Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2012.4

 

rs

Lugano

22 maggio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 maggio 2012 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di assegni di famiglia ai salariati

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La Cassa CO 1 (in seguito la Cassa), con decisione del 15 dicembre 2011, ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 9'833.35 percepiti a torto a titolo di assegni familiari dal 1° settembre 2009 2010 al 17 maggio 2011.

 

                                         L’amministrazione ha motivato il proprio ordine di rimborso, rilevando che l’assicurata, inabile al lavoro al 100% per infortunio dal 17 maggio 2009, ha continuato a percepire gli assegni familiari fino al 17 maggio 2011, ossia anche successivamente al periodo di diritto previsto dall’art. 10 cpv. 1 OAFami, secondo cui se il salariato è impossibilitato a lavorare, segnatamente, per infortunio, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti anche se il diritto legale al salario è estinto.

                                         La Cassa, al riguardo, ha pure precisato di essere stata informata della totale incapacità lavorativa per infortunio dell’assicurata soltanto ad ottobre 2011 (cfr. doc. 7).

 

                               1.2.   Con ulteriore decisione del 8 febbraio 2012 la Cassa ha respinto la domanda di condono formulata il 20 gennaio 2012 da RI 1, rappresentata dallo RA 1, (cfr. doc. 8.d.), poiché non poteva esserle riconosciuta la buona fede.

 

                                         In proposito l’amministrazione ha precisato:

 

"  (…)

Nel presente caso le motivazioni addotte per il riconoscimento della buona fede non possono essere legittimate per i seguenti motivi.

Il formulario Richiesta assegni familiari per le salariate ed i salariati per l’ottenimento del diritto agli assegni familiari in favore dei suoi figli __________ e __________, è stato da lei sottoscritto in data 17 agosto 2009, da ciò ne discende che nonostante quanto sostenuto in sede di domanda di condono, segnatamente che “(…) si è venuta a trovare in gravissime ambasce, ma soprattutto in uno stato di confusione tale da non essere in grado di intendere e di volere, o quantomeno di interpretare in modo corretto gli eventi esterni di vita. (…)”, lei è pur stata in grado di allestire e depositare una richiesta di prestazioni, peraltro senza ricorrere a un rappresentante.

Inoltre, neppure in un lasso di tempo ragionevole, successivo alla notifica della decisione di diritto 2 settembre 2009 della nostra Cassa – la quale riporta l’obbligo di informare e le disposizioni che regolano il diritto agli assegni familiari durante il periodi di impedimento al lavoro del salariato per malattia o infortunio – lei non ha ottemperato il suo obbligo, sebbene stante quanto emerge dal certificato 19 gennaio 2012 del suo medico curante dr. med. __________, il suo stato di salute risultava compromesso durante il periodo primavera – estate 2009.

(…)” (Doc. 8.b.)

 

                               1.3.   A seguito dell’opposizione dell’assicurata, sempre assistita dallo RA 1 (cfr. doc. 9.f.), la Cassa, il 2 maggio 2012, ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento del 30 maggio 2012 (cfr. doc. B).

                                         In particolare nella decisione su opposizione è stato osservato che:

 

"  (…) la signora RI 1 non si è limitata a non ottemperare il suo obbligo nel periodo primavera-estate 2009 in cui si è trovata nello stato di salute compromesso medicalmente certificato, ma non vi ha provveduto neppure successivamente, in particolare né in un lasso di tempo ragionevole dopo la notifica della prima decisione di diritto agli assegni 2 settembre 2009 ma neppure dopo la notifica della nuova decisione aggiornata 15 settembre 2010, avvenuta un anno dopo il periodo in cui, stante quanto certificato dal medico curante, il suo stato di salute risultava compromesso.

 

                                        Al contrario la signora RI 1 si è attivata per ottenere le prestazioni, sottoscrivendo la prima volta il formulario Richiesta per assegni familiari per le salariate e i salariati in data 17 agosto 2009 e inoltrando alla Cassa a settembre 2010 il certificato di studio onde ottenere il prolungamento del diritto che era giunto a scadenza.

 

                                        Ed è parere della Cassa che neppure sia difendibile quanto affermato circa il ritenersi su una retta via, tanto da voler approfondire la questione, poiché lo scritto 12 ottobre 2011 del rappresentante legale all’indirizzo della Cassa, pur menzionando – per la prima volta – l’inabilità al lavoro della signora RI 1, non era focalizzato su tale evento, con riguardo alle relative disposizioni menzionate sulla decisione di diritto, bensì era esplicitamente inteso all’ottenimento degli assegni.

(…)” (Doc. B)

 

                               1.4.   La decisione su opposizione del 2 maggio 2012 è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA dall’assicurata, rappresentata dallo RA 1, chiedendo, in via principale, di non essere tenuta alla restituzione della somma di fr. 9'833.35 essendo dati i presupposti del condono (buona fede e onere troppo grave), in via subordinata, di rinviare l’incarto alla Cassa per statuire circa l’onere troppo gravoso (cfr. doc. I pag. 10-11).

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali la stessa, dopo aver esposto di essere cittadina svizzera per matrimonio, in origine __________, di essersi trasferita in Svizzera con la famiglia alla fine degli anni 90 in provenienza dall’__________ e di avere, dopo il conseguimento di una formazione come ausiliaria di cure, prestato la sua opera, dapprima, presso l’Istituto per anziani di __________ e, in seguito, presso la Casa di cura __________, ha indicato, da un lato, che nel maggio 2009 è stata vittima di una gravissima aggressione in ambito di una violenza domestica che le ha impedito di esercitare nuovamente la sua attività nel settore delle cure per anziani. Dall’altro, che lo stato di prostrazione iniziale, medicalmente accertato dal Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, è stato immane, poiché alle conseguenze dirette sul piano psico-fisico della violenza subita si è subito accompagnata la consapevolezza dell’impossibilità di riprendere il proprio lavoro a cui era molto legata e per il quale ha investito tanto anche sul piano del coinvolgimento personale (cfr. doc. I pag. 2-3).

 

                                          La ricorrente ha, inoltre, segnatamente addotto che:

 

"  (…)

Ad a.

Nel periodo “primavera-estate 2009” la mia assistita versava in una situazione di ambascia e angustia tale da inscenare una scemata responsabilità medicalmente comprovata (si richiama l’ALLEGATO C, nonché quanto chiosato in precedenza quo all’oggettiva incapacità di reazione appropriata di fronte alle questioni di ordine complesso).

 

Ad b.

Durante i periodi menzionati il datore di lavoro riconosceva gli AF via stipendio ordinario, ragione per la quale la mia assistita non si poteva rendere conto di eventuali palesi anomalie in ambiti procedurali di per sé complessi. Né potevano nascere in lei evidenti segnali che la spingessero ad agire, o semplicemente concludere per ragionamento deduttivo, diversamente. La consapevolezza che albergava legittimamente in lei era che se l’amministrazione del datore di lavoro – un datore di lavoro importante – agiva in tal senso, significava che anche la questione degli AF, collateralmente alle altre implicazioni (effetti ROC e dell’assicurazione infortuni), si svolgeva ai sensi dei crismi della correttezza non solo procedurale e formale, ma financo sostanziale.

In altri termini, il ragionamento della mia assistita era che se il datore di lavoro avesse individuato ambiti che non dovevano essere coperti attraverso il salario ordinario, certamente avrebbe sospeso i versamenti o addirittura non avrebbe proceduto ad alcun versamento di cotal natura ab initio. Come del resto è avvenuto in altri segmenti dopo l’infortunio, attraverso la conseguente modifica dell’impostazione del conteggio salariale.

 

Solo lo stato di assoluta necessità l’ha portata, in un secondo tempo e solo con l’ausilio dei servigi del sottoscritto, a mettere a fuoco la vera entità di una situazione oggettivamente complessa in una marea di altre situazioni complesse con le quali si è trovata confrontata la mia assistita (prime fra tutte, la questione della risoluzione dell’unione coniugale).

 

Ad c.

In parte vale quanto espresso sub Ad b. V’è poi da dire che durante il periodo infausto non è che la mia assistita fosse integralmente interdetta. Essa agiva e reagiva nelle situazioni ordinarie della vita, senza tuttavia essere nella misura di gestire le conseguenze astratte legate a situazioni complesse.

In altri termini: un conto è inoltrare una certa istanza perché in questo senso certamente consigliata da qualcuno in sede della pratica di risoluzione dell’unione coniugale; un altro è rendersi conto in modo autonomo, attraverso un ragionamento induttivo proprio, di un’anomalia di dettaglio in procedure complesse, quando tutto all’esterno, lasciava presagire uno svolgimento ordinario, con l’avallo autorevole in questo senso da parte di un importante datore di lavoro, dotato di servizi amministrativi di prim’ordine.

(…)” (Doc. I pag. 8-9)

 

                               1.5.   La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, ribadendo che, a fronte dell’attestazione del Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria, secondo cui lo stato di salute dell’assicurata era compromesso unicamente durante il periodo estate - primavera 2009 e a fronte delle azioni che l’insorgente è stata in grado di compiere dal 17 agosto 2009, non sussistono le condizioni per il riconoscimento della buona fede (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   RA 1, a nome e per conto dell’assicurata, si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie il 29 giugno 2012 (cfr. doc. V).

 

                               1.7.   Il 20 luglio 2012 la Cassa ha presentato le proprie osservazioni al riguardo (cfr. doc. VII).

 

                               1.8.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato a RI 1 il condono dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 9'833.35 percepito a torto a titolo di assegni familiari dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2011.

 

                               2.2.   L'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli".

 

                                         Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAFam gli assegni familiari ai sensi della LAFam comprendono:

 

                                         a.   l’assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA7), l’assegno è versato fino al compimento del 20° anno d’età;

                                         b.   l’assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.

 

                                         L’art. 5 LAFam prevede che l’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili (cpv. 1), l’assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili (cpv. 2).

                                         Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all’adeguamento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l’ultima determinazione (cpv. 3).

 

                                         L’art. 13 LAFam enuncia che hanno diritto agli assegni familiari, tra l’altro, i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale (cpv. 1).

                                         Inoltre secondo il cpv. 4 lett. a di tale disposto il Consiglio federale disciplina il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro.

 

                                         Ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza sugli assegni familiari OAFami, concernente la durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio:

 

"  1 Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO), gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.

1bis Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.

1ter Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.

2 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:

a. un congedo di maternità di al massimo 16 settimane;

b. un congedo giovanile secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO.

3 Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi."

 

                               2.3.   La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6103 segg.) a proposito dell’art. 13 LAFam (cfr. consid. 2.3.) ha indicato che:

 

"  (…)

Il Consiglio federale determina il periodo durante il quale sussiste il diritto agli assegni familiari, dopo l’estinzione del diritto al salario. Attualmente vigono normative cantonali diverse per quanto concerne il diritto agli assegni in caso di malattia o incidente, oppure in caso di morte. Queste diverse normative devono essere uniformate e coordinate con le altre prestazioni delle assicurazioni sociali."

(FF 2004 pag. 6124).

 

                                         L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nelle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), nella versione del 1° aprile 2010, a pag. 51, marginale 517 a proposito dell'art. 10 cpv. 1 OAFami prevede che:

 

"  Se il salariato è impossibilitato a lavorare per motivi come malattia, infortunio, gravidanza o adempimento di un obbligo legale, gli assegni familiari gli sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una prestazione assicurativa. Qualora al termine dei tre mesi continui ad essere versato un salario, l’erogazione degli assegni prosegue. Il diritto agli assegni si estingue invece se al termine dei tre mesi sono versate prestazioni da un’assicurazione d’indennità giornaliera secondo l’articolo 324a capoverso 4 CO. I salariati licenziati durante un periodo in cui sono impossibilitati a lavorare per i motivi succitati hanno diritto agli assegni familiari anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

Un lavoratore che percepisce un salario di almeno 570 franchi mensili ha diritto all’intero importo degli assegni familiari, anche qualora riceva indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni, che includono già gli assegni familiari. La possibilità di cumulare gli assegni familiari e le indennità giornaliere non è limitata nel tempo. Conformemente all’art. 10 cpv. 1 OAFami un lavoratore ha diritto agli assegni familiari ancora per tre mesi, anche qualora il diritto legale al salario sia estinto. Se allo scadere dei tre mesi il lavoratore percepisce ancora un salario gli assegni continuano a essere versati.”

 

                                         La versione valida dal 12 maggio 2011 a pag. 52 marginale 517 enuncia che:

 

"  1/11 a) Se il salariato è impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio, gravidanza o adempimento di un obbligo legale, gli assegni familiari gli sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una prestazione assicurativa.

 

b) Gli assegni familiari continuano a essere versati se, scaduti i tre mesi, il lavoratore riceve ancora un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 580 (570) franchi mensili. Non sono invece prese in considerazione le indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione malattie. La possibilità di cumulare gli assegni familiari e le indennità giornaliere non è limitata nel tempo.

c) Se non sono versati un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 580 (570) franchi mensili, il diritto agli assegni familiari si estingue allo scadere dei tre mesi successivi all'inizio dell'impedimento al lavoro.

d) Se il salariato è licenziato durante l'impedimento al lavoro per i motivi summenzionati, il diritto agli assegni familiari per i tre mesi successivi all'inizio dell'impedimento continua anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto questo periodo, gli assegni familiari non vengono più versati, nemmeno se continuano a essere versate indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per almeno 580 (570) franchi mensili.”

 

                                         La nota marginale 517 della versione valida dal 1° gennaio 2013 delle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), attualmente disponibile soltanto in lingua francese e tedesca (cfr. www.bsv.admin.ch/vollzug), corrisponde a quella del 12 maggio 2011 salvo per l’adeguamento dell’importo di fr. 580 a fr. 585.--.

 

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

 

                                         A proposito dell'art. 10 OAFami cfr. pure U. Kieser e M. Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, ad art. 13 n. 53 segg., pag. 208 segg. (in particolare pag. 211-214).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013.

 

                               2.4.   L’art. 8 della legge cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF), in vigore fino al 31 dicembre 2008, prevedeva che in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno di base era corrisposto per ulteriori dodici mesi.

 

                                         Il tenore dell’art. 8 vLAF era il seguente:

 

"  1 In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.

 

2 Il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita intera dell'assicurazione invalidità; l'assegno viene proporzionalmente ridotto con l'inizio al diritto ad una rendita parziale dell'assicurazione invalidità.

 

3 Il capoverso 1 è applicabile, per analogia, quando per malattia o infortunio vengono a cessare le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione."

 

                                         La nuova legge cantonale sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, originariamente all’art. 5 cpv. 2 prevedeva, analogamente all’art. 8 vLAF, che “richiamato l’art. 10 OAFami, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i dodici mesi seguenti, in caso di malattia o infortunio. Dall’importo dell’assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall’ente assicuratore.” (cfr. BU 7/2009 del 10 febbraio 2009 pag. 60).

 

                                         Il Consiglio di Stato con il Messaggio del 17 marzo 2009 relativo alla modifica della Legge sugli assegni di famiglia (n. 6186) ha, però, formalmente proposto al Gran Consiglio di abrogare l’art. 5 cpv. 2 Laf, poiché tale disposto risultava contrario al diritto federale che agli art. 13 cpv. 4 LAFam e 10 OAFami disciplina in via esaustiva il diritto agli assegni familiari in caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio.

 

                                         Nella seduta del 17 dicembre 2009 il Gran Consiglio ha approvato la proposta del Consiglio di Stato.

                                         L’art. 5 cpv. 2 Laf è stato abrogato con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.

 

                                         Con Messaggio del 1° giugno 2010 concernente la modifica della legge sugli assegni di famiglia (n. 6364) è stato, poi, proposto il riconoscimento del diritto ad assegni familiari per 12 mesi in caso di incapacità al lavoro per malattia dei salariati non a carico delle casse per gli assegni familiari, bensì a carico del Cantone.

 

                                         Con questo Messaggio il Consiglio di Stato ha risposto all’invito espresso dalla Commissione della gestione e delle finanze e ribadito dal Parlamento il 17 dicembre 2009, e meglio di “… voler inserire nella Legge sugli assegni di famiglia del 18.12.2008 una normativa che preveda una clausola di sussidiarietà, garantendo le prestazioni famigliari facoltative” nel senso degli “assegni di famiglia in caso di malattia a partire dal quarto mese di impedimento al lavoro fino al dodicesimo mese, con effetto 1° gennaio 2009”.

                                         Il Messaggio n. 6364 è stato approvato dal Parlamento cantonale e il 1° gennaio 2011 sono entrati in vigore i nuovi art. 45a-45g Laf, relativi alle prestazioni familiari in caso di malattia (cfr. BU 57/2010 del 10 novembre 2010 pag. 435-436).

 

                                         In particolare l’art. 45a Laf ha il seguente tenore:

 

"  1Se il salariato è impossibilitato a lavorare a causa di malattia e il suo diritto agli assegni familiari è estinto in applicazione dell’art. 10 cpv. 1 OAFami, egli ha ancora diritto a prestazioni familiari per il periodo successivo fino al dodicesimo mese dall’inizio dell’impedimento, anche se il diritto legale al salario è estinto.

2Dall’importo dell’assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall’ente assicuratore.”

 

                                         Il 26 settembre 2011 il Granconsigliere Gianni Guidicelli ha presentato un’iniziativa parlamentare elaborata per la modifica dell’art. 45a Laf (diritto agli assegni per i disoccupati in malattia).

                                         Egli ha chiesto che il cpv. 2 dell’art. 45a Laf abbia la seguente formulazione:

 

"  2Il medesimo diritto è riconosciuto ai disoccupati che beneficiavano del supplemento di cui all'art. 22 cpv. 1 LADI, esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione in caso di malattia ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LADI.”

 

                                         e che l’attuale cpv. 2 diventi il cpv. 3 (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizelaborate/pdf/IE364.pdf).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013

 

                                         Con Messaggio n. 6785 del 16 aprile 2013 il Consiglio di Stato ha risposto all’iniziativa parlamentare del 26 settembre 2011, invitando il Parlamento a non dar seguito alla stessa, ritenendo non opportuna un’estensione del diritto alle prestazioni familiari cantonali ai disoccupati in malattia.

                                         Il Consiglio di Stato ha così motivato la propria risposta:

 

"  (…)

Considerando l’ipotesi più onerosa a livello di numero di beneficiari (49 disoccupati in malattia che hanno esaurito le prestazioni della LADI) ed il periodo massimo di diritto (11 mesi), nonché un importo medio ponderato di prestazione di CHF 210.- al mese[i] e considerando 1 figlio per singolo beneficiario, la spesa per il Cantone può essere stimata in ca. CHF 0.12 mio all’anno (CRB 210 Istituto delle assicurazioni sociali; nuovo compito). Nell’ipotesi di 2 figli per singolo beneficiario, la spesa sarebbe di CHF 0.24 mio.

A fronte di tale spesa, il Consiglio di Stato rammenta nuovamente come l’impatto amministrativo potrebbe in concreto rivelarsi del tutto sproporzionato, se confrontato, in particolare, con il numero dei casi da trattare. La necessità di risorse supplementari può essere stimata in 0.2 unità.

Si ricorda infine che il costo andrebbe interamente posto a carico del Cantone, trattandosi di prestazioni familiari extra LAFam, con la sola partecipazione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari alle spese amministrative della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, organo che sarebbe preposto all’esecuzione e alla gestione di queste nuove prestazioni.

(…)” (www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/word/m6785.DOC)

 

                                         E’, inoltre, utile evidenziare che nel presente caso gli art. 45a Laf segg. non tornano applicabili all’assicurata che ha percepito a torto gli assegni familiari dal settembre 2009 al 17 maggio 2011 poi chiestile in restituzione dalla Cassa.

                                         Infatti, la modifica della Laf in questione, come visto, è valida dal 1° gennaio 2011 e concerne soltanto assicurati impediti a lavorare a causa di malattia.

                                         L’insorgente, per contro, era inabile al lavoro a seguito di un infortunio occorsole nel maggio 2009.

                                         Abbondanzialmente va osservato che il 1° gennaio 2011 dall’inizio dell’impedimento a lavorare erano comunque già trascorsi più di 12 mesi.

                                         La ricorrente, pertanto, dal 1° gennaio 2011 non poteva in ogni caso vantare alcuna pretesa di assegni familiari sulla base della Laf.

 

                               2.5.   L’art. 25 LPGA, afferente alla restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                     

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                               2.6.   L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

 

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

 

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

 

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

 

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

    1.  quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

    2.  quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

 

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

 

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

 

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

 

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

 

                                         Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

 

                               2.7.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

 

                               2.8.   L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

 

                                                     Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

 

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

 

                                         Il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

 

                               2.9.   Nell’evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede dell’assicurata, poiché non ha comunicato di essere inabile al lavoro dal maggio 2009 a causa di un infortunio, non solo nel periodo primavera-estate 2009 quando si è trovata in uno stato di salute compromesso – benché abbia potuto comunque sottoscrivere, il 17 agosto 2009, il formulario Richiesta assegni familiari per le salariate e i salariati per l’ottenimento del diritto agli assegni familiari –, ma nemmeno dopo l’emanazione della decisione di diritto agli assegni del 2 settembre 2009, rispettivamente della nuova decisione aggiornata del 15 settembre 2010 (cfr. doc. B; 8.b.; consid. 1.2.; 1.3.).

 

                                         La ricorrente, per contro, dopo aver evidenziato, da una parte, di essere svizzera per matrimonio ma di origini __________, trasferitasi in Svizzera alla fine degli anni 90, dall’altra, di aver conseguito una formazione di assistente di cure che le ha permesso di lavorare in tale settore, sostiene che la gravissima aggressione subita nel maggio 2009 non le ha più permesso di riprendere il suo lavoro e le ha causato uno stato di ambasce e angustia tale da impedirle - seppur ancora in grado di agire nelle situazioni ordinarie di vita - di rendersi conto di anomalie di dettaglio in procedure complesse, come attestato dal Dr. med. __________.

                                         La stessa ha, inoltre, fatto valere che nel periodo in questione il datore di lavoro le versava gli assegni di famiglia via stipendio ordinario, per cui non potevano nascere in lei dubbi riguardo alla correttezza della corresponsione di tali prestazioni (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

 

                             2.10.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che il 17 maggio 2009 l’assicurata ha effettivamente subito un infortunio, e meglio un’aggressione nell’ambito familiare (cfr. doc. I), con conseguente incapacità al lavoro al 100% perdurata fino al maggio 2011 (cfr. doc. 6.g. - 6.y.) che è stato assunto dalla __________ (cfr. doc. 6.aa.).

 

                                         Al momento del sinistro l’insorgente era alle dipendenze della __________ di __________ presso la quale lavorava dall’8 marzo 2007 con un grado di occupazione del 70% e un salario annuo soggetto all’AVS di fr. 39'700.-- (cfr. doc. 1).

 

                                         Il 17 agosto 2009 la ricorrente ha firmato il formulario prestampato “Richiesta assegni familiari per le salariate e i salariati” al fine di ottenere gli assegni di famiglia in favore dei suoi figli __________ (__________.1986) e __________ (__________.1994), poi sottoscritta dall’Agenzia comunale AVS di __________ il 20 agosto 2009 (cfr. doc. 1).

 

                                         Il 2 settembre 2009 la Cassa ha emesso una decisione, indirizzata all’insorgente, con cui le ha riconosciuto il diritto agli assegni familiari a far tempo dal 1° maggio 2009 (cfr. doc. 6.cc.).

 

                                         Questo provvedimento indica esplicitamente, riguardo alla durata del diritto, che, in caso di impedimento al lavoro del salariato per malattia o infortunio, gli assegni sono versati per il mese in cui è iniziato l’impedimento e per i tre mesi successivi, come pure l’obbligo di informare degli assicurati, ossia che “il richiedente, il datore di lavoro e il beneficiario, devono informare immediatamente la Cassa per gli assegni familiari di ogni e qualsiasi cambiamento che potrebbe modificare il diritto all’assegno, in particolare ogni modifica che dovesse subentrare rispetto alla situazione indicata sul formulario di richiesta (es.: modifica della situazione familiare, personale, economica e/o lavorativa del richiedente o di altri membri indicati, modifica e/o interruzione della formazione della /e persone/e per la/e quale/i sono stati richiesti gli assegni di formazione)” (cfr. doc. 6.cc.; la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Il datore di lavoro ha versato all’assicurata, con lo stipendio/ind. infortuni, gli assegni familiari in favore dei due figli dal mese di settembre 2009 (unitamente agli arretrati da maggio 2009) al mese di maggio 2011 (cfr. doc. 6.hh-6bbb).

 

                                         Il 15 settembre 2010 la Cassa ha emanato nei confronti della ricorrente una nuova decisione di attribuzione degli assegni familiari con effetto dal 1° gennaio 2010 (cfr. doc. 6.ccc).

 

                                         Tale decisione riporta le medesime informazioni generali. Segnatamente la durata del diritto e l’obbligo di informare, stampate sul provvedimento del 2 settembre 2009 menzionato sopra (cfr. doc. 6.ccc).

 

                                         L’assicurata, tuttavia, mai ha comunicato alla Cassa la sua situazione di salute a seguito dell’infortunio del maggio 2009, né la relativa inabilità al lavoro al 100%.

 

                                         L’amministrazione è, infatti, venuta a conoscenza dell’incapacità lavorativa totale dell’insorgente a far tempo dal maggio 2009 soltanto tramite lo scritto del 12 ottobre 2011 che il patrocinatore di quest’ultima ha inviato alla Cassa con l’invito a intervenire, visto che nel calcolo della prestazione assistenziale dell’assicurata venivano computati gli assegni familiari, benché dal maggio 2011, a seguito del termine del versamento delle indennità da parte dell’assicuratore LAINF, non venissero più corrisposti alla medesima (cfr. doc. D).

 

                                         La Cassa, conseguentemente, con decisione del 15 dicembre 2011, ha ordinato alla ricorrente di restituire l’importo di fr. 9'833.35 percepiti a torto a titolo di assegni familiari dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2011 (cfr. doc. 7).

 

                                         L’assicurata, dal canto suo, per sostanziare l’istanza di condono del rimborso richiesto interposta il 20 gennaio 2012 (cfr. doc. 8.d.), in particolare per comprovare la sua buona fede, ha prodotto un certificato medico del 19 gennaio 2012 rilasciato dal

                                        

                                         Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

 

"  Certifico che la sig.ra RI 1, __________.1954, __________ si trovava in mia cura durante tutto l’anno 2009. Posso anche certificare che, durante il periodo della primavera – estate 2009, dopo il suo infortunio al ginocchio, la paziente era in uno stato di ambasce e di sofferenza psichica tale che non aveva coscienza dei propri obblighi particolari, in particolare dei dettagli delle procedure amministrative complesse a cui sarebbe stata assoggettata.” (Doc. 8.i. = doc. C)

 

                             2.11.   Attentamente esaminati gli elementi fattuali del caso di specie, il TCA ritiene che per il periodo dal 1° settembre 2009 alla fine del 2009 la documentazione agli atti non consenta né di escludere né di ammettere con la necessaria tranquillità la buona fede dell’assicurata.

 

                                         In effetti, da una parte, la ricorrente, che ha firmato il formulario “Richiesta assegni familiari per le salariate e i salariati” il 17 agosto 2009 (cfr. doc. 1; consid. 2.10.), non ha tempestivamente comunicato alla Cassa di aver subito il 17 maggio 2009 un’aggressione che l’ha resa inabile al lavoro al 100%.

                                         Al contrario dopo che la Cassa, a seguito della sua domanda dell’agosto 2009, le ha riconosciuto il relativo diritto con decisione del 2 settembre 2009, la quale, come visto, indica espressamente sia il limite temporale del diritto agli assegni di tre mesi successivi al mese dell’inizio dell’impedimento al lavoro a causa di infortunio, che l’obbligo di informare ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto all’assegno (cfr. doc. 6.cc), ha percepito mensilmente gli assegni familiari senza avvisare di alcunché l’amministrazione (cfr. consid. 2.10.).

 

                                         Dall’altra, il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha però attestato che l’assicurata, la quale è stata in sua cura per tutto il 2009, durante la primavera-estate 2009 si trovava in uno stato di ambasce e di sofferenza psichica tale che non aveva coscienza dei propri obblighi particolari, segnatamente riguardo a procedure amministrative complesse (cfr. doc. 8.i. = doc. C; consid. 2.10.).

 

                                         Al riguardo giova rilevare che il TCA con sentenza PC 81/93 del 12 gennaio 1995 ha accolto il ricorso di un assicurato, invalido e rimasto vedovo dopo aver vissuto di persona le sofferenze della moglie malata, inoltrato contro un provvedimento di rifiuto di condonare la restituzione di un importo di prestazioni complementari percepite a torto dal marzo 1988 all’ottobre 1991.

                                         E' infatti stato considerato che il ricorrente non aveva dichiarato determinati redditi in buona fede, visto che, a causa del suo stato depressivo, la sua capacità di discernimento era carente, anche se aveva continuato ad occuparsi di sé stesso e del figlio dodicenne e a lavorare a tempo parziale presso il suo precedente datore di lavoro.

                                          In particolare questa Corte ha rilevato:

 

"  (…)

Nel caso di specie, l'istruttoria ha però permesso di accertare che il ricorrente, al momento della richiesta della prestazione complementare e del ricevimento delle relative decisioni, si trovava in una situazione sia fisica che psichica del tutto particolare. In effetti, non più in giovane età ed invalido per motivi fisici (problemi al cuore), si è trovato vedovo con un figlio di appena dodici anni, dopo aver vissuto di persona per diversi mesi le sofferenze della moglie malata di cancro (Doc. V). Lo stato depressivo in cui il ricorrente è caduto a seguito di tali avvenimenti è stato accertato dal Dottor G. nel primo certificato medico versato agli atti e riconfermato nel secondo (Doc. A). Malgrado i problemi psichici, il ricorrente, come da lui stesso ammesso in sede di verbale, ha continuato ad occuparsi personalmente di sé stesso e del figlio anche dopo la morte della moglie. Posteriormente alla dichiarazione dell'invalidità ha parimenti svolto parzialmente attività lavorativa presso il suo precedente datore di lavoro.

Tali circostanze parrebbero lasciar intendere che il ricorrente era ed è in grado di badare a se stesso, malgrado la sua depressione.

A mente del TCA occorre invece giungere ad un'altra conclusione. Infatti, le mansioni che era chiamato a svolgere giornalmente vanno considerate elementari e ripetitive. Lo stesso vale per quel che concerne gli atti quotidiani. La richiesta della prestazione complementare e l'esame della decisione ad essa relativa comportava, invece, un'attenzione superiore, difficilmente esigibile dal ricorrente in quelle particolari circostanze. Ciò emerge pure più chiaramente dal secondo certificato medico del Dottor G., secondo cui egli non ha potuto escludere che i "disturbi di cui soffriva il ricorrente dopo la morte della moglie abbiano potuto ripercuotersi negativamente anche sul modo di essere e di agire di allora nella fattispecie".

In tali circostanze sulla base del principio del libero apprezzamento delle prove (art. 85 cpv. 2 lett. c LAVS e art. 9 cpv. 1 della legge cantonale) e di quello della verosimiglianza preponderante che vige in ambito delle assicurazioni sociali (RAMI 1994 p. 210), il TCA ritiene che è perlomeno probabile che lo stato depressivo del ricorrente abbia influito a tal punto sulla comprensione del formulario relativo alla domanda di prestazione complementare e della decisione, da escludere un suo comportamento colpevole. Come già suesposto, infatti, in caso di carenza nel discernimento non può esservi da un punto di vista soggettivo la violazione di un obbligo.

Vista l'assenza di colpa, la buona fede del ricorrente va così protetta. (...)" (STCA PC 81/93 del 12 gennaio 1995 pag. 9-11)

 

                                         In concreto, ritenuto, da un lato, che la domanda di assegni familiari è stata sottoscritta il 17 agosto 2009 (cfr. doc. 1) e che la decisione di riconoscimento del relativo diritto con l’indicazione della durata del diritto e dell’obbligo di informare risale al 2 settembre 2009 (cfr. doc. 6.cc), ossia al periodo estivo, dall’altro, che il Dr. med. __________ ha certificato che nella primavera-estate 2009 l’assicurata si trovava in uno stato di ambasce e di sofferenza psichica tale da non avere coscienza dei propri obblighi particolari, si impongono degli ulteriori accertamenti volti a meglio determinare se i disturbi di cui soffriva l’assicurata erano effettivamente tali da compromettere la sua capacità di comprensione di formulari o decisioni e, in tale caso, fino a quando esattamente è sussistita la menzionata incapacità.

 

                                         E’ vero che, come esposto sopra, il Dr. med. __________, nel certificato del 19 gennaio 2012, ha indicato che la ricorrente ha sofferto psichicamente in misura maggiore nella primavera-estate 2009.

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che lo psichiatra ha pure precisato di aver avuto in cura l’assicurata per l’intero anno 2009 (cfr. doc. 8i = C; consid. 2.10).

 

                                         Pertanto per maggiore tranquillità su questo punto si giustifica una verifica dello stato di salute psichica dell’insorgente, in particolare della sua capacità di intendere i suoi obblighi nei confronti dell’amministrazione, in relazione al lasso di tempo da quando ha inoltrato la domanda di assegni familiari nell’agosto 2009 al dicembre 2009.

 

                                         Più specificatamente, dopo aver ottenuto lo svincolo dal segreto professionale da parte della ricorrente, andrà interpellato il Dr. med. __________ al fine di conoscere la reale situazione psichica dell’assicurata per il lasso di tempo agosto – dicembre 2009, nonché le effettive implicazioni dal profilo della comprensione di formulari (di richiesta di prestazioni sociali) e decisioni, che richiedono un’attenzione superiore rispetto ad atti ordinari quotidiani.

 

                                         Qualora dovesse emergere che l’insorgente per l’intero periodo indicato (agosto – dicembre 2009), rispettivamente per un arco di tempo inferiore, presentava una carenza nel discernimento, non può esservi da un punto di vista soggettivo la violazione di un obbligo, in particolare dell’obbligo di informare, per cui andrebbe riconosciuta la buona fede dell’assicurata per l’arco di tempo 1° settembre – 31 dicembre 2009 o, se del caso, per un periodo più limitato con inizio dal 1° settembre 2009.

 

                                         In caso contrario, la buona fede della stessa deve essere negata.

 

                             2.12.   In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3).

 

In simili condizioni, secondo il TCA si giustifica nel caso concreto l'annullamento della decisione su opposizione impugnata nella misura in cui all’assicurata è stato negato il condono della restituzione degli assegni familiari percepiti a torto per il periodo settembre - dicembre 2009 e il rinvio degli atti alla Cassa perché disponga indagini approfondite sulla base di quanto indicato da questa Corte al consid. 2.11.

 

Sulla scorta delle relative risultanze, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente circa la buona fede o meno della ricorrente nel lasso di tempo settembre - dicembre 2009.

 

                                         Qualora sia da ammettere la sua buona fede, andrà pure esaminato l’ulteriore presupposto del condono, ossia l'onere troppo grave (cfr. art. 25 LPGA e 4 OPGA; consid. 2.5., 2.6.).

 

                             2.13.   Per quanto attiene, invece, al periodo dal mese di gennaio 2010 al 17 maggio 2011, considerato che il Dr. med. __________ ha avuto in cura l’assicurata per il solo anno 2009 e che quest’ultima mai ha fatto valere di aver continuato una terapia psichiatrica presso un altro medico specialista, il comportamento della ricorrente non può essere tutelato e ciò anche nel caso in cui per il periodo precedente dovesse esserle riconosciuta la buona fede.

 

                                         In effetti, in primo luogo, se da settembre a dicembre 2009 non dovesse essere ammessa la buona fede dell’insorgente, in quanto, nonostante fosse in cura da uno psichiatra, presentava comunque un’incapacità di discernimento che le impediva di comprendere la portata e le conseguenze di richieste di prestazioni, di decisioni al riguardo e di informazioni relative ai suoi obblighi, a maggior ragione la buona fede non va riconosciuta per il periodo successivo.

 

                                         A seguito dell’emanazione della decisione del 2 settembre 2009 l’assicurata avrebbe dovuto essere ben al corrente sia della durata del diritto agli assegni in caso di impedimento al lavoro per infortunio limitata al mese di inizio dell’impedimento e ai tre successivi, che del suo obbligo di comunicare alla Cassa ogni avvenimento particolare riguardante la sua situazione personale, lavorativa.

                                         Pertanto la stessa avrebbe dovuto perlomeno contattare la Cassa per informarsi al riguardo.

 

                                         In secondo luogo, nell’ipotesi in cui da settembre a dicembre 2009, o per un periodo più limitato da settembre 2009 (cfr. consid. 2.11.), dovesse essere ammessa la sua buona fede, risulta ragionevolmente ammissibile che la ricorrente nel periodo seguente, consapevole che a causa dei disturbi psichici in precedenza non era stata in grado di gestire i suoi affari amministrativi e che comunque ogni mese riceveva gli assegni familiari, rivedesse l’intera documentazione concernente le prestazioni sociali, in particolare gli assegni familiari, comprensiva della decisione del 2 settembre 2009, per verificare i suoi diritti e i suoi doveri.

                                         Una volta appresa, dopo attenta lettura non solo della prima pagina della decisione del 2 settembre 2009, bensì anche delle informazioni generali, la durata limitata del diritto agli assegni in caso di impedimento al lavoro per infortunio, la medesima avrebbe dovuto informare la Cassa circa la sua condizione di incapacità lavorativa o perlomeno chiedere all’amministrazione ragguagli in merito.

 

                                         L’insorgente, tuttavia, non ha proceduto in tale senso, violando il proprio obbligo di informare (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         L’assicurata, del resto, nemmeno ha interpellato la Cassa dopo l’emanazione nei suoi confronti della nuova decisione del 15 settembre 2010 con cui le è stato rinnovato il diritto agli assegni familiari dal gennaio 2010 e dove veniva ribadita la durata del diritto in caso di impedimento al lavoro per infortunio limitata a tre mesi dopo il mese di inizio dell’impedimento, nonché l’obbligo di informare ogni cambiamento che avrebbe potuto modificare il diritto agli assegni (cfr. doc. 6.ccc).

 

                                         Il fatto che il datore di lavoro abbia continuato a versarle gli assegni familiari non è di alcun ausilio per la ricorrente.

 

                                         Infatti, come chiaramente indicato sulle decisioni del 2 settembre 2009 e 15 settembre 2010 emesse dalla Cassa (cfr. doc. 6.cc; 6.ccc), l’obbligo di informare è a carico del richiedente gli assegni familiari, del datore di lavoro, come pure del beneficiario degli stessi.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, poi, l'errore dell’amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede del ricorrente (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).

 

                                         Lo stesso vale nel caso in cui il datore di lavoro, quale persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA; U. Kieser e M. Reichmuth, op. cit., ad art. 1 n. 76, pag. 52), ha concorso colpevolmente (violando intenzionalmente o per negligenza grave i suoi doveri) alla corresponsione a torto di assegni familiari a un assicurato.

                                         In tale caso non è esclusa una pretesa di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro in applicazione dell’art. 25 lett. c LAFam combinato con l’art. 52 LAVS (cfr. U. Kieser e M. Reichmuth, op. cit., ad art. 25 n. 29, pag. 355).

 

                                         Va, altresì, ricordato che per negare la buona fede di un assicurato non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006).

 

                                         L’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurata non possiede una perfetta conoscenza della lingua italiana (cfr. doc. I pag. 2) si rivela, infine, ininfluente.

                                         In proposito va osservato che la ricorrente si è comunque trasferita in Svizzera dall’__________ da molti anni, ovvero dalla fine degli anni 90 (cfr. doc. I pag. 2).

                                         Inoltre, nel caso in cui non le fosse stato chiaro quanto contemplato nelle decisioni del 2 settembre 2009 e del 15 settembre 2010, avrebbe dovuto informarsi al riguardo presso la Cassa stessa.

 

                             2.14.   Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente per il periodo gennaio 2010 - 17 maggio 2011, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione nella misura in cui ha negato il condono della restituzione degli assegni familiari percepiti indebitamente dal mese di gennaio 2010 al 17 maggio 2011.

 

                                         A titolo abbondanziale giova rilevare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’assicurata deve essere concordata con la Cassa.

                                         Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2012.14 del 20 febbraio 2013 consid. 2.16.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

 

                             2.15.   La ricorrente, risultando parzialmente vincente in causa ed essendo patrocinata da __________ dello RA 1, il quale può essere ritenuto persona qualificata per la questione giuridica considerata, ha quindi diritto all’importo di fr. 700.-- a titolo di ripetibili (cfr. STF 9C_217/2007 del 8 aprile 2008 consid. 6, STFA U 284/99 del 13 gennaio 2000 consid. 6; DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; STCA 39.2010.18-19 del 7 marzo 2011; STCA 36.2010.124 del 24 febbraio 2011).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi .

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui a RI 1 è stato negato il condono della restituzione degli assegni familiari percepiti da settembre a dicembre 2009.

                                         §§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato ai consid. 2.11.; 2.12.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa CO 1 verserà alla ricorrente fr. 700.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti