni assistenziali, gli è stata notificata solo il 24 ottobre 2011. A suo parere tale documento gli sarebbe stato notificato in data ancora successiva, se non si fosse attivato recandosi all’Ufficio di tassazione competente per ottenerne una copia prima della notificazione ufficiale che è avvenuta i primi giorni di novembre.

                                         Il ricorrente, infine, ha osservato che la necessità di produrre la documentazione entro trenta giorni dall’annuncio non viene riportata in alcun documento ufficiale sottoposto ai richiedenti prestazioni Laps, né in alcun testo di legge, per cui tale termine è illegittimo e contrario al principio della buona fede (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 26 gennaio 2012 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, indicando in particolare che:

 

"  (…) l’affermazione che il ritardo nella presentazione dei documenti non è da computare al ricorrente, ma al fatto che la decisione di tassazione per l’anno 2010 sia stata notificata solo in data 24 ottobre 2011, non corrisponde al vero.

Infatti sulla Check-list consegnata al ricorrente in data 02.09.2011 viene espressamente richiesto:

- copia dell’ultima decisione di tassazione “in caso di reclamo o ricorso contro la stessa, copia dell’ultima notifica.”

Vero è che in data 02.09.2011 il ricorrente non era in possesso della decisione di tassazione per l’anno 2010, ma questo non pregiudicava in nessun modo la possibilità di fissare l’appuntamento allo Sportello Laps, con relativo inoltro della richiesta, in quanto tale documento non era richiesto.” (Doc. III)

 

 

                               1.4.   Con scritto pervenuto al TCA il 7 febbraio 2012, al quale è stata allegata la decisione di tassazione per l’anno 2009, l’assicurato ha osservato che l’ultima decisione di tassazione in suo possesso il 2 settembre 2011 non poteva essere in alcun modo utilizzata per stabilire il diritto prestazioni assistenziali (Laps), visto che i redditi in essa elencati (tassazione d’ufficio) erano sproporzionalmente difformi da quelli prodotti per l’anno 2010.

                                         Egli ha, inoltre, sottolineato, da una parte, che il funzionario del competente Ufficio regionale Laps, al momento della consegna della lista dei documenti necessari per l’inoltro della richiesta di prestazioni, gli ha comunicato che sarebbe stato possibile inoltrare quest’ultima solo al momento in cui tutta la documentazione richiesta fosse stata materialmente prodotta.

                                         Dall’altra, di essersi attenuto senza ritardo alcuno a tale indicazione e di aver provveduto a presentare al competente Ufficio regionale Laps la notifica di tassazione 2010 non appena in suo possesso (cfr. doc. V).

 

 

                               1.5.   La Cassa si è espressa in proposito il 13 febbraio 2012 (cfr.doc. VII).

 

 

                               1.6.   In data 14 giugno 2012 il Presidente del TCA ha proceduto all’audizione testimoniale di Davide Fava, funzionario presso lo Sportello regionale Laps di __________. In quell’occasione ha pure avuto luogo il dibattimento (cfr. doc. XI).

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’importo dell’assegno integrativo di spettanza di RI 1 debba decorrere dal 1° novembre 2011, come deciso dalla Cassa, o se invece esso abbia effetto già dal mese di ottobre 2011, come preteso dall’assicurato.

 

                               2.3.   L’art. 46 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che alle prestazioni familiari cantonali (segnatamente all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia) sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, in particolare, della Laps.

 

                                         Ai sensi dell’art. 23 Laps, relativo alla decorrenza delle prestazioni, il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.

 

                                         Riguardo all’art. 23 Laps giova segnalare che fino al 30 settembre 2006 il tenore di tale disposto prevedeva che il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorresse dal primo giorno del mese in cui veniva depositata la domanda ed erano adempiute le condizioni legali a cui esso era subordinato.

 

                                         E’ stato con il Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 concernente la modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) che il Consiglio di Stato ha proposto di modificare il tenore degli art. 23 Laps a quel momento in vigore, nel senso di fare iniziare il diritto al pagamento della prestazione o il relativo adeguamento non più dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda, bensì dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda (cfr. Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723, p.to 2.5.6.).

                                         Le relative motivazioni sono state esplicitate nel Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 n. 5723a (necessità di contenere l’evoluzione della spesa, volontà di evitare un riconoscimento retroattivo della prima prestazione, ricomporre prassi e norma legale nel versamento delle prestazioni assistenziali) su richiesta della Commissione della gestione a seguito di un emendamento da parte di alcuni parlamentari.

 

                                         Il Parlamento ha approvato la modifica menzionata nel mese di giugno 2006 (cfr. FU 51/2006 del 27 giugno 2006 pag. 4339 segg) e il nuovo art. 23 Laps è entrato in vigore il 1° ottobre 2006.

 

                                         Il TCA ritiene, inoltre, utile rilevare che il 10 maggio 2010 è stata depositata dal Granconsigliere Gianni Guidicelli e confirmatari un’iniziativa parlamentare elaborata tendente alla modifica dell’art. 23 Laps nel senso di anticipare l’inizio del diritto alle prestazioni sociali dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda.

                                         Quale premessa a tale iniziativa parlamentare è stato indicato che:

 

"  Il Gran Consiglio ha approvato nella seduta del 10 maggio 2006, di stretta misura, una modifica della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che prevede il diritto al pagamento delle prestazioni sociali dal mese seguente a quando è stata inoltrata la domanda. Avevo combattuto questa modifica poiché si posticipa il diritto agli assegni di prima infanzia e a quelli integrativi, unicamente quale misura di risparmio, a chi effettivamente ne ha diritto ma soprattutto bisogno.

Il diritto ad altre prestazioni sociali, quali le prestazioni complementari o l'anticipo alimenti, è riconosciuto dal mese in cui viene inoltrata la domanda. Non c'è quindi alcuna ragione logica che giustifichi una diversa applicazione nell'ambito degli assegni di prima infanzia e integrativi soprattutto se consideriamo la natura e lo scopo di queste prestazioni.

Il mancato versamento dell'assegno per un mese non può che aumentare il disagio in cui vivono le famiglie, siano esse tradizionali o purtroppo spesso monoparentali, che devono far capo a queste prestazioni. Spesso situazioni di mancanza temporanea di mezzi possono anche essere all'origine di una situazione di indebitamento dal quale poi risulta difficile uscire.

Nell'ottica di un sostegno mirato e giusto alle famiglie con figli che si trovano veramente in difficoltà, è quindi opportuno ripristinare la disposizione precedente.” (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE323.htm)

 

                                         Un’inziativa parlamentare di tenore analogo è stata presentata dal Granconsigliere Gianni Guidicelli e confirmatari al fine di modificare l’art. 61 Las concernente anch’esso la decorrenza del diritto alle prestazioni assistenziali (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE322.htm).

 

                                         Nel Rapporto del 24 aprile 2012 la Commissione della gestione e delle finanze, che sostiene le proposte di modifica degli art. 23 Laps e 61 cpv. 1 Las, ha rilevato quanto segue:

 

"  (…)

Considerato che la decisione era caduta in un periodo di difficoltà finanziarie per il Cantone e che già all'epoca era stata introdotta di stretta maggioranza, la Commissione della gestione e delle finanze dopo aver valutato la situazione ritiene di poter ritornare alla situazione precedente onde evitare inutili situazioni di disagio accresciuto riversate sulla pelle di chi già si trova in grosse difficoltà. La modifica presentata intende ripristinare il diritto al versamento delle prestazioni assistenziali all'inizio del mese in cui viene inoltrata la richiesta e non al mese successivo. Ciò in analogia a quanto previsto da altre prestazioni sociali, quali le prestazioni complementari o l'anticipo alimenti, che sono riconosciute dal mese in cui viene inoltrata la domanda. A mente della Commissione non vi è alcuna ragione logica che giustifichi una diversa applicazione nell'ambito delle prestazioni assistenziali.

 

Il mancato versamento dell'aiuto per un mese, considerato che regolarmente chi ne fa richiesta ha già dato fondo a tutti i suoi risparmi e, in alcuni casi, è già ampiamente esposto nei confronti dei creditori, comporta un'ulteriore penalizzazione destinata ad aumentare il disagio che attanaglia le persone e le famiglie che devono purtroppo fare capo a queste prestazioni. Inoltre, sovente, circostanze di mancanza temporanea di mezzi possono anche essere all'origine di una situazione di indebitamento dalla quale risulta poi difficile uscire.” (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/rapporti/IE322-323-r.htm)

 

 

                               2.4.   L’art. 18 Laps, afferente all’informazione e consulenza, prevede che:

 

"  Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata. (cpv. 1)

                                        Scopo dell’informazione è di:

a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;

c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore. (cpv. 2)

La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente. (cpv. 3)”

 

                                         A tal fine è stata costituita una rete di sportelli (cfr. art. 17 cpv. 1 Reg.Laps) ai quali compete, tra l’altro, di informare il richiedente sulle prestazioni sociali oggetto della legge (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. a Reg.Laps).

 

                                         Secondo l’art. 6 Reg.Laps per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui il richiedente si annuncia al Comune di domicilio per la domanda di prestazioni.

 

                                         In effetti l’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps enuncia che, prima di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h), il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.

 

                                         L’art. 12 cpv. 1 lett. g Reg.Laps, a sua volta, prevede che per la compilazione e l’inoltro della richiesta dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia il cittadino si rivolge allo sportello competente.

 

                                         In una sentenza 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 apg. 81 il TCA ha stabilito che, ai fini della decorrenza del diritto all’assegno integrativo, per stabilire il giorno in cui viene depositata la domanda ai sensi dell’art. 23 Laps non è determinante il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio, bensì il giorno in cui presso il Comune viene fissato l’appuntamento con il competente sportello Laps.

 

 

                                         Contestualmente questa Corte ha rilevato che:

 

(…) nella Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle prestazioni sociali è stato stabilito che:

 

Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.

 

La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene avviata:

 

1.il giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare nell’incarto cartaceo.

(…)."

 

Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato:

 

(…)

V’è da aggiungere che la domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)

 

Determinante è, pertanto, il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps.

 

In casu, di conseguenza, ai fini della decorrenza dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo, è decisivo il giorno in cui per la seconda volta l’assicurata si è recata presso il proprio Comune, ossia il 9 novembre 2005 .

E’ in questa occasione che è stato compilato il formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” e che è stato fissato l’incontro con lo sportello Laps di X. per il 17 novembre 2005 (cfr. doc. C).

 

Nella presente fattispecie non vi sono d’altronde ragioni che permettano di derogare al principio generale applicato a tutti i titolari del diritto a prestazioni che postulano la relativa assegnazione o ne domandano una revisione.

 

In particolare l’assicurata mai ha asserito che presso il Comune le avrebbero garantito che, anche attendendo un lungo lasso di tempo prima di fissare l’appuntamento con lo sportello Laps, avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni a partire dal giorno in cui per la prima volta si è rivolta al Comune.”

 

                               2.5.   Nel caso di specie dalle carte processuali emerge che il 2 settembre 2011 RI 1 si è recato presso il proprio Comune di domicilio, e meglio __________, per richiedere, a seguito dell’esaurimento all’inizio del mese di settembre 2011 del diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. XI; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 con cui questa Corte ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 emessa dalla Cassa disoccupazione __________ che aveva confermato la precedente decisione del 9 settembre 2011 con la quale aveva stabilito che l’insorgente, il 7 settembre 2011, aveva esaurito il numero massimo di 260 indennità giornaliere di disoccupazione), il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo e a delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 2; XI).

 

                                         In quell’occasione, __________, funzionario presso lo Sportello Laps di __________ (cfr. doc. XI; per i Comuni sede di uno dei dodici Sportelli regionali Laps, i funzionari dell’Ufficio comunale per il primo annuncio ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.) e dello Sportello regionale Laps coincidono cfr. http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli.htm), come dallo stesso confermato davanti al Presidente del TCA il 14 giugno 2012, ha consegnato all’assicurato la check-list dei documenti da allegare alla domanda di assegno integrativo e di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 2; XI).

 

                                         Il 25 ottobre 2011 il ricorrente si è nuovamente presentato presso il Comune di __________, producendo la documentazione richiesta (cfr. doc. 2).

 

                                         __________, come emerso in sede di udienza (cfr. doc. XI pag. 2), ha conseguentemente finito di completare il formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps”, iniziato il 2 settembre 2011 con l’indicazione che in quella data era stata consegnata all’insorgente la check-list dei documenti necessari per l’inoltro di una domanda di prestazioni.

 

                                         Il 25 ottobre 2011 il funzionario ha, in primo luogo, inserito nel modulo “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” la data della produzione della documentazione completa (“25.10.2011”) e ha motivato il fatto che tra la data della consegna della check-list e quella in cui il richiedente ha fornito l’intera documentazione fosse trascorso più di un mese, precisando che ciò era dipeso dal reperimento dei documenti (cfr. doc. 2).

 

                                         In secondo luogo, __________ ha fissato all’assicurato l’appuntamento presso lo Sportello regionale Laps di __________, ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.), per il 28 ottobre 2011 alle ore 09:00 (cfr. doc. 2).

 

                                         La Cassa, con decisione del 15 novembre 2011 confermata dalla decisione su reclamo del 9 gennaio 2012, ha stabilito che RI 1 ha diritto a un assegno integrativo soltanto dal 1° novembre 2011, ossia dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda, corrispondente al 25 ottobre 2011, giorno in cui ha consegnato la documentazione richiesta completa al Comune ed è stato fissato l’appuntamento presso lo Sportello Laps (cfr. consid. 1.1.; doc. 3; A1).

                                                                                                                        

                                         Il ricorrente contesta quanto deciso dall’amministrazione, ritenendo che il diritto all’assegno integrativo debba decorrere dal mese di ottobre 2011.

                                         Egli, in buona sostanza, è del parere che giusta gli art. 23 Laps e 6 Reg.Laps faccia stato per la decorrenza delle prestazioni la data in cui il richiedente si annuncia al Comune di domicilio, nel suo caso quindi il 2 settembre 2011.

                                         L’insorgente ha aggiunto che il ritardo nella presentazione dei documenti è da imputarsi a ragioni assolutamente non dipendenti dalla sua volontà, e meglio al fatto che la notifica di imposta relativa ai suoi redditi per l’anno 2010, documento essenziale per determinare il diritto all’assegno integrativo, gli è stata notificata solo il 24 ottobre 2011 (cfr. consid. 1.2.; doc. I).

 

                               2.6.   Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che l’assicurato, riferendosi all’art. 12 Cost. fed., sostiene che le strutture amministrative competenti devono intervenire a favore del cittadino bisognoso al momento della necessità (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

                                        

                                         In proposito è utile ricordare che l’art. 12 Cost. fed. (“Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa”) garantisce unicamente il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza (vitto, alloggio, vestiti, assistenza medica).

 

                                         In effetti per costante giurisprudenza, secondo l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.

                                         La Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità.

                                         L'aiuto in situazioni di bisogno è, altresì, subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, (cfr. DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).

 

                                         In una sentenza 2P.318/2004 del 18 marzo 2005 pubblicata in DTF 131 I 166, il TF, al riguardo, ha rilevato che:

 

"  (…)

3.1. Nach Art. 12 BV hat, wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4. März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst einzig die in einer Notlage im Sinne einer Überbrückungshilfe unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Diese Beschränkung des verfassungsrechtlichen Anspruches auf ein Minimum im Sinne einer "Überlebenshilfe" (AB 1998 S 39) bedeutet, dass Schutzbereich und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 178). Die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf Hilfe in Notlagen der Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen).

Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches Auffanggrundrecht dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern 2001, S. 338 f.). Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der Menschenwürde nach Art. 7 BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts nicht nur für schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und zwar unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende wie der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E. 2d S. 374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz, Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S. 29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157; Malinverni/Hottelier, a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax, a.a.O., S. 39 f.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, S. 343)."

(DTF 131 I 172; le sottolineature sono del redattore)

 

                               2.7.   Contrariamente a quanto sostiene dall’insorgente (cfr. doc. I), sulla base della legislazione attualmente in vigore e della relativa giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), il diritto all’assegno integrativo decorre dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda, che corrisponde al giorno in cui presso il Comune di domicilio viene fissato l’appuntamento con il competente Sportello Laps.  

 

                                         Come visto sopra, il mese di carenza è stato voluto espressamente dal legislatore per motivi di ordine finanziario (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         In concreto, pertanto, visto che l’appuntamento con lo Sportello Laps è stato fissato durante l’incontro con il Comune del 25 ottobre 2011, è rilevante quest’ultima data per determinare la decorrenza del diritto all’assegno integrativo spettante all’insorgente.

 

                                         L’assicurato ha fatto valere di aver ritardato a consegnare la documentazione completa, in quanto in attesa dell’emanazione della decisione di tassazione per l’anno 2010, a suo parere essenziale per determinare il diritto a un assegno integrativo (cfr. doc. I; XI).

 

                                         Dalla check-list dei documenti da allegare alla domanda di prestazioni Laps che viene consegnata al momento del primo contatto con il proprio Comune di domicilio e che all’assicurato è stata fornita il 2 settembre 2011 (cfr. doc. XI) risulta, tuttavia, da un lato, che all’amministrazione, oltre ad altri documenti, deve essere consegnata “copia dell’ultima decisione di tassazione “in caso di reclamo o ricorso contro la stessa, copia dell’ultima notifica””.

                                         Dall’altro, che “la documentazione indicata è indispensabile per ogni membro dell’UR. In caso di documentazione mancante o incompleta, la richiesta di prestazioni non potrà essere effettuata” (cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/formulari/LAPS/LAPS%20check-list.pdf).

 

                                         RI 1, perciò, una volta ricevuta, il 2 settembre 2011 (cfr. consid. 2.5.), la check-list dei documenti da allegare alla domanda di un assegno integrativo, leggendola attentamente avrebbe dovuto comprendere che non era richiesta la decisione di tassazione dell’anno in corso o dell’anno precedente, bensì unicamente l’ultima emessa e che fino al momento in cui la documentazione non fosse stata completa, la domanda dell’assegno integrativo non avrebbe potuto essere inoltrata.

 

                                         Ritenute simili indicazioni contemplate nella check-list, il ricorrente avrebbe perlomeno dovuto, nel caso gli fossero sorti dei dubbi in merito a quale notifica di tassazione consegnare al Comune - visto che effettivamente la sua situazione finanziaria rispetto all’ultima notifica di tassazione del 2009 era sostanzialmente mutata (cfr. doc. B; A3) -, contattare __________ o in ogni caso l’amministrazione per avere ragguagli in merito.

 

                               2.8.   In sede di udienza dinanzi al Presidente del TCA del 14 giugno 2012 è stato, del resto, chiarito che al momento della consegna della check-list l’assicurato non ha segnalato al funzionario __________ alcun aspetto relativo ai dati fiscali in suo possesso, né ha sollevato alcun problema concernente la tassazione.

                                         Il ricorrente medesimo ha confermato di non avere discusso della questione afferente alla notifica di tassazione a sua disposizione a quel momento che conteneva un reddito molto più elevato rispetto a quello conseguito nel 2010, né di aver inviato a __________ una copia del sollecito indirizzato all’autorità fiscale per l’evasione della tassazione 2010 (cfr. doc. XI pag. 2, 4).

 

                                         Non risulta, dunque, e nemmeno l’assicurato l’ha mai preteso, che il funzionario __________ o altre persone dell’amministrazione gli abbiano fornito delle indicazioni errate circa la tempistica relativa alla consegna della documentazione richiesta o la decorrenza del diritto all’assegno integrativo.

 

                                         L’invocata buona fede dell’insorgente (cfr. doc. I) non può, pertanto, essere tutelata.

 

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è infatti garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

 

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

 

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

 

3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

 

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

 

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

 

                                         (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1.; STFA

                                         C 270/04 del 4 luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del

                                         28 gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

 

                                         Nella presente fattispecie l'autorità non è intervenuta in una situazione concreta nei riguardi dell’assicurato.

 

                                         Dagli atti emerge, poi, che la “Conferma” della domanda delle prestazioni Laps allestita dallo Sportello Laps riporta quale data della richiesta il 2 settembre 2011 (cfr. doc. 6b; XI), ossia la data in cui l’assicurato si è presentato per la prima volta al Comune di domicilio (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Tale circostanza può ingenerare confusione nei richiedenti le prestazioni Laps circa l’effettiva data del deposito della domanda.

 

                                         Tuttavia la stessa non consente di ritenere violata la buona fede dell’insorgente, siccome la “Conferma” è stata, in ogni caso, emanata posteriormente alla consegna della documentazione completa al Comune del 25 ottobre 2011.

 

                                         Questo documento non può, perciò, aver influito sulla scelta dell’assicurato di attendere a fornire tutta la documentazione fino al momento dell’emissione della tassazione 2010.

 

                                         Di conseguenza non è ossequiato il presupposto secondo cui l'informazione errata deve aver indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole.

 

                                         Infine la questione di sapere se il funzionario __________ abbia o meno specificatamente reso attento l’insorgente che un ritardo nella presentazione della documentazione avrebbe avuto degli effetti sulla decorrenza del diritto alle prestazioni (dal verbale di udienza del 14 giugno 2012 risulta che __________ non ricorda nel caso specifico di avere avvertito oppure no l’assicurato di tale rischio; cfr. doc. XI) si rivela ininfluente nella fattispecie.

 

                                         In effetti in ogni caso il diritto all’informazione e consulenza del ricorrente di cui all’art. 18 Laps e 27 LPGA - applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf - non risulta violato.

 

                                         Come esposto al consid. 2.7., la check-list consegnata all’assicurato il 2 settembre 2011 (cfr. consid. 2.5.; doc. XI pag. 2) enuncia che “…In caso di documentazione mancante o incompleta, la richiesta di prestazioni non potrà essere effettuata”.

 

                                         Pertanto, visto che il 2 settembre 2011 il ricorrente aveva ricevuto dal Comune unicamente la lista dei documenti da produrre con l’indicazione che la richiesta sarebbe stata effettuata/inoltrata solo allorché tutta la documentazione necessaria fosse stata consegnata, egli aveva, o perlomeno avrebbe dovuto avere, sufficienti elementi per considerare che la domanda dell’assegno integrativo sarebbe stata depositata il giorno della consegna di tutti i documenti e non già il 2 settembre 2011.

 

                                         L’assicurato stesso, nello scritto pervenuto a questo Tribunale il 7 febbraio 2012, ha del resto asserito che:

 

"  il funzionario responsabile del competente Ufficio regionale Laps, al momento della consegna della lista dei documenti necessari per l’inoltro della richiesta di prestazioni, ha comunicato al sottoscritto, che, solo nel momento in cui tutta la documentazione richiesta fosse materialmente prodotta, sarebbe stato possibile inoltrarla. (…)” (Doc. V)                                                                              

 

                               2.9.   Il fatto di avere atteso fino alla notifica, il 24 ottobre 2011, della decisione di tassazione afferente al 2010 da parte dell’Ufficio di tassazione competente - sollecitata dall’assicurato stesso - va, dunque, imputato a una scelta personale del ricorrente (effettuata fra differenti altre opzioni) e non può, quindi, costituire una valida giustificazione per anticipare di un mese - ad ottobre 2011 - l’erogazione dell’assegno integrativo spettantegli.

 

                                         Al riguardo dal verbale dell’udienza del 14 giugno 2012 si evince, d’altronde, che:

 

"  (…)

Il presidente del TCA indica al ricorrente che ci sarebbe stata anche un’altra possibilità, cioè quella di inoltrare la documentazione fiscale non aggiornata, segnalando il problema all’amministrazione. In via alternativa, l’assicurato avrebbe almeno potuto contattare il sig. __________ e segnalare questo aspetto nei giorni successivi alla consegna della checklist.” (Doc. XI)

 

                                         Il TCA rileva, poi, che l’art. 21 Laps, contenuto nel progetto di legge e adottato dal Gran Consiglio il 5 giugno 2000 (cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, anno parlamentare 2000-2001, volume 1, pag. 453), permetteva di far capo, per il calcolo del reddito disponibile residuale di tutte le prestazioni Laps, quindi anche delle prestazioni assistenziali, alla più recente notifica di tassazione, tuttavia solo se non vi era stato un cambiamento importante e durevole del reddito dell’unità di riferimento (cfr. Messaggio n. 4773 del 1 luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 26; Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4 aprile 2000 pag. 12).

 

                                         Tale disposto è stato, però, abrogato prima dell’entrata in vigore della legge (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).

 

                                         E’, invece, stato introdotto l’art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).

 

                                         Ne discende che, ai fini dell’inoltro della domanda di un assegno integrativo, la consegna della decisione di tassazione per l’anno 2009 in possesso dell’assicurato dal 2010 (cfr. doc. B) con eventualmente una semplice segnalazione di quest’ultimo al Comune circa il peggioramento della sua situazione finanziaria, peraltro rilevabile anche dalla dichiarazione di fine disoccupazione emessa dalla Cassa di disoccupazione che andava necessariamente allegata conformemente a quanto esplicitamente menzionato nella check-list, sarebbe risultata sufficiente.

 

                                         L’amministrazione avrebbe così poi accertato la sua situazione economica vigente al momento dell’inoltro della domanda dell’assegno integrativo giusta l’art. 10a Laps.

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che la decorrenza del diritto all’assegno integrativo spettante a __________ è stata rettamente fissata dalla parte resistente al mese di novembre 2011.

 

                                         La decisione su reclamo del 9 gennaio 2012 emanata dalla Cassa deve di conseguenza essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti