omandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 23 luglio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 giugno 2013 emanata da |
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in relazione al caso: |
CO 1
in materia di assegni di famiglia
_____________ |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 27 giugno 2013 a Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: La Cassa) ha confermato la decisione dell'8 maggio 2013 con la quale aveva negato a RI 1 il diritto agli assegni familiari quale persona che non esercita un'attività lucrativa in quanto il diritto spetta al padre dei suoi figli che esercita un'attività lucrativa (art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam; Doc. 5).
Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
In considerazione del fatto che l'insorgente non è stata in grado di fornire alla Cassa alcuna informazione riguardante il signor __________ all'infuori del cognome, nome, data di nascita, nazionalità e numero di telefono mobile, la stessa si è attivata per verificare se vi fosse un concorso di diritto sussistente tra i due genitori e, in caso affermativo, come questo dovesse essere risolto.
2.
La marginale numero 607.2 delle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) precisa che se una persona sola con figli presenta una richiesta (per assegni familiari, ndr.) e non sa se l'altro genitore percepisce o potrebbe percepire assegni familiari, la Cassa deve procedere ai necessari accertamenti ai sensi dell'articolo 43 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) [...].
Per quanto precede e come già espresso nel considerando di cui al punto 1, la Cassa ha provveduto ad esperire le necessarie verifiche atte ad accertare l'eventuale diritto agli assegni familiari del signor __________.
Nonostante dette ricerche abbiano prodotto un chiaro risultato, per l'art. 33 LPGA, applicabile in materia di assegni familiari per il rinvio previsto dall'art. 1 LAFam, le persone che partecipano all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione delle leggi d'assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
Richiamato quanto sopra esposto, pur essendo in possesso delle informazioni relative all'attività del signor __________, la Cassa non può svincolarsi dall'obbligo del segreto sancito dall'art. 33 LPGA.
Ciò nonostante la stessa può affermare che la titolarità del diritto all'assegno spetta prioritariamente allo stesso per i disposti di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a. LAFam. Per contro non è necessario esaminare le condizioni di cui alle lettere da b. ad f. del medesimo articolo.
3.
A titolo abbondanziale la Cassa tiene a far osservare all'insorgente che per la marg. 104 DAFam, secondo la giurisprudenza può inoltrare richiesta chiunque ha diritto d'interporre ricorso (v. N. 801.1 DAFam). L'altro genitore o il figlio maggiorenne possono quindi inoltrare richiesta in luogo del genitore che non esercita il suo diritto (v. in proposito Kieser Ueli, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, 2009, N. 14 e 15 sull'art. 29 e N. 4 sull'art. 59). In tal caso gli assegni familiari sono versati direttamente alla persona che ha inoltrato richiesta.
Al contrario, nel caso in cui il signor __________ stesse già percependo dette prestazioni e queste non fossero impiegate per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, per l'art. 9 cpv. 1 LAFam, il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati direttamente.
Le richieste su indicate dovranno in ogni caso essere inoltrate alla Cassa di compensazione per assegni familiari competente e corredate dai giustificativi atti a dimostrare o la mancata volontà dell'avente diritto prioritario di inoltrare la richiesta per assegni familiari - questo nel caso in cui la signora RI 1 volesse rivendicare questo diritto in luogo del padre dei suoi figli - od il mancato impiego degli stessi, conformemente alle disposizioni legali, da parte del signor __________." (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore sostiene che __________ nata nel 2004 e di __________ nato nel 2007, non esercita nessuna attività lucrativa e che gli assegni familiari vanno riconosciuti a RI 1, sulla base dell'art. 7 cpv. 1 lett. b oppure lett. c LAFam (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 2 settembre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Innanzitutto, diversamente da quanto dichiarato dalla signora RI 1 per il tramite del suo rappresentante legale con corrispondenza 22.04.2013, inviata in risposta all'istruttoria della Cassa 11 marzo 2013, segnatamente: "... Punto 5. del formulario di richiesta (n.d.r.: non compilato in occasione della presentazione della domanda): No. Nessuna altra persona percepisce o ha percepito degli assegni familiari ... ", evidentemente un'altra persona ha beneficiato del versamento degli assegni familiari ritenuto come in sede di ricorso la signora affermi che: "... Gli assegni familiari versati al signor __________ non furono mai impiegati per provvedere alle necessità dei propri figli...".
Inoltre, per la Cassa non è comprensibile come la ricorrente sia ora in grado di sostenere che il signor __________ non esercita nessuna attività lucrativa (soprassedendo sulla doppia negazione, avuto riguardo al contesto ricorsuale la Cassa interpreta che fosse intenzione della signora affermare che il signor __________ non esercita un'attività lucrativa), allorquando in sede di richiesta per assegni familiari ha dichiarato di non disporre di informazioni riguardanti lo stesso e nella situazione in cui il Pretore del Distretto di __________ medesimo - come risulta dalla citazione 31 maggio 2013, in esito alla petizione 29 maggio 2013 promossa dalla signora RI 1 chiedente la modifica del contributo alimentare - non è ancora stato in grado di accertare la situazione lavorativa e reddituale del signor __________.
4.
Considerato che dal ricorso non sono emersi nuovi elementi che giustifichino un'altra presa di posizione, la Cassa non può quindi che confermarsi integralmente nella sua avversata decisione 27 giugno 2013, ritenuto che nella sua funzione non le è data facoltà di disporre una diversa applicazione delle disposizioni della LAFam, così volute dal legislatore federale, il quale ha ritenuto che, in caso di concorso di diritti, il diritto della persona che esercita un'attività lucrativa se l'altra non ne esercita una, prevale indipendentemente da tutte le altre condizioni, quali, nella fattispecie: l'autorità parentale, l'affidamento dei figli, il versamento di un contributo alimentare o l'applicazione dell'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio dei figli." (Doc. III)
1.4. Il 5 settembre 2013 la Cassa ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha comunicato di avere ricevuto l'allegata lettera di __________ datata 26 agosto 2013 (cfr. Doc. IV/1) e che procedeva pertanto a nuovi accertamenti (cfr. Doc. IV).
1.5. Il 5 settembre 2013 il Presidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di __________ (cfr. Doc. XII).
1.6. Il 6 settembre 2013 la Cassa ha trasmesso al TCA (cfr. Doc. VIII) copia di una lettera inviata a __________, datata 6 settembre 2013 (cfr. Doc. VIII/1).
1.7. Sulla base della documentazione raccolta la Cassa il 7 novembre 2013 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Benché il signor __________ non abbia prodotto la documentazione completa che gli è stata richiesta - mancano i conteggi stipendio ricevuti da ciascun datore di lavoro presso il quale è stato occupato e manca l'informazione attestante se oltre ai due datori di lavoro di cui la nostra Cassa è a conoscenza, ha esercitato anche altre attività alle dipendenze di altri datori di lavoro - considerata la situazione attuale dello stesso, la nostra Cassa è disposta a riconoscere a nome della signora RI 1 la titolarità del diritto agli assegni familiari nella categoria delle persone senza attività lucrativa, a far tempo dal 1° marzo 2013, in applicazione delle disposizioni previste dalla marg. 607.2 delle DAFam.
Resta inteso che in virtù dell'obbligo di informare al quale sottostanno gli assicurati nonché di quanto stabilito dall'art. 28 cpv. 2 LPGA, la signora RI 1 è tenuta ad informare immediatamente la nostra Cassa di eventuali cambiamenti che dovessero
Per contro, per i mesi di gennaio e febbraio 2013, il diritto potrà essere valutato unicamente in presenza della/e eventuale/i formale/i decisione/i di rifiuto rilasciata/e dalla/e Cassa/e di compensazione per gli assegni familiari competente/i a nome del signor __________, poiché avendo egli svolto delle attività salariate alle dipendenze di datori di lavoro che non sono affiliati presso la nostra Cassa, la nostra Cassa non è competente per determinarsi formalmente sul suo diritto agli assegni familiari, prioritario secondo l'art. 7 cpv. 1 lett. a. LAFam.
A tale proposito si richiamano l'art. 9 cpv. 1 LAFam e le margg. 104 e 801.1 DAFam, già menzionati dalla nostra Cassa in sede di decisione su opposizione 27 giugno 2013 e di risposta di causa 2 settembre 2013." (Doc. X)
1.8. Il 13 novembre 2013 il rappresentante dell'assicurata si è così espresso:
" La Cassa CO 1 riconosce con lettera del 7 novembre 2013 a nome della signora RI 1 la titolarità del diritto agli assegni familiari nella categoria delle persone senza attività lucrativa a far tempo dal 1° marzo 2013.
Cortesemente si chiede di procedere alla decisione." (Doc. XII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente oppure no, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto agli assegni familiari a favore dei figli __________ e __________ a partire dal 1° gennaio 2013.
L'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari, (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli".
L'art. 7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che:
" 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;
f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.
2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."
L’art. 8 LAFam prevede che:
" Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi."
L'art. 9 LAFam, dedicato al "versamento a terzi" precisa invece che:
" 1Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.
2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA."
In una sentenza 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio ai sensi dell'art. 2 LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato. Un versamento degli assegni al padre potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione percepiti."
Dal canto loro, U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, a proposito dell'art. 9 LFAmm., rilevano in particolare quanto segue:
" d) Ergebnis: Voraussetzung für die Auszahlung der Familienzulage an Dritte bildet es, dass die Familienzulagen nicht «für die Bedürfnisse» verwendet werden. Um das Vorliegen dieser Voraussetzung zu klären, ist zunächst zu bestimmen, auf die Bedürfnisse welcher Person abzustellen ist. Dabei kann es sich entweder direkt um das Kind handeln (Anwendungsfall: Der verheiratete Vater verwendet die Familienzulage ausschliesslich für eigene Bedürfnisse) oder um eine Drittperson (Anwendungsfall: Der nicht verheiratete Vater verwendet die Familienzulage nicht dazu, sie der Mutter, welche die elterliche Sorge hat, zuzuwenden). In der Folge ist zu klären, ob die Familienzulage so verwendet wird, dass sie die massgebenden «Bedürfnisse» nicht deckt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bedürfnisse nicht zwingend in einer Unterhaltsdeckung bestehen müssen, sondern dass gegebenenfalls auch andere Bedürfnisse zu berücksichtigen sind; freilich werden die Unterhaltsbedürfnisse dort im Vordergrund stehen, wo es sich um Familienzulagen handelt, welche ergänzend zu Unterhaltsbeiträgen hinzutreten (dazu Art. 8 FamZG).
(…)
Die für die Ausrichtung der Familienzulagen zuständige Familienausgleichskasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung an die (Antrag stellende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin zu entscheiden, ob die tatsächliche Verwendung der Familienzulagen die «Bedürfnisse» dieser Person verletzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage der betreffenden Drittperson auszurichten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt das Untersuchungsprinzip (dazu Art. 43 ATSG); es ist der anspruchsberechtigten Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42 ATSG); die Familienausgleichskasse hat eine Verfügung zu erlassen (Art. 49 ATSG; zur Parteistellung der anspruchsberechtigten Person vgl. Art. 34 ATSG; vgl. allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.).
Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt (dazu Art. 1 N 76 ff.). Besondere Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach einer erfolgten Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht bezogenen) Familienzulage erfolgen muss (vgl. dazu Art. 25 ATSG sowie Art. 1 N 72 ff.)." (pag. 174-175)
2.3. Nella presente fattispecie dagli accertamenti compiuti dall'amministrazione nel corso della procedura ricorsuale è emerso che dal 1° marzo 2013, nessuno dei genitori esercita un'attività lucrativa.
A ragione dunque la Cassa ha proposto di riconoscere il diritto all'assegno all'assicurata (cfr. consid. 1.7). La ricorrente è infatti la persona che detiene l'autorità parentale e con la quale i figli vivono prevalentemente (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b e c LAFam e Doc. I).
Anche il patrocinatore dell'assicurata concorda con questa soluzione (cfr. consid. 1.8).
Per i mesi precedenti (gennaio e febbraio 2013) l'assicurata si rivolgerà, se del caso, alla Cassa presso la quale era affiliato __________ allorché esercitava un'attività lucrativa (cfr. consid. 1.1; 1.3; 1.8 e 2.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 27 giugno 2013 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto agli assegni per i figli __________ e __________ dal 1° marzo 2013.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà fr. 1'500.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti