Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2012.7

 

DC/sc

Lugano

17 dicembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2012 di

 

 

  RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 luglio 2012 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 6 luglio 2012 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha confermato la decisione del 7 maggio 2012 con la quale aveva negato ad RI 1 il diritto agli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa, per i figli __________, nato nel 2005 e __________, nato nel 2010, argomentando:

 

"  (…)

Con lettera del 30 maggio 2012 l'assicurata trasmette alla Cassa la presa di posizione del maggio 2012 della Cassa __________ che annulla e sostituisce gli effetti della notifica di stralcio del 9 maggio 2012.

In sostanza la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG statuisce che "a decorrere dal 31 dicembre 2011 cessa il rapporto assicurativo quale assicurata nella categoria: persona che non esercita un'attività lucrativa" e ancora "Confermiamo che per gli anni

2008, 2009, 2010 e 2011 è stata esonerata dal pagamento di contributi richiesto dall'affiliazione nella categoria dei "non attivi", in quanto ha versato contributi sufficienti quale salariata".

 

Per quanto precede la signora RI 1 ritiene che alla luce di questa nuova notifica, le condizioni di cui all'art. 19 cpv. 1 LAFam siano adempiute e chiede alla Cassa di accogliere la richiesta per assegni familiari da lei formulata in qualità di PSAL per i periodi settembre-dicembre 2010 e luglio-dicembre 2011.

 

 

IN DIRITTO

 

1.

Per l'art. 19 cpv. 1 LAFam le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli artt. 3 e 5 [...].

 

2.

Dalla documentazione agli atti, richiamati in particolare i contenuti della nuova notifica di affiliazione del 21 maggio 2012, la Cassa conferma che la signora RI 1, seppur iscritta presso la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG fino al 31 dicembre 2011, non può essere considerata PSAL, ritenuto ch'ella è stata esonerata dal pagamento dei contributi per gli anni 2008-2011 avendo "versato contributi sufficienti quale salariata".

 

Ritenuto quanto precede, la Cassa conclude che l'iscrizione della stessa quale PSAL debba essere considerata nulla ai sensi LAFam, in osservanza dell'esonero del pagamento dei contributi personali ottenuto e della conseguente restituzione degli acconti versati.

 

3.

A titolo abbondanziale la Cassa fa altresì osservare che nel Canton Ticino gli assegni per le PSAL sono finanziati da questa stessa categoria d'assicurati (cfr. art. 39 della Legge sugli assegni di famiglia), ragione per ( la quale, nel caso di specie, l'assicurata riceverebbe degli assegni senza averli finanziati. (…)" (doc. Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

                                         L'avv. RI 1 ha in particolare rilevato di non avere esercitato alcuna attività lavorativa dal 1° settembre 2010 al 10 gennaio 2011 e dal 5 luglio 2011 al 30 aprile 2012 e di avere chiesto, per quel periodo, di essere posta al beneficio degli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa.

 

                                         L'assicurata ha inoltre sottolineato di essere stata stralciata dalla Cassa di compensazione AVS, in data 2 maggio 2012 dalla categoria delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, con effetto al 31 dicembre 2009, e che questa notifica di stralcio è poi stata notificata il 21 maggio 2012 nel senso che il rapporto assicurativo quale persona che non esercita un'attività lucrativa cessa il 31 dicembre 2011. La ricorrente ha precisato di essere stata esonerata dal pagamento dei contributi quale persona senza attività negli anni 2008-2011 in quanto ha versato contributi sufficienti quale salariata.

 

                                         La ricorrente ha quindi chiesto il versamento degli assegni familiari per il figlio __________ da settembre 2010 al 9 gennaio 2011 e dal 5 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 e per il figlio __________ da ottobre 2010 al 9 gennaio 2011 e dal 5 luglio al 31 dicembre 2011, sulla base delle seguenti considerazioni:

 

"  (…)

13.                                                                          Né la legge in oggetto né la relativa ordinanza compiono una distinzione nel diritto alla ricezione degli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa ai sensi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) che hanno ottenuto l'esonero dai contributi giusta l'art. 30 OAVS.

Ne consegue che la decisione della Cassa per gli assegni familiari di escludere la sottoscritta dalla cerchia dei beneficiari degli assegni familiari quale PSAL, in quanto non può essere considerata tale ai sensi della LAFam essendo stata esonerata dal versamento dei contributi giusta l'art. 30 OAVS, non è conforme a quanto prescritto dalla legge in oggetto.

La decisione su opposizione del 6 luglio 2012 deve dunque per questo motivo essere annullata.

 

14.                                                                          La Cassa sostiene altresì che la sottoscritta non ha contribuito al finanziamento degli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa.

A tale proposito, si osserva innanzitutto che giusta l'art. 32 Legge cantonale sugli assegni di famiglia le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni di famiglia. Come visto sopra (art. 19 LAFam), la legge federale non condiziona il diritto agli assegni delle PSAL al loro finanziamento da parte degli assicurati: anche questa motivazione deve quindi essere respinta in quanto contraria alle prescrizioni federali.

 

15. Inoltre, si sottolinea che la sottoscritta si è limitata a chiedere l'applicazione delle norme in vigore e non ha avuto la possibilità di scegliere se finanziare o meno gli assegni familiari per la categoria delle persone senza attività lucrativa, essendole i contributi stati rimborsati d'ufficio a seguito dell'applicazione dell'art. 30 OAVS. Accettare tale motivazione nella fattispecie in oggetto significherebbe quindi discriminare coloro che fanno valere un diritto riconosciuto loro esplicitamente dalla legge, ossia l'imputazione di quanto versato quale salariato giusta l'art. 30 OAVS.

 

16.                                                                          Di conseguenza, ritenuto che la sottoscritta, obbligatoriamente assicurata all'AVS dal suo ventunesimo anno d'età secondo l'art. 3 LAVS, è figurata come "persona senza attività lucrativa" secon-do l'AVS dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011, e che la me-desima non rientra in nessuna delle categorie elencate in maniera esaustiva all'art. 16 OAFami, le condizioni dell'art. 19 cpv.1 LAFam sono adempiute: la sottoscritta ha dunque diritto agli assegni familiari come persona senza attività lucrativa." (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 1° ottobre 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e rileva in particolare:

 

"  (…)

Ora, l'art. 19 della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) prevede che:

 

"                                     1 Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

 

2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'A VS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/Al."

 

In virtù di questa precisa disposizione, alla luce di quanto sopra esposto, l'interessata - salariata e non PSAL ai sensi AVS - non ha pertanto indubbiamente diritto agli assegni familiari nei mesi durante i quali essa non ha esercitato un'attività lucrativa (01.09.2010-09.01.2011 e 05.07.2011-31.12.2011).

 

Per ulteriore chiarezza, interessante è qui riproporre uno stralcio della presa di posizione del 26 aprile 2011 dell'UFAS, fatta del tutto propria da codesto lodevole Tribunale in una sentenza del 19 maggio 2011 (incarto n. 39.2010.20):

"                                     Lors de l'adoption de la LAFam, c'était clairement la volonté du législateur que de lier le plus possible les allocations familiales aux notions et critères en vigueur dans l'AVS. Pour les personnes sans activité lucrative cela peut conduire à certaines lacunes lorsque par exemple une personne cesse de travailler en cours d'année et cotise suffisamment comme salariée pour être considérée salariée pour toute I'année."

 

4.

Per la marg. 602 DAFam, nella costellazione di cui al caso di specie, l'assicurata dovrebbe aver diritto agli assegni familiari. L'UFAS ha emanato la citata direttiva à seguito di una sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zugo, per il quale vi sarebbe una disparità di trattamento tra la situazione nella quale un assicurato è PSAL per la prima parte dell'anno e salariato per l'altra parte dell'anno e la situazione inversa, nella quale un assicurato è salariato per la prima parte dell'anno e PSAL per l'altra parte dell'anno: ciò perché nella prima evenienza l'assicurato riceverebbe gli assegni familiari per l'intero anno (come PSAL per la prima parte dell'anno e come salariato per il resto), mentre nella seconda evenienza l'assicurato riceverebbe gli assegni familiari soltanto per il periodo in cui ha lavorato quale salariato, non essendo considerato PSAL all'AVS per il resto dell'anno.

 

La resistente Cassa non condivide tale conclusione.

In effetti, perché vi sia una disparità di trattamento, è necessario trattare in modo diverso due situazioni uguali o quantomeno analoghe: ciò che, a mente della Cassa, non si verifica nelle evenienze descritte.

In effetti, nel primo caso, quando l'organo di esecuzione della LAFam rende la sua decisione, questa si rivela essere corretta: a quel momento, in effetti, l'assicurato è effettivamente PSAL all'AVS e, per quanto è dato sapere a tutti, potrebbe esserlo per tutto il resto dell'anno; caso contrario, per poter accordare il diritto agli assegni familiari come PSAL occorrerebbe attendere la fine dell'anno civile, ciò che non è sicuramente accettabile ritenuto che, quando un assicurato chiede una prestazione, ha il diritto di riceverla nei minor tempo possibile. Di conseguenza, il diritto agli assegni familiari accordato quando l'assicurato è PSAL all'AVS per la prima parte dell'anno e salariato per il resto dell'anno, perlomeno al momento in cui l'Amministrazione rende la sua decisione, si rivela essere corretto. Spetta poi all'Amministrazione di valutare se chiedere o meno la restituzione delle prestazioni che si rivelano in seguito essere state

indebitamente riscosse, a fronte dell'art. 25 cpv. 1 LPGA per quanto riguarda l'aspetto della buona fede.

Nel secondo caso, invece, quando l'organo di esecuzione della LAFam rende la sua decisione sul diritto agli assegni familiari, lo statuto dell'assicurato ai sensi dell'AVS è già chiaro, di modo che in applicazione dell'art. 19 cpv. 1 LAFam, il diritto agli assegni familiari deve essere correttamente respinto.

 

Per l'art. 19 cpv. 1 LAFam, per aver diritto agli assegni familiari come PSAL (oltre alle restanti condizioni), occorre figurare come PSAL nell'AVS.

Ora, né il Legislatore federale e tantomeno il Legislatore cantonale, nel contesto degli ampi margini di cui gode nel contesto degli assegni familiari alle PSAL (art. 21 LAFam e 18 OAFami), hanno disposto per una diversa soluzione legislativa per siffatte costellazioni.

In applicazione dell'art. 19 cpv. 1 LAFam e del diritto cantonale, nella costellazione di cui alla fattispecie in esame, correttamente la resistente Cassa ha negato il diritto agli assegni familiari come PSAL. La sua decisione si rivela essere, sotto questo profilo, corretta. In questo senso, la marg. 602 DAFam si rivela essere inapplicabile, in quanto contraria al diritto federale e cantonale.

 

5.

Non da ultimo, si rammenta come l'art. 20 LAFam, che concerne il finanziamento degli assegni familiari alle PSAL, stabilisce che:

 

"                                     1Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.

 

2I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10 LAVS."

 

Nel Canton Ticino l'art. 39 della Legge sugli assegni di famiglia prevede quindi che:

 

"                                     1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza attività lucrativa.

 

2Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS.

 

  3Sono considerati oneri ai sensi della legge:

  a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

  b) la copertura delle spese di amministrazione;

  c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."

 

Nel nostro Cantone, gli assegni familiari per le PSAL sono dunque finanziati da questa medesima categoria d'assicurati. Nella fattispecie, la ricorrente non ha contribuito né, si ribadisce è tenuta - essendo, come visto, a tutti gli effetti salariata ai sensi AVS per tutto l'anno civile - a versare contributi come PSAL per il finanziamento degli assegni familiari e, di conseguenza, anche per tale motivo, non si giustifica il riconoscimento di quanto da lei preteso. Essa riceverebbe infatti dette prestazioni senza aver preliminarmente, come previsto, partecipato a finanziarie.

 

Anche per questi motivi, questo Tribunale cantonale delle assicurazioni con la già citata sentenza 19 maggio 2011, ha confermato il corretto agire dell'Amministrazione nella sua decisone di negare il diritto agli assegni familiari in simile situazione.

 

6.

Va così infine confermato che l'interessata non ha diritto agli assegni di famiglia per gli anni 2010 e 2011, se non, in quanto salariata secondo la legislazione AVS, nei periodi in cui ha effettivamente esercitato un'attività lucrativa (01.01.2010-31.08.2010 e 10.01.2011-04.07.2011), come - si ricorda - è già stato puntualmente riconosciuto con decisioni separate.

 

Si protestano tasse e spese, sottolineando che l'assicurata non avrebbe ad ogni modo diritto a ripetibili in quanto non agente nell'ambito della sua professione di avvocato (dal 01 maggio 2012 impiegata infatti in qualità di giurista per __________), bensì privatamente quale diretta interessata." (Doc. V)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L'art. 19 della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:

 

"  1 Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI."

 

                                         L'art. 20 LAFam, destinato al finanziamento, stabilisce che:

 

"  1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.

 

2 I Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."

 

                                         Nel Canton Ticino l'art. 39 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:

 

"  1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza attività lucrativa.

2Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS.

3Sono considerati oneri ai sensi della legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

b) la copertura delle spese di amministrazione;

c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."

 

                                         La percentuale del contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli assegni di famiglia).

 

                                         Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.

 

                                         L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:

 

"  Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

 

a.   le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;

b.   le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c.   le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;

d.   i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati."

 

                                         L'art. 17 OAFami prevede che per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.

 

                                         Infine, secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

 

                                         Il Canton Ticino non ha adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.

                                         Infatti, l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

 

                                         Il legislatore federale ha dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri dell'AVS (cfr. U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 290-295).

                                         Il Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel contesto della legge sugli assegni di famiglia.

 

                               2.2.   L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha emanato delle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1° gennaio 2009, le quali nella versione del 1° aprile 2012 prevedono che:

 

"  601     Nell'AVS, sono considerate come persone non esercitanti

un'atti­vità lucrativa le persone che non percepiscono un reddito da attivi­tà lucrativa o che ne ricavano un reddito scarso. Nella LAFam, la nozione di persona priva di attività lucrativa si rifà a quella che prevale nell'AVS, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 16 OAFami.

 

602     In caso di dubbio sul diritto agli assegni familiari in qualità di

4/12    per­sona priva di attività lucrativa, occorre innanzitutto riferirsi allo sta­tuto della persona interessata nell'AVS (lavoratore o persona non esercitante un'attività lucrativa); questo statuto AVS è valutato ca­so per caso ricorrendo se necessario al calcolo comparativo (v. art 28bis OAVS e DIN, N. 2041 segg.). Va tuttavia considerato che lo statuto nell'AVS non è rilevante tanto in termini di prestazioni quanto piuttosto in termini di contributi. Non è quindi possibile ap­plicare in ogni caso la prospettiva annuale dell'AVS agli assegni familiari, che sono definiti su base mensile ai fini del mantenimen­to regolare del figlio.

           -    Conformemente alla legislazione AVS, un assicurato che ces­sa di lavorare nel corso dell'anno e che fino a quel momento ha versato almeno il contributo minimo all'AVS per le persone prive di attività lucrativa è di regola considerato per tutto il re­sto dell'anno come persona esercitante un'attività lucrativa. Ai fini degli assegni familiari, tuttavia, la persona in questione è considerata come priva di attività lucrativa per il resto dell'anno. Per i mesi rimanenti ha diritto ad assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché adempia le al­tre condizioni e, nell'anno civile in questione, non superi il red­dito annuo di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam (cfr. sen­tenza del tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zugo, S 2011 159 del 26 gennaio 2012 [in tedesco]).

Esempio: X. lascia il suo posto di lavoro il 30 agosto per intra­prendere un lungo viaggio fino alla fine dell'anno e comincia una nuova attività lavorativa solo il 1° gennaio dell'anno suc­cessivo. Dal 1° gennaio al 30 agosto ha guadagnato 60 000 franchi. Di conseguenza, supera il reddito annuo di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam e pertanto, dal 1 ° settembre al 31 dicembre, non ha diritto agli assegni familiari in quanto persona priva di attività lucrativa.

           -    Se una persona priva di attività lucrativa inizia un'attività nel corso dell'anno, il suo diritto agli assegni in quanto persona priva di attività lucrativa cessa in ogni caso, anche se non ha più diritto agli assegni perché ha intrapreso un'attività indipen­dente.

 

In un secondo momento va verificato l'adempimento delle ulteriori condizioni stabilite nella LAFam. Se non sussiste alcun diritto se­condo la LAFam, è possibile che ne sussista comunque uno in base alle disposizioni cantonali (v. N. 615 e 616)."

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_562/2012 del 18 ottobre 2012; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 450; DTF 132 V 125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                        

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.3.   Nell'evenienza concreta la stessa Cassa per gli assegni familiari riconosce che, in applicazione della Direttiva dell'UFAS, riprodotta al considerando precedente, l'assicurata avrebbe, per principio, diritto a percepire gli assegni familiari nei mesi nei quali non ha esercitato un'attività lucrativa negli anni 2010 e 2011.

 

                                         Questo Tribunale non ha motivo per scostarsi del contenuto della direttiva dell'UFAS la quale ha messo bene in evidenza, da una parte, la particolarità della situazione delle persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno e per le quali l'obbligo contributivo dal profilo dell'AVS è effettuato attraverso un calcolo comparativo (cfr. art. 10 LAVS, art. 28 OAVS; STCA 30.2009.35 del 10 marzo 2010; per il caso concreto, doc. 7, doc. 2 e doc. 5) e, dall'altra, il diverso scopo delle norme che regolano lo statuto contributivo AVS durante l'intero anno nel caso di lavoratori e lavoratrici impiegati in modo non durevole rispetto all'obiettivo degli assegni di famiglia che è quello di garantire mensilmente il mantenimento regolare del figlio.

 

                                         È vero che, nel corso di un'udienza tenutasi l'11 maggio 2011,  l'amministrazione ha consegnato una presa di posizione dell'UFAS così riprodotta nella successiva STCA del 19 maggio 2011:

 

"  (…)

Nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2011 X, come richiesto dal TCA, ha prodotto uno scritto del 27 maggio 2009 con il quale la Cassa __________ ha comunicato a Z lo stralcio del registro degli affiliati quale persona senza attività lucrativa con effetto al 31 dicembre 2008 in quanto il marito versa sufficienti contributi AVS anche per la moglie (cfr. Doc. XVIII/1).

 

Questo Tribunale deve così concludere che, alla luce delle disposizioni delle leggi e delle ordinanze citate, l'assicurata non è tenuta a versare contributi come persona senza attività lucrativa e non ha di conseguenza neppure diritto agli assegni di famiglia per tutto l'anno 2009.

 

Questa soluzione può essere ritenuta insoddisfacente (cfr. le osservazioni dei ricorrenti del 25 febbraio 2011, Doc. VIII) nella misura in cui, come nel caso presente, la persona senza attività lucrativa viene privata dal diritto agli assegni familiari nei mesi precedenti il matrimonio, pur avendo comunque dei figli a carico.

 

Il 22 marzo 2011 il TCA ha invitato l'avv. __________ a richiedere, in vista dell'udienza, una presa di posizione dell'UFAS sull'applicazione dell'art. 16 lett. c  OAFami anche per i mesi precedenti il matrimonio (cfr. Doc. XIII).

Nella risposta dell'UFAS del 26 aprile 2011 è stata ribadita la volontà del legislatore di collegare il più possibile gli assegni familiari alle nozioni e ai criteri in vigore nell'AVS (cfr. Doc. XVIII/4: "Lors de l'adoption de la LAFam, c'était clairement la volonté du législateur que de lier le plus possible les allocations familiales aux notions et critères en vigueur dans l'AVS. Pour les personnes sans activité lucrative cela peut conduire à certaines lacunes lorsque par exemple une personne cesse de travailler en cours d'année et cotise suffisamment comme salariée pour être considérée salariée pour toute l'année. Les art. 19 LAFam et l'art. 16 OAFam en combinaison avec les dispositions de l'AVS concernant les cotisations des personnes sans activité lucratives (n° 2071 et 2073 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN)) conduisent à ne pas considérer comme personne sans activité lucrative au sens de la LAFam une personne non active qui se marie en cours d'année avec un salarié dès lors que les cotisations versées par le conjoint salarié atteignent au moins le double de la cotisation minimale: les cotisations de la personne sans activité lucrative sont alors réputées payées pour l'année civile entière. Cette personne ne peut dès lors prétendre à des allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative."). (...)"

 

                                         È altrettanto vero però che quella situazione concerneva una situazione diversa, peraltro ritenuta insoddisfacente dal TCA.

                                         Inoltre e, soprattutto, che non vi era nessuna direttiva dall'UFAS che andava nel senso auspicato dai ricorrenti.

 

                                         Alla luce del chiaro tenore della direttiva le considerazioni della Cassa riguardo al finanziamento di questa prestazione (cfr. consid. 2.3), pur comprensibili e già constatate dal TCA nel precedente caso (cfr. STCA 29.2010.20 del 19 maggio 2011: "Infine, nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2011, la rappresentante dell'amministrazione ha anche rilevato che nel Canton Ticino gli assegni per le persone senza attività lucrativa sono finanziati da questa stessa categoria d'assicurati (cfr. art. 39 della legge sugli assegni di famiglia), ragione per cui, in un caso come quello presente "la ricorrente riceverebbe degli assegni senza avere finanziato" Doc. XVIII pag. 2).") non assumono un carattere determinante.

 

                                         Di conseguenza la decisione su opposizione del 6 luglio 2012 deve essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché stabilisca se le altre condizioni sono adempiute per poter riconoscere all'assicurata il diritto agli assegni familiari nei periodi da lei richiesti.

 

                               2.4.   La ricorrente, vincente in causa, quale avvocato che agisce in causa propria, non ha diritto a ripetibili in quanto le questioni da affrontare non erano estremamente complesse (su tema cfr. STCA 38.2010.20 del 24 gennaio 2011; STFA B 119/03 del 10 dicembre 2004; STFA H 53/06 dell'11 dicembre 2006).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é accolto e la decisione su opposizione del 6 luglio 2012 è annullata.

                                         § Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari perché esamini le altre condizioni per il diritto agli assegni familiari.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti