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Raccomandata |
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Incarto n.
rs |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2013 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su reclamo del 18 gennaio 2013 emanata da |
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Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione su reclamo del 18 gennaio 2013, ha confermato il proprio provvedimento del 30 giugno 2011, con cui ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 14'256.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di assegni di prima infanzia dal 1° aprile al 31 dicembre 2009 (cfr. doc. AI; 4).
In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in occasione di un controllo spontaneo nel giugno 2011 è venuta a conoscenza della decisione di tassazione riferita all’anno 2009 intimata RI 2 il 5 maggio 2011 e passata in giudicato dalla quale risulta un reddito da attività indipendente di fr. 24'000.--, superiore all’importo di fr. 5'000.-- considerato a titolo provvisorio nei precedenti conteggi degli AFI e API relativi al lasso di tempo aprile - dicembre 2009.
La Cassa ha pure evidenziato, da un lato, che la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, emanata il 9 agosto 2011 dalla Cassa __________ – e quindi posteriormente alla decisione di restituzione del 30 giugno 2011 –, riporta un reddito aziendale definitivo, per il periodo gennaio - dicembre 2009, di fr. 26’323.--, comprensivo dei contributi dovuti (fr. 24'000.-- reddito determinato in base alla decisione di tassazione anno 2009 e
fr. 2'323.-- quali acconto).
Dall’altro, che la decisione dei contributi AVS/AI/IPG del 9 agosto 2011 è passata in giudicato incontestata e l’importo annuo di
fr. 1'472.40, relativo al pagamento dei contributi, stabilito sulla base di un reddito aziendale conseguito nel 2009 di fr. 24'000.--, risulta a oggi saldato.
A mente dell’amministrazione ciò, in assenza di differenti comprovate circostanze, va ritenuto un elemento sufficientemente fondante per concludere che il reddito da attività indipendente sia pari a fr. 24'000.-- (cfr. doc. AI).
1.2. Contro la decisione su reclamo del 18 gennaio 2013 gli assicurati, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto l’annullamento della stessa, nonché della decisione di restituzione del 30 giugno 2011 e il beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 14).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale i ricorrenti hanno, dapprima, osservato che RI 2, in Svizzera dal 2006 e attivo quale artista pittore e decoratore indipendente, nel settembre 2008 ha iniziato il corso di laurea a tempo pieno in conservazione e restauro presso la Scuola __________ – corso che egli ha frequentato con successo nell’arco dei tre anni successivi e che ha terminato nel settembre 2011 (in seguito si è iscritto, sempre presso la __________, al corso a tempo pieno “__________”, che segue a tutt’oggi).
Gli insorgenti hanno così contestato il fatto che la Cassa per il 2009 si sia riferita al reddito da attività indipendente di
fr. 24'000.-- fissato in considerazione dell’attività di pittore indipendente di RI 2 per apprezzamento dall’autorità fiscale, la quale non ha peraltro proceduto a una tassazione d’ufficio dopo diffida.
I medesimi, in proposito, hanno asserito che quando si devono apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali, la determinazione di tali fatti è di competenza delle autorità delle assicurazioni sociali e che ciò vale in particolare modo ove il debito di imposta stabilito nel procedimento fiscale è nullo, siccome in tal caso la giurisprudenza in materia fiscale nega al contribuente la legittimazione a ricorrere.
Gli assicurati hanno sottolineato che, quindi, in concreto, visto che il reddito di fr. 24'000.-- non ha avuto alcuna incidenza a livello fiscale, in quanto la soglia minima di imposizione non è stata raggiunta, la competenza a pronunciarsi in merito alla questione di sapere se nel 2009 il ricorrente ha o meno conseguito un reddito da attività indipendente di fr. 24'000.—
è degli organi incaricati di applicare la legislazione sulle assicurazioni sociali, i quali non sono vincolati alle decisioni delle autorità fiscali.
Al riguardo i ricorrenti hanno precisato che è nell’ordine normale delle cose ritenere che nel 2009 RI 2 - all’epoca padre di due figli -, siccome studiava a tempo pieno presso una scuola di livello universitario e ha conseguito i crediti formativi richiesti, non abbia trovato il tempo di lavorare a fianco degli impegni formativi e familiari.
A mente degli insorgenti, poi, considerando che l’assicurato ha fatturato per il suo lavoro di pittore fr. 30/ora, ammettere un redito di fr. 24'000.--, significherebbe sostenere che, a fianco dello studio e della famiglia, egli abbia trovato il tempo di lavorare per ben 800 ore, il che equivale, senza tenere conto di ferie di alcun tipo, a oltre 15 ore alla settimana.
I ricorrenti hanno, altresì, fatto valere che del resto l’Ufficio di tassazione, che per il 2010 aveva effettuato nuovamente una valutazione ingiustificata “per apprezzamento”, stabilendo in fr. 2'000.-- il reddito verosimilmente conseguito da RI 2, ha stralciato tale reddito a seguito del reclamo interposto, proprio a motivo della cessazione dell’attività lucrativa indipendente conseguente all’inizio di una formazione a tempo pieno.
Essi ritengono che tali considerazioni si applichino parimenti all’anno fiscale 2009, ritenuto che l’inizio della formazione risale al 2008.
Infine gli insorgenti hanno sostenuto che, se nella presente evenienza alla Cassa è vietato fare riferimento alla decisione di tassazione ma le incombe un proprio obbligo di indagine, ancora meno le è consentito limitarsi a far capo a una decisone derivata dalla decisione di tassazione quale è la decisione di fissazione dei contributi. Per quanto attiene alla mancata contestazione della decisione di fissazione dei contributi e al relativo pagamento, essi hanno rilevato che sono circostanze irrilevanti e che il nesso con il reddito stabilito in sede fiscale era loro sfuggito, come sarebbe sfuggito a chiunque sprovvisto di una formazione o perlomeno di un’esperienza in tal campo (cfr. doc. I).
1.3. Il 7 marzo 2013 l’avv. RA 1 ha inviato i certificati per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, comprensivi di allegati (cfr. doc. IV; IV1; IV2).
1.4. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di fr. 14’256.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti dal mese di aprile al mese di dicembre 2009.
Più precisamente andrà verificato se rettamente oppure no la Cassa ha rivisto il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia facendo capo ai dati emergenti dalla decisione di tassazione relativa all’anno 2009.
L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
L’art. 52 Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:
" I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps. (cpv. 1)
Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile. (cpv. 2)
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. (cpv. 3)”
Per quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.2. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013.
Il nuovo tenore è il seguente:
" f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
" g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
" La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del limite
na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona sola
c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo
quinta persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo
ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L’art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.
Per l’anno 2009 gli importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2383).
Dal 1° gennaio 2013 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:
" - per il titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
- per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;
- per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;
- per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;
- per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."
(le sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013)
2.3. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
" E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7. A motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in occasione di un controllo spontaneo nel mese di giugno 2011 è venuta a conoscenza della decisione di tassazione relativa all’anno 2009 intimata a RI 2 il 5 maggio 2011 da cui emerge un reddito da attività indipendente di fr. 24'000.--, superiore alla somma di fr. 5'000.-- tenuta conto, a titolo provvisorio, dall’amministrazione nei precedenti conteggi degli AFI e API afferenti al periodo aprile – dicembre 2009 (cfr. doc. AI; consid. 1.1.).
Gli insorgenti, dal canto loro, hanno fatto valere, in buona sostanza, che la Cassa non avrebbe dovuto riferirsi al dato emergente dalla decisione di tassazione ma avrebbe dovuto apprezzare autonomamente l’entità del reddito effettivamente conseguito da RI 2, visto che l’imponibile in ogni caso era pari a zero e quindi a livello fiscale l’assicurato non era legittimato a ricorrere.
Essi, al riguardo, hanno puntualizzato che nel 2009 RI 2 - padre, all’epoca, di due figli -, essendo stato occupato a tempo pieno con lo studio presso la __________ dove nel settembre 2008 aveva iniziato il corso di conservazione e restauro, non aveva in ogni caso il tempo, a fianco degli impegni familiari e formativi, di lavorare in misura così elevata da ottenere delle entrate pari a fr. 24'000.--(cfr. doc. I; consid. 1.2.).
2.8. Dalla documentazione agli atti emerge che la Cassa, allorché nel giugno, rispettivamente nel settembre 2009, ha calcolato gli assegni integrativi e di prima infanzia per il periodo aprile – dicembre 2009 (cfr. doc. 1; 2; O; P; Q; R), si è basata su un reddito provvisorio da attività indipendente di RI 2 di fr. 5'000.--, dichiarato da quest’ultimo il 30 marzo 2009 quale reddito stimato per il 2009. L’assicurato ha motivato la riduzione del reddito stimato rispetto a quello risultante dall’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato del 2006 di fr. 13'988.--, indicando di aver iniziato lo studio di conservazione e restauro a tempo pieno presso la __________ (cfr. doc. 3; 3a).
L’Ufficio di tassazione di __________, il 5 maggio 2011, ha emanato la notifica di imposte relativa a RI 2 per l’anno 2009. Dalla stessa si evince, da una parte, un reddito da attività indipendente del ricorrente di fr. 24’000.--. Dall’altra, un’imposta cantonale sia sul reddito che sulla sostanza pari a fr. 0.--, nonché un’imposta federale diretta pari a fr. 0.-- (cfr. doc. Z).
L’amministrazione, che nel corso del mese di giugno 2011 è venuta a conoscenza di tale decisione di tassazione (cfr. doc. AI), ha ricalcolato gli importi dell’assegno integrativo e di prima infanzia spettanti agli assicurati nell’arco di tempo aprile – dicembre 2009 computando, a titolo di reddito da attività indipendente, la somma di fr. 24'000.--, invece di fr. 5'000.--, e di conseguenza, il 30 giugno 2011, ha chiesto loro la restituzione dell’ammontare di fr. 14'256.-- (cfr. doc. 4).
Il 4 luglio 2011 RI 2 ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione relativa all’anno 2009 emessa il 5 maggio 2011, facendo valere, se pur cosciente di essere in ritardo, di non aver guadagnato l’importo di fr. 24'000.-- e che tale somma è stata dichiarata ai fini fiscali a titolo di borsa di studio concessagli per lo studio a tempo pieno presso la __________ (cfr. doc. AD).
L’Ufficio di tassazione __________, il 27 luglio 2011, ha dichiarato il reclamo irricevibile, in quanto tardivo. A titolo abbondanziale l’autorità fiscale ha osservato che il reddito di fr. 24'000.-- corrisponde a quanto la stessa ha valutato possa aver conseguito il contribuente attraverso la sua attività di pittore indipendente, facendo riferimento anche alla tassazione precedente relativa all’anno 2008 (cfr. doc. AE).
Con sentenza 80.2011.117 del 28 agosto 2012 la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il ricorso del 22 agosto 2011 interposto da RI 2 contro la decisione su reclamo del 27 luglio 2011, in quanto alla menzionata Camera era precluso l’esame del merito della tassazione contestata, siccome la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione si era rifiutato di entrare nel merito del reclamo del contribuente, poiché tardivo, appariva conforme al diritto applicabile e andava conseguentemente confermata (cfr. doc. AF).
La Camera di diritto tributario ha, inoltre, osservato che:
" (…)
In ogni caso, il ricorso sarebbe irricevibile, anche se l’autorità fiscale fosse entrata nel merito del reclamo.
Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).
In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro
(Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
3.2.
Secondo la decisione su reclamo qui impugnata, le imposte cantonale e federale sul reddito e quella cantonale sulla sostanza dovute per il 2009 ammontano a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).
Un’eventuale (n.d.r.: “modifica”?) del reddito imponibile non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.
3.3.
Secondo la giurisprudenza, un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica di una decisione può essere di carattere giuridico oppure anche solo di fatto, purché sia però pratico ed attuale (p. es. DTF 121 II 171). Non si può escludere che un interesse degno di protezione sia dato anche qualora un rimedio giuridico sia destinato a rimanere privo di effetti fiscali ma gli accertamenti dell’autorità fiscale abbiano effetti vincolanti in altri settori giuridici, quali i contributi AVS o i sussidi per i premi dell’assicurazione contro le malattie; il reclamo deve in tal caso servire a rimuovere uno svantaggio provocato dalla decisione contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, cit., n. 13 ad art. 132 LIFD, p. 1152).
3.4.
Nella sentenza del 2010, citata anche nel ricorso, questa Camera si è dovuta occupare del caso di un contribuente il cui debito d’imposta era pari a zero franchi, in quanto reddito e sostanza erano inferiori al minimo imponibile, ma che pretendeva di essere legittimato ad impugnare la decisione di tassazione per il fatto che gli accertamenti dell’autorità fiscale avrebbero avuto effetti sulla decisione relativa al riconoscimento del diritto ad una prestazione complementare AVS. La Camera di diritto tributario ha lasciato aperta la questione, per il fatto che il contribuente contestava il valore attribuito ad un immobile di sua proprietà situato all’estero, per la cui valutazione tuttavia la normativa applicabile in materia di prestazioni complementari AVS non fa rinvio alla decisione dell’autorità fiscale (cfr. la sentenza CDT n. 80.2010.24 del 7 aprile 2010, in RtiD II-2010 n.16t).
In una successiva sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera ha ricordato che, secondo la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, i dati fiscali non sono vincolanti per gli organi di applicazione delle stesse nel caso in cui la decisione fiscale passata in giudicato ha fissato l’imposta a zero franchi. Infatti in tal caso non sono adempiuti i presupposti per impugnare la decisione di tassazione, mancando un valore litigioso rilevante. Ha quindi deciso che un contribuente, cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse legittimato ad impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile situato all’estero ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero determinanti per stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava una deroga.
3.5.
Dalla giurisprudenza appena evocata discende la conclusione che anche nel caso in esame il contribuente non è legittimato a contestare la decisione di tassazione, nella quale l’imposta cantonale e quella federale diretta sono state commisurate in zero franchi. La competenza a pronunciarsi sulla questione litigiosa è infatti degli organi incaricati dell’applicazione della legislazione sulle assicurazioni sociali, i quali non sono vincolati alle decisioni delle autorità fiscali.
(…)” (Doc. AF)
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte dapprima ribadisce che giusta l’art. 6 Laps (cfr. consid. 2.2.) il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).
L’art. 17 LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:
" 1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.
3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.
4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.”
Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.8.), dai dati fiscali relativi all’anno 2009 emersi dalla decisione di tassazione del 5 maggio 2011 si evince, da un lato, che quale reddito da attività indipendente dell’insorgente è stato fissato per apprezzamento l’ammontare di fr. 24’000.--, dall’altro, che l’importo di tassazione è nullo (cfr. doc. Z).
A questo proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)
Il principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui si è confrontati con un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010).
Inoltre il Tribunale federale, con il giudizio 9C_122/2013 del 2 maggio 2013 relativo a un caso in cui una Cassa di compensazione ha fissato nei confronti di un’assicurata i contributi AVS per il periodo settembre – dicembre 2007, fondandosi sulla decisione fiscale per l’anno 2007 che, quale reddito da attività indipendente, prevedeva la somma di fr. 41'700.--, ha stabilito che in quella fattispecie era impossibile che la ricorrente, nel periodo in questione, avesse conseguito un reddito di tale entità, poiché il 1° settembre 2007, quando ha iniziato l’attività indipendente quale massaggiatrice, non aveva ancora concluso la propria formazione e quindi risultava credibile che la stessa non si fosse ancora costituita una propria clientela.
L’Alta Corte ha indicato che il reddito da attività indipendente fissato dall’autorità fiscale si rivelava perciò chiaramente errato e di conseguenza non era vincolante per la Cassa.
Gli atti sono stati rinviati all’amministrazione per stabilire autonomamente i contributi per i mesi da settembre a dicembre 2007 in considerazione di tutte le circostanze rilevanti.
2.10. Nella presente fattispecie, visto che nella decisione di tassazione del 5 maggio 2011 figura un'imposta fissata in fr. 0.--, ci troviamo in presenza dell'eccezione stabilita dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9) per non considerare vincolanti i dati fiscali per gli organi di applicazione delle assicurazioni sociali, come peraltro pure ricordato dalla Camera di diritto tributario nella sentenza 80.2011.117 del 28 agosto 2012 (cfr. cosnid. 2.8.).
Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie in considerazione del fatto che nel 2009 la situazione dell’assicurato, rispetto al periodo riguardante la tassazione 2008 alla quale l’autorità fiscale si è riferita per valutare l’entità del reddito conseguito nel 2009 dall’insorgente quale pittore indipendente ed emettere la decisione di tassazione del 5 maggio 2011 (cfr. doc. AE; Z), è notevolmente cambiata, ossia l’intero anno egli ha frequentato a tempo pieno il corso di laurea (Bachelor) in conservazione e restauro presso la __________ iniziato nel settembre 2008 (cfr. doc. 8j; 8k; 8l).
La parte resistente era, d’altronde, o comunque avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’inizio del corso presso la __________, in quanto espressamente indicato dal ricorrente il 30 marzo 2009 nella “Dichiarazione dei motivi della riduzione importante del reddito da attività indipendente” (cfr. doc. 3a)
In casu non va, inoltre, dimenticato che il ricorrente ha indicato di avere tardivamente interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 5 maggio 2011 relativa all’anno 2009, censurando l’entità del reddito da attività indipendente di fr. 24'000.--, poiché tale somma corrispondeva al reddito ottenuto con la borsa di studio di cui ha beneficiato (cfr. doc. AD).
In effetti dalle carte processuali si evince che l’Ufficio borse di studio e dei sussidi ha concesso a RI 2 per l’anno scolastico 2008-2009 un assegno di studio di complessivi fr. 22'900.-- (fr. 21'000.-- con decisione del 21 agosto 2008 + fr. 1'900.-- con decisione del 1° aprile 2009; cfr. doc. T; U).
La Cassa, in concreto, non avrebbe, di conseguenza, dovuto far capo acriticamente ai dati fiscali, bensì avrebbe dovuto valutare autonomamente, esaminando le argomentazioni dei ricorrenti (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007: "haben die sozialversicherungsrechtlichen Behörden - mit Einschluss der Gerichte - in dieser Konstellation selbstständig zu prüfen, ob die Einwände des Beschwerdeführers berechtigt sind."), se l’entità del reddito computato nei calcoli iniziali degli assegni integrativi e di prima infanzia per il periodo aprile – dicembre 2009 di fr. 5'000.-- andava o meno corretto.
2.11. Nel caso di specie, siccome l’autorità fiscale ha fissato per apprezzamento in fr. 24'000.-- il reddito dell’insorgente relativo all’anno 2009, tenendo conto dell’attività indipendente quale pittore svolta fino al settembre 2008, senza considerare, invece, (poiché pare non noto) che nel 2009 il medesimo ha seguito a tempo pieno il corso di laurea (Bachelor) in conservazione e restauro presso la __________, il TCA ritiene che il reddito di
fr. 24'000.-- non risulti attendibile.
In effetti è verosimile che nel 2009 il ricorrente, che era padre di due figli nati nel 2006 e nel 2008 (il terzo figlio è nato nel 2012) e che nei mesi determinanti - da aprile a dicembre 2009 – ha frequentato il corso Bachelor a tempo pieno (cfr. doc. 8j; 8k), non abbia conseguito il reddito da attività indipendente quale pittore risultante dalla decisione di tassazione per l’anno 2009 di
fr. 24'000.--.
E’ vero che, come rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. AI), i ricorrenti non hanno contestato la decisione del 9 agosto 2011 con cui, sulla base del reddito da attività indipendente di fr. 24'000.-- fissato dalla decisione di tassazione per il 2009 del
5 maggio 2011, la Cassa di compensazione ha fissato i contributi paritetici per il 2009 (cfr. doc. 14).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che quando è stata emessa la decisione relativa ai contributi, non era ancora cresciuta in giudicato la decisione del 27 luglio 2011 con cui l’Ufficio di tassazione __________ aveva dichiarato il reclamo di RI 2 contro la decisione di tassazione per il 2009 del 5 maggio 2011 con cui aveva censurato l’importo del reddito di fr. 24'000.-- irricevibile, in quanto tardivo, osservando che tale somma di fr. 24'000.-- corrispondeva a quanto la stessa aveva valutato potesse aver conseguito il contribuente attraverso la sua attività di pittore indipendente, facendo riferimento anche alla tassazione precedente relativa all’anno 2008 (cfr. doc. AE).
Come esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), il 22 agosto 2011 RI 2 ha pure ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione su reclamo del 27 luglio 2011, la quale si è pronunciata il 28 agosto 2012 (cfr. doc. AF; consid. 2.8.).
Al riguardo giova, infine, evidenziare che l’Ufficio di tassazione, che il 4 agosto 2011 per l’anno 2010 aveva nuovamente fissato un reddito da attività indipendente di fr. 2'000.-- per apprezzamento (cfr. doc. AG), a seguito del reclamo interposto da RI 2, il 10 ottobre 2012 ha, del resto, stralciato il citato reddito essendo cessata l’attività indipendente al momento dell’inizio della riqualificazione professionale a tempo pieno (cfr. doc. AJ).
Anche con la decisione di tassazione del 10 ottobre 2012 relativa all’anno 2011 nulla è stato computato a titolo di reddito da attività indipendente (cfr. doc. AK).
In simili condizioni, occorre concludere che la Cassa non era legittimata a rivedere le decisioni del giugno, rispettivamente settembre 2009 (cfr. doc. 1; 2; O; P; Q; R) con cui erano stati assegnati ai ricorrenti gli assegni integrativi e di prima infanzia per il lasso di tempo da aprile a dicembre 2009, siccome le stesse non risultano manifestamente errate, né sono emersi nuovi elementi o mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. consid. 2.6.).
A torto, pertanto, l’amministrazione ha chiesto agli insorgenti la restituzione della somma di fr. 14'256.--.
2.12. Vincenti in causa, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30 Lptca).
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 7; STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 11.2; STFA U 176/02 del 1° luglio 2003; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.13.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su reclamo impugnata è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà ai ricorrenti fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti